Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2009, n. 13240
CASS
Sentenza 9 giugno 2009

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In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. deve escludersi qualsiasi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 e le disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita ad imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle r.s.u. e, solo in mancanza di esse, alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi settimo ed ottavo, della legge n. 223 citata, la cui modifica avrebbe d'altronde ecceduto i limiti della delega prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218 cit. sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.

In tema di validità delle deliberazioni degli organi collegiali, quali nella specie le rappresentanze sindacali unitarie, le questioni relative alla ritualità della convocazione dell'organo, se pur attinenti ad un profilo formale dell'adottanda delibera, assumono rilievo sostanziale, in quanto le modalità della convocazione (ovvero l'omessa convocazione) refluiscono sulla regolare formazione del consesso e sulla regolare formazione delle deliberazioni assunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva rilevato come le decisioni delle r.s.u. dovessero essere precedute dalla convocazione dell'organo collegiale e come la volontà dell'organo dovesse necessariamente formarsi unitariamente in base al principio di maggioranza alla stregua degli artt. 5 e 8 del Regolamento per il funzionamento delle r.s.u. del 19 maggio 1995, e come prima della sottoscrizione dell'accordo in questione non vi fosse stata né convocazione, né deliberazione delle r.s.u., dovendo così escludersi la valida formazione della volontà dell'organo).

In tema di procedimento per la concessione dell'integrazione salariale, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato costituisce condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento di repressione previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e poiché l'illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione della c.i.g.s. incide, in sequenza logica, anche sulla sospensione in c.i.g.s. disposta dal datore di lavoro, va dichiarata l' illegittimità della collocazione in cassa integrazione dei lavoratori operata dalla società datoriale, previa disapplicazione (ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) del provvedimento amministrativo di autorizzazione della predetta integrazione salariale.

In tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione ad agire è riconosciuta dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale,con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, non richiedendosi che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un'associazione di categoria. Ne consegue che la stipula del contratto collettivo nazionale può costituire uno degli indici maggiormente rivelatori della rappresentatività sindacale alla base della legittimazione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma non certamente l'unico elemento rivelatore di essa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del S.In.Cobas.)

In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all' individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione - nella specie, individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" - tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'irrilevanza di capitoli di prova, intesi a dimostrare la conoscenza, da parte delle associazioni sindacali, nel corso dei numerosi incontri avuti con la parte datoriale, del piano di ristrutturazione e dei criteri di scelta dei lavoratori, e la loro disponibilità ad esaminare meccanismi di rotazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2009, n. 13240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13240
Data del deposito : 9 giugno 2009

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