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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.3889/2025 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
avv. PISANI E Parte_1
E avv. A MAROZZI, G Controparte_1
RONCONI conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata e, premesso di essere stato dipendente della parte convenuta fino al 30.11.2024, come conducente di linea, secondo il CCNL autoferrotramvieri, deduceva di aver percepito il tfr in misura minore a quella spettante per mancato computo degli emolumenti percepiti in modo continuativo. Chiede pertanto costui l'accertamento del diritto a conseguire l'inclusione, nella base del tfr, degli emolumenti erogati in modo continuativo con conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 34.864,71 oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2.1. Va subito rilevato che la parte istante ha chiesto l'accertamento del diritto a conseguire l'inclusione, nella base del tfr, degli emolumenti erogati in modo continuativo, senza allegare il relativo referente collettivo onde verificarne la cadenza continuativa della corresponsione.
2.2. Sulle conseguenze derivanti da tale omissione si è espressa la Sezione con la sentenza n.2888/2024 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “……Ebbene, nel caso de quo, si evidenzia sul punto la genericità e la carenza probatoria della domanda. Parte ricorrente si è limitata a menzionare solo alcune delle fonti concernenti le spettanze domandate (ad esempio, CCNL 1976, ACC. Naz 1981), senza tuttavia allegarle in atti, né ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente. Né tale carenza può essere assolta dal ricorrente successivamente con le note autorizzate. Sul punto, la
Suprema Corte, del resto, ha più volte in via generale osservato che (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 8/6/2018, n. 15032) nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, tanto in primo grado quanto in grado d'appello,
“presuppone la ricorrenza delle seguenti circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, e solo infine l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta comunque non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa”. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva produzione in giudizio e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato. Peraltro, preme evidenziare che, tenuto conto della settorialità delle spettanze ivi domandate in ricorso nonché della loro natura pattizia, l'onere di allegazione incombeva appunto sul ricorrente. Al riguardo, risulta dirimente quanto chiarito della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2014, n.19507), ove è in effetti precisato che i contratti collettivi (e, a maggior ragione, gli accordi aziendali) sono conoscibili d'ufficio dal giudice solo in quanto ufficialmente pubblicati (così i c.c.n.l. del pubblico impiego); per il resto è necessario che la norma pattizia
(oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito. In particolare “vi è un diverso atteggiarsi del concetto di <> della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un
"fatto", almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un
c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio”. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (in modo tempestivo). Orbene, proprio sul presupposto di siffatto assunto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che alla "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi, precisando che nessun rilievo potesse essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non aveva preso in considerazione gli Accordi predetti ed aveva deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.” (cfr. in termini sentenza di questa Sezione lav. n.3411/2024 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
2.3. In specie, è stato rivendicato il computo di vari emolumenti riconosciuti da specifiche fonti collettive che non sono state né individuate nè allegate in atti e di tale deficit la parte convenuta ha sollevato specifica contestazione.
2 2.4. Trova applicazione dunque l'orientamento pretorio secondo cui alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere: in specie, la contestazione sollevata dalla società intimata riguarda, come rilevato, l'omessa indicazione ed allegazione delle fonti collettive non già il contenuto specifico delle medesime (cfr. in termini Trib
Milano sez. lav. 1477/2107). Dunque la fattispecie concreta è diversa da quella in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione (Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2008, n.
18584).
3. Va rigettata poi l'istanza attorea di esibizione dei “contratti integrativi applicati al lavoratore durante il rapporto” , non essendo i medesimi stati specificamente individuati (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11/07/2003,
n. 10916).
4. A ciò si aggiunga che la parte istante non ha prodotto tutte le buste paga relative al periodo temporale de quo, come specificamente contestato dalla società intimata a pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio: trattasi di circostanza da ritenersi pacifica in assenza di specifica replica mossa dalla parte istante nelle note conclusive depositate.
5. Va rigettata poi l'istanza attorea di esibizione dei “cedolini paga relativi al periodo 29.12.1987 -
31.12.2018” , trattandosi di documentazione di pertinenza dell'istante e pertanto già in suo possesso in quanto all'epoca rilasciata in suo favore, in assenza di contestazioni sul punto.
6.1. Deve escludersi poi che in specie ricorrano i presupposti per l'acquisizione ex art. 421 cpc della documentazione de qua. Invero, è noto che il sistema di preclusioni del rito del lavoro trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento -nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di mezzi di prova ex art. 421 cpc, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. In specie, a ben vedere, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cpc. ove si consideri che esso non può sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri di costoro e da tradurre i medesimi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 21/05/2009, n. 11847).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il potere d'ufficio de quo è finalizzato a sopperire alle difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare le incertezze del materiale
3 probatorio acquisito ritualmente, non potendo invece il giudice sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti (cfr. Cass. Sez.lav. nn.8397/1987; 9596/1997). Merita in proposito richiamare le illuminanti considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia secondo cui :”
Nel rito del lavoro, il corretto esercizio del potere officioso conferito al giudice dalla norma di cui all'art. 421 cpc in tema di ricerca di prove suppletive od integrative a supporto della domanda postula l'esistenza, in seno al processo, tanto di taluni elementi positivi, quanto l'assenza di altri, ed opposti, elementi ostativi, onde non travalicare l'ambito della disposizione "de qua" (trasmodando nell'arbitrio scaturente dalla sovrapposizione della volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi), e non oltrepassare, così, il limite obbligato della terzietà che, comunque, deve sorreggere
l'attività del giudicante (e sulla quale i detti, ampliati poteri, pur applicati in senso lato, non possono prevalere). Elementi positivi devono, pertanto, essere considerati la circostanza che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti - o dall'assunzione degli altri mezzi di prova offerti dalle stesse - siano dedotti, pur se implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere (sia pur non compiutamente) le rispettive ragioni con profili di decisività della controversia;
il fatto che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riferimento alla qualificata integrazione sopra descritta;
la impossibilità, soggettiva od oggettiva, di reperire o dedurre la prova carente, ovvero di integrare, ad opera della parte, quella lacunosa o polivalente, pur nella sua acclarata idoneità a sorreggere le ragioni dedotte;
gli elementi negativi afferiscono, invece, ai limiti che l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio incontra, e concernono il rispetto del principio della domanda;
l'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi od estintivi del diritto controverso;
il rispetto del divieto di utilizzazione della conoscenza privata da parte del giudice;
l'eventuale inerzia probatoria, ovvero l'eventuale rinuncia, esplicita o "per facta concludentia", della parte, cui il giudice non può ovviare con il suo potere officioso” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 06/03/2001, n. 3228).
6.2. Passando al caso che ne occupa, è agevole le buste paga de quibus erano nel possesso dell'istante che pertanto aveva l'onere di produrle sicchè ove esercitato il poter ex art 421 cpc avrebbe natura sostitutiva dell'onere della parte di costui che invece poteva produrre tale documentazione tempestivamente in giudizio. L'indisponibilità - che consente la produzione tardiva ex art. 421 cpc - di documenti suppone che - al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione - fosse oggettivamente impossibile disporne (ipotesi non ricorrente in specie), trattandosi di documenti, la cui formazione risulti - necessariamente - successiva a quel momento: non ricadono pertanto nel novero di essa la documentazione de qua. In specie, l'acquisizione tardiva è volta non già ad integrare il quadro probatorio preesistente seppur lacunoso offerto dall'istante, ma a supplire un deficit radicale di prova, in assenza di ragioni d'impossibilità (all'uopo allegate) soggettiva o oggettiva di acquisire la stessa documentazione. In conclusione, difetta la prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento degli emolumenti reclamati e pertanto la domanda è infondata sotto tutti i profili e va rigettata.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 4 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. La natura e la peculiarità delle questioni controverse giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.3889/2025 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
avv. PISANI E Parte_1
E avv. A MAROZZI, G Controparte_1
RONCONI conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata e, premesso di essere stato dipendente della parte convenuta fino al 30.11.2024, come conducente di linea, secondo il CCNL autoferrotramvieri, deduceva di aver percepito il tfr in misura minore a quella spettante per mancato computo degli emolumenti percepiti in modo continuativo. Chiede pertanto costui l'accertamento del diritto a conseguire l'inclusione, nella base del tfr, degli emolumenti erogati in modo continuativo con conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 34.864,71 oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2.1. Va subito rilevato che la parte istante ha chiesto l'accertamento del diritto a conseguire l'inclusione, nella base del tfr, degli emolumenti erogati in modo continuativo, senza allegare il relativo referente collettivo onde verificarne la cadenza continuativa della corresponsione.
2.2. Sulle conseguenze derivanti da tale omissione si è espressa la Sezione con la sentenza n.2888/2024 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “……Ebbene, nel caso de quo, si evidenzia sul punto la genericità e la carenza probatoria della domanda. Parte ricorrente si è limitata a menzionare solo alcune delle fonti concernenti le spettanze domandate (ad esempio, CCNL 1976, ACC. Naz 1981), senza tuttavia allegarle in atti, né ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente. Né tale carenza può essere assolta dal ricorrente successivamente con le note autorizzate. Sul punto, la
Suprema Corte, del resto, ha più volte in via generale osservato che (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 8/6/2018, n. 15032) nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, tanto in primo grado quanto in grado d'appello,
“presuppone la ricorrenza delle seguenti circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, e solo infine l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta comunque non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa”. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva produzione in giudizio e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato. Peraltro, preme evidenziare che, tenuto conto della settorialità delle spettanze ivi domandate in ricorso nonché della loro natura pattizia, l'onere di allegazione incombeva appunto sul ricorrente. Al riguardo, risulta dirimente quanto chiarito della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2014, n.19507), ove è in effetti precisato che i contratti collettivi (e, a maggior ragione, gli accordi aziendali) sono conoscibili d'ufficio dal giudice solo in quanto ufficialmente pubblicati (così i c.c.n.l. del pubblico impiego); per il resto è necessario che la norma pattizia
(oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito. In particolare “vi è un diverso atteggiarsi del concetto di <> della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un
"fatto", almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un
c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio”. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (in modo tempestivo). Orbene, proprio sul presupposto di siffatto assunto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che alla "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi, precisando che nessun rilievo potesse essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non aveva preso in considerazione gli Accordi predetti ed aveva deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.” (cfr. in termini sentenza di questa Sezione lav. n.3411/2024 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
2.3. In specie, è stato rivendicato il computo di vari emolumenti riconosciuti da specifiche fonti collettive che non sono state né individuate nè allegate in atti e di tale deficit la parte convenuta ha sollevato specifica contestazione.
2 2.4. Trova applicazione dunque l'orientamento pretorio secondo cui alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere: in specie, la contestazione sollevata dalla società intimata riguarda, come rilevato, l'omessa indicazione ed allegazione delle fonti collettive non già il contenuto specifico delle medesime (cfr. in termini Trib
Milano sez. lav. 1477/2107). Dunque la fattispecie concreta è diversa da quella in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione (Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2008, n.
18584).
3. Va rigettata poi l'istanza attorea di esibizione dei “contratti integrativi applicati al lavoratore durante il rapporto” , non essendo i medesimi stati specificamente individuati (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11/07/2003,
n. 10916).
4. A ciò si aggiunga che la parte istante non ha prodotto tutte le buste paga relative al periodo temporale de quo, come specificamente contestato dalla società intimata a pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio: trattasi di circostanza da ritenersi pacifica in assenza di specifica replica mossa dalla parte istante nelle note conclusive depositate.
5. Va rigettata poi l'istanza attorea di esibizione dei “cedolini paga relativi al periodo 29.12.1987 -
31.12.2018” , trattandosi di documentazione di pertinenza dell'istante e pertanto già in suo possesso in quanto all'epoca rilasciata in suo favore, in assenza di contestazioni sul punto.
6.1. Deve escludersi poi che in specie ricorrano i presupposti per l'acquisizione ex art. 421 cpc della documentazione de qua. Invero, è noto che il sistema di preclusioni del rito del lavoro trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento -nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di mezzi di prova ex art. 421 cpc, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. In specie, a ben vedere, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cpc. ove si consideri che esso non può sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri di costoro e da tradurre i medesimi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 21/05/2009, n. 11847).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il potere d'ufficio de quo è finalizzato a sopperire alle difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare le incertezze del materiale
3 probatorio acquisito ritualmente, non potendo invece il giudice sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti (cfr. Cass. Sez.lav. nn.8397/1987; 9596/1997). Merita in proposito richiamare le illuminanti considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia secondo cui :”
Nel rito del lavoro, il corretto esercizio del potere officioso conferito al giudice dalla norma di cui all'art. 421 cpc in tema di ricerca di prove suppletive od integrative a supporto della domanda postula l'esistenza, in seno al processo, tanto di taluni elementi positivi, quanto l'assenza di altri, ed opposti, elementi ostativi, onde non travalicare l'ambito della disposizione "de qua" (trasmodando nell'arbitrio scaturente dalla sovrapposizione della volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi), e non oltrepassare, così, il limite obbligato della terzietà che, comunque, deve sorreggere
l'attività del giudicante (e sulla quale i detti, ampliati poteri, pur applicati in senso lato, non possono prevalere). Elementi positivi devono, pertanto, essere considerati la circostanza che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti - o dall'assunzione degli altri mezzi di prova offerti dalle stesse - siano dedotti, pur se implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere (sia pur non compiutamente) le rispettive ragioni con profili di decisività della controversia;
il fatto che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riferimento alla qualificata integrazione sopra descritta;
la impossibilità, soggettiva od oggettiva, di reperire o dedurre la prova carente, ovvero di integrare, ad opera della parte, quella lacunosa o polivalente, pur nella sua acclarata idoneità a sorreggere le ragioni dedotte;
gli elementi negativi afferiscono, invece, ai limiti che l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio incontra, e concernono il rispetto del principio della domanda;
l'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi od estintivi del diritto controverso;
il rispetto del divieto di utilizzazione della conoscenza privata da parte del giudice;
l'eventuale inerzia probatoria, ovvero l'eventuale rinuncia, esplicita o "per facta concludentia", della parte, cui il giudice non può ovviare con il suo potere officioso” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 06/03/2001, n. 3228).
6.2. Passando al caso che ne occupa, è agevole le buste paga de quibus erano nel possesso dell'istante che pertanto aveva l'onere di produrle sicchè ove esercitato il poter ex art 421 cpc avrebbe natura sostitutiva dell'onere della parte di costui che invece poteva produrre tale documentazione tempestivamente in giudizio. L'indisponibilità - che consente la produzione tardiva ex art. 421 cpc - di documenti suppone che - al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione - fosse oggettivamente impossibile disporne (ipotesi non ricorrente in specie), trattandosi di documenti, la cui formazione risulti - necessariamente - successiva a quel momento: non ricadono pertanto nel novero di essa la documentazione de qua. In specie, l'acquisizione tardiva è volta non già ad integrare il quadro probatorio preesistente seppur lacunoso offerto dall'istante, ma a supplire un deficit radicale di prova, in assenza di ragioni d'impossibilità (all'uopo allegate) soggettiva o oggettiva di acquisire la stessa documentazione. In conclusione, difetta la prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento degli emolumenti reclamati e pertanto la domanda è infondata sotto tutti i profili e va rigettata.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 4 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. La natura e la peculiarità delle questioni controverse giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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