TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2292 /2024 R.G.
All'udienza del 09/01/2025 alle ore 10.15, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. STABILE GASPARE per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. Rizzo per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Stabile chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'Avv. Di Maggio chiede la compensazione delle spese di lite. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.05, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2292 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. STABILE GASPARE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
si oppone al contestato indebito afferente alla pensione cat. INVCIV n. 044- Parte_1
820007038058, comunicatogli in data 6 marzo 2024 e, successivamente confermato con provvedimento del 23 marzo 2024 eccependone l'irripetibilità. Lamenta inoltre la genericità e contraddittorietà del provvedimento.
L'Ente sin dalla costituzione ha dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere poiché
l'indebito contestato deriverebbe da un errore materiale afferente all'imputazione delle somme percepite dal ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
****
Stante le congiunte conclusioni, va dichiarata l'estinzione della causa per cessata materia del contendere.
CP_ Infatti dalla documentazione prodotta dall' in data 21 dicembre 2024 risulta che l'indebito è stato annullato e la prestazione è stata ripristinata.
In punto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le stesse vengono
Cont poste a carico dell' limitatamente all'attività di studio ed introduzione del giudizio.
Infatti, seppur l'atto impugnato sa stato annullato per motivi differenti rispetto a quelli lamentati da parte ricorrente, l'ente resistente si è attivato nel riesaminare la posizione del ricorrente solo Parte_1
a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonostante questi avesse promosso precipuo ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.
Per l'effetto l' viene condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate pari ad € 1.500,00 per CP_1
compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, distratti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2292 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' a rifondere le spese di lite (limitatamente alla fase di studio ed introduttiva), liquidate, CP_1
tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate, in € 1.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.Così deciso in
Marsala in data 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2292 /2024 R.G.
All'udienza del 09/01/2025 alle ore 10.15, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. STABILE GASPARE per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. Rizzo per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Stabile chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'Avv. Di Maggio chiede la compensazione delle spese di lite. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.05, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2292 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. STABILE GASPARE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
si oppone al contestato indebito afferente alla pensione cat. INVCIV n. 044- Parte_1
820007038058, comunicatogli in data 6 marzo 2024 e, successivamente confermato con provvedimento del 23 marzo 2024 eccependone l'irripetibilità. Lamenta inoltre la genericità e contraddittorietà del provvedimento.
L'Ente sin dalla costituzione ha dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere poiché
l'indebito contestato deriverebbe da un errore materiale afferente all'imputazione delle somme percepite dal ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
****
Stante le congiunte conclusioni, va dichiarata l'estinzione della causa per cessata materia del contendere.
CP_ Infatti dalla documentazione prodotta dall' in data 21 dicembre 2024 risulta che l'indebito è stato annullato e la prestazione è stata ripristinata.
In punto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le stesse vengono
Cont poste a carico dell' limitatamente all'attività di studio ed introduzione del giudizio.
Infatti, seppur l'atto impugnato sa stato annullato per motivi differenti rispetto a quelli lamentati da parte ricorrente, l'ente resistente si è attivato nel riesaminare la posizione del ricorrente solo Parte_1
a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonostante questi avesse promosso precipuo ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.
Per l'effetto l' viene condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate pari ad € 1.500,00 per CP_1
compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, distratti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2292 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' a rifondere le spese di lite (limitatamente alla fase di studio ed introduttiva), liquidate, CP_1
tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate, in € 1.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.Così deciso in
Marsala in data 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.