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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1089/2022
Avente ad OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
-attore- PA
Rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Luperi
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Balatri
E contro
-convenuta- Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Lucianetti
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 causazione dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza degli eventi descritti PA in ricorso, condannarlo in solido con il di lui assicuratore, pure convenuto, , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante, al risarcimento di tali danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, passati presenti e futuri, patiti e patiendi dal ricorrente, nella misura che sarà liquidata in corso di causa, anche sulla base della CTU espletata nel procedimento ex articolo 696 CPC ovvero in quella che verrà liquidata dal giudice designato in via equitativa. Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento, di quello per ATP e delle competenze per l'invito alla negoziazione assistita”.
Per parte convenuta : Controparte_1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In tesi
- Respingere, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, le domande tutte formulate nei confronti del resistente dalle altre parti in causa.
In ipotesi
- Laddove fosse ritenuta, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, la responsabilità anche concorsuale del resistente , dichiarare tenuta la Compagnia garante per la RCA Controparte_1
Unipolsai SpA in persona del legale rapp.te p.t. a mallevare e garantire l' da ogni pretesa Parte_2 avversaria e, per l'effetto, condannarla a rifondere al medesimo le somme che dovesse essere tenuto ad anticipare, debitamente rivalutate e maggiorate degli interessi legali dalla corresponsione al saldo.
In ogni caso
- Vinte le spese e competenze di lite.”.
Per la convenuta Controparte_2
“Nel merito in via principale respingere la domanda del ricorrente perché allo PA stato infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente e di eventuale condanna di CP_3 al risarcimento dei danni personali dal medesimo subiti, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
[...] accertare e dichiarare la natura dolosa della condotta tenuta in occasione del sinistro da CP
per avere investito volontariamente l'odierno ricorrente con il proprio veicolo Fiat tg.
[...]
DF886AK e, per l'effetto, in accoglimento dell'azione di rivalsa e/o regresso svolta mediante chiamata in causa da nei confronti del convenuto/assicurato , Controparte_3 Controparte_1 condannare quest'ultimo a restituire ad tutte le somme che quest'ultima dovrà Controparte_3 corrispondere a all'esito del presente giudizio per capitale, interessi e spese;
PA in alternativa (qualora il Giudice ritenesse la chiamata in causa non ammissibile e/o non necessaria)
e in subordine, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente e di eventuale condanna di al risarcimento dei danni Controparte_3 personali dal medesimo subiti, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la natura dolosa della condotta tenuta in occasione del sinistro da per avere investito Controparte_1 volontariamente l'odierno ricorrente con il proprio veicolo Fiat tg. DF886AK e, per l'effetto, in accoglimento dell'azione di rivalsa e/o regresso svolta con domanda riconvenzionale trasversale da nei confronti del convenuto/assicurato , condannare quest'ultimo Controparte_3 Controparte_1
a restituire ad tutte le somme che quest'ultima dovrà corrispondere a Controparte_3 PA
all'esito del presente giudizio per capitale, interessi e spese;
[...]
Vinte in ogni caso le spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
conveniva nel presente giudizio e la PA Controparte_1 [...]
, quale compagnia assicuratrice dell'autoveicolo di proprietà e condotto dal Controparte_2 convenuto che, secondo la tesi del ricorrente, lo aveva volontariamente investito mentre si trovava - quale pedone – sul lato destro della strada percorsa dal veicolo, intento ad eseguire dei lavori.
L'urto con il veicolo aveva provocato al gravi lesioni personali, in conseguenza delle PA quali chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il affermando che l'investimento non era stato volontario, ma CP determinato dall'atteggiamento aggressivo del che, mentre era intento a lavorare sul PA bordo della strada da lui percorsa, tenendo un badile nelle mani, si era avvicinato al veicolo con fare minaccioso brandendo l'attrezzo e per tale motivo era stato urtato.
Si costituiva la Compagnia Assicurativa aderendo alla tesi difensiva del proprio assicurato e, vista la pendenza di processo penale in merito ai fatti oggetto di accertamento nella presente sede civile, formulava domanda riconvenzionale trasversale di condanna in via di rivalsa e/o regresso, nei confronti del proprio assicurato, qualora fosse stata accertata la volontarietà dell'investimento del pedone.
Nel corso del giudizio questo giudicante ha emesso nei confronti della convenuta CP_3 ordinanza di pagamento della somma di € 9397,08 a titolo provvisionale a favore di PA
, del cui avvenuto pagamento le parti hanno dato atto a verbale in data 12/9/2024.
[...]
Nelle more del presente giudizio la sentenza penale pronunciata in grado di appello, che aveva accertato la sussistenza del reato di lesioni gravi colpose e condannato l'imputato Controparte_1 ex art. 590 bis co. 1 cp, è divenuta definitiva.
Sull'an.
Nel presente giudizio è pacifica la circostanza dell'avvenuto investimento del pedone PA da parte del conducente della vettura , nella mattinata del 20/3/2018 in La Spezia, Controparte_1 in Via Benedicenti all'altezza del civico n.10.
In punto responsabilità, letto ed applicato l'art. 651 cpp, poiché la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, la stessa ha acquistato efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nei confronti del condannato, qui anche responsabile civile, si deve pertanto ritenere accertata la responsabilità del per l'investimento – per imprudenza e/o CP imperizia - del pedone PA
In punto graduazione di responsabilità in sede civile - ferma restando la natura colposa del comportamento riconosciuto in capo al soggetto investitore – si deve osservare che la sentenza emessa in grado di appello ha accertato che il pedone – al momento del sinistro - si trovasse sul lato destro della strada, intento a movimentare della sabbia munito di un badile. Il giudice di appello ha ritenuto verosimile – seppure non dimostrato – che il vedendo sopraggiungere l'auto, si PA sia avvicinato – probabilmente con fare minaccioso ( o percepito come tale dal convenuto ) - tenendo in mano l' attrezzo da lavoro, come desumibile dalla posizione nella quale era stato rinvenuto il badile dopo il sinistro ed altresì dai pessimi rapporti esistenti tra le parti dell'odierno giudizio, sfociati in diversi procedimenti penali ed attesa la natura dei pregressi comportamenti aggressivi tenuti dal tuttavia ha altresì accertato che il avrebbe avuto lo PA CP spazio ed il tempo per frenare, ovvero per deviare la direzione di marcia rispetto alla posizione del pedone, che lo stesso imputato – nel corso del giudizio penale - aveva dichiarato di avere visto avvicinarsi sul lato destro della vettura, ma aveva preferito accelerare e proseguire la sua marcia, nonostante la presenza del pedone sulla strada. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte attrice la Corte d'Appello nella propria sentenza ha in particolare affermato che “ …resta accertato che l'imputato si rese conto CP della presenza del (…sono arrivato nel tratto sopra alla scalinata… come sono entrato
PA in questo tratto la mia vista ha potuto mettere a fuoco la presenza del con dietro quella
PA betoniera); conseguentemente, anche ammettendo le cattive intenzioni di (intenzioni che
PA tuttavia anche la Corte riconosce che non sono state in alcun modo provate) l'imputato, anziché rallentare, mantenne il piede sull'acceleratore per superare la forte pendenza, nonostante fosse consapevole della presenza di una persona sul bordo della strada e, come da lui riferito, avesse poi intravisto lanciarsi verso di lui”. D'altro canto, l'ammaccatura proprio sopra il
PA parafango laterale anteriore destro consente di ritenere che l'investimento sia avvenuto quando la figura di pur decentrata, era ancora nel campo visivo dell'imputato; cosicché, esclusa
PA la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, risulta ragionevolmente provato che, nonostante la presenza del pedone e la modesta larghezza della carreggiata, l'imputato non avesse decelerato, per affrontare con maggior slancio la salita e allontanarsi dall'inquietante presenza di
È ravvisabile quindi la colpa generica dell'imputato per imprudenza perché avvedutosi PA della presenza di sul ciglio della strada e avendo intravisto che egli si stava PA avvicinando all'auto non adeguò la propria condotta di guida e canoni di prudenza che avrebbero richiesto di rallentare o fermarsi”.
Si deve ancora osservare come sulla carrozzeria dell'auto del non siano stati rinvenuti CP segni che il badile avrebbe dovuto lasciare se il si fosse effettivamente scagliato contro PA la vettura per colpirla, così come affermato dalla difesa del convenuto.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta condivisibile la ricostruzione del sinistro, così come indicata dal Giudice di appello ed in assenza di ulteriori elementi probatori – deve essere riconosciuta – anche nella presente sede civile - l'integrale responsabilità del per l'investimento del CP pedone non avendo dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, così PA come richiesto dall' art. 2054 cc.
Sulla quantificazione del danno.
Danno non patrimoniale.
Il presente giudizio è stato preceduto da procedimento per ATP, all'esito del quale il CTU medico legale, nel proprio elaborato peritale, da intendersi qui integralmente richiamato, con metodo e conclusioni integralmente condivisi e fatti propri da questo giudicante, ha accertato che a seguito del sinistro per cui è causa “Ad oggi possono delinearsi postumi consistenti in: - esiti di trauma cranico assoggettabili alla sindrome soggettiva post-craniotraumatica - esiti di trauma da distrazione/contraccolpo contestuale al trauma cranico - esiti cicatriziali traumatici in sede sopraciliare dx e ritenzione di c.e. in sede frontale paramediana dx che non alterano l'euritimia del volto, né costituiscono rilevante inestetismo. - esiti di frattura delle ossa nasali (trattata chirurgicamente) con lieve deviazione verso dx della piramide nasale - toracodinie in esiti di trauma toracico con frattura del corpo sternale e della I costa sin. e della V e VI costa dx;
- esiti di trauma della spalla dx (per lesione della cuffia dei rotatori e frattura da impatto della testa femorale) sottoposta a trattamento chirurgico di ricostruzione della cuffia con residua limitazione funzionale - esiti di lesione lacerativa del bicipite femorale mediale e della giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso - qualche aspetto fobico reattivo da stress post-traumatico. A dette sequele configurabile riduzione dell'integrità psico-fisica esclusivamente classificabile come danno biologico e valutabile nella misura del 16% (sedici per cento). Stabilita inabilità temporanea che si considera a totale per gg. 40 (quaranta), seguita da inabilità temporanea parziale al 75% per gg.
50 (cinquanta), a parziale al 50% per gg.30 (trenta), a parziale al 25% per gg. 30 (trenta). Le lesioni sono attualmente stabilizzate e non sono suscettibili di ulteriori miglioramenti. I postumi accertati sono clinicamente e strumentalmente visibili. Non residuano incidenze su capacità di lavoro e di guadagno generica o specifica, né su integrità fisiognomica, né su vita di relazione e attività extralavorative o quant'altro. Non reperita negli atti del fascicolo telematico documentazione relativa a spese mediche sostenute …”.
In applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale può essere quindi così calcolato:
Età al momento del sinistro: 49 anni.
Inabilità temporanea totale 40 giorni: € 4600,00
Inabilità temporanea parziale 50 giorni al 75%: € 4312,00
Inabilità temporanea parziale 30 giorni al 50%: € 1725,00
Inabilità temporanea parziale 30 giorni al 25%: € 862,50
In totale: € 11.500,00
Deve altresì essere liquidato il danno biologico permanente nella misura del 16%, con il riconoscimento dell' incremento per sofferenza soggettiva, così come indicato dalle Tabelle applicate, quale componente del danno volta a ristorare il disagio patito dal soggetto leso in tutti i suoi aspetti: così per € 53.464,00, in quanto il ricorso introduttivo e le conclusioni precisate richiedevano una quantificazione del danno non patrimoniale rimessa alla valutazione del giudicante, a prescindere dai conteggi esplicitati in comparsa conclusionale, che non implicano rinuncia nemmeno parziale alla domanda.
Non potrà essere riconosciuta alcuna altra voce di danno “morale” in quanto già ricompresa nell'incremento per sofferenza soggettiva.
In totale il danno non patrimoniale ammonta ad € 64.964,00.
Dall'importo così riconosciuto dovrà essere detratta la somma liquidata a titolo di provvisionale e corrisposta dalla convenuta Compagnia Assicurativa nel corso del giudizio, pari ad € 9397,08.
Nel presente giudizio sono state documentate le seguenti spese mediche ( doc. 9 ):
a) per intervento, anestesia e degenza alla spalla presso Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza: dott. e anestesisti €. 402,00 dott. , chirurgo €. 402,00 Casa di cura €. 317,20 Per_1 Per_2 Per_3
b) Per visita ed intervento ortopedico intra moenia: compenso Dott. €. 2.152,00. Persona_4
Deve altresì essere riconosciuto l'esborso sostenuto per il compenso del CTP dott. nel Per_5 procedimento per ATP pari ad € 427,00, ritenuto congruo.
Gli importi di cui sopra appaiono documentati e non sono stati contestati dalle parti convenute che – pertanto - devono essere condannate in solido al pagamento delle somme, così come determinate.
Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di giugno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio), detratto l'importo di € 9397,08 corrisposto a titolo provvisionale (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), gli interessi legali prima dovranno essere calcolati sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento della provvisionale e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dal pagamento e sino alla presente sentenza.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale decorrono gli interessi nella misura legale dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo.
Devono essere altresì liquidate le spese legali sostenute da parte attrice nel procedimento per ATP, da porsi a carico del convenuto e della che dovranno essere CP Controparte_2 altresì condannati in solido alla restituzione in favore dell'attore dell'importo pari ad € 732,00 corrisposto al CTU.
Le spese del presente giudizio saranno liquidate in dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale e seguono la soccombenza tra la parte attrice ed i convenuti.
Poiché non è contestata la sussistenza e l'operatività della polizza assicurativa RCA, deve essere accolta la domanda di manleva e garanzia formulata dal nei confronti di CP [...]
, che deve essere condannata a mantenere indenne il proprio assicurato dagli Controparte_2 importi che fosse tenuto a corrispondere in favore dell'attore in ragione della presente sentenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro Controparte_1 stradale del 20.03.2018 ai danni di;
PA
-accerta e dichiara la natura colposa della responsabilità ascrivibile a CP
;
[...]
- accerta e dichiara che in conseguenza del suddetto sinistro PA ha subito un danno non patrimoniale pari ad € 64.964,00 ed un danno patrimoniale pari ad € 3273,00, ha inoltre sostenuto esborsi pari ad € 427,00 per il proprio CTp;
- accerta e dichiara che nel corso del presente giudizio Controparte_2 ha corrisposto in favore di l'importo di € 9397,08 a titolo PA provvisionale sul danno non patrimoniale;
per l'effetto
- condanna e la compagnia assicurativa Controparte_1 [...] al pagamento, in solido, a favore di , della Controparte_2 PA differenza tra la somma di € 64.964,00 (da devalutarsi alla data del sinistro) e l'importo di € 9397,08 corrisposto a titolo provvisionale (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento dell'acconto e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza, nonché al pagamento della somma di € 3273,00 per spese mediche ed € 427,00 per il CTp, oltre interessi nella misura legale dai singoli esborsi al saldo effettivo;
- condanna e la compagnia assicurativa Controparte_1 [...] al pagamento, in solido, a favore di , delle Controparte_2 PA spese del procedimento per ATP che liquida in complessivi € 3442,00 per compenso professionale, € 286,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario, nonché di € 732,00 per il compenso del CTU;
- condanna e la compagnia assicurativa Controparte_1 [...] al pagamento, in solido, a favore di delle Controparte_2 PA spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 5077,00 per compenso professionale, € 286,00 per spese, oltre accessori di legge. con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario;
- condanna a mantenere indenne Controparte_2 CP
dal pagamento di qualsiasi somma derivante dalla presente sentenza.
[...]
La Spezia, 5/12/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi