Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 20.05.2025 svolta in presenza ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 18384/2024 avente ad oggetto il ricorso in opposizione ex art. 28, comma 3, L. 20.5.1970, n. 300 relativo al decreto recante RG 9693/2023
TRA
(C.F. e P.I. , via Roma n. 32 – Fiorenzuola d'Adda, PC), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal prof. avv. Giuseppe Ferraro presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, come in atti;
Ricorrente E
cod.fisc.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona del sig. nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_2
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Marziale e dall'avv. C.F._1
Patrizia Totaro presso lo studio dei quali in via Cesario Console, n°3 Napoli è elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 28, L. n. 300/70, depositato il 22.5.2023, nel procedimento recante RG n. 9693/2023, l' conveniva in giudizio per sentir CP_1 Pt_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la condotta antisindacale della in danno dell'organizzazione sindacale ricorrente, per le causali e Parte_1 circostanze tutte di cui al presente ricorso e per l'effetto ordinare alla medesima società di cessare immediatamente dal comportamento antisindacale nonché rimuoverne gli effetti e pertanto ordinare alla di revocare la disposizione contenuta nella Parte_1 nota aziendale datata 27.12.2022 in tema di permessi sindacali e comunque ordinare
ai sig.ri e con comunicazioni datate 24 marzo
[...] Parte_2 Parte_3
2023; c) condannare per l'effetto la alla corresponsione ai sig.ri Parte_1 Parte_2
e delle retribuzioni trattenute in conseguenza delle innanzi
[...] Parte_3 indicate sanzioni disciplinari;
d) condannare per l'effetto la alla corresponsione Parte_1 ai sig.ri e delle retribuzioni trattenute per asseriti Parte_2 Parte_3 permessi non retribuiti in luogo di permessi retribuiti ex art.23 legge n°300/70, per i giorni 11,12,17,18,26 novembre 2022, 23 e 24 dicembre 2022, 7,13 e 27 gennaio 2023 al delegato di RSA e per i giorni 13, 20 e 27 gennaio 2023 al delegato Parte_3
”, con vittoria di spese ed attribuzione>>. Parte_2
Si costituiva la società convenuta eccependo l'inammissibilità del ricorso nonché l'improcedibilità e l'infondatezza dello stesso per i motivi dedotti in memoria.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Elmino, con provvedimento del 29/07/2024, letti gli atti, dichiarava antisindacale la condotta dell' resistente in CP_4 relazione: a) al comunicato emesso in data 27 dicembre 2022, ordinandone la revoca limitatamente alla parte in cui l'azienda ha disposto che nelle richieste di permessi sindacali venga indicato il tempo di presumibile utilizzo, l'attività e/o l'ordine del giorno della riunione o iniziativa sindacale, nonché nella parte in cui ha previsto che le riunioni presso i locali dei singoli cantieri debbano sempre necessariamente avvenire alla presenza di un rappresentante aziendale e previa autorizzazione;
b) ai procedimenti disciplinari posti in essere nei confronti dei due delegati della sigla ricorrente, disponendosi conseguentemente l'eliminazione degli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte per assenza ingiustificata del 27 gennaio 2023, con restituzione ai delegati e delle somme già eventualmente trattenute a titolo di CP_5 Pt_2 multa nonché disponendo il riaccredito agli stessi delle retribuzioni giornaliere rispettivamente trattenute a titolo di permessi non retribuiti, come specificati in ricorso;
- ordinava alla società resistente in ogni caso la rimozione degli ulteriori effetti già prodotti scaturenti da tali condotte e ne fa divieto di reiterazione;
- condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di ½ , che liquida in complessivi euro 1900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione, e compensa le spese tra le parti per il residuo. La in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te pro tempore, Parte_1 proponeva ricorso in opposizione a decreto ex art. 28, comma 3, L. 20.5.1970, n. 300 ritenendo il provvedimento impugnato ingiusto, avulso dalla realtà concreta giacché, a suo avviso, non teneva conto che la società opponente aveva sempre manifestato una straordinaria disponibilità a salvaguardare l'attività sindacale riconoscendo prerogative e diritti in misura notevolmente superiore a quelle legislativamente e contrattualmente prescritte. Deduceva inoltre, preliminarmente, la inammissibilità e improcedibilità del ricorso sottolineando come il sindacato non era dotato dei requisiti prescritti dall'art. 28 dello Statuto, specie sotto il profilo della “presenza” a livello nazionale ditalchè sussisteva un difetto di legittimazione attiva nella procedura intentata. Eccepiva, inoltre, in via pregiudiziale che nella vicenda in esame e nel relativo ricorso mancava del tutto il requisito dell'attualità (“diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero”: art. 28) della questione sottoposta all'esame del Giudice. Nel merito, precisava che la società aveva sempre fatto un uso responsabile ed equitativo dei diritti sindacali, ove appena si consideri che nell'Azienda operavano da tempo ben dieci sindacati principali, ed un numero indifferenziato di sindacati o pseudo sindacati minori, i quali tutti erano protesi ad accaparrarsi i benefici contenuti nel Tit. III dello Statuto. Tra questi un posto di primo piano aveva la materia dei permessi sindacali, fortemente contesi tra le varie sigle in costante competizione. Eppure, nessuno degli altri sindacati aveva mai messo in discussione la facoltà dell'Azienda di conoscere preventivamente la tipologia del permesso richiesto e la causale dello stesso, o almeno la durata preventivata, che costituivano dati informativi elementari. Pertanto, la censurava il provvedimento giudiziario in particolare sia per Parte_1 quanto concerneva la carenza di legittimazione attiva nel sindacato ricorrente, non avendo dimostrato una dimensione nazionale, sia per quanto concerneva l'attualità della domanda, e ribadiva nel merito la correttezza dell' operato dell'azienda concludendo: dell'opposizione proposta, venga annullato integralmente il decreto del Tribunale di Napoli specificato in epigrafe, per quanto di ragione, e venga al contempo rigettato il ricorso introduttivo promosso dal sindacato opposto e le domande ivi formulate, con vittoria di spese, diritti ed onorari delle due fasi del procedimento.>>
Si costituiva con memoria del 22.10.2024 l' Controparte_1
la quale in via preliminare rilevava il tenore antisindacale e i toni
[...]
e termini aggressivi e inappropriati, verso l'organizzazione sindacale, che caratterizzava l'intero avverso ricorso in opposizione al decreto. Inoltre, la difesa rilevava le affermazioni caricaturali che controparte scriveva nel suo ricorso, attribuendo all'USB pretese, azioni e posizioni che l'organizzazione sindacale e i suoi difensori non avevano mai avanzato. Parte convenuta nel giudizio di opposizione, contestava le circostanze di fatto allegate nell'avverso ricorso in opposizione. Pertanto, concludeva: voglia rigettare il ricorso in opposizione proposto dalla avverso il decreto Parte_1 del Tribunale di Napoli ex art. 28 legge n°300 del 1970 depositato il 29 luglio 2024 (n°cronol. 16392/2024, Rg. n°9693/2023) e per l'effetto confermare integralmente il decreto medesimo, se del caso con integrazione o cambiamento di motivazione. Vittoria di onorari e spese del giudizio di opposizione con attribuzione agli scriventi difensori anticipatari. In via istruttoria, ammettersi la prova testimoniale articolata nel ricorso ex art.28 legge n°300/1970, riportato nella presente memoria della quale è ad ogni effetto parte integrante, nonché prova testimoniale sulle circostanze ulteriori di cui alla presente memoria. Prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capi dal n°1 al n°73 del presente atto da intendersi qui per riportati, trascritti, emendati da ogni valutazione e giudizio e preceduti dalla locuzione “vero è che.>>
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza del 20.05.2025, all'esito della discussione orale svolta, con la presente sentenza contestuale.
L' opposizione è infondata ritenendosi di confermare in questa sede il percorso argomentativo seguito dal giudice della prima fase.
In via preliminare ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa allo stato degli atti non occorrendo alcun approfondimento di natura istruttoria e che i documenti offerti dalla difesa di parte opponente solo all' udienza di comparizione del 15.11.2024 e depositati in visione in formato telematico siano irrilevanti ai fini decisori, oltre che tardivi.
Venendo all' esame dei motivi di opposizione va anzitutto affermata la legittimazione attiva della sigla sindacale ( Controparte_1 CP_1
) in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali pacifici in materia di
[...] procedimento di impugnazione della condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.
L'art. 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse". La giurisprudenza della Corte Suprema ha ripetutamente affermato (v., fra le altre, Cass. n. 1307/06) che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell'attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex artt. 414 e ss. c.p.c. La Corte cost. (v. sentenza n. 89/95) ha riconosciuto la legittimità di questa scelta, rimarcando che il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. La stessa Corte cost. ha quindi affermato che l'opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost. Gli interessi che la procedura dell'art. 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con gli interessi di un'associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale a tutela di una o più categorie di lavoratori (cfr. Cass. n. 5209/10). Si è altresì precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5209/10 cit.; Cass. n. 13240/09), che non devono confondersi i requisiti di cui all'art. 19 I. n. 300/70 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, con la legittimazione prevista ai fini dell'art. 28 stessa legge. Mentre l'art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda), oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l'art. 28 richiede, invece, solo che l'associazione sia nazionale. Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell'associazione (essendo indispensabile anche un'azione diffusa sul territorio), nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06). In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile cha l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa (cfr., ex affis, Cass. n. 2375/15; Cass. S.U. n. 28269/05). Le S.U. hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria.
Orbene, nella specie, la ha certamente costituito una rsa all' interno Controparte_1 del tessuto aziendale di cui è causa essendo pacifico e documentato peraltro che la abbia con la associazione sindacale intessuto a più riprese interlocuzioni Parte_1 riconoscendola quale rappresentante degli interessi dei lavoratori impiegati sull' appalto presso l' Ospedale dei Colli così come documentato in atti ed abbia altresì rilasciato nel corso del tempo ai suoi dirigenti e rappresentanti sindacali vari permessi sindacali diretti a consentire loro l' esercizio del loro mandato sindacale. Vanno poi ribadite le approfondite considerazioni svolte nel decreto impugnato secondo cui alla luce della rilevanza attribuita dalla citata giurisprudenza al dato formale e sostanziale del carattere nazionale del Sindacato ex art 28, vada affermata la legittimazione attiva di Lavoro privato. Sotto il profilo formale, Lavoro privato, come scrive il giudice Elmino, “costituisce prosecuzione di altro sindacato, , del quale è venuta a mantenere Controparte_6 ogni posizione giuridica, l'adesione e sottoscrizione di contratti collettivi nonché tutte le relazioni verso le controparti datoriali;
a sua volta, il sindacato Controparte_6 era sorto in data 12 gennaio 2007 dalla fusione delle organizzazioni sindacali CP_7
e . In particolare, la sigla sindacale negli anni aveva proseguito
[...] CP_8
l'attività svolta in precedenza da ed ha Controparte_10 successivamente fuso in sé ulteriori organizzazioni sindacali presenti sul territorio nazionale, succedendo nei relativi rapporti. E' altresì dato evincere dalla documentazione prodotta come la odierna ricorrente (la cui costituzione è stata comunicata a vari organi istituzionali) abbia una sua organizzazione disciplinata in un proprio Statuto, con organi di rilevanza nazionale, regionale e provinciale;
la stessa difatti risulta presente in modo esteso sul territorio sia regionale che provinciale. Il sindacato poi risulta attivo a livello nazionale in svariati settori, compreso quello in esame, avendo lo stesso espressa natura intercategoriale. Risulta pertanto positivamente dimostrato che - nella sostanza - il sindacato in questione svolge in concreto attività sindacale tout court su tutto il territorio nazionale, come desumibile dai documenti prodotti i quali danno atto di attività - tutte di rilevanza sindacale - che vengono svolte sull'intero territorio, svolte da tempi più risalenti fino a tempi più recenti.” L' eccezione va dunque respinta.
Va altresì affermata la tempestività della procedura intentata ex art. 28 Stat. Lav. posto che “In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass., Sentenza n. 3837 del 26/02/2016; ordinanza n. 13860 del 22/05/2019); così pure, con altro recente arresto giurisprudenziale, si è statuito che
“In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estende a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti dichiarati illegittimi. (Cass., sentenza n. 31419 del 03/11/2021).
Nella specie, come anche rilevato dal giudice a quo, le condotte censurate dalla sigla sindacale è pacifico che si fossero protratte senza soluzione di continuità a partire dall' emanazione della circolare del 27 dicembre 2022 con la quale la società datrice aveva voluto regolamentare il rilascio dei permessi sindacali enunciando una serie di condizioni e formalità ( anche in parte legittime nei limiti segnati dal decreto opposto laddove si era limitata a ricalcare la normativa pattizia e legale) fino a culminare nelle sanzioni disciplinari comminate ai dirigenti sindacali assentatisi dal lavoro il 27.1.2023 in virtù di regolare permesso sindacale retribuito rilasciato a loro favore ed era proseguita senza interruzioni sino all' emanazione del decreto del 27.7.2024 laddove era stata ordinata dal Tribunale, nei termini già noti, la cessazione della condotta antisindacale accertata con ogni conseguenza anche in favore dei dirigenti sindacali ingiustamente sanzionati.
Pertanto, l' azione si appalesa tempestiva in presenza di una condotta antigiuridica permanente e connotata da una serie di azioni ed iniziative legate dal vincolo della continuazione.
Nel merito, l' opposizione deve essere rigettata condividendosi le ragioni sottese al decreto emesso ex art. 28 Stat. Lav. dal giudice Elmino.
La materia dei permessi sindacali contempla una serie di ipotesi normativamente disciplinate.
I dirigenti sindacali, provinciali e nazionali, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi direttivi, ai sensi dell'art. 30, L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).
Tale disposizione si pone “quale norma di carattere imperativo in relazione all'an della fruizione dei permessi mentre rimette alla disponibilità delle parti sociali la – sola - determinazione del quantum e del quomodo di esercizio del diritto”, con la conseguenza che la clausola di un contratto collettivo che renda facoltativa la concessione dei permessi sindacali o condizioni il riconoscimento del diritto all'assenza di impedimenti di ordine tecnico aziendale, rimessi alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, è nulla per contrarietà a norma inderogabile. ( c.f.r. Tribunale di Brescia decreto22 dicembre 2021). Come già rilevato dal giudice di prime cure – l'art. 30 Stat. Lav. prevede il diritto a giornate di permesso retribuito per i dirigenti, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali di cui all'art. 19, vale a dire le organizzazioni sindacali firmatarie di Parte_4 contratti collettivi applicati nell'unità produttiva o, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale (sentenza n. 231/2013), quelle che abbiano partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti;
– la destinazione di tali permessi è prevista esclusivamente “per la partecipazione alle riunioni degli organi” direttivi, provinciali o nazionali, di cui il lavoratore è componente;
– la legge rinvia ai contratti collettivi la determinazione della quantità dei permessi e delle modalità di esercizio del diritto, mentre impedisce che la concertazione si estenda alla definizione dei soggetti, dell'oggetto e delle condizioni di esistenza del diritto previsto, sicché una disciplina pattizia che subordini il godimento dei permessi alle esigenze aziendali, per come valutate dal datore di lavoro, deve essere dichiarata nulla per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché incide su un profilo inderogabile della disposizione statutaria (Cass. n. 15083/2015; Cass. n. 11759/2003; Cass. n. 435/1991; Cass. n. 5521/1989).
Ai sensi dell' art. 35 Stat. Lav:: I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, invece, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
1. a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
2. b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
3. c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in varie epoche ed ha più riprese fissato alcuni orientamenti in materia di permessi sindacali che è utile riportare.
▪ Mentre per i permessi retribuiti dei dirigenti delle R.s.a. (ex art. 23 Statuto dei lavoratori) l'estrema indeterminatezza della formula "per l'espletamento del mandato" comporta che nessun tipo di sindacato o controllo datoriale sia previsto ed esperibile in ordine all'utilizzazione delle ore di permesso (cfr. Cass. n. 14128/99, etc.), per i permessi sindacali dei componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali - legittimati ex art. 30 in alternativa all'aspettativa sindacale ex art. 31 - per la finalità di "partecipazione alle riunioni degli organi suddetti", è, invece, legittima la pretesa datoriale di attestazione della partecipazione a tali riunioni, prevista quale condizione per l'attribuzione del diritto, il cui onere probatorio incombe sul dirigente sindacale fruitore (Cass. 24/3/01 n. 4302, pres. Trezza, est. , in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 827) Per_1
▪ La norma di legge di cui all' art. 23 1. n. 300/1970 cit. non contiene alcuna indicazione circa le modalità della concreta utilizzazione dei permessi retribuiti ed in particolare non impone ne' prescrive che essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici e intermittenti astensioni dal lavoro (nell'arco del complessivo monte ore prefissato) e tanto meno stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro. Pur se indubbiamente detta frammentata modalità di fruizione è da ritenere essere quella normalmente praticata, e, in quanto tale, consentita dal legislatore attraverso l'indicazione del parametro orario - quest'ultimo previsto presumibilmente proprio nell'interesse dei dirigenti r.s.a. in relazione alle varie e mutevoli esigenze della loro attività sindacale (pur se distinte da quelle riconducibili alle "trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale" per le quali l'art. 24 Stat. Lav. prevede permessi non retribuiti) richiedenti tempi e pause lavorative non sempre eguali e quindi di volta in volta diverse e differenziate temporalmente -, la formulazione della norma di legge, oltremodo ampia e generica, nel porre a carico del datore di lavoro l'obbligo di concedere un numero minimo complessivo di ore di permesso retribuito entro un determinato arco di tempo e nel porre a carico del lavoratore l'onere di preavvertire per iscritto lo stesso datore con un anticipo di almeno 24 ore, esaurisce con tali previsioni la regolamentazione dell'istituto. E non può quindi dalla stessa norma di legge ritenersi esclusa (a parte, in ogni caso, la facoltà delle parti collettive di stipulare clausole più favorevoli per i lavoratori) la possibilità di una fruizione di permessi aventi - ciascuno una durata non limitata soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì corrispondente ad un periodo di giorni alquanto prolungato.
▪ La comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali deve essere effettuata tramite la rappresentanza sindacale aziendale (Pret. Varese 14/2/97, est. in D&L 1997, 507, nota ) Per_2 Per_3
▪ È antisindacale il computo, effettuato unilateralmente dal datore di lavoro, del monte ore dei permessi retribuiti che, in violazione dell'art. 52 Ccnl, Autotrasporto e spedizione merci del 12/4/95, non tenga conto dei lavoratori a tempo determinato e che computi ciascun lavoratore a tempo parziale per solo la metà (Pret. Milano 24/6/97, est. , in D&L 1998, 83) Parte_5 ▪ Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che infligga sanzioni disciplinari ai rappresentanti sindacali per avere richiesto e fruito del permesso sindacale senza preavviso 24 ore, qualora tale richiesta tardiva sia dovuta all'insorgere improvviso di una protesta spontanea dei lavoratori (Pret. Milano 24/6/97, est. , in D&L 1998, 83) Parte_5
▪ I componenti della Rsa costituita da un sindacato maggiormente rappresentativo ai sensi dell'art. 19 SL hanno diritto a fruire dei permessi ex artt. 23 e 30 della legge citata, ed è antisindacale la pretesa del datore di lavoro di interferire sulle concrete modalità di esercizio di tali diritti sindacali (Pret. Milano 6/12/94, est. , in D&L 1995, 313) Per_4
▪ In tema di permessi ai lavoratori che svolgono attività sindacale esterna quali componenti di organi direttivi provinciali e nazionali di associazioni sindacali, l'utilizzazione dell'agevolazione dell'assenza retribuita costituisce oggetto di un diritto - che non tollera limitazioni da parte del datore di lavoro e che l'art. 30 dello Stat. Lav. attribuisce direttamente ai lavoratori aventi la suddetta qualifica, non alle associazioni sindacali di appartenenza - le cui condizioni e modalità di esercizio sono rimessa alla contrattazione collettiva, la quale - nella fattispecie in esame - risulta sufficientemente specifica al riguardo, così da precludere un intervento sostitutivo del giudice applicativo dei principi di correttezza ed equità di cui agli artt. 1175 e 1374 c.c.; è pertanto antisindacale il rifiuto di concedere i permessi retribuiti riconosciuti dall'art. 30 Stat. Lav. ai componenti gli organi direttivi dei sindacati di cui all'art. 19 Stat. Lav. (Pret. Milano 4/5/99, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 179, con nota di , Sui permessi sindacali ai dirigenti Per_5 esterni: alcune riflessioni)
▪ L'art. 30 SL fa nascere immediatamente in capo ai dirigenti delle associazioni di cui all'art. 19 SL un vero e proprio diritto soggettivo, mentre la contrattazione inerisce solo a modalità di fruizione e limiti di esercizio del diritto e non alla sua esistenza, tanto che, ove manchi la fonte contrattuale, spetterà al Giudice la determinazione di tali limiti e modalità in base al principio di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. (Pret. Milano 4/5/99, est. , in D&L 1999, 508) Per_6
▪ Il diritto a permessi retribuiti ex art. 30 SL è attribuito, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva, a tutte le associazioni che abbiano legittimamente costituito rappresentanze aziendali, indipendentemente dall'avere le stesse sottoscritto o meno il relativo CCNL di settore, cui la legge rinvia unicamente per le modalità di fruizione del diritto (Pret. Napoli 13/12/94, est. , Per_7 in D&L 1995, 560)
▪ All'atto della comunicazione, il richiedente dei permessi ex art. 30 SL ha l'onere di specificare la riunione cui debba partecipare e la data fissata per la stessa (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
▪ Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere i permessi di cui all'art. 30 SL con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale (fattispecie relativa al Ccnl 6/12/94, relativo ai rapporti tra le imprese di assicurazione – aderenti all'Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – e il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione) (Pret. Milano 4/5/99, est.
, in D&L 1999, 508) Per_6
▪ Il compenso che suppone la effettiva prestazione di servizio, perché trova la sua ragione d'essere in un surplus di lavoro che si presenta soltanto in caso di effettivo svolgimento dello stesso, non compete a chi è retribuito perché in permesso sindacale, il quale ha diritto esclusivamente alla retribuzione normale ma non a quella diretta a compensare eccedenze di lavoro o particolari modalità di tempo e di luogo dello stesso. (Trib. Milano 6/12/2004, Est. Frattin, in Lav. nella giur. 2005, 801)
▪ Ai fini dell'applicabilità della tutela di cui all'art. 22 S.L., devono considerarsi dirigenti di Rsa tutti i lavoratori indicati come tali dalle OO. SS. di appartenenza e il cui nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro, non essendo rintracciabile alcun limite numerico, oltre a quello implicito della ragionevolezza, nell'art. 22 S.L., e neppure essendo analogicamente applicabili i limiti numerici di cui all'art. 23 S.L. (Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102) Le argomentazioni sinora svolte inducono così ritenere che al datore di lavoro, a fronte dello stato in cui versa che lo costringe a concedere i permessi, spetta il diritto al controllo volto ad accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, destinatari di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi (nazionali o provinciali).Tale diritto non può però accompagnarsi a formalismi o adempimenti capaci, per le loro modalità, di limitare l'attività sindacale e di impedire ai dirigenti di svolgere , in piena libertà ed autonomia, i propri compiti. In altri termini, il controllo non può concretizzarsi in condotte volte ad accertare in via preventiva se la richiesta dei permessi sia o meno indirizzata alla partecipazione alle riunioni. Non è cioè consentito fare dipendere - come si fosse in presenza di qualche atto autorizzativo - la concessione dei permessi ad un preliminare esame della relativa domanda e da una positiva valutazione del suo contenuto. Nulla osta di contro che le parti sociali di comune accordo e nella loro autonomia privatistica stabiliscano regole comportamentali che, pur agevolando il controllo, non incidano però in maniera sostanziale sul diritto, rendendone gravoso o limitandone incisivamente l'esercizio. ( Cassazione, Sentenza 1° agosto 2003 n. 11759) Si trae dal coacervo degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte nonché dai Tribunali di merito una tendenziale volontà di riconoscere in capo ai dirigenti delle associazioni sindacali di cui all' art. 19 Stat. Lav. un vero e proprio diritto soggettivo a fruire dei permessi sindacali retribuiti ovviamente per le sole finalità di esercizio delle funzioni sindacali, previa comunicazione scritta almeno 24 ore prima all' azienda da parte dell' associazione di appartenenza e fermo restando che la parte datrice è dotata della possibilità di controllare ex post che l' esercizio del permesso accordato sia stato correttamente incanalato secondo lo schema normativamente previsto. Non è contemplata alcuna previa autorizzazione, nell' accezione corrente del termine, da parte datoriale né è prevista la presenza, presso i cantieri ove si dovesse eccezionalmente espletare il permesso sindacale, di un rappresentante aziendale. Sotto detti profili la nota datata 27 dicembre 2022 è stata stigmatizzata pertanto dal giudice di prime cure prefigurandosi una condotta diretta a reprimere la libertà del sindacato. Neppure la nota appare degna di essere condivisa laddove prevedeva che le richieste di permesso sindacale fossero redatte con indicazione delle ore di presuntivo utilizzo, della sede dell'iniziativa sindacale e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere. In materia correttamente il giudice Elmino ha sul punto anche richiamato il diritto di riunione ed assemblea previsto dall' art. 27 Stat. Lav. che non prevede la partecipazione di un delegato aziendale. Va altresì condiviso l' argomento secondo cui detta partecipazione dovrebbe al più essere contenuta nei limiti strettamente necessari all' ingresso del delegato presso il cantiere onde scongiurare atti di sabotaggio o danneggiamento al patrimonio aziendale ( della committente). Dagli orientamenti giurisprudenziali su richiamati scaturisce altresì l' antisindacalità della circolare impugnata laddove richiedeva la specificazione, nelle comunicazioni di permesso, del tempo presuntivamente impiegato, del luogo di realizzazione della/e attività e del contenuto oggettivo delle stesse, tutti oneri, a ben vedere, come rimarcato nel decreto a quo, non previsti a carico della parte sindacale al momento della comunicazione ex art. 23 di permesso del proprio delegato. Dal testo delle disposizioni legali e convenzionali innanzi esaminate, non emerge il limite numerico di un solo rappresentante RSA per la singola unità produttiva, prevedendo l'art. 23 Statuto lav. (nonché l'art. 61 Controparte_11
l'espressione “almeno”, che contraddistingue evidentemente il numero minimo, ma non invece il numero massimo di delegati potenzialmente nominabili (cfr. supra). Anche sotto tale profilo la pretesa della società diretta a limitare il numero dei rappresentanti sindacali aziendali aventi diritto ai permessi sindacali al numero di uno non ha pregio. Anche l'iniziativa disciplinare intrapresa dalla azienda nei confronti dei delegati e , con la quale l'azienda, ritenuta la configurabilità di un abuso Pt_3 Pt_2 rispetto all'utilizzo da parte degli stessi dei permessi sindacali, ha loro comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre, integra un comportamento diretto a minare la libera esplicazione dei diritti attribuiti ai rappresentanti della sigla sindacale. Invero, come emerge dagli atti e sottolineato anche nel decreto ex art. 28 oggetto della presente opposizione, la società ritenne ingiustificata l' assenza al lavoro dei sindacalisti in questioni in relazione al giorno 27.1.2023 durante il quale, tuttavia, è pacifico che essi si trovassero in permesso sindacale regolarmente comunicato alla datrice. Non si premurò, però, di raccogliere elementi probatori certi ed inequivoci diretti a suffragare il contestato abuso dello strumento del permesso sindacale. Non vi è difatti prova alcuna che tale deviazione dello strumento del permesso sindacale dalla sua causa tipica si fosse effettivamente concretizzata nella specie non avendo la fatto ricorso agli strumenti di controllo ex post a tal Parte_1 uopo dalla giurisprudenza individuati quali le indagini di agenzie investigative ovvero i pedinamenti. Infatti è proprio sul versante dei controlli successivi all' emissione del permesso sindacale sul quale, si badi, si espande in tutta la sua pienezza il giusto diritto della parte datrice di verificare il corretto utilizzo dello strumento sindacale in disamina che la appare essere stata carente e frettolosa con ciò ulteriormente rafforzando l' impianto di controparte già accolto in prima battuta. Conclusivamente l' opposizione deve essere respinta ed il decreto impugnato integralmente confermato. Le spese in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ex art. 28 Stat. Lav. n. 16392/2024 del 29/07/2024 RG n. 9693/2023 in questa sede impugnato;
condanna la in persona del legale rapp.te pro tempore, alle spese del Parte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00, comprese le spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione. Napoli, il 20.5.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero