Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2789
CASS
Sentenza 24 marzo 1999

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Non è ravvisabile ricorso incidentale, per mancanza di un requisito essenziale ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. in un controricorso in cui, sia pure prospettando ragioni ulteriori a giustificazione della richiesta di conferma della sentenza da controparte impugnata, rispetto a quelle in essa contenuta, non vi è richiesta di cassazione della medesima.

La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non configura un'assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest' ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre ne' è sospesa ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilità civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2789
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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