Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2024, proposto da
SA NO, EM NO, MA EL TR, IU OM, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
- della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, n. 823/2023 pubblicata il 27 novembre 2023, nel giudizio R.G. 2548/2022, notificata in data 28 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come chiesto da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 22 dicembre 2024, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, n. 823/2023, pubblicata il 27 novembre 2023 nel giudizio iscritto al n. R.G. 2548/2022 e notificata in data 28 novembre 2023.
2. La sentenza indicata, accogliendo le domande formulate dagli odierni ricorrenti, ha accertato e dichiarato il diritto degli stessi a « usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 » condannando, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito « ad accreditare la somma di euro 500,00 per ciascun anno sulla carta elettronica dei docenti, negli importi e per gli anni scolastici di seguito specificati:
- NO SA, a.s. 2017/2018 – 2022/2023, importo euro 3.000,00
- NO EM, a.s. 2019/2020 – 2022/2023, importo euro 2.000,00
- TR MA, a.s. 2020/2021 – 2022/2023, importo euro 1.500,00
- OM IU, a.s. 2020/2021 – 2022/2023, importo euro 1.500,00 ».
2.1. La stessa ha, altresì, condannato il Ministero convenuto alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.810,30 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, spese distratte in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
3. La sentenza, come documentato in atti, è stata notificata all’Amministrazione debitrice, in data 28 novembre 2023, sia nel domicilio eletto dai funzionari costituiti nei giudizi instaurati dai ricorrenti, originariamente distinti e successivamente riuniti, sia al Ministero dell’Istruzione e del Merito a fini esecutivi.
3.1. Sono inutilmente decorsi sia il termine per l’impugnazione, sia il termine dilatorio di cui all’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30.
3.2. Con decreto n. 6285 del 20 agosto 2024 il Tribunale di Cassino ha, peraltro, disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza nella parte in cui la stessa indicava il nome del ricorrente « EL TR MA » in « TR MA ».
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in continuità con quanto affermato da questa Sezione nei recenti precedenti (sent. 17 marzo 2025, n. 225, e 19 dicembre 2024, n. 842) aventi ad oggetto casi del tutto analoghi a quello in trattazione.
6.1. Risulta, infatti, documentalmente provato che la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dal sopra citato art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30.
6.2. Né l’Amministrazione, con la condotta processuale inerte tenuta, ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente.
7. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti di ciascun ricorrente, delle somme dalla stessa individuate.
8. Per il caso di ulteriore inadempimento si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di AT, o suo delegato, che provvederà entro giorni trenta dalla comunicazione di parte ricorrente attestante l’inutile decorso del termine di cui al punto che precede, con spese da porre a carico dell’Amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
8.1. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e sono distratte in favore dell’avvocato Maria Rosaria Altieri, dichiaratasi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi indicate in favore dei ricorrenti, nei termini indicati in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta, il Prefetto di AT o suo delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, nei termini parimenti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Maria Rosaria Altieri, dichiaratasi procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO