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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3295 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1971,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/01/1973,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Simone VERONESE e Otello
DAL ZOTTO;
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Accertato il rispetto del termine di cui all'art. 3, punto 2 della l. n. 898/1970,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.07.2005 tra i IG.ri e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile di RN NT (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro Per_1
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e rimborserà il 50%
delle spese straordinarie come esattamente specificate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
3. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti.
4. Darsi atto che il IG. e la IG.ra hanno già definito Parte_1 Parte_2
in sede di separazione ogni questione economica derivante dal loro matrimonio, non avendo null'altro reciprocamente a pretendere.
5. Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RN
NT (VI) in data 23/07/2005.
All'esito dell'udienza del 03/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 09/02/2009 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
3 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in RN NT (VI) il 23/07/2005 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RN NT (VI) al n.
17, parte II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 4.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3295 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1971,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/01/1973,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Simone VERONESE e Otello
DAL ZOTTO;
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Accertato il rispetto del termine di cui all'art. 3, punto 2 della l. n. 898/1970,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.07.2005 tra i IG.ri e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile di RN NT (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro Per_1
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e rimborserà il 50%
delle spese straordinarie come esattamente specificate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
3. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti.
4. Darsi atto che il IG. e la IG.ra hanno già definito Parte_1 Parte_2
in sede di separazione ogni questione economica derivante dal loro matrimonio, non avendo null'altro reciprocamente a pretendere.
5. Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RN
NT (VI) in data 23/07/2005.
All'esito dell'udienza del 03/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 09/02/2009 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
3 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in RN NT (VI) il 23/07/2005 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RN NT (VI) al n.
17, parte II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 4.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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