Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01107/2025REG.PROV.COLL.
N. 06194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6194 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e AC - Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi e Mariacristina Tabano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Mariacristina Tabano in Roma, via Caio Mario n. 8;
contro
Comune di Montelibretti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Buonarroti, 40;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arpa - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
AD IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montelibretti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di AD IA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Gino Giuliano, Mariacristina Tabano, Loredana Fiore e Valerio Mosca in sostituzione dell'avv. Filippo Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. -OMISSIS-/2023, che ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti dagli odierni appellanti per l’annullamento dei seguenti atti: (i) autorizzazione per silentium e silenzio assenso formatosi sull’istanza del 28.10.2021 ex artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259 del 2003 presentata da AD IA S.p.a. per l’installazione di un impianto di radio trasmissione per rete di telefonia mobile (SRB) in via-OMISSIS-(fg. 18, mapp. 194); (ii) i pareri positivi preliminari di Arpa Lazio prot. 70927 del 28.10.2021 e dell’8.11.2021; (iii) la comunicazione inizio lavori del 19.4.2022; (iv) il progetto dell’infrastruttura e l’analisi di impatto elettromagnetico; (v) l’omessa declaratoria di decadenza del titolo nonché ogni altra autorizzazione concessa con riferimento all’impianto (codice sito RM00010_005); (vi) il D.M. 7.12.2016, recante approvazione delle Linee guida predisposte da Ispra e dalle Arpa/Appa per la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (pubblicato in G.U. n. 19 del 24.1.2017), nella parte in cui va a ledere gli interessi e la salute dei ricorrenti rinviando le valutazioni a una fase successiva all’installazione degli impianti di telecomunicazione; (v) la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 5.5.2022 “ Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico ”, nella parte in cui si dichiara che il Regolamento per la installazione di impianti di telecomunicazioni adottato dal Comune non sarebbe più applicabile alla luce del sopravvenuto d.l. n. 76/2020; (vi) il parere Arpa Lazio del 20.5.2022, prot. 5509; (vii) la relazione istruttoria dell’8.7.2022, prot. n. 7501; (viii) e per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva dell’amministrazione, con declaratoria dell’obbligo di provvedere ex art. 31 c.p.a. e dell’insussistenza di qualsivoglia presupposto per l’esecuzione dei lavori realizzati da AD IA sulla base dell’istanza di autorizzazione; (ix) per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino e la condanna del Comune al risarcimento dei danni per non aver provveduto a indire la conferenza dei servizi e a individuare un sito alternativo, per un importo di euro 15.000,00 per ciascuno dei ricorrenti (salvo migliore determinazione in sede di c.t.u.).
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- in data 11.2.2021 la società AD IA S.p.A. chiedeva al Comune di Montelibretti la disponibilità di un sito pubblico per l’installazione di una nuova SRB per la propria rete di telefonia mobile;
- a seguito di specifica istruttoria era emerso che il sito pubblico ritenuto astrattamente idoneo alle esigenze tecniche e di copertura di rete precedentemente individuato, ossia il lastrico solare dell’edificio comunale di corso Umberto I, non fosse utilizzabile per la collocazione dell’impianto a causa di problemi di statica e relativi ai muri perimetrali del fabbricato;
- in data 30.8.2021 AD trasmetteva al Comune il piano annuale di localizzazione relativo all’anno 2021-2022 in cui ricomprendeva la nuova localizzazione su area privata oggetto della successiva richiesta autorizzativa di cui si discute;
- il 28.10.2021 AD presentava, quindi, al Comune di Montelibretti, all’ARPA Lazio e all’Aeronautica Militare, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 259/2003 con contestuale richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi per l’installazione della SRB per rete di telefonia mobile costituita da un palo metallico del tipo poligonale di altezza mt. 30,00 + 6,00 mt di pennone finale di ancoraggio antenne e parabole su area privata, in località via -OMISSIS-, distinta in catasto al Foglio 18, Mapp. 194, sita in zona urbanistica “B3” di completamento di PRG formata da edifici di diversi tipologia, altezza, consistenza, priva di vincoli paesaggistici e di altro tipo;
- in seguito intervenivano i seguenti pareri preventivi: in data 8.11.2021 parere favorevole di Arpa Lazio; il 31.1.2022 parere favorevole dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Servitù e Limitazioni; in data 26.2.2022 parere positivo sismico della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse e Difesa del Suolo della Regione Lazio;
- con richiamo ai suddetti pareri obbligatori e all’art. 87, comma 9, del D.lgs. 253/09 che prevede nei casi di mancata adozione di provvedimenti comunali ostativi la formazione del silenzio assenso, AD trasmetteva al Comune in data 3.3.2022 “atto di significazione” del titolo autorizzativo e in data 19.4.2022 comunicazione di inizio lavori;
- con deliberazione n. 44 del 5 maggio 2022, intitolata “ atto di indirizzo ”, la giunta comunale, con richiamo ai poteri previsti dagli artt. 21- quinquies e 21- nonies della L. 241/1990, invitava il responsabile dell’Ufficio Tecnico a procedere ad un riesame dell’istanza di autorizzazione di AD del 28.10.2021;
- seguiva quindi una nuova istruttoria con il coinvolgimento di Arpa Lazio e ASL, con invito alle suddette autorità a riesaminare i propri pareri alla luce delle circostanze evidenziate dall’ente locale in ordine alla presenza di una palestra privata ad uso pubblico frequentata anche da persone vulnerabili a circa 10 mt dall’impianto e di un gran numero di abitanti nella fascia di mt. 200 nonché dell’impatto visivo sul paesaggio in cui è inserito l’impianto per dimensioni ed altezza;
- con nota del 20.5.2022 Arpa Lazio confermava il precedente parere positivo;
- con nota dd. 8.7.2022 il tecnico comunale confermava l’assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell’infrastruttura, sia di natura tecnico-edilizia sia di natura urbanistico-ambientale, e specificava che si sarebbe proceduto alla verifica delle esposizioni elettromagnetiche ad impianto attivo in collaborazione di Arpa;
- in data 22 maggio 2022 perveniva al Sindaco una diffida sottoscritta dai Consiglieri di minoranza con invito all’esercizio dei poteri di sospensione dei lavori e di indicazione di sito alternativo come da vigente Regolamento comunale.
3. Con ricorso, depositato il 23.6.2022, e successivi motivi aggiunti depositati il 15.10.2022, innanzi al T.a.r. per il Lazio, il AC (che dichiarava di agire quale associazione avente tra le proprie finalità statutarie la tutela dell’ambiente e della salute oltre che la cura degli interessi collettivi di utenti e consumatori) e singoli ricorrenti (che assumevano di risiedere e/o di essere proprietari di alloggi nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’installazione, di aver appreso dell’intervento solamente a seguito dell’inizio dei lavori a fine aprile 2022 e di temere seriamente per la propria salute a causa delle irradiazioni e del danno dal conseguente deprezzamento delle proprietà immobiliari a causa dell’impatto dell’enorme traliccio in un contesto paesaggistico con visuali splendide) impugnavano l’autorizzazione formatasi per silenzio assenso, gli atti presupposti nonché gli atti della successiva istruttoria avviata e conclusa dal Comune con richiesta di annullamento e adozione di misure idonee, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del c.p.a., a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta . In via istruttoria i ricorrenti insistevano che venga disposta consulenza tecnica d’ufficio e/o verificazione in relazione all’esistenza dei siti alternativi e, in via subordinata, al superamento dei limiti di precauzione di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle abitazioni adiacenti dei ricorrenti medesimi.
4. All’esito del relativo giudizio il T.a.r., in accoglimento dell’eccezione in tale senso formulata dalle parti intimate, ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse, ritenendo non dimostrati i dedotti pregiudizi alla salute a fronte del parere dell’Arpa che attesta il rispetto degli obiettivi prefissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e, sotto il profilo del danno economico, non sufficiente il generico principio di prova fornito sull’ipotizzata diminuzione di valore delle abitazioni dalla presenza nelle vicinanze dell’impianto in questione; per quanto riguarda il AC, il T.a.r. ha statuito “ che deve escludersi la rilevanza di aspetti collegati alla tutela ambientale, non risultando indicati i concreti profili di lesione dell’ambiente derivanti dall’installazione dell’opera, o di tutela paesaggistica, avendo l’amministrazione (incontestatamente) dedotto che l’area ricade in zona B3 e non è sottoposta a vincoli di alcun tipo ”.
5. Avverso questa pronuncia di rito, ritenuta illegittima ed errata ma soprattutto lesiva del diritto alla difesa, hanno proposto appello il AC e i singoli ricorrenti, deducendo le seguenti censure:
A. “ Error in iudicando – in via principale sulla violazione dell’art. 24 della Cost. e dell’art. 39 del C.p.a. e 100 C.p.c.. Erronea interpretazione della sentenza del CdS Adunanza plenaria 2020, Sez. VI, 13.08.2020 n. 5034 e n. 2516 del 3.3.2022 e la presunta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ”, per dolersi dell’erroneità della decisione sul difetto di interesse al ricorso.
B. “ Sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, all'art. 47 della Carta di Nizza e all'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nonché l'art. 9 della Convenzione di Aarhus sulla tutela ambientale, norme tutte che imporrebbero di valutare tempestivamente una violazione alle norme in materia di ambiente ”, per opporsi all’impedimento alla contestazione sulla installazione di impianti di comunicazione senza alcun contemperamento con i principi costituzionali di tutela della salute e dell’ambiente.
Nel merito gli appellanti hanno riproposto tutti i motivi non esaminati a causa della dichiarazione di inammissibilità, che risultano rubricati come segue:
C. “ Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, e dell'art. 5, comma 1, del regolamento del comune di Montelibretti per omessa previa verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali ritenute idonee da ILIAD. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposto e violazione del procedimento conseguente. Illogicità della scelta del sito di Via -OMISSIS- che ha comportato il suo sovradimensionamento (sviluppo di circa 40 metri di altezza)”, per dolersi della illogicità della scelta del sito per motivi urbanistici, territoriali, paesaggistici.
C. “Difetto motivazionale e Sotto ulteriore profilo -Violazione del Regolamento Comunale (Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2017) art. 4 -Sulla esistenza dei siti alternativi oltre a quelli pure già proposti da ILIAD ITALIA spa”, teso a dimostrare la presenza di ulteriori siti pubblici disponibili e ugualmente idonei che non creano analogo pregiudizio all’ambiente;
D. “ Sulla illegittima previsione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 07.12.2016 e la previsione dell’ARPA secondo cui “Si specifica che tutti gli aspetti di cui all’applicazione del D.M. 07.12.2016 non sono stati esaminati in quanto, come sopra richiamato, ricadenti nell’ambito delle funzioni attribuite al Comune territorialmente competente”. Nullità derivata del parere dell’Arpa Lazio. E successiva rettifica ”, per censurare l’incompletezza delle valutazioni dell’impatto sui recettori demandate agli uffici comunali e illegittimità del D.M. 07.12.2016;
E. “ Violazione degli artt. 7 e segg. Della L. n. 241/1990 e dell’art.78, c. 1, D.Lvo 267/2000, dell’art. 11 della Legge n. 36/2001 nonché eccesso di potere sotto vari profili: Violazione e falsa applicazione del diritto in materia di informazione e partecipazione., violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento. In relazione alla mancata informativa alla popolazione locale (doverosa ai sensi dell’art. 87, co. 4, d.lgs. n. 259/03 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale) circa la proposizione dell’istanza relativa all’impianto”, afferente la violazione dei diritti partecipativi;
F. “Violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dalla L. n. 36/2001 (in particolare dall’art. 1); Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione; Violazione e falsa applicazione del regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile; Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 D.lgs. n. 259/2003; tutela della salute; Violazione art. 32 della Costituzione”, teso a far valere la pericolosità dei campi elettromagnetici per la salute anche se non superano limiti di legge;
G. “Sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05.05.22 – applicabilità del Regolamento comunale e incompetenza della Giunta Comunale a modificare il Regolamento. Erronea interpretazione del D.L. 76/2020 Ulteriore Vizio procedurale relativo alla omessa partecipazione dei ricorrenti. Violazione degli artt. 7 e segg. Della L. n. 241/1990 e dell’art.78, c. 1, D.Lvo 267/2000, dell’art. 11 della Legge n. 36/2001,” per far valere la carenza di potere della Giunta comunale a decidere la disapplicazione del Regolamento comunale consiliare del 2017 che dà priorità ai siti comunali;
H. “Sulla relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio tecnico e l’omessa convocazione della conferenza di servizi sollecitata anche da AD - Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Sotto ulteriore profilo eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 della Legge n. 36/2001 e del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni artt. 2 (1.b e d; 2.b e d), art. 3 (lett. q), art. 4 (5 e 8), art. 17 (2.b); art. 18, art. 19, art. 21, art. 38. Illogicità della scelta del sito di Via -OMISSIS- che ha comportato il suo sovradimensionamento (sviluppo di circa 40 metri di altezza)”.
I “ Sulla illegittimità del successivo Parere ARPA Lazio prot. 11509 del 8.11.2021 e prot. 5509 del 20.05.2022. Violazione degli artt. 32 della Costituzione, 1, 2 e seguenti della L. 36/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità “, per dolersi della genericità del nuovo parere Arpa e della omessa valutazione dell’impatto elettromagnetico sui recettori, non avendo tale ente specificato in quale modo e attraverso quali valutazioni e parametri tecnici e sanitari ha provveduto a verificare quelle funzioni ;
L. “Violazione e falsa applicazione del diritto in materia di informazione e partecipazione, violazione di legge per mancata comunicazione di avvio e conclusione del procedimento”, violazione dei diritti partecipativi anche con riguardo alla procedura di riesame e ai fini del concorso nell’individuazione di siti alternativi.
In via istruttoria gli appellanti insistono nelle richieste istruttorie a conferma dei siti alternativi idonei alla installazione senza danni per la salute e al superamento dei limiti di precauzione di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle abitazioni adiacenti dei privati ricorrenti.
6. Si sono costituiti in giudizio di appello in resistenza la società AD S.p.a., il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Comune di Montelibretti. Tutte le parti nei termini di rito hanno depositato memorie difensive e repliche ex art. 73, comma 1, c.p.a. In particolare, la società appellata e il Comune di Montelibretti insistono nel difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse da parte dei ricorrenti, per il fatto che non avrebbero né provato in concreto di vivere stabilmente nelle immediate vicinanze dell’impianto né i presunti danni derivanti al paesaggio, alla salute e alle loro proprietà.
7. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va ritenuta, in primo luogo, la tardività dei depositi documentali effettuati dagli appellanti il 27 e 29 gennaio 2025 poiché tardivi ex art. 73, comma 1, c.p.a.
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso in appello assumono natura pregiudiziale essendo diretti a censurare (i) l’erronea declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AC e dei ricorrenti singoli, residenti e proprietari di immobili nelle immediate vicinanze, per difetto di interesse ad impugnare l’autorizzazione per silentium e il silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione del nuovo impianto di SRB di AD IA S.p.a. nel sito prescelto e (i) la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.
2.1. In particolare, secondo quanto dedotto in appello con il primo motivo, il primo giudice avrebbe erroneamente preteso la dimostrazione di un pregiudizio certo e sicuro all’ambiente e alla salute ai fini dell’ammissibilità dell’azione chiedendo quindi una probatio diabolica , che incide sul diritto costituzionale di tutela delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. St., Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254 e, da ultimo: Cons. St., Sez. IV, 9.11.2020, n. 6862; Cons. St., sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056.).
Affermano gli appellanti che il pronunciamento - a tratti fondato su un giudizio di merito - ha fatto erroneo richiamo ai precedenti giurisprudenziali che, con riguardo alle impugnazioni di titoli abilitativi relativi ad impianti SRB, hanno affermato che non sia sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire la mera vicinitas ma che occorre fornire la prova concreta o quantomeno un principio di prova del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti che si dolgono della installazione.
Sottolineano come, ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale e in speciale modo quando vengano denunciati rischi per la salute, il criterio della “ vicinitas ”, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative, rappresenta un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa (citano T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 8219 del 13.05.23; Cass., SS.UU., 30 giugno 2021, n. 18493 e Cass., SS.UU., 27 agosto 2019, n. 21740).
Parte appellante chiede quindi la riforma della sentenza facendo leva sul diverso orientamento giurisprudenziale che ha affermato “ che, per ragioni di effettività della tutela, non può essere negato l'accesso alla giustizia per il soggetto che adduca di subire una compromissione di essenziali valori, tra i quali sono da annoverare sicuramente la salute e l’ambiente (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 358 e Sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758, T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza 1024 del 27.04.2010; T.A.R. Puglia Lecce, 1568 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Settima, 31 dicembre 2018, n. 7430).
I ricorrenti affermano di aver comprovato di risiedere nelle immediate vicinanze dell’impianto e di aver comunque fornito la prova concreta del pregiudizio specifico inferto all’ambiente circostante e agli immobili di loro proprietà dagli atti impugnati e di aver quindi interesse concreto ed attuale alla rimozione dei provvedimenti impugnati. Assumono che queste prove sono state del tutto erroneamente considerate non sufficienti al fine di radicare l’interesse all’azione.
Insistono nel fatto che in particolare modo il pregiudizio all’ambiente e alla salute determina sia in capo ai soggetti abitanti nelle vicinanze ma anche in capo al AC - che agisce in virtù delle proprie finalità statutarie, che comprendono la tutela dell’ambiente e della salute (quale ente di protezione ambientale riconosciuto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986), nonché la cura degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti (quale ente iscritto all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, in base all’art. 137 del d.lgs. n. 206/2005) - un interesse ad agire, in quanto l’utilizzazione di un sito diverso – in conformità al regolamento comunale - da quello attuale, connotato di elementi agricoli-naturalistici, determinerebbe il venir meno del denunciato vulnus a tali elementi.
3. Le censure dedotte con il primo motivo d’appello, e in parte con il secondo motivo, sulla richiamata statuizione di inammissibilità del ricorso dei soggetti residenti nelle immediate vicinanze del sito di installazione sono fondate e vanno accolte nei limiti che seguono.
3.1. Risulta prova documentale agli atti che alcuni dei ricorrenti in primo grado e odierni appellanti, in particolare -OMISSIS-ma anche altri, sono residenti nelle immediate vicinanze dell’impianto per cui è causa (via -OMISSIS- e via -OMISSIS-).
I ricorrenti hanno allegato, ma hanno anche dimostrato con rappresentazioni fotografiche e una perizia urbanistica a firma dell’Arch. -OMISSIS-, come l’impianto realizzato su una torre di circa 40 metri si riverbera sull’ambiente circostante – che vede la presenza di alberi e di un paesaggio ameno con una visuale aperta - in termini comunque impattanti e dissonanti con limitazione della vista sui monti circostanti e nonostante l’esistenza di siti comunali alternativi sui quali hanno offerto prove sulla esistenza e adeguatezza rispetto alle necessità di copertura segnalate dalla società che non avrebbero identico effetto negativo sul paesaggio.
Quanto all’aspetto della salute, i ricorrenti lamentato rischi per la stessa. In particolare è stato dimesso un referto radiologico a firma della dott.ssa -OMISSIS- che attesta la presenza di noduli tiroidei in una delle ricorrenti risiedente nelle immediate vicinanze e quindi la sua condizione è quella di un soggetto particolarmente vulnerabile.
A riguardo i ricorrenti sostengono che, il fatto che siano intervenuti i pareri favorevoli dei competenti organi tecnici preposti alla tutela della salute e dell’ambiente, non significa che l’installazione dell’antenna non comporti alcun pregiudizio per la salute dei soggetti ricorrenti residenti nelle vicinanze, ma significa solo che il legislatore ha ritenuto, nella prospettiva di un contemperamento dei vari interessi in gioco, di consentire comunque l’installazione di tali antenne.
3.2. L’interesse in concreto azionato involve plurimi aspetti, perché viene in rilievo il profilo paesaggistico (la preservazione del panorama della zona), quello attinente alla salute (l’esposizione permanente alle radiazioni e connessi rischi residui) e infine l’aspetto economico, avendo i ricorrenti allegato, inoltre, di subire un deprezzamento del valore delle abitazioni di loro proprietà, di cui hanno fornito prova agli atti (doc. 10 e 16) e sul quale hanno fornito una relazione tecnica asseverata (Geom. -OMISSIS- - doc. 25), che, anche se non prova il danno specifico in relazione ad ogni singolo immobile, costituisce comunque quel “principio di prova” richiesto dalla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata ai fini del radicamento dell’interesse all’azione.
3.3. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che, nei casi di specie, oltre alla legittimazione ad agire derivante dalla vicinitas, sussiste anche l’interesse al ricorso laddove sia evocato, come è nella controversia in esame, il possibile impatto nocivo del superamento dei limiti di esposizione elettromagnetica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203). La prospettazione della nocività per la salubrità dell’ambiente, infatti, connota la sussistenza dell’interesse, laddove escludere la stessa si presenta invece come valutazione di merito, inconferente con la questione di rito.
In altri termini, al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla vicinitas che per alcuni risulta specificamente provata, anche l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante per effetto del possibile superamento dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussista ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla salute e qualità di vita.
Nella fattispecie in esame, gli appellanti hanno specificamente dedotto, tra i motivi di appello, il difetto di istruttoria sul rispetto del valore di esposizione ai campi elettromagnetici, anche in ragione della perizia sulle errate quotazioni degli edifici circostanti, ed hanno chiesto che sia disposta verificazione o consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’impatto delle radiazioni sui recettori circostanti (le case, le strutture ricreative, i parchi, le piazze), che sostengono non essere stato valutato né prima né dopo la messa in funzione dell’impianto, circostanza che non risulta contestata.
Per i motivi sopra esposti il Collegio ritiene che, in capo ai ricorrenti singoli, i quali in concreto hanno dimostrato di risiedere nelle immediate vicinanze dell’impianto, in questa specifica fattispecie in ragione dei pregiudizi lamentati, vada ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere con conseguente ammissibilità dell’impugnativa.
Per quanto riguarda il AC, che afferma di agire in virtù delle proprie finalità statutarie, le quali comprendono la tutela dell’ambiente e della salute (quale ente di protezione ambientale riconosciuto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986) e la cura degli interessi collettivi dei consumatori e utenti (quale ente iscritto all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, in base all’art. 137 del d.lgs. n. 206/2005), il Collegio ritiene che lo stesso, nella fattispecie per cui è causa, non agisca per la tutela di un “interesse diffuso”, che possa ritenersi “proprio” di natura collettiva nei termini statutari sopra richiamati, che coesiste con gli interessi individuali dei singoli ricorrenti e sia da questi ultimi ontologicamente differente (per approfondimenti in tema, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6).
AC nello specifico contesta l’omessa applicazione del Regolamento comunale emanato nel 2021 con riguardo ai siti di installazione prioritaria; agisce quindi esclusivamente per il corretto esercizio del potere amministrativo.
Tuttavia siffatta finalità dell’azione è stata ritenuta non sufficiente a radicare la legittimazione in concreto in considerazione del fatto che, analogamente a quanto avviene nella specie, si tratta di uno scopo che non rientra tra quelli indicati nello statuto (Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2022 n. 530).
Il bene della vita nello specifico perseguito dal AC consiste, analogamente a quello avuto di mira dai singoli ricorrenti, nell’ottenere la collocazione dell’impianto di AD su altro sito di proprietà comunale in una posizione distante da quella di cui all’istanza di autorizzazione presentata. L’interesse perseguito, pertanto, è un interesse specifico del tutto individuale dei soli residenti nella zona d’installazione che, peraltro, si pone in conflitto con l’interesse (opposto) dei soggetti residenti nelle immediate vicinanze dei siti alternativi, ma non si tratta di quell’interesse diffuso (collettivo) alla preservazione dell’ambiente e del paesaggio e alla tutela della salute collettiva di cui alle norme statutarie citate in ricorso, in ragione della cui protezione il AC afferma di agire.
Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, anche per gli enti collettivi occorre un interesse concreto ed attuale (imputabile allo stesso ente) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (tra le tante Cons. Stato, Sez. III., 2 novembre 2020, n. 6697; Cons. Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 2), che sia diverso dalla mera tutela della legittimità dell’azione amministrativa e che, a giudizio del Collegio, non può essere unicamente quello individuale di alcuni consumatori e utenti.
Il Collegio ritiene che, nella specie, sia assente il carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio dal AC e che, con riguardo allo stesso, vada confermata la decisione sull’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione attiva.
3.4. Ne consegue che deve trovare applicazione il principio di diritto da ultimo enunciato da Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16, secondo cui “ L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente ”. In particolare, ricorrono le ipotesi delineate alle lett. a) e b) del punto 11.9 della suddetta sentenza (essendo qui oggetto di appello una decisione di inammissibilità che ha “ omesso l’esame del merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale” e che non ha esaminato “il merito inteso come motivi di ricorso ”).
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato (primo motivo e in parte secondo) e va accolto con riguardo ai soggetti privati ricorrenti, mentre va respinto con riguardo al AC.
Deve essere dichiarata la nullità parziale della sentenza impugnata con remissione al primo giudice, sempre con riguardo ai soggetti privati ricorrenti.
La parte interessata avrà l’onere di riassumere il processo in primo grado ex art. 105, co. 3, c.p.a.
L’accoglimento dell’appello con riguardo ai soggetti privati ricorrenti esime il Collegio dall’esame della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, come svolta alla pag. 18 dell’appello.
5. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte con riguardo ai soggetti privati ricorrenti mentre lo respinge con riguardo al AC.
Dichiara la nullità parziale della sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado, sempre con riguardo ai soggetti privati ricorrenti.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.