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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2054/2016 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall' avv. Gianfilippo Ceccio, giusta Parte_1
procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Marcello Fazio, che la rappresenta e difende per procura in atti;
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Maurizio Falqui Cao;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22 aprile 2016, premetteva Parte_1 preliminarmente l'illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.
1159/2015, notificata il 16/03/2016 per un presunto debito complessivo di € 447.634,50 con riferimento alle cartelle di pagamento di seguito riportate per un importo complessivo di € 159.034,32:
1 - cartella di pagamento n. 29520040030369382, notificata in data 28.09.2004, emessa CP_ dall' relativa ad SOMME AGGIUNTIVE per euro 27.037,14 anno CP_5
1994-1995-1999-2000;
- cartella di pagamento n. 29520050025152368 , notificata in data 29.09.2005, emessa CP_ dall' relativa ad 10 per euro 9.352,88 anno CP_5 Controparte_6
2003-2004;
- cartella di pagamento n. 295200610016354854 , notificata in data 24.07.2006, emessa
CP_ dall' relativa modello DM 10/S e somme aggiuntive per euro 10.500 anno 2004-
2005;
- cartella di pagamento n. 29520060019798783, notificata in data 16.02.2007, emessa
CP_ dall' relativa modello DM 10 e somme aggiuntive per euro 5.037,30 anno 2005;
- cartella di pagamento n. 2952007002625714, notificata in data 09.06.2008 emessa
CP_ dall' relativa contributi IV fissi e somme aggiuntive per 2.589,19 anno 2005;
- cartella di pagamento n. 29520070015775712, notificata in data 19.12.2007 emessa
CP_ dall' relativa modello DM10/S e somme aggiuntive per 1.579,34 anno 2006;
- cartella di pagamento n. 29520080002860419, notificata in data 08.08.2008 emessa
CP_ dall' relativa modello DM e somme aggiuntive, contributi IV fissi e somme aggiuntive per euro 4.275,03 anno 2005-2006-2007;
- cartella di pagamento n. 29520080035172356, notificata in data 19.05.2009, emessa
CP_ dall' relativa modello DM 10 e somme aggiuntive per euro 1.543,98 anno 2008;
- cartella di pagamento n. 29520080044458107, notificata in data 15.09.2009 emessa CP_ dall' relativa modello DM e somme aggiuntive, contributi IV fissi per euro
6.344,29 anno 2006-2007-2008;
- cartella di pagamento n. 2952009003288101, notificata in data 15.09.2009, emessa
CP_ dall' relativa a contributi IV fissi e somme aggiuntive per euro 3.559,61 anno
2007-2008;
- cartella di pagamento n. 29520090007816183, notificato in data 15.09.2009, emessa
CP_ dall' relativa al modello DM 10 e somme aggiunte per euro 1.147,13 anno 2008;
- cartella di pagamento n. 29520090012049812, notificata in data 15.09.2009, emessa
CP_ dall' relativa al modello DM e somme aggiuntive, contributi IV fissi e somme aggiuntive per euro 1.770,69 anno 2008;
- cartella di pagamento n. 29520090014856990, notificato in data 06.10.2009, emessa
CP_ dall' relativa al modello DM 10 e somme aggiuntive per euro 813,85 anno 2008;
- cartella di pagamento n. 29520090018326504, notificata in data 15.09.2009, emessa
CP_ dall' relativa al modello DM e somme aggiunte per euro 871,46 anno 2008;
2 - cartella di pagamento n. 29520090022137476, notificata in data 04.03.2010, emessa CP_ dall' relativa al modello DM 10 e somme aggiuntive per euro 598,78 anno 2008;
- cartella di pagamento n. 29520090042825027, notificata in data 16.04.2010, emessa
CP_ dall' relativa a contributi IV fissi e somme aggiuntive per euro 999,05 anno 2008;
- cartella di pagamento n. 29520100002569855, notificata in data 04.08.2010, emessa
CP_ dall' relativa a Comm. Accertamento unificato contrib. IV , somme aggiuntive interessi per euro 3.226,57 anno 2002;
- cartella di pagamento n. 29520100040502636, notificata in data 04.04.2011, emessa CP_ dall' relativa a contributi decreto ingiuntivo, somme aggiuntive, spese legali, diritti ed onorari legali per euro 1.364,22 anno 1978.
Lamentava l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto e/o carenza di motivazione. Evidenziava la nullità della suddetta comunicazione per essere stata emessa in violazione della normativa applicabile al caso di specie, considerata l'incertezza sull'identità dei singoli beni gravati dall'ipoteca.
Eccepiva l'illegittimità della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria in quanto l'esecuzione era stata avviata decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 50
D.P.R. 602/73, nonché per violazione dell'art. 10 L. 212/2000 avendo presentato autonomo giudizio avverso la comunicazione preventiva di ipoteca.
Deduceva la mancata conoscenza legale degli atti intermedi e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici. Contestava l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali e l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora e dell'aggio. Eccepiva la prescrizione/decadenza del credito vantato in virtù dell'arco temporale decorso fra fatto impositivo e la notifica dell'atto opposto.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di sospendere gli effetti comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria Fasc. n.1159/2015 per la coesistenza del “fumus boni iuris”
e del “periculum in mora”; dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, carenza di prova e per violazione del contraddittorio;
accogliere il ricorso sia in fatto che in diritto;
per l'effetto annullare la richiesta portata da tutte le cartelle indicate per intervenuta prescrizione del credito, in quanto mai notificate;
in via gradata, qualora il concessionario dovesse provare la regolarità della notifica, dichiarare la prescrizione del credito, in quanto tra la data della presunta notifica delle cartelle indicate e la comunicazione de quo è intercorso il termine di legge ai fini della prescrizione;
dichiarare la illegittimità degli interessi di mora applicati con i decreti ministeriali o decreti direttoriali e per l'effetto disapplicarne il contenuto e l'uso confidando nei poteri
3 previsti dall'art. 7, comma 5, del D.lgs 546/92; condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_
2. Con memoria depositata in data 29 novembre 2016 si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso nonché l'infondatezza dello stesso. Deduceva il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti rientranti nella potestà esclusiva del concessionario posto che il legittimo contraddittore era la società
. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Controparte_2
3. Con memoria depositata in data 16 dicembre 2016 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività nella CP_2 parte in cui si contestano “vizi formali” degli atti impugnati, i cui motivi integrano ragioni di opposizione agli atti esecutivi rilevabili ex art. 617 c.p.c.
Osservava che il nuovo articolo 50 del D.P.R. 602/73 relega l'istituto dell'avviso di intimazione ad una funzione residuale e che al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non si applica quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 602/73.
Deduceva la definitività delle cartelle oggetto dell'atto impugnato essendo le stesse state tutte regolarmente notificate nelle date indicate nell'atto impugnato e non opposte nei termini di legge.
Concludeva chiedendo preliminarmente di ritenere inammissibili e infondate le eccezioni sollevate da parte ricorrente, di ritenere insussistenti il fumus bonis iuris e il periculum in mora rappresentati in ricorso con il consequenziale rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito di prendere atto dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato ritenere e dichiarare la legittimità dell'intera attività di riscossione del credito posta in essere dall'
[...]
e, per l'effetto rigettare il ricorso con vittoria di spese e compensi di difesa. CP_7
5. Sostituita l'udienza del 15.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, benché CP_8
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
7. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_2
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_1
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
8. Va osservato che a fondamento della comunicazione ipotecaria vi sono atti che sono stati oggetto di autonoma impugnazione della comunicazione preventiva di ipoteca, con
4 un giudizio definito con sentenza n. 707/2022 di questo Tribunale, che si richiama e si condivide ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
9. Va evidenziato che l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri del titolo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Ne consegue che, avendo il ricorrente depositato il ricorso oltre tale termine, è precluso a questo decidente la decisione in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del provvedimento, quali quelli relativi al difetto di motivazione del provvedimento ed all'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
10. Nel merito, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alle cartelle di pagamento, nei limiti del contributi , n. 29520050025152368 , n. CP_4
295200610016354854 , n. 29520060019798783, n. 2952007002625714, n.
29520070015775712, n. 29520080002860419, n. 29520080035172356, n.
29520080044458107, n. 2952009003288101, n. 29520090007816183, n.
29520090012049812, n. 29520090014856990, n. 29520090018326504, n.
29520090022137476, n. 29520090042825027, n. 29520100002569855, n.
29520100040502636 i cui ruoli risultano interamente stralciati, come da estratto aggiornato dell' . Controparte_9
Essi, infatti, rientravano nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018, a norma del quale i debiti di importo residuo fino a mille euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni e risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
11. Con riferimento invece alla cartella di pagamento n. 29520040030369382000, dall'esame della documentazione in atti risulta che la stessa è stata notificata il
28.09.2004. Nonostante la regolarità della notifica, la cartella non è stata oggetto di tempestiva impugnazione. Ne consegue che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24
d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che
5 adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cass. N.4506/2007).
Tuttavia vai rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione. Inoltre va evidenziato che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione, che nel caso di specie è pari a cinque anni come previsto dall'art. 3 l.
335/1995. Ne consegue che il precedente termine prescrizionale di cinque anni è ricominciato a decorrere dalla notifica della cartella. Deve infatti ritenersi che solo nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (quinquennale) in quello decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c.
Diversamente la notifica della cartella di pagamento non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione quinquennale, il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica. In questo senso si richiama la giurisprudenza di legittimità “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” (Cass. 2016 n. 23397).
Orbene dalla documentazione prodotta risulta che successivamente alla cartella di pagamento è stata notificato il preavviso di fermo in data 24.7.2007 ed in data 30.4.2009
è stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare e non risulta ancora contestato tra le parti che trattasi di procedimento pendente.
Nessuna prescrizione risulta pertanto intervenuta.
6 Parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da perché costituitasi tardivamente. Controparte_2
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza n.
14755/2018 (conforme Cass. sez. lav. 23518/2019) – che si condivide – “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.
421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado.
Pertanto va ritenuta l'ammissibilità della documentazione prodotta da Controparte_2
a sostegno dell'eccezione di interruzione della prescrizione e, per l'effetto, va ritenuta non maturata l'eccepita prescrizione con riguardo alla cartella di pagamento n.
29520040030369382000.
11. Le ragioni della decisione, la controvertibilità delle questioni al momento della domanda e lo ius superveniens giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_1 CP_ depositato in data 22.04.2016 nei confronti dell' e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento nei limiti dei contributi n. 29520050025152368 , n. CP_4
295200610016354854 , n. 29520060019798783, n. 2952007002625714, n.
7 29520070015775712, n. 29520080002860419, n. 29520080035172356, n.
29520080044458107, n. 2952009003288101, n. 29520090007816183, n.
29520090012049812, n. 29520090014856990, n. 29520090018326504, n.
29520090022137476, n. 29520090042825027, n. 29520100002569855, n.
29520100040502636;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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