Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5448/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
(CF: ), nato a [...] C.F._1
CATANIA in data 25/04/1971, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Buccieri, giusta procura in atti;
E
(CF: ), nata a [...] C.F._2
CATANIA in data 05/08/1994, rappresentata e difesa dall'avv.
Samantha Ficicchia, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio.
1
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. e Parte_1
hanno esposto che avevano convissuto more uxorio e Controparte_1 che da tale relazione, poi interrotta, era nato, in data 16 dicembre 2022 il figlio . Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne secondo le condizioni di seguito indicate:
1. affidamento condiviso del minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre;
2. il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, nei confronti del piccolo , è determinato in tre pomeriggi Per_1 infra-settimanali, per almeno 3 ore al di, dalle ore 16,00 alle ore
19,00, nei giorni di Lunedi, Mercoledì e Venerdì; a week-end alternati dalle ore 9:00 alle 12:00 della domenica, con possibilità di pernottamento solo dopo il compimento dei tre anni per due volte al mese, a week-end alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
nel periodo estivo, per 20 giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno, con pernotto dopo i 3 anni di vita del minore;
festività natalizie, ad anni alterni, comprendenti il Natale ed il Capodanno e così pure Pasqua e lunedì dell'Angelo, dalle 16:00 alle 22:00 fino al raggiungimento dei tre anni di vita del minore e successivamente anche con pernotto;
3. il figlio trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno e tutte le occasioni in cui lo stesso sarà protagonista, quali a titolo esemplificativo: comunione, cresima, laurea, ecc.; in ipotesi di disaccordo, il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno alternativamente negli anni, la mattina comprensiva del pranzo e il pomeriggio comprensiva della cena separatamente con ciascun genitore;
2 4. il figlio trascorrerà con la madre e/o il padre il giorno del loro compleanno anche nell'eventualità che si verifichi in un giorno della settimana spettante all'altro genitore;
5. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio;
mentre le parti si impegnano consultarsi reciprocamente per le decisioni di straordinaria amministrazione per il minore;
6. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Per_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 mensile, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese per trattamenti sanitari e farmaceutici non erogate da strutture pubbliche o accordate dal SSN;
corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di lingua etc;
spese ludico ricreative, attività artistiche e culturali, corsi di informatica;
attività sportiva agonistica comprensiva dell'attrezzatura, e di tutto quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Catania riguardante il mantenimento dei figli). Le predette spese straordinarie saranno rimborsate di volta in volta al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali intestati al figlio;
le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preliminarmente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate;
7. le parti concordano che l'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà goduto per intero dalla sig.ra . Controparte_1
3 Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. ha espresso parere favorevole alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
5448/2024 R.G.V.G.;
Dispone che sia affidato ad entrambi i Persona_1
genitori alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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