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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Ferraro giusta procura in atti;
appellante
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1 C.F._1
Aiello, giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 419/2023 emessa e depositata il 14.09.2013.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.12.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Filadelfia, la CP_1 Pt_1
al fine di vedere accertata la sua responsabilità nella causazione del sinistro occorso in
[...] data 23.11.2022 quando, nel territorio di San Pietro Lametino, a bordo della sua auto Opel
Mokka tg. FK472NJ, andava a sbattere contro un cinghiale di grosse dimensioni che improvvisamente attraversava la carreggiata. Ha dedotto, infatti, di non essere riuscito ad evitarne l'impatto stante la mancanza di illuminazione, le grandi dimensioni dell'animale,
l'assenza di qualsiasi segnale che indicasse la presenza o il transito di animali selvatici e di un'adeguata recinzione. A seguito dell'accaduto l'auto riportava danni complessivamente stimati in 4.806,67 euro e, a causa di ciò, subiva una sosta forzata di circa 4 giorni con ulteriore danno da fermo tecnico e deprezzamento quantificato in 200,00. Chiedeva, dunque, dichiararsi la responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 e/o 2052 c.c. e la sua condanna al Parte_1
Pagina 1 di 15 pagamento dell'importo di euro 5.000,00 comprensivo del fermo tecnico, oltre interessi sulla somma via via rivalutata, ovvero il pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso di causa, il tutto, comunque, nei limiti di euro 5.000,00.
Non si costituiva per il primo grado di giudizio la rimanendo contumace. Parte_1
Il Giudice di Pace di Filadelfia, con la sentenza impugnata, considerata l'assenza di prova del caso fortuito, ha dichiarato la responsabilità ex art. 2052 c.c. della nella Parte_1 causazione del sinistro con condanna al risarcimento in favore dell'attore di euro 4.800,00, oltre che interessi legali dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e alle spese del processo.
Avverso tale pronuncia, la ha spiegato appello rilevando la nullità della Parte_1 sentenza e dell'intero procedimento in primo grado per il difetto di procura alle liti dell'attore nonchè l'infondatezza della domanda originariamente azionata. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata nel senso della dichiarazione di nullità della sentenza appellata ovvero, in subordine, del rigetto della domanda risarcitoria oppure, in ulteriore subordine, la riduzione delle somme pretese nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e, comunque, nell'ammontare effettivamente dimostrato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e compensi professionali.
Si è così costituito in appello eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 CP_1
e 348 bis c.p.c., e contestando tutti i motivi di impugnazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado e condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
La controversia, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere scrutinato il motivo di appello afferente la ritenuta nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado per difetto di procura alle liti da parte attrice. Parte appellante ha evidenziato che l'attore in primo grado ha notificato a mezzo p.e.c. alla un atto di citazione sottoscritto digitalmente unitamente alla Parte_1 fotocopia di una procura con firma autografa dello stesso attore autenticata dal difensore con firma digitale. La procura così autenticata (con firma digitale e non autografa) dal difensore dell'odierno appellato sarebbe giuridicamente inesistente, considerato che nei procedimenti
Pagina 2 di 15 innanzi al Giudice di Pace prima del 30.06.2023 non era consentito il deposito degli atti in via telematica. Il difensore avrebbe dovuto, invece, autenticare la procura rilasciatagli dall'attore con firma autografa, poi scannerizzarla e, quindi, autenticarla con firma digitale. In mancanza, attesa l'assoluta inesistenza della procura il Giudice di Pace non avrebbe nemmeno potuto applicare il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182, co. 2, c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di prime cure.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Sul punto, come correttamente evidenziato da parte appellata, da una parte, non appare pertinente all'eccezione di nullità (per come formulata) la circostanza che prima del 30.06.2023 non fosse consentito nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace il deposito degli atti in via telematica
(vertendosi qui dell'autenticazione della procura a margine di un atto di citazione notificato, nel caso di specie, a mezzo pec), dall'altra, non può parlarsi di inesistenza della procura, non ricorrendo l'ipotesi (cui la giurisprudenza riconduce, appunto, l'inesistenza della procura insieme alla procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
10/05/2006, n. 10706) della totale mancanza di conferimento del mandato al difensore.
Aggiunge il Tribunale che, quando anche fosse effettivamente mancata l'autenticazione (della firma dell'attore) con firma autografa del difensore, ciò non avrebbe determinato nemmeno la nullità della procura.
La Suprema Corte ha, infatti, più riprese affermato che “non è configurabile la nullità della procura alle liti nella ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione (da parte del difensore) della autografia della firma del conferente, purchè la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all'atto medesimo.
Deve infatti ritenersi che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell'atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima (Cass. 10 aprile 2000, n. 4498; Cass. 18 dicembre 2001, n. 15977, nonchè con riguarda all'ipotesi reciproca, Cass. 23 marzo 2005, n. 6225; Cass. 22 novembre 2004, n. 22025; Cass. 6 marzo
2004, n. 4617; Cass. 3 novembre 1999, n. 12261; Cass. 20 giugno 1996, n. 5711)” (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 31/01/2008, n. 2397).
Peraltro, dall'esame dell'atto di citazione in primo grado notificato a mezzo pec all'odierna appellante e, in particolare, della procura a margine, si rinviene, immediatamente sopra la firma
Pagina 3 di 15 digitale del difensore, anche la presenza della sua firma autografa, visibile in un piccolo tratto ma certamente presente in calce alla procura, per come può verificarsi anche dalla copia analogica presente in atti dell'atto di citazione (cfr. copia atto di citazione in primo grado allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado), sulla cui scansione è stata poi apposta anche la firma digitale del procuratore.
2. Nel merito, assorbita ogni altra questione, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Risulta invero essenziale, ai fini della decisione, indagare la natura della responsabilità astrattamente imputabile all'ente regionale fonte della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore in primo grado.
La presente causa rientra, infatti, nell'ormai frequente casistica dei danni causati a privati cittadini dalla fauna selvatica, soprattutto ungulati, sia come danni alle cose, sia come danni da sinistri stradali, sia come danni da aggressioni dirette.
Con il gravame all'odierno scrutinio, l'appellante ha ricondotto la fattispecie allo schema della responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. sulla base del più risalente orientamento giurisprudenziale che, per lungo tempo, ha imputato la responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica nell'alveo dell'art 2043 c.c..
Tale impostazione non è più attuale, difatti la responsabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali), all'ente nella qualità di soggetto "utilizzatore" della fauna stessa, inteso quale ente Pt_1 esponenziale della collettività che di tale fauna gode.
In proposito, lo scrivente Giudicante deve dare atto di aver mutato il suo precedente orientamento in ragione delle determinazioni assunte dagli altri componenti della Sezione Civile dell'intestato Tribunale e, soprattutto, del consolidarsi del più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità che, come si dirà, con deciso revirement rispetto al passato, ha abbandonato gli schemi della responsabilità ex art. 2043 c.c. per affermare l'operatività in materia della disciplina di cui all'art. 2052 c.c.
La Suprema Corte, infatti, si è occupata della problematica connessa alla individuazione del soggetto che deve rispondere del danno cagionato dalla fauna selvatica e della riconducibilità della fattispecie all'art. 2043 c.c. ovvero all'art. 2052 c.c. operando una vera e propria
“rivoluzione” interpretativa, scardinando schemi ricostruttivi che sembravano oramai consolidati e proponendo un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
La corte di legittimità, in particolare, ha riconosciuto che la responsabilità per i danni causati
Pagina 4 di 15 dalla fauna selvatica debba imputarsi ai sensi del paradigma previsto dall'art. 2052 c.c., atteso che in precedenza tale responsabilità veniva imputata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. sul punto
Cass. 7969/2020 "ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
Con la decisione sopraindicata la Suprema Corte è tornata ad occuparsi funditus della responsabilità della P.A. in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo alla questione dell'individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, evidenziato una diversità di orientamenti giurisprudenziali in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispondere in caso di danni cagionati da animali selvatici.
Secondo un primo orientamento, infatti, l'individuazione dell'ente pubblico (eventualmente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie è stato individuato nella quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e Pt_1 amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio;
e ciò anche laddove la
Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n. 23095; Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2009,
n. 467; Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio 2011, n. 4202).
In alcune più recenti decisioni si è affermato, invece, che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla ma deve in realtà essere imputata Pt_1 all'ente, sia esso Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano Pt_1 stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di
Pagina 5 di 15 gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727; Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2017,
n. 18952; Cass. civ., Sez. IV - 3, 17 settembre 2019, n. 23151).
In seno a questo nuovo filone giurisprudenziale, secondo cui non sempre è la il soggetto Pt_1 cui deve imputarsi la responsabilità per danni da fauna selvatica, si possono registrare diverse posizioni.
Si è, infatti, talora affermato che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è Pt_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Si è, in altre pronunzie, sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr.: Cass.civ., Sez. III, 06 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727; Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151).
In altri casi si è poi stabilito che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici
(Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886).
Si è anche detto che le Province dell'Emilia-Romagna sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse (Cass. civ., Sez. III, Sent. 21 giugno 2016, n. 12727).
La Suprema Corte evidenzia come, in base agli attuali orientamenti giurisprudenziali, il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici viene posto in una condizione di estrema difficoltà nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovandosi questi costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari, il che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24
Cost.
Nella sostanza, tende ad affermarsi in concreto un regime della responsabilità civile per i danni
Pagina 6 di 15 causati dagli animali selvatici differenziato, regione per regione, regime di dubbia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
Per superare l'incerto quadro interpretativo fin qui delineato – osserva la Corte – occorre abbandonare il tradizionale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., fondato sul presupposto dell'impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c.
Questa impostazione viene sottoposta a severa critica da parte del Collegio di legittimità per diverse ragioni.
Innanzitutto, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo; non si vede, quindi, perché non debba applicarsi anche ai danni da animali selvatici.
Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito».
Un'interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c. porta, quindi, a ritenere che il relativo criterio di imputazione della responsabilità si fondi non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali).
Ne discende, quale logica conseguenza, l'applicabilità anche alla P.A., soggetto al quale appartiene la fauna selvatica – che è patrimonio indisponibile dello Stato – del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
Un percorso analogo è del resto già avvenuto in giurisprudenza con riguardo ad altre simili fattispecie, quali la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., o la stessa responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La Suprema Corte passa, quindi, ad elaborare un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
I) Anzitutto, soggetti legittimati passivi sono le Regioni, cioè gli enti che «utilizzano» il
Pagina 7 di 15 patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
II) Per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve Pt_1 consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito". L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La per liberarsi dalla responsabilità del danno Pt_1 cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui spettava il Pt_1 compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo Pt_1 ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal
Pagina 8 di 15 danneggiato, onde esercitare la rivalsa;
(in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla che non potrà naturalmente avvalersi del Pt_1 criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).
D'altronde l'evoluzione giurisprudenziale che sopra si è descritta è stata confermata da altre recentissime pronunce della Cassazione (v. Cass. civ., sez. 3, ord. 6.07.2020, n. 13848; Cass. civ., sez. 3, ord. 22.06.2020, n. 12113; Cassazione civile, sez. III, 09/04/2021, n. 9469; Cass. Civ. n.
41429/2021; Cass. Civ. n. 27284/2022; Cass. Civ. n. 8313/2023; Cass. Civ. n. 19332/2023) che hanno confermato il netto revirement sul tema, affermando la necessaria applicazione del regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica, con ogni ulteriore conseguenza in punto di legittimazione passiva e imputazione della relativa responsabilità.
In termini anche la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari, sez. III, 27/04/2021, n.
1628; Tribunale Ancona, sez. II, 02/07/2021, (ud. 30/06/2021, dep.02/07/2021), n. 872;
Tribunale L'Aquila, sez. I, 09/06/2021, (ud. 29/05/2021, dep.09/06/2021), n. 409; Tribunale
Trani, sez. II, 17/02/2021, (ud. 17/02/2021, dep.17/02/2021), n. 354; Tribunale Sulmona, sez. I,
24/05/2021, n. 127).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, come noto, l'art. 2052 c.c. impone al danneggiato, che allega di aver subito un danno da un animale selvatico, di dimostrare la dinamica dell'accaduto, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
A ciò si aggiunga che, in caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, la giurisprudenza ritiene non sufficiente la mera presenza dell'animale sulla careggiata o dell'impatto tra il veicolo e lo stesso, bensì sostiene che sia necessario fornire la prova dell'esatta dinamica dell'incidente, dalla quale emerga che il conducente abbia adottato ogni cautela possibile nella propria condotta di guida, circostanza questa da valutare con rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Inoltre, la giurisprudenza prevalente ritiene essenziale fornire la prova che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o
Pagina 9 di 15 concorrente del danno.
Appare opportuno ricordare, infatti, che “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte” (cfr. Cass. civ., n.
13848/2020, cit.).
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve consistere, ai Pt_1 sensi dell'art. 2052 c.c., come già accennato, nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
“caso fortuito”.
L'ente regionale è, quindi, tenuto a fornire la prova che la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
In altri termini, la deve dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di Pt_1 fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno e, pertanto, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo.
A tale ultimo riguardo, la responsabilità dell'ente resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sull'ente medesimo, per effetto della presunzione iuris tantum, qualora il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità dell'Ente proprietario o utilizzatore, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Le suesposte considerazioni, riflettendosi in punto di riparto dell'onere probatorio, implicano che spetta al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale, mentre compete al proprietario o utilizzatore dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, ben potendo non solo il fatto del terzo ma, come detto, anche il comportamento colposo del danneggiato rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (cfr. ex ceteris, Cass. civ., sez. 3,
Pagina 10 di 15 29.10.1975, n. 3674, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile, ma l'onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell'utente), con la conseguenza che la mancanza o l'insufficienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza della causa esimente, comportano la piena operatività della presunzione”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 26.06.1981, n. 4160, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, e comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato”, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità ex art 2052 c.c. del proprietario di un cane, ritenendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale; Cass. civ., sez. 3, 23.02.1983, n. 1400, in cui si evidenzia che nel caso fortuito è “riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante”).
In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale si ritiene che l'art. 2052 c.c. stabilisca a carico del proprietario o utilizzatore dell'animale una vera e propria presunzione di responsabilità, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, e non una mera presunzione di colpa.
Infatti, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 4.12.1998, n.
Pagina 11 di 15 12307; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 19.03.2007, n. 6454, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, ai sensi dell'articolo 2052 cod. civ., la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dalla suddetta norma, è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e "in toto", a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero”; Cass. civ., sez.
3, 7.07.2010, n. 16023; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014, n. 17091, per la quale “Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto”; Cass. civ., sez. 3, 15.12.2015, n. 25223, secondo cui, “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità”, nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente integrata la prova liberatoria dalla circostanza che la parte danneggiata, la quale aveva riportato lesioni a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo, si era addentrata nel recinto, chiuso e riservato al personale, dove si trovava il cavallo, ponendo così in essere un comportamento volontario di cui si era assunta tutta la responsabilità, trattandosi peraltro di una esperta cavallerizza).
Sul piano della ripartizione degli onera probatori è stato puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “Poiché la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un
Pagina 12 di 15 comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22.03.2013, n. 7260; conf. Cass. civ., sez. 3, 20.05.2016, n. 10402, secondo cui “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”; v. altresì Cass. civ., n.
13848/2020, cit., per quale “In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992
o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla fornire la prova Pt_1 liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).
2.1 Sulla scorta dei suddetti principi, merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della l'attore in prime cure ha difatti dimostrato la dinamica del Parte_1 sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso subito e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Pagina 13 di 15 La dinamica del sinistro, infatti, è stata confermata dal teste escusso in primo grado Tes_1
figlio dell'attore (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per il solo rapporto di
[...] parentela, in assenza di ulteriori elementi in base ai quali debba reputarsi inficiata la sua credibilità, cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/01/2006, n. 1109) che ha confermato l'improvvisa invasione della carreggiata ad opera del cinghiale e l'impossibilità di evitare lo scontro (vedi verbale di udienza del 14.07.2023).
Dalle risultanze istruttorie è emerso, dunque, che l'attore ha impattato il cinghiale il quale si era presentato repentinamente e in modo improvviso sulla carreggiata regolarmente percorsa dallo stesso impedendogli ogni possibilità di diversa manovra;
è stato, altresì, confermato che al momento dell'incidente l'attore procedeva lentamente ma non era riuscito ad evitare la collisione per l'improvviso attraversamento dell'animale sulla strada priva di illuminazione, di recinzioni e finanche di segnaletica di pericolo sulla possibile presenza di fauna selvatica. Il danneggiamento dell'auto in seguito allo scontro risulta, inoltre, attestato dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice in primo grado.
Viceversa, la non ha offerto la prova liberatoria su di essa gravante, vale a dire Parte_1 del “caso fortuito” nel senso innanzi indicato.
In particolare, la , contumace nel primo grado di giudizio, non ha provato che la Parte_1 condotta del cinghiale si sia collocata al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e che sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
Anzi, nella specie, non risulta in alcun modo dimostrato dalla di avere adottato adeguate Pt_1 misure di gestione della fauna e di tutela dei terzi, a nulla rilevando la proprietà della strada teatro dell'incidente.
La colpa esclusiva del sinistro è da riconoscersi, dunque, in capo all'ente regionale.
Accertata la responsabilità della nella causazione del sinistro de quo, sul Parte_1 quantum del risarcimento, può condividersi il percorso argomentativo utilizzato dal giudice a quo il quale ha ritenuto provato il danno materiale subito dal veicolo di proprietà di CP_1 sulla base del preventivo di riparazione presente in atti.
In particolare, a fronte delle doglianze di parte appellante, deve evidenziarsi che nel caso di specie sussistono ulteriori elementi istruttori per ritenere congrua la quantificazione del danno
Pagina 14 di 15 operata in prime cure e consistenti nelle riproduzioni fotografiche attestanti la presenza di danni alla parte anteriore della vettura compatibili con le voci di spesa indicate nel preventivo (non specificamente contestato, quanto alla verosimiglianza e congruità delle spese di riparazione, nemmeno in appello) nonché nelle dichiarazioni del testimone , carrozziere Testimone_2 che si è occupato della riparazione del veicolo, che ne ha comunque confermato il contenuto, precisando di aver anche eseguito i lavori, pur non essendo stato ancora interamente pagato (cfr. verbale di udienza 24/03/2023).
Per tutti questi motivi, l'appello all'odierno deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata in quanto immune da vizi e censure.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al valore della controversia, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio pari ad euro 1.701,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 193 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Lamezia Terme in data 23.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Ferraro giusta procura in atti;
appellante
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1 C.F._1
Aiello, giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 419/2023 emessa e depositata il 14.09.2013.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.12.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Filadelfia, la CP_1 Pt_1
al fine di vedere accertata la sua responsabilità nella causazione del sinistro occorso in
[...] data 23.11.2022 quando, nel territorio di San Pietro Lametino, a bordo della sua auto Opel
Mokka tg. FK472NJ, andava a sbattere contro un cinghiale di grosse dimensioni che improvvisamente attraversava la carreggiata. Ha dedotto, infatti, di non essere riuscito ad evitarne l'impatto stante la mancanza di illuminazione, le grandi dimensioni dell'animale,
l'assenza di qualsiasi segnale che indicasse la presenza o il transito di animali selvatici e di un'adeguata recinzione. A seguito dell'accaduto l'auto riportava danni complessivamente stimati in 4.806,67 euro e, a causa di ciò, subiva una sosta forzata di circa 4 giorni con ulteriore danno da fermo tecnico e deprezzamento quantificato in 200,00. Chiedeva, dunque, dichiararsi la responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 e/o 2052 c.c. e la sua condanna al Parte_1
Pagina 1 di 15 pagamento dell'importo di euro 5.000,00 comprensivo del fermo tecnico, oltre interessi sulla somma via via rivalutata, ovvero il pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso di causa, il tutto, comunque, nei limiti di euro 5.000,00.
Non si costituiva per il primo grado di giudizio la rimanendo contumace. Parte_1
Il Giudice di Pace di Filadelfia, con la sentenza impugnata, considerata l'assenza di prova del caso fortuito, ha dichiarato la responsabilità ex art. 2052 c.c. della nella Parte_1 causazione del sinistro con condanna al risarcimento in favore dell'attore di euro 4.800,00, oltre che interessi legali dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e alle spese del processo.
Avverso tale pronuncia, la ha spiegato appello rilevando la nullità della Parte_1 sentenza e dell'intero procedimento in primo grado per il difetto di procura alle liti dell'attore nonchè l'infondatezza della domanda originariamente azionata. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata nel senso della dichiarazione di nullità della sentenza appellata ovvero, in subordine, del rigetto della domanda risarcitoria oppure, in ulteriore subordine, la riduzione delle somme pretese nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e, comunque, nell'ammontare effettivamente dimostrato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e compensi professionali.
Si è così costituito in appello eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 CP_1
e 348 bis c.p.c., e contestando tutti i motivi di impugnazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado e condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
La controversia, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere scrutinato il motivo di appello afferente la ritenuta nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado per difetto di procura alle liti da parte attrice. Parte appellante ha evidenziato che l'attore in primo grado ha notificato a mezzo p.e.c. alla un atto di citazione sottoscritto digitalmente unitamente alla Parte_1 fotocopia di una procura con firma autografa dello stesso attore autenticata dal difensore con firma digitale. La procura così autenticata (con firma digitale e non autografa) dal difensore dell'odierno appellato sarebbe giuridicamente inesistente, considerato che nei procedimenti
Pagina 2 di 15 innanzi al Giudice di Pace prima del 30.06.2023 non era consentito il deposito degli atti in via telematica. Il difensore avrebbe dovuto, invece, autenticare la procura rilasciatagli dall'attore con firma autografa, poi scannerizzarla e, quindi, autenticarla con firma digitale. In mancanza, attesa l'assoluta inesistenza della procura il Giudice di Pace non avrebbe nemmeno potuto applicare il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182, co. 2, c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di prime cure.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Sul punto, come correttamente evidenziato da parte appellata, da una parte, non appare pertinente all'eccezione di nullità (per come formulata) la circostanza che prima del 30.06.2023 non fosse consentito nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace il deposito degli atti in via telematica
(vertendosi qui dell'autenticazione della procura a margine di un atto di citazione notificato, nel caso di specie, a mezzo pec), dall'altra, non può parlarsi di inesistenza della procura, non ricorrendo l'ipotesi (cui la giurisprudenza riconduce, appunto, l'inesistenza della procura insieme alla procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
10/05/2006, n. 10706) della totale mancanza di conferimento del mandato al difensore.
Aggiunge il Tribunale che, quando anche fosse effettivamente mancata l'autenticazione (della firma dell'attore) con firma autografa del difensore, ciò non avrebbe determinato nemmeno la nullità della procura.
La Suprema Corte ha, infatti, più riprese affermato che “non è configurabile la nullità della procura alle liti nella ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione (da parte del difensore) della autografia della firma del conferente, purchè la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all'atto medesimo.
Deve infatti ritenersi che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell'atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima (Cass. 10 aprile 2000, n. 4498; Cass. 18 dicembre 2001, n. 15977, nonchè con riguarda all'ipotesi reciproca, Cass. 23 marzo 2005, n. 6225; Cass. 22 novembre 2004, n. 22025; Cass. 6 marzo
2004, n. 4617; Cass. 3 novembre 1999, n. 12261; Cass. 20 giugno 1996, n. 5711)” (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 31/01/2008, n. 2397).
Peraltro, dall'esame dell'atto di citazione in primo grado notificato a mezzo pec all'odierna appellante e, in particolare, della procura a margine, si rinviene, immediatamente sopra la firma
Pagina 3 di 15 digitale del difensore, anche la presenza della sua firma autografa, visibile in un piccolo tratto ma certamente presente in calce alla procura, per come può verificarsi anche dalla copia analogica presente in atti dell'atto di citazione (cfr. copia atto di citazione in primo grado allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado), sulla cui scansione è stata poi apposta anche la firma digitale del procuratore.
2. Nel merito, assorbita ogni altra questione, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Risulta invero essenziale, ai fini della decisione, indagare la natura della responsabilità astrattamente imputabile all'ente regionale fonte della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore in primo grado.
La presente causa rientra, infatti, nell'ormai frequente casistica dei danni causati a privati cittadini dalla fauna selvatica, soprattutto ungulati, sia come danni alle cose, sia come danni da sinistri stradali, sia come danni da aggressioni dirette.
Con il gravame all'odierno scrutinio, l'appellante ha ricondotto la fattispecie allo schema della responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. sulla base del più risalente orientamento giurisprudenziale che, per lungo tempo, ha imputato la responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica nell'alveo dell'art 2043 c.c..
Tale impostazione non è più attuale, difatti la responsabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali), all'ente nella qualità di soggetto "utilizzatore" della fauna stessa, inteso quale ente Pt_1 esponenziale della collettività che di tale fauna gode.
In proposito, lo scrivente Giudicante deve dare atto di aver mutato il suo precedente orientamento in ragione delle determinazioni assunte dagli altri componenti della Sezione Civile dell'intestato Tribunale e, soprattutto, del consolidarsi del più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità che, come si dirà, con deciso revirement rispetto al passato, ha abbandonato gli schemi della responsabilità ex art. 2043 c.c. per affermare l'operatività in materia della disciplina di cui all'art. 2052 c.c.
La Suprema Corte, infatti, si è occupata della problematica connessa alla individuazione del soggetto che deve rispondere del danno cagionato dalla fauna selvatica e della riconducibilità della fattispecie all'art. 2043 c.c. ovvero all'art. 2052 c.c. operando una vera e propria
“rivoluzione” interpretativa, scardinando schemi ricostruttivi che sembravano oramai consolidati e proponendo un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
La corte di legittimità, in particolare, ha riconosciuto che la responsabilità per i danni causati
Pagina 4 di 15 dalla fauna selvatica debba imputarsi ai sensi del paradigma previsto dall'art. 2052 c.c., atteso che in precedenza tale responsabilità veniva imputata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. sul punto
Cass. 7969/2020 "ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
Con la decisione sopraindicata la Suprema Corte è tornata ad occuparsi funditus della responsabilità della P.A. in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo alla questione dell'individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, evidenziato una diversità di orientamenti giurisprudenziali in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispondere in caso di danni cagionati da animali selvatici.
Secondo un primo orientamento, infatti, l'individuazione dell'ente pubblico (eventualmente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie è stato individuato nella quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e Pt_1 amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio;
e ciò anche laddove la
Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n. 23095; Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2009,
n. 467; Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio 2011, n. 4202).
In alcune più recenti decisioni si è affermato, invece, che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla ma deve in realtà essere imputata Pt_1 all'ente, sia esso Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano Pt_1 stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di
Pagina 5 di 15 gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727; Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2017,
n. 18952; Cass. civ., Sez. IV - 3, 17 settembre 2019, n. 23151).
In seno a questo nuovo filone giurisprudenziale, secondo cui non sempre è la il soggetto Pt_1 cui deve imputarsi la responsabilità per danni da fauna selvatica, si possono registrare diverse posizioni.
Si è, infatti, talora affermato che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è Pt_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Si è, in altre pronunzie, sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr.: Cass.civ., Sez. III, 06 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727; Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151).
In altri casi si è poi stabilito che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici
(Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886).
Si è anche detto che le Province dell'Emilia-Romagna sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse (Cass. civ., Sez. III, Sent. 21 giugno 2016, n. 12727).
La Suprema Corte evidenzia come, in base agli attuali orientamenti giurisprudenziali, il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici viene posto in una condizione di estrema difficoltà nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovandosi questi costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari, il che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24
Cost.
Nella sostanza, tende ad affermarsi in concreto un regime della responsabilità civile per i danni
Pagina 6 di 15 causati dagli animali selvatici differenziato, regione per regione, regime di dubbia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
Per superare l'incerto quadro interpretativo fin qui delineato – osserva la Corte – occorre abbandonare il tradizionale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., fondato sul presupposto dell'impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c.
Questa impostazione viene sottoposta a severa critica da parte del Collegio di legittimità per diverse ragioni.
Innanzitutto, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo; non si vede, quindi, perché non debba applicarsi anche ai danni da animali selvatici.
Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito».
Un'interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c. porta, quindi, a ritenere che il relativo criterio di imputazione della responsabilità si fondi non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali).
Ne discende, quale logica conseguenza, l'applicabilità anche alla P.A., soggetto al quale appartiene la fauna selvatica – che è patrimonio indisponibile dello Stato – del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
Un percorso analogo è del resto già avvenuto in giurisprudenza con riguardo ad altre simili fattispecie, quali la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., o la stessa responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La Suprema Corte passa, quindi, ad elaborare un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
I) Anzitutto, soggetti legittimati passivi sono le Regioni, cioè gli enti che «utilizzano» il
Pagina 7 di 15 patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
II) Per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve Pt_1 consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito". L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La per liberarsi dalla responsabilità del danno Pt_1 cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui spettava il Pt_1 compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo Pt_1 ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal
Pagina 8 di 15 danneggiato, onde esercitare la rivalsa;
(in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla che non potrà naturalmente avvalersi del Pt_1 criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).
D'altronde l'evoluzione giurisprudenziale che sopra si è descritta è stata confermata da altre recentissime pronunce della Cassazione (v. Cass. civ., sez. 3, ord. 6.07.2020, n. 13848; Cass. civ., sez. 3, ord. 22.06.2020, n. 12113; Cassazione civile, sez. III, 09/04/2021, n. 9469; Cass. Civ. n.
41429/2021; Cass. Civ. n. 27284/2022; Cass. Civ. n. 8313/2023; Cass. Civ. n. 19332/2023) che hanno confermato il netto revirement sul tema, affermando la necessaria applicazione del regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica, con ogni ulteriore conseguenza in punto di legittimazione passiva e imputazione della relativa responsabilità.
In termini anche la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari, sez. III, 27/04/2021, n.
1628; Tribunale Ancona, sez. II, 02/07/2021, (ud. 30/06/2021, dep.02/07/2021), n. 872;
Tribunale L'Aquila, sez. I, 09/06/2021, (ud. 29/05/2021, dep.09/06/2021), n. 409; Tribunale
Trani, sez. II, 17/02/2021, (ud. 17/02/2021, dep.17/02/2021), n. 354; Tribunale Sulmona, sez. I,
24/05/2021, n. 127).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, come noto, l'art. 2052 c.c. impone al danneggiato, che allega di aver subito un danno da un animale selvatico, di dimostrare la dinamica dell'accaduto, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
A ciò si aggiunga che, in caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, la giurisprudenza ritiene non sufficiente la mera presenza dell'animale sulla careggiata o dell'impatto tra il veicolo e lo stesso, bensì sostiene che sia necessario fornire la prova dell'esatta dinamica dell'incidente, dalla quale emerga che il conducente abbia adottato ogni cautela possibile nella propria condotta di guida, circostanza questa da valutare con rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Inoltre, la giurisprudenza prevalente ritiene essenziale fornire la prova che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o
Pagina 9 di 15 concorrente del danno.
Appare opportuno ricordare, infatti, che “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte” (cfr. Cass. civ., n.
13848/2020, cit.).
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve consistere, ai Pt_1 sensi dell'art. 2052 c.c., come già accennato, nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
“caso fortuito”.
L'ente regionale è, quindi, tenuto a fornire la prova che la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
In altri termini, la deve dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di Pt_1 fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno e, pertanto, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo.
A tale ultimo riguardo, la responsabilità dell'ente resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sull'ente medesimo, per effetto della presunzione iuris tantum, qualora il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità dell'Ente proprietario o utilizzatore, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Le suesposte considerazioni, riflettendosi in punto di riparto dell'onere probatorio, implicano che spetta al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale, mentre compete al proprietario o utilizzatore dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, ben potendo non solo il fatto del terzo ma, come detto, anche il comportamento colposo del danneggiato rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (cfr. ex ceteris, Cass. civ., sez. 3,
Pagina 10 di 15 29.10.1975, n. 3674, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile, ma l'onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell'utente), con la conseguenza che la mancanza o l'insufficienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza della causa esimente, comportano la piena operatività della presunzione”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 26.06.1981, n. 4160, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, e comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato”, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità ex art 2052 c.c. del proprietario di un cane, ritenendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale; Cass. civ., sez. 3, 23.02.1983, n. 1400, in cui si evidenzia che nel caso fortuito è “riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante”).
In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale si ritiene che l'art. 2052 c.c. stabilisca a carico del proprietario o utilizzatore dell'animale una vera e propria presunzione di responsabilità, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, e non una mera presunzione di colpa.
Infatti, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 4.12.1998, n.
Pagina 11 di 15 12307; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 19.03.2007, n. 6454, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, ai sensi dell'articolo 2052 cod. civ., la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dalla suddetta norma, è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e "in toto", a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero”; Cass. civ., sez.
3, 7.07.2010, n. 16023; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014, n. 17091, per la quale “Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto”; Cass. civ., sez. 3, 15.12.2015, n. 25223, secondo cui, “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità”, nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente integrata la prova liberatoria dalla circostanza che la parte danneggiata, la quale aveva riportato lesioni a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo, si era addentrata nel recinto, chiuso e riservato al personale, dove si trovava il cavallo, ponendo così in essere un comportamento volontario di cui si era assunta tutta la responsabilità, trattandosi peraltro di una esperta cavallerizza).
Sul piano della ripartizione degli onera probatori è stato puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “Poiché la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un
Pagina 12 di 15 comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22.03.2013, n. 7260; conf. Cass. civ., sez. 3, 20.05.2016, n. 10402, secondo cui “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”; v. altresì Cass. civ., n.
13848/2020, cit., per quale “In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992
o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla fornire la prova Pt_1 liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).
2.1 Sulla scorta dei suddetti principi, merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della l'attore in prime cure ha difatti dimostrato la dinamica del Parte_1 sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso subito e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Pagina 13 di 15 La dinamica del sinistro, infatti, è stata confermata dal teste escusso in primo grado Tes_1
figlio dell'attore (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per il solo rapporto di
[...] parentela, in assenza di ulteriori elementi in base ai quali debba reputarsi inficiata la sua credibilità, cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/01/2006, n. 1109) che ha confermato l'improvvisa invasione della carreggiata ad opera del cinghiale e l'impossibilità di evitare lo scontro (vedi verbale di udienza del 14.07.2023).
Dalle risultanze istruttorie è emerso, dunque, che l'attore ha impattato il cinghiale il quale si era presentato repentinamente e in modo improvviso sulla carreggiata regolarmente percorsa dallo stesso impedendogli ogni possibilità di diversa manovra;
è stato, altresì, confermato che al momento dell'incidente l'attore procedeva lentamente ma non era riuscito ad evitare la collisione per l'improvviso attraversamento dell'animale sulla strada priva di illuminazione, di recinzioni e finanche di segnaletica di pericolo sulla possibile presenza di fauna selvatica. Il danneggiamento dell'auto in seguito allo scontro risulta, inoltre, attestato dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice in primo grado.
Viceversa, la non ha offerto la prova liberatoria su di essa gravante, vale a dire Parte_1 del “caso fortuito” nel senso innanzi indicato.
In particolare, la , contumace nel primo grado di giudizio, non ha provato che la Parte_1 condotta del cinghiale si sia collocata al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e che sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
Anzi, nella specie, non risulta in alcun modo dimostrato dalla di avere adottato adeguate Pt_1 misure di gestione della fauna e di tutela dei terzi, a nulla rilevando la proprietà della strada teatro dell'incidente.
La colpa esclusiva del sinistro è da riconoscersi, dunque, in capo all'ente regionale.
Accertata la responsabilità della nella causazione del sinistro de quo, sul Parte_1 quantum del risarcimento, può condividersi il percorso argomentativo utilizzato dal giudice a quo il quale ha ritenuto provato il danno materiale subito dal veicolo di proprietà di CP_1 sulla base del preventivo di riparazione presente in atti.
In particolare, a fronte delle doglianze di parte appellante, deve evidenziarsi che nel caso di specie sussistono ulteriori elementi istruttori per ritenere congrua la quantificazione del danno
Pagina 14 di 15 operata in prime cure e consistenti nelle riproduzioni fotografiche attestanti la presenza di danni alla parte anteriore della vettura compatibili con le voci di spesa indicate nel preventivo (non specificamente contestato, quanto alla verosimiglianza e congruità delle spese di riparazione, nemmeno in appello) nonché nelle dichiarazioni del testimone , carrozziere Testimone_2 che si è occupato della riparazione del veicolo, che ne ha comunque confermato il contenuto, precisando di aver anche eseguito i lavori, pur non essendo stato ancora interamente pagato (cfr. verbale di udienza 24/03/2023).
Per tutti questi motivi, l'appello all'odierno deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata in quanto immune da vizi e censure.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al valore della controversia, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio pari ad euro 1.701,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 193 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Lamezia Terme in data 23.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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