Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 913 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F: , ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Selargius (CA) presso lo studio dell'avv. Mario Tuveri, che la rappresenta e difende per procura speciale
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F: ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Mattia Ibba che lo rappresenta e difende per procura speciale
Resistente
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione del matrimonio contratto in Sestu in data 06.09.1997, trascritto nel registro del predetto con Comune con atto n.
15, Parte I, Serie A, Anno 1997, con richiesta congiunta di trasmissione di copia autentica dell'emananda omologa, da parte della cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sestu (CA) perché provveda alle conseguenti annotazioni come per legge, alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria dimora.
b) La figlia minore verrà affidata in via esclusiva alla madre con la quale vivrà Per_1 nell'abita-zione coniugale ubicata in Uta (CA) località S'Appassiu snc che verrà assegnata alla Part sig.ra on ogni arredo e pertinenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative alle scelte educative e scolastiche, alle cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative e ricreative e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori, avendo riguardo alle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
c) Il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze Per_1
Part e gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultima e previo accordo telefonico con la sig.ra
d) Le parti di comune accordo, si obbligano ad individuare uno psicologo, con costi a carico del sig. al fine di consentire alla minore di seguire un percorso volto alla CP_1 Per_1
ricostruzione del rapporto padre – figlia. Allo stesso tempo il sig. seguirà un percorso di CP_1
sostegno alla genitorialità con la medesima finalità; e) Ogni genitore nell'ambito delle proprie possibilità dovrà cooperare per una politica unitaria di educazione ed istruzione dei figli, per l'instaurazione di efficaci e validi rapporti con entrambi
i geni-tori, nonché per il positivo accreditamento dell'immagine dei genitori stessi e dei rispettivi familiari presso il minore.
f) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento in favore dei figli e , economicamente non indipendenti, una Per_2 Per_1
somma pari ad euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare come per legge secondo gli indici Istat (purché indice sia positivo); i genitori concorreranno in maniera eguale (al 50%) al pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche, a quelle relative allo svolgimento di attività ricreative e quelle mediche e/o specialistiche non mutuabili dei figli, quali spese dentistiche e/o oculistiche, e a tutte le altre spese straordinarie.
g) Il sig. si impegna inoltre a pagare i debiti della comunione e, in particolare: Controparte_1
a corrispondere la rata del finanziamento Agos Ducato di circa euro 164,76 mensili;
al pagamento della rata di importo pari ad euro 599,35 mensili circa, relativa al mutuo acceso presso la Banca
Intesa San Paolo in occasione del trasferimento di casa;
al pagamento della rata di importo pari ad euro 150,00 mensili relativi all'accensione del finanziamento con Compass S.p.A. e collegato all'utilizzo della carta di credito.
h) La sig.ra corrisponderà il canone di locazione pari ad euro 500,00 dell'abitazione Parte_1
coniugale a lei assegnata e procederà a volturare il contratto a suo nome così come pure volturerà
a proprio nome le utenze di corrente elettrica ed acqua.
i) La sig.ra percepirà, l'assegno unico universale per la quota del 100%. Parte_1
j) l'autovettura Peugeot 307 SW targata DJ391KT, intestata e detenuta dal sig. , Controparte_1 rimarrà nella sua disponibilità; l'autovettura Ford Fiesta targata FB510JA, intestata e detenuta dalla sig.ra rimarrà nella disponibilità di quest'ultima. Parte_1
k) Gli istanti dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e .” Pt_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da
[...]
in data 15.02.2024 e regolare costituzione del convenuto in data 10.05.2024, sentiti Pt_1
personalmente i coniugi all'udienza del 12.06.2024 e la figlia minore delle parti all'udienza del
30.07.2024, all'udienza del 18.09.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.12.1977, e , nato a [...] il [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 15, parte I, anno
1997 - Comune di Sestu); I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
ciascuno libero di fissare la propria dimora. Affida la figlia minore ( in via esclusiva Per_1
alla madre con la quale vivrà nell'abitazione coniugale ubicata in Uta (CA) località S'Appassiu
Part snc che verrà assegnata alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative alle scelte educative e scolastiche, alle cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative e ricreative e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori, avendo riguardo alle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Dispone che il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e Per_1
Part sportivi di quest'ultima e previo accordo telefonico con la sig.ra Le parti di comune accordo, si obbligano ad individuare uno psicologo, con costi a carico del sig. al fine CP_1
di consentire alla minore di seguire un percorso volto alla ricostruzione del rapporto Per_1
padre – figlia. Allo stesso tempo il sig. seguirà un percorso di sostegno alla genitorialità CP_1
con la medesima finalità; Ogni genitore nell'ambito delle proprie possibilità dovrà cooperare per una politica unitaria di educazione ed istruzione dei figli, per l'instaurazione di efficaci e validi rapporti con entrambi i geni-tori, nonché per il positivo accreditamento dell'immagine dei genitori stessi e dei rispettivi familiari presso il minore. 3) Dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
quindici di ogni mese, in favore alla sig.ra una somma pari ad euro 400,00 Parte_1
(euro 200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento in favore dei figli e Per_2 Per_1
economicamente non indipendenti, da rivalutare come per legge secondo gli indici Istat
(purché indice sia positivo); i genitori concorreranno in maniera eguale (al 50%) al pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche, a quelle relative allo svolgimento di attività ricreative e quelle mediche e/o specialistiche non mutuabili dei figli, quali spese dentistiche e/o oculistiche, e a tutte le altre spese straordinarie. Il sig. si Controparte_1
impegna inoltre a pagare i debiti della comunione e, in particolare: a corrispondere la rata del finanziamento Agos Ducato di circa euro 164,76 mensili;
al pagamento della rata di importo pari ad euro 599,35 mensili circa, relativa al mutuo acceso presso la Banca Intesa
San Paolo in occasione del trasferimento di casa;
al pagamento della rata di importo pari ad euro 150,00 mensili relativi all'accensione del finanziamento con Compass S.p.A. e collegato all'utilizzo della carta di credito. La sig.ra corrisponderà il canone Parte_1
di locazione pari ad euro 500,00 dell'abitazione coniugale a lei assegnata e procederà a volturare il contratto a suo nome così come pure volturerà a proprio nome le utenze di corrente elettrica ed acqua. 4) La sig.ra percepirà, l'assegno unico universale per la quota del 100%. Parte_1
l'autovettura Peugeot 307 SW targata DJ391KT, intestata e detenuta dal sig. CP_1
rimarrà nella sua disponibilità; l'autovettura Ford Fiesta targata FB510JA, intestata
[...]
e detenuta dalla sig.ra rimarrà nella disponibilità di quest'ultima. Parte_1
5) Le parti hanno dichiarato di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio.
6) Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti