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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/09/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1561 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. RUOTOLO ANTONIA, con domicilio eletto presso studio del proprio difensore
RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso
1 introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/01/2000 in
MA (BO) e dalla loro unione non sono nati figli.
2. I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data 13/03/2006 e si sono separati in forza di decreto di omologa del
14/03/2006, reso nell'ambito della procedura per separazione consensuale iscritta al n. 944/2006 R.G.
3. Con ricorso depositato il 02/04/2025, ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio,
con vittoria di spese.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla resistente.
4. All'udienza del 10/09/2025, il legale di parte ricorrente ha rappresentato che la resistente ha cambiato cognome da (nome riportato Per_1
nell'estratto di matrimonio) a (cognome da riportare nella Parte_2
sentenza di divorzio). Nessuno è comparso per parte resistente.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione al Collegio.
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente procedimento di , cui il ricorso introduttivo e il Parte_2
2 decreto di fissazione di udienza venivano debitamente notificati.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 03/01/2000
a MA (BO) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970
n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione personale consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/03/2006, senza che le parti si siano riappacificate né
abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dalla mancata comparizione della resistente all'udienza), non potendo, quindi,
essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Le spese legali devono essere poste a carico della resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
03/01/2000 a MA (BO) tra Pt_1
3 , nato a [...] in data [...], e Pt_1
, nata in [...] Parte_2
il giorno 22/03/1971;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 2000, Atto n. 1, P. I;
4. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. condanna alla rifusione in favore del Parte_2
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 11/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1561 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. RUOTOLO ANTONIA, con domicilio eletto presso studio del proprio difensore
RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso
1 introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/01/2000 in
MA (BO) e dalla loro unione non sono nati figli.
2. I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data 13/03/2006 e si sono separati in forza di decreto di omologa del
14/03/2006, reso nell'ambito della procedura per separazione consensuale iscritta al n. 944/2006 R.G.
3. Con ricorso depositato il 02/04/2025, ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio,
con vittoria di spese.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla resistente.
4. All'udienza del 10/09/2025, il legale di parte ricorrente ha rappresentato che la resistente ha cambiato cognome da (nome riportato Per_1
nell'estratto di matrimonio) a (cognome da riportare nella Parte_2
sentenza di divorzio). Nessuno è comparso per parte resistente.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione al Collegio.
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente procedimento di , cui il ricorso introduttivo e il Parte_2
2 decreto di fissazione di udienza venivano debitamente notificati.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 03/01/2000
a MA (BO) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970
n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione personale consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/03/2006, senza che le parti si siano riappacificate né
abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dalla mancata comparizione della resistente all'udienza), non potendo, quindi,
essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Le spese legali devono essere poste a carico della resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
03/01/2000 a MA (BO) tra Pt_1
3 , nato a [...] in data [...], e Pt_1
, nata in [...] Parte_2
il giorno 22/03/1971;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 2000, Atto n. 1, P. I;
4. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. condanna alla rifusione in favore del Parte_2
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 11/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
4