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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN LU Di SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2025, assunta in decisione all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 28/11/2025, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c., promossa da:
(c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della Controparte_1
, con sede in Pomezia, Via dei Castelli Romani n. 22 (cod. fisc.:
[...]
), ed ivi elettivamente domiciliati in Via Pontina Vecchia n. 6, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Laghi Monia Laghi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE– OPPONENTE
Contro
(c.f. , nato a [...] al OM (TE), il Controparte_2 C.F._2
30/08/1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Profeta, in virtù di delega in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri (RM), via Artemisia Mammucari n. 23.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
1 Conclusioni:
Per l'attore-opponente : “Voglia l'Ufficio adito, ogni contraria istanza Parte_1
disattesa: (i) in via preliminare: (ii) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in proprio e la Parte_1 Controparte_1
per i motivi spiegati nell'atto di opposizione e nella premessa di questo atto, (iii) nel
[...] merito: (iv) dichiarare illegittimo, nullo e/o inesistente il precetto opposto e dichiarare la nullità della sentenza n. 562/2020 del Tribunale di Velletri;
(v) ANre in ogni caso CP_2
al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate, sia per l'uso degli strumenti del
[...] processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. con gli interessi ex art. 1284, co.4, c.c.
e la rivalutazione monetaria. In via istruttoria ammettere: (vi) prova per testi sui capitoli da 1 a 6 della premessa della memoria 171 ter comma 1 n. 2 cpc on i testi indicati;
(vii) ordine di esibizione: della documentazione relativa alle indagini svolte dall'Ufficiale Giudiziario per l'accertamento dell'irreperibilità del Sig. e della sede dell' antecedenti alla Parte_1 CP_1 notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Per il convenuto-opposto De CI IA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: • NEL MERITO SULL'OPPOSIZIONE IN PROPRIO
DI : dichiarare inammissibile per carenza di legittimazione attiva e Parte_1 di interesse l'opposizione proposta in proprio dal Sig. , non essendo egli Parte_1 destinatario dell'atto di precetto opposto. • NEL MERITO SULL'OPPOSIZIONE DI ASD
UNIVERSO DANZA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”: rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 13.12.2024. • IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da porsi in solido a carico degli opponenti Sig. Parte_1 in proprio e
[...] Controparte_1
” in persona del l.r.p.t., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
[...] antistatario, Avv. Marco Profeta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , sia in proprio che nella Parte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della “ , ha convenuto in Controparte_1
giudizio , proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da questo Controparte_2
2 ultimo notificato in data 13 dicembre 2024, con il quale era richiesto il pagamento di euro
79.561,25, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 562/2020, emessa dal
Tribunale di Velletri nell'ambito del giudizio o R.G. 3175/2015.
Con il menzionato atto di opposizione, previa richiesta di sospensione cautelare, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, contestando la carenza di legittimazione passiva di “ e di in qualità di Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentando che il soggetto intimato con l'atto di precetto è diverso da “ ” condannato con la sentenza n. 562/2020, azionata Controparte_3
quale titolo esecutivo, nonché la nullità e/o inesistenza della medesima sentenza n.
562/2020 per vizio radicale della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti dell'associazione presso una sede legale errata e nei confronti del legale rappresentante,
, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., pur in presenza di una residenza nota. Parte_1
Costituitasi in data 18 febbraio 2025, l'opposta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'odierno opponente ad agire in proprio, nonché ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle doglianze sollevate.
Effettuate le verifiche preliminari e concessi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice rinviava alla prima udienza di comparizione del 27 giugno 2025, al termine della quale si riservava.
A scioglimento della suddetta riserva, il Giudice rigettava l'istanza sospensiva cautelare, rinviando all' udienza del 28 novembre 2025, secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., per discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. e con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Lette le note di udienza depositate dalle parti e le rispettive conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, Parte_1
, ad agire in proprio.
[...]
3 Ed invero, l'atto di precetto è stato promosso nei confronti della Controparte_1
esclusivamente nella persona del legale rappresentante p.t. e non anche nei confronti di quale debitore in proprio. Parte_1
In particolare, l'atto di precetto è stato notificato a solamente in Parte_1
qualità di rappresentante legale p.t. della e non già a titolo personale, Controparte_1
con la conseguenza che il medesimo deve ritenersi privo di legittimazione attiva ad opporsi in proprio all'atto di precetto in oggetto, potendo agire solamente in qualità di legale rappresentante p.t.
*
Con riferimento alla contestazione avente ad oggetto la carenza di legittimazione passiva di “ e di in qualità di legale rappresentante Controparte_1 Parte_1
p.t., le doglianze dell'opponente muovono dalla presunta diversità tra “ CP_1
avverso la quale è stato promosso atto di precetto, e ”,
[...] Controparte_3 condannata in sentenza, sulla base dalla differente denominazione tra i due soggetti e dalla differente sede legale, essendo riportata in sentenza la sede di via del Mare n. 65
Pomezia, mentre invece a partire dal 2015, la sede dell'associazione sportiva era via dei
Castelli Romani n. 22.
L'opposizione, tuttavia, non coglie nel segno.
Quanto, infatti, al dato nominativo, va evidenziato che nella sentenza è riportato il nominativo di palestra “ e che nell'atto di precetto è riportato il Controparte_1
nominativo “ . L'indicazione in sentenza del sostantivo “palestra” Controparte_1 prima di “ non consente di mutare in alcun modo il nominativo Controparte_1
Contr dell'associazione dilettantistica, da ritenersi correttamente individuato in CP_1
.
[...]
L'atto di precetto, infatti, è stato notificato nei confronti della stessa Controparte_1
nella persona del l.r.p.t., , nonché nei confronti di Parte_1 Parte_1
, nella qualità di l.r.p.t. di mediante consegna a mani
[...] Controparte_1
proprie di in data 13/12/2024, dovendo concludersi per l'identità Parte_1
del soggetto indicato, con quello riportato nella sentenza di condanna.
La circostanza che nella sentenza di condanna sia riportato un indirizzo diverso rispetto a quello effettivo dell'associazione (via del Mare n. 65, in luogo di via dei Castelli Romani n.
4 22), non consente di individuare un soggetto passivo diverso rispetto a quello riportato nell'atto di precetto.
In primo luogo, infatti, va evidenziato che la sentenza n. 562/2020 del Tribunale di Velletri
è una sentenza di condanna avente ad oggetto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'
[...]
nella persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dell'odierno CP_1
opposto e che, nella medesima sentenza sono descritte le modalità e le Controparte_2 cause di svolgimento del sinistro, avvenuto presso i locali della menzionata associazione sportiva.
Al riguardo, va subito evidenziato che parte opponente non ha mai evidenziato alcuna estraneità ai fatti, puntualmente descritti in sentenza, e che dalla documentazione fornita dalla stessa opponente risulta che il legale rappresentante della società è sempre stato
. Parte_1
In particolare, dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate, con riferimento al cambio di sede legale della associazione (cfr. doc. 6 depositato dall'opponente), risulta che il rappresentante legale dell' Controparte_4
.
[...]
Inoltre, dalla lettura del verbale di riunione di Controparte_1
(cfr. doc. 5 depositato dall'opponente) risulta la sottoscrizione di
[...] Parte_1
al margine del timbro a riprova del ruolo assunto dal
[...] Controparte_1 medesimo all'interno dell'associazione.
A tali elementi si aggiunga che all'epoca dei fatti fu lo stesso a Parte_1
firmare il modulo di apertura del sinistro in nome e per conto della “ (cfr. CP_1 all. 1, comparsa di costituzione e risposta), così confermando definitivamente la coincidenza del soggetto oggi intimato con quello condannato in sentenza.
Alla luce di ciò deve ritenersi correttamente identificato il destinatario dell'atto di precetto nei confronti di nella persona del l.r.p.t., , Controparte_1 Parte_1
nonché nei confronti di , nella qualità di l.r.p.t. di Parte_1 CP_1
ricavandosi l'identità del soggetto e la riconducibilità al legale rappresentante,
[...]
. Parte_1
*
5 Con riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto la a nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio n. 3175/2015, a seguito del quale è stata emessa la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 562/2020, attualmente azionata, si evidenzia che tali censure non possono essere eccepite in sede di opposizione a precetto in quanto avrebbero dovuto essere sollevate con la specifica impugnazione, ossia mediante ricorso in appello, della sentenza stessa, trattandosi di questione destinata ad essere coperta dal giudicato formatosi sul titolo.
Nel caso di specie, la questione avente ad oggetto il vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio concerne le modalità del perfezionamento della notifica all'associazione in quanto eseguita presso Via del Mare 65, e non già presso via dei CP_1
Castelli Romani 22 L, nonché al legale rappresentante, , Parte_1 perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto irreperibile presso la residenza in
Roma, via della Meloria 81, e non essendo noto alcun ulteriore indirizzo dalle ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario.
A fronte di ciò, è evidente che la contestazione abbia ad oggetto un possibile vizio da qualificarsi, al più, a termini di nullità e non già di inesistenza, rammentato, come per costante giurisprudenza di legittimità l'inesistenza della notificazione è configurabile: “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”(Cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del
26/05/2023).
Ne consegue, pertanto, che il rimedio per censurare tale vizio è costituito dalla specifica impugnazione del titolo giudiziale azionato.
Al riguardo, va infatti evidenziato che con sentenza n. 2785 del 4/02/2025 la S.C. di
Cassazione ha ribadito che: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
6 l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti)”.
In diritto, va infatti rammentato che il rimedio dell'opposizione al precetto può essere adottato al solo fine di contestare l'an del credito o per eccepire questioni fondate su fatti successivi all'emissione del titolo, purché queste non siano state già sollevate in sede di impugnazione del provvedimento giurisdizionale, o avrebbero potuto essere discusse nello stesso giudizio in quanto processualmente non precluse.
Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che il giudice legittimato a pronunciarsi sull'opposizione a precetto può conoscere delle sole eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'impugnazione o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” nonché
7 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012)”.
Pertanto, dal momento che le questioni aventi ad oggetto la formazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, devono essere eccepite attraverso lo specifico rimedio di impugnazione previsto avverso il titolo esecutivo contestato e non già mediante lo strumento dell'opposizione a precetto, si ritiene la suddetta doglianza inammissibile.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, per il “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale”, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della trattazione, selezionati valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante di Controparte_1
2) AN , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_2
liquida in euro 8.433,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come e se dovuti, da distrarsi in favore del difensore avv. Marco Profeta.
Così deciso in Velletri, lì 15 dicembre 2025.
Il Giudice
AN LU Di SE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN LU Di SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2025, assunta in decisione all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 28/11/2025, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c., promossa da:
(c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della Controparte_1
, con sede in Pomezia, Via dei Castelli Romani n. 22 (cod. fisc.:
[...]
), ed ivi elettivamente domiciliati in Via Pontina Vecchia n. 6, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Laghi Monia Laghi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE– OPPONENTE
Contro
(c.f. , nato a [...] al OM (TE), il Controparte_2 C.F._2
30/08/1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Profeta, in virtù di delega in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri (RM), via Artemisia Mammucari n. 23.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
1 Conclusioni:
Per l'attore-opponente : “Voglia l'Ufficio adito, ogni contraria istanza Parte_1
disattesa: (i) in via preliminare: (ii) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in proprio e la Parte_1 Controparte_1
per i motivi spiegati nell'atto di opposizione e nella premessa di questo atto, (iii) nel
[...] merito: (iv) dichiarare illegittimo, nullo e/o inesistente il precetto opposto e dichiarare la nullità della sentenza n. 562/2020 del Tribunale di Velletri;
(v) ANre in ogni caso CP_2
al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate, sia per l'uso degli strumenti del
[...] processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. con gli interessi ex art. 1284, co.4, c.c.
e la rivalutazione monetaria. In via istruttoria ammettere: (vi) prova per testi sui capitoli da 1 a 6 della premessa della memoria 171 ter comma 1 n. 2 cpc on i testi indicati;
(vii) ordine di esibizione: della documentazione relativa alle indagini svolte dall'Ufficiale Giudiziario per l'accertamento dell'irreperibilità del Sig. e della sede dell' antecedenti alla Parte_1 CP_1 notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Per il convenuto-opposto De CI IA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: • NEL MERITO SULL'OPPOSIZIONE IN PROPRIO
DI : dichiarare inammissibile per carenza di legittimazione attiva e Parte_1 di interesse l'opposizione proposta in proprio dal Sig. , non essendo egli Parte_1 destinatario dell'atto di precetto opposto. • NEL MERITO SULL'OPPOSIZIONE DI ASD
UNIVERSO DANZA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”: rigettare integralmente l'opposizione e tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 13.12.2024. • IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da porsi in solido a carico degli opponenti Sig. Parte_1 in proprio e
[...] Controparte_1
” in persona del l.r.p.t., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
[...] antistatario, Avv. Marco Profeta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , sia in proprio che nella Parte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della “ , ha convenuto in Controparte_1
giudizio , proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da questo Controparte_2
2 ultimo notificato in data 13 dicembre 2024, con il quale era richiesto il pagamento di euro
79.561,25, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 562/2020, emessa dal
Tribunale di Velletri nell'ambito del giudizio o R.G. 3175/2015.
Con il menzionato atto di opposizione, previa richiesta di sospensione cautelare, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, contestando la carenza di legittimazione passiva di “ e di in qualità di Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentando che il soggetto intimato con l'atto di precetto è diverso da “ ” condannato con la sentenza n. 562/2020, azionata Controparte_3
quale titolo esecutivo, nonché la nullità e/o inesistenza della medesima sentenza n.
562/2020 per vizio radicale della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti dell'associazione presso una sede legale errata e nei confronti del legale rappresentante,
, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., pur in presenza di una residenza nota. Parte_1
Costituitasi in data 18 febbraio 2025, l'opposta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'odierno opponente ad agire in proprio, nonché ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle doglianze sollevate.
Effettuate le verifiche preliminari e concessi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice rinviava alla prima udienza di comparizione del 27 giugno 2025, al termine della quale si riservava.
A scioglimento della suddetta riserva, il Giudice rigettava l'istanza sospensiva cautelare, rinviando all' udienza del 28 novembre 2025, secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., per discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. e con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Lette le note di udienza depositate dalle parti e le rispettive conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, Parte_1
, ad agire in proprio.
[...]
3 Ed invero, l'atto di precetto è stato promosso nei confronti della Controparte_1
esclusivamente nella persona del legale rappresentante p.t. e non anche nei confronti di quale debitore in proprio. Parte_1
In particolare, l'atto di precetto è stato notificato a solamente in Parte_1
qualità di rappresentante legale p.t. della e non già a titolo personale, Controparte_1
con la conseguenza che il medesimo deve ritenersi privo di legittimazione attiva ad opporsi in proprio all'atto di precetto in oggetto, potendo agire solamente in qualità di legale rappresentante p.t.
*
Con riferimento alla contestazione avente ad oggetto la carenza di legittimazione passiva di “ e di in qualità di legale rappresentante Controparte_1 Parte_1
p.t., le doglianze dell'opponente muovono dalla presunta diversità tra “ CP_1
avverso la quale è stato promosso atto di precetto, e ”,
[...] Controparte_3 condannata in sentenza, sulla base dalla differente denominazione tra i due soggetti e dalla differente sede legale, essendo riportata in sentenza la sede di via del Mare n. 65
Pomezia, mentre invece a partire dal 2015, la sede dell'associazione sportiva era via dei
Castelli Romani n. 22.
L'opposizione, tuttavia, non coglie nel segno.
Quanto, infatti, al dato nominativo, va evidenziato che nella sentenza è riportato il nominativo di palestra “ e che nell'atto di precetto è riportato il Controparte_1
nominativo “ . L'indicazione in sentenza del sostantivo “palestra” Controparte_1 prima di “ non consente di mutare in alcun modo il nominativo Controparte_1
Contr dell'associazione dilettantistica, da ritenersi correttamente individuato in CP_1
.
[...]
L'atto di precetto, infatti, è stato notificato nei confronti della stessa Controparte_1
nella persona del l.r.p.t., , nonché nei confronti di Parte_1 Parte_1
, nella qualità di l.r.p.t. di mediante consegna a mani
[...] Controparte_1
proprie di in data 13/12/2024, dovendo concludersi per l'identità Parte_1
del soggetto indicato, con quello riportato nella sentenza di condanna.
La circostanza che nella sentenza di condanna sia riportato un indirizzo diverso rispetto a quello effettivo dell'associazione (via del Mare n. 65, in luogo di via dei Castelli Romani n.
4 22), non consente di individuare un soggetto passivo diverso rispetto a quello riportato nell'atto di precetto.
In primo luogo, infatti, va evidenziato che la sentenza n. 562/2020 del Tribunale di Velletri
è una sentenza di condanna avente ad oggetto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'
[...]
nella persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dell'odierno CP_1
opposto e che, nella medesima sentenza sono descritte le modalità e le Controparte_2 cause di svolgimento del sinistro, avvenuto presso i locali della menzionata associazione sportiva.
Al riguardo, va subito evidenziato che parte opponente non ha mai evidenziato alcuna estraneità ai fatti, puntualmente descritti in sentenza, e che dalla documentazione fornita dalla stessa opponente risulta che il legale rappresentante della società è sempre stato
. Parte_1
In particolare, dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate, con riferimento al cambio di sede legale della associazione (cfr. doc. 6 depositato dall'opponente), risulta che il rappresentante legale dell' Controparte_4
.
[...]
Inoltre, dalla lettura del verbale di riunione di Controparte_1
(cfr. doc. 5 depositato dall'opponente) risulta la sottoscrizione di
[...] Parte_1
al margine del timbro a riprova del ruolo assunto dal
[...] Controparte_1 medesimo all'interno dell'associazione.
A tali elementi si aggiunga che all'epoca dei fatti fu lo stesso a Parte_1
firmare il modulo di apertura del sinistro in nome e per conto della “ (cfr. CP_1 all. 1, comparsa di costituzione e risposta), così confermando definitivamente la coincidenza del soggetto oggi intimato con quello condannato in sentenza.
Alla luce di ciò deve ritenersi correttamente identificato il destinatario dell'atto di precetto nei confronti di nella persona del l.r.p.t., , Controparte_1 Parte_1
nonché nei confronti di , nella qualità di l.r.p.t. di Parte_1 CP_1
ricavandosi l'identità del soggetto e la riconducibilità al legale rappresentante,
[...]
. Parte_1
*
5 Con riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto la a nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio n. 3175/2015, a seguito del quale è stata emessa la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 562/2020, attualmente azionata, si evidenzia che tali censure non possono essere eccepite in sede di opposizione a precetto in quanto avrebbero dovuto essere sollevate con la specifica impugnazione, ossia mediante ricorso in appello, della sentenza stessa, trattandosi di questione destinata ad essere coperta dal giudicato formatosi sul titolo.
Nel caso di specie, la questione avente ad oggetto il vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio concerne le modalità del perfezionamento della notifica all'associazione in quanto eseguita presso Via del Mare 65, e non già presso via dei CP_1
Castelli Romani 22 L, nonché al legale rappresentante, , Parte_1 perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto irreperibile presso la residenza in
Roma, via della Meloria 81, e non essendo noto alcun ulteriore indirizzo dalle ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario.
A fronte di ciò, è evidente che la contestazione abbia ad oggetto un possibile vizio da qualificarsi, al più, a termini di nullità e non già di inesistenza, rammentato, come per costante giurisprudenza di legittimità l'inesistenza della notificazione è configurabile: “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”(Cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del
26/05/2023).
Ne consegue, pertanto, che il rimedio per censurare tale vizio è costituito dalla specifica impugnazione del titolo giudiziale azionato.
Al riguardo, va infatti evidenziato che con sentenza n. 2785 del 4/02/2025 la S.C. di
Cassazione ha ribadito che: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
6 l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti)”.
In diritto, va infatti rammentato che il rimedio dell'opposizione al precetto può essere adottato al solo fine di contestare l'an del credito o per eccepire questioni fondate su fatti successivi all'emissione del titolo, purché queste non siano state già sollevate in sede di impugnazione del provvedimento giurisdizionale, o avrebbero potuto essere discusse nello stesso giudizio in quanto processualmente non precluse.
Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che il giudice legittimato a pronunciarsi sull'opposizione a precetto può conoscere delle sole eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'impugnazione o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” nonché
7 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012)”.
Pertanto, dal momento che le questioni aventi ad oggetto la formazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, devono essere eccepite attraverso lo specifico rimedio di impugnazione previsto avverso il titolo esecutivo contestato e non già mediante lo strumento dell'opposizione a precetto, si ritiene la suddetta doglianza inammissibile.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, per il “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale”, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della trattazione, selezionati valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante di Controparte_1
2) AN , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_2
liquida in euro 8.433,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come e se dovuti, da distrarsi in favore del difensore avv. Marco Profeta.
Così deciso in Velletri, lì 15 dicembre 2025.
Il Giudice
AN LU Di SE
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