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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20292/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti DONNA ERIKA e GARZA MARCO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv.ti DONNA ERIKA e GARZA MARCO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. I coniugi sono reciprocamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso al mantenimento;
3. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Trenzano
(BS), via Giovanni Falcone n.8 verrà assegnato alla IG.ra , che l'abiterà unitamente alle figlie con Pt_2
tutti gli arredi e corredi ivi presenti, consentendo al marito l'asporto dei propri effetti personali quando egli lo desidererà, previo accordo con la stessa circa i tempi e le modalità del prelievo;
4. Il sig.
[...]
si trasferirà in un appartamento sito in Azzano Mella, per il quale corrisponderà un canone di Pt_1
locazione di euro 550,00 mensili.
5. Il sig. al fine di contribuire al mantenimento di , si Pt_1 Per_1 farà carico in via esclusiva del pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario di cui alle premesse, fino all'indipendenza economica della figlia, allorquando i coniugi riprenderanno a corrispondere la rata in
1 ragione di ½ ciascuno. Le spese condominiali saranno a carico della sig.ra .
6. Il sig. nche Pt_2 Pt_1
al fine di contribuire al mantenimento della figlia , si farà carico dell'integrale rimborso delle Per_1
rate del finanziamento I coniugi concordano che il presente impegno potrà essere oggetto di Pt_3
revisione quando sarà divenuta economicamente autosufficiente e comunque a fronte di un Per_1
apprezzabile miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra .
7. I coniugi provvederanno Pt_2 al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia , come da Protocollo vigente Per_1
presso il Tribunale di Brescia in ragione del 50% ciascuno.
8. Le Parti concordano che gli importi erogati ai genitori a titolo di Assegno Unico Universale siano percepiti esclusivamente dalla sig.ra .
9. I Pt_2
coniugi si prestano sin da ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto;
10. Spese legali compensate tra le Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 8/9/2001, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 362, parte II, serie A, anno 2001), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 3/7/2003), maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e (n. 16/9/2007), maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA EL EA MA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20292/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti DONNA ERIKA e GARZA MARCO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv.ti DONNA ERIKA e GARZA MARCO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. I coniugi sono reciprocamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso al mantenimento;
3. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Trenzano
(BS), via Giovanni Falcone n.8 verrà assegnato alla IG.ra , che l'abiterà unitamente alle figlie con Pt_2
tutti gli arredi e corredi ivi presenti, consentendo al marito l'asporto dei propri effetti personali quando egli lo desidererà, previo accordo con la stessa circa i tempi e le modalità del prelievo;
4. Il sig.
[...]
si trasferirà in un appartamento sito in Azzano Mella, per il quale corrisponderà un canone di Pt_1
locazione di euro 550,00 mensili.
5. Il sig. al fine di contribuire al mantenimento di , si Pt_1 Per_1 farà carico in via esclusiva del pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario di cui alle premesse, fino all'indipendenza economica della figlia, allorquando i coniugi riprenderanno a corrispondere la rata in
1 ragione di ½ ciascuno. Le spese condominiali saranno a carico della sig.ra .
6. Il sig. nche Pt_2 Pt_1
al fine di contribuire al mantenimento della figlia , si farà carico dell'integrale rimborso delle Per_1
rate del finanziamento I coniugi concordano che il presente impegno potrà essere oggetto di Pt_3
revisione quando sarà divenuta economicamente autosufficiente e comunque a fronte di un Per_1
apprezzabile miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra .
7. I coniugi provvederanno Pt_2 al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia , come da Protocollo vigente Per_1
presso il Tribunale di Brescia in ragione del 50% ciascuno.
8. Le Parti concordano che gli importi erogati ai genitori a titolo di Assegno Unico Universale siano percepiti esclusivamente dalla sig.ra .
9. I Pt_2
coniugi si prestano sin da ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto;
10. Spese legali compensate tra le Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 8/9/2001, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 362, parte II, serie A, anno 2001), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 3/7/2003), maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e (n. 16/9/2007), maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA EL EA MA
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