Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 984/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 984/2020 e 993/2020, riservate in decisione all'udienza del 26.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avverso la sentenza n. 325/2020, pubblicata il
30/01/2020 dal Tribunale di Napoli Nord, avente ad
OGGETTO: comodato di immobile urbano e vertente
TRA
, in persona del Commissario Straordinario, Parte_1 legale rappresentante p.t., Dott.ssa elettivamente domiciliato Parte_2 presso la Casa Comunale sita alla via Roma n.168, in uno all'Avv. Loredana Di Spirito
(C.F. ), procuratore dell'Ente (C.F. , P.IVA C.F._1 P.IVA_1
P.IVA_2
E Pec: antantimo.na. Email_1 Pt_1
APPELLANTE/APPELLATO
E
( ), Controparte_1 C.F._2
( ), e Controparte_2 C.F._3 CP_3
[...] CodiceFiscale_4
Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ferrara ( ) dal C.F._5 quale sono rap-presentati e difesi anche disgiuntamente all'avv. Nicola Marzocchella
( ) CodiceFiscale_6
Pec: Email_3 Email_4
Email_5
APPELLATI/ APPELLANTI
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025, il ha concluso come da Parte_1 conclusioni tutte già rassegnate nei propri atti difensivi, riportandosi ad esse ed intendendole integralmente trascritte.
, e hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 concluso per l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate e la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame dell'Amministrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 325/2020, pubblicata il 30/01/2020 il Tribunale di Napoli
Nord, previa conferma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 09/12 luglio 2017, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da , Controparte_1
e e, per l'effetto, ha condannato il Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di € 510.000,00 a Parte_1 favore degli attori, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.870,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 30 gennaio 2020, con atto di citazione notificato il 2 marzo 2020, accompagnato da contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, il ha proposto appello, Parte_1 chiedendone la riforma parziale, nella parte relativa alla domanda risarcitoria, deducendo a sostegno tre motivi.
Con il primo motivo, il sostiene che il giudice di primo grado ha errato Pt_1 nel non riconoscere la prescrizione del diritto al risarcimento per gli anni 2001-2016, sul presupposto che le note inviate dai proprietari non contenevano richieste risarcitorie specifiche e non erano idonee a interrompere la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, il contesta la decisione del giudice di Pt_1 riconoscere un danno in re ipsa per l'occupazione senza titolo, sostenendo che i proprietari non hanno fornito prove concrete di una effettiva lesione nel loro patrimonio derivante dalla mancata disponibilità del bene.
Con il terzo motivo, l'Ente locale ritiene che il giudice abbia utilizzato un criterio ingiustificato per calcolare l'indennità di occupazione, basandosi su un importo riferito a un programma di gestione parcheggi su tutto il territorio comunale, anziché sul valore locatizio specifico della rampa
3. Avverso la medesima sentenza, con separato atto di citazione, notificato in data
2 marzo 2020, iscritto al n 993/2020, , e Controparte_1 Controparte_2 hanno proposto appello, per la riforma parziale, nella parte in cui: Controparte_3
a) non ha esaminato la domanda di risarcimento danni da deprezzamento, da usura del bene immobile e per la riduzione in pristino stato;
b) non ha riconosciuto la maggiore entità del danno per illecita occupazione;
c) non ha accordato gli interessi e rivalutazione sul danno liquidato;
d) ha liquidato le spese legali al di sotto di quanto spettante per tariffa.
L'appello è stato proposto deducendo a sostegno quattro motivi.
Con il primo motivo, gli impugnanti sostengono che vi sia stata, da parte del giudice di prime cure, un'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per deprezzamento, usura del bene immobile e riduzione in pristino stato. Secondo gli appellanti, il Tribunale non ha considerato le spese necessarie per riportare il bene allo stato originario.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la somma riconosciuta dal
Tribunale, ritenendola insufficiente rispetto ai danni effettivamente subiti e provati. In particolare, gli impugnanti sostengono che sono stati sottratti introiti per € 2.382.720.
Gli appellanti, inoltre, sostengono che il Tribunale ha erroneamente negato la rivalutazione e gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta.
Infine, gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia liquidato una somma inferiore a quella spettante per le spese legali, non considerando tutte le fasi del processo.
4. In data 15/07/2020, è stato riunito ai sensi dell'art. 335 c.p.c. al presente giudizio il fascicolo relativo al procedimento n. RG. 993/2020, trattandosi di impugnazione proposta avverso la medesima sentenza.
5. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha, con provvedimento del
20/07/2020, accolto l'istanza promossa dall'appellante ritenendo sussistenti le condizioni e, per l'effetto, ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza n. 325/2020 del tribunale di Napoli Nord depositata il 30.1.2020
All'udienza del 26.2.2025, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività degli appelli proposti.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 30.01.2020; gli atti d'appello sono stati notificati da parte del
[...]
e da parte di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in data 02.03.2020. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. è stato
[...] osservato
7. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
Si rileva, poi, che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass.
Civ. Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
8. Ciò posto e volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, Parte_1 mentre l'appello proposto da , e Controparte_1 Controparte_2
è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Controparte_3
8.1 Con il primo motivo di gravame, il sopracitato ha dedotto che Parte_3 il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha sentenziato: “…va accolta la domanda risarcitoria per le ragioni che seguono. Deve agevolmente superarsi l'eccezione di prescrizione così come sollevata dalla difesa dell'ente locale;
i ripetuti inviti alla restituzione da parte di (racc. del CP
10.12.2001, del 09.07.2004, del 22.12.2009) a seguito del mancato rilascio del cespite alla scadenza del contratto, il 31.5.2000, si pongono quali cause interruttive della prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c.”.
Ed invero, a parere dell'appellante, non sussisterebbero atti interruttivi utili a considerare non maturato il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per i diritti di credito, non essendo a tanto idonee le note richiamate in sentenza, peraltro riferibili al solo comproprietario perché genericamente rivolte a diffidare CP
l'utilizzo non autorizzato della rampa e prive di qualsivoglia istanza risarcitoria.
Al riguardo, si rileva anzitutto che gli appellati hanno dedotto che l'appellante, in prime cure, non avrebbe mai dedotto che gli inviti al rilascio fossero privi della richiesta di risarcimento danni. Su tale presupposto, hanno, pertanto, dedotto che tale profilo dell'eccezione implicherebbe l'introduzione, per la prima volta in appello, di un nuovo thema decidendum, con alterazione del principio del contraddittorio e dunque conseguente inammissibilità del motivo.
Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione, avendo l'appellante evidenziato tali profili di illegittimità degli atti interruttivi sin dalla Pt_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 11 della comparsa del
). Parte_1
Quanto al merito del presente motivo di appello, giova osservare in diritto che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le caratteristiche degli atti evocati dall'art. 2943 c.c., comma 4, prima parte, ai fini della interruzione della prescrizione si compendiano nella "chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)" e nella "esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo)" (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.279;
Cassazione civile, sez. II 18/08/2022 n. 24913 e Cass., n. 15140/2021, che ha specificato che il secondo requisito, "pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti"). In altri termini, in materia di interruzione della prescrizione ex articolo 2943 del codice civile, la giurisprudenza ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18546).
Orbene, nel caso di specie, la Corte rileva che le note racc. del 10.12.2001, del
09.07.2004 del 22.12.2009, pur richiamate dal giudice di prime cure ai fini della interruzione della prescrizione, non contengono le caratteristiche, anche minime, che avrebbero potuto consentirne la qualificazione giuridica come atto interruttivo della prescrizione sopra illustrate.
Ed invero, la raccomandata del 10.12.2001 è costituita da una nota, a firma di
, e , volta ad ottenere Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'autorizzazione di una locazione ad uso deposito e contenente una generica “riserva di diffida” dell'amministrazione. Nella nota depositata presso l' Comunale, a firma del Pt_3 solo , l'amministrazione comunale è stata diffidata dall'utilizzo della Controparte_1 rampa per cui è causa in assenza di autorizzazione, mentre nella raccomandata depositata presso il Comune in data 9.7.2004, del pari a firma del solo , Controparte_1 quest'ultimo si è limitato a rendere noto al che qualsiasi utilizzo Parte_1 ad uso pubblico della rampa doveva ritenersi arbitrario (cfr. doc. nella produzione telematica di parte appellata).
Deve, pertanto, affermarsi che, essendo tali missive del tutto prive dell'esplicita manifestazione nei confronti del della volontà degli appellati di Parte_1 ottenere il corrispettivo dovuto oltre al maggior danno per l'abusiva occupazione della rampa in questione, deve ritenersi che le stesse non siano idonee ad interrompere la prescrizione eccepita.
Né può ritenersi utile a tal fine il richiamo fatto dagli appellati alla transazione del
16.3.2016 ove si menziona la sentenza n. 3259/2006 di codesta Corte, intervenuta tra
, ed il , la quale, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 secondo la prospettazione degli appellati, attesterebbe che avrebbe Controparte_2 chiesto danni al per occupazione illecita della rampa, oltre che la declaratoria di Pt_1 cessazione della locazione al 31.5.2000 e la condanna al rilascio del bene.
Ed invero, dall'esame della sentenza sopra citata si evince che il giudizio in questione è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 9.2.1996 da nei confronti di , ed il Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
al fine di far accertare e dichiarare la proprietà della rampa altresì Parte_1 in favore dell'istante, nonché l'illegittimità della locazione conclusa con il
[...]
in assenza del consenso dell'istante (cfr. doc. nella produzione telematica di Parte_1 parte appellata).
Appare evidente, dunque, che avendo il giudizio in questione ad oggetto domande completamente diverse rispetto alla domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio alcuna efficacia interruttiva può essere attribuito allo stesso. Peraltro, non va sottaciuto che il giudizio in questione è stato incardinato in data 9.2.1996, allorquando il dedotto danno non si era ancora maturato, non essendo ancora cessata la locazione.
Né può ritenersi tale domanda imprescrittibile stante la natura di illecito permanente dell'occupazione abusiva di un immobile, come argomentato dagli appellati.
Difatti, la stessa giurisprudenza richiamata da quest'ultimi afferma che, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie di occupazione illecita da parte della p.a., decorre un diverso termine di prescrizione per quanto concerne la domanda di danno e quella restitutoria: in particolare per il danno da occupazione illegittima, relativo ai danni subiti per la perdita delle utilità ricavabili dal terreno, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità (Cass. civ., Sez. Unite,19 gennaio
2015, n. 735; Consiglio di Stato Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636; di recente Cons. giust. amm. reg. sic., 25 marzo 2019, n. 255).
Peraltro, con riferimento specifico alla fattispecie in oggetto che trae origine da una cessata locazione, la Suprema Corte ha precisato che la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto sicché il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
06/12/2021, n. 38588).
Consegue da quanto innanzi che, in accoglimento del primo motivo di appello, va dichiarata la prescrizione ex art. 2946 c.c. di parte della domanda risarcitoria formulata dagli appellati e, per l'effetto, la stessa va esaminata esclusivamente in riferimento al decennio antecedente alla data della domanda formulata in primo grado (27.6.2016), da intendersi quale primo atto interruttivo della prescrizione.
9. Il secondo e terzo motivo di appello formulati dal ed il Parte_1 secondo motivo di appello proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 vanno trattati congiuntamente stante la intima connessione tra gli Controparte_3 stessi, avendo tutti i detti motivi di gravame ad oggetto la prova del corrispettivo dovuto e dell'asserito danno riportato dai proprietari della rampa e la relativa quantificazione.
9.1. Ed invero, con il secondo motivo di appello il ha Parte_1 rappresentato che ha errato il giudice di prime cure, laddove ha stabilito (alla pag. 7) che:
“va riconosciuto agli attori l'indennità di occupazione della rampa dalla data di scadenza del contratto di locazione il 31 maggio 2000 all'effettivo rilascio della stessa il 9 ottobre 2017. Venuto meno il titolo legittimante l'occupazione del cespite il 31 maggio 2000, sussiste a carico dell'occupante senza titolo
l'immobile altrui, il dovere di risarcire il proprietario del cespite del danno “in re ipsa”, discendendo esso dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato”.
In particolare, a parere dell'appellante, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da occupazione sine titulo da immobile altrui sarebbe in re ipsa, è ormai superato dal più recente orientamento secondo cui “La perduta disponibilità d'un immobile non costituisce un danno 'in re ipsa', nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno”. Nel caso di specie, l'appellante ha rappresentato che i locatori non avrebbero fornito alcuna prova utile a dimostrare una effettiva lesione nel loro patrimonio, non avendo dato alcuna dimostrazione dell'esistenza di precise proposte di locazione o acquisto o di altri, concreti, differenti propositi. Nè a tale fine potrebbe dirsi utile il deposito delle delibere di
Giunta Municipale con cui il approvava bandi pubblici per la Parte_1 Parte_1 istituzione di aree a pagamento. Esse, invero, oltre ad essere state revocate e, dunque, lasciate prive di qualsivoglia efficacia, si riferirebbero ad un potenziale reddito scaturente da un ben più vasto programma politico di gestione del territorio e derivante da un piano economico strettamente collegato alle caratteristiche di Ente Pubblico del , Parte_1 che in alcun modo può essere utilizzato quale parametro di riferimento o, ancor più, quale fonte di prova del danno lamentato dagli attori.
9.2. Con il terzo motivo, il ha osservato che il criterio per Parte_1 la quantificazione adottato dal magistrato del primo grado è ingiustificato ed aberrante, ove si consideri che il calcolo di 30.000,00 euro quale minimo garantito, era riferito dalla richiamata delibera di Giunta Municipale n. 165 del 16.12.2010 e dal Capitolato speciale ivi approvato, al servizio svolto su tutto il territorio comunale, suddiviso in circa 720 stalli,
e non solo alla rampa di accesso al castello, che ne rappresenta una ridottissima porzione
(circa 20 stalli ove si consideri che dei 34 stalli individuati sulla rampa dalla delibera di
C.C. n. 68 del 2001 solo una ventina circa insistono sulla proprietà degli appellanti). Con la conseguenza, che sarebbe del tutto sproporzionato ed ingiustificato, dunque, il riferimento ad un parametro che si fonda su un programma economico di ben più ampio spessore, relativo ad un'area di ben più vasta portata, e soprattutto, che alcun collegamento ha con il valore locatizio del bene in questione.
9.3. Con il secondo motivo di appello, , Controparte_1 CP_2
e dal loro canto, hanno dedotto che il quantum evinto
[...] Controparte_3 dalle delibere sarebbe irrealistico, in quanto ometterebbe di considerare le particolari condizioni dei luoghi ove si trova la rampa e la natura strategica ed essenziale per la vita cittadina dei 34 posti auto ricavati dall'Amministrazione sulla rampa. Sostengono gli appellanti che il fabbisogno di posti auto nel centro storico è assolutamente superiore al numero di stalli pubblici ivi disponibili e la rampa è l'unica area all'uopo agevolmente in grado di venire incontro alle esigenze della cittadinanza.
Dunque, secondo gli appellanti, il giudice non avrebbe considerato che: a) la rampa
è ubicata nella principale piazza di S.Antimo, ossia il cuore del centro storico, contraddistinto da edifici antichi privi di garages o box auto;
b) oltre alle numerose attività commerciali, le quali si concentrano in quella area, proprio a pochi metri dalla rampa si trovano il Castello feudale, il Santuario di S.Antimo, il Comando dei Vigili Urbani ed altri uffici comunali, la sede della Pro Loco, la con annesso centro servizi, dove hanno Controparte_7 sede diversi medici specialisti e di base, la quale è la maggiore farmacia del paese, aperta ogni giorno h 24.
Pertanto, contrariamente alla tesi del Tribunale, ai fini del riconoscimento della maggior somma di € 2.382.720, sottratta agli attori per la mancata restituzione del bene nel periodo successivo al 31.5.2000, non è necessario che gli appellanti provino che l'Ente ha effettivamente lucrato la stessa, ma che anche solo potenzialmente era possibile ricavarla, tenuto conto che, se i proprietari avessero avuto in disponibilità il bene con destinazione a parcheggio a pagamento dal 31.5.2000, ben avrebbero potuto ricavare anche di più, attesa la possibilità, per essi, di chiudere il sedime e fare anche abbonamenti per la sosta diurna e notturna, oltre che il fitto degli stalli a prezzi anche superiore ad €
1,50 ora, così come di regola avviene per tutti i parcheggi privati nei centri urbani.
9.4. La Corte, anzitutto, rileva che la fattispecie in oggetto non va ricondotta nella tematica del danno da occupazione sine titulo, come argomentato dal giudice di prime cure, dovendo, viceversa, la stessa inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da ritardata restituzione di immobile disciplinata all'art. 1591 c.c. sulla scorta della domanda formulata in primo grado da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Dalle difese delle parti e dalla sentenza di primo grado, non impugnata in tale parte, è difatti pacificamente risultata l'esistenza di un contratto di locazione in ordine alla rampa per cui è causa, cessato alla data del 31.5.2000, ed all'esito del quale il Comune di ha omesso di restituire l'immobile ai predetti proprietari. Parte_1
Ciò posto, si osserva che, secondo l'art. 1591 c.c., il mancato rilascio alla scadenza o il legittimo rifiuto del locatore a prendere in consegna l'immobile determinano l'obbligo del conduttore di pagare al locatore il “corrispettivo convenuto fino alla consegna” (c.d. indennità di occupazione), salva la corresponsione del maggior danno. Tale danno, costituendo una species del genus della responsabilità civile, non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con il mero evento dell'occupazione abusiva, che è viceversa un elemento del fatto, produttivo del danno. Al contrario, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., il c.d. maggior danno di cui all'art. 1591 c.c. è pur sempre un danno- conseguenza e, pertanto, il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.
Orbene, vero è che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte (inaugurato da Cass. n. 10115/1997; indirettamente avallato anche da
Corte cost. n. 482 del 2000, par. 5, penultimo capoverso;
ed affermato anche di recente, ad es da Cass. n. 6387/2018), ai fini della prova del maggior danno ex art. 1591 cod. civ., è ammissibile anche la prova presuntiva, purché idonea a dare in concreto la prova del danno del locatore (derivate dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto) non in astratto (con riferimento al valore locativo dell'immobile), ma in concreto (sulla base delle proposte di locazione ricevute). Tale prova deve consistere nella rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e maggior valore locativo di mercato (Cass. n. 23704/2016, n. 15899/2014n. 1372/2012, n.
5051/2009).
Come pure è vero che - rispetto al più rigoroso indirizzo che considerava realizzato il requisito della "concretezza" della proposta di nuova locazione solo quando la proposta stessa sia stata formalizzata da un soggetto ben determinato con la indicazione precisa del canone offerto e delle altre modalità del contratto - è stato precisato che occorre tener conto, sotto il profilo della rilevanza delle presunzioni, del fatto che le vere e proprie trattative per la stipulazione di una nuova locazione con terzi si instaurano normalmente quando sussiste almeno la sufficiente certezza circa l'epoca dell'effettivo rilascio dell'immobile (Cass. n. 13628/2004), con la conseguenza che è stato ritenuto corretto l'uso della prova presuntiva quando dal fatto noto dell'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto per un determinato canone mensile pochi mesi dopo il rilascio sia stato desunto il fatto ignoto della perdita di favorevoli occasioni di locazione già nel periodo in cui si era realizzata la mora del conduttore nella restituzione (Cass. n.
1224/2006; Cassazione civile sez. III, 17/05/2024, n.13877).
Tanto premesso in generale, anzitutto, si rileva che non può trovare condivisione la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure sulla scorta della delibera di
Giunta Municipale n. 165 del 16.12.2010 e dal Capitolato speciale ivi approvato, tenuto conto del fatto che la stessa, a prescindere dalla dedotta revoca, era riferita al servizio svolto su tutto il territorio comunale, suddiviso in circa 720 stalli, e non solo alla rampa di accesso al castello per cui è causa (cfr. doc. nella produzione di parte appellante).
Non può, tuttavia, neppure ricorrersi al criterio di calcolo ipotizzato dai proprietari della rampa. Al riguardo, a parte il rilievo che i convenuti non hanno offerto la prova della concreta possibilità per gli stessi di svolgere attività di parcheggio nell'area in questione risolvendosi, pertanto, la presente allegazione in una mera manifestazione di intenti, deve in tale parte condividersi le considerazioni svolte dal giudice di prime cure laddove quest'ultimo ha statuito: “Risulta, invece, eccessivo il criterio di calcolo utilizzato dalla difesa attorea in comparsa conclusionale e relativo al prodotto del numero degli stalli sulla rampa (n. 34) per il costo orario della sosta (€ 1 all'ora) per 12 ore al giorno (euro 408,00 al dì per 34 stalli) che, moltiplicato per
365 giorni, produrrebbe un introito complessivo di € 148.920,00 di ricavi annui per la sola rampa dato che esso presupporrebbe la irrealistica, persistente e continua occupazione di tutti gli stalli nel corso di tutti gli anni di illegittima occupazione”.
Peraltro, non va sottaciuto che gli appellati hanno prodotto, nella presente fase di appello, il contratto tra gli appellati ed il stipulato in data 28.4.2019, ossia Pt_1 successivamente alla ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. pronunziata nel corso del giudizio di primo grado e contenente l'ordine di rilascio dell'area in questione in favore dei proprietari, avente ad oggetto una nuova locazione della rampa in questione per il corrispettivo di € 10.000,00 annui, allegato nel presente grado di appello dai proprietari della stessa unitamente alla delibera di G.M. n. 42 del 17.4.2019.
In quest'ultimo atto, con il quale la G.M. autorizza il dirigente a sottoscrivere il contratto, dopo la premessa, che ricostruisce le vicende processuali tra le parti, si attesta in particolare: “Considerato che per soddisfare esigenze comuni ai membri della collettività uti cives, si rende necessaria la stipula di un nuovo contratto di locazione della rampa oggetto della presente delibera, onde evitare disagi ai cittadini santantimesi per i quali, da anni, essa ha rappresentato l'unica zona utilizzabile come parcheggio in Piazza della Repubblica;
Ritenuto che
le motivazioni poste a base della stipula del suddetto contratto di locazione hanno quale fine primario quello di garantire la viabilità pubblica, attraverso l'utilizzo della stessa quale parcheggio, sì da evitare congestioni del traffico cittadino, frequenti in piazza della Repubblica, che rappresenta il principale centro di interesse del paese” (cfr. produzione in appello di parte appellante).
Vale la pena precisare, a tal fine, che la produzione di tale nuovo documento in appello, specificamente indicato nell'atto introduttivo dai proprietari della rampa, è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, trattandosi di documento che la parte non aveva potuto produrre nel giudizio di primo grado, stante la sua formazione successiva alle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass., n. 12574 del 10 maggio 2019;
Cassa., n. 16560 dell'11 giugno 2021; v. anche Cass. 23881/2023; Cass. n. 17748/2923;
Cass. n. 38133/2022; Cass., 26/09/2024, n. 25731).
Orbene, la stipula di tale nuovo contratto dimostra che i proprietari, una volta ottenuta l'ordinanza di rilascio, non si sono adoperati per lo svolgimento di attività di parcheggio, ma hanno inteso nuovamente locare l'immobile in questione al Comune di
, ritenendo tale modalità di impiego del bene più conveniente sulla scorta Parte_1 delle proprie esigenze personali.
Dunque, se la conclusione di un nuovo contratto con l'ente comunale, da un lato, smentisce le allegazioni fatte dai proprietari della rampa in ordine al maggior danno,
d'altro canto, consente, in virtù della giurisprudenza sopra richiamata, di ritenere offerta la prova della perdita di favorevoli occasioni di locazione nel periodo in cui l'immobile era occupato dallo stesso dopo la cessazione della prima locazione. Pt_1
Acclarata l'esistenza di tale danno, in ordine alla quantificazione dello stesso, si osserva che spetta ai proprietari della rampa, anzitutto, il canone previsto nel contratto del
1982 pari a £ 1.000 annui, oltre al maggior danno, della cui sussistenza non può dubitarsi alla luce di quanto sopra osservato, il tutto con riferimento alle dieci annualità antecedenti la notifica dell'atto introduttivo in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal . Parte_1
Dunque, spetta ai proprietari la somma di € 3,17 annui a titolo di indennità di occupazione (pari a £ 1.000, convertita in euro e rivalutata secondo indice Istat fino al
2006). L'importo complessivo di € 31,70 deve essere rivalutato per ciascuna annualità dovuta. Il danno ex art. 1591 c.c. non può che essere comprensivo dell'aggiornamento secondo indici ISTAT, posto che esso è parametrato al canone dovuto (in ordine alla debenza della rivalutazione con riferimento al canone pattuito nel 1982 non vi è contestazione da parte del , cfr. Cassazione civile sez. III, Parte_1
04/07/2024, n.18318). Spettano sulla detta somma altresì gli interessi da calcolarsi con riferimento ad ogni singola annualità sulla somma via via rivalutata sino al soddisfo (Cass.
n. 11736/2013).
Va inoltre riconosciuto in favore degli istanti il maggior danno nella misura somma di € 3.000,00 annui, calcolata all'attualità, tenuto conto, da un lato, della domanda di indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 formulata da parte dei proprietari nel giudizio di primo grado e, d'altro canto, della stipula a distanza di ben 19 anni dalla cessazione del primo rapporto locatizio di una nuova locazione ad un canone di € 10.000,00 annui.
Ll'importo complessivo a liquidarsi pari ad € 30.000,00 è comprensivo di rivalutazione considerata la natura di debito di valore del maggior danno (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38588). Competono altresì interessi a ristoro del danno da ritardato pagamento, in relazione all'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti sul risarcimento che andava a suo tempo corrisposto;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento, nella misura legale da calcolarsi con riferimento ad ogni singola annualità devalutata al 2006 e via via rivalutata sino al soddisfo
(Cass. n. 11736/2013).
Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
10. Il parziale accoglimento dell'appello proposto dal e la Parte_1 relativa nuova quantificazione del danno riportato dagli appellati rende assorbito il terzo motivo di appello proposto da quest'ultimi in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi da parte del giudice di prime cure.
11. Va, invece, esaminato il primo motivo di appello proposto da CP
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
Con tale motivo di gravame, i predetti hanno evidenziato di aver chiesto, con la citazione introduttiva, oltre al danno ex art. 1591 c.c., anche il risarcimento del pregiudizio derivante dal deprezzamento, da usura del bene immobile e per la riduzione in pristino stato, in considerazione dell'utilizzo della rampa a far data dal 31.5.1982 e fino alla restituzione, avvenuta soltanto il 9.10.2017, in conseguenza dell'ordinanza monitoria.
Gli odierni appellanti hanno dedotto, in particolare, la necessità di far fronte ad ingenti spese per la messa in pristino del bene ed in particolare del sedime, del muro perimetrale di separazione dalla piazza e dei muri perimetrali delle rispettive proprietà, imbrattati e lesionati a causa dell'uso pubblico avvenuto sia durante il periodo di legittima detenzione, scaduto il 31.5.2000, che anche successivamente.
Dunque, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare su tale specifica domanda, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1590 c.c. In ogni caso, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è detto, a metà di pag. 9, che “nessuna altra voce risarcitoria può essere riconosciuta perché rimasta indimostrata”, qualora detto asserto inferisse espressa pronuncia sulla dedotta domanda, tenuto conto che quanto opinato dal Tribunale sarebbe smentito per tabulas nell'an dai rilievi fotografici allegati e non contestati e nel quantum facilmente determinabile colla richiesta CTU.
Anche tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Ed invero, dalla lettura del contratto di locazione intercorso in data 28.4.2019 tra gli appellanti ed il allegato nel presente grado di appello dai proprietari della Pt_1 rampa unitamente alla delibera di G.M. n. 42 del 17.4.2019, sopra richiamato, non solo non è fatto alcun riferimento all'esistenza di danni derivanti dal precedente rapporto locativo tra le medesime parti, il che fa presumere che il bene versi in buono stato locativo, ma, all'art. 14 del contratto stesso, i contraenti hanno pattuito che “con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla scadenza convenuta, l'ente è onerato di richiedere proprietari la ricognizione del bene e la redazione in contraddittorio l'inventario al fine di constatare lo stato di fatto della rampa e la presenza di ogni eventuale danno, lesione o mancanza che l'ente è tenuto ad eliminare o risarcire in forma specifica o per equivalente secondo il criterio del rimedio più economico”, confermando in tal modo implicitamente l'attuale assenza di danni ovvero lesioni sulla rampa di proprietà degli appellanti ed imputabili al . Parte_1
Peraltro, non va sottaciuto che dall'esame dei rilievi fotografici della rampa prodotti dagli appellanti, si evince un complessivo buono stato di manutenzione della rampa, salvo normali deterioramenti dovuti al tempo ed all'utilizzo a parcheggio pubblico cui il bene è destinato (cfr. rilievi fotografici allegati alla produzione di parte appellante). Pertanto, tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
12. La riforma della sentenza di primo grado comporta la riformulazione delle spese del primo grado, con assorbimento dell'ultimo motivo di appello di CP
, e Ed invero, il giudice di
[...] Controparte_2 Controparte_3 appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale" (vedi tra le altre
Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n.
23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222).
Le stesse sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00 valori medi, fase istruttoria valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta).
13. La totale soccombenza di , e Controparte_1 Controparte_2 nel presente grado comporta la sua condanna al pagamento delle Controparte_3 spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 valori medi, eccetto fase istruttoria non concretamente svolta).
13.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti , e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto dal , nonché Parte_1 sull'appello proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sentenza n. 325/20 depositata il 31.01.2020 del tribunale di Napoli Nord,
[...] provvede:
A) In parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
1- in riforma del capo 2 della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della somma di € 31,70 a titolo di indennità
[...] Controparte_3 di occupazione e la somma di € 30.000,00 a titolo di maggior danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2- in riforma del capo 3 della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e delle spese di lite che liquida in € 6.713,00
[...] Controparte_3 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Ferrara e dell'avv. Nicola
Marzocchella, dichiaratisi antistatari;
B) rigetta l'appello proposto da , e Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
C) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a pagare in favore del le spese del presente grado che si Parte_1 liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
D) dà atto che , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sono tenuti in solido a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello