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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 222-1/2023 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott. Giuseppe Marseglia Giudice rel.
Nel procedimento unitario n. 222/2023 nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letta la domanda presentata ai sensi degli artt. 39-40-44 e ss. CCII dalla
[...]
n persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
esaminati gli atti;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che nel termine assegnato dal Tribunale, come successivamente prorogato, la a scioglimento della riserva formulata ex art. 44 CCII, ha Controparte_1
depositato la proposta ed il piano di concordato preventivo, qualificato in continuità mista;
acquisito il parere dei CO giudiziali;
valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi, desumibile dalla lettura dei documenti contabili allegati;
osservato che con decreto del 21.12.2023 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, nominato il giudice delegato e confermata la nomina dei CO giudiziali, fornendo indicazioni per la diffusione dell'offerta irrevocabile di acquisto e per l'esecuzione delle operazioni di voto;
rilevato che è stata depositata la relazione ex art. 105 C.C.I.I. ed è stata trasmessa la relazione ex art. 107 C.C.I.I. ed il relativo prospetto dei creditori legittimati al voto;
rilevato che, all'esito delle operazioni di voto, è pervenuta relazione dei CO giudiziali ai sensi dell'art. 110 CCII in cui si è dato atto della mancata approvazione della proposta;
osservato che è stata depositata dalla società istanza per l'omologa forzosa del concordato, ex artt. 112-88 CCII;
rilevato che è stata fissata udienza, ai sensi degli artt. 48-112 CCII, e che è pervenuta la relazione finale dei CO, favorevole all'omologa;
rilevato che sono state proposte opposizioni dei creditori ed Controparte_2
che nella pendenza del Controparte_3
presente procedimento unitario avevano presentato istanze di liquidazione giudiziale in data 19.10.2023 e 20.12.2023 (la cui trattazione è stata riservata all'esito delle valutazioni del Tribunale in ordine alla procedura concordataria ai sensi degli artt. 7 e
54 C.C.I.I.) e sono comparsi all'udienza suddetta al fine di insistere nelle stesse;
rilevato che di contro il Pubblico Ministero, sebbene notiziato, non è comparso all'udienza né ha fatto pervenire osservazioni.
OSSERVA
In via assolutamente preliminare, si ribadisce quanto già delibato nel provvedimento di apertura del 21.12.2023 (peraltro non fatto oggetto di reclamo) in ordine all'ammissibilità della domanda prenotativa in quanto per un verso la risoluzione del concordato n. 3/2015 è stata pronunziata da questo Tribunale con provvedimento adottato sempre nella camera di consiglio del 10.07.2023 (data di proposizione del nuovo ricorso nell'ambito del presente procedimento) sebbene poi depositato il
17.07.2023 e per altro verso la previsione di cui all'art. 161 comma 9 L.F. non è stata riprodotta nel C.C.I.I. e comunque non sarebbe applicabile al caso di specie in cui la precedente domanda di concordato preventivo poi omologato risaliva al 2015.
Ciò premesso, può procedersi all'omologa del concordato.
Il piano prevede il realizzo dell'attivo mediante la cessione del ramo di azienda identificato con il marchio a seguito di offerta irrevocabile (in linea con la CP_1
stima effettuata nella perizia di stima a firma dell'ing. cfr. all. 9 al piano) e Per_1
previo esperimento della procedura competitiva ex artt. 91 e ss. C.C.I.I. in favore della
(società con capitale sociale interamente versato di € Parte_1
3.650.000,00 e che com'è noto ha già rilevato altre aziende operanti nel food and beverage sul territorio nazionale) al prezzo complessivo di € 4.500.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in quattro rate di cui:
- € 1.500.000,00 alla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento del ramo di azienda;
- € 500.000,00 alla data del 31.12.2024;
- € 500.000,00 alla data del 31.12.2025;
- € 2.000.000,00 alla data del 31.12.2026.
Detta cessione in favore della soggetto nominati ai sensi degli artt. 1401 CP_4
e 1402 c.c.), all'esito dell'esperimento da parte dei CO giudiziali della procedura competitiva senza la presentazione di offerte concorrenti, si è già perfezionata nelle more della procedura previa autorizzazione da parte del G.D. ai sensi dell'art. 94 C.C.I.I. con decreto del 28.05.2024 risultando funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ed i pagamenti sono in corso di esecuzione secondo le scadenze temporali indicate come attestato dai Commissari Giudiziali. Inoltre il piano prevede il realizzo dell'attivo anche mediante i flussi generati dalla gestione diretta del ramo di azienda identificato con il marchio nonché la Pt_2
liquidazione di cespiti aziendali non strumentali e segnatamente del fabbricato sito in
Conversano alla via F. Jaja n. 46 (del valore di € 1.622.920,32 secondo la perizia di stima a firma dell'ing. cfr. all. 9 al piano) e dell'impianto fotovoltaico già Per_2
realizzato sulla copertura di edifici industriali di proprietà della società (del valore di €
920.525,00 da cui andranno detratti eventuali importi a titolo di riconoscimento di diritto di superficie o diritto personale di godimento secondo la perizia di stima a firma dell'ing. cfr. all. 9 al piano). CP_5
La distribuzione dell'attivo concordatario, la cui durata è stata prevista in 60 mesi dall'omologazione, è articolata come segue:
- pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese maturate durante l'esecuzione del piano, quantificate in complessivi € 653.656,00;
- pagamento integrale dei creditori ipotecari ex art. 2808 c.c. pagamento integrale al
100% per € 1.848.133,00 oltre interessi per € 23.292,00, per complessivi €
1.871.425,00;
CLASSE 1: creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. - pagamento integrale al
100% per € 3.086.881,00 entro 6 mesi dall'omologazione ex art. 86 CCII;
CLASSE 2: creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti) - pagamento integrale al 100% per € 292.450,00 entro 12 mesi dall'omologazione;
CLASSE 3: creditori privilegiati ex art. 2754, 2778 n.8 c.c. ( - pagamento CP_6
parziale al 90 % (su € 2.497.172,00, di cui € 2.247.090,00 per sorte capitale oltre interessi per € 250.082,00), per complessivi € 2.247.455,00;
CLASSE 4: creditori privilegiati ex art. 2754, 2778 n.8 ( Premi assicurativi) - CP_7
pagamento parziale al 90% (su € 139.577,00, di cui € 125.599,00 per sorte capitale oltre interessi per € 13.978,00), per complessivi € 125.620,00;
CLASSE 5: creditori privilegiati ex art. 2754, 2778 n.8 ( ) - pagamento CP_8
parziale al 90% (su € 241.510,00, di cui € 217.324,00 per sorte capitale oltre interessi per € 24.186,00), per complessivi € 217.359,00; CLASSE 6: creditori privilegiati ex art. 2752 c,1 e c.3, art. 2759, art 2778 n.18 e n.19
(Erario) – pagamento parziale al 60% (su € 2.243.714,00, di cui € 2.093.915,59 per sorte capitale oltre interessi per € 149.799,00), per complessivi € 1.346.229,00;
CLASSE 7: altri creditori privilegiati (FASI, FASA) – pagamento parziale al 30% (su
€ 7.037,00), per complessivi € 2.111,00;
CLASSE 8: creditori privilegiati ex art. 2752 c.4, art. 2778 n. 20 (tributi locali) - pagamento parziale al 24% (su € 1.939.993,00), per complessivi € 465.598,00; Contro CLASSE 9: quota chirografaria debiti verso enti pubblici ( oneri CP_9
riscossione) – pagamento parziale al 12,00% (su € 117.015,00), per complessivi €
14.559,00;
CLASSE 10: creditori fornitori imprese minori – pagamento parziale al 12% (su €
16.059,00), per complessivi € 1.998,00;
CLASSE 11: creditori finanziari chirografari – pagamento parziale al 12% (su €
27.318,00), per complessivi € 3.399,00;
CLASSE 12: altri creditori chirografari - pagamento parziale al 12% (su €
3.538.706,00) per complessivi € 440.286,00;
CLASSE 13: istituti finanziari titolari di garanzie prestate da terzi - pagamento parziale al 12% (su € 895.723,00) per complessivi € 111.496,00;
I crediti dei soci sono postergati e per essi non è prevista alcuna soddisfazione.
Le operazioni di voto hanno visto il voto favorevole con raggiungimento delle maggioranze nelle classi 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ed il voto contrario, non essendo stata raggiunta la maggioranza, nelle classi 3, 5, 7, 9 e 13.
Il concordato non è stato, pertanto, approvato ed è stata formulata richiesta di omologa forzosa dello stesso (c.d. cross class cram down).
Deve, quindi, premettersi che, alla data dell'istanza di omologa forzosa e dell'udienza fissata per l'omologa del concordato, non era entrato in vigore il c.d. correttivo previsto dal d.lgs. 136/2024 che ha modificato alcune disposizioni del d.lgs 14/2019, che pertanto non si applicheranno alla presente procedura, disciplinata dalla precedente formulazione degli artt. 88 e 112 C.C.I.I.
Ciò chiarito, ricorrono le condizioni sancite dall'art. 112 commi 1 e 2, CCII.
Come già verificato in sede di apertura del concordato, e qui ribadito, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità
e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La procedura si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, il piano e la proposta rispettano le previsioni dell'art. 87 CCII;
adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.
La proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi, contemplando classi distinte per le diverse categorie di creditori, come sopra indicate, ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari
Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso. La proposta, inoltre, assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.
Quanto alla fattibilità del piano, intesa, secondo la previsione dell'art.112, lett. g),
CCII, come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, da valutarsi, secondo il Tribunale, in termini di probabilità e non mera possibilità di conseguimento del risultato indicato, in relazione tanto alle previsioni economiche, quanto a quelle temporali, va condiviso sul punto il parere favorevole dei Commissari
Giudiziali.
Inoltre, il piano e la proposta, in armonia coi principi ispiratori della riforma, consentono la conservazione dei beni strumentali all'attività d'impresa, la continuazione dell'attività stessa (con riferimento al ramo ) e la conservazione Pt_2
dei livelli occupazionali presenti, comportando, altresì, una soddisfazione dei creditori sociali più vantaggiosa rispetto alla liquidazione giudiziale. Infatti, l'ipotesi liquidatoria determinerebbe una modificazione plausibilmente peggiorativa delle prospettive di soddisfazione dei creditori per il conseguente a) dilatarsi dei tempi di realizzo dei beni ad un corrispettivo incerto fatta eccezione per il ramo d'azienda b) incertezza in ordine ai tempi di soddisfazione dei creditori, CP_1
c) perdita del valore di avviamento del ramo d'azienda . Pt_2
Del resto dalla lettura della tabella di raffronto fra valori concordatari e liquidatori, riportata a pag. 30 della relazione ex art. 105 C.C.I.I., si rileva una differenza di €
3.280.522,00 in base ai valori attivi riportati nella proposta e di € 1.807.483,00 in base alle rettifiche operate dai Commissari Giudiziali, con la conseguenza che in tale eventualità resterebbero totalmente o parzialmente incapienti la gran parte delle categorie dei creditori privilegiati e l'intero ceto chirografario, né tantomeno sono stati ravvisati i presupposti per l'esperibilità di alcuna azione risarcitoria e/o recuperatoria, non essendo stati rilevati atti anomali.
Ciò posto, ricorrono le condizioni degli artt. 88-112 C.C.I.I., in quanto la distribuzione del valore di liquidazione rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione rispetta le prescrizioni di cui alla lettera b) della norma citata (i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore). Nessuno dei creditori riceve più dell'importo del proprio credito.
Ai fini del requisito di cui alla lett. “d” dell'art. 112, comma 2, CCII, infine, pur volendo aderire alla tesi più restrittiva espressa da una parte della giurisprudenza e dai primi commentatori, circa la necessità che l'espressione “maggioranza delle classi” faccia riferimento all'approvazione espressa, non consentendo quindi l'inclusione della classe contraria “forzata” con il meccanismo del cram down nella maggioranza delle classi, pena un doppio salto logico, deve osservarsi che nel caso di specie hanno votato a favore del concordato 8 classi su 13 tra cui rientrano l'Agenzia delle Entrate e classi formate da creditori titolari di diritto di prelazione (classi 1, 2, 4, 6, 8). Tuttavia, occorre a questo punto vagliare le opposizioni proposte dai creditori
[...]
ed anche alla luce CP_2 Controparte_3
del disposto dell'art. 112, commi 3 e 4 C.C.I.I.
Quanto alla prima (creditrice di € 1.394.548,00 in via ipotecaria e di € 538.739,93 in via chirografaria quali residui dei finanziamenti a suo tempo concessi da Intesa
Sanpaolo S.p.a. di cui è cessionaria), ha eccepito:
- l'inammissibilità della domanda di concordato sostanziantesi a suo avviso in un abuso del diritto;
- il difetto di convenienza della proposta stessa, assumendo che il proprio credito sarebbe soddisfatto in maniera superiore e più rapidamente nell'ambito di una liquidazione giudiziale anche perchè l'offerta irrevocabile di acquisto sarebbe sospensivamente condizionata, i flussi di cassa provenienti dalla continuità diretta (ramo ) presenterebbero concreti profili di incertezza e gli Pt_2
immobili non sarebbero agevolmente collocabili sul mercato, e chiedendo in subordine disporsi la stima del complesso aziendale attraverso una C.T.U.
La (creditrice in via chirografaria di € 63.757,43 per forniture di merce CP_3
insolute) a sua volta ha ribadito lo stato di grave insolvenza della Controparte_1
ormai risalente nel tempo ed aggravatosi nonostante la precedente procedura concordataria e la strumentalità e pretestuosità della domanda di concordato preventivo in danno dei creditori, assumendo che il piano e la proposta sarebbero inattuabili e non vi sarebbero le condizioni di cui all'art. 112 C.C.I.I. Infine, ed in via subordinata, ha sostenuto che . essendo una impresa artigiana il suo credito avrebbe natura non chirografaria ma privilegiata ex art. 2751-bis n. 5) c.c e quindi beneficerebbe di una percentuale di soddisfazione maggiore di quella indicata.
Orbene, in ordine all'eccepita inammissibilità, questo Tribunale si è tuttavia già pronunziato sul punto con il decreto di apertura del 21.12.2023, superando detta eccezione come ribadito anche nella presente sentenza.
In ordine alle ulteriori eccezioni relative al difetto di convenienza della proposta, si osserva che: - l'offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda si è nelle more CP_1
concretizzato nell'atto di cessione ed i pagamenti sono in corso di esecuzione come attestato anche dai Commissari Giudiziali;
- quanto ai margini di incertezza in ordine alla continuità aziendale diretta con il ramo ” dovuti all'interruzione dell'attività nell'anno 2023, già nel Pt_2
piano concordatario i ricavi attesi nei primi 2 anni sono stati prudenzialmente rettificati in diminuzione di circa il 35% rispetto al fatturato medio registrato nel triennio 2019-2021 ed anche i Commissari Giudiziali come chiarito nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. hanno ritenuto di operare una ulteriore rettifica del
20% dei flussi di cassa (inseriti in € 1.242.000,00). Come qualsiasi attività imprenditoriale da riavviare residuano profili di aleatorietà specie se si analizza un orizzonte temporale di 5 anni, profili che non verrebbero superati neppure disponendo una C.T.U. estimatoria, e tuttavia bisogna anche considerare che la cessione del ramo “ verosimilmente consentirà alla società di effettuare CP_1
la gestione commerciale pura del ramo “ ” senza dover più sopportare i Pt_2
costi fissi di struttura;
- venendo infine alla dismissione dei cespiti aziendali, ovvero un fabbricato ad uso recettivo sito in Conversano e l'impianto fotovoltaico insistente sul lastrico solare dell'opificio di proprietà della società, per i quali sono state già allegate dalla società le relative perizie di stima (i cui valori sono allineati con quelli stimati nella precedente procedura concordataria, il che renderebbe anche in tal caso superfluo disporre una ulteriore C.T.U. in questa sede), innanzitutto come correttamente precisato dai Commissari Giudiziali nulla osta alla dismissione nell'ambito della continuità aziendale (arg. da Cass. civ., n. 734/2020 pronunziata nel vigore del previgente art. 186-bis L.F. né sono stati allegati concreti elementi a sostegno di una difficoltà nella collocazione sul mercato superiore rispetto alla media. Inoltre, con specifico riferimento all'impianto fotovoltaico agli atti è stata allegata una proposta di acquisto sebbene risalente nel tempo e comunque anche sul punto i Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. hanno operato una rettifica dei valori in diminuzione del 25%;
- come già chiarito, anche considerando i valori attivi rettificati dai Commissari si rileva una differenza in positivo di € 1.807.483,00 rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, e da ciò discende la sussistenza anche del presupposto di cui all'art. 112, comma 3 C.C.I.I.., essendo evidente che i crediti delle opponenti secondo la proposta ed il piano risultano soddisfatti in misura senza dubbio non deteriore.
Infine, anche volendo ritenere ammissibile l'eccezione proposta dalla in CP_3
via subordinata e relativa alla natura privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e non chirografaria del suo credito (in quanto la stessa avrebbe dovuto a ben vedere tradursi nell'impugnazione del decreto di apertura del 21.12.2023 in cui questo Tribunale ha già rilevato la corretta formazione delle classi), la stessa non appare fondata nel merito, essendo all'uopo com'è noto l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane un presupposto formale necessario ma non sufficiente (arg. da Cass. civ., n. 2892/2023) e non essendo possibile, alla luce della documentazione prodotta circa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge-quadro n. 443/1985 con riferimento all'epoca di insorgenza del credito, ed anzi parrebbe che il fattore capitale sia notevolmente superiore rispetto al fattore lavoro.
Le opposizioni proposte non potranno pertanto trovare accoglimento ed ostare alla disposta omologazione, da cui discende la improcedibilità delle istanze di liquidazione giudiziale proposte nelle more del procedimento.
Sebbene il piano abbia previsto, come già chiarito, di dover procedere alla liquidazione di alcuni beni non funzionali per l'impresa, la proponente non ha avanzato anche richiesta di nomina di un liquidatore né sono stati quantificati i relativi costi tra le spese prededucibili, e dunque detta attività liquidatoria dovrà avvenire sotto la vigilanza dei
Commissari Giudiziali, che potranno eventualmente avvalersi dei poteri sostitutivi di cui all'art. 118 C.C.I.I., ed attraverso il ricorso a procedure competitive.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti gli artt. 48 e 112 CCII,
1) omologa il concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, proposto dalla società ( 5, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, ai sensi degli artt. 37, 39, 40, 84 e 85 d. Lgs.
14/2019;
2) dichiara improcedibili le istanze di liquidazione giudiziale proposte da
[...]
e da CP_2 Controparte_3
3) dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 118 CCII:
- dispone che i Commissari Giudiziali sorveglino l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:
- il legale rappresentante trasmetterà ai Commissari Giudiziali una relazione, con cadenza mensile, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
- I CO sono autorizzati ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa ed è loro conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Essi riferiranno inoltre ai creditori in ordine ad eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare ai CO , depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi;
detti progetti, vistati dal CG - fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata- saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del COo giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice
Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei CO g. ed alla loro attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice
Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i
Commissari;
- resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- ricorda al Commissario Giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il CG provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa l'esecuzione il
Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate;
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- ricorda al CG che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore possa eventualmente attribuire al CG i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- demanda ai CO giudiziali la vigilanza sulla esecuzione del concordato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 16.12.2024
Il Giudice est. dott. Giuseppe Marseglia
Il Presidente dott.ssa Raffaella Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott. Giuseppe Marseglia Giudice rel.
Nel procedimento unitario n. 222/2023 nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letta la domanda presentata ai sensi degli artt. 39-40-44 e ss. CCII dalla
[...]
n persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
esaminati gli atti;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che nel termine assegnato dal Tribunale, come successivamente prorogato, la a scioglimento della riserva formulata ex art. 44 CCII, ha Controparte_1
depositato la proposta ed il piano di concordato preventivo, qualificato in continuità mista;
acquisito il parere dei CO giudiziali;
valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi, desumibile dalla lettura dei documenti contabili allegati;
osservato che con decreto del 21.12.2023 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, nominato il giudice delegato e confermata la nomina dei CO giudiziali, fornendo indicazioni per la diffusione dell'offerta irrevocabile di acquisto e per l'esecuzione delle operazioni di voto;
rilevato che è stata depositata la relazione ex art. 105 C.C.I.I. ed è stata trasmessa la relazione ex art. 107 C.C.I.I. ed il relativo prospetto dei creditori legittimati al voto;
rilevato che, all'esito delle operazioni di voto, è pervenuta relazione dei CO giudiziali ai sensi dell'art. 110 CCII in cui si è dato atto della mancata approvazione della proposta;
osservato che è stata depositata dalla società istanza per l'omologa forzosa del concordato, ex artt. 112-88 CCII;
rilevato che è stata fissata udienza, ai sensi degli artt. 48-112 CCII, e che è pervenuta la relazione finale dei CO, favorevole all'omologa;
rilevato che sono state proposte opposizioni dei creditori ed Controparte_2
che nella pendenza del Controparte_3
presente procedimento unitario avevano presentato istanze di liquidazione giudiziale in data 19.10.2023 e 20.12.2023 (la cui trattazione è stata riservata all'esito delle valutazioni del Tribunale in ordine alla procedura concordataria ai sensi degli artt. 7 e
54 C.C.I.I.) e sono comparsi all'udienza suddetta al fine di insistere nelle stesse;
rilevato che di contro il Pubblico Ministero, sebbene notiziato, non è comparso all'udienza né ha fatto pervenire osservazioni.
OSSERVA
In via assolutamente preliminare, si ribadisce quanto già delibato nel provvedimento di apertura del 21.12.2023 (peraltro non fatto oggetto di reclamo) in ordine all'ammissibilità della domanda prenotativa in quanto per un verso la risoluzione del concordato n. 3/2015 è stata pronunziata da questo Tribunale con provvedimento adottato sempre nella camera di consiglio del 10.07.2023 (data di proposizione del nuovo ricorso nell'ambito del presente procedimento) sebbene poi depositato il
17.07.2023 e per altro verso la previsione di cui all'art. 161 comma 9 L.F. non è stata riprodotta nel C.C.I.I. e comunque non sarebbe applicabile al caso di specie in cui la precedente domanda di concordato preventivo poi omologato risaliva al 2015.
Ciò premesso, può procedersi all'omologa del concordato.
Il piano prevede il realizzo dell'attivo mediante la cessione del ramo di azienda identificato con il marchio a seguito di offerta irrevocabile (in linea con la CP_1
stima effettuata nella perizia di stima a firma dell'ing. cfr. all. 9 al piano) e Per_1
previo esperimento della procedura competitiva ex artt. 91 e ss. C.C.I.I. in favore della
(società con capitale sociale interamente versato di € Parte_1
3.650.000,00 e che com'è noto ha già rilevato altre aziende operanti nel food and beverage sul territorio nazionale) al prezzo complessivo di € 4.500.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in quattro rate di cui:
- € 1.500.000,00 alla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento del ramo di azienda;
- € 500.000,00 alla data del 31.12.2024;
- € 500.000,00 alla data del 31.12.2025;
- € 2.000.000,00 alla data del 31.12.2026.
Detta cessione in favore della soggetto nominati ai sensi degli artt. 1401 CP_4
e 1402 c.c.), all'esito dell'esperimento da parte dei CO giudiziali della procedura competitiva senza la presentazione di offerte concorrenti, si è già perfezionata nelle more della procedura previa autorizzazione da parte del G.D. ai sensi dell'art. 94 C.C.I.I. con decreto del 28.05.2024 risultando funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ed i pagamenti sono in corso di esecuzione secondo le scadenze temporali indicate come attestato dai Commissari Giudiziali. Inoltre il piano prevede il realizzo dell'attivo anche mediante i flussi generati dalla gestione diretta del ramo di azienda identificato con il marchio nonché la Pt_2
liquidazione di cespiti aziendali non strumentali e segnatamente del fabbricato sito in
Conversano alla via F. Jaja n. 46 (del valore di € 1.622.920,32 secondo la perizia di stima a firma dell'ing. cfr. all. 9 al piano) e dell'impianto fotovoltaico già Per_2
realizzato sulla copertura di edifici industriali di proprietà della società (del valore di €
920.525,00 da cui andranno detratti eventuali importi a titolo di riconoscimento di diritto di superficie o diritto personale di godimento secondo la perizia di stima a firma dell'ing. cfr. all. 9 al piano). CP_5
La distribuzione dell'attivo concordatario, la cui durata è stata prevista in 60 mesi dall'omologazione, è articolata come segue:
- pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese maturate durante l'esecuzione del piano, quantificate in complessivi € 653.656,00;
- pagamento integrale dei creditori ipotecari ex art. 2808 c.c. pagamento integrale al
100% per € 1.848.133,00 oltre interessi per € 23.292,00, per complessivi €
1.871.425,00;
CLASSE 1: creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. - pagamento integrale al
100% per € 3.086.881,00 entro 6 mesi dall'omologazione ex art. 86 CCII;
CLASSE 2: creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti) - pagamento integrale al 100% per € 292.450,00 entro 12 mesi dall'omologazione;
CLASSE 3: creditori privilegiati ex art. 2754, 2778 n.8 c.c. ( - pagamento CP_6
parziale al 90 % (su € 2.497.172,00, di cui € 2.247.090,00 per sorte capitale oltre interessi per € 250.082,00), per complessivi € 2.247.455,00;
CLASSE 4: creditori privilegiati ex art. 2754, 2778 n.8 ( Premi assicurativi) - CP_7
pagamento parziale al 90% (su € 139.577,00, di cui € 125.599,00 per sorte capitale oltre interessi per € 13.978,00), per complessivi € 125.620,00;
CLASSE 5: creditori privilegiati ex art. 2754, 2778 n.8 ( ) - pagamento CP_8
parziale al 90% (su € 241.510,00, di cui € 217.324,00 per sorte capitale oltre interessi per € 24.186,00), per complessivi € 217.359,00; CLASSE 6: creditori privilegiati ex art. 2752 c,1 e c.3, art. 2759, art 2778 n.18 e n.19
(Erario) – pagamento parziale al 60% (su € 2.243.714,00, di cui € 2.093.915,59 per sorte capitale oltre interessi per € 149.799,00), per complessivi € 1.346.229,00;
CLASSE 7: altri creditori privilegiati (FASI, FASA) – pagamento parziale al 30% (su
€ 7.037,00), per complessivi € 2.111,00;
CLASSE 8: creditori privilegiati ex art. 2752 c.4, art. 2778 n. 20 (tributi locali) - pagamento parziale al 24% (su € 1.939.993,00), per complessivi € 465.598,00; Contro CLASSE 9: quota chirografaria debiti verso enti pubblici ( oneri CP_9
riscossione) – pagamento parziale al 12,00% (su € 117.015,00), per complessivi €
14.559,00;
CLASSE 10: creditori fornitori imprese minori – pagamento parziale al 12% (su €
16.059,00), per complessivi € 1.998,00;
CLASSE 11: creditori finanziari chirografari – pagamento parziale al 12% (su €
27.318,00), per complessivi € 3.399,00;
CLASSE 12: altri creditori chirografari - pagamento parziale al 12% (su €
3.538.706,00) per complessivi € 440.286,00;
CLASSE 13: istituti finanziari titolari di garanzie prestate da terzi - pagamento parziale al 12% (su € 895.723,00) per complessivi € 111.496,00;
I crediti dei soci sono postergati e per essi non è prevista alcuna soddisfazione.
Le operazioni di voto hanno visto il voto favorevole con raggiungimento delle maggioranze nelle classi 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ed il voto contrario, non essendo stata raggiunta la maggioranza, nelle classi 3, 5, 7, 9 e 13.
Il concordato non è stato, pertanto, approvato ed è stata formulata richiesta di omologa forzosa dello stesso (c.d. cross class cram down).
Deve, quindi, premettersi che, alla data dell'istanza di omologa forzosa e dell'udienza fissata per l'omologa del concordato, non era entrato in vigore il c.d. correttivo previsto dal d.lgs. 136/2024 che ha modificato alcune disposizioni del d.lgs 14/2019, che pertanto non si applicheranno alla presente procedura, disciplinata dalla precedente formulazione degli artt. 88 e 112 C.C.I.I.
Ciò chiarito, ricorrono le condizioni sancite dall'art. 112 commi 1 e 2, CCII.
Come già verificato in sede di apertura del concordato, e qui ribadito, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità
e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La procedura si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, il piano e la proposta rispettano le previsioni dell'art. 87 CCII;
adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.
La proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi, contemplando classi distinte per le diverse categorie di creditori, come sopra indicate, ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari
Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso. La proposta, inoltre, assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.
Quanto alla fattibilità del piano, intesa, secondo la previsione dell'art.112, lett. g),
CCII, come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, da valutarsi, secondo il Tribunale, in termini di probabilità e non mera possibilità di conseguimento del risultato indicato, in relazione tanto alle previsioni economiche, quanto a quelle temporali, va condiviso sul punto il parere favorevole dei Commissari
Giudiziali.
Inoltre, il piano e la proposta, in armonia coi principi ispiratori della riforma, consentono la conservazione dei beni strumentali all'attività d'impresa, la continuazione dell'attività stessa (con riferimento al ramo ) e la conservazione Pt_2
dei livelli occupazionali presenti, comportando, altresì, una soddisfazione dei creditori sociali più vantaggiosa rispetto alla liquidazione giudiziale. Infatti, l'ipotesi liquidatoria determinerebbe una modificazione plausibilmente peggiorativa delle prospettive di soddisfazione dei creditori per il conseguente a) dilatarsi dei tempi di realizzo dei beni ad un corrispettivo incerto fatta eccezione per il ramo d'azienda b) incertezza in ordine ai tempi di soddisfazione dei creditori, CP_1
c) perdita del valore di avviamento del ramo d'azienda . Pt_2
Del resto dalla lettura della tabella di raffronto fra valori concordatari e liquidatori, riportata a pag. 30 della relazione ex art. 105 C.C.I.I., si rileva una differenza di €
3.280.522,00 in base ai valori attivi riportati nella proposta e di € 1.807.483,00 in base alle rettifiche operate dai Commissari Giudiziali, con la conseguenza che in tale eventualità resterebbero totalmente o parzialmente incapienti la gran parte delle categorie dei creditori privilegiati e l'intero ceto chirografario, né tantomeno sono stati ravvisati i presupposti per l'esperibilità di alcuna azione risarcitoria e/o recuperatoria, non essendo stati rilevati atti anomali.
Ciò posto, ricorrono le condizioni degli artt. 88-112 C.C.I.I., in quanto la distribuzione del valore di liquidazione rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione rispetta le prescrizioni di cui alla lettera b) della norma citata (i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore). Nessuno dei creditori riceve più dell'importo del proprio credito.
Ai fini del requisito di cui alla lett. “d” dell'art. 112, comma 2, CCII, infine, pur volendo aderire alla tesi più restrittiva espressa da una parte della giurisprudenza e dai primi commentatori, circa la necessità che l'espressione “maggioranza delle classi” faccia riferimento all'approvazione espressa, non consentendo quindi l'inclusione della classe contraria “forzata” con il meccanismo del cram down nella maggioranza delle classi, pena un doppio salto logico, deve osservarsi che nel caso di specie hanno votato a favore del concordato 8 classi su 13 tra cui rientrano l'Agenzia delle Entrate e classi formate da creditori titolari di diritto di prelazione (classi 1, 2, 4, 6, 8). Tuttavia, occorre a questo punto vagliare le opposizioni proposte dai creditori
[...]
ed anche alla luce CP_2 Controparte_3
del disposto dell'art. 112, commi 3 e 4 C.C.I.I.
Quanto alla prima (creditrice di € 1.394.548,00 in via ipotecaria e di € 538.739,93 in via chirografaria quali residui dei finanziamenti a suo tempo concessi da Intesa
Sanpaolo S.p.a. di cui è cessionaria), ha eccepito:
- l'inammissibilità della domanda di concordato sostanziantesi a suo avviso in un abuso del diritto;
- il difetto di convenienza della proposta stessa, assumendo che il proprio credito sarebbe soddisfatto in maniera superiore e più rapidamente nell'ambito di una liquidazione giudiziale anche perchè l'offerta irrevocabile di acquisto sarebbe sospensivamente condizionata, i flussi di cassa provenienti dalla continuità diretta (ramo ) presenterebbero concreti profili di incertezza e gli Pt_2
immobili non sarebbero agevolmente collocabili sul mercato, e chiedendo in subordine disporsi la stima del complesso aziendale attraverso una C.T.U.
La (creditrice in via chirografaria di € 63.757,43 per forniture di merce CP_3
insolute) a sua volta ha ribadito lo stato di grave insolvenza della Controparte_1
ormai risalente nel tempo ed aggravatosi nonostante la precedente procedura concordataria e la strumentalità e pretestuosità della domanda di concordato preventivo in danno dei creditori, assumendo che il piano e la proposta sarebbero inattuabili e non vi sarebbero le condizioni di cui all'art. 112 C.C.I.I. Infine, ed in via subordinata, ha sostenuto che . essendo una impresa artigiana il suo credito avrebbe natura non chirografaria ma privilegiata ex art. 2751-bis n. 5) c.c e quindi beneficerebbe di una percentuale di soddisfazione maggiore di quella indicata.
Orbene, in ordine all'eccepita inammissibilità, questo Tribunale si è tuttavia già pronunziato sul punto con il decreto di apertura del 21.12.2023, superando detta eccezione come ribadito anche nella presente sentenza.
In ordine alle ulteriori eccezioni relative al difetto di convenienza della proposta, si osserva che: - l'offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda si è nelle more CP_1
concretizzato nell'atto di cessione ed i pagamenti sono in corso di esecuzione come attestato anche dai Commissari Giudiziali;
- quanto ai margini di incertezza in ordine alla continuità aziendale diretta con il ramo ” dovuti all'interruzione dell'attività nell'anno 2023, già nel Pt_2
piano concordatario i ricavi attesi nei primi 2 anni sono stati prudenzialmente rettificati in diminuzione di circa il 35% rispetto al fatturato medio registrato nel triennio 2019-2021 ed anche i Commissari Giudiziali come chiarito nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. hanno ritenuto di operare una ulteriore rettifica del
20% dei flussi di cassa (inseriti in € 1.242.000,00). Come qualsiasi attività imprenditoriale da riavviare residuano profili di aleatorietà specie se si analizza un orizzonte temporale di 5 anni, profili che non verrebbero superati neppure disponendo una C.T.U. estimatoria, e tuttavia bisogna anche considerare che la cessione del ramo “ verosimilmente consentirà alla società di effettuare CP_1
la gestione commerciale pura del ramo “ ” senza dover più sopportare i Pt_2
costi fissi di struttura;
- venendo infine alla dismissione dei cespiti aziendali, ovvero un fabbricato ad uso recettivo sito in Conversano e l'impianto fotovoltaico insistente sul lastrico solare dell'opificio di proprietà della società, per i quali sono state già allegate dalla società le relative perizie di stima (i cui valori sono allineati con quelli stimati nella precedente procedura concordataria, il che renderebbe anche in tal caso superfluo disporre una ulteriore C.T.U. in questa sede), innanzitutto come correttamente precisato dai Commissari Giudiziali nulla osta alla dismissione nell'ambito della continuità aziendale (arg. da Cass. civ., n. 734/2020 pronunziata nel vigore del previgente art. 186-bis L.F. né sono stati allegati concreti elementi a sostegno di una difficoltà nella collocazione sul mercato superiore rispetto alla media. Inoltre, con specifico riferimento all'impianto fotovoltaico agli atti è stata allegata una proposta di acquisto sebbene risalente nel tempo e comunque anche sul punto i Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. hanno operato una rettifica dei valori in diminuzione del 25%;
- come già chiarito, anche considerando i valori attivi rettificati dai Commissari si rileva una differenza in positivo di € 1.807.483,00 rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, e da ciò discende la sussistenza anche del presupposto di cui all'art. 112, comma 3 C.C.I.I.., essendo evidente che i crediti delle opponenti secondo la proposta ed il piano risultano soddisfatti in misura senza dubbio non deteriore.
Infine, anche volendo ritenere ammissibile l'eccezione proposta dalla in CP_3
via subordinata e relativa alla natura privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e non chirografaria del suo credito (in quanto la stessa avrebbe dovuto a ben vedere tradursi nell'impugnazione del decreto di apertura del 21.12.2023 in cui questo Tribunale ha già rilevato la corretta formazione delle classi), la stessa non appare fondata nel merito, essendo all'uopo com'è noto l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane un presupposto formale necessario ma non sufficiente (arg. da Cass. civ., n. 2892/2023) e non essendo possibile, alla luce della documentazione prodotta circa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge-quadro n. 443/1985 con riferimento all'epoca di insorgenza del credito, ed anzi parrebbe che il fattore capitale sia notevolmente superiore rispetto al fattore lavoro.
Le opposizioni proposte non potranno pertanto trovare accoglimento ed ostare alla disposta omologazione, da cui discende la improcedibilità delle istanze di liquidazione giudiziale proposte nelle more del procedimento.
Sebbene il piano abbia previsto, come già chiarito, di dover procedere alla liquidazione di alcuni beni non funzionali per l'impresa, la proponente non ha avanzato anche richiesta di nomina di un liquidatore né sono stati quantificati i relativi costi tra le spese prededucibili, e dunque detta attività liquidatoria dovrà avvenire sotto la vigilanza dei
Commissari Giudiziali, che potranno eventualmente avvalersi dei poteri sostitutivi di cui all'art. 118 C.C.I.I., ed attraverso il ricorso a procedure competitive.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti gli artt. 48 e 112 CCII,
1) omologa il concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, proposto dalla società ( 5, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, ai sensi degli artt. 37, 39, 40, 84 e 85 d. Lgs.
14/2019;
2) dichiara improcedibili le istanze di liquidazione giudiziale proposte da
[...]
e da CP_2 Controparte_3
3) dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 118 CCII:
- dispone che i Commissari Giudiziali sorveglino l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:
- il legale rappresentante trasmetterà ai Commissari Giudiziali una relazione, con cadenza mensile, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
- I CO sono autorizzati ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa ed è loro conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Essi riferiranno inoltre ai creditori in ordine ad eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare ai CO , depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi;
detti progetti, vistati dal CG - fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata- saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del COo giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice
Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei CO g. ed alla loro attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice
Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i
Commissari;
- resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- ricorda al Commissario Giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il CG provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa l'esecuzione il
Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate;
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- ricorda al CG che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore possa eventualmente attribuire al CG i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- demanda ai CO giudiziali la vigilanza sulla esecuzione del concordato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 16.12.2024
Il Giudice est. dott. Giuseppe Marseglia
Il Presidente dott.ssa Raffaella Simone