Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4195 del 2025, proposto da
-OMISSIS- Nella Qualità di Genitore Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Istituto Comprensivo Statale Filippo Santagata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 11822 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 27 ore e 30minuti settimanali;
B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore e 30 minuti settimanali in quanto unica misura adeguata
alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Istituto Comprensivo Statale Filippo Santagata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 11822 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale il dirigente scolastico, in risposta alla richiesta dell’odierna parte ricorrente, ha comunicato che all’alunno in epigrafe per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore
settimanali anziché la copertura totale secondo il rapporto 1:1 (27,30 ore).
2. Con ordinanza n. 1922/2025 , pur non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari, “stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile” ha ordinato all’Istituto scolastico la redazione del Pei e la quantificazione delle ore di sostegno secondo la normativa rilevante, rinviando alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 per la verifica dell’operato dell’Amministrazione.
3. Con l’istanza di passaggio in decisione del 28.1.2026, parte ricorrente ha dichiarato
“a) ci sono stati cambiamenti negli orari delle terapie domiciliari per l’alunno per cui l’assegnazione delle ore di sostegno per n. 22 ore settimanali sono ritenute dalla famiglia sufficienti in rapporto ad una frequenza che si è dovuta limitare in 23 ore;
b) di ciò lo scrivente veniva informato una volta letto il Pei, approvato solo in data 08.01.2026 ma consegnato nei giorni seguenti e comunque fuori materialmente dai termini di cui all’art. 84 c.p.a. per rinunciare al presente ricorso.
Ciò premesso, lo scrivente chiede al Collegio di volere pronunciare la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa tenendo conto, in relazione al governo delle spese di lite, che si tratta di circostanze successive alla proposizione del ricorso – terapie domiciliari come evidenziato alla pagina 8 del Pei in atti – e che il Pei è stato approvato solo in data 08.01.2026, non oggetto di gravame.”
4. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nel corso del giudizio, la vicenda si è definita con l’adozione del PEI.
6. Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la vicenda sostanziale , benchè il PEI sia stato approvato tardivamente, fotografa una situazione in cui la stessa famiglia ha ritenuto idoneo il monte ore assegnato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti in ragione dell’esito in rito della controversia e della natura degli interessi azionati .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AL, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.