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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38331/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
II sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Federico Salvati Presidente
dott. Persico Pietro giudice dott. Claudio Patruno giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa civile in primo grado iscritta al n° 38331/2021 del R.G.A.C.,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Parte_1
Lettieri, giusta procura speciale in atti, domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Magnagrecia n. 84.
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Barbara Battistella, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21,
- CONVENUTA –
E
. Controparte_2
pagina1 di 9 Oggetto: querela di falso;
opposizione a determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 95190017925 emessa da l'08.11.2019, notificata il 21.11.2019, per la CP_1
violazione della L.R. n. 12 del 1999. cui è riunito il procedimento n. 4924/2020 in materia di opposizione a determinazione ingiuntiva n. 95190017925.
Conclusioni per parte attrice: - nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G.
38331/2021: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867 del
28 aprile 2015, allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio CP_1
incardinato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile – Giudice Dott.ssa
Concettina Midili - recante R.G. n. 4924/2020; b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c) Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte da nel giudizio R.G. n. CP_1
4924/2020. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiarato antistatario.”
- nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 4924/2020 “In via preliminare:
accertare e dichiarare la propria competenza. Sospendere l'esecuzione della determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925 del 8/11/2019; in via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del verbale di accertamento di violazione del 28 aprile 2015 per le motivazione di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità della determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925 del 8/11/2019
emessa da Controparte_3
Procedimenti connessi alle entrate Extra-tributarie – da Controparte_4
- con la quale veniva intimato alla Sig.ra il pagamento Controparte_5 Parte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.999,99 oltre euro 28,47 per spese di procedimento e notificazione. Accertare che i fatti contestati non integrano l'ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art. 15 della legge n. 12 del 1999 e per l'effetto dichiarare la nullità della determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925 del 8/11/2019
emessa da – Dipartimento CP_1 Controparte_3
Procedimenti connessi alle entrate Extra-tributarie – U.O. Gestione delle Entrate da pagina2 di 9 Contravvenzioni - con la quale veniva intimato alla Sig.ra il pagamento Parte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.999,99 oltre euro 28,47 per spese di procedimento e notificazione. Condannare parte resistente alla refusione delle spese in giudizio in favore dei procuratori dichiarati antistatari, compensi, da liquidarsi secondo il
Decreto n. 55/2014, ivi compresi i rimborsi spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del Decreto n. 55/2014, della presente procedura e successive occorrende, nonché
accessori di legge e C.A.”
Conclusioni per parte convenuta:
- nella comparsa di risposta del giudizio n. R.G. 38331/2021: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese
secondo giustizia.”
- nella comparsa di risposta del giudizio n. R.G. 4924/2020: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito rigettare, stante tutto quanto esposto in narrativa nonché stante l'assoluta mancanza di fumus del ricorso, la richiesta di sospensione della determinazione dirigenziale impugnata;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.05.2021, conveniva nel Parte_1
presente giudizio civile al fine di sentir dichiarare la falsità della CP_1
sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867,
emesso e notificato il 28.04.2015 dal Corpo di Polizia Locale di per la CP_1
violazione amministrativa di cui all'art. 15, comma 3, L.R. n. 12 del 1999.
L'attrice esponeva che del documento oggetto di querela di falso intendeva avvalersi l'odierna convenuta nell'ambito del giudizio di opposizione – incardinato dalla prima e iscritto al n. R.G. 4924/2020 di questo Tribunale, Giudice onorario Dott.ssa
Concettina Midili – avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925,
emessa l'08.11.2019 da Parte_2
entrate extra-tributarie, da
[...] Controparte_4
contravvenzioni, Servizio leggi speciali e regolamenti comunali, notificata in data pagina3 di 9 21.11.2019, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' , sito in Roma alla Via Kafka n. 10 sc. T, int. 4, che originava dal già Pt_3
menzionato atto di contestazione. Riferiva di aver avuto notizia del verbale di accertamento solo a seguito della notifica dell'atto ingiuntivo e ne disconosceva la paternità della sottoscrizione;
a fondamento della falsità proposta, deduceva che, alla data della notifica della contestazione, si trovava a Bruxelles (Belgio) presso la Commissione
Europea, dove all'epoca dei fatti prestava servizio (cfr. attestazione in lingua originale dell'Ufficio del personale della Commissione Europea del 26.05.2021) e sottolineava la difformità tra la firma ivi apposta e quella presente sulla propria carta di identità.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
attorea. All'udienza del 19.05.2022, il G.I. disponeva l'acquisizione del documento impugnato di falso presente nel procedimento R.G. n. 4924/2020. Con provvedimento reso all'udienza del 16.02.2023, questo giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. La causa veniva però rimessa sul ruolo istruttorio con provvedimento del 07.03.2023 per l'acquisizione in originale del documento controverso,
con onere di produzione del medesimo a carico di fino alla data d'udienza. CP_1
All'udienza del 11.05.2023, il G.I. tratteneva la causa in decisione. Tuttavia, con successivo provvedimento del 29.09.2023, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio e il giudice disponeva la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione Dr. Federico Salvati per le valutazioni sulla riunione dei procedimenti pendenti ai sensi dell'artt. 273 e segg. c.p.c.
Con provvedimento del 18.10.2023, il G.I. disponeva la riunione al presente procedimento di quello portante n. R.G. 4924/2020 e fissava l'udienza del 28.02.2024 per la trattazione e i successivi incombenti dei due procedimenti riuniti.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'udienza cartolare del 10.10.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. A tanto provvedeva l'attrice, che depositava la comparsa conclusionale insistendo nelle proprie difese.
pagina4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso proposta non è fondata e dev'esser rigettata.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto dei procedimenti riuniti – arg. ex art. 276 c.p.c. –, va anzitutto affrontata la domanda di querela di falso proposta da , che mira ad accertare e dichiarare la falsità della Parte_1
sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867,
emesso e notificato il 28.04.2015 dal Corpo di Polizia Locale di CP_1
Non sarebbe il caso di precisare che la querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha lo scopo di privare un documento dell'efficacia probatoria qualificata attribuitagli dalla legge;
affinché possa essere accertata la falsità, è
necessario che il querelante fornisca la prova rigorosa ex art. 221 c.p.c. che quanto contenuto nel documento controverso non sia conforme al vero.
Nel caso di specie, parte attrice ha versato in atti l'attestazione rilasciata il
26.05.2021 dall'Ufficio del Personale della Commissione Europea, che attesta la presenza sul luogo di lavoro di nella data del 28.04.2015, giorno in cui veniva Parte_1
emesso e notificato l'atto oggetto della querela di falso. Quanto dedotto dall'attrice non è
tuttavia idoneo a contrastare la fede privilegiata da cui è assistito il verbale di accertamento di violazione, che è stato elevato dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni volte a verificare l'identità della dichiarante, oltre alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato.
Ed in effetti l'attestazione dell'ufficio del personale relativo alla presenza in servizio di un dipendente, è mera certificazione documentale, non attesta – in genere e nel concreto – che quel soggetto effettivamente fosse presente nell'ufficio. Ed il tenore amministrativo dell'attestazione è possibile desumerlo dalla formula usata dal funzionario amministrativo nella “conferma” e delle modalità del riscontro.
In tema di onere probatorio nel giudizio di falso, la Corte di Cassazione ha evidenziato che grava sul querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità
pagina5 di 9 del documento contestato con prova connotata da caratteri di univocità e, laddove questi non assolva a tale onere, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 2126/2019).
Nel caso in esame, le deduzioni fornite dall'attrice non forniscono una prova sufficiente a scalfire la fede privilegiata del documento formato dal pubblico ufficiale,
considerato che, da un lato, l'attrice non ha fornito una prova obiettiva del carattere asseritamente apocrifo della sottoscrizione apposta sul verbale di accertamento di violazione ma si è limitata ad affermarne la difformità rispetto a quella risultante dal proprio documento di riconoscimento, che invece avrebbe dovuto costituire esso stesso oggetto di prova;
e, dall'altro lato, che ha posto a fondamento della domanda un documento, rilasciato dall'Ufficio del Personale della Commissione Europea del
26.05.2021, che è privo di valenza e di forza dimostrativa privilegiata, anche alla luce del fatto che non risulta neppure essere accompagnato da un estratto del sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale sul luogo di lavoro.
Va d'altro canto osservato che l'ente convenuto ha prodotto in giudizio la Relazione
della Polizia di prot. n. 33035/22 del 23.05.2022, con cui si attesta che “in CP_1
data 28/04/2015 personale dipendente si recava presso l'alloggio sito in Via Kafka 10 sc T in.t 1 a
seguito di richiesta di sopralluogo da parte dell' . Giunto sul posto constatava l'occupazione Pt_3
abusiva da parte di nata a Roma il [...], in [...] generalizzata. […] A tal Parte_1
proposito la dichiarava di risiedere nell'alloggio dal 1999 per accudire i nonni seppur Parte_1
mantenendo la residenza anagrafica in Via Fosso Radicelli 219 e che alla morte della nonna decideva
di prendere completo possesso dell'appartamento Alla luce di quanto esposto si provvedeva a far
sottoscrivere alla verbale di elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 C.p.p. e a Parte_1
contestarle verbale di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 15 comma 3 L.R. 12/99 che la
stessa sottoscriveva” (cfr. Relazione della Polizia di prot. n. 33035/22 del CP_1
23.05.2022, versata in atti), ed ha allegato la copia del documento di riconoscimento dell'attrice acquisito a fini identificativi dagli agenti della Polizia locale.
Questo Collegio ritiene che le risultanze acquisite mediante la produzione della menzionata relazione della Polizia di integrino un elemento di prova CP_1
idoneo a contrastare definitivamente la domanda dell'attrice, per la inidoneità della mera pagina6 di 9 prova documentale depositata a contrastare la fede privilegiata dell'atto pubblico ex art
2700 c.c. ovvero di quanto il pubblico ufficiale attesti aver accertato personalmente o esser avvenuto in sua presenza.
Non spiega, per puro tuziorismo, parte attrice, come il personale di P.L. abbia diversamente acquisito quelle informazioni ( meglio specificate nel penultimo capoverso)
sul decesso dell'originaria assegnataria sulle generalità della Persona_1
querelante, sulle dichiarazioni rese a verbale, se non fornite dall'unico soggetto in grado di fornirle, ovvero la stessa Parte_1
Alla stregua di tali valutazioni, ed in difetto di un ulteriore e diverso riscontro probatorio da parte dell'attrice, la domanda di querela di falso deve essere rigettata.
Dall'infondatezza della domanda volta a statuire sulla querela di falso discende il rigetto dell'eccezione di invalidità della determinazione dirigenziale di ingiunzione n.
95190017925 del 08.11.2019, con la quale veniva intimato a il pagamento Parte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.999,99, oltre euro 28,47 per spese di procedimento e notificazione, sollevata dall'attrice nel giudizio riunito iscritto al R.G. n.
4924/2020.
Va rilevato che l'attrice ha fondato la proposta opposizione principalmente sulla base della dedotta falsità della sottoscrizione apposta al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867 del 28.04.2015, e quindi sulla omessa notifica dello stesso quale atto presupposto, come tale inficiante la validità del provvedimento ingiuntivo oggetto di opposizione.
Accertata, però, la veridicità della sottoscrizione al verbale di accertamento di violazione va di converso, affermata la validità, sotto tale profilo, del provvedimento sanzionatorio con il quale l'ente procedente ha irrogato, a carico dell'odierna attrice, la sanzione amministrativa pecuniaria per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto del controllo.
Quanto all'eccezione di invalidità del provvedimento opposto fondata sulla circostanza per cui il Tribunale Penale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Valerio
pagina7 di 9 Savio, ha archiviato il procedimento a carico dell'odierna attrice per i reati di cui agli artt.
633 e 639-bis c.p., va rilevato che la stessa è priva di pregio.
La perseguibilità del menzionato reato non preclude all'ente procedente l'irrogazione della sanzione in sede amministrativa, anche considerato che la sanzione amministrativa ex art. 15, L.R. n. 12 del 1999 – elevata a carico dell'odierna attrice – non ha una funzione penale. Ne consegue che entrambe le fattispecie restano autonomamente perseguibili.
Nella fattispecie in esame non ricorre infatti un'ipotesi di concorso apparente di norme (art. 9, L. n. 689 del 1981), poiché la norma penale (art. 633 c.p.) e la legge regionale
(art. 15, Legge Regionale del Lazio n. 12 del 1999) disciplinano fattispecie tra loro differenti se si ha riguardo ai rispettivi elementi costitutivi, e sono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici diversi. In particolare, la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti
“arbitrari” posti in essere dall'agente al fine di occupare i beni relativi o di trarne altrimenti profitto (Cass., pen., sez. II, 27.10.2015, n. 46128), ed in buona sostanza mira a tutelare i beni patrimoniali dell'ente pubblico;
mentre le disposizioni della legge regionale
(art. 15, L.R. n. 12 del 1999) perseguono la finalità di interesse generale di salvaguardia della regolarità della messa a disposizione in favore degli aventi diritto del patrimonio abitativo, proprie dell'edilizia residenziale pubblica, che attengono principalmente all'assistenza abitativa in favore degli aventi diritto (cfr. Cass. Civ. 2697/1999).
Nel merito poi, le deduzioni attoree appaiono eccessivamente generiche e devono essere respinte in quanto infondate. L'attrice sostiene che, poco prima del decesso della propria nonna, sig.ra , originaria assegnataria dell'alloggio ATER i) Persona_1
provvedeva al cambio di residenza presso altra abitazione;
ii) presentava richiesta di riscatto dell'alloggio, che “veniva messo, comunque a disposizione della proprietà
comunale”; iii) venuta a conoscenza dell'impossibilità di procedere al riscatto dell'alloggio,
“metteva a disposizione l'appartamento libero da persone e cose ai fini della riconsegna all'Ente” (cfr. ricorso in opposizione depositato nel procedimento n. R.G. 4924/2020). Va
tuttavia rilevato che la stessa attrice afferma, con riferimento alla circostanza sub i), che pagina8 di 9 continuava ad occupare l'alloggio, tanto da avere l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto del medesimo;
con riferimento alla circostanza sub ii), che continuava a versare a favore dell'ente proprietario gli importi dovuti a titolo di canone di locazione;
con riferimento alla circostanza sub iii), che continuava, saltuariamente, a pagare i canoni di locazione.
Quanto affermato dall'attrice conferma la condotta prevista dalla norma violata
(art. 15, cit.) alla base dell'elevazione della contestazione e della conseguente determinazione ingiuntiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei due procedimenti riuniti, si pongono a carico di parte attrice, e in favore della parte convenuta, e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Roma, nella composizione collegiale in epigrafe evidenziata così
provvede:
1) Respinge la querela di falso proposta dall'attrice avverso il Parte_1
verbale di accertamento di violazione n. 73140006867, emesso e notificato il 28.04.2015 dal
Corpo di Polizia Locale di CP_1
2) Visto l'art. 226 c.p.c. condanna al pagamento della Parte_1
sanzione di euro 20,00;
3) Respinge il ricorso in opposizione avverso la determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 95190017925 emessa l'08.11.2019 da CP_1
4) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida nella misura di euro 9.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, ed oneri riflessi.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il giudice estensore Dr. Claudio Patruno
Il Presidente Dr. Federico Salvati.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
II sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Federico Salvati Presidente
dott. Persico Pietro giudice dott. Claudio Patruno giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa civile in primo grado iscritta al n° 38331/2021 del R.G.A.C.,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Parte_1
Lettieri, giusta procura speciale in atti, domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Magnagrecia n. 84.
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Barbara Battistella, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21,
- CONVENUTA –
E
. Controparte_2
pagina1 di 9 Oggetto: querela di falso;
opposizione a determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 95190017925 emessa da l'08.11.2019, notificata il 21.11.2019, per la CP_1
violazione della L.R. n. 12 del 1999. cui è riunito il procedimento n. 4924/2020 in materia di opposizione a determinazione ingiuntiva n. 95190017925.
Conclusioni per parte attrice: - nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G.
38331/2021: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867 del
28 aprile 2015, allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio CP_1
incardinato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile – Giudice Dott.ssa
Concettina Midili - recante R.G. n. 4924/2020; b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c) Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte da nel giudizio R.G. n. CP_1
4924/2020. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiarato antistatario.”
- nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 4924/2020 “In via preliminare:
accertare e dichiarare la propria competenza. Sospendere l'esecuzione della determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925 del 8/11/2019; in via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del verbale di accertamento di violazione del 28 aprile 2015 per le motivazione di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità della determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925 del 8/11/2019
emessa da Controparte_3
Procedimenti connessi alle entrate Extra-tributarie – da Controparte_4
- con la quale veniva intimato alla Sig.ra il pagamento Controparte_5 Parte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.999,99 oltre euro 28,47 per spese di procedimento e notificazione. Accertare che i fatti contestati non integrano l'ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art. 15 della legge n. 12 del 1999 e per l'effetto dichiarare la nullità della determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925 del 8/11/2019
emessa da – Dipartimento CP_1 Controparte_3
Procedimenti connessi alle entrate Extra-tributarie – U.O. Gestione delle Entrate da pagina2 di 9 Contravvenzioni - con la quale veniva intimato alla Sig.ra il pagamento Parte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.999,99 oltre euro 28,47 per spese di procedimento e notificazione. Condannare parte resistente alla refusione delle spese in giudizio in favore dei procuratori dichiarati antistatari, compensi, da liquidarsi secondo il
Decreto n. 55/2014, ivi compresi i rimborsi spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del Decreto n. 55/2014, della presente procedura e successive occorrende, nonché
accessori di legge e C.A.”
Conclusioni per parte convenuta:
- nella comparsa di risposta del giudizio n. R.G. 38331/2021: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese
secondo giustizia.”
- nella comparsa di risposta del giudizio n. R.G. 4924/2020: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito rigettare, stante tutto quanto esposto in narrativa nonché stante l'assoluta mancanza di fumus del ricorso, la richiesta di sospensione della determinazione dirigenziale impugnata;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.05.2021, conveniva nel Parte_1
presente giudizio civile al fine di sentir dichiarare la falsità della CP_1
sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867,
emesso e notificato il 28.04.2015 dal Corpo di Polizia Locale di per la CP_1
violazione amministrativa di cui all'art. 15, comma 3, L.R. n. 12 del 1999.
L'attrice esponeva che del documento oggetto di querela di falso intendeva avvalersi l'odierna convenuta nell'ambito del giudizio di opposizione – incardinato dalla prima e iscritto al n. R.G. 4924/2020 di questo Tribunale, Giudice onorario Dott.ssa
Concettina Midili – avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 95190017925,
emessa l'08.11.2019 da Parte_2
entrate extra-tributarie, da
[...] Controparte_4
contravvenzioni, Servizio leggi speciali e regolamenti comunali, notificata in data pagina3 di 9 21.11.2019, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' , sito in Roma alla Via Kafka n. 10 sc. T, int. 4, che originava dal già Pt_3
menzionato atto di contestazione. Riferiva di aver avuto notizia del verbale di accertamento solo a seguito della notifica dell'atto ingiuntivo e ne disconosceva la paternità della sottoscrizione;
a fondamento della falsità proposta, deduceva che, alla data della notifica della contestazione, si trovava a Bruxelles (Belgio) presso la Commissione
Europea, dove all'epoca dei fatti prestava servizio (cfr. attestazione in lingua originale dell'Ufficio del personale della Commissione Europea del 26.05.2021) e sottolineava la difformità tra la firma ivi apposta e quella presente sulla propria carta di identità.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
attorea. All'udienza del 19.05.2022, il G.I. disponeva l'acquisizione del documento impugnato di falso presente nel procedimento R.G. n. 4924/2020. Con provvedimento reso all'udienza del 16.02.2023, questo giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. La causa veniva però rimessa sul ruolo istruttorio con provvedimento del 07.03.2023 per l'acquisizione in originale del documento controverso,
con onere di produzione del medesimo a carico di fino alla data d'udienza. CP_1
All'udienza del 11.05.2023, il G.I. tratteneva la causa in decisione. Tuttavia, con successivo provvedimento del 29.09.2023, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio e il giudice disponeva la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione Dr. Federico Salvati per le valutazioni sulla riunione dei procedimenti pendenti ai sensi dell'artt. 273 e segg. c.p.c.
Con provvedimento del 18.10.2023, il G.I. disponeva la riunione al presente procedimento di quello portante n. R.G. 4924/2020 e fissava l'udienza del 28.02.2024 per la trattazione e i successivi incombenti dei due procedimenti riuniti.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'udienza cartolare del 10.10.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. A tanto provvedeva l'attrice, che depositava la comparsa conclusionale insistendo nelle proprie difese.
pagina4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso proposta non è fondata e dev'esser rigettata.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto dei procedimenti riuniti – arg. ex art. 276 c.p.c. –, va anzitutto affrontata la domanda di querela di falso proposta da , che mira ad accertare e dichiarare la falsità della Parte_1
sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867,
emesso e notificato il 28.04.2015 dal Corpo di Polizia Locale di CP_1
Non sarebbe il caso di precisare che la querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha lo scopo di privare un documento dell'efficacia probatoria qualificata attribuitagli dalla legge;
affinché possa essere accertata la falsità, è
necessario che il querelante fornisca la prova rigorosa ex art. 221 c.p.c. che quanto contenuto nel documento controverso non sia conforme al vero.
Nel caso di specie, parte attrice ha versato in atti l'attestazione rilasciata il
26.05.2021 dall'Ufficio del Personale della Commissione Europea, che attesta la presenza sul luogo di lavoro di nella data del 28.04.2015, giorno in cui veniva Parte_1
emesso e notificato l'atto oggetto della querela di falso. Quanto dedotto dall'attrice non è
tuttavia idoneo a contrastare la fede privilegiata da cui è assistito il verbale di accertamento di violazione, che è stato elevato dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni volte a verificare l'identità della dichiarante, oltre alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato.
Ed in effetti l'attestazione dell'ufficio del personale relativo alla presenza in servizio di un dipendente, è mera certificazione documentale, non attesta – in genere e nel concreto – che quel soggetto effettivamente fosse presente nell'ufficio. Ed il tenore amministrativo dell'attestazione è possibile desumerlo dalla formula usata dal funzionario amministrativo nella “conferma” e delle modalità del riscontro.
In tema di onere probatorio nel giudizio di falso, la Corte di Cassazione ha evidenziato che grava sul querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità
pagina5 di 9 del documento contestato con prova connotata da caratteri di univocità e, laddove questi non assolva a tale onere, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 2126/2019).
Nel caso in esame, le deduzioni fornite dall'attrice non forniscono una prova sufficiente a scalfire la fede privilegiata del documento formato dal pubblico ufficiale,
considerato che, da un lato, l'attrice non ha fornito una prova obiettiva del carattere asseritamente apocrifo della sottoscrizione apposta sul verbale di accertamento di violazione ma si è limitata ad affermarne la difformità rispetto a quella risultante dal proprio documento di riconoscimento, che invece avrebbe dovuto costituire esso stesso oggetto di prova;
e, dall'altro lato, che ha posto a fondamento della domanda un documento, rilasciato dall'Ufficio del Personale della Commissione Europea del
26.05.2021, che è privo di valenza e di forza dimostrativa privilegiata, anche alla luce del fatto che non risulta neppure essere accompagnato da un estratto del sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale sul luogo di lavoro.
Va d'altro canto osservato che l'ente convenuto ha prodotto in giudizio la Relazione
della Polizia di prot. n. 33035/22 del 23.05.2022, con cui si attesta che “in CP_1
data 28/04/2015 personale dipendente si recava presso l'alloggio sito in Via Kafka 10 sc T in.t 1 a
seguito di richiesta di sopralluogo da parte dell' . Giunto sul posto constatava l'occupazione Pt_3
abusiva da parte di nata a Roma il [...], in [...] generalizzata. […] A tal Parte_1
proposito la dichiarava di risiedere nell'alloggio dal 1999 per accudire i nonni seppur Parte_1
mantenendo la residenza anagrafica in Via Fosso Radicelli 219 e che alla morte della nonna decideva
di prendere completo possesso dell'appartamento Alla luce di quanto esposto si provvedeva a far
sottoscrivere alla verbale di elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 C.p.p. e a Parte_1
contestarle verbale di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 15 comma 3 L.R. 12/99 che la
stessa sottoscriveva” (cfr. Relazione della Polizia di prot. n. 33035/22 del CP_1
23.05.2022, versata in atti), ed ha allegato la copia del documento di riconoscimento dell'attrice acquisito a fini identificativi dagli agenti della Polizia locale.
Questo Collegio ritiene che le risultanze acquisite mediante la produzione della menzionata relazione della Polizia di integrino un elemento di prova CP_1
idoneo a contrastare definitivamente la domanda dell'attrice, per la inidoneità della mera pagina6 di 9 prova documentale depositata a contrastare la fede privilegiata dell'atto pubblico ex art
2700 c.c. ovvero di quanto il pubblico ufficiale attesti aver accertato personalmente o esser avvenuto in sua presenza.
Non spiega, per puro tuziorismo, parte attrice, come il personale di P.L. abbia diversamente acquisito quelle informazioni ( meglio specificate nel penultimo capoverso)
sul decesso dell'originaria assegnataria sulle generalità della Persona_1
querelante, sulle dichiarazioni rese a verbale, se non fornite dall'unico soggetto in grado di fornirle, ovvero la stessa Parte_1
Alla stregua di tali valutazioni, ed in difetto di un ulteriore e diverso riscontro probatorio da parte dell'attrice, la domanda di querela di falso deve essere rigettata.
Dall'infondatezza della domanda volta a statuire sulla querela di falso discende il rigetto dell'eccezione di invalidità della determinazione dirigenziale di ingiunzione n.
95190017925 del 08.11.2019, con la quale veniva intimato a il pagamento Parte_1
della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.999,99, oltre euro 28,47 per spese di procedimento e notificazione, sollevata dall'attrice nel giudizio riunito iscritto al R.G. n.
4924/2020.
Va rilevato che l'attrice ha fondato la proposta opposizione principalmente sulla base della dedotta falsità della sottoscrizione apposta al verbale di accertamento di violazione n. 73140006867 del 28.04.2015, e quindi sulla omessa notifica dello stesso quale atto presupposto, come tale inficiante la validità del provvedimento ingiuntivo oggetto di opposizione.
Accertata, però, la veridicità della sottoscrizione al verbale di accertamento di violazione va di converso, affermata la validità, sotto tale profilo, del provvedimento sanzionatorio con il quale l'ente procedente ha irrogato, a carico dell'odierna attrice, la sanzione amministrativa pecuniaria per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto del controllo.
Quanto all'eccezione di invalidità del provvedimento opposto fondata sulla circostanza per cui il Tribunale Penale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Valerio
pagina7 di 9 Savio, ha archiviato il procedimento a carico dell'odierna attrice per i reati di cui agli artt.
633 e 639-bis c.p., va rilevato che la stessa è priva di pregio.
La perseguibilità del menzionato reato non preclude all'ente procedente l'irrogazione della sanzione in sede amministrativa, anche considerato che la sanzione amministrativa ex art. 15, L.R. n. 12 del 1999 – elevata a carico dell'odierna attrice – non ha una funzione penale. Ne consegue che entrambe le fattispecie restano autonomamente perseguibili.
Nella fattispecie in esame non ricorre infatti un'ipotesi di concorso apparente di norme (art. 9, L. n. 689 del 1981), poiché la norma penale (art. 633 c.p.) e la legge regionale
(art. 15, Legge Regionale del Lazio n. 12 del 1999) disciplinano fattispecie tra loro differenti se si ha riguardo ai rispettivi elementi costitutivi, e sono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici diversi. In particolare, la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti
“arbitrari” posti in essere dall'agente al fine di occupare i beni relativi o di trarne altrimenti profitto (Cass., pen., sez. II, 27.10.2015, n. 46128), ed in buona sostanza mira a tutelare i beni patrimoniali dell'ente pubblico;
mentre le disposizioni della legge regionale
(art. 15, L.R. n. 12 del 1999) perseguono la finalità di interesse generale di salvaguardia della regolarità della messa a disposizione in favore degli aventi diritto del patrimonio abitativo, proprie dell'edilizia residenziale pubblica, che attengono principalmente all'assistenza abitativa in favore degli aventi diritto (cfr. Cass. Civ. 2697/1999).
Nel merito poi, le deduzioni attoree appaiono eccessivamente generiche e devono essere respinte in quanto infondate. L'attrice sostiene che, poco prima del decesso della propria nonna, sig.ra , originaria assegnataria dell'alloggio ATER i) Persona_1
provvedeva al cambio di residenza presso altra abitazione;
ii) presentava richiesta di riscatto dell'alloggio, che “veniva messo, comunque a disposizione della proprietà
comunale”; iii) venuta a conoscenza dell'impossibilità di procedere al riscatto dell'alloggio,
“metteva a disposizione l'appartamento libero da persone e cose ai fini della riconsegna all'Ente” (cfr. ricorso in opposizione depositato nel procedimento n. R.G. 4924/2020). Va
tuttavia rilevato che la stessa attrice afferma, con riferimento alla circostanza sub i), che pagina8 di 9 continuava ad occupare l'alloggio, tanto da avere l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto del medesimo;
con riferimento alla circostanza sub ii), che continuava a versare a favore dell'ente proprietario gli importi dovuti a titolo di canone di locazione;
con riferimento alla circostanza sub iii), che continuava, saltuariamente, a pagare i canoni di locazione.
Quanto affermato dall'attrice conferma la condotta prevista dalla norma violata
(art. 15, cit.) alla base dell'elevazione della contestazione e della conseguente determinazione ingiuntiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei due procedimenti riuniti, si pongono a carico di parte attrice, e in favore della parte convenuta, e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, nella composizione collegiale in epigrafe evidenziata così
provvede:
1) Respinge la querela di falso proposta dall'attrice avverso il Parte_1
verbale di accertamento di violazione n. 73140006867, emesso e notificato il 28.04.2015 dal
Corpo di Polizia Locale di CP_1
2) Visto l'art. 226 c.p.c. condanna al pagamento della Parte_1
sanzione di euro 20,00;
3) Respinge il ricorso in opposizione avverso la determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 95190017925 emessa l'08.11.2019 da CP_1
4) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida nella misura di euro 9.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, ed oneri riflessi.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il giudice estensore Dr. Claudio Patruno
Il Presidente Dr. Federico Salvati.
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