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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/08/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 5/11/2024 sub nr. 158/2024
RGC da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dalle avv.sse Francesca Pittau (C.F. ) e Milena C.F._2
Magdalena Gryszkiewicz (C.F. ) del Foro di Milano, giusta delega C.F._3
allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con sede legale Rovereto (TN), via Fornaci, n. 15/17, in persona del CP
Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Claudio Damoli e Chiara Panarotto del Foro di Verona giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
e contro
(c.f. - P. VA Controparte_3 P.VA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.VA_2
dalle avv.sse Marta Odorizzi e Vincenza Marina Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio di Fiumicino Persona_1
TERZO CHIAMATO
1 In punto: licenziamento del dirigente e altro
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudicare: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare (i) che il recesso di dal rapporto di lavoro con l'Ing. CP Pt_1
configura il recesso senza ai sensi dell'art. 6 dell'DO Dirigente, e (ii) Parte_2
l'inadempimento di , ad essa integralmente imputabile, di corrispondere all'Ing. CP
l'Indennità Convenzionale dovuta ai sensi dell'art. 6 dell'DO Dirigente, (iii) che la Pt_1
revoca dell'Ing. dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e Pt_1
amministratore delegato di configura l'ipotesi di Manager Adempiente ai sensi CP
dell'art. 5 dell'DO IC, e (iv) l'inadempimento di , ad essa integralmente CP
imputabile, di corrispondere all'Ing. l'indennità convenzionale dovuta ai sensi dell'art. Pt_1
5 dell'DO IC.
E, per effetto della statuizione che precede, condannare C.F. e P.VA CP
, con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale P.VA_3
rappresentate pro tempore, a risarcire all'Ing. tutti i danni subiti e subendi per effetto Pt_1
di tale inadempimento, come di seguito quantificati o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia:
- euro 157.201,46 (euro 327.747,16 - 170.545,70 o diversa somma che dovesse risultare dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso all'esito del presente giudizio come da conclusione n. 7);
- un importo lordo corrispondente ad un costo aziendale di euro 180.000,00;
2 - euro 20.250 oltre accessori per un totale di euro 29.547,18 per l'assistenza legale che consegue direttamente al rifiuto della Società di dare attuazione agli Accordi.
2. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullamento e/o inesistenza e/o inefficacia del licenziamento intimato all'Ing. in data 8 maggio 2024, in quanto ritorsivo e, in ogni caso, ingiustificato. E, per Pt_1
effetto della statuizione che precede, (i) in via principale, ritenuto il carattere ritorsivo del licenziamento, condannare C.F. e P.VA , con sede legale in CP P.VA_3
Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a reintegrare l'Ing. nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente espletate, ex Pt_1
art. 18 Statuto Lavoratori, nonché a risarcirle il danno subito per effetto del licenziamento, in misura corrispondente alle retribuzioni inerenti il periodo compreso fra il licenziamento e la effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità retributive,
al tallone mensile di euro 14.212,14, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle mensilità retributive come sopra liquidate;
(ii) in via subordinata rispetto al punto 2 (i), ove venisse denegato il carattere ritorsivo del licenziamento,
condannare C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via CP P.VA_3
Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing.
a titolo di indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti Industria, somma da Pt_1
liquidarsi equitativamente nella misura massima di 24 mensilità al tallone mensile di euro
14.212,14, corrispondente ad euro 341.091,40 lordi, o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
3. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa di revoca
3 dell'Ing. dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore Pt_1
delegato di . E, per effetto della statuizione che precede, condannare CP CP
C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona P.VA_3
del legale rappresentate pro tempore, a risarcire all'Ing. tutti i danni subiti e subendi Pt_1
per effetto di tale inadempimento, pari ad euro 194.416,67 lordi parametrato sul lucro cessante nel periodo dal 21 maggio 2024 sino al 30 aprile 2026.
4. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing alla Pt_1
corresponsione del corrispettivo per il patto di non concorrenza di cui all'Allegato A
dell'DO Dirigente e, per effetto, condannare C.F. e P.VA , CP P.VA_3
con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing. a tale titolo, l'importo della prima tranche pari Pt_1
ad euro 33.333,33 lordi o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia,
impregiudicato ogni diritto della Ricorrente di agire per ottenere il pagamento di seconda e terza tranche alle rispettive scadenze dell'8 maggio 2025 e l'8 maggio 2026.
5. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla Pt_1
liquidazione di n. 1.832,80 ore di ferie maturate e non godute come certificate dalla busta paga del mese di aprile 2024 e di quelle maturate nel periodo dal 1° all'8 maggio 2024, e, per effetto, condannare C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto CP P.VA_3
(TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing. a tale titolo, l'importo pari ad euro 133.547,15 lordi o nella diversa misura - Pt_1
maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
6. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. agli Pt_1
4 emolumenti correlati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di per il periodo dal 1° gennaio 2024 sino al 20 maggio CP
2024 nella misura di euro 38.888,88 lordi e, per effetto, condannare C.F. e CP
P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del P.VA_3
legale rappresentate pro tempore a corrispondere all'Ing. a tale titolo, l'importo Pt_1
residuo di euro 363,89 lordi o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
7. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. all'indennità Pt_1
sostitutiva di preavviso da calcolarsi sul tallone mensile di euro 14.212,14 e quindi ad un importo complessivo pari ad euro 170.545,70 lordi oltre all'incidenza dell'indennità
sostitutiva di preavviso sul TFR e sull'indennità sostitutiva di ferie non godute e, per effetto,
condannare C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via CP P.VA_3
Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing.
e/o versare al l'importo residuo di euro 3.780,00 lordi a titolo di Pt_1 Controparte_4
differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso, euro 18.383,25 lordi a titolo di incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sulle ferie ed euro 13.994,74 a titolo di incidenza sul
TFR, o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
8. Inoltre, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 186 ter c.p.c.,
pronunciare sin da ora, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., apposita ingiunzione di pagamento delle somme indicate nelle conclusioni sub punto 4, 5 e 6 che precedono,
provvisoriamente esecutiva ovvero, in subordine, non provvisoriamente esecutiva.
9. Per tutte le somme con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere del diritto al
5 saldo. 10. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa”.
Come da memoria in replica dd. 13.1.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Accertare e confermare la competenza territoriale e/o funzionale del
Tribunale di Rovereto anche in riferimento ai punti 1, 3 e 6 del Ricorso.
Nel merito, in via principale:
1. Ferme restando le conclusioni già rassegnate con il Ricorso, da intendersi qui integralmente ritrascritte, rigettare tutte le eccezioni e domande (ivi incluse le domande riconvenzionali) formulate da con la propria Memoria Difensiva, in quanto CP
infondate in fatto e in diritto.
2. Accertare e dichiarare ex art. 96 c.p.c. la mala fede e/o colpa grave di nel resistere CP
in giudizio, nel proporre le domande riconvenzionali e nel chiamare in causa l'Inps e, per l'effetto, condannare la Resistente al risarcimento dei danni da lite temeraria nella misura che il Giudice adito riterrà opportuna. Impregiudicata ogni più ampia riserva nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'accertamento di nullità e/o inesistenza e/o, comunque, di invalidità del rapporto di lavoro.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
In via istruttoria: Richiamate le conclusioni già rassegnate nel Ricorso, rigettare le richieste istruttorie formulate ex adverso;
in subordine, si chiede, l'ammissione alla prova contraria
6 sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi”.
Convenuta: “In via preliminare: dichiararsi, per le ragioni esposte, l'incompetenza del
Tribunale di Rovereto adito con indicazione del Tribunale delle Imprese di Milano quale giudice competente in relazione alle domande formulate ai p.ti 1, 3 e 6 a pag. 43 e ss del ricorso connesse all' Parte_3
Sempre in via preliminare oltre che in via riconvenzionale e con apposita istanza di chiamata in causa: si chiede di accertare in via riconvenzionale l'incompatibilità del cumulo delle cariche di Direttore Generale e di Amministratore Delegato in capo all'ing. anche con Pt_1
apposita istanza di chiamata in giudizio della sede INPS competente, con conseguente accertamento di nullità e/o inesistenza e/o, comunque, invalidità del rapporto di lavoro subordinato dell'ing. a far data dalla sua nomina come AD (avvenuta il 13 settembre Pt_1
2016), con ogni conseguente effetto, per le ragioni espresse in memoria, ai fini della integrale reiezione delle domande avversarie.
Sempre in via riconvenzionale (laddove ritenuto necessario), oltre che in via di eccezione: si chiede di accertare, per le ragioni espresse in memoria, la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti il 15.7.2021, con conseguente accertamento di insussistenza di un qualsivoglia diritto della ricorrente a far valere gli obblighi ivi previsti e reiezione di ogni avversa domanda sul punto.
Nel merito: respingersi integralmente le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte nella presente memoria, anche previo accertamento della legittimità e giustificatezza del licenziamento per cui è causa e della revoca dalle cariche.
7 In via subordinata: per la sola negata ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro, ridursi comunque le somme eventualmente spettanti alla ricorrente alla luce di tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato, se del caso, in ipotesi di applicazione del 1° comma dell'art. 18 L. n. 300/1970, previa detrazione dell'aliunde perceptum (in relazione ad altri redditi e alla NASPI) e percipiendum.
Sempre in via subordinata: nel caso si accerti, in negata ipotesi, comunque la ingiustificatezza del licenziamento, si chiede che l'indennità supplementare ex avverso richiesta sia determinata nella misura minima prevista in contratto, anche a fronte della peculiare posizione coperta dalla ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Come da note difensive dd. 21.7.2025: “Nell'insistere, quindi, per l'integrale rigetto dell'avversario ricorso e della memoria di replica a riconvenzionale, si confermano anche in questa sede tutte le difese, contestazioni e conclusioni, sia di merito che istruttorie, già
formulate da codesta difesa in memoria di costituzione e/o a verbale, confermando altresì
ogni difesa, eccezione, deduzione ed istanza ivi contenute (anche per quanto attiene alle conseguenze dei recessi per cui è causa, aliunde perceptum e percipiendum, alla richiesta di ricalcolo dell'in-dennità sostitutiva del preavviso e relative incidenze, alla contestazione conteggi e la richiesta di emis-sione di un'ordinanza ex art. 186 ter cpc, per cui si rinvia senza pretesa di esaustività, a pagg. 48-51 della memoria difensiva) che debbono intendersi qui integralmente riproposte e richiamate”.
Terzo chiamato INPS: “Voglia Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito in via principale:
8 - per quanto attiene l'accertamento della invalidità ovvero della diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la Parte_1
società a far data dal 13.9.2026, l'INPS, per le ragioni esposte in memoria, si rimette CP
alle decisioni che il Tribunale adito riterrà di assumere;
- in ordine alla richiesta della società di rimborso della contribuzione versata CP
nella gestione FLD per il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ricorrente
[...]
a far data dal 13.9.202, allo stato, respingere la domanda della società Pt_1 CP
convenuta in quanto infondata e non provata, fermo, in ogni caso, l'eccepita prescrizione quinquennale a far data dalla notifica del ricorso avvenuta in data 20.12.2024.
- Spese e competenze di causa rifuse;
Nel merito in via subordinata: nella ipotesi in cui venisse accertata la invalidità del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13.9.2026 intercorso tra la ricorrente e la società
convenuta, fermo restando la eccepita prescrizione quinquennale della contribuzione pretesa a rimborso dalla società, ricalcolare tutta la contribuzione dovuta dalla società nella gestione separata INPS per la posizione della ricorrente, così come argomentato in memoria.
Spese e competenze di causa rifuse.
In via Istruttoria: l'INPS, per le ragioni espresse in memoria, si riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione al comportamento processuale della parte ricorrente e della parte convenuta”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2024 , premesso di: Parte_1
• essere stata assunta alle dipendenze di nell'ottobre 1994; CP
9 • essere stata nominata, per la prima volta, quale membro del consiglio di amministrazione in data 13 settembre 2016 in occasione di un cambio di compagine sociale della società;
• essere nella medesima occasione stata nominata amministratrice delegata con le attribuzioni di alcuni poteri gestori e di rappresentanza;
• avere ricoperto la carica di amministratore unico di in un contesto di piena CP
collegialità e con poteri coerenti con il ruolo di lavoratore subordinato;
• avere, nell'ambito di un'operazione di cambio di controllo intervenuta nel secondo semestre 2021, investito nell'azienda € 500.000, divenendo così titolare di una partecipazione di minoranza pari all'1,96%;
• essere stata confermata nel ruolo di direttore generale con la sottoscrizione, in data
15 luglio 2021, di una scrittura privata (cd. DO Dirigente) che novava i termini e le condizioni del rapporto di lavoro in essere, venendo nel contempo confermata quale dirigente;
• essere in pari data stata confermata quale consigliera del consiglio di amministrazione e amministratrice delegata con la sottoscrizione di un accordo (cd.
DO IC) che regolava i termini e le condizioni di svolgimento delle cariche assegnate;
• avere subito, su decisione del consiglio di amministrazione, la sospensione temporanea degli emolumenti del consiglio di amministrazione stesso con decorrenza 1 gennaio 2024;
• essersi vista proporre, in data 13 marzo 2024, un accordo di uscita da , sia CP
10 quale socia che quale amministratrice delegata e dirigente della stessa, per un “costo azienda” pari a € 400.000;
• avere fin da subito precisato di non essere interessata alla cessione delle quote detenute in , né a condizioni economiche di minor favore rispetto a quelle CP
convenute nei precedenti accordi;
• essersi vista consegnare in data 8 maggio 2024 una lettera di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo con esonero dall'attività durante il preavviso”;
• essere stata revocata dalla carica di consigliere di amministrazione nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi in data 20 maggio 2024;
• avere ricevuto solo in data 16 luglio 2024 l'indennità sostitutiva del preavviso,
peraltro in misura inferiore rispetto a quella dovuta, e non invece il corrispettivo per il patto di non concorrenza e per le ferie maturate e non godute;
• vantare alla data del licenziamento una retribuzione globale di fatto pari ad euro
14.212,14
conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la citata società per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno delle sue molteplici pretese lamentava un grave inadempimento contrattuale di ai cc.dd. DO Dirigente e DO con richiesta di risarcimento danni CP Pt_3
commisurati alle somme previste nei citati accordi ed alle spese legali nelle quali era incorsa;
affermava la natura ritorsiva del licenziamento, con richiesta di declaratoria di nullità dello stesso e condanna alla reintegra ed al risarcimento danni ex art. 18 st.lav; in subordine chiedeva che il licenziamento venisse dichiarato illegittimo per carenza di giustificato
11 motivo oggettivo, con condanna al pagamento dell'indennità supplementare ex art. 19 ccnl dirigenti industria nella misura massima;
sosteneva che la revoca dalla carica di membro del
CdA era intervenuta in assenza di giusta causa, con condanna della convenuta al ristoro dei danni conseguenti a tale inadempimento;
ribadiva la non corretta liquidazione dell'indennità
sostitutiva del preavviso giacché basata su una retribuzione mensile lorda inferiore a quella effettiva, con condanna al pagamento della relativa differenza;
evidenziava il suo diritto a ricevere il corrispettivo dovuto in forza del patto di non concorrenza, delle ferie maturate e non godute e degli elementi correlati alla carica di membro del CdA.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio eccepiva preliminarmente CP
l'incompetenza dell'adito tribunale in favore del tribunale delle imprese di Milano in relazione alle domande formulate ai punti 1, 3 e 6 del ricorso connesse all Parte_3
in via preliminare e riconvenzionale chiedeva di accertare l'incompatibilità del cumulo delle cariche di direttore generale e di amministratore delegato in capo alla ricorrente, chiedendo nel contempo di chiamare in giudizio l'INPS al fine di sentire accertare la nullità e/o l'inesistenza e/o comunque l'invalidità del rapporto di lavoro subordinato a far data dalla sua nomina quale amministratrice delegata;
chiedeva, poi, di accertare la nullità del patto di non concorrenza di data 15 luglio 2021; nel merito chiedeva di rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate evidenziando, in particolare, come:
• nessuna somma fosse dovuta in virtù dell'DO dal momento che l'art. Pt_3
5.4 di tale accordo ne affermava la spettanza solo in ipotesi di manager adempiente,
là dove nel caso concreto era integrata l'ipotesi esattamente inversa di manager
12 inadempiente;
• le domande formulate da controparte ai punti 1 e 2 del ricorso fossero tra loro incompatibili;
• dovesse fermamente escludersi la natura ritorsiva del licenziamento, vertendosi, al contrario, dinanzi ad un licenziamento pienamente giustificato da precise ragioni di riassetto del management;
• l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non fosse dovuta, dal momento che la ricorrente poteva decidere di fruirle in piena autonomia organizzativa e senza bisogno di alcuna autorizzazione;
• il patto di non concorrenza fosse nullo per l'assoluta genericità dell'attività inibita alla ricorrente nonché per l'eccessiva estensione del relativo ambito territoriale;
• l'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta dalla società fosse stata correttamente calcolata, non potendosi includere nel relativo calcolo i contributi versati al fondo FASI nel periodo di preavviso;
• i conteggi allegati al ricorso fossero incompleti ed incongrui.
Autorizzata la chiamata in causa di INPS, quest'ultimo si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale della contribuzione pretesa a rimborso dalla società, rimettendosi alle decisioni di questo tribunale circa l'invalidità ovvero la diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la convenuta a far data dal 13 settembre 2016 ed instando, in subordine, per il ricalcolo di tutta la contribuzione dovuta dalla società nella gestione separata dell'Istituto.
La ricorrente depositava memoria in replica alla domanda riconvenzionale con la quale
13 chiedeva di rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta atteso che il foro convenzionale esclusivo prescelto dalle parti nell'DO IC dava luogo ad una ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, con la conseguenza che ben poteva ritenersi sussistente la competenza di questo giudice del lavoro in ragione dell'unitarietà e dell'intrinseca connessione esistente tra la domanda relativa al licenziamento e quella relativa alla revoca dalla carica;
contestava, inoltre, le argomentazioni difensive di controparte, chiedendone anche la condanna ex art. 96 c.p.c. in relazione alle proposte domande riconvenzionali.
Venivano, poi, svolti inutilmente plurimi tentativi di conciliazione.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
***
ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.
L'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta non può essere accolta.
Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la clausola 12 del cd. DO IC (che aveva individuato il tribunale delle imprese di Milano quale giudice “esclusivamente competente” per “ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione” dell'accordo stesso) - non disciplina un'ipotesi di competenza inderogabile,
con la conseguenza che – in presenza di domande intimamente connesse quali quelle svolte nel presente giudizio – deve ritenersi la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40, comma 3 c.p.c.
14 DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA CONVENUTA VOLTA A FAR DICHIARARE
LA NULLITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE.
La domanda della convenuta finalizzata ad ottenere declaratoria di nullità del contratto di lavoro subordinato per supposta sovrapposizione in capo alla ricorrente dei compiti e delle mansioni proprie del ruolo di amministratore delegato e di direttore generale va respinta.
Secondo il condivisibile insegnamento della S.C. “la cumulabilità nello stesso soggetto della qualità di amministratore di un'impresa e di dipendente della medesima va affermata ove sia configurabile una volontà imprenditoriale che si formi in modo autonomo da quella del detto amministratore dipendente, con il conseguente assoggettamento di quest'ultimo ad un potere esterno di controllo e disciplinare. Ne deriva che l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore” (Sez.
L, Sentenza n. 5358 del 14/05/1991).
Nel caso di specie la latitudine delle deleghe conferita alla ricorrente nella sua veste di amministratrice delegata era certamente ampia, ma non tale da esautorare del tutto i poteri degli organi sociali, con la conseguenza che deve escludersi la ricorrenza di una piena sovrapposizione tra il rapporto di amministrazione e quello di lavoro.
Al rigetto della domanda riconvenzionale qui in esame consegue il rigetto della domanda avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato INPS.
DOMANDE SVOLTE DALLA RICORRENTE SUB N. 1.
15 Parte ricorrente svolge al punto 1) plurime domande finalizzate ad ottenere il pagamento di vari importi a titolo di risarcimento danni da calcolarsi sulla base delle indennità
convenzionali previste dall'art. 6 dell'DO Dirigente e dall'art. 5 dell'DO IC,
asseritamente dovute in forza del preteso inadempimento contrattuale di . CP
Le domande vanno respinte.
La clausola 6.5 dell'DO Dirigente così dispone: “L'Indennità Convenzionale verrà
corrisposta alla Manager, in ogni relativa componente, subordinatamente alla rinuncia da parte sua
ad ogni ulteriore domanda o pretesa nei confronti della società e delle altre società del Gruppo
derivanti dagli intercorsi rapporti. In particolare, resta altresì inteso che l'Indennità Convenzionale
sarà corrisposta subordinatamente (i) all'espressa rinuncia all'impugnazione del licenziamento (ove
ne ricorra l'ipotesi) e della conseguente accettazione da parte della Manager della cessazione del
rapporto alla data indicata nella relativa comunicazione, nonché (ii) alla rinuncia alla Carica e ad ogni
qualsivoglia eventuale ulteriore carica in carico nelle società del Gruppo e (iii) alla sottoscrizione
(entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto) di un verbale di conciliazione ai sensi degli
articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, con il quale la Manager, nell'ambito di una
transazione generale novativa di carattere tombale, rinuncerà a ogni pretesa e/o diritto dunque
connesso all'instaurazione, esecuzione e/o risoluzione del rapporto (ivi inclusa l'indennità
supplementare prevista dal ccnl) fatti salvi i diritti derivanti dal presente DO”.
La clausola 5.3 dell'DO IC, a sua volta, prevede quanto segue: “Lei riconosce e
incondizionatamente accetta che il riconoscimento e la corresponsione dell'indennità di cui al punto
8b) che precede, durante tutti i mandati in cui dovesse svolgere la carica, è subordinata, in ogni caso,
alla condizione che Lei sottoscriva un verbale di conciliazione, che contempli: (i) l'estinzione del
16 rapporto organico e di tutti gli altri incarichi ricoperti nella società ed eventualmente in ogni altra
società del gruppo;
(ii) la sua rinuncia ad ogni pretesa, domanda, azione e diritto comunque connessi o
anche solo occasionati dagli intercorsi suddetti rapporti di amministrazione con il Gruppo e dalla loro
cessazione. In tale ipotesi, l'indennità, dedotte le ritenute previste per legge, sarà corrisposta entro e
non oltre 30 (trenta) giorni della sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione”.
Dall'esame delle riportate clausole emerge in modo palese come le indennità convenzionali in questione non fossero cumulabili con altre pretese relative al licenziamento o alla cessazione dalla carica e fossero dovute solo in ipotesi di chiusura “tombale” del rapporto di lavoro dirigenziale e del rapporto di amministrazione.
Tali condizioni non si sono verificate, con la conseguenza che la ricorrente non può ora surrettiziamente pretendere a titolo di risarcimento danni somme che erano certamente alternative rispetto a quelle pretese nella presente sede al punto 2 (licenziamento) ed al punto 3 (revoca dalla carica d membro del CdA e di AD).
PRETESA RITORSIVITÀ DEL LICENZIAMENTO.
La ricorrente sostiene che la natura ritorsiva del licenziamento intimatole in data 8/5/2024 si dedurrebbe:
(i) dalla tempistica così stretta tra l'infruttuoso tentativo di risoluzione e la lettera di licenziamento,
(ii) dal fatto che l'unica risposta alle richieste di ottenere una esatta applicazione degli
Accordi è stata l'interruzione per rappresaglia delle trattativa e del rapporto di lavoro e del rapporto organico ed ancora,
(iii) dall'insussistenza del motivo oggettivo invocato dall'azienda, che in realtà costituisce
17 uno stratagemma per interrompere immediatamente il rapporto di lavoro.
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 741 del 2024; n. 6838
del 2023; n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019,
ecc.), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838
del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e
del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le
quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo
addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così Cass. n. 17087 del
2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 741/2024).
Nel caso di specie non emerge minimamente che l'unica ragione del licenziamento sia consistita nel rifiuto della ricorrente di aderire alle proposte della società di chiudere il rapporto di lavoro dirigenziale e quello organico, con la conseguenza che va esclusa in radice la natura ritorsiva dello stesso.
18 PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
In via subordinata la ricorrente chiede che il licenziamento sia dichiarato illegittimo per carenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Giova in primo luogo sottolineare come in tema di licenziamento di dirigenti non ci si possa limitare alla mera applicazione dei parametri valutativi impiegati correntemente nella identificazione del licenziamento per giustificato motivo del lavoratore non dirigente, ma si deve fare riferimento a tutti gli elementi e le circostanze che, in relazione al caso concreto,
possano ritenersi idonee a privare di ogni giustificazione il «recesso ad nutum» del datore di lavoro nei confronti del dipendente che rivesta la qualifica di dirigente: Cass., sez. lav., 06-
04-1998, 3527: “non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 l. n. 604 del
1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché, dato il
particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di
un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento del
dirigente può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione
coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica
verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del
licenziamento”. Si confronti anche, più di recente, Sez.Lav. 15.3.2018 n. 6426: “Ai fini della
giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con
motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria
un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda
l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto
fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente
19 (Cass. 17 marzo 2014, n. 6110): ed esse non devono necessariamente coincidere con l'impossibilità
della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da renderla particolarmente onerosa,
dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la
legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita
dall'art. 41 Cost. (Cass. 8 marzo 2012, n. 3628; Cass. 20 giugno 2016, n. 12668).
La giusta causa di licenziamento consiste invece in un fatto che, valutato in concreto (e pertanto in
relazione sia alla sua oggettività, sia alle sue connotazioni soggettive), determini una grave lesione
della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione
neppure temporanea del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di
fiducia che esso postula;
sicchè, la ricorrenza della giustificatezza dell'atto risolutivo, ancor più
strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale, è da correlare alla
presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo
della correttezza e della buona fede: così esonerando il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare
l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, ma non anche dall'indennità
sostitutiva del preavviso, al contrario della giusta causa (Cass. 1 giugno 2005, n. 11691; Cass. 10
aprile 2012, n. 5671).
Parte ricorrente ritiene che la pretestuosità della soppressione della funzione di direttore generale emergerebbe dalla circostanza che detta funzione permarrebbe in capo a due soggetti neppure dipendenti della società e richiama allo scopo la lettera di licenziamento nella parte in cui afferma che “all'esito dell'attuazione del piano e delle conseguenti modifiche
organizzative, le attribuzioni, i compiti e le prerogative di natura di direzione, precedentemente
ripartire tra l'organo amministrativo e la Direzione Generale saranno affidare unicamente al
20 Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, all'Amministratore delegato, mentre le attività ed i
compiti non strategici, da Lei precedentemente svolti e ulteriori rispetto a quelli di direzione, saranno
ripartiti tra i responsabili di dipartimento, ufficio e reparto.”
Quanto precede attesterebbe inequivocabilmente – sempre a detta della ricorrente (pag. 37
del ricorso) - che la funzione di Direttore Generale non è stata in alcun modo soppressa ma solo frazionata e ridistribuita nel tentativo di porre a fondamento dell'intimato licenziamento una parvenza di oggettività.
In senso contrario deve osservarsi come la lettera di licenziamento specifichi chiaramente l'intenzione di attribuire i compiti di direzione al CdA e di ripartire unicamente le attività ed i compiti non strategici in precedenza svolti dall'ing. tra i responsabili di dipartimento, Pt_1
ufficio e reparto. Le comunicazioni allegate al doc. 6 di parte convenuta dimostrano come la nuova organizzazione sia stata non solo preannunciata, ma anche attuata.
Tale riassetto organizzativo non appare per nulla fittizio e denota, invece, la volontà della società di far venire meno la precedente significativa sovrapposizione tra il ruolo di AD e quello di DG.
Alla luce di ciò deve escludersi che la decisione di di estromettere l'ing. CP Pt_1
possa qualificarsi come arbitraria, con conseguente rigetto anche della pretesa attorea finalizzata ad ottenere il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal ccnl Dirigenti
Azienda.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA REVOCA ANTE TEMPUS
DALLA CARICA.
La domanda appare fondata.
21 La clausola 2.3 dell'DO IC dispone quanto segue: “Lei sarà nominata ai sensi del
paragrafo 2.1, con durata annuale o pluriennale secondo quanto deciso dall'assemblea, fino
all'approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 (di seguito, il 30 Aprile
2024 la “Data di Prima Scadenza”. Successivamente alla Data di Prima Scadenza lei sarà rinominata
con durata annuale o pluriennale, secondo quanto deciso dall'assemblea, fino al 30 Aprile 2026 (la
“Data Ultima di Scadenza” e fino alla Data Ultima di Scadenza, il “Periodo”).
La successiva clausola 2.6 prevede che ”per tutta la durata del periodo noi ci impegniamo a
rinominarla nella eccezion fatta per i casi di: (i) sue pregresse dimissioni volontarie o (ii) revoca per
giusta causa o (iii) sua inabilità permanente non compatibile con lo svolgimento delle attività e
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle IC ovvero provvisoria protrattasi per un periodo,
anche non continuativo, di oltre 6 mesi di calendario nell'arco di 12 mesi di calendario”.
Il tenore delle previsioni contrattuali sopra riportate appare inequivoco nel senso di garantire alla ricorrente la carica di consigliere e componente del consiglio di amministrazione di sino al 30.4.2026, dietro un compenso complessivo fisso lordo CP
(si confronti clausola 3.1) di € 100.000, fatte salve le sole ipotesi indicate nella sopra riportata clausola 2.6.
La revoca dalla carica disposta dall'assemblea dei soci dd. 20/5/2024 risulta priva di giusta causa, come indirettamente confermato anche dal fatto che la convenuta non ha prodotto in giudizio il relativo verbale nonostante la ricorrente avesse affermato (pag. 16, punto 50 del ricorso) di non averne mai ricevuto copia.
La tesi della società secondo cui non potrebbe riconoscersi alcunchè alla ricorrente a titolo di risarcimento danni attesa l'inefficacia dell'DO Deleghe non può essere seguita, dal
22 momento che nel caso di specie – a differenza di quanto prima specificato in relazione al rigetto delle domande attoree sub n. 1 – il danno per l'ingiustificato recesso ante tempus dalla carica viene parametrato al corrispettivo pattuito dalle parti per lo svolgimento della carica e non già alla cd. Indennità Convenzionale.
La debenza dell'importo discende, da ultimo, dal disposto ex art. 2383, comma 3 cod. civ.
(“gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”) e dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “L'amministratore di una società a
responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato
con preavviso, ai sensi dell'art. 1725, secondo comma cod.civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo
comma dell'art. 2383 stesso codice (richiamato, "ratione materiae", dal successivo art. 2487),
riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell'amministratore a tempo determinato”
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 21/03/2000).
In accoglimento della domanda sub 3) del ricorso la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 194.416,67 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento danni da ingiustificato recesso ante tempus dalla carica di membro del CdA e amministratore delegato.
L'importo di cui sopra risulta, invero, correttamente calcolato tenuto conto del venire meno della carica con decorrenza 21/5/2024 in luogo del pattuito 30.4.2026.
PATTO DI NON CONCORRENZA.
La tesi di parte convenuta secondo cui il patto di non concorrenza sarebbe nullo per
23 l'assoluta genericità dell'attività inibita alla ricorrente nonché per l'eccessiva estensione del relativo ambito territoriale non può essere seguita.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza (si confronti, ad es., Sez. L - ,
Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020) “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza
previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente
limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi
prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da
identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e
offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del
medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta
professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto
al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o
sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di
guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di
lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato”.
Nella specie deve escludersi che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti violi i suddetti criteri, essendo esso circoscritto al settore del “tessuto non tessuto” e ben potendo per ciò la ricorrente esplicare la sua concreta professionalità in qualsiasi settore diverso (si confronti sul punto anche la sentenza Sez. L, n. 13282 del 10/09/2003).
Tenuto conto della pattuizione di un importo pari a € 100.000 per la durata di tre anni, va accolta la richiesta di condanna al pagamento della prima tranche pari a € 33.333,33 lordi,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
24 Pur essendo nel frattempo scaduta, in data 8/5/2025, la seconda tranche, nulla può essere disposto in proposito, essendosi la ricorrente riservata di agire separatamente.
FERIE MATURATE E NON GODUTE.
Per orientamento consolidato nella giurisprudenza della S.C. “il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro,
non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità
sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità
aziendali assolutamente eccezionali e obiettive” (Cass.10.10.2017 n. 23697; Cass. 14.3.2016 n.
4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass.
7.6.2005 n. 11786).
Nel caso di specie nessuna prova nel senso sopra richiamato è stata offerta dalla ricorrente,
la quale si è limitata a richiamare la peculiare disposizione dell'art. 7, comma 4 ccnl Dirigenti
Industria che impone al datore di lavoro di invitare espressamente il dirigente a fruire del periodo di ferie eccedente le quattro settimane.
Il ruolo di dirigente apicale e di amministratrice delegata rivestito dalla esclude in Pt_1
radice che la stessa patisse vincoli circa la fruizione delle ferie, con la conseguenza che nulla può esserle riconosciuto a tale titolo indipendentemente dalla circostanza che i suoi sottoposti avessero omesso di formularle l'invito previsto dalla contrattazione collettiva.
DIFFERENZE DI EMOLUMENTI CORRELATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CDA E
AD DI . CP
In assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta al di fuori della già respinta eccezione di incompetenza, va accolta la domanda della ricorrente (punto 6 del ricorso come precisato a pag. 3 delle note difensive dd. 21.7.2025) volta ad ottenere il pagamento di €
25 363,89 lordi a titolo di differenze di emolumenti correlati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di per il periodo dall'1.1.2024 sino al
20.5.2024.
PRETESA ERRONEITÀ DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTVA DEL
PREAVVISO.
La domanda attorea sul punto va respinta, non avendo parte ricorrente adeguatamente confutato l'affermazione della società convenuta (p. 50 della memoria difensiva) secondo cui “la disciplina del FASI già prevede il versamento dei relativi contributi non solo in costanza di rapporto, ma anche nel corso del periodo di decorrenza del preavviso” e non avendo minimamente smentito l'affermazione di di intervenuto versamento dei CP
contributi al predetto Fondo anche relativamente al periodo di preavviso.
RIEPILOGO
In definitiva va riconosciuto alla ricorrente il complessivo importo lordo di € 228.113,90, di cui € 194.416,67 a titolo di risarcimento danni per recesso ante tempus dalla carica, €
33.333,33 quale prima tranche del patto di non concorrenza ed € 363,89 quale differenza emolumento correlato alla carica di membro del CdA e AD nel periodo 1/1-20/5/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento (8/5/2024) al saldo.
SPESE.
L'esito della vertenza – che ha visto accogliere solo in parte le pretese attoree - giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente ha rifiutato in via transattiva la vantaggiosa offerta di € 560.000 lordi formulatale dalla convenuta all'udienza del 25/3/2025.
26 La convenuta va, invece, condannata al pagamento delle spese processuali del terzo chiamato INPS nella misura indicata in dispositivo.
Va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria proposta dalla ricorrente in relazione alle domande riconvenzionali della convenuta in palese assenza dei relativi estremi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, dell'importo lordo di
€ 228.113,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento (8/5/2024) al saldo;
2. respinge nel resto il ricorso e le domande riconvenzionali;
3. dichiara compensate le spese tra la ricorrente e la convenuta;
4. condanna la convenuta al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato
INPS, liquidate nel complessivo importo di € 4.000, oltre VA se dovuta, CNPA e
15% rimborso spese generali.
Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 5/11/2024 sub nr. 158/2024
RGC da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dalle avv.sse Francesca Pittau (C.F. ) e Milena C.F._2
Magdalena Gryszkiewicz (C.F. ) del Foro di Milano, giusta delega C.F._3
allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con sede legale Rovereto (TN), via Fornaci, n. 15/17, in persona del CP
Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Claudio Damoli e Chiara Panarotto del Foro di Verona giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
e contro
(c.f. - P. VA Controparte_3 P.VA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.VA_2
dalle avv.sse Marta Odorizzi e Vincenza Marina Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio di Fiumicino Persona_1
TERZO CHIAMATO
1 In punto: licenziamento del dirigente e altro
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudicare: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare (i) che il recesso di dal rapporto di lavoro con l'Ing. CP Pt_1
configura il recesso senza ai sensi dell'art. 6 dell'DO Dirigente, e (ii) Parte_2
l'inadempimento di , ad essa integralmente imputabile, di corrispondere all'Ing. CP
l'Indennità Convenzionale dovuta ai sensi dell'art. 6 dell'DO Dirigente, (iii) che la Pt_1
revoca dell'Ing. dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e Pt_1
amministratore delegato di configura l'ipotesi di Manager Adempiente ai sensi CP
dell'art. 5 dell'DO IC, e (iv) l'inadempimento di , ad essa integralmente CP
imputabile, di corrispondere all'Ing. l'indennità convenzionale dovuta ai sensi dell'art. Pt_1
5 dell'DO IC.
E, per effetto della statuizione che precede, condannare C.F. e P.VA CP
, con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale P.VA_3
rappresentate pro tempore, a risarcire all'Ing. tutti i danni subiti e subendi per effetto Pt_1
di tale inadempimento, come di seguito quantificati o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia:
- euro 157.201,46 (euro 327.747,16 - 170.545,70 o diversa somma che dovesse risultare dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso all'esito del presente giudizio come da conclusione n. 7);
- un importo lordo corrispondente ad un costo aziendale di euro 180.000,00;
2 - euro 20.250 oltre accessori per un totale di euro 29.547,18 per l'assistenza legale che consegue direttamente al rifiuto della Società di dare attuazione agli Accordi.
2. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullamento e/o inesistenza e/o inefficacia del licenziamento intimato all'Ing. in data 8 maggio 2024, in quanto ritorsivo e, in ogni caso, ingiustificato. E, per Pt_1
effetto della statuizione che precede, (i) in via principale, ritenuto il carattere ritorsivo del licenziamento, condannare C.F. e P.VA , con sede legale in CP P.VA_3
Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a reintegrare l'Ing. nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente espletate, ex Pt_1
art. 18 Statuto Lavoratori, nonché a risarcirle il danno subito per effetto del licenziamento, in misura corrispondente alle retribuzioni inerenti il periodo compreso fra il licenziamento e la effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità retributive,
al tallone mensile di euro 14.212,14, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle mensilità retributive come sopra liquidate;
(ii) in via subordinata rispetto al punto 2 (i), ove venisse denegato il carattere ritorsivo del licenziamento,
condannare C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via CP P.VA_3
Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing.
a titolo di indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti Industria, somma da Pt_1
liquidarsi equitativamente nella misura massima di 24 mensilità al tallone mensile di euro
14.212,14, corrispondente ad euro 341.091,40 lordi, o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
3. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa di revoca
3 dell'Ing. dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore Pt_1
delegato di . E, per effetto della statuizione che precede, condannare CP CP
C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona P.VA_3
del legale rappresentate pro tempore, a risarcire all'Ing. tutti i danni subiti e subendi Pt_1
per effetto di tale inadempimento, pari ad euro 194.416,67 lordi parametrato sul lucro cessante nel periodo dal 21 maggio 2024 sino al 30 aprile 2026.
4. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing alla Pt_1
corresponsione del corrispettivo per il patto di non concorrenza di cui all'Allegato A
dell'DO Dirigente e, per effetto, condannare C.F. e P.VA , CP P.VA_3
con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing. a tale titolo, l'importo della prima tranche pari Pt_1
ad euro 33.333,33 lordi o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia,
impregiudicato ogni diritto della Ricorrente di agire per ottenere il pagamento di seconda e terza tranche alle rispettive scadenze dell'8 maggio 2025 e l'8 maggio 2026.
5. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla Pt_1
liquidazione di n. 1.832,80 ore di ferie maturate e non godute come certificate dalla busta paga del mese di aprile 2024 e di quelle maturate nel periodo dal 1° all'8 maggio 2024, e, per effetto, condannare C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto CP P.VA_3
(TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing. a tale titolo, l'importo pari ad euro 133.547,15 lordi o nella diversa misura - Pt_1
maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
6. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. agli Pt_1
4 emolumenti correlati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di per il periodo dal 1° gennaio 2024 sino al 20 maggio CP
2024 nella misura di euro 38.888,88 lordi e, per effetto, condannare C.F. e CP
P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 15/17, in persona del P.VA_3
legale rappresentate pro tempore a corrispondere all'Ing. a tale titolo, l'importo Pt_1
residuo di euro 363,89 lordi o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
7. In aggiunta a quanto precede, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. all'indennità Pt_1
sostitutiva di preavviso da calcolarsi sul tallone mensile di euro 14.212,14 e quindi ad un importo complessivo pari ad euro 170.545,70 lordi oltre all'incidenza dell'indennità
sostitutiva di preavviso sul TFR e sull'indennità sostitutiva di ferie non godute e, per effetto,
condannare C.F. e P.VA , con sede legale in Rovereto (TN), Via CP P.VA_3
Fornaci n. 15/17, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'Ing.
e/o versare al l'importo residuo di euro 3.780,00 lordi a titolo di Pt_1 Controparte_4
differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso, euro 18.383,25 lordi a titolo di incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sulle ferie ed euro 13.994,74 a titolo di incidenza sul
TFR, o nella diversa misura - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
8. Inoltre, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 186 ter c.p.c.,
pronunciare sin da ora, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., apposita ingiunzione di pagamento delle somme indicate nelle conclusioni sub punto 4, 5 e 6 che precedono,
provvisoriamente esecutiva ovvero, in subordine, non provvisoriamente esecutiva.
9. Per tutte le somme con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere del diritto al
5 saldo. 10. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa”.
Come da memoria in replica dd. 13.1.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Accertare e confermare la competenza territoriale e/o funzionale del
Tribunale di Rovereto anche in riferimento ai punti 1, 3 e 6 del Ricorso.
Nel merito, in via principale:
1. Ferme restando le conclusioni già rassegnate con il Ricorso, da intendersi qui integralmente ritrascritte, rigettare tutte le eccezioni e domande (ivi incluse le domande riconvenzionali) formulate da con la propria Memoria Difensiva, in quanto CP
infondate in fatto e in diritto.
2. Accertare e dichiarare ex art. 96 c.p.c. la mala fede e/o colpa grave di nel resistere CP
in giudizio, nel proporre le domande riconvenzionali e nel chiamare in causa l'Inps e, per l'effetto, condannare la Resistente al risarcimento dei danni da lite temeraria nella misura che il Giudice adito riterrà opportuna. Impregiudicata ogni più ampia riserva nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'accertamento di nullità e/o inesistenza e/o, comunque, di invalidità del rapporto di lavoro.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
In via istruttoria: Richiamate le conclusioni già rassegnate nel Ricorso, rigettare le richieste istruttorie formulate ex adverso;
in subordine, si chiede, l'ammissione alla prova contraria
6 sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi”.
Convenuta: “In via preliminare: dichiararsi, per le ragioni esposte, l'incompetenza del
Tribunale di Rovereto adito con indicazione del Tribunale delle Imprese di Milano quale giudice competente in relazione alle domande formulate ai p.ti 1, 3 e 6 a pag. 43 e ss del ricorso connesse all' Parte_3
Sempre in via preliminare oltre che in via riconvenzionale e con apposita istanza di chiamata in causa: si chiede di accertare in via riconvenzionale l'incompatibilità del cumulo delle cariche di Direttore Generale e di Amministratore Delegato in capo all'ing. anche con Pt_1
apposita istanza di chiamata in giudizio della sede INPS competente, con conseguente accertamento di nullità e/o inesistenza e/o, comunque, invalidità del rapporto di lavoro subordinato dell'ing. a far data dalla sua nomina come AD (avvenuta il 13 settembre Pt_1
2016), con ogni conseguente effetto, per le ragioni espresse in memoria, ai fini della integrale reiezione delle domande avversarie.
Sempre in via riconvenzionale (laddove ritenuto necessario), oltre che in via di eccezione: si chiede di accertare, per le ragioni espresse in memoria, la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti il 15.7.2021, con conseguente accertamento di insussistenza di un qualsivoglia diritto della ricorrente a far valere gli obblighi ivi previsti e reiezione di ogni avversa domanda sul punto.
Nel merito: respingersi integralmente le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte nella presente memoria, anche previo accertamento della legittimità e giustificatezza del licenziamento per cui è causa e della revoca dalle cariche.
7 In via subordinata: per la sola negata ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro, ridursi comunque le somme eventualmente spettanti alla ricorrente alla luce di tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato, se del caso, in ipotesi di applicazione del 1° comma dell'art. 18 L. n. 300/1970, previa detrazione dell'aliunde perceptum (in relazione ad altri redditi e alla NASPI) e percipiendum.
Sempre in via subordinata: nel caso si accerti, in negata ipotesi, comunque la ingiustificatezza del licenziamento, si chiede che l'indennità supplementare ex avverso richiesta sia determinata nella misura minima prevista in contratto, anche a fronte della peculiare posizione coperta dalla ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Come da note difensive dd. 21.7.2025: “Nell'insistere, quindi, per l'integrale rigetto dell'avversario ricorso e della memoria di replica a riconvenzionale, si confermano anche in questa sede tutte le difese, contestazioni e conclusioni, sia di merito che istruttorie, già
formulate da codesta difesa in memoria di costituzione e/o a verbale, confermando altresì
ogni difesa, eccezione, deduzione ed istanza ivi contenute (anche per quanto attiene alle conseguenze dei recessi per cui è causa, aliunde perceptum e percipiendum, alla richiesta di ricalcolo dell'in-dennità sostitutiva del preavviso e relative incidenze, alla contestazione conteggi e la richiesta di emis-sione di un'ordinanza ex art. 186 ter cpc, per cui si rinvia senza pretesa di esaustività, a pagg. 48-51 della memoria difensiva) che debbono intendersi qui integralmente riproposte e richiamate”.
Terzo chiamato INPS: “Voglia Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito in via principale:
8 - per quanto attiene l'accertamento della invalidità ovvero della diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la Parte_1
società a far data dal 13.9.2026, l'INPS, per le ragioni esposte in memoria, si rimette CP
alle decisioni che il Tribunale adito riterrà di assumere;
- in ordine alla richiesta della società di rimborso della contribuzione versata CP
nella gestione FLD per il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ricorrente
[...]
a far data dal 13.9.202, allo stato, respingere la domanda della società Pt_1 CP
convenuta in quanto infondata e non provata, fermo, in ogni caso, l'eccepita prescrizione quinquennale a far data dalla notifica del ricorso avvenuta in data 20.12.2024.
- Spese e competenze di causa rifuse;
Nel merito in via subordinata: nella ipotesi in cui venisse accertata la invalidità del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13.9.2026 intercorso tra la ricorrente e la società
convenuta, fermo restando la eccepita prescrizione quinquennale della contribuzione pretesa a rimborso dalla società, ricalcolare tutta la contribuzione dovuta dalla società nella gestione separata INPS per la posizione della ricorrente, così come argomentato in memoria.
Spese e competenze di causa rifuse.
In via Istruttoria: l'INPS, per le ragioni espresse in memoria, si riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione al comportamento processuale della parte ricorrente e della parte convenuta”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2024 , premesso di: Parte_1
• essere stata assunta alle dipendenze di nell'ottobre 1994; CP
9 • essere stata nominata, per la prima volta, quale membro del consiglio di amministrazione in data 13 settembre 2016 in occasione di un cambio di compagine sociale della società;
• essere nella medesima occasione stata nominata amministratrice delegata con le attribuzioni di alcuni poteri gestori e di rappresentanza;
• avere ricoperto la carica di amministratore unico di in un contesto di piena CP
collegialità e con poteri coerenti con il ruolo di lavoratore subordinato;
• avere, nell'ambito di un'operazione di cambio di controllo intervenuta nel secondo semestre 2021, investito nell'azienda € 500.000, divenendo così titolare di una partecipazione di minoranza pari all'1,96%;
• essere stata confermata nel ruolo di direttore generale con la sottoscrizione, in data
15 luglio 2021, di una scrittura privata (cd. DO Dirigente) che novava i termini e le condizioni del rapporto di lavoro in essere, venendo nel contempo confermata quale dirigente;
• essere in pari data stata confermata quale consigliera del consiglio di amministrazione e amministratrice delegata con la sottoscrizione di un accordo (cd.
DO IC) che regolava i termini e le condizioni di svolgimento delle cariche assegnate;
• avere subito, su decisione del consiglio di amministrazione, la sospensione temporanea degli emolumenti del consiglio di amministrazione stesso con decorrenza 1 gennaio 2024;
• essersi vista proporre, in data 13 marzo 2024, un accordo di uscita da , sia CP
10 quale socia che quale amministratrice delegata e dirigente della stessa, per un “costo azienda” pari a € 400.000;
• avere fin da subito precisato di non essere interessata alla cessione delle quote detenute in , né a condizioni economiche di minor favore rispetto a quelle CP
convenute nei precedenti accordi;
• essersi vista consegnare in data 8 maggio 2024 una lettera di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo con esonero dall'attività durante il preavviso”;
• essere stata revocata dalla carica di consigliere di amministrazione nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi in data 20 maggio 2024;
• avere ricevuto solo in data 16 luglio 2024 l'indennità sostitutiva del preavviso,
peraltro in misura inferiore rispetto a quella dovuta, e non invece il corrispettivo per il patto di non concorrenza e per le ferie maturate e non godute;
• vantare alla data del licenziamento una retribuzione globale di fatto pari ad euro
14.212,14
conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la citata società per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno delle sue molteplici pretese lamentava un grave inadempimento contrattuale di ai cc.dd. DO Dirigente e DO con richiesta di risarcimento danni CP Pt_3
commisurati alle somme previste nei citati accordi ed alle spese legali nelle quali era incorsa;
affermava la natura ritorsiva del licenziamento, con richiesta di declaratoria di nullità dello stesso e condanna alla reintegra ed al risarcimento danni ex art. 18 st.lav; in subordine chiedeva che il licenziamento venisse dichiarato illegittimo per carenza di giustificato
11 motivo oggettivo, con condanna al pagamento dell'indennità supplementare ex art. 19 ccnl dirigenti industria nella misura massima;
sosteneva che la revoca dalla carica di membro del
CdA era intervenuta in assenza di giusta causa, con condanna della convenuta al ristoro dei danni conseguenti a tale inadempimento;
ribadiva la non corretta liquidazione dell'indennità
sostitutiva del preavviso giacché basata su una retribuzione mensile lorda inferiore a quella effettiva, con condanna al pagamento della relativa differenza;
evidenziava il suo diritto a ricevere il corrispettivo dovuto in forza del patto di non concorrenza, delle ferie maturate e non godute e degli elementi correlati alla carica di membro del CdA.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio eccepiva preliminarmente CP
l'incompetenza dell'adito tribunale in favore del tribunale delle imprese di Milano in relazione alle domande formulate ai punti 1, 3 e 6 del ricorso connesse all Parte_3
in via preliminare e riconvenzionale chiedeva di accertare l'incompatibilità del cumulo delle cariche di direttore generale e di amministratore delegato in capo alla ricorrente, chiedendo nel contempo di chiamare in giudizio l'INPS al fine di sentire accertare la nullità e/o l'inesistenza e/o comunque l'invalidità del rapporto di lavoro subordinato a far data dalla sua nomina quale amministratrice delegata;
chiedeva, poi, di accertare la nullità del patto di non concorrenza di data 15 luglio 2021; nel merito chiedeva di rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate evidenziando, in particolare, come:
• nessuna somma fosse dovuta in virtù dell'DO dal momento che l'art. Pt_3
5.4 di tale accordo ne affermava la spettanza solo in ipotesi di manager adempiente,
là dove nel caso concreto era integrata l'ipotesi esattamente inversa di manager
12 inadempiente;
• le domande formulate da controparte ai punti 1 e 2 del ricorso fossero tra loro incompatibili;
• dovesse fermamente escludersi la natura ritorsiva del licenziamento, vertendosi, al contrario, dinanzi ad un licenziamento pienamente giustificato da precise ragioni di riassetto del management;
• l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non fosse dovuta, dal momento che la ricorrente poteva decidere di fruirle in piena autonomia organizzativa e senza bisogno di alcuna autorizzazione;
• il patto di non concorrenza fosse nullo per l'assoluta genericità dell'attività inibita alla ricorrente nonché per l'eccessiva estensione del relativo ambito territoriale;
• l'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta dalla società fosse stata correttamente calcolata, non potendosi includere nel relativo calcolo i contributi versati al fondo FASI nel periodo di preavviso;
• i conteggi allegati al ricorso fossero incompleti ed incongrui.
Autorizzata la chiamata in causa di INPS, quest'ultimo si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale della contribuzione pretesa a rimborso dalla società, rimettendosi alle decisioni di questo tribunale circa l'invalidità ovvero la diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la convenuta a far data dal 13 settembre 2016 ed instando, in subordine, per il ricalcolo di tutta la contribuzione dovuta dalla società nella gestione separata dell'Istituto.
La ricorrente depositava memoria in replica alla domanda riconvenzionale con la quale
13 chiedeva di rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta atteso che il foro convenzionale esclusivo prescelto dalle parti nell'DO IC dava luogo ad una ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, con la conseguenza che ben poteva ritenersi sussistente la competenza di questo giudice del lavoro in ragione dell'unitarietà e dell'intrinseca connessione esistente tra la domanda relativa al licenziamento e quella relativa alla revoca dalla carica;
contestava, inoltre, le argomentazioni difensive di controparte, chiedendone anche la condanna ex art. 96 c.p.c. in relazione alle proposte domande riconvenzionali.
Venivano, poi, svolti inutilmente plurimi tentativi di conciliazione.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
***
ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.
L'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta non può essere accolta.
Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la clausola 12 del cd. DO IC (che aveva individuato il tribunale delle imprese di Milano quale giudice “esclusivamente competente” per “ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione” dell'accordo stesso) - non disciplina un'ipotesi di competenza inderogabile,
con la conseguenza che – in presenza di domande intimamente connesse quali quelle svolte nel presente giudizio – deve ritenersi la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 40, comma 3 c.p.c.
14 DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA CONVENUTA VOLTA A FAR DICHIARARE
LA NULLITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE.
La domanda della convenuta finalizzata ad ottenere declaratoria di nullità del contratto di lavoro subordinato per supposta sovrapposizione in capo alla ricorrente dei compiti e delle mansioni proprie del ruolo di amministratore delegato e di direttore generale va respinta.
Secondo il condivisibile insegnamento della S.C. “la cumulabilità nello stesso soggetto della qualità di amministratore di un'impresa e di dipendente della medesima va affermata ove sia configurabile una volontà imprenditoriale che si formi in modo autonomo da quella del detto amministratore dipendente, con il conseguente assoggettamento di quest'ultimo ad un potere esterno di controllo e disciplinare. Ne deriva che l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore” (Sez.
L, Sentenza n. 5358 del 14/05/1991).
Nel caso di specie la latitudine delle deleghe conferita alla ricorrente nella sua veste di amministratrice delegata era certamente ampia, ma non tale da esautorare del tutto i poteri degli organi sociali, con la conseguenza che deve escludersi la ricorrenza di una piena sovrapposizione tra il rapporto di amministrazione e quello di lavoro.
Al rigetto della domanda riconvenzionale qui in esame consegue il rigetto della domanda avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato INPS.
DOMANDE SVOLTE DALLA RICORRENTE SUB N. 1.
15 Parte ricorrente svolge al punto 1) plurime domande finalizzate ad ottenere il pagamento di vari importi a titolo di risarcimento danni da calcolarsi sulla base delle indennità
convenzionali previste dall'art. 6 dell'DO Dirigente e dall'art. 5 dell'DO IC,
asseritamente dovute in forza del preteso inadempimento contrattuale di . CP
Le domande vanno respinte.
La clausola 6.5 dell'DO Dirigente così dispone: “L'Indennità Convenzionale verrà
corrisposta alla Manager, in ogni relativa componente, subordinatamente alla rinuncia da parte sua
ad ogni ulteriore domanda o pretesa nei confronti della società e delle altre società del Gruppo
derivanti dagli intercorsi rapporti. In particolare, resta altresì inteso che l'Indennità Convenzionale
sarà corrisposta subordinatamente (i) all'espressa rinuncia all'impugnazione del licenziamento (ove
ne ricorra l'ipotesi) e della conseguente accettazione da parte della Manager della cessazione del
rapporto alla data indicata nella relativa comunicazione, nonché (ii) alla rinuncia alla Carica e ad ogni
qualsivoglia eventuale ulteriore carica in carico nelle società del Gruppo e (iii) alla sottoscrizione
(entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto) di un verbale di conciliazione ai sensi degli
articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, con il quale la Manager, nell'ambito di una
transazione generale novativa di carattere tombale, rinuncerà a ogni pretesa e/o diritto dunque
connesso all'instaurazione, esecuzione e/o risoluzione del rapporto (ivi inclusa l'indennità
supplementare prevista dal ccnl) fatti salvi i diritti derivanti dal presente DO”.
La clausola 5.3 dell'DO IC, a sua volta, prevede quanto segue: “Lei riconosce e
incondizionatamente accetta che il riconoscimento e la corresponsione dell'indennità di cui al punto
8b) che precede, durante tutti i mandati in cui dovesse svolgere la carica, è subordinata, in ogni caso,
alla condizione che Lei sottoscriva un verbale di conciliazione, che contempli: (i) l'estinzione del
16 rapporto organico e di tutti gli altri incarichi ricoperti nella società ed eventualmente in ogni altra
società del gruppo;
(ii) la sua rinuncia ad ogni pretesa, domanda, azione e diritto comunque connessi o
anche solo occasionati dagli intercorsi suddetti rapporti di amministrazione con il Gruppo e dalla loro
cessazione. In tale ipotesi, l'indennità, dedotte le ritenute previste per legge, sarà corrisposta entro e
non oltre 30 (trenta) giorni della sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione”.
Dall'esame delle riportate clausole emerge in modo palese come le indennità convenzionali in questione non fossero cumulabili con altre pretese relative al licenziamento o alla cessazione dalla carica e fossero dovute solo in ipotesi di chiusura “tombale” del rapporto di lavoro dirigenziale e del rapporto di amministrazione.
Tali condizioni non si sono verificate, con la conseguenza che la ricorrente non può ora surrettiziamente pretendere a titolo di risarcimento danni somme che erano certamente alternative rispetto a quelle pretese nella presente sede al punto 2 (licenziamento) ed al punto 3 (revoca dalla carica d membro del CdA e di AD).
PRETESA RITORSIVITÀ DEL LICENZIAMENTO.
La ricorrente sostiene che la natura ritorsiva del licenziamento intimatole in data 8/5/2024 si dedurrebbe:
(i) dalla tempistica così stretta tra l'infruttuoso tentativo di risoluzione e la lettera di licenziamento,
(ii) dal fatto che l'unica risposta alle richieste di ottenere una esatta applicazione degli
Accordi è stata l'interruzione per rappresaglia delle trattativa e del rapporto di lavoro e del rapporto organico ed ancora,
(iii) dall'insussistenza del motivo oggettivo invocato dall'azienda, che in realtà costituisce
17 uno stratagemma per interrompere immediatamente il rapporto di lavoro.
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 741 del 2024; n. 6838
del 2023; n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019,
ecc.), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838
del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e
del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le
quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo
addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così Cass. n. 17087 del
2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 741/2024).
Nel caso di specie non emerge minimamente che l'unica ragione del licenziamento sia consistita nel rifiuto della ricorrente di aderire alle proposte della società di chiudere il rapporto di lavoro dirigenziale e quello organico, con la conseguenza che va esclusa in radice la natura ritorsiva dello stesso.
18 PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
In via subordinata la ricorrente chiede che il licenziamento sia dichiarato illegittimo per carenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Giova in primo luogo sottolineare come in tema di licenziamento di dirigenti non ci si possa limitare alla mera applicazione dei parametri valutativi impiegati correntemente nella identificazione del licenziamento per giustificato motivo del lavoratore non dirigente, ma si deve fare riferimento a tutti gli elementi e le circostanze che, in relazione al caso concreto,
possano ritenersi idonee a privare di ogni giustificazione il «recesso ad nutum» del datore di lavoro nei confronti del dipendente che rivesta la qualifica di dirigente: Cass., sez. lav., 06-
04-1998, 3527: “non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 l. n. 604 del
1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché, dato il
particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di
un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento del
dirigente può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione
coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica
verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del
licenziamento”. Si confronti anche, più di recente, Sez.Lav. 15.3.2018 n. 6426: “Ai fini della
giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con
motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria
un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda
l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto
fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente
19 (Cass. 17 marzo 2014, n. 6110): ed esse non devono necessariamente coincidere con l'impossibilità
della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da renderla particolarmente onerosa,
dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la
legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita
dall'art. 41 Cost. (Cass. 8 marzo 2012, n. 3628; Cass. 20 giugno 2016, n. 12668).
La giusta causa di licenziamento consiste invece in un fatto che, valutato in concreto (e pertanto in
relazione sia alla sua oggettività, sia alle sue connotazioni soggettive), determini una grave lesione
della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione
neppure temporanea del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di
fiducia che esso postula;
sicchè, la ricorrenza della giustificatezza dell'atto risolutivo, ancor più
strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale, è da correlare alla
presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo
della correttezza e della buona fede: così esonerando il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare
l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, ma non anche dall'indennità
sostitutiva del preavviso, al contrario della giusta causa (Cass. 1 giugno 2005, n. 11691; Cass. 10
aprile 2012, n. 5671).
Parte ricorrente ritiene che la pretestuosità della soppressione della funzione di direttore generale emergerebbe dalla circostanza che detta funzione permarrebbe in capo a due soggetti neppure dipendenti della società e richiama allo scopo la lettera di licenziamento nella parte in cui afferma che “all'esito dell'attuazione del piano e delle conseguenti modifiche
organizzative, le attribuzioni, i compiti e le prerogative di natura di direzione, precedentemente
ripartire tra l'organo amministrativo e la Direzione Generale saranno affidare unicamente al
20 Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, all'Amministratore delegato, mentre le attività ed i
compiti non strategici, da Lei precedentemente svolti e ulteriori rispetto a quelli di direzione, saranno
ripartiti tra i responsabili di dipartimento, ufficio e reparto.”
Quanto precede attesterebbe inequivocabilmente – sempre a detta della ricorrente (pag. 37
del ricorso) - che la funzione di Direttore Generale non è stata in alcun modo soppressa ma solo frazionata e ridistribuita nel tentativo di porre a fondamento dell'intimato licenziamento una parvenza di oggettività.
In senso contrario deve osservarsi come la lettera di licenziamento specifichi chiaramente l'intenzione di attribuire i compiti di direzione al CdA e di ripartire unicamente le attività ed i compiti non strategici in precedenza svolti dall'ing. tra i responsabili di dipartimento, Pt_1
ufficio e reparto. Le comunicazioni allegate al doc. 6 di parte convenuta dimostrano come la nuova organizzazione sia stata non solo preannunciata, ma anche attuata.
Tale riassetto organizzativo non appare per nulla fittizio e denota, invece, la volontà della società di far venire meno la precedente significativa sovrapposizione tra il ruolo di AD e quello di DG.
Alla luce di ciò deve escludersi che la decisione di di estromettere l'ing. CP Pt_1
possa qualificarsi come arbitraria, con conseguente rigetto anche della pretesa attorea finalizzata ad ottenere il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal ccnl Dirigenti
Azienda.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA REVOCA ANTE TEMPUS
DALLA CARICA.
La domanda appare fondata.
21 La clausola 2.3 dell'DO IC dispone quanto segue: “Lei sarà nominata ai sensi del
paragrafo 2.1, con durata annuale o pluriennale secondo quanto deciso dall'assemblea, fino
all'approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 (di seguito, il 30 Aprile
2024 la “Data di Prima Scadenza”. Successivamente alla Data di Prima Scadenza lei sarà rinominata
con durata annuale o pluriennale, secondo quanto deciso dall'assemblea, fino al 30 Aprile 2026 (la
“Data Ultima di Scadenza” e fino alla Data Ultima di Scadenza, il “Periodo”).
La successiva clausola 2.6 prevede che ”per tutta la durata del periodo noi ci impegniamo a
rinominarla nella eccezion fatta per i casi di: (i) sue pregresse dimissioni volontarie o (ii) revoca per
giusta causa o (iii) sua inabilità permanente non compatibile con lo svolgimento delle attività e
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle IC ovvero provvisoria protrattasi per un periodo,
anche non continuativo, di oltre 6 mesi di calendario nell'arco di 12 mesi di calendario”.
Il tenore delle previsioni contrattuali sopra riportate appare inequivoco nel senso di garantire alla ricorrente la carica di consigliere e componente del consiglio di amministrazione di sino al 30.4.2026, dietro un compenso complessivo fisso lordo CP
(si confronti clausola 3.1) di € 100.000, fatte salve le sole ipotesi indicate nella sopra riportata clausola 2.6.
La revoca dalla carica disposta dall'assemblea dei soci dd. 20/5/2024 risulta priva di giusta causa, come indirettamente confermato anche dal fatto che la convenuta non ha prodotto in giudizio il relativo verbale nonostante la ricorrente avesse affermato (pag. 16, punto 50 del ricorso) di non averne mai ricevuto copia.
La tesi della società secondo cui non potrebbe riconoscersi alcunchè alla ricorrente a titolo di risarcimento danni attesa l'inefficacia dell'DO Deleghe non può essere seguita, dal
22 momento che nel caso di specie – a differenza di quanto prima specificato in relazione al rigetto delle domande attoree sub n. 1 – il danno per l'ingiustificato recesso ante tempus dalla carica viene parametrato al corrispettivo pattuito dalle parti per lo svolgimento della carica e non già alla cd. Indennità Convenzionale.
La debenza dell'importo discende, da ultimo, dal disposto ex art. 2383, comma 3 cod. civ.
(“gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”) e dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “L'amministratore di una società a
responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato
con preavviso, ai sensi dell'art. 1725, secondo comma cod.civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo
comma dell'art. 2383 stesso codice (richiamato, "ratione materiae", dal successivo art. 2487),
riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell'amministratore a tempo determinato”
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 21/03/2000).
In accoglimento della domanda sub 3) del ricorso la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 194.416,67 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento danni da ingiustificato recesso ante tempus dalla carica di membro del CdA e amministratore delegato.
L'importo di cui sopra risulta, invero, correttamente calcolato tenuto conto del venire meno della carica con decorrenza 21/5/2024 in luogo del pattuito 30.4.2026.
PATTO DI NON CONCORRENZA.
La tesi di parte convenuta secondo cui il patto di non concorrenza sarebbe nullo per
23 l'assoluta genericità dell'attività inibita alla ricorrente nonché per l'eccessiva estensione del relativo ambito territoriale non può essere seguita.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza (si confronti, ad es., Sez. L - ,
Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020) “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza
previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente
limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi
prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da
identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e
offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del
medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta
professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto
al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o
sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di
guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di
lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato”.
Nella specie deve escludersi che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti violi i suddetti criteri, essendo esso circoscritto al settore del “tessuto non tessuto” e ben potendo per ciò la ricorrente esplicare la sua concreta professionalità in qualsiasi settore diverso (si confronti sul punto anche la sentenza Sez. L, n. 13282 del 10/09/2003).
Tenuto conto della pattuizione di un importo pari a € 100.000 per la durata di tre anni, va accolta la richiesta di condanna al pagamento della prima tranche pari a € 33.333,33 lordi,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.
24 Pur essendo nel frattempo scaduta, in data 8/5/2025, la seconda tranche, nulla può essere disposto in proposito, essendosi la ricorrente riservata di agire separatamente.
FERIE MATURATE E NON GODUTE.
Per orientamento consolidato nella giurisprudenza della S.C. “il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro,
non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità
sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità
aziendali assolutamente eccezionali e obiettive” (Cass.10.10.2017 n. 23697; Cass. 14.3.2016 n.
4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass.
7.6.2005 n. 11786).
Nel caso di specie nessuna prova nel senso sopra richiamato è stata offerta dalla ricorrente,
la quale si è limitata a richiamare la peculiare disposizione dell'art. 7, comma 4 ccnl Dirigenti
Industria che impone al datore di lavoro di invitare espressamente il dirigente a fruire del periodo di ferie eccedente le quattro settimane.
Il ruolo di dirigente apicale e di amministratrice delegata rivestito dalla esclude in Pt_1
radice che la stessa patisse vincoli circa la fruizione delle ferie, con la conseguenza che nulla può esserle riconosciuto a tale titolo indipendentemente dalla circostanza che i suoi sottoposti avessero omesso di formularle l'invito previsto dalla contrattazione collettiva.
DIFFERENZE DI EMOLUMENTI CORRELATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CDA E
AD DI . CP
In assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta al di fuori della già respinta eccezione di incompetenza, va accolta la domanda della ricorrente (punto 6 del ricorso come precisato a pag. 3 delle note difensive dd. 21.7.2025) volta ad ottenere il pagamento di €
25 363,89 lordi a titolo di differenze di emolumenti correlati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di per il periodo dall'1.1.2024 sino al
20.5.2024.
PRETESA ERRONEITÀ DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTVA DEL
PREAVVISO.
La domanda attorea sul punto va respinta, non avendo parte ricorrente adeguatamente confutato l'affermazione della società convenuta (p. 50 della memoria difensiva) secondo cui “la disciplina del FASI già prevede il versamento dei relativi contributi non solo in costanza di rapporto, ma anche nel corso del periodo di decorrenza del preavviso” e non avendo minimamente smentito l'affermazione di di intervenuto versamento dei CP
contributi al predetto Fondo anche relativamente al periodo di preavviso.
RIEPILOGO
In definitiva va riconosciuto alla ricorrente il complessivo importo lordo di € 228.113,90, di cui € 194.416,67 a titolo di risarcimento danni per recesso ante tempus dalla carica, €
33.333,33 quale prima tranche del patto di non concorrenza ed € 363,89 quale differenza emolumento correlato alla carica di membro del CdA e AD nel periodo 1/1-20/5/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento (8/5/2024) al saldo.
SPESE.
L'esito della vertenza – che ha visto accogliere solo in parte le pretese attoree - giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente ha rifiutato in via transattiva la vantaggiosa offerta di € 560.000 lordi formulatale dalla convenuta all'udienza del 25/3/2025.
26 La convenuta va, invece, condannata al pagamento delle spese processuali del terzo chiamato INPS nella misura indicata in dispositivo.
Va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria proposta dalla ricorrente in relazione alle domande riconvenzionali della convenuta in palese assenza dei relativi estremi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, dell'importo lordo di
€ 228.113,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento (8/5/2024) al saldo;
2. respinge nel resto il ricorso e le domande riconvenzionali;
3. dichiara compensate le spese tra la ricorrente e la convenuta;
4. condanna la convenuta al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato
INPS, liquidate nel complessivo importo di € 4.000, oltre VA se dovuta, CNPA e
15% rimborso spese generali.
Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro
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