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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
composto dai sigg.ri Magistrati
dr.sa NI AL Presidente
dr. Andrea Compagno Giudice
dr.sa MA IA RI Piazza Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13185 L'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Il
ZI ME, con elezione di domicilio a Catania, via Alberto Mario 74.
attore
CONTRO
,Controparte 1 Controparte 3 rappresentati e difesi Controparte 2 e
,
dall'avv. Santi Mastroianni, con elezione di domicilio a Enna, Via Giuseppe Marchese n. 2,
convenuti l'udienzaCONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per del 10.07.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi L'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 dichiarata fallita con
,La liquidatela giudiziale della società cooperativa sentenza n.2/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 22 gennaio 2020, premesso che questo
Tribunale con ordinanza del 2 agosto 2022 aveva autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti agli amministratori Controparte 2
,
Controparte 1 e Controparte 3 odierni convenuti, sino alla concorrenza di euro
1.600.000,00, ha agito nei confronti dei predetti per le gravi irregolarità e gli atti di mala gestio commessi nella loro qualità che hanno determinato lo stato di insolvenza, con grave pregiudizio per i creditori sociali. In particolare, il fallimento attore ha dedotto che gli amministratori convenuti avrebbero: a) mal tenuto le scritture contabili, omettendo di consegnarle al curatore, così impedendo di recuperare gli ingenti crediti iscritti in bilancio;
b) omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio chiusosi al 31.12.2011, causando in tal modo l'erosione L'intero capitale sociale;
c) distratto beni sociali e segnatamente i cespiti appostati in bilancio tra le immobilizzazioni materiali per un valore pari ad € 5.863,00; c) stralciato crediti per € 85.583,56, vantati dalla società nei confronti dello stesso presidente del CDA;
d) omesso di consegnare alla curatela le diponibilità liquide risultanti dalla contabilità sociale per € 40.443,88.
I convenuti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione L'azione esercitata dal curatore, almeno con riferimento alle condotte poste in essere in data anteriore al quinquennio dalla proposizione del ricorso cautelare ante causam. Nel merito hanno respinto ogni addebito e, in particolare, con riferimento alla presunta condotta di illegittima prosecuzione L'attività nonostante l'erosione del capitale, hanno evidenziato che la società non versava in una situazione di dissesto, essendo in corso diversi giudizi azionati dai lavoratori che, ove avessero avuto esito favorevole per la società, avrebbero consentito di abbattere l'esposizione debitoria.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente del tutto destituita di fondamento deve ritenersi l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare a norma L'art. 146
1.fall., è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che, quanto all'azione contrattuale, decorre dalla cessazione dall'incarico degli amministratori, stante la sospensione del corso prescrizionale prevista per la durata L'incarico ai sensi L'art. 2941 n. 7 c.c. e, quanto all'azione aquiliana di tutela dei creditori sociali, decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento L'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, L'insufficienza L'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione). Va altresì osservato che, in ragione L'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sul convenuto l'onere di dare prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Cass. 24715/2015; Cass. 13378/ 2014). Ora, nel caso di specie, nessuna delle circostanze evidenziate dai convenuti consente di superare la presunzione di coincidenza della data di effettiva percepibilità L'insufficienza patrimoniale con quella del fallimento della società. Inoltre, gli odierni convenuti erano, alla data del fallimento (22 gennaio 2020), tutti componenti in carica del consiglio d'amministrazione della società, sicchè, sia rispetto alla data di deposito del ricorso cautelare proposto ante causam
(27.05.2022), sia riguardo al momento della proposizione del presente giudizio (13.10.2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Passando al merito, osserva il Tribunale che la Liquidatela che agisce, ai sensi L'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto L'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, L'osservanza dei doveri e L'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10).
Qualora poi, come nella specie, vi sia stato un avvicendamento nella carica di amministratore della società, l'amministratore subentrante ha il dovere di dimostrare di avere proceduto alle opportune verifiche della gestione del precedente amministratore e, se necessario, di avere adottato gli opportuni rimedi alle omissioni del precedente amministratore, esponendosi, in caso contrario, ad una responsabilità solidale con l'amministratore cui è subentrato (Cassazione
3774/05; Cassazione 1516/22; Tribunale Milano sentenza n.3121 del 16.04.2021).
La responsabilità degli amministratori di società, infatti, ha carattere solidale (art. 2392 e 2476
c.c.) ed, in quanto tale, consente al curatore del fallimento di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l'intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori, posto che il diverso apporto causale di quanti vi abbiano concorso ha rilievo giuridico solo nei soli rapporti interni tra coobbligati ai fini L'eventuale esercizio L'azione di regresso, e non anche nei rapporti esterni che legano gli autori L'illecito al danneggiato (società, creditori sociali), giusto il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055 co 1 c.c. (relativo alla responsabilità extracontrattuale, ma applicabile anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale), che appunto esclude la necessità di una commisurazione percentuale della responsabilità di ciascuno dei concorrenti rispetto all'entità del loro contributo nella causazione L'evento dannoso (Cassazione n.1516/22). La giurisprudenza ha poi più volte affermato che anche gli amministratori privi di deleghe esecutive hanno l'obbligo di monitorare la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della società per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o l'aggravamento della situazione deficitaria della società, gravando anche su di essi l'obbligo, in caso di omissione o ritardo della dichiarazione di scioglimento, di proporre istanza al Tribunale, affinché accerti con decreto il verificarsi della causa di scioglimento della società (Cass. civ., Sez. I, Ord.
29/05/2024, n. 15054; Cassazione Cass. 17441/2016).
Ciò premesso, il ctu ha accertato che, già nell'esercizio 2011, le perdite (pari ad euro 249.102) erano state tali da erodere integralmente il capitale sociale (pari ad euro 20.000), circostanza che avrebbe quindi imposto agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione della società. È poi pacifico che nulla è stato invece fatto dagli amministratori, i quali, in giudizio, non hanno fornito alcuna giustificazione limitandosi a negare che la società al 31.12.2011 versasse in una situazione di dissesto.
Non assume poi alcuna rilevanza la difesa spiegata dal CP 3 che ha sostenuto di essere subentrato nel ruolo dopo l'esercizio 2011 e di essere privo di delega e di rappresentanza: con la diligenza richiesta dall'incarico, infatti, il CP_3 , avendo avuto fin dal momento del suo insediamento assoluta conoscenza degli illeciti gestionali posti in essere dagli altri amministratori che avevano generato la causa di scioglimento della società, avrebbe dovuto attivarsi per porvi rimedio e non rimanere inerte, così sostanzialmente contribuendo ad aggravare il danno.
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi affermata la responsabilità solidale di tutti i convenuti rispetto al danno derivante dall'illecita prosecuzione L'attività di impresa che, secondo quanto illustrato dal CTU, va quantificato in euro 423.327 pari alla differenza dei netti patrimoniali (ossia tra quello opportunamente rettificato dal ctu alla data L'erosione del capitale sociale (31.12.2011) e quello presuntivamente calcolato alla data L'ultima situazione patrimoniale disponibile) previa epurazione dei costi ineliminabili di gestione che la società avrebbe dovuto sostenere anche nella fase liquidatoria, quantificati dal ctu in complessivi euro
23.808 (v. ctu pag.106).
Vanno poi considerate fonte di autonomo danno per la società le ulteriori condotte distrattive poste in essere nel periodo 2014-2017, in quanto non ricomprese nel danno da prosecuzione illecita L'attività di impresa (così come accertato dal ctu a pag. 109 della relazione).
Più specificamente: a) risulta iscritta nel 2014 una cassa pari ad euro 40.443,88, mantenuta inalterata fino al 2017 ma mai consegnata al curatore al momento L'apertura del fallimento;
b) nel 2015 sono stati stralciati i crediti vantati dalla società nei confronti L'amministratore
Controparte 2 e di Controparte 4 per complessivi euro 85.584
in quanto asseritamente prescritti: gli amministratori non solo non hanno fornito alcuna motivazione che giustifichi l'avere lasciato perimere tali crediti, me nemmeno hanno provato di averne tentato il recupero;
c) nella situazione contabile al 31.12.2017 risultano iscritti crediti per euro 193.182,21 verso clienti e crediti verso l'ER ed Enti previdenziali per ulteriori euro 161.773, rispetto ai quali gli amministratori non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile in ordine al mancato recupero né hanno depositato ulteriore documentazione contabile di supporto che avrebbe consentito al curatore di valutarne la realizzabilità e tentarne il recupero.
Non è stato possibile, invece, formulare un giudizio nè di attendibilità né di esigibilità rispetto agli ulteriori crediti annotati genericamente nella contabilità come "fatture da emettere" e rispetto ai quali non è stato neppure indicato il soggetto creditore (v. ctu pag.96). Non è risultata fondata nemmeno l'ulteriore condotta denunciata dalla Liquidatela e consistente nella presunta distrazione di beni sociali per un valore pari ad € 5.863,00 non rinvenuti nella sede della società, posto che il valore annotato nella situazione contabile al 31.12.2017 tra le immobilizzazioni materiali non ha tenuto conto L'ammortamento in relazione alla residua possibilità della loro utilizzazione (v. ctu pag.97).
Consegue che, in assenza di altri elementi, spetta alla Liquidatela il risarcimento del danno pari a complessivi euro 904.310,09 che va ascritto a tutti i convenuti in solido.
Su tale somma, in quanto debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (22 gennaio 2020), fino alla data della presente pronuncia.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 1.180.277,11 (di cui euro 904.310,09 per capitale, euro 108.669,76 per interessi ed euro 167.297,35 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 02.08.2022 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n. 10871/2012). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore reale del giudizio, in favore L'ER (stante l'ammissione della Liquidatela giudiziale al gratuito patrocinio), in complessivi euro 6.590,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 19.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 09.10.2024), vanno definitivamente poste in solido a carico dei convenuti.
Infine, essendo i fatti contestati ai convenuti quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.
1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero L'imposta di registro nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna Controparte 2 in solido al
, Controparte 1 e Controparte 3
CP pagamento, in favore della della Parte_1 della somma Controparte_5 Parte 1
,
di euro 1.180.277,11, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Condanna i predetti convenuti in solido al pagamento, in favore L'ER, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 25.642,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge (di cui € 6.590,00 per il procedimento cautelare ed euro 19.052,00 per il giudizio di merito).
Pone definitivamente le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 09.10.2024), in solido a carico dei convenuti.
Indica nei convenuti soccombenti i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese del Tribunale in data 31.10.2025.
La Presidente La Giudice
MA IA RI Piazza NI AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
composto dai sigg.ri Magistrati
dr.sa NI AL Presidente
dr. Andrea Compagno Giudice
dr.sa MA IA RI Piazza Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13185 L'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Il
ZI ME, con elezione di domicilio a Catania, via Alberto Mario 74.
attore
CONTRO
,Controparte 1 Controparte 3 rappresentati e difesi Controparte 2 e
,
dall'avv. Santi Mastroianni, con elezione di domicilio a Enna, Via Giuseppe Marchese n. 2,
convenuti l'udienzaCONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per del 10.07.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi L'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 dichiarata fallita con
,La liquidatela giudiziale della società cooperativa sentenza n.2/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 22 gennaio 2020, premesso che questo
Tribunale con ordinanza del 2 agosto 2022 aveva autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti agli amministratori Controparte 2
,
Controparte 1 e Controparte 3 odierni convenuti, sino alla concorrenza di euro
1.600.000,00, ha agito nei confronti dei predetti per le gravi irregolarità e gli atti di mala gestio commessi nella loro qualità che hanno determinato lo stato di insolvenza, con grave pregiudizio per i creditori sociali. In particolare, il fallimento attore ha dedotto che gli amministratori convenuti avrebbero: a) mal tenuto le scritture contabili, omettendo di consegnarle al curatore, così impedendo di recuperare gli ingenti crediti iscritti in bilancio;
b) omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio chiusosi al 31.12.2011, causando in tal modo l'erosione L'intero capitale sociale;
c) distratto beni sociali e segnatamente i cespiti appostati in bilancio tra le immobilizzazioni materiali per un valore pari ad € 5.863,00; c) stralciato crediti per € 85.583,56, vantati dalla società nei confronti dello stesso presidente del CDA;
d) omesso di consegnare alla curatela le diponibilità liquide risultanti dalla contabilità sociale per € 40.443,88.
I convenuti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione L'azione esercitata dal curatore, almeno con riferimento alle condotte poste in essere in data anteriore al quinquennio dalla proposizione del ricorso cautelare ante causam. Nel merito hanno respinto ogni addebito e, in particolare, con riferimento alla presunta condotta di illegittima prosecuzione L'attività nonostante l'erosione del capitale, hanno evidenziato che la società non versava in una situazione di dissesto, essendo in corso diversi giudizi azionati dai lavoratori che, ove avessero avuto esito favorevole per la società, avrebbero consentito di abbattere l'esposizione debitoria.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente del tutto destituita di fondamento deve ritenersi l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare a norma L'art. 146
1.fall., è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che, quanto all'azione contrattuale, decorre dalla cessazione dall'incarico degli amministratori, stante la sospensione del corso prescrizionale prevista per la durata L'incarico ai sensi L'art. 2941 n. 7 c.c. e, quanto all'azione aquiliana di tutela dei creditori sociali, decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento L'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, L'insufficienza L'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione). Va altresì osservato che, in ragione L'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sul convenuto l'onere di dare prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Cass. 24715/2015; Cass. 13378/ 2014). Ora, nel caso di specie, nessuna delle circostanze evidenziate dai convenuti consente di superare la presunzione di coincidenza della data di effettiva percepibilità L'insufficienza patrimoniale con quella del fallimento della società. Inoltre, gli odierni convenuti erano, alla data del fallimento (22 gennaio 2020), tutti componenti in carica del consiglio d'amministrazione della società, sicchè, sia rispetto alla data di deposito del ricorso cautelare proposto ante causam
(27.05.2022), sia riguardo al momento della proposizione del presente giudizio (13.10.2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Passando al merito, osserva il Tribunale che la Liquidatela che agisce, ai sensi L'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto L'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, L'osservanza dei doveri e L'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10).
Qualora poi, come nella specie, vi sia stato un avvicendamento nella carica di amministratore della società, l'amministratore subentrante ha il dovere di dimostrare di avere proceduto alle opportune verifiche della gestione del precedente amministratore e, se necessario, di avere adottato gli opportuni rimedi alle omissioni del precedente amministratore, esponendosi, in caso contrario, ad una responsabilità solidale con l'amministratore cui è subentrato (Cassazione
3774/05; Cassazione 1516/22; Tribunale Milano sentenza n.3121 del 16.04.2021).
La responsabilità degli amministratori di società, infatti, ha carattere solidale (art. 2392 e 2476
c.c.) ed, in quanto tale, consente al curatore del fallimento di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l'intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori, posto che il diverso apporto causale di quanti vi abbiano concorso ha rilievo giuridico solo nei soli rapporti interni tra coobbligati ai fini L'eventuale esercizio L'azione di regresso, e non anche nei rapporti esterni che legano gli autori L'illecito al danneggiato (società, creditori sociali), giusto il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055 co 1 c.c. (relativo alla responsabilità extracontrattuale, ma applicabile anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale), che appunto esclude la necessità di una commisurazione percentuale della responsabilità di ciascuno dei concorrenti rispetto all'entità del loro contributo nella causazione L'evento dannoso (Cassazione n.1516/22). La giurisprudenza ha poi più volte affermato che anche gli amministratori privi di deleghe esecutive hanno l'obbligo di monitorare la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della società per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o l'aggravamento della situazione deficitaria della società, gravando anche su di essi l'obbligo, in caso di omissione o ritardo della dichiarazione di scioglimento, di proporre istanza al Tribunale, affinché accerti con decreto il verificarsi della causa di scioglimento della società (Cass. civ., Sez. I, Ord.
29/05/2024, n. 15054; Cassazione Cass. 17441/2016).
Ciò premesso, il ctu ha accertato che, già nell'esercizio 2011, le perdite (pari ad euro 249.102) erano state tali da erodere integralmente il capitale sociale (pari ad euro 20.000), circostanza che avrebbe quindi imposto agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione della società. È poi pacifico che nulla è stato invece fatto dagli amministratori, i quali, in giudizio, non hanno fornito alcuna giustificazione limitandosi a negare che la società al 31.12.2011 versasse in una situazione di dissesto.
Non assume poi alcuna rilevanza la difesa spiegata dal CP 3 che ha sostenuto di essere subentrato nel ruolo dopo l'esercizio 2011 e di essere privo di delega e di rappresentanza: con la diligenza richiesta dall'incarico, infatti, il CP_3 , avendo avuto fin dal momento del suo insediamento assoluta conoscenza degli illeciti gestionali posti in essere dagli altri amministratori che avevano generato la causa di scioglimento della società, avrebbe dovuto attivarsi per porvi rimedio e non rimanere inerte, così sostanzialmente contribuendo ad aggravare il danno.
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi affermata la responsabilità solidale di tutti i convenuti rispetto al danno derivante dall'illecita prosecuzione L'attività di impresa che, secondo quanto illustrato dal CTU, va quantificato in euro 423.327 pari alla differenza dei netti patrimoniali (ossia tra quello opportunamente rettificato dal ctu alla data L'erosione del capitale sociale (31.12.2011) e quello presuntivamente calcolato alla data L'ultima situazione patrimoniale disponibile) previa epurazione dei costi ineliminabili di gestione che la società avrebbe dovuto sostenere anche nella fase liquidatoria, quantificati dal ctu in complessivi euro
23.808 (v. ctu pag.106).
Vanno poi considerate fonte di autonomo danno per la società le ulteriori condotte distrattive poste in essere nel periodo 2014-2017, in quanto non ricomprese nel danno da prosecuzione illecita L'attività di impresa (così come accertato dal ctu a pag. 109 della relazione).
Più specificamente: a) risulta iscritta nel 2014 una cassa pari ad euro 40.443,88, mantenuta inalterata fino al 2017 ma mai consegnata al curatore al momento L'apertura del fallimento;
b) nel 2015 sono stati stralciati i crediti vantati dalla società nei confronti L'amministratore
Controparte 2 e di Controparte 4 per complessivi euro 85.584
in quanto asseritamente prescritti: gli amministratori non solo non hanno fornito alcuna motivazione che giustifichi l'avere lasciato perimere tali crediti, me nemmeno hanno provato di averne tentato il recupero;
c) nella situazione contabile al 31.12.2017 risultano iscritti crediti per euro 193.182,21 verso clienti e crediti verso l'ER ed Enti previdenziali per ulteriori euro 161.773, rispetto ai quali gli amministratori non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile in ordine al mancato recupero né hanno depositato ulteriore documentazione contabile di supporto che avrebbe consentito al curatore di valutarne la realizzabilità e tentarne il recupero.
Non è stato possibile, invece, formulare un giudizio nè di attendibilità né di esigibilità rispetto agli ulteriori crediti annotati genericamente nella contabilità come "fatture da emettere" e rispetto ai quali non è stato neppure indicato il soggetto creditore (v. ctu pag.96). Non è risultata fondata nemmeno l'ulteriore condotta denunciata dalla Liquidatela e consistente nella presunta distrazione di beni sociali per un valore pari ad € 5.863,00 non rinvenuti nella sede della società, posto che il valore annotato nella situazione contabile al 31.12.2017 tra le immobilizzazioni materiali non ha tenuto conto L'ammortamento in relazione alla residua possibilità della loro utilizzazione (v. ctu pag.97).
Consegue che, in assenza di altri elementi, spetta alla Liquidatela il risarcimento del danno pari a complessivi euro 904.310,09 che va ascritto a tutti i convenuti in solido.
Su tale somma, in quanto debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (22 gennaio 2020), fino alla data della presente pronuncia.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 1.180.277,11 (di cui euro 904.310,09 per capitale, euro 108.669,76 per interessi ed euro 167.297,35 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 02.08.2022 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n. 10871/2012). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore reale del giudizio, in favore L'ER (stante l'ammissione della Liquidatela giudiziale al gratuito patrocinio), in complessivi euro 6.590,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 19.052,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 09.10.2024), vanno definitivamente poste in solido a carico dei convenuti.
Infine, essendo i fatti contestati ai convenuti quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.
1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero L'imposta di registro nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna Controparte 2 in solido al
, Controparte 1 e Controparte 3
CP pagamento, in favore della della Parte_1 della somma Controparte_5 Parte 1
,
di euro 1.180.277,11, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Condanna i predetti convenuti in solido al pagamento, in favore L'ER, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 25.642,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge (di cui € 6.590,00 per il procedimento cautelare ed euro 19.052,00 per il giudizio di merito).
Pone definitivamente le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 09.10.2024), in solido a carico dei convenuti.
Indica nei convenuti soccombenti i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese del Tribunale in data 31.10.2025.
La Presidente La Giudice
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