Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 2
Non è ravvisabile ricorso incidentale, per mancanza di un requisito essenziale ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. in un controricorso in cui, sia pure prospettando ragioni ulteriori a giustificazione della richiesta di conferma della sentenza da controparte impugnata, rispetto a quelle in essa contenuta, non vi è richiesta di cassazione della medesima.
La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non configura un'assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest' ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre ne' è sospesa ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilità civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
1 99 REPUBBLICA ITALIAN. 02 IN NOME DEL POPO TALL NO LA CORTE SU R MA DI CASSAZIONE Oggetto Controth on atti cure grove
contro
SEZIONE TERZA CIVILE idav i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Manfredo GROSSI R.G.N. 14809/96 Consigliere Cron. 7711 Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Rep. 1232 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Ud. 08/01/99 LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Rilasciata copia studio CARLI SOLE 24 ORE... al SIG. A VERA 28, presso 10 studio dell'avvocato MARIO 3000 per diritti L PONTESILLI, che lo difende unitamente all'avvocato il IL CANCELLIERE FULVIO BASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GENERALI ASSIC SPA, corrente in persona dei suoi LIRE 3000 CANCELLERIA legali rappresentanti, avv. Aldo Cappuccio e ing. Adriano Cuccagna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato MANGELLI CC386224 1999 DE SANCTIS, difeso dall'avvocato GIULIO PALMIGIANO, 11 giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFIC Rilasciat Audio CEDIS al SIG. 3000 controricorrente per diritti # 24 MOR 1000 - IL CANCELLIERE nonchè
contro
CORTE SUPREMACY CASCADEL 71044 WINTERTHUR 1 SPA PER FUSIONE, ALLIANZ SUBALPINA ASSIC ASSIC SPA, POLINARI BRUNO;
GC intimati - 3000 avverso la sentenza n. 1614/96 della Corte d'Appello 24 100 di MILANO, emessa il 31/1/96 depositata il 07/06/96; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFIC CO 2297+2839/94; Rilasciate udita la relazione della causa svolta nella pubblica al SIG. I 3000 Consigliere Dott. Ernesto per diritti L.. 24 MAR 1999 udienza del 08/01/99 dal IL CANCELLIER LUPO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito l'Avvocato GIULIO PALMIGIANO;
UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig. DE SANCTIS Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per per diritti 3209 inammissibile il 17 MAG. 1999 principale e rigetto ricorso IL CANCELLIERE l'incidentale. LIRE 1000 Studio dal: DIRITTO MARIT 3000 fr AS207544 LUG. 1999 AM095082 -2- 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIC UFFICIO COPIE Svolgimento del processo. Richiesta copia stud Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1984 le compagnie dal Sig. CIACCA FAI per diritti L. 3000 di assicurazione La Pace, Allianz ed Alpina convennero davanti al il 1/10/98 IL CANCELLIER Tribunale di Milano Bruno OL e la WI s.p.a., chiedendone la LIRE 1000 condanna, ai sensi dell'art. 1916 c.c., al pagamento della somma di CANCELLERIA L.89.522.500, da esse corrisposta alla assicurata Officina Savio s.p.a. per i danni subiti dalle merci di sua proprietà a seguito di un incidente stradale verificatosi tra l'automezzo di OL LI (sul quale le merci AT830575 erano trasportate) e quello del OL. Su istanza dei convenuti venne *W228377) R chiamato in causa il LI, nei cui confronti la WI svolse *N228376 domanda di manleva fino alla concorrenza della responsabilità a lui riferibile. In corso di causa intervenne una pronuncia del Tribunale di VE أنا (del 10 dicembre 1988), poi passata in giudicato, che accertò il concorso di responsabilità in ordine all'incidente sopra indicato del LI per il 20 % e del Polonari per l'80%. Successivamente la WI concluse con le società attrici una transazione, con la quale versò L.90.000.000, riservandosi di agire in regresso contro il LI per la parte da lui dovuta. Nel prosieguo del giudizio venne disposto iussu iudicis l'intervento in causa della Assicurazioni Generali s.p.a., che aveva stipulato con la CO.TR.A.P. s.r.l. (di cui il LI era consorziato) un contratto di assicurazione per conto di chi spetta in relazione al trasporto delle stesse merci della Officina Savio e che aveva dapprima versato alle società attrici e poi ricevuto in restituzione una somma pari al 50% del danno 3 nepla riportato dalle merci. Alla chiamata in causa provvide il LI, il quale PASETAI 309 chiese la rifusione di quanto preteso dalla WI. La Assicurazioni Generali, costituendosi, contestò la legittimazione del LI ad esercitare RANGELL il diritto all'indennizzo non essendo egli né assicurato né contraente, eccepì inoltre la prescrizione del diritto azionato ex art. 2952, secondo comma, c.c., nonché la sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c.. Il Tribunale di Milano, con la sentenza depositata il 28 aprile 1994, dichiarò cessata la materia del contendere tra le società attrici ed i } convenuti, accolse la domanda della WI nei confronti del LI condannandolo a pagare L.18.000.000, con gli interessi legali dal 26 کیا gennaio 1988, accolse la domanda del LI contro la società Assicurazioni Generali condannandola a pagare lo stesso importo oltre gli interessi con uguale decorrenza, condannò la Assicurazioni Generali a pagare le spese di lite alla TE ed al LI. Proposte impugnazioni dalla Assicurazioni Generali e dalla WI, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 7 LIRE 3000 CANCELLERIA giugno 1996, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto per intervenuta prescrizione la domanda di garanzia proposta dal LI nei confronti della Assicurazioni Generali. La Corte ha osservato CK411129 che: a) il LI non è assicurato, né contraente dell'assicurazione (delle merci trasportate) per conto di chi spetta stipulata dalla società CO.TR.A.P. (nell'interesse dei propri consorziati) con la Assicurazioni Generali, ma è il soggetto che, in forza della clausola di rinuncia da parte della assicurazione alla rivalsa nei confronti dei consorziati, si sarebbe di fatto avvantaggiato del pagamento dell'indennizzo; b) gli obblighi incombenti sull'assicurazione hanno natura contrattuale e sono soggetti alla prescrizione annuale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c., prescrizione compiutasi per essere decorso oltre un anno tra la data di esibizione della documentazione relativa all'avvenuta restituzione della somma alla Assicurazioni Generali (14 maggio 1991) e la notifica alla stessa dell'atto di chiamata del terzo (15 giugno 1992). Avverso la sentenza della Corte di appello OL LI ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi. La Assicurazioni Generali ha resistito con controricorso, nel quale eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione ad causam del LI e la inoperatività dell'assicurazione ex art. 1901 c.c.; la detta parte ha presentato memoria. -- -Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., sostiene che l'obbligo incombente sulla Assicurazioni Generali non è di natura contrattuale, poiché essa, accettando l'integrale rimborso del 50 % del danno alle merci da lui trasportate e quindi incassando anche la somma corrispondente alla quota (del 20 %) di sua responsabilità, si è indebitamente arricchita a danno del ricorrente, che è tenuto a versare detta somma alla WI. L'obbligo della Assicurazioni Generali è, perciò, di natura extracontrattuale ed è soggetto alla prescrizione decennale. La società controricorrente ha eccepito la assoluta novità del tema dell'indebito arricchimento, prospettato per la prima volta in Cassazione. 5 6 L'eccezione della parte controricorrente è fondata. Ed invero il LI, nell'atto di chiamata in causa della Assicurazioni Generali davanti al Tribunale di Milano, ha chiesto "di essere da detta Compagnia garantito per il pagamento preteso dalla WI Assicurazioni” e, nelle conclusioni dello stesso atto, ha chiesto la condanna della Assicurazioni Generali “per le causali in premesse”. Il LI ha, perciò, posto a fondamento della propria domanda la garanzia derivante dal contratto di assicurazione stipulato con la detta compagnia assicuratrice, senza alcun riferimento alla diversa causa petendi dell'indebito arricchimento conseguito da quest'ultima, che non è stato invocato neanche nel corso del giudizio di appello. L'azione di arricchimento } senza causa risulta prospettata per la prima volta davanti a questa Corte con il motivo di ricorso in esame, che è quindi inammissibile. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.360 n.3 e n.5 c.p.c. in relazione all'art. 2952 c.c.. Egli sostiene che, qualora si volesse condividere la tesi della Corte di appello sulla natura contrattuale degli obblighi incombenti sulla Assicurazioni Generali, si dovrebbero applicare, in ordine alla prescrizione dei correlativi diritti, il terzo e quarto comma dell'art. 2952 c.c., poiché il contratto stipulato tra la detta società assicuratrice e la CO.TR.A.P. s.r.l. (di cui il LI era consorziato) è una assicurazione della responsabilità civile. Tale egli ritiene che vada considerata l'assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate, in cui sia inserita la clausola con la quale l'assicuratore rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti del vettore responsabile. 6 7 Con lo stesso motivo di ricorso il LI deduce un'altra censura, consistente nel difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, poiché egli lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato nel comportamento della Assicurazioni Generali, che ha indennizzato il terzo a norma di polizza con conseguente estinzione della responsabilità di esso LI, una rinunzia dell'assicuratrice a tutte le eccezioni opponibili al contraente, e quindi anche alla prescrizione. Il motivo di ricorso è infondato in tutte le sue censure. E' erronea, innanzitutto, la premessa da cui il ricorrente parte. Come questa Corte ha già precisato (con la sentenza 20 giugno 1983 n.4227, seguita da Cass. 1 dicembre 1993 n.11890, 15 novembre 1994 n.9584, 3 febbraio 1995 n. 1333), l'assicurazione per conto di chi spetta di una cosa trasportata, stipulata dal vettore, anche se contiene la rinunzia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, non può essere parificata ad una assicurazione della responsabilità civile del vettore, stante la diversità di oggetto tra i due tipi di assicurazione;
dalla detta clausola di rinunzia sorge soltanto il potere del vettore di respingere in excipiendo la pretesa di rivalsa dell'assicuratore, non un diritto del vettore stesso di agire nei confronti dell'assicuratore, se convenuto in giudizio dal danneggiato (a da chi si è surrogato allo stesso) con l'azione risarcitoria. Consegue che sono inapplicabili, nella presente fattispecie, il terzo ed il quarto comma dell'art.2952 c.c., che concernono soltanto l'assicurazione della responsabilità civile. Non sussiste, quindi, la denunziata violazione di legge. 7 8 Per quanto attiene alla censura di difetto di motivazione, va osservato che la Corte di appello, avendo individuato il dies a quo della prescrizione (dei diritti che al LI sarebbero derivati dal contratto di assicurazione delle merci trasportate) nel giorno (14 maggio 1991) di esibizione nel presente giudizio della documentazione relativa alla restituzione alla Assicurazioni Generali della somma da essa versata alle tre società attrici, ha implicitamente escluso che nella condotta tenuta. dalla stessa società assicuratrice nel periodo anteriore potesse ravvisarsi una rinunzia a fare valere detta prescrizione (come era stato ritenuto dal Tribunale), tenuto conto che si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta (art.2937, secondo comma, c.c.), onde non potevano concretizzare tale rinunzia condotte della società assicuratrice anteriori all'inizio del periodo di decorrenza della prescrizione. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., e precisamente il vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, la quale ha accolto la eccezione di prescrizione opposta dalla controparte individuando un dies a quo della stessa diverso da quello indicato nella eccezione. Il motivo di ricorso è infondato. Va qui ribadito l'orientamento seguito da questa Corte (v., da ultimo, Cass. 25 novembre 1992 n. 12539), secondo cui quando l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia manifesto, la genericità o l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa, ed alla individuazione del dies a quo del relativo termine, non incide in alcun modo sul potere- dovere del giudice di esaminare l'eccezione così sollevata e di stabilire, 8 9 in concreto ed autonomamente, se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. In applicazione di tale orientamento interpretativo, va esclusa la sussistenza del denunziato vizio di extrapetizione della sentenza impugnata.
4. Nel controricorso della Assicurazioni Generali non può ravvisarsi il contenuto di un ricorso incidentale, contrariamente a quanto è stato rilevato dal Procuratore Generale. In esso, infatti, si è chiesto il rigetto del ricorso per cassazione del LI e la conferma della sentenza عر impugnata, sia pure prospettando altre ragioni giustificative di tale conferma oltre quella posta a base di detta sentenza. Non può ravvisarsi 1 un ricorso in assenza di richiesta di cassazione della sentenza da esso investita (cfr. l'art. 366 n.4 c.p.c.). La infondatezza dei motivi del ricorso del LI determina la conferma della sentenza impugnata, onde diviene irrilevante l'esame delle due diverse questioni poste nel controricorso (difetto di legittimazione del LI e sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c.). 5.- In conclusione il ricorso per cassazione va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso a Roma 1'8 gennaio 1999. 9 Il Relatore Ein про FUN 10 10 Il Presidente Itu heet him Depositate in Cancelleria CO , 2.4 MOR 1999 S AR ELLERIA IL FUNZIONAL Di Bari) CANCELLERIA اس نے کوات (Dr. Maria Antonietta Di Bari) 1000 250000 Zloops 9 9 9 1 . R P A . 9 4 3 Il o 3 t 8 3 o 2 a t a 5 4 4 m E 1 m 8 o 3 R a s R O l e 2 T u a I d 1 T a a t E t n 0 a P in r e t O z c is i e 1 L n r g A g T e I . . R L N l e tl a a s E a d