Sentenza 9 giugno 2009
Massime • 5
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. deve escludersi qualsiasi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 e le disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita ad imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle r.s.u. e, solo in mancanza di esse, alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi settimo ed ottavo, della legge n. 223 citata, la cui modifica avrebbe d'altronde ecceduto i limiti della delega prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218 cit. sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.
In tema di validità delle deliberazioni degli organi collegiali, quali nella specie le rappresentanze sindacali unitarie, le questioni relative alla ritualità della convocazione dell'organo, se pur attinenti ad un profilo formale dell'adottanda delibera, assumono rilievo sostanziale, in quanto le modalità della convocazione (ovvero l'omessa convocazione) refluiscono sulla regolare formazione del consesso e sulla regolare formazione delle deliberazioni assunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva rilevato come le decisioni delle r.s.u. dovessero essere precedute dalla convocazione dell'organo collegiale e come la volontà dell'organo dovesse necessariamente formarsi unitariamente in base al principio di maggioranza alla stregua degli artt. 5 e 8 del Regolamento per il funzionamento delle r.s.u. del 19 maggio 1995, e come prima della sottoscrizione dell'accordo in questione non vi fosse stata né convocazione, né deliberazione delle r.s.u., dovendo così escludersi la valida formazione della volontà dell'organo).
In tema di procedimento per la concessione dell'integrazione salariale, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato costituisce condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento di repressione previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e poiché l'illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione della c.i.g.s. incide, in sequenza logica, anche sulla sospensione in c.i.g.s. disposta dal datore di lavoro, va dichiarata l' illegittimità della collocazione in cassa integrazione dei lavoratori operata dalla società datoriale, previa disapplicazione (ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) del provvedimento amministrativo di autorizzazione della predetta integrazione salariale.
In tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione ad agire è riconosciuta dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale,con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, non richiedendosi che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un'associazione di categoria. Ne consegue che la stipula del contratto collettivo nazionale può costituire uno degli indici maggiormente rivelatori della rappresentatività sindacale alla base della legittimazione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma non certamente l'unico elemento rivelatore di essa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del S.In.Cobas.)
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all' individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione - nella specie, individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" - tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'irrilevanza di capitoli di prova, intesi a dimostrare la conoscenza, da parte delle associazioni sindacali, nel corso dei numerosi incontri avuti con la parte datoriale, del piano di ristrutturazione e dei criteri di scelta dei lavoratori, e la loro disponibilità ad esaminare meccanismi di rotazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2009, n. 13240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13240 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5906-2006 proposto da:
FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORBOTTI GIAN PIETRO, DIRUTIGLIANO DIEGO, TOSI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.IN.COBAS - SINDACATO INTERCATEGORIALE DEI COMITATI DI BASE - Coordinamento provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato PENNA CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZIALE GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 164/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2005 R.G.N. 1392/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
uditi gli Avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dell'ultimo motivo del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 26.4.2003 l'articolazione provinciale di Torino della O.S.S.In.Cobas proponeva opposizione avverso il decreto in data 3.4.2003 emesso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 con il quale il Tribunale di Torino aveva ritenuto insussistente la dedotta condotta antisindacale della IA TO s.p.a. in occasione del procedimento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avviato con la comunicazione del 31.10.2002, rilevando che la lesione del diritto di corretta comunicazione dei criteri di scelta era superata dall'accordo raggiunto con le r.s.u. il 18.3.2003. Con sentenza in data 15.7.2003 il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla IA TO s.p.a. nella vicenda oggetto di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società predetta lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della opposizione proposta dal sindacato;
e proponeva altresì appello incidentale il S.In.Cobas chiedendo la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di cassa integrazione adottati dalla società a seguito della procedura per cui è causa nonché la condanna dell'azienda al pagamento in favore dei lavoratori sospesi dell'intera retribuzione.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 1.2.2004, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava la illegittimità dei provvedimenti di sospensione in c.i.g.s. adottati a seguito della procedura avviata con comunicazione del 31.10.2002. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la IA TO s.p.a. con sette motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l'associazione sindacale intimata. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 nonché contraddittoria, erronea ed insufficiente motivazione circa la carenza di legittimazione attiva del sindacato (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare rileva la ricorrente che i giudici di appello, nel motivare la decisione adottata in punto di legittimazione attiva del S.In.Cobas, avevano semplicemente richiamato la decisione resa in altra diversa sentenza, senza farsi carico di riportarne la motivazione, così da non consentire di comprendere quale sarebbe la ragione del formarsi del loro convincimento. E rileva altresì che comunque in capo al suddetto S.In.Cobas difetterebbero sia il requisito della nazionalità sia la caratteristica di sindacato di categoria, trattandosi in realtà di sindacato intercategoriale, mentre del tutto irrilevante e priva di persuasività appariva l'osservazione della Corte territoriale secondo cui la legittimazione ad agire in capo alla detta organizzazione deriverebbe dal diritto di tutelare i propri rappresentanti all'interno delle r.s.u. e dal fatto che, avendo la società ritenuto di coinvolgere la detta organizzazione nell'ambito della procedura di c.i.g.s., dando corso anche all'esame congiunto, sarebbe stato attribuito di fatto alla stessa anche il diritto di lamentare giudizialmente i vizi della procedura alla quale era stata invitata a partecipare dalla stessa parte datoriale.
Il motivo, come innanzi proposto, si appalesa infondato. È invero ius receptum che la motivazione per relationem ad altre decisioni si può considerare carente o meramente apparente solo quando il decisum si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente al fatto controverso. Siffatta situazione non si è verificata nel caso di specie ove si osservi che la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento al rilievo di parte appellante circa la mancanza in capo all'organizzazione in questione del requisito della nazionalità e della caratteristica di sindacato di categoria, in tal modo richiamando i motivi di gravame e rilevando che gli stessi erano stati sottoposti a vaglio critico in analoga vicenda processuale in cui era stata ritenuta in capo alla predetta organizzazione l'esistenza di quelle caratteristiche intrinseche e fondanti ai fini della idoneità rappresentativa: e pertanto, trattandosi della medesima sigla sindacale, della quale non erano mutate l'organizzazione e le finalità, doveva anche in tal caso ritenersi l'infondatezza dei rilievi sollevati.
Ed in proposito deve altresì rilevarsi che la Corte territoriale ha evidenziato che, una volta disposto l'invio da parte della società della comunicazione di avvio della procedura alla predetta organizzazione sindacale con conseguente partecipazione della stessa all'esame congiunto, non rispondeva a criteri di razionalità denegare il diritto di tale organizzazione di lamentare in giudizio vizi della procedura cui dalla stessa parte datoriale era stata invitata a partecipare.
Tanto premesso in ordine alla sufficienza sul punto della motivazione della Corte d'appello, e rilevato che l'accertamento di fatto relativo al detto requisito costituisce indagine demandata al giudice del merito come tale incensurabile in sede di legittimità ove risulti sufficientemente motivata (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 29.10.2002 n. 15262), ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento consolidato di questa Corte che, a più riprese, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, ne' intercategoriali o aderenti a confederazioni, essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del detto territorio (Cass. sez. lav., 18.7.2006 n. 16383; Cass. sez. lav., 10.1.2005 n. 269; Cass. sez. lav., 3.6.2004 n. 10616; Cass. sez. lav., 20.4.2002 n. 5765; Cass. sez. lav., 26.2.2004 n. 3917; Cass. sez. lav., 17.10.1990 n. 10114). In particolare questa Corte ha precisato che sono legittimate "anche le organizzazioni sindacali che non curino gli interessi dei lavoratori di un solo settore produttivo ma quelli dei lavoratori in genere (sindacati cosiddetti multicategoriali o acategoriali), in considerazione della libertà organizzativa di cui i sindacati fruiscono e dell'assenza di elementi normativi di segno contrario, fermo restando che l'organismo locale che agisce in giudizio deve essere articolazione di un'organizzazione di carattere nazionale, che abbia una concreta, adeguata diffusione sul territorio nazionale e svolga un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali" (Cass. sez. lav., 7.8.2002 n. 11833). Tale orientamento è ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, tra l'altro, hanno affermato il principio secondo cui "in tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione ne' che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad una associazione di categoria" (Cass. SS.UU., 21.12.2005 n. 28269). In motivazione la stessa sentenza, sul punto, ha ulteriormente precisato che "tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività richiesta dall'art. 28 Stat. Lav. costituisce, come si è detto, un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività".
Non ignora questa Corte che, successivamente alla predetta decisione delle Sezioni Unite, con le pronunce di questa Sezione n. 1307 del 24.1.2006 e n. 6429 del 23.3.2006, è stata disposta la cassazione delle sentenze impugnate con riferimento alla specifica questione concernente il carattere nazionale della organizzazione sindacale legittimata ad accedere allo speciale strumento processuale di rafforzata tutela dell'attività sindacale fornito dalla L. n. 300 del 1970, art. 28. La circostanza non assume peraltro carattere ne' decisivo ne' rilevante in relazione alla fattispecie in esame, ove si osservi che in dette pronunce questa Sezione si era limitata a prendere atto che la Corte territoriale aveva affermato il carattere "nazionale" della organizzazione sindacale interessata basandosi esclusivamente sul dato di fatto attinente alla sola dimensione territoriale dell'organizzazione predetta. E pertanto correttamente questa Corte ha evidenziato che "a fronte di questo rilievo meramente topografico - presenza del sindacato su un'ampia area del territorio del paese - fondatamente obietta la difesa delle società ricorrenti che il carattere nazionale dell'associazione sindacale legittimata ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, è riferito anche e soprattutto alla attività del sindacato e che invece nessuna indagine in tale direzione è stata fatta dai Giudice di merito, essendosi la sentenza impugnata arrestata al mero rilievo topografico".
Le pronunce suddette si appalesano pertanto del tutto coerenti con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza n. 28629 del 2005, laddove il Supremo consesso, nell'individuare il filtro selettivo nella specifica materia, aveva, per come detto, posto l'accento sulla circostanza che il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale non poteva essere disgiunto dallo svolgimento di una effettiva azione sindacale quanto meno su gran parte del territorio nazionale, dando quindi al suddetto requisito della "nazionalità" un significato contenutistico e non puramente esteriore o formale;
e in maniera consequenziale hanno proceduto alla cassazione delle sentenze impugnate sotto il profilo che nessuna indagine in tale direzione era stata operata dai giudici di merito.
Aderendo ai principi sopra evidenziati questa Corte, con la recente sentenza n. 29257 del 17.9.2008, ha ritenuto non fondati i rilievi di parte ricorrente circa la carenza di legittimazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 del sindacato Cobas, rifacendosi in particolare al predetto arresto delle Sezioni Unite del 2005, più volte richiamato, e ribadendo che, in presenza della diffusione del sindacato sul territorio nazionale riscontrabile attraverso lo svolgimento di una effettiva azione sindacale, devono ritenersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali. Da tale orientamento non ritiene questa Corte di doversi discostare, non mancando peraltro di evidenziare che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la società ricorrente ha introdotto, in ordine ai criteri da utilizzare in tale valutazione, degli elementi nuovi e diversi rispetto a quelli proposti con il ricorso per cassazione, quali l'esistenza di "un vertice nazionale dell'organizzazione capace di filtrare le varie istanze locali" e, soprattutto, l'esigenza che l'effettività dell'azione sindacale a livello nazionale debba essere riscontrata "nella più tipica manifestazione dell'attività sindacale: la stipulazione di un contratto collettivo di livello nazionale" (rifacendosi, sotto quest'ultimo aspetto, alle ulteriori pronunce di questa Corte n. 212 del 9.1.2008 e n, 520 dell'11.1.2008). Sul punto rileva innanzi tutto il Collegio che tali specificazioni del tema con argomenti nuovi, per di più ancorati a necessari accertamenti di fatti, non sono ammissibili in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. (in tal senso, Cass. SS.UU., 15.5.2006 n. 11097); a ciò deve aggiungersi, con riferimento alla esigenza della stipulazione di un contratto collettivo di livello nazionale, che l'affermazione, nella sua assolutezza, non sembra coerente ai principi fissati nella predetta sentenza delle Sezioni Unite n. 28269 del 2005, laddove il momento qualificante, ai fini della individuazione dei presupposti per il riconoscimento della legittimazione della organizzazione sindacale ex art. 28 Stat. Lav., era individuato nello svolgimento di una effettiva attività sindacale quanto meno su gran parte del territorio nazionale: il che comporta, per un verso, che la stipula del contratto collettivo nazionale può essere individuato quale uno degli indici maggiormente rivelatori della rappresentatività sindacale che costituisce la base della legittimazione L. n. 300 del 1970, ex art. 28 ma non certamente quale l'unico elemento rivelatore, come sembra opinare la ricorrente con affermazione eccessivamente assolutistica, di tale rappresentatività; e per altro verso, a conferma di quanto appena evidenziato, che la valutazione, in termini di necessità ma anche di sufficienza, dello svolgimento della effettiva attività sindacale quanto meno su gran parte del territorio nazionale, porta consequenzialmente ad escludere che il detto requisito possa essere ravvisato solamente nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all'intero ambito nazionale.
Il suddetto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento. Col secondo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. 15 novembre 1997, n. 59, art. 20 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. n.218 del 2000 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Osserva in particolare la società ricorrente, posto che l'intervento legislativo attuato mediante la L. n. 59 del 1997, art. 20 costituisce espressione della scelta operata dallo stesso legislatore di procedere alla cd. delegificazione delle materie sulle quali non esista riserva di disciplina legale traducendosi nella sostituzione di una disciplina di livello regolamentare ad una preesistente di livello legislativo, che non può dubitarsi che l'oggetto dell'intervento regolamentare ed il conseguente effetto di delegificazione mediante abrogazione delle precedenti norme di legge che disciplinavano il procedimento per la concessione della c.i.g.s., non possono conoscere incertezza alcuna. Di talché, costituendo la comunicazione datoriale di avvio della procedura finalizzata alla concessione della c.i.g.s. nonché l'esame congiunto, disciplinati dalla L. n. 164 del 1975, art. 5 ed integrati nei contenuti dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed 8 dei momenti della serie coordinata e collegata di fasi, atti ed adempimenti prodromici ed indefettibili rispetto alla emanazione del provvedimento finale di concessione della c.i.g.s., deve consequenziaimente ritenersi che le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 che hanno regolamentato tanto la comunicazione di avvio che la fase di esame congiunto, abbiano direttamente inciso, abrogandolo, sul complessivo sistema procedimentale delineato dalla L. n. 164 del 1975, e dalla L. n. 223 del 1991.
Il rilievo non è fondato.
Osserva il Collegio, in relazione al contenuto ed alle finalità della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che se pur la stratificazione degli interventi normativi in subiecta materia ha legittimato una serie di dubbi interpretativi sul punto, una corretta impostazione della problematica in questione non può prescindere dal rilievo che la delega contenuta nel suddetto testo normativo era finalizzata esclusivamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;
e siffatta semplificazione si è attuata, a seguito dell'intervento regolamentare operato mediante il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, con la limitazione del contenuto della comunicazione sindacale concernente la intenzione di chiedere la c.i.g.s., che ora deve essere effettuata alle rappresentanze unitarie e solo in mancanza di esse alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e con la previsione dell'esame congiunto posticipato della situazione con le r.s.u..
Alla stregua di quanto sopra, ed in base ad una corretta lettura del testo normativo in questione, deve escludersi che la nuova disciplina abbia in alcun modo interessato gli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, ove si osservi che qualsiasi intervento del suddetto D.P.R. volto a regolamentare le comunicazioni sindacali esula dai limiti della delega prevista dalla predetta L. n. 59 del 1997, art. 20 che riguarda soltanto le fasi di intervento dell'autorità amministrativa, mentre l'art. 1 della Legge predetta non può essere considerata solo una norma che regola il procedimento amministrativo contenendo per contro la previsione di una serie di obblighi di carattere sostanziale e di rilevanza collettiva.
Nè può ritenersi che l'oggetto dell'intervento regolamentare ed il conseguente effetto di delegificazione mediante l'abrogazione delle precedenti norme di Legge (L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 ed 8) emergerebbero in maniera evidente dal contenuto della L. n. 59 del 1997, n. 90, all. 1 sotto il profilo che la disapplicazione normativa e l'ambito della relativa "delegificazione" riguarderebbero tutte le fasi, atti od adempimenti che, essendo regolati del D.P.R. n. 218 del 2000, sono strettamente connessi o strumentali rispetto al provvedimento amministrativo finale di adozione della Cassa integrazione straordinaria, con conseguente sostituzione, per abrogazione esplicita o implicita, (per evidente incompatibilità) di tutte le disposizioni, anche di fonte legale, che precedentemente li regolavano.
Una siffatta interpretazione invero, oltre a mancare di qualsiasi riferimento formale alla asserita abrogazione delle disposizioni in questione, appare censurabile sotto il profilo dell'eccesso di delega, ove si osservi che la normativa di cui alla L. n. 223 del 1991 si estrinseca su due piani differenti, l'uno riguardante il procedimento amministrativo, l'altro riguardante le relazioni collettive. Ne consegue che qualsiasi intervento del suddetto D.P.R. volto a regolamentare le comunicazioni sindacali si porrebbe al di fuori dei limiti della delega prevista dalla norma citata (L. n. 59 del 1997), finalizzata - per come detto - esclusivamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi senza in alcun modo incidere sulla ulteriore funzione della L. n. 223 del 1991 concernente la regolamentazione delle comunicazioni sindacali. Ciò in quanto una norma regolamentare delegata, intanto può avere un effetto abrogativo di una preesistente norma primaria, in quanto la norma secondaria si sia strettamente attenuta ai limiti della delega legislativa;
e nel caso di specie tali limiti erano circoscritti alla sola semplificazione del procedimento amministrativo.
D'altronde la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 si limita ad imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle r.s.u., ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione ne' detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta;
e pertanto deve escludersi qualsiasi ipotesi di incompatibilità fra la normativa suddetta e quella contenuta nella L. n. 223 del 1991, art.
1. Anche nella specifica materia non ritiene la Corte di doversi discostare dall'orientamento di recente espresso con la sentenza n. 28464 del 2008, laddove è stato evidenziato, con dovizia di argomenti, come la circostanza che il D.P.R. n. 218 del 2000 si muova in direzione del procedimento amministrativo sfociante nel decreto concessorio dei trattamenti di c.i.g.s. - e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà - emerge chiaramente, oltre che dalla sua rubrica, anche dal contenuto dell'art. 1, comma 1, in base al quale il regolamento in questione "disciplina, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale a seguito della stipula dei contratti di solidarietà". Ed una significativa conferma delle finalità del suddetto D.P.R., "volto ad una più semplice e, nello stesso tempo, più efficace articolazione del procedimento concessorio della cassa integrazione straordinaria ... e non certo a scardinare, con una portata totalmente abrogativa e nell'assoluto silenzio del legislatore, l'intero reticolato di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela delle posizioni dei singoli lavoratori nonché delle organizzazioni sindacali (cfr. al riguardo D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2), si riscontra nel ripetuto richiamo che nelle singole disposizioni del decreto in esame viene fatto agli atti iniziali del procedimento (cfr. artt. 3 e 4, riguardanti rispettivamente la "domanda di intervento straordinario di integrazione salariale" e gli "accertamenti ispettivi"), ai "termini di conclusione del procedimento" (cfr. art. 8) nonché alla "validità ed efficacia del provvedimento" (cfr. art. 9)" (Cass. sez. lav., 28.11.2008 n. 28464). Parimenti non può neanche ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione sarebbero, dalla nuova normativa, spostati dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Ed invero in tal modo opinando, il contenuto della predetta norma di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 sarebbe del tutto estraneo alla esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, ma avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato stesso, il quale non sarebbe quindi posto in condizioni di operare un meditato controllo in ordine alla sussistenza o meno delle ragioni della chiesta integrazione salariale;
e pertanto il sistema di consultazione sindacale in tal modo ipotizzato risulterebbe palesemente inadeguato stante l'assenza di conoscenza da parte dell'associazione sindacale dei dati da trattare, e la norma in parola legittimerebbe la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti in via generale dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 ed ancora del D.P.R. n.218 del 2000, art. 2 in relazione alla nozione di ragioni ostative alla rotazione (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
In particolare rileva la società ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di considerare che il tema della rotazione era stato affrontato nella sede normativamente corretta, ossia nell'esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5 tant'è che in tale circostanza la IA TO aveva mutato la propria linea iniziale intesa a negare la disponibilità alla rotazione, e pertanto non poteva dubitarsi che la procedura fosse stata correttamente eseguita.
E rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che tale argomento fosse stato oggetto di esame congiunto non avendo compiuto alcuna indagine istruttoria, sebbene sollecitata dalla difesa, volta a dimostrare processualmente il contenuto del confronto e l'esplicitazione dei temi attinenti non solo ai criteri di scelta, ma anche all'impossibilità di procedere alla rotazione;
e ciò anche alla luce del valore probatorio da attribuire al verbale del 5.12.2002 che sanciva la regolarità del confronto stesso. Il motivo non è fondato.
In proposito osserva il Collegio che preliminare rispetto alla questione concernente l'effettivo espletamento del confronto sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e sui meccanismi di rotazione, è la questione concernente la corretta applicazione della sequenza procedurale prevista dalla non abrogata L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8. E sul punto la Corte territoriale ha in maniera corretta e razionale evidenziato che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale era assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali si sarebbe pervenuti alla individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione. Ed invero tali criteri, individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" enunciati della predetta lettera del 31.10.2002 erano, per come rilevato nell'impugnata sentenza, delle categorie generali prive di alcun contenuto concreto consistendo in affermazioni talmente generiche da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere.
Di conseguenza rileva il Collegio che, stante la persistente vigenza della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, ci troviamo in presenza di una palese violazione dell'obbligo di comunicazione previsto da tale norma, che non può essere certamente sanato dalla ritenuta effettività del confronto con le organizzazioni sindacali sullo specifico tema, atteso che la società aveva comunque posto le organizzazioni suddette nelle condizioni di dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare, donde la inadeguatezza del confronto sindacale istauratosi;
e pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza dei capitoli di prova dedotti dall'appellante ed intesi a dimostrare che nel corso dei numerosi incontri avuti dalla parte datoriale con le associazioni sindacali, quest'ultime erano state messe a conoscenza del piano di ristrutturazione e dei criteri di scelta dei lavoratori, esponendo altresì la propria disponibilità ad esaminare meccanismi di rotazione. Ed invero con la procedura seguita si era già consumata la dedotta condotta antisindacale avendo avuto modo sul punto questa Corte di evidenziare "che la violazione dell'obbligo della comunicazione (e, del pari, l'esistenza di vizi inerenti al contenuto di tale obbligo), da un lato, integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, che può formare oggetto dell'azione prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 e, dall'altro, investendo un elemento essenziale (e non meramente formale o marginale) della complessa fattispecie, è causa diretta di illegittimità del provvedimento finale, perché preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge (la suddetta tutela della posizione dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura)" (Cass. SS.UU. 11.5.2000 n. 302). Col quarto motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione ai verbali del Ministero del Lavoro 25.11.2002 e 5.12.2002 (art. 360, n. 3, c.p.c), nonché insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva del tutto omesso di considerare il valore probatorio da attribuire ai verbali del 25.11.2002 e del 5.12.2002 con cui il Ministero del lavoro aveva certificato la regolarità della procedura svoltasi, essendosi limitata a considerare tale atto tamquam non esset trascurando del tutto la circostanza che il giudice ordinario poteva sindacare il detto atto amministrativo esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge e della incompetenza, e non già disapplicarlo ritenendo un presunto vizio di eccesso di potere.
Il ricorso è sul punto inammissibile.
In proposito osserva il Collegio che come è noto, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all'esame degli atti.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, nel far riferimento all'avvenuta certificazione da parte del Ministero del lavoro della regolarità della procedura svolta, avrebbe dovuto, nel presente giudizio di legittimità, riportare per esteso il contenuto di tale documento nel contesto del proposto ricorso per cassazione, ovvero allegarlo al ricorso predetto.
In assenza di tali adempimenti ci troviamo in presenza di una evidente violazione del rispetto del canone di autosufficienza che risulta fondato sull'esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare l'esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - che a tali atti facciano riferimento.
In particolare rileva il Collegio in tal modo non si è consentito a questa Corte di valutare il contenuto, la portata, e quindi, la rilevanza del documento in parola, elementi tutti indispensabili al fine di considerare l'eventuale l'incidenza dello stesso in relazione al riconoscimento dell'adempimento da parte datoriale degli obblighi alla stessa imposti dalla legge.
E di conseguenza non si è posta la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione in ordine alla affermata regolarità della procedura.
Col quinto motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e dell'art. 1375 c.c. nonché violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli accordi sindacali 18 marzo 2003 - 22 luglio 2003 (art.360 c.p.c., n. 3), ed inoltre insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 c.p.c., n. 5). In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'efficacia sanante dell'accordo 18.3.2003, sulla base di una pretesa invalidità dello stesso, arroccandosi in una visione formalistica intesa a privilegiare la omessa formale convocazione delle r.s.u. in luogo dell'aspetto contenutistico costituito dalla effettiva volontà della maggioranza delle predette r.s.u.; e tale interpretazione in chiave formalistica dell'intera vicenda si poneva in palese contrasto con i principi di buona fede e di correttezza che devono riscontrarsi in ogni attività negoziale. Ed ha altresì rilevato che la Corte torinese, procedendo ad una erronea applicazione delle norme che disciplinavano la ripartizione dell'onere probatorio, aveva addossato alla società ricorrente l'onere di dimostrare la corretta formazione della volontà dell'organismo r.s.u., mentre per contro spettava all'organizzazione sindacale, e segnatamente al S.In.Cobas, dimostrare che la situazione di apparenza non coincideva con la realtà e che la IA TO non ignorava la situazione reale.
Il motivo non è fondato.
Innanzi tutto occorre evidenziare che le questioni relative alla ritualità della convocazione di un organo collegiale, se pur formalmente attinenti alle modalità di tale convocazione e quindi ad un profilo formale della adottanda delibera, assumono in realtà un rilievo sostanziale refluendo le modalità della convocazione (ovvero la omessa convocazione) sulla regolare formazione del consesso e quindi sulla regolare formazione delle deliberazioni assunte. E sul punto la Corte territoriale ha correttamente rilevato, ribadendo quanto già evidenziato dal giudice di primo grado, che "le decisioni delle r.s.u. devono essere precedute dalla convocazione dell'organo collegiale e la volontà dell'organo deve necessariamente formarsi unitariamente in base al principio di maggioranza (artt. 5 e 8 del Regolamento per il funzionamento delle r.s.u. del 19.5.95); nella specie è pacifico che prima della sottoscrizione dell'accordo in questione non vi è stata ne' convocazione ne' deliberazione delle r.s.u. e pertanto la volontà dell'organo collegiale non si è validamente formata".
In ordine all'ulteriore profilo della dedotta censura, concernente la non riconducibilità delle firme apposte sull'accordo in questione alla volontà dell'organo collegiale r.s.u. e la piena consapevolezza da parte della società di tale situazione, rileva il Collegio che il proposto gravame involge in realtà sul punto la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità. Devesi in proposito evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1, 21.8.2006 n. 18214;
Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3, 15.4.2000 n. 4916). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se - in relazione alla motivazione in fatto della sentenza impugnata - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.
Con la ulteriore previsione che la motivazione in fatto della sentenza d'appello - che confermi, come nella fattispecie, la sentenza di primo grado - può risultare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav., 13.9.2006 n. 1958; Cass. sez. lav., 12.5.2006 n. 11039) - dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze.
Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel rilevare la non riconducibilità delle firme apposte sull'accordo in questione alla volontà dell'organo collegiate r.s.u. e la piena consapevolezza da parte della società di tale situazione, è pervenuta a tale conclusione attraverso una completa ed esauriente valutazione della istruttoria esperita nel primo grado del giudizio, avendo rilevato come dalla stessa fosse emerso che non vi era stata alcuna riunione di tutte le r.s.u. (teste Murru), che nel corso dell'incontro del *17/18 marzo* nessuno era mai intervenuto a nome delle r.s.u. avendo tutti parlato a nome delle OO.SS. (teste De Martino), che la sottoscrizione dell'accordo del 18.3.2003 era avvenuta solo successivamente negli uffici dei diversi responsabili del personale dei singoli stabilimenti (teste Cortese), che alcuni sottoscrittori non avevano partecipato ad alcun incontro precedente ma si erano presentati solo per la firma, uno in particolare a seguito di sollecitazione telefonica (teste Bellin).
Ed in ordine all'accordo del 22.7.2003 la Corte territoriale ha rilevato che lo stesso, essendo stato stipulato dopo la decisione del giudizio di primo grado, non poteva essere esaminato in quanto su di esso non si era potuto articolare alcun contraddittorio;
e comunque, siccome rilevato dal sindacato appellato e non contestato dall'appellante, l'accordo predetto era affetto dagli stessi vizi nel processo di formazione della volontà delle r.s.u..
Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la motivazione dei giudici di merito si appalesa completa ed esaustiva, non apparendo l'accertamento del fatto - operato dagli stessi - inficiato da alcun vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità dell'iter logico - argomentativo seguito e della mancata esplicitazione delle argomentazioni svolte per giungere alla soluzione adottata. Tanto basta per rigettare, siccome infondato, il suddetto motivo di gravame.
Col sesto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n.164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, dell'art. 2697 c.c. e della
D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare rileva la società che, anche qualora si ritenesse applicabile la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non poteva dubitarsi della esaustività del contenuto delle comunicazioni di avvio della procedura di c.i.g.s., basandosi la diversa conclusione della Corte territoriale su una rigoristica e fuorviante lettura della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6. Ciò in quanto la comunicazione aziendale del 31.10.2002 non si limitava alla individuazione del solo criterio di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione fondato sulle "esigenze tecniche, organizzative e produttive", ma conteneva una sequenza di indicatori, incentrati su una serie di passaggi - quali l'individuazione delle unità organizzative interessate dalle sospensioni, le singole attività o produzioni coinvolte, la suddivisione numerica tra quadri, impiegati, intermedi ed operai, la fissazione degli elementi in cui trovavano concretizzazione le dedotte esigenze tecnico, produttive ed organizzative, la rilevanza delle esigenze funzionali e professionali - dai quali era agevole desumere come i criteri indicati fossero dotati di sufficiente chiarezza e specificità, sia pure come linee guida dell'operazione selettiva. Doveva pertanto ritenersi il pieno rispetto dell'ipotetico obbligo informativo dell'azienda in ordine ai criteri di scelta, obbligo che nella fase iniziale non poteva essere troppo "stringente" e la cui "concretezza" doveva vagliarsi nel momento del confronto sindacale;
ciò in quanto solo la dialettica sindacale in sede di esame congiunto avrebbe potuto eventualmente costringere l'azienda all'adozione di parametri stringenti che, viceversa, non risultavano imposti dal dettato normativo.
Il rilievo non è fondato.
Sul punto ritiene il Collegio di non doversi discostare dal costante orientamento giurisprudenziale, enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 302/2000, e ripreso nei successivi arresti giurisprudenziali di questa Corte, laddove è stato evidenziato che "la specificità dei criteri di scelta ... consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri. In altri termini l'aggettivo non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, infatti un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (Cass. sez. lav., 23. 4,2004 n. 7720;
in tal senso, v. altresì Cass. sez. lav. 29.5.2006 n. 12719; Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660). E pertanto correttamente la Corte territoriale, con motivazione precisa ed esauriente che si sottrae di conseguenza ai rilievi ed alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, ha rilevato che i criteri indicati nella nota del 31.10.2002 erano costituiti da affermazioni assolutamente generiche che rendevano impossibile la valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere;
e tale valutazione appare in buona sostanza confermata dalla stessa ricorrente laddove ha evidenziato la sufficiente chiarezza e specificità dei criteri indicati, "quali linee guida dell'operazione selettiva"; il che equivale ad escludere il predetto requisito della specificità atteso che, per come evidenziato da questa Corte nella citata sentenza n. 7720 del 2004, un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime solo un generico indirizzo nella scelta.
Col settimo motivo di gravame la ricorrente lamenta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, L. n. 223 del 1991, art. 1, ed D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 (art. 360 c.p.c., n. 3); nonché insufficiente,
contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare rileva la società che, anche qualora si ritenesse applicabile la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e si considerasse in qualche modo violato il diritto sindacale ad una esauriente informativa in sede di apertura della procedura di c.i.g.s., non si potrebbe comunque giungere ad una dichiarazione di illegittimità di tutti i provvedimenti individuali di sospensione in c.i.g.s.; ciò in quanto tale dichiarazione di illegittimità dei detti provvedimenti individuali non presenterebbe alcuna attinenza necessaria rispetto al momento strettamente collettivo ed agli interessi specifici del sindacato, e non sarebbe quindi in grado di rimuovere alcun pregiudizio di natura strettamente sindacale.
Inoltre rileva la ricorrente che i fatti successivi al ricorso della L. n. 300 del 1970, ex art. 28 ed in particolare gli accordi sindacali del 18.3.2003 e del 22.7.2003 avevano modificato radicalmente la situazione di fatto comportando il passaggio ad una fase di gestione concordata della stessa cassa: pertanto alla base delle sospensioni adottate vi era un nuovo accordo sindacale, un nuovo assetto di equilibri ed una nuova situazione di fatto, di talché doveva escludersi l'attualità della condotta antisindacale. Il motivo non è fondato atteso che l'assunto difensivo muove da un presupposto corretto (finalità delle comunicazioni predette) per poi per pervenire a delle conclusioni inaccettabili in sede di applicazione della normativa in materia.
Osserva infatti il Collegio che la normativa in tema di comunicazioni posta dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 è finalizzata ad assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare "la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa" (secondo quanto già prevedeva la L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 5). Posto pertanto che, avuto riguardo alla duplice funzione sopra delineata, vi è quindi un doppio piano di tutela - quello delle prerogative sindacali e quello delle garanzie individuali - si deve rilevare "che la violazione dell'obbligo della comunicazione (e, del pari, l'esistenza di vizi inerenti al contenuto di tale obbligo), da un lato, integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, che può formare oggetto dell'azione prevista dalla L.20 maggio 1970, n. 300, art. 28 e, dall'altro, investendo un elemento essenziale (e non meramente formale o marginale) della complessa fattispecie, è causa diretta di illegittimità del provvedimento finale, perché preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge (la suddetta tutela della posizione dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura)" (Cass. SS.UU., 11.5.2000 n. 302). Deve di conseguenza ritenersi che una violazione delle regole del procedimento incida direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito in una situazione in cui ne' il criterio della rotazione, ne' altro criterio sia indicato per l'individuazione dei lavoratori da sospendere;
di talché correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l'inosservanza della garanzia procedimentale, implicando la mancata attuazione del principio di trasparenza, incideva altresì sul provvedimento di collocazione in cassa integrazione determinandone l'illegittimità poiché impediva il perseguimento dello scopo previsto dalla legge e precludeva la verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro, giungendo alla conclusione che la dichiarazione di illegittimità del collocamento in c.i.g.s. di tutti i lavoratori derivava dalla accertata invalidità della procedura stessa in considerazione della condotta antisindacale tenuta dalla società datoriale, che altrimenti - rileva il Collegio -non verrebbe in alcun modo sanzionata.
E pertanto, considerato che gli obblighi di comunicazione e concertazione sono previsti in favore del sindacato, appare evidente che una tale violazione procedimentale si atteggia chiaramente quale condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento di repressione previsto dall'art. 28 Stat. Lav.; ma poiché l'illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione della c.i.g.s. incide poi in sequenza logica anche sulla sospensione in c.i.g.s. disposta dal datore di lavoro che tale provvedimento presuppone, correttamente va dichiarata la illegittimità di siffatta collocazione in cassa integrazione dei lavoratori operata dalla società datoriale, previa disapplicazione (L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 5, All. E) del provvedimento amministrativo di autorizzazione della predetta c.i.g.s.. Sotto tale profilo il suddetto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
E parimenti infondato si appalesa l'ulteriore aspetto della proposta censura in ordine alla ritenuta assenza del requisito della attualità della condotta antisindacale stante la radicale modifica della situazione di fatto operata dai successivi accordi sindacali del 18.3.2003 e del 22.7.2003, avuto riguardo ai rilievi svolti da questa Corte con riferimento alla dedotta efficacia sanante dell'accordo del 18.3.2003, che investono l'aspetto sostanziale della regolarità della convocazione del consesso e quindi della regolare formazione delle deliberazioni assunte, di talché i medesimi rilievi valgono anche con riferimento alla ipotizzata cessazione della condotta antisindacale a seguito dell'adozione di tale delibera;
ed avuto riguardo altresì alle argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza con riferimento al successivo accordo del 22.7.2003, ove si osservi che la Corte territoriale - nell'evidenziare l'assenza di contraddittorio sul punto - ha rilevato, tra l'altro, che tale accordo era affetto dai medesimi vizi del processo di formazione della volontà della r.s.u. riscontrati nel precedente accordo del 18.3.2003.
Nè può essere infine accolta la censura secondo cui, essendo oggetto di causa la sola sospensione in c.i.g.s. dei lavoratori degli stabilimenti IA TO dell'area *torinese*, non sarebbe possibile ricavarne una pretesa illegittimità di tutte le sospensioni adottate al termine della procedura, anche con riferimento a contesti produttivi industriali totalmente estranei ai fatti di causa. Sul punto non può non rilevarsi la evidente carenza di specificità della suddetta deduzione difensiva, che fa riferimento in maniera assolutamente generica, e quindi apodittica, a non meglio specificati "contesti produttivi industriali totalmente estranei ai fatti di causa", di talché la censura si appalesa sul punto inammissibile. Alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere integralmente respinto.
Al rigetto del ricorso segue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 35,00 oltre Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009