Art. 1. 1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 , e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive U.E. vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225 del 27 agosto 2010 .
- La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009 .
- L' art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O., recita:
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».
- Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'allegato I al citato decreto legislativo n. 64 del 1993 , sostituito dall'allegato I al presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive U.E. vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225 del 27 agosto 2010 .
- La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009 .
- L' art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O., recita:
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».
- Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'allegato I al citato decreto legislativo n. 64 del 1993 , sostituito dall'allegato I al presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.