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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/09/2024, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 17.09.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Leopardi, n. 4, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Salvatore Ricca, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
All'udienza del 17.09.2024 il procuratore del resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1603/2017 depositato in Cancelleria in data 28.04.2017 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici dell'invalidità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
L' si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato nel ricorso ATP n. 1695/2015 C.T.U.
. Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
CTU nominato, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' le spese della CTU. CP_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 17.09.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 17.09.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Leopardi, n. 4, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Salvatore Ricca, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
All'udienza del 17.09.2024 il procuratore del resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1603/2017 depositato in Cancelleria in data 28.04.2017 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici dell'invalidità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
L' si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato nel ricorso ATP n. 1695/2015 C.T.U.
. Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
CTU nominato, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' le spese della CTU. CP_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 17.09.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA