Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04770/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Ardito, AR Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna AR Pitzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) degli atti con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito le funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione – settore penale a n. 18 magistrati (procedura Fasc. n. 18/CD/2023) per la copertura di altrettanti posti, originariamente messi a concorso nella misura di tredici con il bando approvato il 19 gennaio 2023 (si cfr. nota prot. n. 626 del 19 gennaio 2023) e poi aumentati nel numero sino a diciotto e, in particolare, della delibera dell''assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 21 febbraio 2024 nonché della graduatoria finale approvata nella seduta di plenum del 21 febbraio 2024, entrambe pubblicate il 22 febbraio 2024;
b) dei verbali e delle deliberazioni della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura relativi alla suindicata procedura (Fasc. n. 18/CD/2023) per il conferimento delle funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione - settore penale, originariamente messi a
concorso nella misura di tredici posti con il bando approvato il 19 gennaio 2023 (si cfr. nota prot. n. 626 del 19 gennaio 2023) e poi aumentati nel numero sino a diciotto;
c) dei verbali e del parere resi dalla Commissione Tecnica (art. 12, co. 13 D.lgs 160/2006) con riferimento al dott. -OMISSIS-;
d) del conseguente D.M. 1° marzo 2024 di trasferimento;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi comprese le nomine intervenute.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\5\2024:
a) dei DD.MM. del 29 febbraio 2024, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2024, pubblicato il 2
aprile 2024, con i quali è stato decretato il trasferimento dei controinteressati vincitori della selezione per cui è causa, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere - settore penale - previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità;
b) dei verbali di immissione in possesso dei controinteressati nelle funzioni di consigliere – settore penale della Corte di Cassazione, tra cui, espressamente, il verbale del 3 aprile 2024 della Corte di Cassazione – terza sezione penale di immissione nel possesso delle funzioni di consigliere del dott. -OMISSIS-, conosciuto a seguito del deposito in giudizio in data 25 maggio 2024;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM, del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PO AR PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28 gennaio 2026;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 26 gennaio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni espresse in atti;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, anche in considerazione dell’incerta prognosi del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
PO AR PI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PO AR PI | TO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.