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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3121/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. ALBEGGIANI Parte_1
MARINA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. MANTIONE CP_1
IN AR NA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili- scioglimento
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza cartolare del 2.07.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n.463/2024 pubblicata dal Tribunale di Palermo in data 22/7/2024, passata in giudicato;
;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ Sull'assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, sita in Capaci (Pa), in G. Pascoli n. 16 di esclusiva proprietà della sig.ra sarà assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi;
CP_1
Sull'affido dei figli minori:
I figli della coppia saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione;
gli stessi prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli .
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi continuamente concordando le migliori scelte per gli stessi. I genitori convengono che il Sig. incontrerà Pt_1
Per_ e frequenterà i figli, essendo e maggiorenni e prossimo alla Per_1 Per_2 maggiore età, concordando con gli stessi di volta in volta i giorni e gli orari,
- 2 - avendo cura di mantenere con gli stessi un rapporto solido e frequente e comunque fissando almeno un incontro infrasettimanale e due weekend al mese, durante i quali pranzerà e cenerà con gli stessi;
Lo stesso regime del libero accordo tra il padre e i figli sarà attuato durante le festività, avendo cura il padre di trascorrere insieme ai figli, ad anni alterni, almeno una festività nel periodo natalizio, così come in quello pasquale e durante le vacanze estive.
Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse. Tenuto conto delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, Il Sig.
corrisponderà alla signora la somma di € 600,00 (seicento,00) Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento dei tre figli, ( € 200,00 per ciascun figlio) fino a quando gli stessi non saranno autonomi economicamente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli, sarà percepito nella misura del 50% ciascuno.
Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 50% ciascuno – le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli . Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato , pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori dei figli , figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati,
- 3 - corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra del Tribunale di Palermo.
Le parti convengono che la spesa relativa alla connessione internet presso l'immobile sito in Capaci via Pascoli n. 16 ove attualmente risiedono i figli non ancora economicamente autosufficienti, sarà integralmente sostenuta dal sig.
sino al raggiungimento, da parte di tutti e tre i figli, Parte_1 dell'autonomia economica.
Sulla situazione patrimoniale dei coniugi
Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici-patrimoniali dei coniugi si precisa che il sig. è dipendente presso la società R.G. Distribuzioni snc Pt_1
DI TO UI con la qualifica di magazziniere e percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 900,00 mensili, la signora CP_1 lavora come baby sitter part time presso una famiglia e percepisce una retribuzione mensile di circa € 400,00;
I coniugi, per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle superiori precisazioni.
Ciascun coniuge, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia a pretendere qualsivoglia mantenimento da parte dell'altro.
I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei passaporti turistici, e la presente dichiarazione vale quale nulla-osta per le competenti Autorità;
Per ciò che concerne l'automobile Opel Meriva, ad oggi di esclusiva proprietà del sig. , le parti concordano che l'automobile rimanga nella disponibilità Pt_1 di entrambi che la utilizzeranno principalmente per le esigenze dei tre figli”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, né a
- 4 - norme imperative, sonoconformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 29/06/2001, da , nato a [...]
ER il 09/09/1975 e da nata a [...] il CP_1
23/09/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 83 parte 2 serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3121/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. ALBEGGIANI Parte_1
MARINA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. MANTIONE CP_1
IN AR NA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili- scioglimento
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza cartolare del 2.07.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n.463/2024 pubblicata dal Tribunale di Palermo in data 22/7/2024, passata in giudicato;
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• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ Sull'assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, sita in Capaci (Pa), in G. Pascoli n. 16 di esclusiva proprietà della sig.ra sarà assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi;
CP_1
Sull'affido dei figli minori:
I figli della coppia saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione;
gli stessi prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli .
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi continuamente concordando le migliori scelte per gli stessi. I genitori convengono che il Sig. incontrerà Pt_1
Per_ e frequenterà i figli, essendo e maggiorenni e prossimo alla Per_1 Per_2 maggiore età, concordando con gli stessi di volta in volta i giorni e gli orari,
- 2 - avendo cura di mantenere con gli stessi un rapporto solido e frequente e comunque fissando almeno un incontro infrasettimanale e due weekend al mese, durante i quali pranzerà e cenerà con gli stessi;
Lo stesso regime del libero accordo tra il padre e i figli sarà attuato durante le festività, avendo cura il padre di trascorrere insieme ai figli, ad anni alterni, almeno una festività nel periodo natalizio, così come in quello pasquale e durante le vacanze estive.
Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse. Tenuto conto delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, Il Sig.
corrisponderà alla signora la somma di € 600,00 (seicento,00) Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento dei tre figli, ( € 200,00 per ciascun figlio) fino a quando gli stessi non saranno autonomi economicamente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli, sarà percepito nella misura del 50% ciascuno.
Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 50% ciascuno – le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli . Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato , pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori dei figli , figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati,
- 3 - corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra del Tribunale di Palermo.
Le parti convengono che la spesa relativa alla connessione internet presso l'immobile sito in Capaci via Pascoli n. 16 ove attualmente risiedono i figli non ancora economicamente autosufficienti, sarà integralmente sostenuta dal sig.
sino al raggiungimento, da parte di tutti e tre i figli, Parte_1 dell'autonomia economica.
Sulla situazione patrimoniale dei coniugi
Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici-patrimoniali dei coniugi si precisa che il sig. è dipendente presso la società R.G. Distribuzioni snc Pt_1
DI TO UI con la qualifica di magazziniere e percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 900,00 mensili, la signora CP_1 lavora come baby sitter part time presso una famiglia e percepisce una retribuzione mensile di circa € 400,00;
I coniugi, per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle superiori precisazioni.
Ciascun coniuge, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia a pretendere qualsivoglia mantenimento da parte dell'altro.
I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei passaporti turistici, e la presente dichiarazione vale quale nulla-osta per le competenti Autorità;
Per ciò che concerne l'automobile Opel Meriva, ad oggi di esclusiva proprietà del sig. , le parti concordano che l'automobile rimanga nella disponibilità Pt_1 di entrambi che la utilizzeranno principalmente per le esigenze dei tre figli”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, né a
- 4 - norme imperative, sonoconformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 29/06/2001, da , nato a [...]
ER il 09/09/1975 e da nata a [...] il CP_1
23/09/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 83 parte 2 serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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