Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6853/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6853/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, vertente:
TRA (P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. Ing. , con sede in Afragola alla via F. Parte_2
Ciaramelli, 6 elette.te dom.ta in Afragola, in via Matteo Renato Imbriani n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Finelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Nevano NA alla via Principe di Piemonte,94, c.f.
, ed elettivamente domiciliato a Grumo C.F._1
Nevano (NA), al n. 2 del Corso Dante Alighieri, presso lo studio dell'Avv. LA EL RE, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura speciale ad litem in calce all'atto di costituzione
-parte convenuta- E EL RE LA, nata a [...] il [...], residente in Grumo Nevano NA al C.so D. Alighieri,2, , quale CodiceFiscale_2 procurator sibi, ed i sigg. , nato a [...] il [...], Controparte_2 residente in Grumo Nevano alla via Principe di Piemonte 92 cf
, e nato a [...] il [...] C.F._3 Controparte_1
, residente in [...]
13, cf ,tutti elettivamente domiciliati a Grumo Nevano (NA), al n. 2 del Corso Dante Alighieri, presso lo studio dell' avv. LA EL RE, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce l'atto di costituzione;
-parti convenute- Nonché
nato a [...] i 11.08.1989 e res.te Via Gneo Nevio 10 CP_3
Grumo Nevano; nato a [...] il [...] res.te in Via CP_4
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Gneo Nevio 10 Grumo Nevano; nata a [...] il CP_5
04.02.1955 res.te in Via Gneo Nevio 10 Grumo Nevano CP_6 nato a [...] il [...] e res.te in Via Gneo Nevio 10 Grumo Nevano;
Contumaci
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.10.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 1.Con atto di citazione notificato in data 7.6.21 la società attrice, premettendo di essere autorizzata allo svolgimento delle attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, conveniva in giudizio , , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_7 Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_5
, (nato il [...]), EL RE
[...] CP_6 Controparte_1
LA, , rappresentando: Controparte_2
- che in data 07.04.2017, stipulava contratto avente ad oggetto, la bonifica, il trasporto e lo smaltimento m.c.a. del fondo di terreno in catasto al foglio 2, particelle n. 1052-1053 e 1054 in via Caravaggio Cont angolo via Paganini, in Sant'Antimo (NA), di proprietà dei sigg.ri
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_7 [...] Cont
, , , , Controparte_1 Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_5
i quali sottoscrivevano per accettazione, la
[...] CP_6 relativa offerta economica;
-che i predetti, commissionavano le suddette attività in ottemperanza all'ordinanza n. 1 del 13.02.2017 resa dal Comune di Sant'Antimo;
-che la società attrice, ottenute le necessarie autorizzazioni ed espletati gli adempimenti burocratici necessari, con nota del 05.03.2018, comunicava ai comproprietari del terreno, l'inizio delle operazioni commissionate in data 21.03.2018 e provvedeva regolarmente all'adempimento delle prestazioni contrattuali;
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-che pertanto, sulla scorta dei lavori eseguiti, venivano redatte le seguenti fatture pro-forma: g) -n. 3760 importo euro 6.865,15 del 22.07.2020; h) -n. 3761 importo euro 6.865,15 del 22.07.2020; i) - n. 3762 importo euro 6.865,15 del 22.07.2020; j) - n. 3763 importo euro 6.865,15 del 22.07.2020; k) - n. 3765 importo euro 3.660,00 del 22.07.2020; l) - n. 3766 importo euro 1.372,50 del 22.07.2020; m) - n. 3767 importo euro 1.372,50 del 22.07.2020; n) -n. 3768 importo euro 1.372,50 del 22.07.2020; o) -n. 3769 importo euro 1.372,50 del 22.07.2020; per un totale di euro 36.614,00. La società attrice esponeva che i convenuti non provvedevano al pagamento del suddetto importo e all'uopo rivendicava rimaste senza esito le racc.te a/r con richiesta di pagamento del 14.10.2020. Tanto premesso, citando le parti in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 4.11.2021, concludeva: - Accogliere la domanda attorea;
-accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti;
-condannare pertanto, i convenuti in solido al pagamento nei confronti della società attrice della somma di euro 36.614,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e risarcimento del danno derivante dall'inadempimento; - conseguentemente condannare i convenuti al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., nonché delle spese della procedura di mediazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. Si costituiva in giudizio il (nato il [...]) come Controparte_1 sopra rappresentato, dom.to e difeso, il quale preliminarmente rilevava l'improcedibilità, l'inammissibilità e la non corretta formulazione della domanda così come proposta dall'istante società, nonché gradatamente e/o subordinatamente, l'infondatezza della stessa e ne chiedeva l'integrale rigetto. Deduceva in fatto, che nel mese di marzo dell'anno 2017 il Comune di Sant'Antimo, settore igiene e sanità, notificava ai convenuti nella qualità di eredi della defunta sig. Persona_1 ordinanza, emessa il 13/2/2017 prot. 5150, con la quale ordinava agli stessi di ripulire il terreno da sterpaglie, frasche, arbusti ecc. e residui di coltivazione, da detriti, immondizie materiale putrescibili;
pertanto, che in seguito a tale ordinanza, gli stessi accettavano l'offerta della per la pulitura del terreno e, Parte_1 conseguenziale smaltimento dei rifiuti;
la comunicata Parte_1 la data di inizio lavori, provvedeva al compostaggio (separazione dei diversi rifiuti rinvenuti e confezionamento) dei materiali rinvenuti e per tale attività di compostaggio la società attrice riceveva dai convenuti la somma totale di € 18.250,00 di cui € 12.200 (€.10.000,00+ €.
2.200 di iva) mediante assegni ed €.
6.050 in contanti, tutti scaglionati in diversi acconti dall'inizio del lavoro.
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Eccepiva che di detta somma l'istante società, non emetteva fattura né per il totale né per una parte. Contestava che successivamente, dopo aver pagato il suddetto compostaggio, null'altro ricevevano dalla società istante, la quale con missiva spedita il 29/9/18 richiedeva agli stessi l'anticipo di una somma di denaro per la continuazione dei lavori, comunicando la momentanea sospensione degli stessi fino a quando non fosse stato effettuato il richiesto pagamento. Preliminarmente eccepiva in diritto, la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 102 cpc, rilevando essere stati pretermessi dal giudizio alcuni dei contitolari della proprietà del fondo in questione, nonché committenti dei lavori in lite, come rilevava evincersi dal contratto stipulato con la società attrice, sottoscritto anche dai
[...]
, nato il [...], EL RE LA e , Controparte_1 Controparte_2 che, pertanto, riteneva litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale (propter tenorem rationis), siccome oggetto del processo, un rapporto giuridico plurilaterale. Parimenti, eccepiva la nullità della citazione e l'irritualità della produzione di parte avversaria, all'uopo contestava la genericità delle domande ex adverso formulate, e la mancanza dei documenti ex adverso indicati, in quanto non prodotti al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. Nel merito, eccepiva l'inesistenza della prova del credito, argomentando sull'inidoneità probatoria della fattura, quale documento unilaterale e contestando essere la pretesa creditoria avversa, fondata a ben vedere su mere dichiarazioni unilaterali giammai pervenute all'indirizzo dei convenuti e in ogni caso rilevava sottaciuto alcunché circa le pretese prestazioni effettuate, avendo parte attrice solo richiamato documenti neppure prodotti a sostegno e/o ad integrazione della domanda. Eccepiva l'inadempimento contrattuale della parte attrice e dispiegava domanda riconvenzionale di recesso giustificato o di risoluzione per inadempimento dell'attore. Argomentava che nella specie era da individuarsi un contratto di appalto per lo smaltimento rifiuti ed in quanto tale fonte di diritti e doveri reciproci, segnatamente per la l'obbligo di Parte_1 ripulire il terreno nel rispetto della normativa vigente e per i committenti -convenuti, di pagarne il prezzo. Tuttavia contestava che, atteso che il contratto de quo era consistito nella semplice offerta formulata dalla società istante, ovvero in un elenco dettagliato dei prezzi effettuati per lo smaltimento dei diversi rifiuti che si sarebbero potuti rinvenire, oltre il costo giornaliero per il loro trasporto a pieno carico e al costo giornaliero per analisi e classificazione dei rifiuti, la società avrebbe dovuto in primis, dopo n. 6853/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 14 N. 6853/2021 R.G.A.C.
aver raccolto, diviso e selezionati i rifiuti, comunicare ai committenti quali e quanti rifiuti erano stati rinvenuti, calcolando per essi, trattandosi di soggetto qualificato, sia pure approssimativamente, il costo per lo smaltimento. Quale diretta conseguenza, evidenziava poi che la prestazione da effettuarsi (pagamento del prezzo) dovesse essere qualificata e quantificata dalla natura dei rifiuti rinvenuti, dalla quantità dei diversi rifiuti, dai giorni occorsi ecc., essendo il corrispettivo, determinato a misura, ovvero moltiplicando il valore dello smaltimento offerto per il peso del rifiuto, dunque a misura e non a corpo. Riteneva la parte convenuta che per il rispetto del contratto (nel quale riportati i prezzi da applicarsi alla pesatura dei rifiuti che potevano rinvenirsi nel terreno, i prezzi del mezzo meccanico, dei lavoratori), la società attrice avrebbe dovuto, una volta effettuato la raccolta e la loro divisione, prima ancora del compostaggio, comunicare ai committenti, che avrebbero dovuto accettare, quali materiali avesse rinvenuto ed il peso specifico di ognuno di essi, dovendosi ricavarne il prezzo in base al peso oltre, poi, successivamente indicare quanti giorni di lavoro effettuati, quanti giorni occorsi per il mezzo in fitto ecc. che eccepiva, sebbene necessaria e qualificata in Parte_3 adempimento al contratto, non vi era stata da parte della
[...]
alla quale contestava dunque comportamento omissivo, Pt_1 oltre all'inosservanza dei suoi obblighi contrattuali, per non aver posto i convenuti nella posizione di ben valutare il lavoro effettuato o da effettuarsi. Dibatteva, pertanto, che alcun inadempimento potesse essere imputato ai convenuti per mancato pagamento di un servizio mai ricevuto dal momento che non solo i lavori erano stati sospesi, ma che altresì era mancato per colpa non imputabile agli stessi, la comunicazione della qualità e quantità dei rifiuti rinvenuti- per la corretta e completa esecuzione del contratto. Per tali motivi, ribadiva essere infondate le pretese attoree, non avendo orientato la società attrice il proprio comportamento ai precetti imposti dal contratto di appalto stipulato, durante la fase di esecuzione dello stesso, tanto da rendersi addirittura inadempiente, con l'abbandono colpevole del fondo, agli obblighi contrattuali. Tutto quanto premesso, concludeva chiedendo: - In via preliminare - dichiarare la domanda attorea nulla per violazione dell'art. 164/4 cpc, per i motivi esposti in narrativa, -dichiarare ancora la nullità della domanda attorea per violazione dell'art 102cpc, nel merito -previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della istante società, dichiarare risolto il contratto stipulato tra le parte, per l'effetto -respingere, con la migliore formula, la domanda dall'attore contro il convenuto resistente, per i motivi esposti in
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narrativa. In ogni caso condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, al pagamento delle spese, compensi, oltre oneri di legge, oltre Iva e Cpa, da attribuirsi al procuratore antistatario. In accoglimento dell'istanza del convenuto costituito, con provvedimento del 21.01.2022, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari, CP
, nato il [...], EL RE LA e e
[...] Controparte_2 rinviata la causa all'udienza del 26.09.2022. Si costituivano in data 6.9.22, i sig.ri , nato il Controparte_1
02/02/65, e la signora EL RE LA, chiamati in Controparte_2 causa per integrazione del contraddittorio, per atto notificato dalla in data.7/3/22. Parte_1
Preliminarmente eccepivano l'improcedibilità, l'inammissibilità e la non corretta formulazione della domanda così come proposta dall'istante società, nonché gradatamente e/o subordinatamente, l'infondatezza della stessa ed in particolare delle circostanze esposte, che impugnavano e contestavano parola per parola, chiedendone l'integrale rigetto. Rappresentavano i fatti, così come prospettati dal CP
ed eccepivano la nullità della citazione e dell'atto di
[...] chiamata in causa per vizio della editio actionis, ai sensi degli articoli 163 e 164 cpc. Eccepivano altresì l'infondatezza della pretesa creditoria e l'inesistenza della prova del credito, in particolare contestavano con riguardo alla somma di € 18.250,00, quale importo corrisposto da tutti i comproprietari del fondo in parti uguali, che la impresa istante, sollecitata dal convenuto Controparte_1 successivamente alla prima udienza di comparizione, aveva depositato nel giudizio de quo, fatture per un importo complessivo di €.9000,00. Dunque, eccepivano che l'importo versato dagli odierni convenuti, incontestato da controparte, non risultava regolarmente contabilizzato dalla impresa appaltatrice. Disconoscevano l'intera documentazione prodotta ex adverso, in uno con i documenti di trasporto dei rifiuti (c.d. RIF), rilevando che gli stessi non erano mai stati esibiti o consegnati ai convenuti, nonché, in ogni caso, che i suddetti non provavano affatto che i rifiuti smaltiti da fossero provenienti dal fondo delle Parte_1 parti convenute nel giudizio de quo. All'uopo rilevavano mancare qualsivoglia collegamento tra gli impugnati documenti ed i rifiuti esistenti nel loro fondo. A supporto di quanto assunto, osservavano che la rilevata circostanza che le ingenti quantità dei materiali indicati nella contestata documentazione, non fosse presente nel fondo di loro proprietà, fosse evincibile dai verbali elevati dai Vigili
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Urbani di Sant'Antimo e dai rilievi fotografici del fondo di cui si discute, ad essi allegati.
Sul punto evidenziavano che i vigili intervenuti più volte in loco prima, durante e dopo la recinzione dell'intero fondo agricolo in catasto al foglio 2, particelle n. 1052-1053 e 1054 sito alla via Caravaggio angolo via Paganini, in Sant'Antimo (NA), nei verbali di Ispezione e Accertamento stato dei luoghi, avevano avuto modo di ispezionare e fotografare il terreno e sempre dichiarato “…trattasi di lotto di terreno ubicato nella locale via Caravaggio ( di fronte vicino CP_9 piazzola di sosta. L'intero lotto risulta pieno di erbacce e di arbusti selvatici e un tratto che si affaccia sulla piazzola di sosta è oggetto di sversamento di sacchi di rifiuti di vario genere, materiali edili...”. Contestavano l'importo delle fatture prodotte dalla parte attrice nonché le attività dalla stessa espletate, in virtù della perizia di parte, a firma dell'ing. (allegata alla produzione di parte Per_2 convenuta, note del 16.01.23). Contestavano altresì che dalla disamina della documentazione ex adverso depositata risultava individuato, quale produttore del rifiuto, oltre alla società Ecoambiente Srl, la società Nascap S.r.l.. Deducevano quindi che l'appaltatore (Ecoambiente Srl) aveva concesso in sub appalto parte delle attività dei servizi indicati, senza darne alcuna comunicazione ai committenti. Dunque, eccepivano, ai sensi dell'art. 1656 del Codice civile secondo cui “L'appaltatore non può dare in sub appalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non espressamente autorizzato dal committente.”, mancando nella specie l'autorizzazione del committente a concedere i lavori in sub appalto, sulla base dei prezzi contenuti nell'offerta prot. n. 119/17 (sottoscritta dal committente), il costo per i quantitativi documentalmente smaltiti dalla sola Ecoambiente fosse riducibile a 4500 euro, oltre IVA. Mentre, riguardo le attività inerenti il servizio di bonifica, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto (m.c.a.), osservavano che con l'offerta n. 16/17 del 15/03/2017, (allegata alla consulenza di parte ) la Ecoambiente si obbligava ad eseguire detti lavori al costo complessivo di euro 2.000,00. Pertanto, che, trattandosi di un prezzo stabilito a corpo e non a misura, l'importo di euro 19.200,00 oltre iva, richiesto dalla società istante risultasse del tutto ingiustificato. In sintesi affermavano che: (a) al committente non risultava comunicazione di inizio lavori, così pregiudicando la possibilità di seguire il corretto svolgimento delle attività previste;
(b) il committente non risultava informato della presenza di attività in sub appalto e, quindi, non gli era stata concessa la possibilità di fornire o negare l'autorizzazione al sub appalto ai sensi dell'art. 1656
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del Codice civile;
(c) dalle offerte trasmesse dall'appaltatore e dalle fatture (evento n.11) da quest'ultimo emesse vi era notevole discordanza in termini di prezzi e di attività eseguite;
(d) per attività pattuite con offerta e prezzi a corpo vi fossero fatture, per la stessa offerta, con importi decisamente maggiori (19.200,00 euro oltre iva rispetto ai 2.000,00 euro oltre iva concordati) rispetto al pattuito;
(e) le descrizioni riportate nel corpo di tutte le fatture acquisite fossero generiche e tali non fornire informazioni circa l'effettivo svolgimento delle attività offerte dall'appaltatore. Alla luce di tutto quanto esposto, formulavano domanda riconvenzionale chiedendo ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto, oltre al risarcimento dei danni patiti a causa della illecita condotta dell'attrice, giacché rilevavano che sul terreno, allo stato fossero ancora presenti rifiuti non compostati e sacchi di rifiuti compostati non di nuova “produzione” ,sia perché il terreno era stato recintato già prima che la finisse il Parte_1 compostaggio, sia perché il materiale ancora presente sul terreno era ricoperto dall'erba negli anni cresciuta. Concludevano: in via preliminare -dichiarare la domanda attorea inammissibile, improcedibile e improponibile - sempre in via preliminare dichiarare la domanda attorea nulla per violazione dell'art. 164/4 cpc, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto fissare un termine perentorio per l''integrazione della domanda da parte dell'attore al fine di correggere le lacune dell'atto di citazione e di quello per la chiamata in causa, e fissare l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 183 cpc. - Nel merito -respingere, con la migliore formula, la domanda dall'attore per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale -previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della istante società, dichiarare risolto il contratto stipulato tra l'istante società e i convenuti, per l'effetto -condannare la medesima società attrice alla restituzione della somma versata di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed inoltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni convenuti, da quantificarsi in corso di causa, in uno con interessi legali e moratori maturati e maturandi In ogni caso condannare la Parte_1
[...
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese, compensi, oltre oneri di legge, oltre Iva e Cpa, da attribuirsi al procuratore antistatario. Concessi i termini ex art 183 sesto comma cpc, la causa veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 20.4.23. Attesa la natura documentale della controversia, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata alla data del 24.10.24 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
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2. Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito o di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata, così come del resto eccepito dalle parti convenute sin dalla propria costituzione in giudizio. In punto di diritto mette conto evidenziare che la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta ne' ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché', per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. D'altro canto, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. Cass. civ. n. 19099/11), sul punto, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'autorizzazione scritta è richiesta ad substantiam (cfr. cass. civ. 28.5.2001 mn.7242) quando siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996) E ancora l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta n. 6853/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 14 N. 6853/2021 R.G.A.C.
disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. In tema di appalto, la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (di recente, Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186; ma già Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass 12 aprile 1983 n. 2573)”. Pertanto, il committente ha la possibilità di esperire sì l'azione ex art. 1453 c.c. ma nel solo caso in cui l'inadempimento derivi da motivi diversi dalla presenza di vizi e difetti (ad esempio, l'appaltatore ha iniziato l'opera ma successivamente non l'ha portata a termine). Diversamente, in caso di presenza di vizi e malfunzionamenti dell'opera, risulta giocoforza necessario richiedere l'applicazione prevista dagli articoli 1667 e ss. c.c. La risoluzione del contratto d'appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia “assolutamente inadatta alla destinazione sua propria” (si vedano, infra multis: Cass. Civ. Sez. VI, sent. n. 16611/17 Cass. Civ. Sez. II, sent. N. 19868/2009, Cass. Civ,. Sez. II, sent. n. 3752/07, Cass. n. 5250/2004).
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Va altresì precisato, relativamente a quanto eccepito da parte convenuta, che il subappalto è un contratto derivato dall'originario contratto di appalto, con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione dell'opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente. Come contratto accessorio, dunque, il subappalto trae origine dal contratto principale e per la dottrina prevalente esiste validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente alla delega per l'esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore, soggetto che rimane estraneo e terzo rispetto al rapporto tra appaltante originario e appaltatore (cfr. ex multis, Cass. Civile, 21 ottobre 2009, n. 22344. sottolinea, come “il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto [quello di subappalto], il quale conversa la sua autonomia”). Il Codice civile definisce espressamente solo l'appalto, nel quale una parte (l'appaltatore appunto) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.), mentre nella disposizione successiva si limita a precisare che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.). Pur derivato e accessorio rispetto al contratto principale, il subappalto conserva una propria autonomia e identità in base alla quale non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro e rimanendo a carico dell'appaltatore la responsabilità per il compimento dell'opera o del servizio nei confronti dell'appaltante originario Risulta pacifico in dottrina che, per effetto del contratto di subappalto, non sorgono diritti od obblighi del committente verso il subappaltatore o viceversa, né cessano o si attenuano gli obblighi reciproci tra committente ed appaltatore. La Suprema Corte ha interpretato la questione nel senso che la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente. In altri termini il subappalto non determina il sorgere di diritti od obblighi reciproci tra committente originario e subappaltatore, nemmeno a volerne n. 6853/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 14 N. 6853/2021 R.G.A.C.
ipoteticamente ritenere la sussistenza per via del consenso espresso dal primo ad un'esecuzione delegata dei lavori, necessaria soltanto a rendere valido ed efficace il subappalto nell'ambito del quale il subappaltatore deve rispondere del proprio operato solo all'appaltatore. Ciò posto in punto di disciplina generale in materia di appalto, nel caso che qui ci occupa, a fronte della domanda proposta da parte attrice di pagamento del corrispettivo, i convenuti hanno eccepito l'inadempimento della appaltatrice. Le contestazioni svolte dai convenuti, dunque, integrano la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. Per quanto concerne l'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., occorre rilevare che la stessa costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il Giudice abbia il potere-dovere di rilevarla o esaminarla d'ufficio: essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sua difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del Giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (cfr. Corte cass., Sez. 3, Sentenza n. 10764 del 29 settembre 1999; Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 5 agosto 2002; Sez. 2, Sentenza n. 20870 del 29 settembre 2009; Sez. 2, Sentenza n. 17424 del 23 luglio 2010). Orbene, a fronte delle eccezioni sollevate dalle parti convenute, documentalmente corroborate dalla rispettiva produzione acquisita agli atti, la società istante ha prodotto a sostegno della propria pretesa, unicamente fatture, una comunicazione di inizio lavori da cui non è dato in alcun modo evincersi la riconducibilità al fondo dei convenuti, né tantomeno gli stessi risultano destinatari della stessa, ed una offerta economica. Orbene, la predetta documentazione, è inidonea a dimostrare l'intervenuta esecuzione della prestazione. La mera fattura, infatti, è un documento redatto unilateralmente dal creditore a fini fiscali, non essendo, di per sé, idonea a provare i fatti costitutivi del credito, ossia, con riferimento al caso che ci occupa, l'effettivo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti. L'offerta economica del servizio di smaltimento dei rifiuti, pur recante le sottoscrizioni della ricorrente e delle convenute, non è atta a provare l'esecuzione delle opere rivendicate dalle fatture.
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L'attrice, in definitiva, ha fondato la propria pretesa esclusivamente su documenti di formazione unilaterale, inidonei a dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione quale fatto costitutivo del credito vantato, a fronte delle contestazioni circostanziate, eccepite dalle parti avverse In mancanza di ulteriori elementi probatori, e non essendo stata, in particolare, articolata la prova testimoniale, la domanda deve essere giudicata infondata A tutto quanto sin qui osservato aggiungasi che è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui la parte che agisca in giudizio tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, se può limitarsi alla sola allegazione dell'inadempimento di controparte, ha, di contro, il preciso onere di provare l'esistenza, la perdurante efficacia e l'esatto contenuto del titolo negoziale dedotto in giudizio (cfr., tra tutte, Cass., SS.UU., 13533/2001, recepita da innumerevoli successive pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010). Ora, nel caso di specie, parte attrice, nel dedurre il mancato adempimento delle convenute, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato il fondamento delle avanzate pretese, né specificato l'effettivo oggetto del contratto tra loro intercorso, ancor prima che l'esecuzione dello stesso, altresì indimostrato. Per tutti i motivi che precedono la domanda attorea va definitivamente rigettata. 3.Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute, va evidenziato come le stesse, nell'individuare i danni che sarebbero scaturiti dall'inadempimento imputato alla parte attrice, abbia annoverato tra gli stessi, in modo specifico e determinato, solo quelli corrispondenti all'esborso del corrispettivo già ottenuto essendosi limitata, invece, per gli ulteriori “danni indiretti” dedotti, all'enunciazione di generici postulati, non corroborati da riscontro probatorio della quantificazione dei medesimi asseriti danni. Al riguardo, peraltro, va precisato che il corrispettivo versato in esecuzione di un contratto può formare, tutt'al più, oggetto di una pretesa restitutoria da parte del contraente che chieda la risoluzione per inadempimento del medesimo rapporto contrattuale;
i tentativi di ricondurre, in tali ipotesi, il corrispettivo versato nella categoria del danno risarcibile, evidenziandone la natura di esborso inutile, sono rimasti, infatti, isolati anche nel panorama giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ. 7066/2004, Cass. civ. 7083/2006; Cass. civ., SS.UU. 5391/1995).
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Anche in considerazione di quanto precede, pertanto, gli inadempimenti dedotti nel presente giudizio al fine di sostanzialmente ottenere la restituzione delle somme elargite in favore della società istante, a titolo di corrispettivo del contratto tra gli stessi intercorso (essendo apparse, per quanto innanzi già osservato, le ulteriori pretese risarcitorie, pur enunciate dai convenuti, quantomai indeterminate nei loro elementi costituivi oggettivi, sul piano probatorio) si concretizzano in un inammissibile tentativo di stravolgere il rapporto sinallagmatico formatosi tra le stesse parti e vertente sul medesimo titolo negoziale dedotto in lite. Per tutto quanto precede, pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata.
4. Le spese di lite. La reciproca soccombenza tra la parte attrice e le parti convenute, giustificano la dichiarazione della compensazione delle spese lite tra tutte le parti costituitesi nel presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6853/2021 R.G.A.C, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
-Rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
-Rigetta la domanda riconvenzionale;
-Spese compensate come in motivazione.
Così deciso in Aversa, 17/02/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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