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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1645/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. 1645/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Daniele Antonelli, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Verile, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Carparelli, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato come in atti.
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giosuè Seghezzi, Parte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATI COSTITUITI
UNIONE DELLE (C.F. . Parte_4 P.IVA_4
pagina 1 di 18 (C.F. ). Controparte_2 P.IVA_5
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello vs. sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte:
: “[…] in riforma della Sentenza n. 338/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Chieti, Voglia così decidere - al punto 1) ritenere valida, efficace e legittima
l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90028384 52/000 emessa dall' Parte_1
nei confronti del e, pertanto, dichiarare dovuto da quest'ultimo l'importo
[...] CP_1
ivi intimato, attesa la ritualità e tempestività della notifica delle cartelle esattoriali indicate, e per
l'effetto dichiarare non prescritte le stesse cartelle esattoriali e le sanzioni amministrative elencate nella predetta intimazione di pagamento, non essendo decorso alcun termine di prescrizione, stante i plurimi atti interruttivi e le sospensioni ex lege;
- al punto 2) pronunciare la condanna del sig.
[...]
, in favore dell' , alle spese del giudizio di primo grado CP_1 Parte_1
ovvero, in subordine, nulla disporre al riguardo compensandole integralmente nei confronti della convenuta . Con vittoria di spese e compensi professionali del Parte_1
presente giudizio di appello. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusiva e di replica”.
DI CORSO LUCA: “[…] in via preliminare, accertare e dichiarare: la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. con vittoria di spese;
la inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. con vittoria di spese;
nel merito: rigettare l'appello proposto dall' , confermando la sentenza impugnata n. 338/2022 (Rg.n. Controparte_4
266/2022) resa dal Giudice di Pace di Chieti in data 27.07.2022. Chiede, altresì, il rigetto di ogni domanda e deduzione proposta dalle altre parti convenute, poiché inammissibili e infondate. Con
pagina 2 di 18 vittoria di spese e compensi, oltre a IVA e CPA come per legge e condanna anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. L'avv. Fabio Verile chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione con contestuale concessione di termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, ai sensi del previgente articolo 190 c.p.c.”.
: “[…] - ritenere valida, efficace e legittima l'intimazione di pagamento n. Parte_2
043 2021 90028384 52/000 emessa dall' nei confronti del Parte_1 CP_1
e, pertanto, dichiarare dovuto da quest'ultimo l'importo ivi intimato, attesa la ritualità e
[...] tempestività della notifica delle cartelle esattoriali indicate, e per l'effetto dichiarare non prescritte le stesse cartelle esattoriali e le sanzioni amministrative elencate nella predetta intimazione di pagamento, non essendo decorso alcun termine di prescrizione, stante i plurimi atti interruttivi e le sospensioni ex lege;
- pronunciare la condanna del sig. , in favore del CP_1 Parte_2
, alle spese di giudizio. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con la concessione dei
[...] termini di legge per il deposito di comparsa conclusiva e di replica.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 5.2.22, l' (di seguito, per brevità, Controparte_5 CP_6
notificò a la intimazione di pagamento n. 04320219002838452000 del 17.12.2021, CP_1 per un ammontare complessivo di €. 10.754,00, in ragione del mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali (n. 04320140002409876501, n. 04320160005746320501, n. 04320160007778164501, n.
04320160008168865501 e n. 04320170002236458501), tutte afferenti a contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, elevate dagli enti competenti nei confronti della società
[...]
, estinta e cancellata dal registro delle imprese in Parte_5
data 3.10.2013 e di di cui il era stato socio illimitatamente responsabile. CP_1
2. Con atto di citazione depositato il 7.3.22 innanzi al Giudice di Pace di Chieti, il propose CP_1
opposizione alla predetta intimazione di pagamento – di cui chiese la revoca, previa sospensione in via cautelare, della stessa – eccependo, in sintesi per quanto d'interesse: (i) il difetto di motivazione dell'intimazione, ex art. 7, comma I, Legge 212/2000, per omessa specifica indicazione delle sanzioni oggetto delle cartelle di pagamento presupposte, nonché per omessa allegazione di quest'ultime; (ii)
l'omessa notifica, ovvero la invalidità della notifica degli atti presupposti (verbali delle contravvenzioni pagina 3 di 18 stradali e relative cartelle di pagamento), con conseguente nullità derivata degli atti consequenziali;
(iii) la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere dalla controparte.
3. Si costituirono in giudizio la , il , la Controparte_2 Parte_3
e l' chiedendo tutte – nelle rispettive comparse di Controparte_7 CP_6
costituzione – il rigetto della opposizione.
In particolare, l' dedusse, in sintesi per quanto d'interesse: la regolarità dei procedimenti CP_6
notificatori delle cartelle di pagamento, in quanto eseguiti presso le sedi dei destinatari (liquidatori, soci amministratori e soci illimitatamente responsabili) via via legittimati a ricevere gli atti impositivi
(cartelle e intimazione di pagamento), in ragione delle “vicende sociali” che interessarono, nel corso del tempo, la società debitrice;
Parte_5
la infondatezza della eccezione di difetto di motivazione dell'atto di intimazione, in ragione della sua conformità al modello ministeriale allora vigente;
la infondatezza della eccezione di prescrizione, in ragione, da un lato, dei plurimi atti interruttivi notificati al debitore (cartelle e intimazione di pagamento) e, dall'altro, delle sospensioni previste ex lege per l'emergenza pandemica da COVID-19, nonché dalla Legge di Stabilità n. 147/2013.
La svolse altresì, in via subordinata, “domanda trasversale” di Controparte_7 condanna al risarcimento del danno e manleva nei confronti dell' CP_6
4. All'esito del processo, con sentenza n. 338/22, depositata il 27.7.22, il Giudice di Pace di Chieti, ritenuta la fondatezza della opposizione di parte attrice, dichiarò l'intervenuta prescrizione estintiva delle sanzioni amministrative elencate nell'intimazione di pagamento n. 04320219002838452000, con condanna solidale di tutti i convenuti a rifondere all'opponente le spese di giudizio. A fondamento di tale decisione, il Giudice rilevò: il difetto di prova della notifica della cartella di pagamento relativa alle sanzioni elevate dalla il difetto di prova della notifica del verbale di Controparte_2
contravvenzione elevato dalla costituitasi tardivamente in giudizio;
il difetto di prova Controparte_3
della notifica del verbale di contravvenzione elevato dal , rimasto contumace nel Parte_2
processo; la intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle sanzione comminate nel 2012 dalla
[...]
e nel 2011 dal Comune di in difetto di prova della intervenuta tempestiva CP_7 Parte_3
notifica di successivi atti interruttivi.
5. L – con atto di citazione del 3.11.22 – ha proposto appello, previa istanza ex art. 283 c.p.c., CP_6
avverso detta sentenza, di cui ha chiesto la integrale riforma, lamentandone la erroneità: a) per pagina 4 di 18 travisamento delle risultanze istruttorie documentali (cartoline, avvisi di ricevimento e affissioni negli albi pretori, relativi alle notifiche degli atti presupposti) che – a suo dire - avevano comprovato la insussistenza dell'eccepita prescrizione estintiva della propria pretesa creditoria;
b) per omessa applicazione – nel computo del termine prescrizionale – delle sospensioni previste ex lege per l'emergenza COVID-19 nonché dalla Legge di Stabilità n. 147/2013; c) per violazione dell'art. 91
c.p.c. in relazione alla disciplina delle spese di lite.
6. Il – nel costituirsi nel giudizio di II grado con comparsa depositata il 25.1.23 – ha CP_1 eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., oltreché per difetto di specificità dei motivi dello stesso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha assunto la correttezza ed esaustività della motivazione della sentenza appellata e la infondatezza delle doglianze sollevate dall' CP_6
7. Il ha chiesto l'accoglimento dell'appello dell' e la condanna del Parte_3 CP_6
a rimborsargli le spese processuali, di cui – in subordine – ha chiesto la compensazione. CP_1
8. Il è intervenuto volontariamente in giudizio, aderendo alle conclusioni Parte_2 dell' e chiedendo la vittoria delle spese di lite. CP_6
9. Alla udienza del 20.2.23, il Tribunale ha rigettato sia la istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall' sia la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. proposta dal CP_6
, rinviando per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.12.24. CP_1
10. Il processo giunge – dopo lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica - alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello deve ritenersi ammissibile, ma infondato, per le ragioni di seguito esposte.
A) La infondatezza della eccezione preliminare del DI CORSO di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
a.1 Innanzitutto, deve essere rigettata la eccezione preliminare del DI CORSO di inammissibilità dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – per asserito difetto di specificità dei motivi del gravame.
a.2 Infatti, l'atto di impugnazione contiene la denunzia, da parte dell' di specifiche censure alla CP_6 sentenza di I grado, (“violazione dell'art. 2948 C.c. ed erronea applicazione del suo 4° comma –
pagina 5 di 18 Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 28 L. 689/91 e dell'art. 209 del CdS in materia di prescrizione – Erronea applicazione delle sospensioni ex lege per l'emergenza COVID-19 – Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 2697 C.c. in materia di onere della prova – Erronea e/o mancata interpretazione e valutazione degli estratti di ruolo. […] Violazione dell'art. 91 c.p.c. ed erronea applicazione del principio della soccombenza”), censure ciascuna delle quali motivata su argomentazioni fattuali e giuridiche (cfr. l'atto di appello)
a.3 A fronte di tali doglianze dell'appellante, l'appellato il ha potuto articolare – nelle CP_1
proprie difese di II grado – controdeduzioni in fatto ed in diritto rispetto a ciascuno degli assunti della controparte, così dimostrando di avere avuto piena contezza del thema decidendum del giudizio di gravame.
a.4 Ed è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte (come nella specie: ndr), anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 11/10/2006, n. 21745; Cass. civ.,
Sez. III, 18/09/2015, n. 18307; Cass. civ., Sez. II, 25/01/2023, n. 2320; Cass. civ., Sez. III, 08/04/2024,
n. 9378).
B) La qualificazione giuridica della azione proposta dal nel giudizio di I grado CP_1
b.1 Con l'atto di citazione di prime cure, il ha eccepito sia la prescrizione della pretesa CP_1 creditoria dell' per asserita omessa notifica degli atti (verbali di accertamento delle asserite CP_6
infrazioni stradali e cartelle di pagamento successivamente emesse) presupposti della intimazione di pagamento n. 04320219002838452000 del 17.12.2022, sia la nullità derivata di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio (culminato nell'emissione della intimazione di pagamento opposta), in ragione dell'omessa notifica dei predetti atti presupposti.
pagina 6 di 18 b.2 Sul punto, è noto che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre (come nella specie: ndr) il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se
l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione del primo atto impositivo, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare […] È vero che
l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione, ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo […] Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un.,
22/09/2017, n. 22080; Cass. civ., Sez. III, 29/01/2014, n. 1985; Cass. civ., Sez. III, 16/06/2016, n.
12412; Cass. civ., Sez. III, 22/07/2016, n. 15120; Cass. civ., Sez. III, 04/08/2016, n. 16282).
b.3 Per quanto attiene alla funzione dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, nel caso (fatto valere dal ) di mancata notifica degli atti presupposti (costituiti dai verbali di accertamento CP_1
di violazioni al C.d.S. e dalle successive cartelle di pagamento), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione
“recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro
l'ordinanza-ingiunzione non notificata […] Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è
pagina 7 di 18 estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione [...] se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 14/02/2022, n. 4690; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019).
b.4 In conclusione, la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel senso che, quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale, come nella specie eccepito dall'opponente – entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento (ovvero, in caso di assunta omessa notifica di quest'ultima, della intimazione di pagamento, ex art. 50 D.P.R. 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera, quindi, la medesima valenza di precetto della cartella di pagamento), l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-II, 06/05/2019, n. 11789;
Cass. civ., Sez. III, 10/02/2021, n. 3318).
b.4 Nel caso di specie, pertanto, deve rilevarsi come la citazione in opposizione introduttiva del giudizio di primo grado conteneva:
(i) un motivo di opposizione eccepito – tempestivamente – ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 150/2011 entro trenta giorni dalla notifica del primo atto impositivo (omessa notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento);
(ii) un consequenziale motivo di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. (eccezione di prescrizione delle pretese creditorie dell' ; CP_6
(iii) un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7, comma I, Legge 212/2000).
pagina 8 di 18 C) Le coordinate giuridiche del procedimento notificatorio avente ad oggetto gli atti della
Amministrazione Finanziaria
c.1 A questo punto, è opportuno richiamare, alla luce dell'oggetto della controversia di II grado, la specifica disciplina giuridica del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento e dei successivi atti d'intimazione emessi dall'Amministrazione Finanziaria. Sul punto, l'art. 26, D.P.R. n. 602/73 – nella versione ratione temporis vigente – così statuisce: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
[…] La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. […] Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. […]”.
c.2 Notifica a mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, la giurisprudenza di legittimità ha statuito quanto segue: “L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. […] A maggior chiarimento del quadro normativo, lo speculare art. 139 c.p.c., comma 4, prevede l'obbligo (a carico del notificante) di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario, laddove venga consegnata la copia dell'atto al "portiere" o al
"vicino" di casa;
tuttavia, tale norma – è opportuno ribadirlo – non può trovare applicazione nelle notifiche degli atti esattivi o tributari” (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. Trib., 03/02/2017, n. 2868; Cass. civ., Sez. Trib., 26/11/2014, n. 25079). Proprio su tale aspetto, infatti, vero è che l'art. 60, comma pagina 9 di 18 1, D.P.R. n. 600/73, richiama specificatamente la normativa prevista dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma lo stesso comma impone la adozione di precise modifiche, tra cui – come illustrato – l'obbligo di dare notizia al destinatario della consegna dell'atto a persona diversa, senza prospettare alcuna distinzione tra il consegnatario appartenente alla categoria del portiere/vicino di casa o meno. In conclusione, nella notifica di tali atti (di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 600/73), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della c.d. lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.
c.3 Notifica nei casi di irreperibilità previsti dall'art. 140 c.p.c.
Di irreperibilità si può parlare sotto un duplice profilo: irreperibilità assoluta del contribuente o irreperibilità relativa del contribuente. Nel caso di irreperibilità assoluta, l'art. 60, comma 1, lettera e) D.P.R. n. 600/1973 dispone che: “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. È stato, sul punto, affermato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n.
600/1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'Ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più, né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale
(cfr. Cass. civ., Sez. VI, 07/02/2018, n. 2877).
Invece, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, è applicabile soltanto l'art. 140 c.p.c., di talché, in assenza del destinatario, la notifica va effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dalla predetta disposizione, ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità:
deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi;
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
pagina 10 di 18 Sul punto, è noto che la Corte Costituzionale (sentenza n. 3/2010 del 14/01/2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 D.P.R. n. 602/73, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale pronuncia, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 28/06/2011, n. 14316).
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Trib.,
17/03/2017, n. 6911; Cass. civ., Sez. VI, 13/11/2014, n. 24260; Cass. civ., Sez. Trib., 03/07/2013, n.
16693; Cass. civ., Sez. Trib., 27/06/2011, n. 14030; Cass. civ., Sez. Trib., 12/02/2010, n. 3426; Cass. civ., Sez. Trib., 07/07/2009, n. 15856; Cass. civ., Sez. Trib., 17/03/2008, n. 7067), con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità
c.d. “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973. In tal caso, debbono essere effettuati “il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata” (si v., ex multis, Cass. civ., Sez. Trib., 09/05/2018, n. 11057). Inoltre,
“la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (si v., per tutte,
Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012; Cass. civ., Sez. V, 13/02/2025, n. 3721).
pagina 11 di 18 In conclusione, le disposizioni sopra richiamate richiedono – per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c. (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.) – l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso il Comune e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012, in motivazione;
Cass. civ., Sez. V, 13/02/2025, n. 3721).
c.4 Notifica nei casi di persona giuridica estinta e cancellata dal registro delle imprese
La disciplina sino ad ora enucleata, in tema di notificazione degli atti della Amministrazione
Finanziaria, trova applicazione anche nel caso di notifica nei confronti di persone giuridiche estinte e cancellate dal registro delle imprese.
Al riguardo, infatti, occorre innanzitutto evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Trib., 30/07/2020, n. 16362), a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce in capo ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che – pendente societate – fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Con specifico riferimento alla notificazione di verbali di accertamento e di cartelle di pagamento, è stato affermato che: “L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 05/11/2020, n. 24793; Cass. civ., Sez. VI, 20/09/2019, n. 23534; Cass. civ., Sez. VI, 23/05/2017, n. 12953; Cass. civ., Sez. Trib.,
28/12/2017, n. 31037). Inoltre, tale principio è applicabile anche alle società di capitali, poiché il ridetto fenomeno successorio, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
pagina 12 di 18 12/03/2013, n. 6070; Cass. civ., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6071; Cass. civ., Sez. Un., 12/03/2013, n.
6072), è predicabile allo stesso modo per le società di persone e per le società di capitali, in conseguenza della tendenziale equiparazione tra le due forme giuridiche, realizzata con la modifica dell'art. 2495, comma II, c.c.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, devono ritenersi valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società estinta, indifferentemente di capitali o di persone, anche se eseguite, dopo l'estinzione, agli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'articolo 65, comma IV, D.P.R. 600/1973 per il caso di morte del debitore), ovvero anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi. Ciò sulla base della considerazione per la quale, come anticipato, nel momento in cui una società si estingue, si realizza un fenomeno, seppure peculiare, di tipo successorio, in forza del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali. Pertanto, essi ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, quando la società era in vita, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Trib., 09/01/2024, n. 753).
D) La infondatezza del gravame proposto dall CP_6
d.1 Applicando i summenzionati principi al caso di specie, va ribadito come l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace formulando le seguenti censure: “1) Violazione dell'art. 2948 C.c. ed erronea applicazione del suo 4° comma – Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 28 L.
689/91 e dell'art. 209 del CdS in materia di prescrizione – Erronea applicazione delle sospensioni ex lege per l'emergenza COVID-19 – Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 22697 C.c. in materia di onere della prova – Erronea e/o mancata interpretazione e valutazione degli estratti di ruolo. […] 2) Violazione dell'art. 91 C.p.c. ed erronea applicazione del principio della soccombenza”.
d.2 Nel caso di specie, deve innanzitutto confermarsi la statuizione del Giudice di Pace di intervenuta estinzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/02/2022, n. 4690) della pretesa creditoria dell' (di cui CP_6 all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione), relativa alle cartelle di pagamento n.
04320140002409876501 e n. 04320170002236458501, aventi ad oggetto, rispettivamente, i verbali di pagina 13 di 18 accertamento per violazione al C.d.S. emessi dalla (126/0001029972 del Controparte_3
21.3.13; 126/0001029268 del 25.1.13) e dal (730SF/12V del 15.10.12). Parte_2
Infatti, all'esito del processo di I grado, è residuato un difetto assoluto di prova – il cui onere incombeva sui predetti Enti accertatori – della avvenuta notifica dei predetti verbali d'infrazione al
C.d.S. (cfr. l'estratto di ruolo allegato al doc. 3 delle produzioni dell'appellante; cfr. la avvenuta tardiva costituzione della in I grado, con conseguente tardività delle relative produzioni Controparte_3
documentali, correttamente rilevata dal Giudice di Pace in sentenza;
cfr. la scelta processuale di contumacia in primo grado del , con conseguente difetto assoluto di prova – Parte_2
correttamente rilevato dalla sentenza appellata – della avvenuta notifica dei verbali di contestazione).
d.3 Ed è noto che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende
l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 07/04/2010, n. 8267; Cass. civ., Sez. II, 25/02/2019, n. 5403; Cass. civ.,
Sez. III, 05/04/2023, n. 9370).
Infatti, come già sottolineato, quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al
C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento (ovvero, in caso di assunta omessa notifica di quest'ultima, della intimazione di pagamento, ex art. 50 D.P.R. 502/73), l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-II, 06/05/2019, n. 11789; Cass. civ., Sez. III,
10/02/2021, n. 3318).
d.4 Con riferimento alle restanti cartelle di pagamento per le quali sono stati notificati i prodromici verbali di accertamento da parte degli Enti accertatori (cartelle n. 04320160005746320501, n.
04320160007778164501 e n. 04320160008168865501), va rilevato che il relativo procedimento notificatorio è stato eseguito nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73,
140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, ovvero con le forme previste per i casi di pagina 14 di 18 irreperibilità c.d. “relativa”, stante la conoscenza – da parte dell' – del domicilio fiscale della CP_6 società debitrice allora in liquidazione, presso la sede legale risultante dall'estratto camerale sita in
Apricena, Via Cadorna n. 52.
d.5 Tuttavia, con riferimento alle richiamate cartelle n. 04320160005746320501, n.
04320160007778164501 e n. 04320160008168865501, non risultano, dalla documentazione in atti (cfr. il doc. 4 delle produzioni dell'appellante: cartoline, avvisi di ricevimento e affissioni negli albi pretori, relativi alle notifiche degli atti presupposti, depositati nel fascicolo di primo grado con le note autorizzate del 6.5.22), nè l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD), nè la prova del ricevimento di quest'ultima da parte della destinataria.
d.6 Pertanto, nella specie, la notifica è nulla, in quanto eseguita con modalità non conformi allo schema tipico richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (v. supra) nei casi di irreperibilità “relativa” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. V, 13/02/2025, n. 3721: deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi;
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
d.7 Siffatta nullità, poi, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della opposizione proposta dalla debitrice innanzi al Giudice di primo grado alla intimazione di pagamento, giacché la regola di cui all'art. 156 c.p.c. presuppone che il destinatario dell'atto (nella specie, dell'atto presupposto) ne sia venuto a conoscenza tramite il procedimento notificatorio e, pertanto, non è applicabile laddove – come nel caso di specie – la conoscenza dell'atto sia stata acquisita aliunde.
d.8 Come è noto, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto – come nel caso di specie – la riscossione di sanzioni amministrative non tributarie, il termine di prescrizione entro cui va fatta valere l'obbligazione esattoriale per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 28, Legge n. 689/1981, decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione della cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 08/11/2018, n. 28529;
Cass. civ., Sez. III, 02/07/2024, n. 18152).
d.9 Il difetto di prova sia della notifica dei verbali di accertamento emessi dalla CP_3
(126/0001029972 del 21.3.13; 126/0001029268 del 25.1.13) e dal
[...] Parte_2
(730SF/12V del 15.10.12), sottesi alle cartelle n. 04320140002409876501 e n.
04320170002236458501, sia dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa (CAD)
pagina 15 di 18 relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 04320160005746320501, n.
04320160007778164501 e n. 04320160008168865501, comporta (vd. dietro) la definitiva estinzione delle pretese creditorie dell' nei confronti del . CP_6 CP_1
d.10 Risulta infondato anche l'ulteriore motivo di gravame afferente all'asserita violazione – da parte del Giudice di prime cure, nella disciplina relativa alla distribuzione delle spese di lite – del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., per erronea applicazione del principio della soccombenza.
Sul punto, è noto, infatti, che “proprio in ragione del principio di causalità, alla cui stregua deve individuarsi il soccombente (art. 91 c.p.c.), la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi” (si v., ex plutimis, Cass. civ., Sez. Trib., 30/11/2020, n. 27332; Cass. civ.,
Sez. III, 30/03/2010, n. 7625; Cass. civ., Sez. III, 27/11/2006, n. 25141; Cass. civ., Sez. Lav.,
16/05/2003, n. 7716; Cass. civ., Sez. III, 28/03/2001, n. 4485; Cass. civ., Sez. III, 30/05/2000, n. 7182).
Ed è noto che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, “anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 08/10/2018, n. 24678; Cass. civ., Sez. III,
13/06/2018, n. 15390; Cass. civ., Sez. VI, 06/02/2017, n. 3105; Cass. civ., Sez. VI, 06/02/2017, n.
3101; Cass. civ., Sez. VI, 31/01/2017, n. 2570; Cass. civ., Sez. VI, 18/01/2017, n. 1070; Cass. civ., Sez.
II, 11/07/2016, n. 14125).
d.11 Inoltre, la condanna solidale dei convenuti al rimborso delle spese di lite di I grado sostenute dall'attore trova piena giustificazione nella rilevata infondatezza delle eccezioni e difese formulate dagli stessi in ordine all'asserito difetto di fondamento dell'azione proposta dal . CP_1
pagina 16 di 18 E. Conclusioni e disciplina delle spese di lite del giudizio di II grado
e.1 L'appello dell' deve essere rigettato, per infondatezza. CP_6
e.2 Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dal seguono – ex lege – la CP_1 soccombenza solidale dell' e degli appellati costituiti (i quali hanno svolto difese in aderenza al CP_6 gravame, integralmente rigettato, proposto dall'appellante).
Tali spese si compensano per un terzo, in ragione della infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal . CP_1
La liquidazione dei compensi viene operata applicando i parametri tabellari medi delle cause di valore pari a quello di cui all'importo indicato nell'intimazione di pagamento, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, esauritasi in una unica udienza e per la quale si riconoscono i compensi nella misura tabellare minima.
e.3 Devono invece compensarsi tra le altre parti le spese di lite, per la loro comune soccombenza rispetto alla posizione del . CP_1
e.4 L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al n. 1645/2022 R.G. avverso la sentenza n. 338/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA in via solidale l' il e il al rimborso delle CP_6 Parte_3 Parte_2
spese processuali del presente giudizio sostenute da , che – previa compensazione di CP_1
pagina 17 di 18 un terzo – liquida nel residuo e quindi in €. 2.824,66 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
COMPENSA nei rapporti tra le altre parti le spese di lite del presente giudizio.
CONDANNA
l'appellante al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 18 di 18
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. 1645/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Daniele Antonelli, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Verile, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Carparelli, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato come in atti.
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giosuè Seghezzi, Parte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATI COSTITUITI
UNIONE DELLE (C.F. . Parte_4 P.IVA_4
pagina 1 di 18 (C.F. ). Controparte_2 P.IVA_5
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello vs. sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte:
: “[…] in riforma della Sentenza n. 338/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Chieti, Voglia così decidere - al punto 1) ritenere valida, efficace e legittima
l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90028384 52/000 emessa dall' Parte_1
nei confronti del e, pertanto, dichiarare dovuto da quest'ultimo l'importo
[...] CP_1
ivi intimato, attesa la ritualità e tempestività della notifica delle cartelle esattoriali indicate, e per
l'effetto dichiarare non prescritte le stesse cartelle esattoriali e le sanzioni amministrative elencate nella predetta intimazione di pagamento, non essendo decorso alcun termine di prescrizione, stante i plurimi atti interruttivi e le sospensioni ex lege;
- al punto 2) pronunciare la condanna del sig.
[...]
, in favore dell' , alle spese del giudizio di primo grado CP_1 Parte_1
ovvero, in subordine, nulla disporre al riguardo compensandole integralmente nei confronti della convenuta . Con vittoria di spese e compensi professionali del Parte_1
presente giudizio di appello. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusiva e di replica”.
DI CORSO LUCA: “[…] in via preliminare, accertare e dichiarare: la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. con vittoria di spese;
la inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. con vittoria di spese;
nel merito: rigettare l'appello proposto dall' , confermando la sentenza impugnata n. 338/2022 (Rg.n. Controparte_4
266/2022) resa dal Giudice di Pace di Chieti in data 27.07.2022. Chiede, altresì, il rigetto di ogni domanda e deduzione proposta dalle altre parti convenute, poiché inammissibili e infondate. Con
pagina 2 di 18 vittoria di spese e compensi, oltre a IVA e CPA come per legge e condanna anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. L'avv. Fabio Verile chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione con contestuale concessione di termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, ai sensi del previgente articolo 190 c.p.c.”.
: “[…] - ritenere valida, efficace e legittima l'intimazione di pagamento n. Parte_2
043 2021 90028384 52/000 emessa dall' nei confronti del Parte_1 CP_1
e, pertanto, dichiarare dovuto da quest'ultimo l'importo ivi intimato, attesa la ritualità e
[...] tempestività della notifica delle cartelle esattoriali indicate, e per l'effetto dichiarare non prescritte le stesse cartelle esattoriali e le sanzioni amministrative elencate nella predetta intimazione di pagamento, non essendo decorso alcun termine di prescrizione, stante i plurimi atti interruttivi e le sospensioni ex lege;
- pronunciare la condanna del sig. , in favore del CP_1 Parte_2
, alle spese di giudizio. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con la concessione dei
[...] termini di legge per il deposito di comparsa conclusiva e di replica.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 5.2.22, l' (di seguito, per brevità, Controparte_5 CP_6
notificò a la intimazione di pagamento n. 04320219002838452000 del 17.12.2021, CP_1 per un ammontare complessivo di €. 10.754,00, in ragione del mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali (n. 04320140002409876501, n. 04320160005746320501, n. 04320160007778164501, n.
04320160008168865501 e n. 04320170002236458501), tutte afferenti a contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, elevate dagli enti competenti nei confronti della società
[...]
, estinta e cancellata dal registro delle imprese in Parte_5
data 3.10.2013 e di di cui il era stato socio illimitatamente responsabile. CP_1
2. Con atto di citazione depositato il 7.3.22 innanzi al Giudice di Pace di Chieti, il propose CP_1
opposizione alla predetta intimazione di pagamento – di cui chiese la revoca, previa sospensione in via cautelare, della stessa – eccependo, in sintesi per quanto d'interesse: (i) il difetto di motivazione dell'intimazione, ex art. 7, comma I, Legge 212/2000, per omessa specifica indicazione delle sanzioni oggetto delle cartelle di pagamento presupposte, nonché per omessa allegazione di quest'ultime; (ii)
l'omessa notifica, ovvero la invalidità della notifica degli atti presupposti (verbali delle contravvenzioni pagina 3 di 18 stradali e relative cartelle di pagamento), con conseguente nullità derivata degli atti consequenziali;
(iii) la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere dalla controparte.
3. Si costituirono in giudizio la , il , la Controparte_2 Parte_3
e l' chiedendo tutte – nelle rispettive comparse di Controparte_7 CP_6
costituzione – il rigetto della opposizione.
In particolare, l' dedusse, in sintesi per quanto d'interesse: la regolarità dei procedimenti CP_6
notificatori delle cartelle di pagamento, in quanto eseguiti presso le sedi dei destinatari (liquidatori, soci amministratori e soci illimitatamente responsabili) via via legittimati a ricevere gli atti impositivi
(cartelle e intimazione di pagamento), in ragione delle “vicende sociali” che interessarono, nel corso del tempo, la società debitrice;
Parte_5
la infondatezza della eccezione di difetto di motivazione dell'atto di intimazione, in ragione della sua conformità al modello ministeriale allora vigente;
la infondatezza della eccezione di prescrizione, in ragione, da un lato, dei plurimi atti interruttivi notificati al debitore (cartelle e intimazione di pagamento) e, dall'altro, delle sospensioni previste ex lege per l'emergenza pandemica da COVID-19, nonché dalla Legge di Stabilità n. 147/2013.
La svolse altresì, in via subordinata, “domanda trasversale” di Controparte_7 condanna al risarcimento del danno e manleva nei confronti dell' CP_6
4. All'esito del processo, con sentenza n. 338/22, depositata il 27.7.22, il Giudice di Pace di Chieti, ritenuta la fondatezza della opposizione di parte attrice, dichiarò l'intervenuta prescrizione estintiva delle sanzioni amministrative elencate nell'intimazione di pagamento n. 04320219002838452000, con condanna solidale di tutti i convenuti a rifondere all'opponente le spese di giudizio. A fondamento di tale decisione, il Giudice rilevò: il difetto di prova della notifica della cartella di pagamento relativa alle sanzioni elevate dalla il difetto di prova della notifica del verbale di Controparte_2
contravvenzione elevato dalla costituitasi tardivamente in giudizio;
il difetto di prova Controparte_3
della notifica del verbale di contravvenzione elevato dal , rimasto contumace nel Parte_2
processo; la intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle sanzione comminate nel 2012 dalla
[...]
e nel 2011 dal Comune di in difetto di prova della intervenuta tempestiva CP_7 Parte_3
notifica di successivi atti interruttivi.
5. L – con atto di citazione del 3.11.22 – ha proposto appello, previa istanza ex art. 283 c.p.c., CP_6
avverso detta sentenza, di cui ha chiesto la integrale riforma, lamentandone la erroneità: a) per pagina 4 di 18 travisamento delle risultanze istruttorie documentali (cartoline, avvisi di ricevimento e affissioni negli albi pretori, relativi alle notifiche degli atti presupposti) che – a suo dire - avevano comprovato la insussistenza dell'eccepita prescrizione estintiva della propria pretesa creditoria;
b) per omessa applicazione – nel computo del termine prescrizionale – delle sospensioni previste ex lege per l'emergenza COVID-19 nonché dalla Legge di Stabilità n. 147/2013; c) per violazione dell'art. 91
c.p.c. in relazione alla disciplina delle spese di lite.
6. Il – nel costituirsi nel giudizio di II grado con comparsa depositata il 25.1.23 – ha CP_1 eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., oltreché per difetto di specificità dei motivi dello stesso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha assunto la correttezza ed esaustività della motivazione della sentenza appellata e la infondatezza delle doglianze sollevate dall' CP_6
7. Il ha chiesto l'accoglimento dell'appello dell' e la condanna del Parte_3 CP_6
a rimborsargli le spese processuali, di cui – in subordine – ha chiesto la compensazione. CP_1
8. Il è intervenuto volontariamente in giudizio, aderendo alle conclusioni Parte_2 dell' e chiedendo la vittoria delle spese di lite. CP_6
9. Alla udienza del 20.2.23, il Tribunale ha rigettato sia la istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall' sia la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. proposta dal CP_6
, rinviando per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.12.24. CP_1
10. Il processo giunge – dopo lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica - alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello deve ritenersi ammissibile, ma infondato, per le ragioni di seguito esposte.
A) La infondatezza della eccezione preliminare del DI CORSO di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
a.1 Innanzitutto, deve essere rigettata la eccezione preliminare del DI CORSO di inammissibilità dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – per asserito difetto di specificità dei motivi del gravame.
a.2 Infatti, l'atto di impugnazione contiene la denunzia, da parte dell' di specifiche censure alla CP_6 sentenza di I grado, (“violazione dell'art. 2948 C.c. ed erronea applicazione del suo 4° comma –
pagina 5 di 18 Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 28 L. 689/91 e dell'art. 209 del CdS in materia di prescrizione – Erronea applicazione delle sospensioni ex lege per l'emergenza COVID-19 – Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 2697 C.c. in materia di onere della prova – Erronea e/o mancata interpretazione e valutazione degli estratti di ruolo. […] Violazione dell'art. 91 c.p.c. ed erronea applicazione del principio della soccombenza”), censure ciascuna delle quali motivata su argomentazioni fattuali e giuridiche (cfr. l'atto di appello)
a.3 A fronte di tali doglianze dell'appellante, l'appellato il ha potuto articolare – nelle CP_1
proprie difese di II grado – controdeduzioni in fatto ed in diritto rispetto a ciascuno degli assunti della controparte, così dimostrando di avere avuto piena contezza del thema decidendum del giudizio di gravame.
a.4 Ed è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte (come nella specie: ndr), anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 11/10/2006, n. 21745; Cass. civ.,
Sez. III, 18/09/2015, n. 18307; Cass. civ., Sez. II, 25/01/2023, n. 2320; Cass. civ., Sez. III, 08/04/2024,
n. 9378).
B) La qualificazione giuridica della azione proposta dal nel giudizio di I grado CP_1
b.1 Con l'atto di citazione di prime cure, il ha eccepito sia la prescrizione della pretesa CP_1 creditoria dell' per asserita omessa notifica degli atti (verbali di accertamento delle asserite CP_6
infrazioni stradali e cartelle di pagamento successivamente emesse) presupposti della intimazione di pagamento n. 04320219002838452000 del 17.12.2022, sia la nullità derivata di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio (culminato nell'emissione della intimazione di pagamento opposta), in ragione dell'omessa notifica dei predetti atti presupposti.
pagina 6 di 18 b.2 Sul punto, è noto che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre (come nella specie: ndr) il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se
l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione del primo atto impositivo, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare […] È vero che
l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione, ma anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo […] Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un.,
22/09/2017, n. 22080; Cass. civ., Sez. III, 29/01/2014, n. 1985; Cass. civ., Sez. III, 16/06/2016, n.
12412; Cass. civ., Sez. III, 22/07/2016, n. 15120; Cass. civ., Sez. III, 04/08/2016, n. 16282).
b.3 Per quanto attiene alla funzione dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, nel caso (fatto valere dal ) di mancata notifica degli atti presupposti (costituiti dai verbali di accertamento CP_1
di violazioni al C.d.S. e dalle successive cartelle di pagamento), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione
“recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro
l'ordinanza-ingiunzione non notificata […] Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è
pagina 7 di 18 estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione [...] se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 14/02/2022, n. 4690; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019).
b.4 In conclusione, la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel senso che, quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale, come nella specie eccepito dall'opponente – entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento (ovvero, in caso di assunta omessa notifica di quest'ultima, della intimazione di pagamento, ex art. 50 D.P.R. 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera, quindi, la medesima valenza di precetto della cartella di pagamento), l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-II, 06/05/2019, n. 11789;
Cass. civ., Sez. III, 10/02/2021, n. 3318).
b.4 Nel caso di specie, pertanto, deve rilevarsi come la citazione in opposizione introduttiva del giudizio di primo grado conteneva:
(i) un motivo di opposizione eccepito – tempestivamente – ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 150/2011 entro trenta giorni dalla notifica del primo atto impositivo (omessa notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento);
(ii) un consequenziale motivo di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. (eccezione di prescrizione delle pretese creditorie dell' ; CP_6
(iii) un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7, comma I, Legge 212/2000).
pagina 8 di 18 C) Le coordinate giuridiche del procedimento notificatorio avente ad oggetto gli atti della
Amministrazione Finanziaria
c.1 A questo punto, è opportuno richiamare, alla luce dell'oggetto della controversia di II grado, la specifica disciplina giuridica del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento e dei successivi atti d'intimazione emessi dall'Amministrazione Finanziaria. Sul punto, l'art. 26, D.P.R. n. 602/73 – nella versione ratione temporis vigente – così statuisce: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
[…] La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. […] Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. […]”.
c.2 Notifica a mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, la giurisprudenza di legittimità ha statuito quanto segue: “L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. […] A maggior chiarimento del quadro normativo, lo speculare art. 139 c.p.c., comma 4, prevede l'obbligo (a carico del notificante) di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario, laddove venga consegnata la copia dell'atto al "portiere" o al
"vicino" di casa;
tuttavia, tale norma – è opportuno ribadirlo – non può trovare applicazione nelle notifiche degli atti esattivi o tributari” (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. Trib., 03/02/2017, n. 2868; Cass. civ., Sez. Trib., 26/11/2014, n. 25079). Proprio su tale aspetto, infatti, vero è che l'art. 60, comma pagina 9 di 18 1, D.P.R. n. 600/73, richiama specificatamente la normativa prevista dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma lo stesso comma impone la adozione di precise modifiche, tra cui – come illustrato – l'obbligo di dare notizia al destinatario della consegna dell'atto a persona diversa, senza prospettare alcuna distinzione tra il consegnatario appartenente alla categoria del portiere/vicino di casa o meno. In conclusione, nella notifica di tali atti (di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 600/73), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della c.d. lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.
c.3 Notifica nei casi di irreperibilità previsti dall'art. 140 c.p.c.
Di irreperibilità si può parlare sotto un duplice profilo: irreperibilità assoluta del contribuente o irreperibilità relativa del contribuente. Nel caso di irreperibilità assoluta, l'art. 60, comma 1, lettera e) D.P.R. n. 600/1973 dispone che: “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. È stato, sul punto, affermato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n.
600/1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'Ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più, né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale
(cfr. Cass. civ., Sez. VI, 07/02/2018, n. 2877).
Invece, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, è applicabile soltanto l'art. 140 c.p.c., di talché, in assenza del destinatario, la notifica va effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dalla predetta disposizione, ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità:
deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi;
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
pagina 10 di 18 Sul punto, è noto che la Corte Costituzionale (sentenza n. 3/2010 del 14/01/2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 D.P.R. n. 602/73, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale pronuncia, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 28/06/2011, n. 14316).
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Trib.,
17/03/2017, n. 6911; Cass. civ., Sez. VI, 13/11/2014, n. 24260; Cass. civ., Sez. Trib., 03/07/2013, n.
16693; Cass. civ., Sez. Trib., 27/06/2011, n. 14030; Cass. civ., Sez. Trib., 12/02/2010, n. 3426; Cass. civ., Sez. Trib., 07/07/2009, n. 15856; Cass. civ., Sez. Trib., 17/03/2008, n. 7067), con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità
c.d. “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973. In tal caso, debbono essere effettuati “il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata” (si v., ex multis, Cass. civ., Sez. Trib., 09/05/2018, n. 11057). Inoltre,
“la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (si v., per tutte,
Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012; Cass. civ., Sez. V, 13/02/2025, n. 3721).
pagina 11 di 18 In conclusione, le disposizioni sopra richiamate richiedono – per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c. (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.) – l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso il Comune e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012, in motivazione;
Cass. civ., Sez. V, 13/02/2025, n. 3721).
c.4 Notifica nei casi di persona giuridica estinta e cancellata dal registro delle imprese
La disciplina sino ad ora enucleata, in tema di notificazione degli atti della Amministrazione
Finanziaria, trova applicazione anche nel caso di notifica nei confronti di persone giuridiche estinte e cancellate dal registro delle imprese.
Al riguardo, infatti, occorre innanzitutto evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Trib., 30/07/2020, n. 16362), a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce in capo ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che – pendente societate – fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Con specifico riferimento alla notificazione di verbali di accertamento e di cartelle di pagamento, è stato affermato che: “L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 05/11/2020, n. 24793; Cass. civ., Sez. VI, 20/09/2019, n. 23534; Cass. civ., Sez. VI, 23/05/2017, n. 12953; Cass. civ., Sez. Trib.,
28/12/2017, n. 31037). Inoltre, tale principio è applicabile anche alle società di capitali, poiché il ridetto fenomeno successorio, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
pagina 12 di 18 12/03/2013, n. 6070; Cass. civ., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6071; Cass. civ., Sez. Un., 12/03/2013, n.
6072), è predicabile allo stesso modo per le società di persone e per le società di capitali, in conseguenza della tendenziale equiparazione tra le due forme giuridiche, realizzata con la modifica dell'art. 2495, comma II, c.c.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, devono ritenersi valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società estinta, indifferentemente di capitali o di persone, anche se eseguite, dopo l'estinzione, agli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'articolo 65, comma IV, D.P.R. 600/1973 per il caso di morte del debitore), ovvero anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi. Ciò sulla base della considerazione per la quale, come anticipato, nel momento in cui una società si estingue, si realizza un fenomeno, seppure peculiare, di tipo successorio, in forza del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali. Pertanto, essi ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, quando la società era in vita, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Trib., 09/01/2024, n. 753).
D) La infondatezza del gravame proposto dall CP_6
d.1 Applicando i summenzionati principi al caso di specie, va ribadito come l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace formulando le seguenti censure: “1) Violazione dell'art. 2948 C.c. ed erronea applicazione del suo 4° comma – Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 28 L.
689/91 e dell'art. 209 del CdS in materia di prescrizione – Erronea applicazione delle sospensioni ex lege per l'emergenza COVID-19 – Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 22697 C.c. in materia di onere della prova – Erronea e/o mancata interpretazione e valutazione degli estratti di ruolo. […] 2) Violazione dell'art. 91 C.p.c. ed erronea applicazione del principio della soccombenza”.
d.2 Nel caso di specie, deve innanzitutto confermarsi la statuizione del Giudice di Pace di intervenuta estinzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/02/2022, n. 4690) della pretesa creditoria dell' (di cui CP_6 all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione), relativa alle cartelle di pagamento n.
04320140002409876501 e n. 04320170002236458501, aventi ad oggetto, rispettivamente, i verbali di pagina 13 di 18 accertamento per violazione al C.d.S. emessi dalla (126/0001029972 del Controparte_3
21.3.13; 126/0001029268 del 25.1.13) e dal (730SF/12V del 15.10.12). Parte_2
Infatti, all'esito del processo di I grado, è residuato un difetto assoluto di prova – il cui onere incombeva sui predetti Enti accertatori – della avvenuta notifica dei predetti verbali d'infrazione al
C.d.S. (cfr. l'estratto di ruolo allegato al doc. 3 delle produzioni dell'appellante; cfr. la avvenuta tardiva costituzione della in I grado, con conseguente tardività delle relative produzioni Controparte_3
documentali, correttamente rilevata dal Giudice di Pace in sentenza;
cfr. la scelta processuale di contumacia in primo grado del , con conseguente difetto assoluto di prova – Parte_2
correttamente rilevato dalla sentenza appellata – della avvenuta notifica dei verbali di contestazione).
d.3 Ed è noto che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende
l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 07/04/2010, n. 8267; Cass. civ., Sez. II, 25/02/2019, n. 5403; Cass. civ.,
Sez. III, 05/04/2023, n. 9370).
Infatti, come già sottolineato, quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al
C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento (ovvero, in caso di assunta omessa notifica di quest'ultima, della intimazione di pagamento, ex art. 50 D.P.R. 502/73), l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-II, 06/05/2019, n. 11789; Cass. civ., Sez. III,
10/02/2021, n. 3318).
d.4 Con riferimento alle restanti cartelle di pagamento per le quali sono stati notificati i prodromici verbali di accertamento da parte degli Enti accertatori (cartelle n. 04320160005746320501, n.
04320160007778164501 e n. 04320160008168865501), va rilevato che il relativo procedimento notificatorio è stato eseguito nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73,
140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, ovvero con le forme previste per i casi di pagina 14 di 18 irreperibilità c.d. “relativa”, stante la conoscenza – da parte dell' – del domicilio fiscale della CP_6 società debitrice allora in liquidazione, presso la sede legale risultante dall'estratto camerale sita in
Apricena, Via Cadorna n. 52.
d.5 Tuttavia, con riferimento alle richiamate cartelle n. 04320160005746320501, n.
04320160007778164501 e n. 04320160008168865501, non risultano, dalla documentazione in atti (cfr. il doc. 4 delle produzioni dell'appellante: cartoline, avvisi di ricevimento e affissioni negli albi pretori, relativi alle notifiche degli atti presupposti, depositati nel fascicolo di primo grado con le note autorizzate del 6.5.22), nè l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD), nè la prova del ricevimento di quest'ultima da parte della destinataria.
d.6 Pertanto, nella specie, la notifica è nulla, in quanto eseguita con modalità non conformi allo schema tipico richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (v. supra) nei casi di irreperibilità “relativa” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. V, 13/02/2025, n. 3721: deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi;
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
d.7 Siffatta nullità, poi, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della opposizione proposta dalla debitrice innanzi al Giudice di primo grado alla intimazione di pagamento, giacché la regola di cui all'art. 156 c.p.c. presuppone che il destinatario dell'atto (nella specie, dell'atto presupposto) ne sia venuto a conoscenza tramite il procedimento notificatorio e, pertanto, non è applicabile laddove – come nel caso di specie – la conoscenza dell'atto sia stata acquisita aliunde.
d.8 Come è noto, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto – come nel caso di specie – la riscossione di sanzioni amministrative non tributarie, il termine di prescrizione entro cui va fatta valere l'obbligazione esattoriale per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 28, Legge n. 689/1981, decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione della cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 08/11/2018, n. 28529;
Cass. civ., Sez. III, 02/07/2024, n. 18152).
d.9 Il difetto di prova sia della notifica dei verbali di accertamento emessi dalla CP_3
(126/0001029972 del 21.3.13; 126/0001029268 del 25.1.13) e dal
[...] Parte_2
(730SF/12V del 15.10.12), sottesi alle cartelle n. 04320140002409876501 e n.
04320170002236458501, sia dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa (CAD)
pagina 15 di 18 relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 04320160005746320501, n.
04320160007778164501 e n. 04320160008168865501, comporta (vd. dietro) la definitiva estinzione delle pretese creditorie dell' nei confronti del . CP_6 CP_1
d.10 Risulta infondato anche l'ulteriore motivo di gravame afferente all'asserita violazione – da parte del Giudice di prime cure, nella disciplina relativa alla distribuzione delle spese di lite – del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., per erronea applicazione del principio della soccombenza.
Sul punto, è noto, infatti, che “proprio in ragione del principio di causalità, alla cui stregua deve individuarsi il soccombente (art. 91 c.p.c.), la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi” (si v., ex plutimis, Cass. civ., Sez. Trib., 30/11/2020, n. 27332; Cass. civ.,
Sez. III, 30/03/2010, n. 7625; Cass. civ., Sez. III, 27/11/2006, n. 25141; Cass. civ., Sez. Lav.,
16/05/2003, n. 7716; Cass. civ., Sez. III, 28/03/2001, n. 4485; Cass. civ., Sez. III, 30/05/2000, n. 7182).
Ed è noto che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, “anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 08/10/2018, n. 24678; Cass. civ., Sez. III,
13/06/2018, n. 15390; Cass. civ., Sez. VI, 06/02/2017, n. 3105; Cass. civ., Sez. VI, 06/02/2017, n.
3101; Cass. civ., Sez. VI, 31/01/2017, n. 2570; Cass. civ., Sez. VI, 18/01/2017, n. 1070; Cass. civ., Sez.
II, 11/07/2016, n. 14125).
d.11 Inoltre, la condanna solidale dei convenuti al rimborso delle spese di lite di I grado sostenute dall'attore trova piena giustificazione nella rilevata infondatezza delle eccezioni e difese formulate dagli stessi in ordine all'asserito difetto di fondamento dell'azione proposta dal . CP_1
pagina 16 di 18 E. Conclusioni e disciplina delle spese di lite del giudizio di II grado
e.1 L'appello dell' deve essere rigettato, per infondatezza. CP_6
e.2 Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dal seguono – ex lege – la CP_1 soccombenza solidale dell' e degli appellati costituiti (i quali hanno svolto difese in aderenza al CP_6 gravame, integralmente rigettato, proposto dall'appellante).
Tali spese si compensano per un terzo, in ragione della infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal . CP_1
La liquidazione dei compensi viene operata applicando i parametri tabellari medi delle cause di valore pari a quello di cui all'importo indicato nell'intimazione di pagamento, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, esauritasi in una unica udienza e per la quale si riconoscono i compensi nella misura tabellare minima.
e.3 Devono invece compensarsi tra le altre parti le spese di lite, per la loro comune soccombenza rispetto alla posizione del . CP_1
e.4 L'appellante deve essere altresì condannato al versamento, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dallo stesso proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al n. 1645/2022 R.G. avverso la sentenza n. 338/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA in via solidale l' il e il al rimborso delle CP_6 Parte_3 Parte_2
spese processuali del presente giudizio sostenute da , che – previa compensazione di CP_1
pagina 17 di 18 un terzo – liquida nel residuo e quindi in €. 2.824,66 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
COMPENSA nei rapporti tra le altre parti le spese di lite del presente giudizio.
CONDANNA
l'appellante al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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