Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1126
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15 novembre 1961
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 15 novembre 1961