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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 907/2019, avente ad oggetto
“responsabilità extracontrattuale”, promossa da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Doriano Manuello
e Rosanna Magro1
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: E Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), rappresentati e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesi dagli avv.ti Angela Vicino e Saverio Francesco Ressa
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 La società ha agito in giudizio per sentire accertare la Parte_1
responsabilità di e per la Controparte_1 Controparte_2
sospensione dei lavori nel cantiere di via Potenza località Granulari, nell'abitato di
Matera, nel periodo dal 24 gennaio all'11 febbraio 2019, determinata dalla presenza dell'autovettura Fiat UN tg. BZ809BS di proprietà della CP_2 lasciata in sosta nell'area del ridetto cantiere dal di lei coniuge Parte_2 per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in €
16.473,00 o nella diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa.
I convenuti si sono costituiti in giudizio e, in via preliminare, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, hanno contestato la domanda, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Esperito il procedimento di negoziazione assistita disposta con ordinanza del
26.11.2019 ed espletata l'istruttoria mediante prove orali e documentali, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
La fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c. che recita, come noto, che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e, come altrettanto noto, postula che, affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Al fine dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, punto nodale è il nesso di causalità, che va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria. Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c.
(esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il pagina 2 di 6 danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nella responsabilità extracontrattuale, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002;
Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento e tralasciata la disamina delle eccezioni della parte convenuta, in virtù del “principio della ragione più liquida” che consente di decidere la causa sulla base della questione assorbente e risolutiva, nel caso che qui occupa si rileva che parte attrice non ha assolto all'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, né del nesso causale tra danno e comportamenti addebitati ai convenuti.
Parte attrice, invero, non ha provato che “l'arbitraria e immotivata presenza dell'autovettura [di proprietà dei convenuti] nell'area di cantiere [della
[...]
” avesse determinato “la sospensione dei lavori in data 24 Parte_1 Pt_1 gennaio 2019 e la loro ripresa solo in data 12 febbraio 2019”, come dalla stessa sostenuto nell'atto introduttivo (v. pag. 2).
L'unico teste di parte attrice disegnatore grafico della Testimone_1 cooperativa (escusso all'udienza del 08.03.2023), si è limitato a dichiarare Pt_1
genericamente di aver visto “l'autovettura Fiat UN parcheggiata in adiacenza alla recinzione del cantiere…”, aggiungendo che “la ditta procedeva per step e
l'autovettura
Non so chi avesse dato l'ordine di sospensione dei lavori. Io chiesi al mio titolare di continuare a lavorare, ma il geom. legale rappresentante Controparte_3 della Fingeco Italia, general contractor dell'appalto, con cui collaboravo, mi disse che
Ebbene, tale deposizione è risultata estremamente generica e non circostanziata, e pertanto priva di interesse giuridico e probatorio, atteso che il teste non è stato in grado di riferire da chi fosse stata disposta la sospensione dei lavori, ovvero se si trattasse di sospensione volontaria o disposta dall'autorità amministrativa, né ha pagina 3 di 6 precisato con quali modalità l'autovettura costituisse all'espansione dell'area di cantiere e per quali ragioni di non si potesse procedere.
Particolare rilievo assume, poi, l'assoluta e totale assenza di elementi esterni di riscontro dell'attendibilità del teste, atteso che la testimonianza del risulta Tes_1
contrastante con le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, e Tes_2 [...]
, agenti della Polizia Locale di Matera, intervenuti sui luoghi di causa Tes_3
perché contattati dalla stessa impresa.
La teste escussa all'udienza del 08.03.2023, ha confermato di essere Tes_4
intervenuta, su chiamata della cooperativa , sul tratto di via Potenza Pt_1 ricompreso tra il civico 28 e il civico 34; ha inoltre dichiarato: “In ordine al capitolo sub b), ricordo che in occasione del sopralluogo di cui sopra vi erano più macchine, tra cui una Fiat UN, che era parcheggiata come raffigurato nelle foto che mi vengono mostrate, allegate sub 1) al fasc. dei convenuti”; “Confermo che l'area di cantiere era delimitata come descritto nel capitolo sub c) e raffigurata nelle medesime foto di cui sopra”; “In ordine al capitolo sub d), è vero che nel tratto di strada ove era parcheggiata la Fiat UN non vi era alcun divieto o limitazione”; “Quando siamo arrivati sul posto, in occasione del sopralluogo, abbiamo visto un'area delimitata da una recinzione di colore arancione, e la Fiat UN parcheggiata al di fuori di tale recinzione”.
Anche l'altro teste di parte convenuta, , escusso Testimone_5 all'udienza del 09.05.2023, ha dichiarato: “Confermo la circostanza sub a) della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta”; “In ordine al capitolo sub b) della predetta memoria, riconosco l'autovettura raffigurata sulle fotografie che mi vengono mostrate, ricordo che era una Fiat UN, e confermo che la predetta autovettura era parcheggiata come raffigurato nelle foto”; “In merito al capitolo sub c), confermo che la recinzione che delimitava l'area di cantiere era quella raffigurata nelle medesime foto di cui sopra che mi vengono mostrate”; “In ordine al capitolo sub d), è vero che nel tratto di strada ove era parcheggiata la Fiat UN non vi era alcun segnale”.
Dalle deposizioni dei testimoni di parte convenuta, dunque, è emerso che: - l'area di cantiere era delimitata da una recinzione di colore arancione;
- nel tratto di strada ove era stata rinvenuta parcheggiata l'autovettura dei convenuti non vigeva alcuna segnaletica, neppure provvisoria, che limitasse il parcheggio o la fermata pagina 4 di 6 degli autoveicoli e/o il transito dei pedoni;
- l'autovettura dei convenuti era parcheggiata in via Potenza, sul margine della carreggiata, al di fuori della recinzione che delimitava l'area di cantiere.
Le circostanze riferite dai testi di parte convenuta trovano conferma nella documentazione versata in atti, e in particolare nei n. 4 rilievi fotografici aventi data certa, scattati sui luoghi in contestazione nell'immediatezza dell'accaduto ed allegati all'istanza 24/25.01.2019 presentata dalla sig.ra al CP_2 [...]
nonché nella certificazione di assenza di segnaletica rilasciata dalla Parte_3
Polizia Locale di Matera in data 04.09.2019 (cfr. doc. 1 e 4 fascicolo di parte convenuta).
Assume rilievo dirimente, poi, la circostanza che, nonostante l'intervento degli agenti della polizia locale sui luoghi di causa, allertati dalla stessa parte attrice, nessuna sanzione amministrativa fu irrogata ai coniugi , Controparte_4 rispettivamente conducente e proprietaria dell'autovettura in sosta, né fu disposta la rimozione coatta del mezzo con il carro attrezzi, non sussistendo alcuna violazione di norme di legge o regolamentari.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità tra il comportamento addebitato agli odierni convenuti e i danni lamentati da parte attrice.
In ogni caso, la domanda risarcitoria non merita comunque accoglimento in quanto non risulta fornita la prova dell'ammontare del lamentato danno.
Come è noto, il danno ingiusto va dimostrato sia sotto il profilo dell'esistenza, sia sotto il profilo dell'ammontare, per cui in mancanza di idonea allegazione e di prova da parte di colui che assume di essere stato danneggiato, non può essere accordato alcun risarcimento.
Sul punto, questo Giudice condivide l'insegnamento di Cass. Civ., sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, che efficacemente evidenzia come, nell'attuale ordito normativo, il diritto al risarcimento del danno non rivesta natura punitiva, ma vada correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato.
Sulla sussistenza e sulla misura di tale pregiudizio parte attrice nulla ha efficacemente dedotto ed argomentato, essendosi limitata ad allegare il computo metrico dei lavori con prezziario della Regione Basilicata e un documento pagina 5 di 6 denominato “analisi descrittiva dei prezzi richiesti a rimborso per danni sosta auto”, evidentemente non sufficienti a provare l'ammontare del danno, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale, contestati da controparte, e non risultando pertanto possibile determinare come si pervenga ad una quantificazione del danno richiesto in € 16.473,00.
In conclusione, per quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa in epigrafe trascritta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e CPA.
Così deciso in Matera il 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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