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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/09/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
Dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3587/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MONFORTE N. 2, MILANO presso lo studio dell'avv. MATTIA FRANCESCO FERRERO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLO Controparte_1 P.IVA_1
MANDARANO e PAOLO RADAELLI, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato in VIA
DELLA GUASTALLA N. 6, MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale,
APPELLATO
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO
pagina 1 di 11 PARTE NECESSARIA
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in totale riforma della sentenza impugnata, accertare – previo esperimento, laddove ritenuto necessario, o comunque utile, di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica – la falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento cronologico n. 001792912015111 attribuita a Pt_1
[...]
Con vittoria di compenso del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché contributo CNPAF ed IVA nella misura di legge”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere i motivi di impugnazione e tutte le domande proposte dall'appellante, siccome inammissibili, infondate e puramente valutative, e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Quindicesima n. 3928/2023.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare l'esistenza di una dichiarazione falsa rilasciata al pubblico ufficiale da persona presente, in data 31.3.2015 (giorno di ricezione del verbale), presso la residenza del sig. si chiede, sin d'ora, di rimettere la Parte_1 causa in istruttoria per interrogare il sig. unico soggetto informato, al fine di Parte_1 individuare le persone presenti nella sua residenza in suddetta data (31.3.2015), affinché il Pubblico
Ministero possa procedere, (ex art. 221, 70 e 158 c.p.c.) a individuare l'autore della falsa dichiarazione al pubblico ufficiale, delitto previsto dall'art. 495 c.p. (perseguibile d'ufficio), e
l'Amministrazione possa esercitare l'azione civile per il risarcimento dei danni.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”.
Per il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO:
“Il Procuratore Generale, assicura l'avvenuta lettura degli atti pervenuti e non ritiene di formulare proprie conclusioni, rammentando che, al fine dell' osservanza delle norme che prevedono l' intervento
pagina 2 di 11 obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell' art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il
P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l' attività ritenuta opportuna (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22567 del 02/10/2013, Rv. 627925 - 01)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
- con comparsa di riassunzione - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, il (di seguito anche solo ), proponendo querela di falso avverso Controparte_1 CP_2 la sottoscrizione – a lui riferita – apposta sull'Avviso di Ricevimento n. 001792912015111.
Precisamente, con tale avviso veniva attestato il ricevimento a mani del destinatario persona fisica in data 31.03.2013 del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada n.
VE001792912015, che, tuttavia, il sig. asseriva di non avere mai ricevuto. Pt_1
In particolare, l'attore esponeva quanto segue:
- sulla base del predetto verbale, il provvedeva a notificare in data 15.06.2018 Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2018 0430094920001944464 per la somma di € 545,00 (cfr. doc.
1 parte attrice);
- di aver proposto opposizione avverso l'ingiunzione innanzi al Tribunale di Milano;
- di essere venuto a conoscenza solo in quella sede del verbale di accertamento dell'infrazione al
Codice della Strada;
- di aver contestato la veridicità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento nella parte in cui viene attestata l'intervenuta consegna del plico nelle mani del “destinatario persona fisica”;
- che il Tribunale di Milano con ordinanza del 07.01.2020 non autorizzava la proposizione di querela di falso, ritenendo non rilevante ai fini della decisione l'accertamento richiesto con la querela, sulla base del rilievo che “ove pure si accertasse che la sottoscrizione de qua non sia attribuibile alla mano di comunque la circostanza non avrebbe di per sé Parte_1 rilevanza posto che il plico consegnato in uno all'avviso pacificamente giunto all'indirizzo di si deve presumere da questi conosciuto ex art. 1335 c.c.” (cfr. Cass. civile n. Parte_1
29642/19);
pagina 3 di 11 - che, con sentenza n. 3823/2020, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione;
- di aver impugnato tale sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Milano, rinnovando l'istanza di sospensione del giudizio affinché venisse accertata la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento;
- che, con ordinanza del 21.04.2021, la Corte d'Appello di Milano, ritenendo la querela di falso proposta ammissibile e rilevante ai fini della decisione della causa, sospendeva il giudizio avanti a sé ed assegnava termine sino al 15.06.2021 per riassumere la causa di falso innanzi al
Tribunale di Milano;
- di aver incardinato in riassunzione il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sostenendo che: i) la falsità della sottoscrizione impugnata emergeva ictu oculi da un mero raffronto della stessa con le sottoscrizioni autentiche apposte su foglio bianco da parte del sig. (cfr. doc. 3 Pt_1 parte attrice); ii) ove ritenuto necessario, richiedeva fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica volta ad accertare la falsità della sottoscrizione impugnata.
Pertanto, il sig. concludeva per l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta Pt_1 sull'Avviso di ricevimento n. 001792912015111, con vittoria delle spese di giudizio.
Il , costituendosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo: Controparte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità della querela di falso, in quanto avente ad oggetto dichiarazioni a cui non era attribuita pubblica fede e poiché sfornita di elementi idonei ad escludere la circostanza che l'attore potesse aver ricevuto il plico;
- il non intervenuto superamento della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario.
Il chiedeva, quindi, di rigettare la querela di falso e le domande proposte da controparte CP_1 siccome inammissibili ed infondate, con vittoria di spese.
Senza svolgere attività istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sentenza appellata
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3928/2023 pubblicata il 15.05.2023, così disponeva:
“- rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
- condanna a rifondere al le spese legali che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.”
pagina 4 di 11 Le argomentazioni svolte dal primo Giudice a sostegno del proprio decisum possono essere sintetizzate come segue:
- nel nostro ordinamento, la parte che propone querela di falso ha l'onere di indicare i mezzi di prova che pone a supporto della domanda, potendo avvalersi anche del secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per completare l'indicazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi;
- nel caso de quo, l'attore non ha assolto all'onere di indicazione della prova del falso imposto dall'art. 221 c.p.c., dal momento che:
i. il doc. 3 (c.d. “tavola di sottoscrizione”) prodotto – peraltro solo in copia – risulta totalmente inutilizzabile ai fini che interessano, in quanto non può essere ritenuto un valido documento di comparazione. Si tratta, infatti, di un mero foglio bianco contenente svariate sottoscrizioni del sig. dichiarate “autentiche”, le quali, Pt_1 tuttavia, non possono dirsi incontestabilmente provenienti dall'attore, stante l'inesistenza di qualsivoglia debita certificazione circa la loro sicura provenienza dallo stesso;
ii. parimenti, deve ritersi inutilizzabile quale ulteriore documento di comparazione, la procura alle liti contenente la sottoscrizione dell'attore autenticata dal difensore, depositata, sotto forma di copia informatica estratta da originale cartaceo, nel fascicolo telematico del procedimento, non essendo stato prodotto l'originale e neppure avendo la parte interessata offerto di esibirlo o di produrlo;
iii. l'attore non ha inteso avvalersi dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. per produrre ulteriori documenti o articolare ulteriori istanze istruttorie, né mai ha offerto la propria disponibilità al fine di rendere il saggio grafico;
- la difesa di parte attrice, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, ha unicamente insistito per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, lasciando intendere di voler abbandonare anche la richiesta di ammissione di CTU grafologica, proposta nell'atto di citazione solo “ove ritenuto necessario”;
- per tutte le ragioni precedentemente esposte, l'organo giudicante è stato lasciato nella oggettiva impossibilità di svolgere l'accertamento richiesto - in mancanza sia di scritture di comparazione idonee e prodotte (o offerte) in originale, sia della disponibilità del a rendere saggio Pt_1 grafico -, stante anche l'oggettiva impossibilità di valutare ictu oculi la falsità della firma contestata, in quanto segno grafico del tutto leggibile, nonostante l'incertezza del tratto (che pagina 5 di 11 potrebbe comunque dipendere dalle circostanze in cui è stata apposta, ovvero velocemente e in piedi).
Giudizio di appello ha proposto appello, concludendo, in totale riforma della sentenza impugnata, per Parte_1
l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n.
001792912015111, previo espletamento, laddove necessario o utile, di una CTU grafologica, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno delle proprie pretese, ha articolato quattro motivi di appello.
1. Violazione dell'articolo 115 del Codice di procedura civile per non aver posto a fondamento della decisione la mancata contestazione, da parte del , della falsità della sottoscrizione Controparte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta la violazione da parte del primo Giudice dell'art. 115 c.p.c. per non avere posto a fondamento della propria decisione la mancata contestazione da parte del della deduzione attorea sulla falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento n. CP_1
001792912015111 attribuita al sig. In particolare, l'appellante specifica che Pt_1
l'Amministrazione Civica, tanto nella comparsa conclusionale quanto nella memoria di replica, ha dedotto in merito all'inammissibilità della querela di falso e alla validità della notificazione, senza mai prendere posizione sulla veridicità o meno della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento. Pertanto, ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure, ai sensi dell'art 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere provata la falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento, siccome allegata da parte attrice e mai specificatamente contestata da parte convenuta.
2. Violazione degli articoli 214 e 215 del Codice di procedura civile e dell'articolo 22, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) per aver escluso l'autenticità della sottoscrizione del geom. sulla tavola di sottoscrizione e, comunque, Parte_1 aver affermato l'inutilizzabilità della tavola di sottoscrizione e della procura alle liti, siccome non prodotti in originale.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che i documenti prodotti dal - tramite copia per immagine su supporto Pt_1 informatico del documento formato in origine su supporto analogico - a fondamento della querela di falso (tavola di sottoscrizione e procura alle liti), avrebbero dovuto essere prodotti in originale per assumere valenza probatoria. In particolare, parte appellante specifica che:
i) nessuno ha mai disconosciuto la conformità all'originale della copia informatica del documento sub 3 (tavola di sottoscrizioni) offerto in comunicazione dall'attore odierno pagina 6 di 11 appellante, né tanto meno della procura alle liti, dovendo pertanto riconoscersi alle copie informatiche di tali documenti la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte ex art. 22, commi 2 e 3, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
ii) è indubbio che le scritture di comparazione possono essere costituite anche da atti processuali, come la procura alle liti acclusa all'atto introduttivo del giudizio principale;
iii) è indubbia l'idoneità - a fungere da modello per la comparazione - delle scritture riconosciute nel processo in corso, quali le sottoscrizioni di di cui al Parte_1 documento sub 3, in quanto non sono mai state disconosciute dal ai sensi dell'art. CP_1
214 c.p.c. (e pertanto devono ritenersi riconosciute ex art. 215 c.p.c.).
3. Falsità ictu oculi della firma contestata
Col terzo motivo di gravame, l'appellante ritiene la sentenza impugnata erronea e gravatoria nella parte in cui il primo Giudice afferma l'oggettiva impossibilità di valutare ictu oculi la falsità della firma contestata. Secondo il infatti, la comparazione tra la sottoscrizione nell'avviso di ricevimento Pt_1
e le sottoscrizioni sub doc. 3 palesa immediatamente ed inequivocabilmente la falsità della prima rispetto alla genuinità delle seconde. Pertanto, il Giudice di prime cure, attraverso questa comparazione, avrebbe potuto desumere la falsità della sottoscrizione oggetto della querela di falso, senza dover necessariamente disporre una consulenza tecnica grafologica.
4. Mancato esperimento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica
Col quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il primo Giudice non ha ammesso la CTU grafologica. In particolare, il Tribunale in sentenza ha sostenuto che la difesa di parte attrice, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, insisteva unicamente per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, lasciando intendere in questo modo di voler abbandonare la richiesta di ammissione della CTU proposta con l'atto di citazione solo ove ritenuto necessario, nonché lasciando l'organo giudicante nella oggettiva impossibilità di svolgere l'accertamento richiesto. Ad avviso dell'appellante, invece, la tesi attorea si fondava, in via principale, sul riconoscimento ictu oculi della falsità della sottoscrizione;
conseguentemente e coerentemente a tale impostazione, alla prima udienza parte attrice domandava la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza alcuna rinuncia alla domanda di CTU, la quale, in via gradata, era stata sollecitata “ove ritenuto necessario” dal Tribunale.
Il , costituendosi nel grado di appello, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito. In particolare, ha dedotto:
pagina 7 di 11 - l'intervenuto passaggio in giudicato dell'accertamento effettuato con ordinanza del 18.12.2019, evidenziando che con ordinanza del 7.1.2020, non impugnata dal sig. il Giudice della Pt_1 causa di opposizione all'ingiunzione dichiarava: “esaminati gli atti e i documenti di causa… rilevato che l'opponente ha proposto querela di falso deducendo il falso materiale della sottoscrizione (del destinatario del plico) apposta sull'avviso di ricevimento
n.001792912015111 in quanto apocrifa;
rilevato che, ove pure si accertasse che la sottoscrizione de qua non sia attribuibile alla mano di comunque la Parte_1 circostanza non avrebbe di per sé rilevanza posto che il plico consegnato in uno all'avviso pacificamente giunto all'indirizzo di si deve presumere conosciuto ex art.1335 Parte_1
c.c. (Cass. n. 29642/19); ritenuto dunque non rilevante ai fini della decisione l'accertamento richiesto con querela di falso;
p.q.m.
non autorizza la presentazione della querela di falso”;
- che il ha documentalmente dimostrato la legittimità delle attività svolte dall'agente CP_1 postale (pubblico funzionario) coperte da fede pubblica ex art. 2700 c.c.1. Diversamente, era specifico onere del querelante fornire l'indicazione degli elementi e le prove della falsità, a pena di nullità, ex art. 221 c.p.c.; tuttavia, tale onere non è stato assolto dal il quale ha Pt_1 provveduto a produrre documentazione assolutamente inidonea allo scopo, così come accertato nella sentenza di primo grado. Pertanto, il primo motivo di appello appare infondato;
- che il secondo motivo di gravame è infondato, in quanto, come correttamente accertato dal
Tribunale, i documenti prodotti dalla controparte (tavola di sottoscrizione e copia informatica della procura alle liti estratta dal fascicolo elettronico) non possono essere attribuiti con certezza al sig. il quale, non ha provveduto a completare l'indicazione dei mezzi di prova di cui Pt_1 intendeva avvalersi;
- che le motivazioni proposte da controparte siano inammissibili e infondate, in quanto mere valutazioni atecniche, senza alcun fondamento giuridico. Pertanto, deve essere confermata la sentenza di primo grado;
- che la querela di falso materiale proposta dal sig. è inammissibile, in quanto nessuna Pt_1 attestazione è stata svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica e l'appellante si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione senza tuttavia fornire elementi idonei ad escludere che egli potesse aver ricevuto il plico. All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 12.12.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di espletare CTU sul seguente quesito:
“il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, previa acquisizione dell'originale della procura alle liti conferita da al difensore, del relativo saggio grafico e di eventuali altre scritture di Parte_1 comparazione presso depositari pubblici o privati, dica se le sottoscrizioni apparentemente apposte da sull'avviso di ricevimento n. 001792912015111 siano riferibili a quest'ultimo, ovvero Parte_1 risultino apocrife”.
Il 12.6.2025 il CTU ha depositato la propria relazione peritale e il 10.9.2025, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte
Giova, innanzitutto, precisare che, trattandosi di un giudizio di appello avverso la sentenza emessa nell'ambito di un giudizio introdotto con querela di falso in via incidentale, deve ritenersi esclusa la possibilità di sindacare - in questa sede - il provvedimento con il quale la Corte d'Appello ha autorizzato la presentazione della predetta querela nell'ambito del giudizio principale.
In ogni caso, quanto alla ammissibilità, nel caso di specie, della querela di falso, deve osservarsi che, avendo la stessa ad oggetto l'avviso di ricevimento di un atto rientrante nella categoria degli "atti giudiziari" ai fini della notifica, trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) e non già la legge n. 890 del 1982. Secondo il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente […]
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui pagina 9 di 11 all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (cfr. 1686/2023). Tale pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che la circostanza che si tratti di atti giudiziari notificati e non di raccomandate spedite fra privati è rilevante ai fini della fede privilegiata attribuita a tali atti e, di conseguenza, ai fini della valutazione di ammissibilità della querela. In particolare, nel caso della notifica degli atti giudiziari, ove sull'avviso di ricevimento vi sia una sottoscrizione illeggibile e manchi l'attestazione della qualità del soggetto a cui il plico è stato consegnato, si presume, fino a querela di falso, la consegna al destinatario e, pertanto, il destinatario che voglia negare di aver ricevuto il plico può proporre querela di falso per far accertare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'avviso.
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi - come si è detto - di un atto rientrante nella categoria degli
"atti giudiziari" ai fini della notifica, eseguita legge n. 890 del 1982, deve presumersi che la sottoscrizione (peraltro non del tutto illeggibile e attribuita al “destinatario persona fisica” mediante spunta apposta sulla relativa casella) sul relativo avviso di ricevimento sia stata apposta dal destinatario. Sicché sussistono i presupposti per la proposizione della querela di falso, dal momento che la falsità della firma può essere lamentata dal soggetto al quale sia stata inequivocabilmente attribuita.
La querela di falso proposta da risulta, pertanto, ammissibile e anche fondata sulla Parte_1 base delle risultanze della CTU, che questa Corte ha reputato di dover espletare, atteso che “in tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cass.
8718/23).
Ebbene, il CTU nominato, all'esito della propria indagine esaustiva e immune da vizi logici, ha dato atto che, oltre all'acquisizione diretta di saggi grafici, la disponibilità di numerose firme di periodo coevo e prossimo alla data del documento oggetto di accertamento ha consentito di effettuare confronti precisi anche in prospettiva cronologica e che per le significative differenze sostanziali, morfologiche e dinamiche emerse nei confronti, la firma oggetto di accertamento non risulta riferibile al grafismo di pagina 10 di 11 ma risulta apocrifa con grado di certezza tecnica non sussistendo elementi di dubbio Parte_1 sui rilievi effettuati o ipotesi residue da valutare.
Ritiene la Corte di poter condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU con argomentazione motivata, coerente e rispondente alle emergenze documentali agli atti di causa.
In accoglimento dell'appello, deve, pertanto, dichiararsi la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 001792912015111, oggetto della querela di falso proposta da Pt_1
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1 liquidano in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del . Controparte_1
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 001792912015111, oggetto della querela di falso proposta da Parte_1
2) condanna il a rifondere, in favore di le spese di lite relative Controparte_1 Parte_1 ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nel complessivo importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Notifica del verbale n. 179291/2015 - oggetto del presente giudizio - presso la residenza del in via Franz n.3, Pt_1 Cavernago (Bergamo) e consegna del documento, presso tale luogo, a persona qualificatasi all'agente postale come
“destinatario” (ai sensi dell'art.7 L n. 890/1992 - doc. α sub. 1). pagina 8 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
Dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3587/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MONFORTE N. 2, MILANO presso lo studio dell'avv. MATTIA FRANCESCO FERRERO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLO Controparte_1 P.IVA_1
MANDARANO e PAOLO RADAELLI, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato in VIA
DELLA GUASTALLA N. 6, MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale,
APPELLATO
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO
pagina 1 di 11 PARTE NECESSARIA
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in totale riforma della sentenza impugnata, accertare – previo esperimento, laddove ritenuto necessario, o comunque utile, di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica – la falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento cronologico n. 001792912015111 attribuita a Pt_1
[...]
Con vittoria di compenso del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché contributo CNPAF ed IVA nella misura di legge”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere i motivi di impugnazione e tutte le domande proposte dall'appellante, siccome inammissibili, infondate e puramente valutative, e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Quindicesima n. 3928/2023.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare l'esistenza di una dichiarazione falsa rilasciata al pubblico ufficiale da persona presente, in data 31.3.2015 (giorno di ricezione del verbale), presso la residenza del sig. si chiede, sin d'ora, di rimettere la Parte_1 causa in istruttoria per interrogare il sig. unico soggetto informato, al fine di Parte_1 individuare le persone presenti nella sua residenza in suddetta data (31.3.2015), affinché il Pubblico
Ministero possa procedere, (ex art. 221, 70 e 158 c.p.c.) a individuare l'autore della falsa dichiarazione al pubblico ufficiale, delitto previsto dall'art. 495 c.p. (perseguibile d'ufficio), e
l'Amministrazione possa esercitare l'azione civile per il risarcimento dei danni.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano”.
Per il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO:
“Il Procuratore Generale, assicura l'avvenuta lettura degli atti pervenuti e non ritiene di formulare proprie conclusioni, rammentando che, al fine dell' osservanza delle norme che prevedono l' intervento
pagina 2 di 11 obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell' art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il
P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l' attività ritenuta opportuna (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22567 del 02/10/2013, Rv. 627925 - 01)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
- con comparsa di riassunzione - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, il (di seguito anche solo ), proponendo querela di falso avverso Controparte_1 CP_2 la sottoscrizione – a lui riferita – apposta sull'Avviso di Ricevimento n. 001792912015111.
Precisamente, con tale avviso veniva attestato il ricevimento a mani del destinatario persona fisica in data 31.03.2013 del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada n.
VE001792912015, che, tuttavia, il sig. asseriva di non avere mai ricevuto. Pt_1
In particolare, l'attore esponeva quanto segue:
- sulla base del predetto verbale, il provvedeva a notificare in data 15.06.2018 Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2018 0430094920001944464 per la somma di € 545,00 (cfr. doc.
1 parte attrice);
- di aver proposto opposizione avverso l'ingiunzione innanzi al Tribunale di Milano;
- di essere venuto a conoscenza solo in quella sede del verbale di accertamento dell'infrazione al
Codice della Strada;
- di aver contestato la veridicità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento nella parte in cui viene attestata l'intervenuta consegna del plico nelle mani del “destinatario persona fisica”;
- che il Tribunale di Milano con ordinanza del 07.01.2020 non autorizzava la proposizione di querela di falso, ritenendo non rilevante ai fini della decisione l'accertamento richiesto con la querela, sulla base del rilievo che “ove pure si accertasse che la sottoscrizione de qua non sia attribuibile alla mano di comunque la circostanza non avrebbe di per sé Parte_1 rilevanza posto che il plico consegnato in uno all'avviso pacificamente giunto all'indirizzo di si deve presumere da questi conosciuto ex art. 1335 c.c.” (cfr. Cass. civile n. Parte_1
29642/19);
pagina 3 di 11 - che, con sentenza n. 3823/2020, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione;
- di aver impugnato tale sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Milano, rinnovando l'istanza di sospensione del giudizio affinché venisse accertata la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di Ricevimento;
- che, con ordinanza del 21.04.2021, la Corte d'Appello di Milano, ritenendo la querela di falso proposta ammissibile e rilevante ai fini della decisione della causa, sospendeva il giudizio avanti a sé ed assegnava termine sino al 15.06.2021 per riassumere la causa di falso innanzi al
Tribunale di Milano;
- di aver incardinato in riassunzione il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sostenendo che: i) la falsità della sottoscrizione impugnata emergeva ictu oculi da un mero raffronto della stessa con le sottoscrizioni autentiche apposte su foglio bianco da parte del sig. (cfr. doc. 3 Pt_1 parte attrice); ii) ove ritenuto necessario, richiedeva fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica volta ad accertare la falsità della sottoscrizione impugnata.
Pertanto, il sig. concludeva per l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta Pt_1 sull'Avviso di ricevimento n. 001792912015111, con vittoria delle spese di giudizio.
Il , costituendosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo: Controparte_1
- in via preliminare, l'inammissibilità della querela di falso, in quanto avente ad oggetto dichiarazioni a cui non era attribuita pubblica fede e poiché sfornita di elementi idonei ad escludere la circostanza che l'attore potesse aver ricevuto il plico;
- il non intervenuto superamento della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario.
Il chiedeva, quindi, di rigettare la querela di falso e le domande proposte da controparte CP_1 siccome inammissibili ed infondate, con vittoria di spese.
Senza svolgere attività istruttoria la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sentenza appellata
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3928/2023 pubblicata il 15.05.2023, così disponeva:
“- rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
- condanna a rifondere al le spese legali che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.”
pagina 4 di 11 Le argomentazioni svolte dal primo Giudice a sostegno del proprio decisum possono essere sintetizzate come segue:
- nel nostro ordinamento, la parte che propone querela di falso ha l'onere di indicare i mezzi di prova che pone a supporto della domanda, potendo avvalersi anche del secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per completare l'indicazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi;
- nel caso de quo, l'attore non ha assolto all'onere di indicazione della prova del falso imposto dall'art. 221 c.p.c., dal momento che:
i. il doc. 3 (c.d. “tavola di sottoscrizione”) prodotto – peraltro solo in copia – risulta totalmente inutilizzabile ai fini che interessano, in quanto non può essere ritenuto un valido documento di comparazione. Si tratta, infatti, di un mero foglio bianco contenente svariate sottoscrizioni del sig. dichiarate “autentiche”, le quali, Pt_1 tuttavia, non possono dirsi incontestabilmente provenienti dall'attore, stante l'inesistenza di qualsivoglia debita certificazione circa la loro sicura provenienza dallo stesso;
ii. parimenti, deve ritersi inutilizzabile quale ulteriore documento di comparazione, la procura alle liti contenente la sottoscrizione dell'attore autenticata dal difensore, depositata, sotto forma di copia informatica estratta da originale cartaceo, nel fascicolo telematico del procedimento, non essendo stato prodotto l'originale e neppure avendo la parte interessata offerto di esibirlo o di produrlo;
iii. l'attore non ha inteso avvalersi dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. per produrre ulteriori documenti o articolare ulteriori istanze istruttorie, né mai ha offerto la propria disponibilità al fine di rendere il saggio grafico;
- la difesa di parte attrice, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, ha unicamente insistito per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, lasciando intendere di voler abbandonare anche la richiesta di ammissione di CTU grafologica, proposta nell'atto di citazione solo “ove ritenuto necessario”;
- per tutte le ragioni precedentemente esposte, l'organo giudicante è stato lasciato nella oggettiva impossibilità di svolgere l'accertamento richiesto - in mancanza sia di scritture di comparazione idonee e prodotte (o offerte) in originale, sia della disponibilità del a rendere saggio Pt_1 grafico -, stante anche l'oggettiva impossibilità di valutare ictu oculi la falsità della firma contestata, in quanto segno grafico del tutto leggibile, nonostante l'incertezza del tratto (che pagina 5 di 11 potrebbe comunque dipendere dalle circostanze in cui è stata apposta, ovvero velocemente e in piedi).
Giudizio di appello ha proposto appello, concludendo, in totale riforma della sentenza impugnata, per Parte_1
l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n.
001792912015111, previo espletamento, laddove necessario o utile, di una CTU grafologica, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno delle proprie pretese, ha articolato quattro motivi di appello.
1. Violazione dell'articolo 115 del Codice di procedura civile per non aver posto a fondamento della decisione la mancata contestazione, da parte del , della falsità della sottoscrizione Controparte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta la violazione da parte del primo Giudice dell'art. 115 c.p.c. per non avere posto a fondamento della propria decisione la mancata contestazione da parte del della deduzione attorea sulla falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento n. CP_1
001792912015111 attribuita al sig. In particolare, l'appellante specifica che Pt_1
l'Amministrazione Civica, tanto nella comparsa conclusionale quanto nella memoria di replica, ha dedotto in merito all'inammissibilità della querela di falso e alla validità della notificazione, senza mai prendere posizione sulla veridicità o meno della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento. Pertanto, ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure, ai sensi dell'art 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere provata la falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento, siccome allegata da parte attrice e mai specificatamente contestata da parte convenuta.
2. Violazione degli articoli 214 e 215 del Codice di procedura civile e dell'articolo 22, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) per aver escluso l'autenticità della sottoscrizione del geom. sulla tavola di sottoscrizione e, comunque, Parte_1 aver affermato l'inutilizzabilità della tavola di sottoscrizione e della procura alle liti, siccome non prodotti in originale.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che i documenti prodotti dal - tramite copia per immagine su supporto Pt_1 informatico del documento formato in origine su supporto analogico - a fondamento della querela di falso (tavola di sottoscrizione e procura alle liti), avrebbero dovuto essere prodotti in originale per assumere valenza probatoria. In particolare, parte appellante specifica che:
i) nessuno ha mai disconosciuto la conformità all'originale della copia informatica del documento sub 3 (tavola di sottoscrizioni) offerto in comunicazione dall'attore odierno pagina 6 di 11 appellante, né tanto meno della procura alle liti, dovendo pertanto riconoscersi alle copie informatiche di tali documenti la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte ex art. 22, commi 2 e 3, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
ii) è indubbio che le scritture di comparazione possono essere costituite anche da atti processuali, come la procura alle liti acclusa all'atto introduttivo del giudizio principale;
iii) è indubbia l'idoneità - a fungere da modello per la comparazione - delle scritture riconosciute nel processo in corso, quali le sottoscrizioni di di cui al Parte_1 documento sub 3, in quanto non sono mai state disconosciute dal ai sensi dell'art. CP_1
214 c.p.c. (e pertanto devono ritenersi riconosciute ex art. 215 c.p.c.).
3. Falsità ictu oculi della firma contestata
Col terzo motivo di gravame, l'appellante ritiene la sentenza impugnata erronea e gravatoria nella parte in cui il primo Giudice afferma l'oggettiva impossibilità di valutare ictu oculi la falsità della firma contestata. Secondo il infatti, la comparazione tra la sottoscrizione nell'avviso di ricevimento Pt_1
e le sottoscrizioni sub doc. 3 palesa immediatamente ed inequivocabilmente la falsità della prima rispetto alla genuinità delle seconde. Pertanto, il Giudice di prime cure, attraverso questa comparazione, avrebbe potuto desumere la falsità della sottoscrizione oggetto della querela di falso, senza dover necessariamente disporre una consulenza tecnica grafologica.
4. Mancato esperimento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica
Col quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il primo Giudice non ha ammesso la CTU grafologica. In particolare, il Tribunale in sentenza ha sostenuto che la difesa di parte attrice, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, insisteva unicamente per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, lasciando intendere in questo modo di voler abbandonare la richiesta di ammissione della CTU proposta con l'atto di citazione solo ove ritenuto necessario, nonché lasciando l'organo giudicante nella oggettiva impossibilità di svolgere l'accertamento richiesto. Ad avviso dell'appellante, invece, la tesi attorea si fondava, in via principale, sul riconoscimento ictu oculi della falsità della sottoscrizione;
conseguentemente e coerentemente a tale impostazione, alla prima udienza parte attrice domandava la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza alcuna rinuncia alla domanda di CTU, la quale, in via gradata, era stata sollecitata “ove ritenuto necessario” dal Tribunale.
Il , costituendosi nel grado di appello, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito. In particolare, ha dedotto:
pagina 7 di 11 - l'intervenuto passaggio in giudicato dell'accertamento effettuato con ordinanza del 18.12.2019, evidenziando che con ordinanza del 7.1.2020, non impugnata dal sig. il Giudice della Pt_1 causa di opposizione all'ingiunzione dichiarava: “esaminati gli atti e i documenti di causa… rilevato che l'opponente ha proposto querela di falso deducendo il falso materiale della sottoscrizione (del destinatario del plico) apposta sull'avviso di ricevimento
n.001792912015111 in quanto apocrifa;
rilevato che, ove pure si accertasse che la sottoscrizione de qua non sia attribuibile alla mano di comunque la Parte_1 circostanza non avrebbe di per sé rilevanza posto che il plico consegnato in uno all'avviso pacificamente giunto all'indirizzo di si deve presumere conosciuto ex art.1335 Parte_1
c.c. (Cass. n. 29642/19); ritenuto dunque non rilevante ai fini della decisione l'accertamento richiesto con querela di falso;
p.q.m.
non autorizza la presentazione della querela di falso”;
- che il ha documentalmente dimostrato la legittimità delle attività svolte dall'agente CP_1 postale (pubblico funzionario) coperte da fede pubblica ex art. 2700 c.c.1. Diversamente, era specifico onere del querelante fornire l'indicazione degli elementi e le prove della falsità, a pena di nullità, ex art. 221 c.p.c.; tuttavia, tale onere non è stato assolto dal il quale ha Pt_1 provveduto a produrre documentazione assolutamente inidonea allo scopo, così come accertato nella sentenza di primo grado. Pertanto, il primo motivo di appello appare infondato;
- che il secondo motivo di gravame è infondato, in quanto, come correttamente accertato dal
Tribunale, i documenti prodotti dalla controparte (tavola di sottoscrizione e copia informatica della procura alle liti estratta dal fascicolo elettronico) non possono essere attribuiti con certezza al sig. il quale, non ha provveduto a completare l'indicazione dei mezzi di prova di cui Pt_1 intendeva avvalersi;
- che le motivazioni proposte da controparte siano inammissibili e infondate, in quanto mere valutazioni atecniche, senza alcun fondamento giuridico. Pertanto, deve essere confermata la sentenza di primo grado;
- che la querela di falso materiale proposta dal sig. è inammissibile, in quanto nessuna Pt_1 attestazione è stata svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica e l'appellante si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione senza tuttavia fornire elementi idonei ad escludere che egli potesse aver ricevuto il plico. All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 12.12.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di espletare CTU sul seguente quesito:
“il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, previa acquisizione dell'originale della procura alle liti conferita da al difensore, del relativo saggio grafico e di eventuali altre scritture di Parte_1 comparazione presso depositari pubblici o privati, dica se le sottoscrizioni apparentemente apposte da sull'avviso di ricevimento n. 001792912015111 siano riferibili a quest'ultimo, ovvero Parte_1 risultino apocrife”.
Il 12.6.2025 il CTU ha depositato la propria relazione peritale e il 10.9.2025, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte
Giova, innanzitutto, precisare che, trattandosi di un giudizio di appello avverso la sentenza emessa nell'ambito di un giudizio introdotto con querela di falso in via incidentale, deve ritenersi esclusa la possibilità di sindacare - in questa sede - il provvedimento con il quale la Corte d'Appello ha autorizzato la presentazione della predetta querela nell'ambito del giudizio principale.
In ogni caso, quanto alla ammissibilità, nel caso di specie, della querela di falso, deve osservarsi che, avendo la stessa ad oggetto l'avviso di ricevimento di un atto rientrante nella categoria degli "atti giudiziari" ai fini della notifica, trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) e non già la legge n. 890 del 1982. Secondo il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente […]
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui pagina 9 di 11 all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (cfr. 1686/2023). Tale pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che la circostanza che si tratti di atti giudiziari notificati e non di raccomandate spedite fra privati è rilevante ai fini della fede privilegiata attribuita a tali atti e, di conseguenza, ai fini della valutazione di ammissibilità della querela. In particolare, nel caso della notifica degli atti giudiziari, ove sull'avviso di ricevimento vi sia una sottoscrizione illeggibile e manchi l'attestazione della qualità del soggetto a cui il plico è stato consegnato, si presume, fino a querela di falso, la consegna al destinatario e, pertanto, il destinatario che voglia negare di aver ricevuto il plico può proporre querela di falso per far accertare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'avviso.
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi - come si è detto - di un atto rientrante nella categoria degli
"atti giudiziari" ai fini della notifica, eseguita legge n. 890 del 1982, deve presumersi che la sottoscrizione (peraltro non del tutto illeggibile e attribuita al “destinatario persona fisica” mediante spunta apposta sulla relativa casella) sul relativo avviso di ricevimento sia stata apposta dal destinatario. Sicché sussistono i presupposti per la proposizione della querela di falso, dal momento che la falsità della firma può essere lamentata dal soggetto al quale sia stata inequivocabilmente attribuita.
La querela di falso proposta da risulta, pertanto, ammissibile e anche fondata sulla Parte_1 base delle risultanze della CTU, che questa Corte ha reputato di dover espletare, atteso che “in tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cass.
8718/23).
Ebbene, il CTU nominato, all'esito della propria indagine esaustiva e immune da vizi logici, ha dato atto che, oltre all'acquisizione diretta di saggi grafici, la disponibilità di numerose firme di periodo coevo e prossimo alla data del documento oggetto di accertamento ha consentito di effettuare confronti precisi anche in prospettiva cronologica e che per le significative differenze sostanziali, morfologiche e dinamiche emerse nei confronti, la firma oggetto di accertamento non risulta riferibile al grafismo di pagina 10 di 11 ma risulta apocrifa con grado di certezza tecnica non sussistendo elementi di dubbio Parte_1 sui rilievi effettuati o ipotesi residue da valutare.
Ritiene la Corte di poter condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU con argomentazione motivata, coerente e rispondente alle emergenze documentali agli atti di causa.
In accoglimento dell'appello, deve, pertanto, dichiararsi la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 001792912015111, oggetto della querela di falso proposta da Pt_1
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1 liquidano in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del . Controparte_1
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 001792912015111, oggetto della querela di falso proposta da Parte_1
2) condanna il a rifondere, in favore di le spese di lite relative Controparte_1 Parte_1 ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nel complessivo importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Notifica del verbale n. 179291/2015 - oggetto del presente giudizio - presso la residenza del in via Franz n.3, Pt_1 Cavernago (Bergamo) e consegna del documento, presso tale luogo, a persona qualificatasi all'agente postale come
“destinatario” (ai sensi dell'art.7 L n. 890/1992 - doc. α sub. 1). pagina 8 di 11