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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4782/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie”
TRA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), nonché (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F. ) e questi ultimi nella qualità di eredi di
[...] C.F._4 Parte_4
quest'ultimo a sua volta già in proprio e quale erede di , tutti Persona_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Belardo Speranza (C.F. ) e dall'avv. Nicola C.F._5
AC (C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori C.F._6 sito in Sant'Arpino alla via Martiri Atellani n. 63 (pec: Email_1
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ed Controparte_1 C.F._7 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cellole (CE) alla via Raffaello - P.co
Primavera, n. 13 (pec: Email_2
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , Persona_1 Persona_2 Parte_1 rispettivamente madre e fratelli di deceduto a seguito di sinistro stradale Parte_5 verificatosi in SS. Cosma e Damiano (LT) in data 02/11/2007, chiedevano all'adito Tribunale di S.
Maria C.V. la condanna dell'avv. a corrispondere la somma di € 51.000,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione, asserendo che lo stesso non aveva provveduto a versare in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi del defunto , l'intero importo loro liquidato dalla Parte_5
a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale. Controparte_2
Veniva nominato il Giudice Relatore che fissava l'udienza di comparizione innanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il professionista convenuto, contestando in toto la pretesa per la non debenza delle somme richieste e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di parte ricorrente alla restituzione degli importi a vario titolo anticipati dal procuratore in nome e per conto degli eredi nonché al risarcimento dei danni d'immagine subiti dal professionista in Pt_1 conseguenza dell'azione giudiziaria proposta nei suoi confronti.
L'allora Magistrato, stante la richiesta delle parti, disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
La causa veniva istruita mediante raccoglimento delle prove testimoniali articolate dalle parti nonché dell'interrogatorio formale deferito al convenuto. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario in data 20.3.2025, all'udienza del 17.04.2025, a seguito di ampia discussione orale, la stessa veniva rinviata in trattazione cartolare all'udienza del 24.06.2025
e, successivamente, all'udienza cartolare del 21.10.2025. In tale sede, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, il giudizio veniva deciso.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: i sigg. , Persona_1
e , nella qualità di congiunti ed eredi di , deceduto Parte_1 Persona_2 Parte_5
a seguito di sinistro stradale verificatosi in data 02/11/2007 in SS. Cosma e Damiano (LT) convenivano in giudizio l'avv. per sentirlo condannare alla restituzione della Controparte_1 somma di €. 51.000,00, indebitamente trattenuta dal professionista. Infatti, per il sinistro in parola la aveva erogato, a titolo transattivo del giudizio civile incardinato, la Controparte_3 somma di € 280.000,00, mentre, a titolo di provvisionale disposta con ordinanza del 26/02/2010, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta – nel corso del medesimo procedimento Civile, la compagnia assicurativa aveva già corrisposto la somma di € 144.000,00.
Gli importi de quibus erano stati incassati, in virtù di procura notarile all'incasso rilasciata nei confronti dello stesso dai ricorrenti, dal professionista resistente che tuttavia, provvedeva alla restituzione asserita come solo parziale delle somme risarcitorie in favore degli eredi beneficiari.
Deve dirsi che parti dell'odierno giudizio sottoscrivevano scrittura privata, cd. patto di quota lite, con la quale gli chiedevano all'avv. di anticipare, in loro vece, ogni Parte_6 Controparte_1 spesa derivante dall'adempimento dei mandati professionali, pure conferiti al professionista, relativi alla tutela legale degli interessi degli istanti nelle sedi penali e civili conseguenti al sinistro in cui decedeva il loro congiunto. Nella predetta scrittura, veniva demandata al professionista, altresì,
l'anticipazione delle spese necessarie al servizio funebre e alla tumulazione della salma del de cuius
Al contempo, si impegnavano a riconoscere in favore del legale il 10% delle Parte_5 somme che sarebbero state loro liquidate dal responsabile civile a titolo di risarcimento dei danni di natura parentale.
Stante la situazione economica in cui versava gli eredi , destinatari di più pignoramenti Pt_1 riguardanti l'intero asse ereditario derivante dal decesso del capostipite , i ricorrenti Parte_4 avevano pure nominato l'avv. loro procuratore speciale, mediante procura Controparte_1 notarile pure depositata in atti, verosimilmente con l'intento di sottrarre ai numerosi creditori gli importi che la avrebbe erogato in loro favore nella predetta qualità. Controparte_3
Oggetto di accordi tra le parti erano anche le modalità di incasso delle predette somme da parte del procuratore speciale, mediante conto corrente bancario dedicato, e di successiva trasmissione in favore degli effettivi beneficiari, mediante plurimi versamenti su due distinti conti correnti bancari, dei quali venivano fornite al procuratore le relative coordinate, intestati uno a nata Parte_3
a Gaeta (LT) il 02/08/1988 e figlia di , e l'altro a nata ad [...] Parte_1 Parte_3
(NA) il 10/10/1990 e figlia di . Persona_2
Veniva accertata dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta – la penale responsabilità dell'imputato per il sinistro stradale in cui aveva trovato la morte Controparte_4 Pt_5
e, nel corso del giudizio civile n. 666/09 R.G., sempre celebratosi innanzi al Tribunale di
[...]
Latina – Sezione Distaccata di Gaeta, l'allora Magistrato disponeva una provvisionale di €
102.000,00 in favore di e di € 21.000,00 ciascuno per i germani e Persona_1 Pt_1
, per un totale di € 144.000,00. Nel corso del medesimo procedimento civile, le parti Per_2 giungevano ad una definizione transattiva, in virtù della quale la Compagnia
[...] erogava: la ulteriore somma di € 280.000,00 in favore degli originari eredi Controparte_3
, versata sul conto corrente dedicato aperto, in virtù degli accordi intercorsi, dal Parte_5 procuratore speciale;
nonché la somma di € 5.000,00 ciascuna in favore di e Parte_2
, in qualità di cognate del de cuius, e di e Controparte_5 Controparte_6 Pt_3 fu , in qualità di nipoti del de cuius (quindi per un totale di € 20.000,00) a mezzo
[...] Per_2 altrettanti assegni destinati direttamente alle beneficiarie e, quindi, non oggetto di incasso da parte del procuratore speciale.
Tanto premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la verifica della fondatezza delle domande proposte nel presente giudizio va effettuata sulla base delle allegazioni e delle difese delle parti costituite e del materiale probatorio da queste offerto.
In via preliminare, deve dirsi accertato che le somme erogate agli eredi dalla Compagnia Pt_1 assicuratore del veicolo di proprietà del responsabile civile, a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale del 02/11/2007 nel corso del quale decedeva il congiunto , sono state le seguenti: € 144.000,00 a titolo di Parte_5 provvisionale disposta con ordinanza n. 834 del 26/02/2010 emessa dal Tribunale di Latina –
Sezione Distaccata di Gaeta nel procedimento civile RG n. 666/2009, di cui € 102.000,00 in favore di (madre di ), € 21.000,00 in favore di (fratello di Persona_1 Parte_5 Parte_1
ed € 21.000,00 in favore di (fratello di;
€ Parte_5 Persona_2 Parte_5
280.000,00 a titolo di saldo in virtù di transazione stragiudiziale della lite in favore di Per_1
, Il tutto per un importo complessivo pari ad €
[...] Parte_1 Persona_2
424.000,00.
Deve poi dirsi accertato che tra gli originari eredi del defunto e il convenuto Parte_5 professionista, avv. , sia intercorso un cd. patto di quota lite, stipulato mediante Controparte_1 scrittura privata del 03.11.2007 (cfr. allegato n. 4 alla produzione di parte depositata dal convenuto all'atto della costituzione in giudizio) e intestato dagli stessi sottoscrittori come “accordo transattivo”, con il quale le parti convenivano che l'avv. , quale legale incaricato, avrebbe CP_1 posto in essere tutte le attività e anticipato tutte le spese finalizzate all'espletamento dell'incarico e alla tutela in sede sia penale che civile degli interessi degli eredi derivanti dal decesso del Pt_1 congiunto . Con lo stesso atto le parti convenivano, altresì, che il professionista Parte_5 avrebbe sostenuto le spese relative all'esame autoptico e all'intero servizio funebre del de cuius.
Veniva, quindi, convenuta la percentuale del 10% sul risarcimento del danno parentale che gli eredi avrebbero ottenuto in favore dell'avv. , oltre alla restituzione di tutte le spese vive Pt_1 CP_1 dallo stesso sostenute in ragione del mandato conferitogli.
Come è noto, il patto di quota lite, originariamente vietato ex art. 2233, comma 3, c.c., è divenuto lecito in base alla modifica della citata norma apportata dall'art. 2 del D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche nella Legge n. 248/2006. Il successivo comma 2 bis dell'art. 2 cit., introdotto in sede di conversione, ha poi introdotto l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, “Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n.
248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della L. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio
2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.”
(Cass., Sez. II, Ord., 30.01.2025, n. 2135). Affrontando, quindi, la tematica relativa al divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l'avvocato ed il cliente, la Suprema Corte ha inteso contemperare l'esigenza di disciplinare il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale con la tutela dell'interesse del cliente nonché della dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata allorquando, nella convenzione concernente il compenso, possa ravvisarsi la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli.
Ciò detto, può dirsi accertata la valida sottoscrizione fra , e Persona_1 Persona_2 [...]
, quali eredi di e l'avv. di un patto di quota lite Pt_1 Parte_5 Controparte_1 relativo, tra l'altro, al riconoscimento in favore di quest'ultimo di una percentuale pari al 10% della somma che gli eredi avrebbero ottenuto a titolo di risarcimento dei danni loro derivati Pt_1 dall'exitus del congiunto in conseguenza del sinistro stradale del 02.11.2007. Parte_5
Risulta, altresì, provato che all'esito del procedimento penale innanzi alla competente Autorità
Giudiziaria veniva instaurato procedimento civile nei confronti, tra l'altro, della CP_2
quale società assicuratrice per la RCA del veicolo di proprietà di
[...] Controparte_4
responsabile del sinistro de quo. Nel corso di tale procedimento, il Tribunale di Latina –
[...]
Sezione Distaccata di Gaeta, pronunciava, in data 26.02.2010, ordinanza con la quale assegnava a ciascuno dei suddetti eredi una somma a titolo di provvisionale.
In data 10.05.2010, , e , con atto notarile allegato Persona_1 Persona_2 Parte_1 in atti, conferivano all'avv. procura alla riscossione e all'incasso delle somme oggetto CP_1 della predetta provvisionale nonché di quelle che sarebbero state corrisposte, nel prosieguo e in loro favore, dal responsabile civile a saldo definitivo. Con successiva scrittura privata del 31.05.2010, pure versata in atti, Persona_1 [...]
e , unitamente a (coniuge di e cognata Per_2 Parte_1 Parte_2 Persona_2 di ), (coniuge di e cognata di ), Parte_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_5
(figlia di e nipote di ), (figlia di Persona_1 Parte_1 Parte_5 Persona_1
e nipote di ) convenivano con l'avv. le modalità del Persona_2 Parte_5 CP_1 trasferimento delle somme oggetto di provvisionale (nulla era stato riconosciuto a titolo di provvisionale alle cognate e alle nipoti del de cuius) nonché quelle future, riconosciute per la medesima ragione. In particolare, veniva stabilito che il convenuto, nella qualità di procuratore speciale, avrebbe trasferito le somme oggetto di provvisionale, versate dalla su un CP_2 conto corrente dallo stesso appositamente aperto, mediante due distinti bonifici, dell'importo di €
59.000 ciascuno, in favore di due distinti conti correnti bancari, intestati uno a fu Parte_3
(deceduto nel corso del presente giudizio) e l'altro a di , mentre Per_2 Parte_3 Pt_1 avrebbe corrisposto in moneta liquida ai beneficiari la restante parte delle somme già liquidate dal
Tribunale, secondo direttive che non venivano però specificate nel corpo della scrittura.
Risulta provato in atti il versamento, da parte del procuratore speciale avv. , della somma CP_1 di € 118.000 in favore di e fu , sui conti Controparte_6 Parte_3 Per_2 correnti bancari alle stesse intestati, mediante due distinti bonifici, ciascuno dell'importo di €
59.000, disposti in data 03.06.2010.
Ancora, devono dirsi non contestati i successivi versamenti di somme per ulteriori € 120.000,00 sul conto corrente n. 820677, intestato a di e per ulteriori € 114.500,00 sul Parte_3 Pt_1 conto corrente n. 821273, intestato a fu . Parte_3 Per_2
Con riguardo alla somma di € 15.000,00, asserita come versata dal convenuto nella qualità sul conto corrente n. 821273 intestato a fu (e totalmente contestata dagli attori) Parte_3 Per_2 mediante bonifico del 26.07.2013, deve dirsi che risulta allegata in giudizio la sola richiesta di esecuzione della disposizione di bonifico indirizzata alla banca, non seguita dalla conferma di esecuzione con indicazione del relativo CRO da parte dell'istituto disponente. Orbene, a sostegno della contestazione sollevata, è stato prodotto dagli attori l'estratto conto di cui al conto corrente n.
821273 e relativo al periodo 30.06.2013 – 31.08.2013 dal cui esame ben si evince che l'importo di €
15.000,00 di cui si discute non risulta essere stato accreditato in favore della beneficiaria.
Quindi, può dirsi accertato il versamento, da parte del procuratore speciale, di complessivi €
179.000,00 sul conto n. 820677, intestato a di , e di complessivi € Parte_3 Pt_1
173.500,00 sul conto corrente n. 821273, intestato a fu Parte_3 Per_2
Inoltre, dall'esame della scrittura privata del 31.05.2010 ben si evince che le parti convenivano la dazione in denaro contante della somma di € 26.000,00 (13.000x2) a titolo di saldo della restante parte dell'importo di cui alla provvisionale riconosciuta, in favore di ciascuno dei germani
[...]
e dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta, con contestuale Pt_1 Per_2 liberazione del procuratore avv. da ogni responsabilità, demandando la modalità di tale CP_1 dazione in contanti a direttive che, tuttavia, non hanno formato oggetto della scrittura privata de qua o di altri accordi sottoscritti dalle parti: delle stesse, pertanto, non si ha conoscenza né prova;
né, tanto meno, è stata fornita dagli interessati la prova del loro mancato rispetto da parte del procuratore speciale.
Ciò detto, se il complessivo risarcimento riconosciuto dalla in favore di CP_2 Per_1
e ammonta ad € 424.000,00 (€ 144.000,00 + €
[...] Persona_2 Parte_1
280.000,00), la percentuale che su tale somma gli attori hanno riconosciuto all'avv. in CP_1 virtù dell'accordo cd. di quota lite del 03.11.2007 ammonta ad € 42.400,00 (10% di 424.000,00).
Sottraendo tale importo a titolo di quota di lite, agli originari eredi di il procuratore, Parte_5 una volta incassato il risarcimento sul conto corrente dedicato, avrebbe dovuto restituire la somma complessiva di € 381.600,00 (424.000,00 – 42.400,00).
Da quanto sopra ricostruito, risultano provati o, comunque, non validamente contestati trasferimenti dal procuratore speciale agli eredi per un ammontare complessivo pari a € 378.500,00. Pt_1
Pertanto, l'odierno convenuto deve agli attori, quali eredi del de cuius , la somma di Parte_5
€ 381.600,00 - € 378.500,00 = € 3.100,00.
Tuttavia, in virtù di quanto pattuito dalle parti originarie, l'allora procuratore avrebbe sostenuto le spese collegate all'espletamento del proprio mandato sia in sed civile che in sede penale, nonché quelle di natura funeraria, con obbligo di rendicontazione da parte dello stesso e con contestuale diritto alla restituzione degli esborsi effettuati. Orbene, a fronte delle carenze tanto allegatorie quanto probatorie nelle quali è incorso il convenuto in ordine alla ripetizione delle spese sostenute, devono dirsi accertati i seguenti esborsi. Innanzitutto, risulta provato il versamento di complessivi €
1500,00 mediante due distinti assegni bancari (allegati in atti), emessi dall'avv. in favore CP_1 del consulente tecnico di parte, nominato ai fini della partecipazione alle Persona_3 operazioni peritali volte alla ricostruzione cinematica del sinistro in cui decedeva . Parte_5
L'ulteriore corresponsione di € 500,00 in contanti in favore del consulente di parte risulta solo asserita dal convenuto ma non confermata dal beneficiario che, escusso quale testimone proprio dal convenuto professionista, ha confermato la sola emissione dei due assegni in suo favore.
Il convenuto allega un assegno dell'importo di € 1.500,00 emesso in favore dell'avv. Carlo De
Stavola, asserendo che quest'ultimo lo abbia coadiuvato nel procedimento penale instauratosi a seguito del sinistro stradale de quo. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova relativa al conferimento dell'incarico nei confronti dell'ulteriore professionista, né della partecipazione dello stesso al proc. Penale avviato presso il Tribunale di Latina né al compimento di una qualche attività da parte dell'avv. De Stavola, mentre lo stesso convenuto produce in atti comunicazione, indirizzata all'ufficio del P.M. presso il Tribunale di Latina, di conferimento incarico e nomina, in proprio favore, quale difensore nel procedimento n. 10492/07 R.G. Mod. 21. Di conseguenza, non vi è prova dell'attività professionale richiesta all'ulteriore professionista né che l'assegno offerto in copia sia stato emesso dal a titolo di emolumento in favore del collega per l'attività di CP_1 collaborazione asserita come prestata né che il titolo sia stato effettivamente incassato dal beneficiario.
Con riguardo all'emolumento pari a € 1.500,00 asserito come corrisposto al Dott. dal Per_4 convenuto per attività di consulenza autoptica, non è stata fornita la prova della modalità del suddetto pagamento né del suo reale ammontare, atteso che, in sede di escussione testimoniale, il Per teste ha riferito di non ricordare l'importo delle spettanze riconosciutegli. In assenza di qualsivoglia ricevuta o quietanza, la cifra corrisposta non può dirsi dimostrata nel suo reale ammontare.
Ancora, il convenuto ha allegato in atti una ricevuta asserita come rilasciata dal CTU nominato,
Dott.ssa , nel corso del procedimento civile celebratosi innanzi al Persona_5
Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta. Tale ricevuta, per l'importo di 800,00, non reca né timbro né sottoscrizione del professionista emittente: deve, pertanto, negarsi valenza documentale a detta ricevuta, che non risulta confermata da alcuna prova circa il conferimento dell'incarico al CTU da parte del Tribunale (non vi è in atti l'ordinanza di nomina nè il decreto di liquidazione emessi dall'allora magistrato) e/o l'avvenuto pagamento effettuato dal . CP_1
Infine, il convenuto in riconvenzionale ha prodotto fattura relativa alle spese funerarie necessarie in seguito al decesso del de cuius allo stesso intestata per un importo di € 4.000,00. Parte_5
Risulta oggetto di convenzione pattizia fra le parti originarie l'anticipazione della detta spesa da parte del e la circostanza dell'effettivo esborso da parte del resistente risulta confermata CP_1 dai ricorrenti nelle memorie istruttorie depositate nonché dal teste indicato come testimone Tes_1 dalle stesse parti ricorrenti.
Pertanto, deve dirsi accertato in capo al il diritto alla ripetizione, quale oggetto di Controparte_1 accordo pattizio fra le parti, delle spese anticipate per l'importo complessivo di € 5.500,00.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno all'immagine professionale così come formulata dal convenuto avv. nei confronti delle parti attrici, la stessa non può Controparte_1 trovare accoglimento per mancanza di prova, atteso il principio dettato dall'art. 2697 c.c.
Le doglianze attoree non sono state oggetto di prova, dovendosi rammentare l'orientamento di legittimità secondo cui “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento (…) la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr. Cass. Civ., n. 4005 del 18.02.2020).
Concordemente, con riguardo al danno all'immagine delle persone giuridiche, cfr. Cass. Civ. n.
19551 del 10/07/2023, secondo cui è necessaria la prova del pregiudizio economico o di carriera, poiché quello all'immagine e alla reputazione commerciale non può essere inteso comeun mero danno-evento, e cioè un danno "in re ipsa".
Il convenuto non ha fornito alcuna prova né del pregiudizio economico patito né del fatto che la doglianza mossagli dagli eredi gli abbia procurato un concreto ed effettivo danno Parte_5 professionale e sociale, da porre in connessione logico-causale con la vicenda dedotta in questa sede.
In conclusione, attese le reciproche debenze fra le parti all'esito dell'intera vicenda de qua, va rigettata la domanda proposta dagli attori mentre va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, dovendosi riconoscere in favore di quest'ultimo, e per le sole causali poc'anzi ricostruite, un credito pari ad € 1.400,00 (ossia 5.500,00 – 3.100,00).
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e quale erede Parte_1 di , nonché da , e quali eredi di Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quest'ultimo a sua volta già in proprio e quale erede di , nei Persona_2 Persona_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, rigetta la domanda proposta dagli attori;
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e condanna gli attori al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 1.400,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 4500,00 oltre oneri accessoricome previsto per legge
S.M.C.V, 26.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4782/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie”
TRA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), nonché (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F. ) e questi ultimi nella qualità di eredi di
[...] C.F._4 Parte_4
quest'ultimo a sua volta già in proprio e quale erede di , tutti Persona_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Belardo Speranza (C.F. ) e dall'avv. Nicola C.F._5
AC (C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori C.F._6 sito in Sant'Arpino alla via Martiri Atellani n. 63 (pec: Email_1
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ed Controparte_1 C.F._7 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cellole (CE) alla via Raffaello - P.co
Primavera, n. 13 (pec: Email_2
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , Persona_1 Persona_2 Parte_1 rispettivamente madre e fratelli di deceduto a seguito di sinistro stradale Parte_5 verificatosi in SS. Cosma e Damiano (LT) in data 02/11/2007, chiedevano all'adito Tribunale di S.
Maria C.V. la condanna dell'avv. a corrispondere la somma di € 51.000,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione, asserendo che lo stesso non aveva provveduto a versare in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi del defunto , l'intero importo loro liquidato dalla Parte_5
a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale. Controparte_2
Veniva nominato il Giudice Relatore che fissava l'udienza di comparizione innanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il professionista convenuto, contestando in toto la pretesa per la non debenza delle somme richieste e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di parte ricorrente alla restituzione degli importi a vario titolo anticipati dal procuratore in nome e per conto degli eredi nonché al risarcimento dei danni d'immagine subiti dal professionista in Pt_1 conseguenza dell'azione giudiziaria proposta nei suoi confronti.
L'allora Magistrato, stante la richiesta delle parti, disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
La causa veniva istruita mediante raccoglimento delle prove testimoniali articolate dalle parti nonché dell'interrogatorio formale deferito al convenuto. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario in data 20.3.2025, all'udienza del 17.04.2025, a seguito di ampia discussione orale, la stessa veniva rinviata in trattazione cartolare all'udienza del 24.06.2025
e, successivamente, all'udienza cartolare del 21.10.2025. In tale sede, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, il giudizio veniva deciso.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: i sigg. , Persona_1
e , nella qualità di congiunti ed eredi di , deceduto Parte_1 Persona_2 Parte_5
a seguito di sinistro stradale verificatosi in data 02/11/2007 in SS. Cosma e Damiano (LT) convenivano in giudizio l'avv. per sentirlo condannare alla restituzione della Controparte_1 somma di €. 51.000,00, indebitamente trattenuta dal professionista. Infatti, per il sinistro in parola la aveva erogato, a titolo transattivo del giudizio civile incardinato, la Controparte_3 somma di € 280.000,00, mentre, a titolo di provvisionale disposta con ordinanza del 26/02/2010, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta – nel corso del medesimo procedimento Civile, la compagnia assicurativa aveva già corrisposto la somma di € 144.000,00.
Gli importi de quibus erano stati incassati, in virtù di procura notarile all'incasso rilasciata nei confronti dello stesso dai ricorrenti, dal professionista resistente che tuttavia, provvedeva alla restituzione asserita come solo parziale delle somme risarcitorie in favore degli eredi beneficiari.
Deve dirsi che parti dell'odierno giudizio sottoscrivevano scrittura privata, cd. patto di quota lite, con la quale gli chiedevano all'avv. di anticipare, in loro vece, ogni Parte_6 Controparte_1 spesa derivante dall'adempimento dei mandati professionali, pure conferiti al professionista, relativi alla tutela legale degli interessi degli istanti nelle sedi penali e civili conseguenti al sinistro in cui decedeva il loro congiunto. Nella predetta scrittura, veniva demandata al professionista, altresì,
l'anticipazione delle spese necessarie al servizio funebre e alla tumulazione della salma del de cuius
Al contempo, si impegnavano a riconoscere in favore del legale il 10% delle Parte_5 somme che sarebbero state loro liquidate dal responsabile civile a titolo di risarcimento dei danni di natura parentale.
Stante la situazione economica in cui versava gli eredi , destinatari di più pignoramenti Pt_1 riguardanti l'intero asse ereditario derivante dal decesso del capostipite , i ricorrenti Parte_4 avevano pure nominato l'avv. loro procuratore speciale, mediante procura Controparte_1 notarile pure depositata in atti, verosimilmente con l'intento di sottrarre ai numerosi creditori gli importi che la avrebbe erogato in loro favore nella predetta qualità. Controparte_3
Oggetto di accordi tra le parti erano anche le modalità di incasso delle predette somme da parte del procuratore speciale, mediante conto corrente bancario dedicato, e di successiva trasmissione in favore degli effettivi beneficiari, mediante plurimi versamenti su due distinti conti correnti bancari, dei quali venivano fornite al procuratore le relative coordinate, intestati uno a nata Parte_3
a Gaeta (LT) il 02/08/1988 e figlia di , e l'altro a nata ad [...] Parte_1 Parte_3
(NA) il 10/10/1990 e figlia di . Persona_2
Veniva accertata dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta – la penale responsabilità dell'imputato per il sinistro stradale in cui aveva trovato la morte Controparte_4 Pt_5
e, nel corso del giudizio civile n. 666/09 R.G., sempre celebratosi innanzi al Tribunale di
[...]
Latina – Sezione Distaccata di Gaeta, l'allora Magistrato disponeva una provvisionale di €
102.000,00 in favore di e di € 21.000,00 ciascuno per i germani e Persona_1 Pt_1
, per un totale di € 144.000,00. Nel corso del medesimo procedimento civile, le parti Per_2 giungevano ad una definizione transattiva, in virtù della quale la Compagnia
[...] erogava: la ulteriore somma di € 280.000,00 in favore degli originari eredi Controparte_3
, versata sul conto corrente dedicato aperto, in virtù degli accordi intercorsi, dal Parte_5 procuratore speciale;
nonché la somma di € 5.000,00 ciascuna in favore di e Parte_2
, in qualità di cognate del de cuius, e di e Controparte_5 Controparte_6 Pt_3 fu , in qualità di nipoti del de cuius (quindi per un totale di € 20.000,00) a mezzo
[...] Per_2 altrettanti assegni destinati direttamente alle beneficiarie e, quindi, non oggetto di incasso da parte del procuratore speciale.
Tanto premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la verifica della fondatezza delle domande proposte nel presente giudizio va effettuata sulla base delle allegazioni e delle difese delle parti costituite e del materiale probatorio da queste offerto.
In via preliminare, deve dirsi accertato che le somme erogate agli eredi dalla Compagnia Pt_1 assicuratore del veicolo di proprietà del responsabile civile, a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale del 02/11/2007 nel corso del quale decedeva il congiunto , sono state le seguenti: € 144.000,00 a titolo di Parte_5 provvisionale disposta con ordinanza n. 834 del 26/02/2010 emessa dal Tribunale di Latina –
Sezione Distaccata di Gaeta nel procedimento civile RG n. 666/2009, di cui € 102.000,00 in favore di (madre di ), € 21.000,00 in favore di (fratello di Persona_1 Parte_5 Parte_1
ed € 21.000,00 in favore di (fratello di;
€ Parte_5 Persona_2 Parte_5
280.000,00 a titolo di saldo in virtù di transazione stragiudiziale della lite in favore di Per_1
, Il tutto per un importo complessivo pari ad €
[...] Parte_1 Persona_2
424.000,00.
Deve poi dirsi accertato che tra gli originari eredi del defunto e il convenuto Parte_5 professionista, avv. , sia intercorso un cd. patto di quota lite, stipulato mediante Controparte_1 scrittura privata del 03.11.2007 (cfr. allegato n. 4 alla produzione di parte depositata dal convenuto all'atto della costituzione in giudizio) e intestato dagli stessi sottoscrittori come “accordo transattivo”, con il quale le parti convenivano che l'avv. , quale legale incaricato, avrebbe CP_1 posto in essere tutte le attività e anticipato tutte le spese finalizzate all'espletamento dell'incarico e alla tutela in sede sia penale che civile degli interessi degli eredi derivanti dal decesso del Pt_1 congiunto . Con lo stesso atto le parti convenivano, altresì, che il professionista Parte_5 avrebbe sostenuto le spese relative all'esame autoptico e all'intero servizio funebre del de cuius.
Veniva, quindi, convenuta la percentuale del 10% sul risarcimento del danno parentale che gli eredi avrebbero ottenuto in favore dell'avv. , oltre alla restituzione di tutte le spese vive Pt_1 CP_1 dallo stesso sostenute in ragione del mandato conferitogli.
Come è noto, il patto di quota lite, originariamente vietato ex art. 2233, comma 3, c.c., è divenuto lecito in base alla modifica della citata norma apportata dall'art. 2 del D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche nella Legge n. 248/2006. Il successivo comma 2 bis dell'art. 2 cit., introdotto in sede di conversione, ha poi introdotto l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, “Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n.
248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della L. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio
2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.”
(Cass., Sez. II, Ord., 30.01.2025, n. 2135). Affrontando, quindi, la tematica relativa al divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l'avvocato ed il cliente, la Suprema Corte ha inteso contemperare l'esigenza di disciplinare il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale con la tutela dell'interesse del cliente nonché della dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata allorquando, nella convenzione concernente il compenso, possa ravvisarsi la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli.
Ciò detto, può dirsi accertata la valida sottoscrizione fra , e Persona_1 Persona_2 [...]
, quali eredi di e l'avv. di un patto di quota lite Pt_1 Parte_5 Controparte_1 relativo, tra l'altro, al riconoscimento in favore di quest'ultimo di una percentuale pari al 10% della somma che gli eredi avrebbero ottenuto a titolo di risarcimento dei danni loro derivati Pt_1 dall'exitus del congiunto in conseguenza del sinistro stradale del 02.11.2007. Parte_5
Risulta, altresì, provato che all'esito del procedimento penale innanzi alla competente Autorità
Giudiziaria veniva instaurato procedimento civile nei confronti, tra l'altro, della CP_2
quale società assicuratrice per la RCA del veicolo di proprietà di
[...] Controparte_4
responsabile del sinistro de quo. Nel corso di tale procedimento, il Tribunale di Latina –
[...]
Sezione Distaccata di Gaeta, pronunciava, in data 26.02.2010, ordinanza con la quale assegnava a ciascuno dei suddetti eredi una somma a titolo di provvisionale.
In data 10.05.2010, , e , con atto notarile allegato Persona_1 Persona_2 Parte_1 in atti, conferivano all'avv. procura alla riscossione e all'incasso delle somme oggetto CP_1 della predetta provvisionale nonché di quelle che sarebbero state corrisposte, nel prosieguo e in loro favore, dal responsabile civile a saldo definitivo. Con successiva scrittura privata del 31.05.2010, pure versata in atti, Persona_1 [...]
e , unitamente a (coniuge di e cognata Per_2 Parte_1 Parte_2 Persona_2 di ), (coniuge di e cognata di ), Parte_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_5
(figlia di e nipote di ), (figlia di Persona_1 Parte_1 Parte_5 Persona_1
e nipote di ) convenivano con l'avv. le modalità del Persona_2 Parte_5 CP_1 trasferimento delle somme oggetto di provvisionale (nulla era stato riconosciuto a titolo di provvisionale alle cognate e alle nipoti del de cuius) nonché quelle future, riconosciute per la medesima ragione. In particolare, veniva stabilito che il convenuto, nella qualità di procuratore speciale, avrebbe trasferito le somme oggetto di provvisionale, versate dalla su un CP_2 conto corrente dallo stesso appositamente aperto, mediante due distinti bonifici, dell'importo di €
59.000 ciascuno, in favore di due distinti conti correnti bancari, intestati uno a fu Parte_3
(deceduto nel corso del presente giudizio) e l'altro a di , mentre Per_2 Parte_3 Pt_1 avrebbe corrisposto in moneta liquida ai beneficiari la restante parte delle somme già liquidate dal
Tribunale, secondo direttive che non venivano però specificate nel corpo della scrittura.
Risulta provato in atti il versamento, da parte del procuratore speciale avv. , della somma CP_1 di € 118.000 in favore di e fu , sui conti Controparte_6 Parte_3 Per_2 correnti bancari alle stesse intestati, mediante due distinti bonifici, ciascuno dell'importo di €
59.000, disposti in data 03.06.2010.
Ancora, devono dirsi non contestati i successivi versamenti di somme per ulteriori € 120.000,00 sul conto corrente n. 820677, intestato a di e per ulteriori € 114.500,00 sul Parte_3 Pt_1 conto corrente n. 821273, intestato a fu . Parte_3 Per_2
Con riguardo alla somma di € 15.000,00, asserita come versata dal convenuto nella qualità sul conto corrente n. 821273 intestato a fu (e totalmente contestata dagli attori) Parte_3 Per_2 mediante bonifico del 26.07.2013, deve dirsi che risulta allegata in giudizio la sola richiesta di esecuzione della disposizione di bonifico indirizzata alla banca, non seguita dalla conferma di esecuzione con indicazione del relativo CRO da parte dell'istituto disponente. Orbene, a sostegno della contestazione sollevata, è stato prodotto dagli attori l'estratto conto di cui al conto corrente n.
821273 e relativo al periodo 30.06.2013 – 31.08.2013 dal cui esame ben si evince che l'importo di €
15.000,00 di cui si discute non risulta essere stato accreditato in favore della beneficiaria.
Quindi, può dirsi accertato il versamento, da parte del procuratore speciale, di complessivi €
179.000,00 sul conto n. 820677, intestato a di , e di complessivi € Parte_3 Pt_1
173.500,00 sul conto corrente n. 821273, intestato a fu Parte_3 Per_2
Inoltre, dall'esame della scrittura privata del 31.05.2010 ben si evince che le parti convenivano la dazione in denaro contante della somma di € 26.000,00 (13.000x2) a titolo di saldo della restante parte dell'importo di cui alla provvisionale riconosciuta, in favore di ciascuno dei germani
[...]
e dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta, con contestuale Pt_1 Per_2 liberazione del procuratore avv. da ogni responsabilità, demandando la modalità di tale CP_1 dazione in contanti a direttive che, tuttavia, non hanno formato oggetto della scrittura privata de qua o di altri accordi sottoscritti dalle parti: delle stesse, pertanto, non si ha conoscenza né prova;
né, tanto meno, è stata fornita dagli interessati la prova del loro mancato rispetto da parte del procuratore speciale.
Ciò detto, se il complessivo risarcimento riconosciuto dalla in favore di CP_2 Per_1
e ammonta ad € 424.000,00 (€ 144.000,00 + €
[...] Persona_2 Parte_1
280.000,00), la percentuale che su tale somma gli attori hanno riconosciuto all'avv. in CP_1 virtù dell'accordo cd. di quota lite del 03.11.2007 ammonta ad € 42.400,00 (10% di 424.000,00).
Sottraendo tale importo a titolo di quota di lite, agli originari eredi di il procuratore, Parte_5 una volta incassato il risarcimento sul conto corrente dedicato, avrebbe dovuto restituire la somma complessiva di € 381.600,00 (424.000,00 – 42.400,00).
Da quanto sopra ricostruito, risultano provati o, comunque, non validamente contestati trasferimenti dal procuratore speciale agli eredi per un ammontare complessivo pari a € 378.500,00. Pt_1
Pertanto, l'odierno convenuto deve agli attori, quali eredi del de cuius , la somma di Parte_5
€ 381.600,00 - € 378.500,00 = € 3.100,00.
Tuttavia, in virtù di quanto pattuito dalle parti originarie, l'allora procuratore avrebbe sostenuto le spese collegate all'espletamento del proprio mandato sia in sed civile che in sede penale, nonché quelle di natura funeraria, con obbligo di rendicontazione da parte dello stesso e con contestuale diritto alla restituzione degli esborsi effettuati. Orbene, a fronte delle carenze tanto allegatorie quanto probatorie nelle quali è incorso il convenuto in ordine alla ripetizione delle spese sostenute, devono dirsi accertati i seguenti esborsi. Innanzitutto, risulta provato il versamento di complessivi €
1500,00 mediante due distinti assegni bancari (allegati in atti), emessi dall'avv. in favore CP_1 del consulente tecnico di parte, nominato ai fini della partecipazione alle Persona_3 operazioni peritali volte alla ricostruzione cinematica del sinistro in cui decedeva . Parte_5
L'ulteriore corresponsione di € 500,00 in contanti in favore del consulente di parte risulta solo asserita dal convenuto ma non confermata dal beneficiario che, escusso quale testimone proprio dal convenuto professionista, ha confermato la sola emissione dei due assegni in suo favore.
Il convenuto allega un assegno dell'importo di € 1.500,00 emesso in favore dell'avv. Carlo De
Stavola, asserendo che quest'ultimo lo abbia coadiuvato nel procedimento penale instauratosi a seguito del sinistro stradale de quo. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova relativa al conferimento dell'incarico nei confronti dell'ulteriore professionista, né della partecipazione dello stesso al proc. Penale avviato presso il Tribunale di Latina né al compimento di una qualche attività da parte dell'avv. De Stavola, mentre lo stesso convenuto produce in atti comunicazione, indirizzata all'ufficio del P.M. presso il Tribunale di Latina, di conferimento incarico e nomina, in proprio favore, quale difensore nel procedimento n. 10492/07 R.G. Mod. 21. Di conseguenza, non vi è prova dell'attività professionale richiesta all'ulteriore professionista né che l'assegno offerto in copia sia stato emesso dal a titolo di emolumento in favore del collega per l'attività di CP_1 collaborazione asserita come prestata né che il titolo sia stato effettivamente incassato dal beneficiario.
Con riguardo all'emolumento pari a € 1.500,00 asserito come corrisposto al Dott. dal Per_4 convenuto per attività di consulenza autoptica, non è stata fornita la prova della modalità del suddetto pagamento né del suo reale ammontare, atteso che, in sede di escussione testimoniale, il Per teste ha riferito di non ricordare l'importo delle spettanze riconosciutegli. In assenza di qualsivoglia ricevuta o quietanza, la cifra corrisposta non può dirsi dimostrata nel suo reale ammontare.
Ancora, il convenuto ha allegato in atti una ricevuta asserita come rilasciata dal CTU nominato,
Dott.ssa , nel corso del procedimento civile celebratosi innanzi al Persona_5
Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta. Tale ricevuta, per l'importo di 800,00, non reca né timbro né sottoscrizione del professionista emittente: deve, pertanto, negarsi valenza documentale a detta ricevuta, che non risulta confermata da alcuna prova circa il conferimento dell'incarico al CTU da parte del Tribunale (non vi è in atti l'ordinanza di nomina nè il decreto di liquidazione emessi dall'allora magistrato) e/o l'avvenuto pagamento effettuato dal . CP_1
Infine, il convenuto in riconvenzionale ha prodotto fattura relativa alle spese funerarie necessarie in seguito al decesso del de cuius allo stesso intestata per un importo di € 4.000,00. Parte_5
Risulta oggetto di convenzione pattizia fra le parti originarie l'anticipazione della detta spesa da parte del e la circostanza dell'effettivo esborso da parte del resistente risulta confermata CP_1 dai ricorrenti nelle memorie istruttorie depositate nonché dal teste indicato come testimone Tes_1 dalle stesse parti ricorrenti.
Pertanto, deve dirsi accertato in capo al il diritto alla ripetizione, quale oggetto di Controparte_1 accordo pattizio fra le parti, delle spese anticipate per l'importo complessivo di € 5.500,00.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno all'immagine professionale così come formulata dal convenuto avv. nei confronti delle parti attrici, la stessa non può Controparte_1 trovare accoglimento per mancanza di prova, atteso il principio dettato dall'art. 2697 c.c.
Le doglianze attoree non sono state oggetto di prova, dovendosi rammentare l'orientamento di legittimità secondo cui “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento (…) la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr. Cass. Civ., n. 4005 del 18.02.2020).
Concordemente, con riguardo al danno all'immagine delle persone giuridiche, cfr. Cass. Civ. n.
19551 del 10/07/2023, secondo cui è necessaria la prova del pregiudizio economico o di carriera, poiché quello all'immagine e alla reputazione commerciale non può essere inteso comeun mero danno-evento, e cioè un danno "in re ipsa".
Il convenuto non ha fornito alcuna prova né del pregiudizio economico patito né del fatto che la doglianza mossagli dagli eredi gli abbia procurato un concreto ed effettivo danno Parte_5 professionale e sociale, da porre in connessione logico-causale con la vicenda dedotta in questa sede.
In conclusione, attese le reciproche debenze fra le parti all'esito dell'intera vicenda de qua, va rigettata la domanda proposta dagli attori mentre va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, dovendosi riconoscere in favore di quest'ultimo, e per le sole causali poc'anzi ricostruite, un credito pari ad € 1.400,00 (ossia 5.500,00 – 3.100,00).
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e quale erede Parte_1 di , nonché da , e quali eredi di Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quest'ultimo a sua volta già in proprio e quale erede di , nei Persona_2 Persona_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, rigetta la domanda proposta dagli attori;
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e condanna gli attori al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 1.400,00;
- condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 4500,00 oltre oneri accessoricome previsto per legge
S.M.C.V, 26.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Caroppoli