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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 411/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 411/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Elena Longo Parte_1 C.F._1 attore
E
P.I. – Avv. Luigi Ragno Controparte_1 P.IVA_1 convenuta
E
(C.F. – Avv. Manuela Malavasi e Roberto Controparte_2 P.IVA_2
Perrone
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento da parte della assicurazione resistente dell'indennizzo di cui alla polizza stipulata.
2) Condannare, conseguentemente, l'assicurazione resistente al pagamento del relativo indennizzo di cui alla predetta polizza assicurativa.
...
5) Condannare la resistente assicurazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
1 1) Ritenere e dichiarare, per le causali esposte in comparsa di costituzione, la non operatività della garanzia assicurativa prestata da in Controparte_1 favore del Sig. ; Parte_1
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che al ricorrente sig. non Parte_1 spetti alcun indennizzo di cui alla polizza assicurativa abbinata al prestito personale stipulata con oggi Controparte_3 Controparte_1
3) Conseguentemente, disattendere e rigettare integralmente le richieste e domande ex adverso formulate in sede di ricorso e negli atti di causa poiché palesemente prive di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto e non provate.
…
Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2 in via preliminare
− accertare, per i motivi illustrati in atti, la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande proposte dal Sig. e, CP_2 Parte_1 conseguentemente, respingerle nei suoi confronti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
− in via riconvenzionale, accertare l'esistenza del credito derivante dal
Finanziamento e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento Parte_1 della somma di Euro 26.971,25, oltre agli interessi di mora convenzionali sulla sola quota capitale di Euro 25.880,35 dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30 gennaio 2020) sino al soddisfo, da conteggiarsi secondo quanto previsto dal contratto entro la misura del tasso di cui all'art 2, L. 108/96, pro tempore pari al 16,7875%, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, rappresentava di Parte_1 aver chiesto ed ottenuto da , in data 19/10/2017, un finanziamento personale CP_2
(portante il n° 057667812) per un importo capitale di € 29.287,90, con rateizzazione mensile della durata di 120 mesi e per un costo complessivo finale di € 39.754,00.
2 L'attore esponeva inoltre di avere contestualmente stipulato con la Controparte_3 società del Gruppo una assicurazione denominata “CPI TRIS CREDIT CP_4
PROTECTION”, a premio unico, abbinata al prestito personale e portante il n° 14903586.
Dopo aver descritto il quadro contrattuale, l'attore esponeva di avere inviato in data
04/09/2018, per mezzo del proprio difensore, una denuncia di sinistro, che veniva aperto in data 13/07/2018 dalla (subentrata alla . Controparte_1 Controparte_5
La denunzia era fondata sul “punto 3” del contratto assicurativo, denominato
“coperture assicurative offerte – limitazioni”, in base al quale “in caso d'infortunio o malattia che comportino un invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta ed accertata in grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente della specifica professione, l'impresa di assicurazione liquida all'assicurato un importo pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli interessi moratori
e delle spese accessorie”, mentre l'art. 28, Sez. B della medesima polizza stabiliva che
“ nel caso d'invalidità totale permanente o da infortunio o da Malattia pari o superiore al 66% del totale, l'impresa corrisponderà all'assicurato l'indennizzo di cui all'art 30”.
Nonostante tali previsioni contrattuale, e benché fosse stata inviata la documentazione attestante una invalidità pari al 75% (accertata dalla Commissione
Provinciale dell'I.N.P.S.), l'assicurazione non provvedeva a liquidare la prestazione assicurata adducendo che la relazione predisposta dal medico della compagnia, dott.ssa
, aveva verificato che l'invalidità permanente sarebbe risultata inferiore Persona_1 alla franchigia contrattuale, mentre l'invalidità del sarebbe stata causata da Pt_1 patologie pregresse alla stipula della polizza.
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando le deduzioni CP_2 attoree ed eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della società di finanziamento, non avendo l'attore spiegato alcuna domanda nei suoi confronti con il ricorso introduttivo.
In via riconvenzionale, la sul presupposto dell'intervenuto CP_2 inadempimento dell'attore alle obbligazioni derivanti dal finanziamento, chiedeva l'accertamento del credito derivante dall'inadempimento del mutuatario al contratto di finanziamento e, per l'effetto, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €
26.971,25, “oltre agli interessi di mora convenzionali sulla sola quota capitale di Euro
25.880,35 dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30 gennaio 2020) sino al soddisfo, da contenersi secondo quanto previsto dal contratto nella
3 misura del tasso di cui all'art 2, L. 108/96, pro tempore pari al 16,7875%), ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa”.
1.3 Si costituiva in giudizio anche la contestando le deduzioni Controparte_1 attoree e specificando che, dopo la stipula con (facente parte del Controparte_3 gruppo della polizza assicurativa n.14903586, Controparte_6 collegata al prestito personale concesso il 19/10/2017, l'attore aveva presentato denunzia di sinistro in data 04/09/2018, dichiarando di essere stato riconosciuto invalido al 75%, a far data dal 17/01/2018, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità civile dell'Inps di Messina. Sulla scorta di tale accertamento, pertanto l'attore avrebbe chiesto di attivare la copertura assicurativa stipulata per la protezione del finanziamento.
La compagnia rappresentava tuttavia che, in occasione della visita effettuata sulla persona dell'attore dal medico di fiducia della compagnia, dott.ssa sarebbe Per_1 emerso che l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia contrattuale” e che “le patologie per le quali il sig. è stato dichiarato invalido sono dirette Pt_1 conseguenze di patologie pregresse alla stipula della polizza”.
Sulla scorta di ciò, pertanto, la compagnia eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa poiché la fattispecie in esame sarebbe riconducibile all'ipotesi di cui “all'art
4 delle Condizioni di Assicurazione concernenti le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative alle circostanze di rischio, con conseguente impossibilità di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 28 delle Condizioni di Assicurazione a causa della mancanza di sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'Indennizzo.”
In particolare, sarebbe accaduto nel caso di specie che, al momento della stipula della polizza, l'attore, pur soffrendo di patologie pregresse, aveva comunque sottoscritto la Dichiarazione di Adesione, la Dichiarazione di Buono stato di salute contenuta nella stessa e il Questionario sanitario contenente le domande relative a malattie eventualmente contratte o diagnosticate negli ultimi 10 anni, negando quindi di essere affetto dalle malattie acute o croniche specificatamente indicate nel documento.
Tali dichiarazioni erano però successivamente risultate non veritiere sulla scorta di quanto accertato dal medico fiduciario della Compagnia, dottoressa nella Per_1 relazione datata 28/03/2019, laddove la stessa affermava che “il paziente riferisce di essere affetto, dall'età di 18 anni, da psoriasi con manifestazioni severe e refrattarie al trattamento;
dal 2014 riferisce di essere affetto da ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo II”.
4 Tali patologie, già note all'attore prima della sottoscrizione della polizza, sarebbero eziologicamente riconducibili allo stato di invalidità civile del 75% riconosciuto dalla
Commissione medica dell'Inps per l'accertamento dell'Invalidità civile di Messina.
Sulla scorta di tale accertamento, pertanto, la compagnia escludeva la spettanza dell'indennizzo.
1.4 Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in data 07/12/2023 si costituiva il nuovo procuratore dell'attore, che produceva in giudizio un Piano del consumatore proposto dall'attore ed omologato dal Tribunale di Patti con decreto del
07/05/2022, regolarmente pubblicato sul sito del Tribunale.
1.5. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da . CP_2
Il titolo posto dall'attore a fondamento della propria domanda è costituito da una polizza assicurativa stipulata a garanzia del finanziamento erogato dalla , e CP_2 quindi ad essa collegato. Sussiste quindi un interesse dell'attore a rendere opponibile un'eventuale statuizione favorevole anche nei confronti del soggetto finanziatore, e ciò anche in previsione di una possibile, futura azione di questi nascente dall'inadempimento all'obbligo di rimborso.
Tale azione, difatti, è stata poi puntualmente spiegata da in via CP_2 riconvenzionale proprio nell'ambito del presente giudizio, con ciò riconoscendosi implicitamente la connessione soggettiva ed oggettiva (per il titolo) esistente fra le due azioni.
3. Prima di entrare nel merito delle domande, è necessario valutare gli effetti sul presente giudizio del Piano del consumatore proposto dall'attore ed omologato, nell'ambito del R.G.F. 1/2022, con decreto di questo Tribunale del 07/05/2022.
Le conseguenze dell'omologa del piano del consumatore, nella versione antecedente l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sono previste dall'art. 12-ter comma 2 L. 3/2012, il quale stabilisce che “Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3”
5 Il piano del consumatore in questione contempla anche il credito dell'odierna convenuta , la quale ha provveduto a precisare in quella sede il proprio CP_2 credito.
In riferimento alla sua produzione, la convenuta si è limitata a censurarne la tardività, non contestando affatto il contenuto descrittivo della comparsa di costituzione di nuovo procuratore laddove afferma che: “con il citato decreto è stato omologato il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato, con il quale è stata proposta la soddisfazione parziale del creditore (odierno resistente) ed Controparte_2 esattamente nella misura del 20%, ossia per l'importo totale di € 5.394,24 da corrispondersi in n. 49 rate da € 110,09 a decorrere dalla ventinovesima mensilità successiva all'omologa e sino alla settantottesima mensilità successiva all'omologa”.
In ordine all'eccepita tardività della sua produzione, deve osservarsi che l'eventuale preclusione potrebbe eventualmente riguardare unicamente i documenti allegati, se antecedenti allo spirare del termine ultimo costituito dalla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre il decreto di omologa e il piano del consumatore non soggiacciono ad alcun termine preclusivo, trattandosi di provvedimento (il decreto di omologa) avente carattere decisorio e definitivo, assimilabile, sotto il profilo delle preclusioni processuali, alla produzione in giudizio di sentenza passata in giudicato.
Tale conclusione risulta implicitamente avallata da Cass. 28013/2022, secondo cui
“il decreto del tribunale in composizione collegiale, di rigetto del reclamo avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 3 del 2012, è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento”.
Dal piano prodotto - quale parte integrante del decreto di omologa - è emerso pacificamente che la è stata ammessa a percepire il 20% del proprio Controparte_2 credito, pari a € 5.394,24. Circostanza questa mai contestata dalla convenuta che, CP_2 parimenti, non ha neppure mai messo in discussione di avere effettivamente precisato il credito in seno alla procedura iscritta al n. 1/2022 R.G.F.
L'intervenuta omologazione del piano del consumatore nell'ambito del quale è contenuto anche il credito oggi azionato in via riconvenzionale dalla non CP_2 rende però improcedibile la domanda riconvenzionale, se solo si considera che “L'art.
12 ter l. 3/2012 prevede che, a decorrere dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali,
6 né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. L'improcedibilità prevista attiene, dunque, alla sola azione esecutiva, il che ne esclude l'operatività rispetto alle azioni di cognizione, che restano procedibili, abbiano
o meno ad oggetto posizioni creditorie per causa o titolo anteriore o poste riore al decreto di omologazione” (Trib. Napoli Nord. sent. 92/2024).
Il creditore potrà dunque conseguire una pronunzia non soltanto di accertamento, ma anche di condanna, la cui eseguibilità resterà però temporaneamente sospesa ex lege in costanza di procedura di sovraindebitamento. All'esito, ove il debitore dovesse conseguire l'esdebitazione, e questa dovesse riguardare anche il credito dedotto in giudizio, il titolo così ottenuto rimarrà definitivamente inefficace (così come ogni altro titolo riguardante crediti anteriori), mentre, in caso contrario, riacquisterà l'efficacia esecutiva che gli è propria.
4.1. Passando all'esame della domanda principale, deve anzitutto rilevarsi come la sua estensione non risulti condizionata da quanto esposto al punto che precede, stante il tenore della prestazione assicurata che prevede che “in caso d'infortunio o malattia che comportino un invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta ed accertata in grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente della specifica professione, l'impresa di assicurazione liquida all'assicurato un importo pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli interessi moratori e delle spese accessorie”. Tale prestazione non è dunque limitata al solo debito concretamente esigibile, ovvero alla somma di € 5.394,24 prevista dal piano del consumatore, ma si estende all'intero debito residuo in linea capitale.
Il rischio di indebite locupletazioni, che potrebbe derivare dalla discrasia fra il credito ammesso nel piano del consumatore e la somma garantita, va infatti risolto sul piano dell'esigibilità, e non su quello della cognizione, tenuto conto che l'incertezza sulla sorte del titolo in riferimento al credito garantito non può che riverberarsi altresì sulla sorte della garanzia connessa.
4.2. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Dalla documentazione in atti non emerge alcuna concreta prova della consapevolezza dell'attore dell'esistenza di patologie pregresse già prima della stipula della polizza assicurativa connessa al finanziamento, patologie che, in tesi di parte convenuta avrebbero poi determinato un grado di invalidità Controparte_1 permanente del 75%.
7 In particolare, l'anamnesi condotta dal medico di fiducia dell'assicurazione, che nella propria relazione avrebbe raccolto elementi “confessori” senza alcuna sottoscrizione da parte del periziando, non può assurgere al rango di elemento probatorio, né si rinviene ulteriore documentazione medica che attesti come tali patologie fossero già state diagnosticate antecedentemente alla stipula della polizza assicurativa.
A ciò consegue l'operatività della polizza e il conseguente diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo previsto, nell'ammontare corrispondente a quanto contrattualmente previsto, ovvero “il debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli interessi moratori e delle spese accessorie”, pari ad € 25.880,35 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro
(17/01/2018, come risultante dall'accertamento Inps) fino al soddisfo.
5. La domanda riconvenzionale proposta da è fondata, non essendo in CP_2 contestazione l'inadempimento dell'attore.
Poiché il credito non è contestato né nell'an, né nel quantum, e non risulta essere stato contestato neppure in sede di procedura di sovraindebitamento, l'attore va condannato al pagamento della somma di € 26.971,25, oltre agli interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla sola quota capitale di € 25.880,35 dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30/01/2020) sino al soddisfo, fermo restando che la concreta eseguibilità della statuizione dovrà ovviamente tenere conto di quanto previsto dal piano del consumatore omologato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014:
- in favore dell'attore, ed a carico della convenuta in € Controparte_1
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di
€ 4.600,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15% ed anticipazioni per € 145,00;
- in favore della convenuta ed a carico dell'attore, in € 900,00 Controparte_2 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
4.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15% ed anticipazioni per € 545,00.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 411/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
25.880,35, oltre interessi al tasso legale dal 17/01/2018 fino al soddisfo;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna al pagamento della di € 26.971,25, oltre Parte_1 interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla sola quota capitale di €
25.880,35 dal 30/01/2020 fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 4.600,00 per compensi ed € 145,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta che liquida in complessivi € 4.100,00 per compensi ed € Controparte_2
545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 30/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 411/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Elena Longo Parte_1 C.F._1 attore
E
P.I. – Avv. Luigi Ragno Controparte_1 P.IVA_1 convenuta
E
(C.F. – Avv. Manuela Malavasi e Roberto Controparte_2 P.IVA_2
Perrone
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento da parte della assicurazione resistente dell'indennizzo di cui alla polizza stipulata.
2) Condannare, conseguentemente, l'assicurazione resistente al pagamento del relativo indennizzo di cui alla predetta polizza assicurativa.
...
5) Condannare la resistente assicurazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
1 1) Ritenere e dichiarare, per le causali esposte in comparsa di costituzione, la non operatività della garanzia assicurativa prestata da in Controparte_1 favore del Sig. ; Parte_1
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che al ricorrente sig. non Parte_1 spetti alcun indennizzo di cui alla polizza assicurativa abbinata al prestito personale stipulata con oggi Controparte_3 Controparte_1
3) Conseguentemente, disattendere e rigettare integralmente le richieste e domande ex adverso formulate in sede di ricorso e negli atti di causa poiché palesemente prive di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto e non provate.
…
Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2 in via preliminare
− accertare, per i motivi illustrati in atti, la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande proposte dal Sig. e, CP_2 Parte_1 conseguentemente, respingerle nei suoi confronti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
− in via riconvenzionale, accertare l'esistenza del credito derivante dal
Finanziamento e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento Parte_1 della somma di Euro 26.971,25, oltre agli interessi di mora convenzionali sulla sola quota capitale di Euro 25.880,35 dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30 gennaio 2020) sino al soddisfo, da conteggiarsi secondo quanto previsto dal contratto entro la misura del tasso di cui all'art 2, L. 108/96, pro tempore pari al 16,7875%, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, rappresentava di Parte_1 aver chiesto ed ottenuto da , in data 19/10/2017, un finanziamento personale CP_2
(portante il n° 057667812) per un importo capitale di € 29.287,90, con rateizzazione mensile della durata di 120 mesi e per un costo complessivo finale di € 39.754,00.
2 L'attore esponeva inoltre di avere contestualmente stipulato con la Controparte_3 società del Gruppo una assicurazione denominata “CPI TRIS CREDIT CP_4
PROTECTION”, a premio unico, abbinata al prestito personale e portante il n° 14903586.
Dopo aver descritto il quadro contrattuale, l'attore esponeva di avere inviato in data
04/09/2018, per mezzo del proprio difensore, una denuncia di sinistro, che veniva aperto in data 13/07/2018 dalla (subentrata alla . Controparte_1 Controparte_5
La denunzia era fondata sul “punto 3” del contratto assicurativo, denominato
“coperture assicurative offerte – limitazioni”, in base al quale “in caso d'infortunio o malattia che comportino un invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta ed accertata in grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente della specifica professione, l'impresa di assicurazione liquida all'assicurato un importo pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli interessi moratori
e delle spese accessorie”, mentre l'art. 28, Sez. B della medesima polizza stabiliva che
“ nel caso d'invalidità totale permanente o da infortunio o da Malattia pari o superiore al 66% del totale, l'impresa corrisponderà all'assicurato l'indennizzo di cui all'art 30”.
Nonostante tali previsioni contrattuale, e benché fosse stata inviata la documentazione attestante una invalidità pari al 75% (accertata dalla Commissione
Provinciale dell'I.N.P.S.), l'assicurazione non provvedeva a liquidare la prestazione assicurata adducendo che la relazione predisposta dal medico della compagnia, dott.ssa
, aveva verificato che l'invalidità permanente sarebbe risultata inferiore Persona_1 alla franchigia contrattuale, mentre l'invalidità del sarebbe stata causata da Pt_1 patologie pregresse alla stipula della polizza.
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando le deduzioni CP_2 attoree ed eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della società di finanziamento, non avendo l'attore spiegato alcuna domanda nei suoi confronti con il ricorso introduttivo.
In via riconvenzionale, la sul presupposto dell'intervenuto CP_2 inadempimento dell'attore alle obbligazioni derivanti dal finanziamento, chiedeva l'accertamento del credito derivante dall'inadempimento del mutuatario al contratto di finanziamento e, per l'effetto, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €
26.971,25, “oltre agli interessi di mora convenzionali sulla sola quota capitale di Euro
25.880,35 dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30 gennaio 2020) sino al soddisfo, da contenersi secondo quanto previsto dal contratto nella
3 misura del tasso di cui all'art 2, L. 108/96, pro tempore pari al 16,7875%), ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa”.
1.3 Si costituiva in giudizio anche la contestando le deduzioni Controparte_1 attoree e specificando che, dopo la stipula con (facente parte del Controparte_3 gruppo della polizza assicurativa n.14903586, Controparte_6 collegata al prestito personale concesso il 19/10/2017, l'attore aveva presentato denunzia di sinistro in data 04/09/2018, dichiarando di essere stato riconosciuto invalido al 75%, a far data dal 17/01/2018, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità civile dell'Inps di Messina. Sulla scorta di tale accertamento, pertanto l'attore avrebbe chiesto di attivare la copertura assicurativa stipulata per la protezione del finanziamento.
La compagnia rappresentava tuttavia che, in occasione della visita effettuata sulla persona dell'attore dal medico di fiducia della compagnia, dott.ssa sarebbe Per_1 emerso che l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia contrattuale” e che “le patologie per le quali il sig. è stato dichiarato invalido sono dirette Pt_1 conseguenze di patologie pregresse alla stipula della polizza”.
Sulla scorta di ciò, pertanto, la compagnia eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa poiché la fattispecie in esame sarebbe riconducibile all'ipotesi di cui “all'art
4 delle Condizioni di Assicurazione concernenti le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative alle circostanze di rischio, con conseguente impossibilità di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 28 delle Condizioni di Assicurazione a causa della mancanza di sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'Indennizzo.”
In particolare, sarebbe accaduto nel caso di specie che, al momento della stipula della polizza, l'attore, pur soffrendo di patologie pregresse, aveva comunque sottoscritto la Dichiarazione di Adesione, la Dichiarazione di Buono stato di salute contenuta nella stessa e il Questionario sanitario contenente le domande relative a malattie eventualmente contratte o diagnosticate negli ultimi 10 anni, negando quindi di essere affetto dalle malattie acute o croniche specificatamente indicate nel documento.
Tali dichiarazioni erano però successivamente risultate non veritiere sulla scorta di quanto accertato dal medico fiduciario della Compagnia, dottoressa nella Per_1 relazione datata 28/03/2019, laddove la stessa affermava che “il paziente riferisce di essere affetto, dall'età di 18 anni, da psoriasi con manifestazioni severe e refrattarie al trattamento;
dal 2014 riferisce di essere affetto da ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo II”.
4 Tali patologie, già note all'attore prima della sottoscrizione della polizza, sarebbero eziologicamente riconducibili allo stato di invalidità civile del 75% riconosciuto dalla
Commissione medica dell'Inps per l'accertamento dell'Invalidità civile di Messina.
Sulla scorta di tale accertamento, pertanto, la compagnia escludeva la spettanza dell'indennizzo.
1.4 Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in data 07/12/2023 si costituiva il nuovo procuratore dell'attore, che produceva in giudizio un Piano del consumatore proposto dall'attore ed omologato dal Tribunale di Patti con decreto del
07/05/2022, regolarmente pubblicato sul sito del Tribunale.
1.5. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da . CP_2
Il titolo posto dall'attore a fondamento della propria domanda è costituito da una polizza assicurativa stipulata a garanzia del finanziamento erogato dalla , e CP_2 quindi ad essa collegato. Sussiste quindi un interesse dell'attore a rendere opponibile un'eventuale statuizione favorevole anche nei confronti del soggetto finanziatore, e ciò anche in previsione di una possibile, futura azione di questi nascente dall'inadempimento all'obbligo di rimborso.
Tale azione, difatti, è stata poi puntualmente spiegata da in via CP_2 riconvenzionale proprio nell'ambito del presente giudizio, con ciò riconoscendosi implicitamente la connessione soggettiva ed oggettiva (per il titolo) esistente fra le due azioni.
3. Prima di entrare nel merito delle domande, è necessario valutare gli effetti sul presente giudizio del Piano del consumatore proposto dall'attore ed omologato, nell'ambito del R.G.F. 1/2022, con decreto di questo Tribunale del 07/05/2022.
Le conseguenze dell'omologa del piano del consumatore, nella versione antecedente l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sono previste dall'art. 12-ter comma 2 L. 3/2012, il quale stabilisce che “Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3”
5 Il piano del consumatore in questione contempla anche il credito dell'odierna convenuta , la quale ha provveduto a precisare in quella sede il proprio CP_2 credito.
In riferimento alla sua produzione, la convenuta si è limitata a censurarne la tardività, non contestando affatto il contenuto descrittivo della comparsa di costituzione di nuovo procuratore laddove afferma che: “con il citato decreto è stato omologato il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato, con il quale è stata proposta la soddisfazione parziale del creditore (odierno resistente) ed Controparte_2 esattamente nella misura del 20%, ossia per l'importo totale di € 5.394,24 da corrispondersi in n. 49 rate da € 110,09 a decorrere dalla ventinovesima mensilità successiva all'omologa e sino alla settantottesima mensilità successiva all'omologa”.
In ordine all'eccepita tardività della sua produzione, deve osservarsi che l'eventuale preclusione potrebbe eventualmente riguardare unicamente i documenti allegati, se antecedenti allo spirare del termine ultimo costituito dalla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre il decreto di omologa e il piano del consumatore non soggiacciono ad alcun termine preclusivo, trattandosi di provvedimento (il decreto di omologa) avente carattere decisorio e definitivo, assimilabile, sotto il profilo delle preclusioni processuali, alla produzione in giudizio di sentenza passata in giudicato.
Tale conclusione risulta implicitamente avallata da Cass. 28013/2022, secondo cui
“il decreto del tribunale in composizione collegiale, di rigetto del reclamo avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 3 del 2012, è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento”.
Dal piano prodotto - quale parte integrante del decreto di omologa - è emerso pacificamente che la è stata ammessa a percepire il 20% del proprio Controparte_2 credito, pari a € 5.394,24. Circostanza questa mai contestata dalla convenuta che, CP_2 parimenti, non ha neppure mai messo in discussione di avere effettivamente precisato il credito in seno alla procedura iscritta al n. 1/2022 R.G.F.
L'intervenuta omologazione del piano del consumatore nell'ambito del quale è contenuto anche il credito oggi azionato in via riconvenzionale dalla non CP_2 rende però improcedibile la domanda riconvenzionale, se solo si considera che “L'art.
12 ter l. 3/2012 prevede che, a decorrere dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali,
6 né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. L'improcedibilità prevista attiene, dunque, alla sola azione esecutiva, il che ne esclude l'operatività rispetto alle azioni di cognizione, che restano procedibili, abbiano
o meno ad oggetto posizioni creditorie per causa o titolo anteriore o poste riore al decreto di omologazione” (Trib. Napoli Nord. sent. 92/2024).
Il creditore potrà dunque conseguire una pronunzia non soltanto di accertamento, ma anche di condanna, la cui eseguibilità resterà però temporaneamente sospesa ex lege in costanza di procedura di sovraindebitamento. All'esito, ove il debitore dovesse conseguire l'esdebitazione, e questa dovesse riguardare anche il credito dedotto in giudizio, il titolo così ottenuto rimarrà definitivamente inefficace (così come ogni altro titolo riguardante crediti anteriori), mentre, in caso contrario, riacquisterà l'efficacia esecutiva che gli è propria.
4.1. Passando all'esame della domanda principale, deve anzitutto rilevarsi come la sua estensione non risulti condizionata da quanto esposto al punto che precede, stante il tenore della prestazione assicurata che prevede che “in caso d'infortunio o malattia che comportino un invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta ed accertata in grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente della specifica professione, l'impresa di assicurazione liquida all'assicurato un importo pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli interessi moratori e delle spese accessorie”. Tale prestazione non è dunque limitata al solo debito concretamente esigibile, ovvero alla somma di € 5.394,24 prevista dal piano del consumatore, ma si estende all'intero debito residuo in linea capitale.
Il rischio di indebite locupletazioni, che potrebbe derivare dalla discrasia fra il credito ammesso nel piano del consumatore e la somma garantita, va infatti risolto sul piano dell'esigibilità, e non su quello della cognizione, tenuto conto che l'incertezza sulla sorte del titolo in riferimento al credito garantito non può che riverberarsi altresì sulla sorte della garanzia connessa.
4.2. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Dalla documentazione in atti non emerge alcuna concreta prova della consapevolezza dell'attore dell'esistenza di patologie pregresse già prima della stipula della polizza assicurativa connessa al finanziamento, patologie che, in tesi di parte convenuta avrebbero poi determinato un grado di invalidità Controparte_1 permanente del 75%.
7 In particolare, l'anamnesi condotta dal medico di fiducia dell'assicurazione, che nella propria relazione avrebbe raccolto elementi “confessori” senza alcuna sottoscrizione da parte del periziando, non può assurgere al rango di elemento probatorio, né si rinviene ulteriore documentazione medica che attesti come tali patologie fossero già state diagnosticate antecedentemente alla stipula della polizza assicurativa.
A ciò consegue l'operatività della polizza e il conseguente diritto dell'attore a ricevere l'indennizzo previsto, nell'ammontare corrispondente a quanto contrattualmente previsto, ovvero “il debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli interessi moratori e delle spese accessorie”, pari ad € 25.880,35 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro
(17/01/2018, come risultante dall'accertamento Inps) fino al soddisfo.
5. La domanda riconvenzionale proposta da è fondata, non essendo in CP_2 contestazione l'inadempimento dell'attore.
Poiché il credito non è contestato né nell'an, né nel quantum, e non risulta essere stato contestato neppure in sede di procedura di sovraindebitamento, l'attore va condannato al pagamento della somma di € 26.971,25, oltre agli interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla sola quota capitale di € 25.880,35 dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30/01/2020) sino al soddisfo, fermo restando che la concreta eseguibilità della statuizione dovrà ovviamente tenere conto di quanto previsto dal piano del consumatore omologato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014:
- in favore dell'attore, ed a carico della convenuta in € Controparte_1
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di
€ 4.600,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15% ed anticipazioni per € 145,00;
- in favore della convenuta ed a carico dell'attore, in € 900,00 Controparte_2 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
4.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15% ed anticipazioni per € 545,00.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 411/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
25.880,35, oltre interessi al tasso legale dal 17/01/2018 fino al soddisfo;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna al pagamento della di € 26.971,25, oltre Parte_1 interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla sola quota capitale di €
25.880,35 dal 30/01/2020 fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 4.600,00 per compensi ed € 145,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta che liquida in complessivi € 4.100,00 per compensi ed € Controparte_2
545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 30/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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