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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9680 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12840/2024 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonio S. Stefani Presidente dott. Francesco Ferrari Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12840/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FILIPAZZI ANDREA, domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRILLETTA FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata il 26.08.2016 dai signori e all'allora Parte_1 Parte_2 Controparte_2 nell'interesse di in quanto stipulate nell'ambito di un'intesa Controparte_3
pagina 1 di 6 anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 lett. a) L. 287/1990, a sua volta nulla, accertare e dichiarare l'applicabilità alla predetta fideiussione dell'art. 1957 Cod. Civ. per l'invalidità della clausola di deroga nonché l'inosservanza del termine di sei mesi previsto dalla predetta norma;
per l'effetto dichiarare l'estinzione della predetta fideiussione omnibus nonché l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione a carico dei signori e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'attuale titolare del credito principale;
respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Controparte_1
NEL MERITO per tutti i motivi di cui in atti, rigettare la domanda avversaria di nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della garanzia omnibus rilasciata in data 28.06.2016 dai sig.ri Parte_1
e in favore di (oggi , nonché tutte le Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 domande, pretese e conclusioni ex adverso proposte, in quanto infondata in fatto e in diritto IN
OGNI CASO con vittoria di spese compreso il compenso professionale del presente giudizio con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale come per legge
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO per tutti i motivi di cui in atti, rigettare la domanda avversaria di nullità delle clausole nn. 2, 6 e
8 della garanzia omnibus rilasciata in data 28.06.2016 dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 in favore di (oggi , nonché tutte le domande, pretese e Controparte_2 Controparte_1 conclusioni ex adverso proposte, in quanto infondata in fatto e in diritto
IN OGNI CASO con vittoria di spese compreso il compenso professionale del presente giudizio con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale come per legge;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ragioni della domanda
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
(quest'ultima estromessa nel corso del giudizio). Hanno contestato il CP_4 diritto di (subentrata nei crediti e nelle garanzie di Bper banca s.p.a., già Controparte_1 acquirente a propria volta dell'originario credito di Unipolbanca s.p.a.) di chiedere nei confronti dei primi l'escussione della fideiussione rilasciata dagli stessi nell'interesse della società debitrice Controparte_3
pagina 2 di 6 La fideiussione in questione risale al 26.8.2016; si contesta il fatto che la stessa preveda clausole dirette a far sopravvivere gli obblighi fideiussori anche in caso di estinzione del debito principale in forza di pagamenti poi annullati, revocati o comunque dichiarati inefficaci (art. 2), di inattività della banca protrattasi oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato (art. 6), nonché di invalidità del debito principale (art. 8). In sintesi, vengono in rilievo le clausole sulla cui base la Banca d'Italia, con decisione n. 55/2005, ha ritenuto contraria alla normativa antitrust la delibera A.b.i. contenente il modello di fideiussione omnibus, ripreso nella garanzia per la quale è causa, nella misura in cui dette clausole vengano applicate in modo uniforme. Per questo motivo si è evidenziato, in principalità, la nullità della clausola (n. 6) di deroga all'art. 1957 c.c. per contrasto con la normativa antitrust.
Irrilevanza dell'ipotetica nullità della deroga dell'art. 1957 c.c. in ragione del rispetto del termine semestrale per effetto della clausola “a prima richiesta”
Come evidenziato, le domande sono basate sul provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, che ha sanzionato la delibera A.b.i. del 2002 in quanto contenente clausole limitative della concorrenza, che sarebbero state riprodotte, sub nn. 2, 6 e 8 nei contratti di garanzia in esame, risalenti al 2016.
In senso contrario, si osserva che quand'anche in tesi la clausola di deroga dell'art. 1957
c.c. fosse nulla, sicché il termine semestrale da osservare avrebbe dovuto decorrere dal
25.11.2022 (data di revoca degli affidamenti), vale la replica di parte convenuta secondo la quale l'applicazione della clausola a prima richiesta esonera dalla necessità di rispettare il termine suddetto (Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 660/2025) nel senso che deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario per contro che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Ciò premesso, si osserva allora che nella stessa data del 25.11.2022 (doc. 3), tramite raccomandata, gli odierni attori sono stati invitati a provvedere al rimborso dell'esposizione debitoria della debitrice raccomandata il cui Controparte_3 ricevimento non è contestato dalle parti attrici in atto di citazione (pag. 5). Il termine semestrale è stato quindi rispettato.
Ne consegue il venire meno dell'interesse sostanziale delle parti attrici a sostenere la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., quale che ne sia la ragione posta alla base (cfr.
l'eccezione di invalidità ai sensi degli artt. 33 ss. c. cons. sollevata all'udienza del pagina 3 di 6 16.1.2025, in un momento in cui, peraltro, i termini per le istanze istruttorie e le produzioni erano già trascorsi), poiché se a venire in rilievo fosse quest'ultima norma, il termine semestrale di cui alla stessa, ai sensi delle sentenze supra citate, risulta essere stato comunque osservato.
La mancanza di prova di un accordo al momento del rilascio della garanzia
In aggiunta a quanto supra evidenziato, occorre in ogni caso sottolineare, in termini generali, come la delibera del 2005 non valga, neppure in senso indiziario, a comprovare l'esistenza di un accordo di cartello ancora perdurante ancora nel 2016 (data della fideiussione), atteso il tempo trascorso.
Si osserva inoltre che la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad assumere condotte analoghe, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CGUE
31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone quale criterio di decisione per effetto del vincolo del giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa della legge n. 287/1990 ex art. 1, comma 4, della stessa.
Inoltre, a smentita fattuale dell'esistenza del cartello, si osserva che la medesima parte attrice ha prodotto in data 12.5.2025 (a termine scaduto rispetto a quanto previsto nell'ordine ex art. 210 c.p.c.) il modulo standard di fideiussione di Unicredit s.p.a., il quale deroga all'art. 1957 c.c. assicurando al creditore un margine di trentasei mesi di tempo, anziché la deroga sine die prevista nei moduli contrattuali sottoscritti dagli odierni attori. Impregiudicata la tardività del deposito, eccepita da parte convenuta
(mentre parte attrice ha insistito nell'utilizzabilità della produzione), si osserva che se pure in tesi anche tale clausola dovesse ritenersi nulla (come ritenuto in memoria di replica a opera della difesa degli attori), il mero fatto della previsione della stessa comprova, anche in considerazione del ruolo primario svolto da Unicredit nel mercato del credito, l'esistenza di elementi di segno contrario rispetto all'esistenza di un accordo di cartello.
Non ricorre quindi motivo di nullità ex lege n. 287/1990.
pagina 4 di 6 Il difetto di un concreto interesse sostanziale in relazione alla nullità delle altre clausole
La domanda di nullità delle clausole nn. 2 e 8 deve essere parimenti respinta in ragione della mancanza di prova di un accordo contrario alla l. n. 287/1990, come già supra evidenziato.
In ogni caso, si osserva che rispetto alle stesse difetta un interesse concreto, attuale e sostanziale al rilievo dell'ipotetica nullità; l'interesse che legittima ciascuna parte all'azione di nullità deriva dal fatto che a fronte di una controversia sul punto, un'ipotetica pronuncia di accoglimento finisca per riverberarsi in modo decisivo sul contenuto del loro rapporto. Nel caso di specie, le fattispecie oggetto delle clausole in esame non assumono invece alcuna concreta rilevanza nella controversia in esame, nel senso di non assumere alcun concreto rilievo;
la relativa domanda deve quindi ritenersi inammissibile.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese
Spese pari a € 11.000,00, avuto riguardo al valore della fideiussione in contestazione e ridotte le spese della fase istruttoria del 50%, avuto riguardo alla natura documentale della causa stessa, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte convenuta soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE le domande di nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della garanzia omnibus rilasciata in data
28.06.2016 da e in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 nell'interesse di Controparte_3
ND
e in solido al rimborso delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e c.p.a. Controparte_1
Milano, 15 dicembre 2025 il giudice estensore il presidente pagina 5 di 6 dott. Claudio Tranquillo
dott. Antonio Stefani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonio S. Stefani Presidente dott. Francesco Ferrari Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12840/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FILIPAZZI ANDREA, domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRILLETTA FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata il 26.08.2016 dai signori e all'allora Parte_1 Parte_2 Controparte_2 nell'interesse di in quanto stipulate nell'ambito di un'intesa Controparte_3
pagina 1 di 6 anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 lett. a) L. 287/1990, a sua volta nulla, accertare e dichiarare l'applicabilità alla predetta fideiussione dell'art. 1957 Cod. Civ. per l'invalidità della clausola di deroga nonché l'inosservanza del termine di sei mesi previsto dalla predetta norma;
per l'effetto dichiarare l'estinzione della predetta fideiussione omnibus nonché l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione a carico dei signori e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'attuale titolare del credito principale;
respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Controparte_1
NEL MERITO per tutti i motivi di cui in atti, rigettare la domanda avversaria di nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della garanzia omnibus rilasciata in data 28.06.2016 dai sig.ri Parte_1
e in favore di (oggi , nonché tutte le Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 domande, pretese e conclusioni ex adverso proposte, in quanto infondata in fatto e in diritto IN
OGNI CASO con vittoria di spese compreso il compenso professionale del presente giudizio con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale come per legge
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO per tutti i motivi di cui in atti, rigettare la domanda avversaria di nullità delle clausole nn. 2, 6 e
8 della garanzia omnibus rilasciata in data 28.06.2016 dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 in favore di (oggi , nonché tutte le domande, pretese e Controparte_2 Controparte_1 conclusioni ex adverso proposte, in quanto infondata in fatto e in diritto
IN OGNI CASO con vittoria di spese compreso il compenso professionale del presente giudizio con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale come per legge;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ragioni della domanda
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
(quest'ultima estromessa nel corso del giudizio). Hanno contestato il CP_4 diritto di (subentrata nei crediti e nelle garanzie di Bper banca s.p.a., già Controparte_1 acquirente a propria volta dell'originario credito di Unipolbanca s.p.a.) di chiedere nei confronti dei primi l'escussione della fideiussione rilasciata dagli stessi nell'interesse della società debitrice Controparte_3
pagina 2 di 6 La fideiussione in questione risale al 26.8.2016; si contesta il fatto che la stessa preveda clausole dirette a far sopravvivere gli obblighi fideiussori anche in caso di estinzione del debito principale in forza di pagamenti poi annullati, revocati o comunque dichiarati inefficaci (art. 2), di inattività della banca protrattasi oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato (art. 6), nonché di invalidità del debito principale (art. 8). In sintesi, vengono in rilievo le clausole sulla cui base la Banca d'Italia, con decisione n. 55/2005, ha ritenuto contraria alla normativa antitrust la delibera A.b.i. contenente il modello di fideiussione omnibus, ripreso nella garanzia per la quale è causa, nella misura in cui dette clausole vengano applicate in modo uniforme. Per questo motivo si è evidenziato, in principalità, la nullità della clausola (n. 6) di deroga all'art. 1957 c.c. per contrasto con la normativa antitrust.
Irrilevanza dell'ipotetica nullità della deroga dell'art. 1957 c.c. in ragione del rispetto del termine semestrale per effetto della clausola “a prima richiesta”
Come evidenziato, le domande sono basate sul provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, che ha sanzionato la delibera A.b.i. del 2002 in quanto contenente clausole limitative della concorrenza, che sarebbero state riprodotte, sub nn. 2, 6 e 8 nei contratti di garanzia in esame, risalenti al 2016.
In senso contrario, si osserva che quand'anche in tesi la clausola di deroga dell'art. 1957
c.c. fosse nulla, sicché il termine semestrale da osservare avrebbe dovuto decorrere dal
25.11.2022 (data di revoca degli affidamenti), vale la replica di parte convenuta secondo la quale l'applicazione della clausola a prima richiesta esonera dalla necessità di rispettare il termine suddetto (Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 660/2025) nel senso che deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario per contro che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Ciò premesso, si osserva allora che nella stessa data del 25.11.2022 (doc. 3), tramite raccomandata, gli odierni attori sono stati invitati a provvedere al rimborso dell'esposizione debitoria della debitrice raccomandata il cui Controparte_3 ricevimento non è contestato dalle parti attrici in atto di citazione (pag. 5). Il termine semestrale è stato quindi rispettato.
Ne consegue il venire meno dell'interesse sostanziale delle parti attrici a sostenere la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., quale che ne sia la ragione posta alla base (cfr.
l'eccezione di invalidità ai sensi degli artt. 33 ss. c. cons. sollevata all'udienza del pagina 3 di 6 16.1.2025, in un momento in cui, peraltro, i termini per le istanze istruttorie e le produzioni erano già trascorsi), poiché se a venire in rilievo fosse quest'ultima norma, il termine semestrale di cui alla stessa, ai sensi delle sentenze supra citate, risulta essere stato comunque osservato.
La mancanza di prova di un accordo al momento del rilascio della garanzia
In aggiunta a quanto supra evidenziato, occorre in ogni caso sottolineare, in termini generali, come la delibera del 2005 non valga, neppure in senso indiziario, a comprovare l'esistenza di un accordo di cartello ancora perdurante ancora nel 2016 (data della fideiussione), atteso il tempo trascorso.
Si osserva inoltre che la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad assumere condotte analoghe, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CGUE
31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone quale criterio di decisione per effetto del vincolo del giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa della legge n. 287/1990 ex art. 1, comma 4, della stessa.
Inoltre, a smentita fattuale dell'esistenza del cartello, si osserva che la medesima parte attrice ha prodotto in data 12.5.2025 (a termine scaduto rispetto a quanto previsto nell'ordine ex art. 210 c.p.c.) il modulo standard di fideiussione di Unicredit s.p.a., il quale deroga all'art. 1957 c.c. assicurando al creditore un margine di trentasei mesi di tempo, anziché la deroga sine die prevista nei moduli contrattuali sottoscritti dagli odierni attori. Impregiudicata la tardività del deposito, eccepita da parte convenuta
(mentre parte attrice ha insistito nell'utilizzabilità della produzione), si osserva che se pure in tesi anche tale clausola dovesse ritenersi nulla (come ritenuto in memoria di replica a opera della difesa degli attori), il mero fatto della previsione della stessa comprova, anche in considerazione del ruolo primario svolto da Unicredit nel mercato del credito, l'esistenza di elementi di segno contrario rispetto all'esistenza di un accordo di cartello.
Non ricorre quindi motivo di nullità ex lege n. 287/1990.
pagina 4 di 6 Il difetto di un concreto interesse sostanziale in relazione alla nullità delle altre clausole
La domanda di nullità delle clausole nn. 2 e 8 deve essere parimenti respinta in ragione della mancanza di prova di un accordo contrario alla l. n. 287/1990, come già supra evidenziato.
In ogni caso, si osserva che rispetto alle stesse difetta un interesse concreto, attuale e sostanziale al rilievo dell'ipotetica nullità; l'interesse che legittima ciascuna parte all'azione di nullità deriva dal fatto che a fronte di una controversia sul punto, un'ipotetica pronuncia di accoglimento finisca per riverberarsi in modo decisivo sul contenuto del loro rapporto. Nel caso di specie, le fattispecie oggetto delle clausole in esame non assumono invece alcuna concreta rilevanza nella controversia in esame, nel senso di non assumere alcun concreto rilievo;
la relativa domanda deve quindi ritenersi inammissibile.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese
Spese pari a € 11.000,00, avuto riguardo al valore della fideiussione in contestazione e ridotte le spese della fase istruttoria del 50%, avuto riguardo alla natura documentale della causa stessa, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte convenuta soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE le domande di nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della garanzia omnibus rilasciata in data
28.06.2016 da e in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 nell'interesse di Controparte_3
ND
e in solido al rimborso delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e c.p.a. Controparte_1
Milano, 15 dicembre 2025 il giudice estensore il presidente pagina 5 di 6 dott. Claudio Tranquillo
dott. Antonio Stefani
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