TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8938 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15833 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. in Belgio il 20-05-1941, elettiva- Parte_1
mente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 334, presso lo studio degli avv.ti Damaso PATTUMELLI e Daniele DI BELLA, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, elettivamente domici- Controparte_1
liato in Roma, alla via Umberto Quintavalle, n. 32, presso la sede Roma CP_1
Tuscolano, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Federico MANCINI in virtù di delega del direttore della Filiale metropolitana Roma Flaminio
CONVENUTO
OGGETTO: indennità di accompagnamento
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 30 aprile 2025, Parte_1 ha esposto che il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto
[...]
del 24.6.2024 (R.G. n. 38298/2023), ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, in conformità al-
1 le conclusioni del CTU, con decorrenza dalla data della domanda amministra- tiva del 30-07-2021; che il 12 luglio 2024 è stato notificato all' il detto CP_1
decreto ed il 17 luglio 2024 è stato inviato il c.d. modello AP70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione assistenziale;
e che il 20-08-
2024 ha ricevuto esclusivamente il pagamento della mensilità di agosto e non anche il pagamento degli arretrati spettanti per il periodo dal 30-07-2021 al
31-07-2024.
Tanto premesso ed evidenziato di non essere mai stata ricoverata in un istituto di lungodegenza o riabilitativo con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, ad eccezione dei periodi che vanno dal 03-01-2024 al 13-
02-2024 durante il quale è stata ricoverata presso l'“Ini Medicus” in Tivoli e dal 13-02-2024 al 30-05-2024 durante il quale è stata ricoverata presso la
“Fondazione Don Carlo HI in Roma, la ricorrente ha chiesto condan- narsi l' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati CP_1
dal 01-08-2021 al 31-07-2024, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo.
L' , costituitosi con memoria depositata il 19 giugno Controparte_2
2025, ha dedotto che gli arretrati della prestazione richiesta erano stati validati il 18 agosto 2025 e sarebbero stati accreditati con la prima rata utile di agosto
2025.
Tanto premesso, l' convenuto ha chiesto dichiararsi l'intervenuta CP_1
cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto anche dalla ricorrente con le note di trattazione scritta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, giacché l' ha provve- CP_1 duto a pagare i ratei arretrati il 1° agosto 2025 e, quindi, successivamente alla data di introduzione del presente giudizio.
Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono po- ste a carico del convenuto ma, in considerazione della assenza di ogni questio- ne di fatto o di diritto, possono essere compensate in ragione della metà.
2 Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del
D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deve farsi quindi riferimento allo scaglione per le cause di valore com- preso tra €5.200,00 ed €26.000,00, poiché il valore degli arretrati liquidati è compreso tra tali limiti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 10 settembre Parte_1
2024, così provvede:
1 - dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna l' al pagamento, in favore degli avv.ti Damaso CP_1
PATTUMELLI e Daniele DI BELLA, procuratori antistatari, della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali, ed €1.864,00# per compensi, oltre
IVA e CPA, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
3 - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
3