TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2024 promossa da:
( ) nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Osteriola n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore, giusta delega posta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE contro
(P. I.V.A. – C.F.: con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Senigallia (AN) Strada Provinciale Corinaldese n. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
CONVENUTA
Oggetto: mediazione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“- in via principale: condannare al risarcimento in favore dell'istante dei danni, CP_1
patrimoniali e non patrimoniali, subìti per le causali di cui in narrativa, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine e salvo gravame, di responsabilità precontrattuale, a sensi dell'art. 1337
c.c., nella misura che risulterà di giustizia o secondo equità, gravata di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”
pagina 1 di 20
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, anche solo la chiedendone la Controparte_1 CP_1
condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali -quantificati nella narrativa dell'atto in complessivi € 108.210,00- e non patrimoniali (non specificati nel loro ammontare) derivanti dalla mancata stipula dei contratti oggetto dell'incarico di mandato del 21.06.2021 (vendita di appartamenti che la avrebbe ricavato nel plesso edilizio da ristrutturare sito in Senigallia (AN) via CP_1
Podesti n. 48/50).
L'udienza di comparizione, indicata in citazione al 22.05.2024, veniva differita dalla cancelleria, ex art. 168, comma quarto, c.p.c., al 28.05.2024. Il termine per la tempestiva costituzione della convenuta ex art. 167, secondo comma, c.p.c., scadeva il 13.03.2024; tuttavia, la convenuta
Cooperativa non si costituiva.
La relativa notifica risulta effettuata in data 12.01.2024 a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3-bis legge 21.01.1995 n. 53 all'indirizzo PEC presente nel Email_1
Registro delle Imprese e nell'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata istituto dal
(INI – PEC). Controparte_2
In esito alle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., lo scrivente Giudice, verificata la regolarità e l'intervenuto perfezionamento della notifica nei confronti della convenuta ne dichiarava la contumacia e differiva l'udienza di comparizione al 19.09.2024 avvisando le parti che da tale data sarebbero decorsi i termini ex art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Parte attrice depositava, nei termini, la prima e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente ribadendo le domande e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e chiedendo, in via istruttoria, ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sui capitoli nella stessa articolati, nonché prova per testi sugli stessi capitoli con indicazione dei nominativi dei testi e richiesta di acquisizione, ex art. 210 c.p.c., di tutti i documenti prodotti dalla convenuta al Comune di
Senigallia per la domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione del complesso di via Podesti
n. 48/50 e di tutte le risposte dell'amministrazione. Stante il perdurare della contumacia, non depositava la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.
pagina 2 di 20 All'udienza del 19.09.2024 svoltasi, a seguito di delega da parte della scrivente, dinanzi al
G.O.P. dott.ssa Gemma Pirro, compariva la sola difesa di parte attrice, la quale insisteva per l'ammissione delle prove così come articolate nella propria seconda memoria istruttoria.
Il G.O.P., rilevata l'impossibilità - a causa della contumacia di parte convenuta - di procedere al tentativo di conciliazione, rimetteva la causa alla scrivente.
In data 13.11.2024, esaminato il verbale di udienza, avuto riguardo alle relative risultanze, letti gli atti e i documenti di causa, lo scrivente Giudice, ritenuta irrilevante e inammissibile la prova orale
(interpello e testi) richiesta dalla parte attrice alla luce della natura documentale delle circostanze dedotte nei capitoli proposti, ritenuta parimenti inammissibile l'istanza di esibizione dalla medesima avanzata in difetto di prova della previa attivazione della parte richiedente in termini di esercitato accesso agli atti e documenti dell'Ente, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni di parte attrice e del compendio documentale in atti.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 06.02.2025.
A tale udienza compariva la sola parte attrice, la quale concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico e discuteva la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Il Giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
***
A sostegno della domanda avanzata nei confronti della il Controparte_1
geom. esponeva, in fatto, in sintesi e per quanto di interesse ai fini dell'emananda Parte_1
decisione, che:
- la Cooperativa convenuta in data 21.06.2021 gli aveva conferito mandato, quale agente immobiliare, di vendere gli appartamenti che avrebbe ricavato nel plesso edilizio da ristrutturare sito in
Senigallia (AN) via Podesti n. 48/50 (cfr. all. 1 citazione);
- ricevuto il mandato dalla Cooperativa, l'agente immobiliare aveva raccolto le proposte di acquisto dai seguenti promissari acquirenti: Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (cfr. all.ti dal 2 al 9
[...] Parte_6 Persona_1 Parte_7 Parte_8
citazione);
pagina 3 di 20 - tutte le proposte sottoscritte dai promissari acquirenti erano subordinate al rilascio del permesso di costruire richiesto al Comune di Senigallia dalla Cooperativa in qualità di promittente venditrice in data 20.05.2021, con istanza protocollata al n. GE/2021/0022987 (cfr. all. 10 citazione);
- il aveva comunicato alla Cooperativa l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. CP_1
07.08.1990 n. 241 (cfr. all. 11 citazione privo di data) e, contemporaneamente, aveva chiesto a quest'ultima di produrre le ricevute relative al pagamento degli oneri di urbanizzazione e altre ricevute attestanti l'avvenuto adempimento degli obblighi di legge da espletarsi con riferimento all'intervento edilizio proposto;
- in data 27.12.2021 la in risposta alle richieste avanzate dal aveva CP_1 CP_1
richiesto una proroga dei termini previsti per la corresponsione dei contributi concessori, motivata in ragione della difficoltà di reperire la necessaria liquidità. Con la stessa comunicazione la CP_1 aveva, in ogni caso, ribadito che era suo interesse ritirare il permesso di costruire e procedere all'avvio del cantiere nel più breve tempo possibile (cfr. all. 12 citazione);
- in data 19.05.2022 l'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia aveva emesso il documento istruttorio, cui era seguita la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che non veniva riscontrata dalla convenuta;
- il Comune aveva, infine negato il rilascio del permesso di costruire con provvedimento di diniego n. 5/22, protocollo GE/2021/0022879. Queste le motivazioni: “in quanto l'intervento proposto
è qualificabile come intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/09 e s.m.i. ciò in considerazione del fatto che per l'applicazione delle deroghe volumetriche previste dal combinato disposto dell'art. 32 bis comma 2 e dell'art. 32 ter comma 2 delle
NTA del PRG secondo cui è necessario che i volumi non conteggiati come tali in virtù di quest'ultimo comma presuppongano la loro realizzazione in aree non soggette alle limitazioni di cui all'art. 9 del
Piano di Assetto Idrogeologico, avvenuta con l'entrata in vigore della normativa del PAI sovraordinata a quella del PRG entrata in vigore l'11.5 u.s.. L'intervento edilizio così come proposto e qualificato, non essendo annoverabile tra gli interventi edilizi ammessi dall'art. 9 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con DPCM 14.3.22 pubblicato in G.U. - serie generale n. 108 del
10.5.22 – art. 9 delle NTA – Cartografia di riferimento adottata con DGR 982 dell'8.9.16, non è realizzabile. Inoltre le nuove volumetrie previste in progetto non sono realizzabili per il combinato disposto tra l'art. 4 comma 5 lett. c) della L.R. 22/09 e s.m.i. e le relative deroghe ammesse di cui al comma 5 ter che esplicitamente vieta gli interventi de demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 2
pagina 4 di 20
della L.R. Marche 22/09 di edifici ricadenti in ambiti di cui al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Marche o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di notifica” (all. 13 citazione);
- il provvedimento di diniego non risultava essere stato impugnato dalla CP_1
- in data 14.06.2022 la aveva inviato ad uno dei promissari acquirenti, signor CP_1
una missiva con la quale comunicava l'intervenuta estinzione dell'obbligazione Parte_5
assunta in quanto la prestazione era divenuta impossibile per causa esterna, non prevedibile e, pertanto, non imputabile al debitore stesso ex art. 1256 c.c. (cfr. all. 14 citazione);
- il 02.08.2023 il geom. aveva inviato, per il tramite del proprio legale, Parte_1
raccomandata di diffida e messa in mora alla Cooperativa intimandole il pagamento delle stesse somme richieste con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. all. 24 citazione), cui non era seguito riscontro;
- in data 19.09.2023 l'attore aveva rivolto alla Cooperativa invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza seguito.
Sulla base dei fatti, così come sopra rappresentati, l'attore deduceva, in diritto, l'insussistenza delle “condizioni per invocare l'art. 1256 c.c., in quanto il mancato rilascio del permesso di costruire
è da ascriversi alla non corresponsione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione e
a sensi dell'art. 1359 c.c. le medesime costruzioni [n.d.r., così nell'atto di citazione ma è evidente che trattasi di refuso e che la parola corretta non è “costruzioni” ma “condizioni”] si considerano avverate, come è confermato dalle ragioni addotte nella lettera 27.12.21 della convenuta al Comune.
Tra l'altro, avendo l'istante agente immobiliare ricevuto il mandato dei promittenti acquirenti con versamento del relativo acconto, la stessa era nella situazione di poter disporre delle somme necessarie al ritiro del permesso di costruire (all. n. 15-22)”;
Dalla condotta della Cooperativa sarebbero quindi derivati all'istante danni di natura patrimoniale per € 52.210,00 pari all'importo delle (mancate) provvigioni che avrebbe percepito dai promissari acquirenti (€ 5.000,00 € 7.400,00 € 7.800,00 € Parte_2 Parte_3 Parte_4
5.500,00 € 6.450,00 € 6.500,00 € 7.260,00 Parte_5 Parte_6 Persona_1
pagina 5 di 20 ed € 6.300,00 e per € 56.000,00 pari all'importo delle (mancate) Parte_7 Parte_8 provvigioni che avrebbe percepito dalla promittente venditrice (€ 7.000,00 per ciascuno degli 8 contratti preliminari conclusi con l'intervento del geom. ). Parte_1
Premesso quanto sopra, in fatto e in diritto, si osserva quanto segue.
La presente azione si fonda sull' “incarico di mediazione per vendita immobiliare in collaborazione” del 21.06.2021 relativo alla vendita di immobili da ristrutturare, conferito dalla
Cooperativa convenuta ad e al geom. - entrambi quali agenti immobiliari - Controparte_3 Parte_1
e sulle singole proposte di acquisto, integranti altrettanti contratti preliminari a seguito delle relative accettazioni da parte della promittente venditrice.
L'incarico di mediazione risulta, invero, conferito congiuntamente sia ad che al Controparte_3
geom. ma la presente azione è stata promossa solo da quest'ultimo. Parte_1
Agli atti vi è prova che, per il tramite dell'odierno attore, siano stati conclusi numero otto contratti preliminari di compravendita.
Ogni singolo promissario acquirente ha sottoscritto la proposta di acquisto, ha consegnato ad la somma convenuta nella stessa a titolo di deposito fiduciario (destinato a divenire Controparte_3
caparra confirmatoria in caso di accettazione della proposta da parte della promissaria acquirente) e ha contestualmente dichiarato di riconoscere e accettare l'attività di mediazione dell'agente immobiliare
(cfr. citati allegati da 15 a 22 citazione). Parte_1
Tuttavia, come riconosciuto, in fatto, dalla stessa parte attrice, l'efficacia dei relativi contratti preliminari era subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento del permesso di costruire da parte della Cooperativa promittente venditrice.
Risulta quindi provato che la predetta condizione sospensiva non si è realizzata, in quanto il procedimento amministrativo volto all'ottenimento del permesso di costruire - avviato su istanza della convenuta - si è concluso con provvedimento di diniego del Comune di Senigallia. CP_1
L'esistenza della condizione sospensiva contenuta nei preliminari e il relativo regime dei contratti sottoposti alla stessa non possono che ripercuotersi sul diritto alla provvigione del mediatore.
E infatti, l'art. 1757, primo comma, c.c., prevede che “Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione”.
Ciò implica che, quando l'affare concluso per il tramite del mediatore sia soggetto ad una
“condicio iuris”, rappresentata dalla necessità di un'autorizzazione amministrativa, il diritto del pagina 6 di 20 mediatore alla provvigione non sorge sino a quando non sia intervenuta quest'ultima, per effetto della previsione di cui all'art. 1757, comma primo, c.c. (cfr. Cass. n. 7332/2009, principio enunciato in riferimento ad un incarico di mediazione per l'acquisto di concessioni relative alla costruzione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, tradottasi nella stipulazione di un contratto preliminare la cui efficacia, secondo la S.C., doveva ritenersi subordinata alla duplice condizione del rilascio della concessione e dell'assenso della P.A. alla cessione).
Secondo la prospettazione difensiva attorea, invero, la condizione non si sarebbe verificata per fatto e colpa della convenuta, da cui l'asserita necessaria applicazione dell'art. 1359 c.c., relativo alla così detta “finzione di avveramento della condizione” per la quale “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa”.
Deve inoltre evidenziarsi, quanto al petitum, che l'attore non ha agito per il pagamento delle provvigioni non riscosse ma ha formulato domanda di risarcimento danni, invocando sia danni di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale è stato, in ogni caso, quantificato in € 108.210,00, importo corrispondente alle provvigioni concordate con la parte promittente venditrice e con le parti promissarie acquirenti.
E, infatti, le provvigioni per come pattuite con la parte promittente venditrice nel richiamato contratto di incarico del 21.06.2021 (importo fisso convenuto in € 7.000,00 per numero 8 contratti) ammontano a complessivi € 56.000,00 e per come pattuite con le parti promissarie acquirenti ammontano a complessivi € 52.210,00 (3% del prezzo di acquisto degli immobili, come da singole proposte di acquisto nonché come da ricevute relative ai depositi fiduciari consegnati ad Controparte_3 nelle quali si dà anche atto dell'importo che ciascun promissario acquirente si è dichiarato disposto a riconoscere all'agente immobiliare , cfr. citati allegati da 15 a 22 citazione). Parte_1
Quanto al danno non patrimoniale, lo stesso è stato genericamente domandato senza essere né quantificato nel suo ammontare né meglio specificato. Parte attrice si è limitata a chiederne la liquidazione nella “misura che risulterà di giustizia”.
Prima di entrare nel merito della domanda attorea è opportuno operare una premessa sulla contumacia della parte convenuta e sulle relative conseguenze nell'ambito del presente giudizio.
La contumacia, nel nostro ordinamento giuridico, determina (sulla scorta della decisione resa dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D. Lgs.
pagina 7 di 20 vo 17.01.2003 n. 5, recante la disciplina dell'abrogato rito societario), non già una ficta confessio ma una ficta contestatio (cfr. Cass. 14860/2013; Cass. n. 10182/2007; Cass. n. 15777/2006; Cass.
10947/2003; Cass. 1293/1998; chiarissima sul punto Cass. 10554/1994; Cass. 1898/1990 etc.).
La stessa integra un comportamento processuale “neutro”, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (cfr. Cass. n. 24885 del 21.11.2014 e Cass. 22461/2015).
La disciplina della contumacia ex articoli 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva diversa previsione espressa. La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova;
non consente, pertanto, di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (cfr. Cass. 10947/2003). La stessa, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza l'attore è onerato di fornire la prova. Principio costante, questo, nella giurisprudenza della Corte di cassazione
(cfr. Cass. 10554/1994; Cass. 2410/1985; Cass. 6462/1984; Cass. 3357/1982; Cass. 5719/1979, Cass.
3056/1982; più di recente Cass. 27852/2024). Ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti
(cfr. Cass. 3765/2021; Cass. 30545/2017).
L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non può, dunque, ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema.
La regola che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, è a tal punto pacifica che al convenuto rimasto contumace, e costituitosi solo in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda e sollevare quindi eccezione in merito a fatti e circostanze eventualmente ritenuti non contestati (cfr. Cass. 14623/2009; Cass. 14372/2023). Il
pagina 8 di 20 principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado (cfr. Cass. 461/2015). Con la conseguenza che si deve escludere, non solo che la contumacia sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. citata Cass. 14860/2013).
Nel caso in cui - a fronte dell'allegazione specifica di una parte - difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a “fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (cfr. Cass. 15288/2023).
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se, per un verso, solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. 16028/2023).
Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio e impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte.
Dunque la circostanza processuale della contumacia non è elemento, di per sé, unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda proposta in causa, non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né potendosi applicare il principio di “non contestazione” e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte attrice costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano “provati” o per meglio dire “non contestati” per la sola evenienza della mancata costituzione della controparte convenuta e, infatti, incombe, comunque, alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio a prescindere dalla contumacia della controparte.
pagina 9 di 20 Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova un'evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
(originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (tale principio non opera, tuttavia, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
Dalla semplice contumacia non può, pertanto, mai discendere un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio e, invero, la non contestazione, anche da un punto di vista semantico, presuppone una difesa attiva della parte convenuta che si sia costituita in giudizio e abbia preso posizione in ordine ai fatti allegati dalla controparte.
La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno chiarito che “la contumacia del convenuto e la mancata risposta all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova” e ciò in considerazione del fatto che la contumacia “è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (cfr., ex multiis, Cass. 1648/1996).
A conforto degli enunciati principi, giova richiamare proprio l'art. 115 c.p.c., che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla “sola parte costituita” e da tanto consegue che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata “...quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione” dei fatti costitutivi allegati dall'attore “con conseguente assoluzione dell'attore di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito”;
“... poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione” (cfr. citata Cass. 23.06.2009 n. 14623).
pagina 10 di 20 È anche alla luce di quanto sopra che devono quindi essere esaminate le domande e le relative allegazioni attoree.
Il fatto generatore del danno, secondo la ricostruzione della vicenda fornita dalla difesa attorea, sarebbe costituito dalla condotta tenuta dalla Cooperativa, a causa della quale non si sarebbe avverata la condizione sospensiva prevista nei contratti de quibus.
In particolare, parte attrice imputa alla convenuta due distinti comportamenti colpevoli.
In primo luogo, la stessa avrebbe omesso di corrispondere i contributi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione come domandato dal di Senigallia ed è questa la principale censura che CP_1 viene mossa dall'attore nei confronti della Cooperativa.
In secondo luogo, quest'ultima avrebbe omesso di presentare osservazioni per iscritto avverso i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (così detto preavviso di rigetto) notificati il 30.05.2022 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. di cui al protocollo n. 2022/27262 e anche di impugnare la determinazione di conclusione negativa (diniego n. 05 del 2022) dinanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche o, in alternativa, mediante Ricorso al
Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica della determinazione di conclusione negativa.
In tali condotte, secondo la prospettazione attorea, andrebbe ravvisata la causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, cui era subordinata l'efficacia dei contratti preliminari di compravendita intermediati dall'attore in base alle clausole contrattuali e, di conseguenza, anche la causa della mancata percezione delle provvigioni pattuite;
di qui, dunque, il lamentato danno patrimoniale, da qualificarsi alla stregua di un mancato guadagno, sebbene non esplicitamente qualificato come tale dall'istante.
Tanto premesso si osserva come, tuttavia, l'art. 1359 c.c., per le ragioni che si passa ad esporre, non risulta applicabile al caso di specie.
Giova, in proposito, premettere che la condizione è un avvenimento futuro e oggettivamente incerto dal quale le parti fanno dipendere, o la produzione degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta, o l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto (art. 1353 c.c.). Trattasi di un elemento accidentale del contratto, la cui apposizione consente di attribuire rilevanza ai motivi, che le parti sono libere di inserire o meno nel contratto, utile per regolamentare situazioni di “incertezza” e funzionale all'autonomia negoziale.
pagina 11 di 20 L'espressione “condizione” viene adoperata, sia per indicare la clausola condizionale inserita nel negozio, sia l'evento dedotto in condizione, dal quale le parti fanno dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti dell'atto. Emerge, quindi, che la condizione può essere di due specie: sospensiva, se da essa dipende il prodursi degli effetti del negozio;
risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio.
La condizione, così come sopra definita, è la così detta “condicio facti” dalla quale si distingue la così detta “condicio iuris”.
La condicio facti dipende dalla volontà delle parti, che sono libere, nello stipulare un contratto, di subordinarne gli effetti ad un certo evento, secondo la valutazione che esse fanno dei loro interessi.
Invece, la condicio iuris costituisce un elemento previsto e stabilito dalla legge, incidente sull'efficacia del negozio, sul quale la volontà delle parti non può influire.
Alla condicio iuris, proprio perché non è una condizione in senso proprio, non si applicano le regole che si riferiscono alla condicio facti.
A sua volta, la condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, si distingue in: casuale, se il suo avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi;
potestativa, se dipende dalla volontà di una delle parti;
mista, se dipende in parte dal caso o dalla volontà di terzi e in parte dalla volontà di una delle parti. Ipotesi emblematica di condizione mista si ha nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga dalla banca un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito (cfr., ex multis, Cass.
31.05.2022 n. 17571).
L'art. 1359 c.c. prevede la così detta “finzione di avveramento” ogniqualvolta la condizione mista o casuale sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario e non già concorrente (cfr. Cass. 21427/2022; Cass. 16501/2014; Cass. 7405/2014). Si determina così la stessa situazione che si sarebbe determinata in seguito all'avveramento. Per l'imputabilità è sufficiente la colpa ma deve, in ogni caso, essersi trattato di comportamenti positivi, salvo che l'inerzia abbia violato precisi obblighi di agire imposti dal contratto o dalla legge anche ex art. 1375 c.c. (Cass. 22046/2018;
Cass. 29641/2020).
“Quando l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro
e incerto, il comportamento di una parte che, avendone interesse, abbia impedito l'evento assume rilievo ai sensi dell'art. 1359 c.c., solo se la condizione è apposta nell'interesse dell'altra parte, in quanto nell'ipotesi di condizione bilaterale, entrambi i contraenti hanno necessariamente interesse a
pagina 12 di 20
che la condizione pattuita a favore di ciascuno di essi si avveri. In quest'ultimo caso non trova applicazione l'art. 1359 c.c. che considera equivalente all'avverarsi della condizione il suo non verificarsi in dipendenza del comportamento positivo del contraente titolare di un interesse contrario”
(cfr. Cass. n. 10220 del 20.11.1996).
La norma dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della stessa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse;
in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti (cfr. cfr. citata Cass. n. 10220 del
20.11.1996; Cass. n. 1714 del 16.02.2000; Cass. n. 7973 del 12.06.2000; Cass. n. 6423 del 22.04.2003;
Cass. n. 23824 del 22.12.2004 e Cass. n. 419 del 12.01.2006; Cass. n. 16620 del 03.07.2013; Cass. n.
18512 del 26.07.2017).
La norma non è applicabile, per analogia, al caso inverso, di condizione che si avvera per fatto imputabile alla parte interessata (cfr. Cass. 10220/1996) né in caso di condicio iuris (cfr. Cass.
2875/1992), specialmente quando essa si identifichi nell'emanazione di un provvedimento amministrativo ostandovi il profilo della discrezionalità che impedisce qualsivoglia forma di sostituzione della volontà della P.A..
Delineate le sopra riportate coordinate ermeneutiche e applicate al caso di specie, si osserva che la condizione contenuta nei preliminari procacciati dal mediatore è una condizione bilaterale e mista.
È bilaterale perché non è posta nell'interesse di una sola delle parti (così detta condizione unilaterale) ma è posta nell'interesse di entrambe. È evidente, infatti, che ad avere interesse al realizzarsi della condizione non erano solo i promissari acquirenti desiderosi di acquistare un immobile ma era anche la promittente venditrice che in caso di mancato rilascio del permesso di costruire avrebbe perduto un affare del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, come poi accaduto.
“Il carattere unilaterale o bilaterale della condizione contrattuale, rilevante al fine dell'applicabilità o meno dell'art. 1359 c.c. sulla finzione legale di avveramento della condizione medesima, va affermato a seconda che essa risulti rivolta a garantire esclusivamente l'interesse di uno
pagina 13 di 20
dei contraenti, ovvero l'interesse di entrambi, non anche, pertanto, in base alla sua provenienza dalla volontà dell'uno o dell'altro contraente, dato che, vertendosi in tema di patto contrattuale, la sua stipulazione consegue in entrambi i casi ad una manifestazione negoziale bilaterale” (cfr. Cass. n.
3936 dell'08.06.1983).
Né può dirsi che la avesse interesse al non avverarsi della condizione per evitare di CP_1
corrispondere il prezzo della mediazione.
In primo luogo, perché la mediazione era funzionale alla collocazione sul mercato dei beni immobili che la si accingeva a costruire dovendo quest'ultima scongiurare l'evenienza che CP_1
gli stessi rimanessero invenduti e quindi, a tal fine, il pagamento delle provvigioni rappresentava senz'altro un esborso sostenibile e che la aveva tutto l'interesse ad onorare. CP_1
In secondo luogo, perché, nel caso di specie, lo stesso sarebbe gravato sulla convenuta solo per la minima parte di € 2.000,00 e non per l'intero importo convenuto in € 7.000,00 per ciascun immobile, in quanto, proprio per evitare di gravare eccessivamente la è stato previsto che il prezzo di CP_1 ciascun immobile sarebbe stato aumentato di € 5.000,00 a parziale copertura di tale spesa.
A tale condizione, quindi, per sua natura, non si applica l'art. 1359 c.c.
Si è già detto, infatti, che l'istituto della finzione di avveramento della condizione non ha modo di operare in presenza di un interesse concorrente delle parti.
La condizione in questione è, poi, mista, in parte potestativa e in parte casuale.
Ciò in quanto il realizzarsi della stessa dipendeva, in parte, dalla condotta della Cooperativa e, in parte, dalla competente pubblica amministrazione comunale.
Dalla condotta della Cooperativa in quanto la stessa tenuta ad attivarsi dapprima per predisporre tutta la documentazione necessaria e successivamente per presentare, sulla base della stessa, istanza per l'ottenimento del permesso di costruire.
Dalla pubblica amministrazione in quanto chiamata a pronunciarsi, all'esito del relativo procedimento amministrativo, circa la sussistenza o meno, nella fattispecie, dei presupposti, per il rilascio dell'anelato permesso di costruire.
In capo alla vi era, dunque, un obbligo contrattuale di attivarsi mediante la CP_1
presentazione dell'istanza, obbligo che risulta documentalmente assolto e, quindi, il verificarsi della condizione risultava successivamente rimesso alle valutazioni e determinazioni della pubblica amministrazione.
pagina 14 di 20 Inoltre, la condizione in questione, per quanto attiene alla componente rimessa all'emanazione del provvedimento amministrativo, integra una condicio iuris e, come detto, anche in caso di condicio iuris l'art. 1359 c.c. non risulta applicabile.
Esclusa, quindi, la possibilità di considerare avverata la condizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1359 c.c., a ciò ostando le ragioni di cui sopra, occorre, ulteriormente, verificare se il permesso di costruire non sia stato rilasciato a causa di una qualche condotta (attiva o omissiva) ascrivibile alla , tale da far sorgere in capo alla stessa una responsabilità sulla base della CP_1
quale poter fondare una pretesa risarcitoria nel caso in cui si ravvisasse, ex art. 1223 c.c., un rapporto di causalità diretta tra tale condotta e il presunto danno.
In particolare, il referente normativo è costituito, in tal caso, dall'art. 1358 c.c., norma che pone l'obbligo, in capo a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente (cfr. citata Cass.
n. 3942 del 18.03.2002).
A tal proposto bisogna premettere che il contratto sottoposto a condizione sospensiva si perfeziona immediatamente ma è inefficace fino a quando la condizione non si avvera: il negozio esiste
- esistendo i suoi elementi strutturali - ma non è ancora efficace e solo con il verificarsi della condizione spiega la sua efficacia ex tunc, mentre cessa di esistere se la condizione non si avvera.
Durante il detto periodo di pendenza - su cui retroagiscono l'avveramento o il mancato avveramento della condizione - le parti si trovano in una posizione di aspettativa che è fonte di effetti preliminari. In particolare, in pendenza della condizione sospensiva, il contratto a prestazioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio ma è già fermo ed irrevocabile il vincolo negoziale.
Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finché dura la pendenza, salve, appunto, alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'art. 1358 c.c.: da tali disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti e obblighi preliminari. Ciascun contraente, in pendenza della condizione deve comportarsi “secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte”, deve, cioè, osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375
c.c., astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e compiere quanto sia del caso necessario affinché l'evento condizionante si verifichi in modo da non influire sul verificarsi pagina 15 di 20 dell'evento condizionante pendente (cfr. Cass. n. 4110 del 22.03.2001; Cass. n. 6676 del 02.06.1992 e
Cass. n. 2875 del 10.03.1992).
Detto obbligo costituisce una specificazione di quello più generale, imposto dalla legge ai contraenti, di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, ma assume un significato particolare se considerato nell'ambito dell'aspettativa di avveramento della condizione, configurandosi come necessità di non influire sul libero corso della pendenza, diminuendo la dose di incertezza dell'evento condizionante.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai rapporti tra le parti del contratto contenente la clausola condizionale e, dunque, rispetto alle stesse comporta che l'eventuale inadempimento può dar luogo ad una responsabilità contrattuale e ad una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui al citato articolo 1358 c.c.
Nel caso di specie, non vengono, tuttavia, in considerazione i rapporti tra le parti del contratto principale sottoposto a condizione (il contratto preliminare).
Tale contratto, come si evince dagli atti è, infatti, stato risolto tra le parti per mutuo consenso.
Rilevano, invece, ai fini della presente decisione i rapporti tra una delle parti di quel contratto, ovvero la Cooperativa promittente venditrice, che ha conferito mandato al mediatore (attuale attore) e il mediatore stesso, che lamenta di aver subito un danno.
In virtù della previsione normativa contenuta nell'art. 1757 c.c. si ritiene che non vi siano ostacoli ad estendere gli approdi della citata giurisprudenza anche a questo ulteriore rapporto, peraltro negozialmente collegato al primo.
Tale norma, infatti, estende anche al mediatore, sia pure non parte del contratto preliminare, gli effetti di quella condizione sospensiva contenuta nei contratti preliminari stipulati tra le parti
(promittente venditore e promissari acquirenti) alla cui conclusione il mediatore ha contribuito con la propria opera professionale, condizionando - e quindi subordinando - il suo diritto alla provvigione al verificarsi della stessa. Si tratta di uno di quei “casi previsti dalla legge” in cui il contratto che ha forza di legge tra le parti e che, di regola, non produce effetti rispetto ai terzi, ex art. 1372 c.c., è invece idoneo a produrre i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, in tal caso il mediatore.
In ragione di ciò, sebbene l'attore non abbia agito per conseguire la provvigione ma per il risarcimento del danno, si deve verificare se ricorrano profili di responsabilità della Cooperativa ex art. 1358 c.c. che ne giustifichino una condanna al risarcimento del danno nei confronti del mediatore per avere provocato, con la sua condotta in pendenza della condizione, un mancato guadagno allo stesso.
pagina 16 di 20 La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che: “il giudizio sulla esistenza di un nesso di derivazione causale tra mancata realizzazione della situazione futura incerta e inadempimento dell'obbligazione va condotto applicando l'art. 1223 c.c.: perciò considerando se, avuto riguardo alla situazione di fatto in cui il bene oggetto del contratto si trovava nel momento in cui si è determinato
l'inadempimento, il rilascio delle autorizzazioni amministrative, necessarie per utilizzare il bene in conformità del diritto di godimento attribuito dal contratto al conduttore, sarebbe stato possibile avuto riguardo alla normativa che le amministrazioni pubbliche competenti sarebbero state tenute ad applicare per concludere in modo legittimo il procedimento. Stabilire se, nella situazione data, fosse possibile una legittima conclusione positiva del procedimento significa fare applicazione, nel caso,
d'un criterio di regolarità causale, il quale permette una corretta applicazione dell'art. 1223 c.c. quando si tratta di giudicare del se il comportamento lesivo può essere considerato causa non d'un evento dannoso in effetti verificatosi, ma della mancata produzione di un evento, dalla cui derivazione sarebbe derivato un vantaggio, così non potutosi conseguire” (cfr. Cass. 6676/1992 e Cass.
3084/1996).
La possibilità che il permesso di costruire fosse rilasciato integra(va) un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio ovvero l'asserito diritto al risarcimento del danno: dunque l'incertezza che residui su questo aspetto non può che ricadere sull'attore, secondo la regola di giudizio posta dall'art. 2697 c.c.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'attore ha lamentato che la condizione sospensiva non si è verificata per fatto e colpa imputabili alla CP_1
In particolare, ha dedotto che la condizione non si è realizzata perché la avrebbe CP_1
omesso di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e di costruzione.
Invero risulta dagli atti di causa che il ha negato il rilascio del permesso di costruire CP_1
sulla base di specifiche motivazioni attinenti alle possibilità di realizzazione della tipologia di intervento richiesta sulla base della normativa vigente e senza fare alcun riferimento a cause in qualche misura imputabili alla né, nello specifico, a omessi pagamenti da parte della stessa. CP_1
Ciò significa che il mancato avveramento della condizione non è dipeso da alcuna causa imputabile alla dal momento che, come chiaramente evincibile dall'esame del CP_1
provvedimento amministrativo in questione, il rigetto dell'istanza è dipeso dall'oggettiva impossibilità
pagina 17 di 20 di realizzare l'intervento edilizio - “Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/2009 e S.M.I.” - che la Cooperativa si era prefissa in base alla legislazione vigente in materia (ostandovi il combinato disposto dell'art. 32-bis, comma 2 e dell'art. 32-ter, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G.; l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione
(N.T.A.) del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 14.03.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 108 del 10.05.2022 (Cartografia di riferimento adottata con D.G.R. n. 982 dell'08.09.2016) in quanto esulante dagli interventi edilizi ammessi dall'art. 9 delle N.T.A. (normativa P.A.I. che è sovraordinata a quella del P.R.G.); le volumetrie previste in progetto non potevano essere realizzate in virtù del combinato disposto tra l'art. 4, comma 5, lettera c) della L.R. 22/2009 e s.m.i. e le relative deroghe ammesse dal comma 5-ter che esplicitamente vieta gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 2 della L.R. Marche
22/2009 di edifici ricadenti in ambiti di cui al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto
AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato
AVV_R4.).
Si ribadisce, pertanto, come sulla base delle richiamate motivazioni, non emergono censure espresse relative alla condotta tenuta dalla istante. CP_1
Si osserva, ulteriormente, che la mancata presentazione di osservazioni e documenti dopo la notifica dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 07.08.1990
n. 241 e s.m.i. di cui al protocollo n. 2022/27262, in assenza di specifiche allegazioni attoree in ordine al fatto che la relativa presentazione sarebbe valsa ad immutare lo stato delle cose e le conseguenti determinazioni del non vale a costituire, di per sé e per ciò stesso, condotta rimproverabile. CP_1
Identiche considerazioni valgono in ordine alla lamentata mancata presentazione del ricorso avverso il provvedimento finale di diniego n. 05 del 2022.
In conclusione, l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che il procedimento amministrativo in questione ha avuto esito negativo a causa di condotte imputabili alla convenuta.
Si evidenzia, peraltro, che il provvedimento di rigetto fa riferimento a una normativa sopravvenuta -entrata in vigore a far data dall'11.05.2022- alla data di presentazione dell'istanza e di avvio del procedimento, che ben potrebbe aver influito sull'esito del procedimento.
pagina 18 di 20 Per completezza si osserva, quanto all'istanza attorea di esibizione ex art. 210 c.p.c., che la valutazione della relativa ammissibilità è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, non essendo sindacabile il mancato esercizio di tale potere neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. n. 4375/2010).
In ogni caso giova evidenziare quanto segue.
La domanda avanzata da parte attrice, per come formulata: “disporre, altresì, l'acquisizione a sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutti i documenti prodotti dalla convenuta al Comune di Senigallia per la domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione del complesso di Via Podesti n. 48/50 e di tutte le risposte dell'Amministrazione, non essendo l'istante legittimato all'accesso diretto, risultando terzo rispetto al rapporto Spazio Comune/Amministrazione” si appalesa inammissibile in quanto estremamente generica, indeterminata ed esplorativa.
Né risponde al vero che l'attore non fosse legittimato all'accesso diretto, in quanto l'art 24, comma 7, della legge 241/1990 prevede che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Sotto tale profilo, dunque, non è stata fornita la prova della previa attivazione della parte stessa al fine di reperire autonomamente la documentazione in questione e del rigetto della relativa istanza.
Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 210 c.p.c., infatti, costituisce ius receptum il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa...”
(cfr. Cass. n. 19475 del 06.10.2005; Cass. n. 149 del 10.01.2003 e Cass. n. 9514 dell'08.09.1999).
L'ordine di esibizione di documenti (che il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di emettere - Cass.
33572/2021 e Cass. 23120/2010) presuppone la deduzione dell'istante che esso contiene la prova su fatti controversi della causa e non può essere emesso per finalità esplorative, ossia al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi (cfr. Cass. 26943/2007 e Cass.
9715/1995). La giurisprudenza ha costantemente statuito che l'esibizione non può supplire all'inerzia probatoria delle parti (cfr. Cass. 17948/2006) e al mancato assolvimento del loro onere probatorio (cfr.
Cass. 10043/2004 e Cass. 17149/2008 per le quali l'ordine di esibizione “deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi”).
pagina 19 di 20 Infine, ad abundantiam, un ulteriore indizio a riprova dell'assenza di un comportamento contrario a buona fede in capo alla parte convenuta, è costituito dal fatto che, per stessa ammissione attorea, i contratti preliminari de quibus sono stati tutti risolti consensualmente, circostanza questa difficilmente spiegabile laddove fosse stata ravvisabile una qualche colpevole inerzia della
CP_1
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza attorea nulla andrà liquidato in favore della parte convenuta, la quale, rimasta contumace, non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nell'ambito del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio di primo grado iscritto al n. 265/2024 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
RIGETTA la domanda avanzata dall'attore geom. nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
. Controparte_1
Nulla sulle spese.
Ancona, 24.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Federica Minervini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2024 promossa da:
( ) nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Osteriola n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore, giusta delega posta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE contro
(P. I.V.A. – C.F.: con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Senigallia (AN) Strada Provinciale Corinaldese n. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
CONVENUTA
Oggetto: mediazione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“- in via principale: condannare al risarcimento in favore dell'istante dei danni, CP_1
patrimoniali e non patrimoniali, subìti per le causali di cui in narrativa, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine e salvo gravame, di responsabilità precontrattuale, a sensi dell'art. 1337
c.c., nella misura che risulterà di giustizia o secondo equità, gravata di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”
pagina 1 di 20
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, anche solo la chiedendone la Controparte_1 CP_1
condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali -quantificati nella narrativa dell'atto in complessivi € 108.210,00- e non patrimoniali (non specificati nel loro ammontare) derivanti dalla mancata stipula dei contratti oggetto dell'incarico di mandato del 21.06.2021 (vendita di appartamenti che la avrebbe ricavato nel plesso edilizio da ristrutturare sito in Senigallia (AN) via CP_1
Podesti n. 48/50).
L'udienza di comparizione, indicata in citazione al 22.05.2024, veniva differita dalla cancelleria, ex art. 168, comma quarto, c.p.c., al 28.05.2024. Il termine per la tempestiva costituzione della convenuta ex art. 167, secondo comma, c.p.c., scadeva il 13.03.2024; tuttavia, la convenuta
Cooperativa non si costituiva.
La relativa notifica risulta effettuata in data 12.01.2024 a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3-bis legge 21.01.1995 n. 53 all'indirizzo PEC presente nel Email_1
Registro delle Imprese e nell'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata istituto dal
(INI – PEC). Controparte_2
In esito alle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., lo scrivente Giudice, verificata la regolarità e l'intervenuto perfezionamento della notifica nei confronti della convenuta ne dichiarava la contumacia e differiva l'udienza di comparizione al 19.09.2024 avvisando le parti che da tale data sarebbero decorsi i termini ex art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Parte attrice depositava, nei termini, la prima e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente ribadendo le domande e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e chiedendo, in via istruttoria, ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sui capitoli nella stessa articolati, nonché prova per testi sugli stessi capitoli con indicazione dei nominativi dei testi e richiesta di acquisizione, ex art. 210 c.p.c., di tutti i documenti prodotti dalla convenuta al Comune di
Senigallia per la domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione del complesso di via Podesti
n. 48/50 e di tutte le risposte dell'amministrazione. Stante il perdurare della contumacia, non depositava la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.
pagina 2 di 20 All'udienza del 19.09.2024 svoltasi, a seguito di delega da parte della scrivente, dinanzi al
G.O.P. dott.ssa Gemma Pirro, compariva la sola difesa di parte attrice, la quale insisteva per l'ammissione delle prove così come articolate nella propria seconda memoria istruttoria.
Il G.O.P., rilevata l'impossibilità - a causa della contumacia di parte convenuta - di procedere al tentativo di conciliazione, rimetteva la causa alla scrivente.
In data 13.11.2024, esaminato il verbale di udienza, avuto riguardo alle relative risultanze, letti gli atti e i documenti di causa, lo scrivente Giudice, ritenuta irrilevante e inammissibile la prova orale
(interpello e testi) richiesta dalla parte attrice alla luce della natura documentale delle circostanze dedotte nei capitoli proposti, ritenuta parimenti inammissibile l'istanza di esibizione dalla medesima avanzata in difetto di prova della previa attivazione della parte richiedente in termini di esercitato accesso agli atti e documenti dell'Ente, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni di parte attrice e del compendio documentale in atti.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 06.02.2025.
A tale udienza compariva la sola parte attrice, la quale concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico e discuteva la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Il Giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
***
A sostegno della domanda avanzata nei confronti della il Controparte_1
geom. esponeva, in fatto, in sintesi e per quanto di interesse ai fini dell'emananda Parte_1
decisione, che:
- la Cooperativa convenuta in data 21.06.2021 gli aveva conferito mandato, quale agente immobiliare, di vendere gli appartamenti che avrebbe ricavato nel plesso edilizio da ristrutturare sito in
Senigallia (AN) via Podesti n. 48/50 (cfr. all. 1 citazione);
- ricevuto il mandato dalla Cooperativa, l'agente immobiliare aveva raccolto le proposte di acquisto dai seguenti promissari acquirenti: Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (cfr. all.ti dal 2 al 9
[...] Parte_6 Persona_1 Parte_7 Parte_8
citazione);
pagina 3 di 20 - tutte le proposte sottoscritte dai promissari acquirenti erano subordinate al rilascio del permesso di costruire richiesto al Comune di Senigallia dalla Cooperativa in qualità di promittente venditrice in data 20.05.2021, con istanza protocollata al n. GE/2021/0022987 (cfr. all. 10 citazione);
- il aveva comunicato alla Cooperativa l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. CP_1
07.08.1990 n. 241 (cfr. all. 11 citazione privo di data) e, contemporaneamente, aveva chiesto a quest'ultima di produrre le ricevute relative al pagamento degli oneri di urbanizzazione e altre ricevute attestanti l'avvenuto adempimento degli obblighi di legge da espletarsi con riferimento all'intervento edilizio proposto;
- in data 27.12.2021 la in risposta alle richieste avanzate dal aveva CP_1 CP_1
richiesto una proroga dei termini previsti per la corresponsione dei contributi concessori, motivata in ragione della difficoltà di reperire la necessaria liquidità. Con la stessa comunicazione la CP_1 aveva, in ogni caso, ribadito che era suo interesse ritirare il permesso di costruire e procedere all'avvio del cantiere nel più breve tempo possibile (cfr. all. 12 citazione);
- in data 19.05.2022 l'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia aveva emesso il documento istruttorio, cui era seguita la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che non veniva riscontrata dalla convenuta;
- il Comune aveva, infine negato il rilascio del permesso di costruire con provvedimento di diniego n. 5/22, protocollo GE/2021/0022879. Queste le motivazioni: “in quanto l'intervento proposto
è qualificabile come intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/09 e s.m.i. ciò in considerazione del fatto che per l'applicazione delle deroghe volumetriche previste dal combinato disposto dell'art. 32 bis comma 2 e dell'art. 32 ter comma 2 delle
NTA del PRG secondo cui è necessario che i volumi non conteggiati come tali in virtù di quest'ultimo comma presuppongano la loro realizzazione in aree non soggette alle limitazioni di cui all'art. 9 del
Piano di Assetto Idrogeologico, avvenuta con l'entrata in vigore della normativa del PAI sovraordinata a quella del PRG entrata in vigore l'11.5 u.s.. L'intervento edilizio così come proposto e qualificato, non essendo annoverabile tra gli interventi edilizi ammessi dall'art. 9 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con DPCM 14.3.22 pubblicato in G.U. - serie generale n. 108 del
10.5.22 – art. 9 delle NTA – Cartografia di riferimento adottata con DGR 982 dell'8.9.16, non è realizzabile. Inoltre le nuove volumetrie previste in progetto non sono realizzabili per il combinato disposto tra l'art. 4 comma 5 lett. c) della L.R. 22/09 e s.m.i. e le relative deroghe ammesse di cui al comma 5 ter che esplicitamente vieta gli interventi de demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 2
pagina 4 di 20
della L.R. Marche 22/09 di edifici ricadenti in ambiti di cui al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Marche o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di notifica” (all. 13 citazione);
- il provvedimento di diniego non risultava essere stato impugnato dalla CP_1
- in data 14.06.2022 la aveva inviato ad uno dei promissari acquirenti, signor CP_1
una missiva con la quale comunicava l'intervenuta estinzione dell'obbligazione Parte_5
assunta in quanto la prestazione era divenuta impossibile per causa esterna, non prevedibile e, pertanto, non imputabile al debitore stesso ex art. 1256 c.c. (cfr. all. 14 citazione);
- il 02.08.2023 il geom. aveva inviato, per il tramite del proprio legale, Parte_1
raccomandata di diffida e messa in mora alla Cooperativa intimandole il pagamento delle stesse somme richieste con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. all. 24 citazione), cui non era seguito riscontro;
- in data 19.09.2023 l'attore aveva rivolto alla Cooperativa invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza seguito.
Sulla base dei fatti, così come sopra rappresentati, l'attore deduceva, in diritto, l'insussistenza delle “condizioni per invocare l'art. 1256 c.c., in quanto il mancato rilascio del permesso di costruire
è da ascriversi alla non corresponsione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione e
a sensi dell'art. 1359 c.c. le medesime costruzioni [n.d.r., così nell'atto di citazione ma è evidente che trattasi di refuso e che la parola corretta non è “costruzioni” ma “condizioni”] si considerano avverate, come è confermato dalle ragioni addotte nella lettera 27.12.21 della convenuta al Comune.
Tra l'altro, avendo l'istante agente immobiliare ricevuto il mandato dei promittenti acquirenti con versamento del relativo acconto, la stessa era nella situazione di poter disporre delle somme necessarie al ritiro del permesso di costruire (all. n. 15-22)”;
Dalla condotta della Cooperativa sarebbero quindi derivati all'istante danni di natura patrimoniale per € 52.210,00 pari all'importo delle (mancate) provvigioni che avrebbe percepito dai promissari acquirenti (€ 5.000,00 € 7.400,00 € 7.800,00 € Parte_2 Parte_3 Parte_4
5.500,00 € 6.450,00 € 6.500,00 € 7.260,00 Parte_5 Parte_6 Persona_1
pagina 5 di 20 ed € 6.300,00 e per € 56.000,00 pari all'importo delle (mancate) Parte_7 Parte_8 provvigioni che avrebbe percepito dalla promittente venditrice (€ 7.000,00 per ciascuno degli 8 contratti preliminari conclusi con l'intervento del geom. ). Parte_1
Premesso quanto sopra, in fatto e in diritto, si osserva quanto segue.
La presente azione si fonda sull' “incarico di mediazione per vendita immobiliare in collaborazione” del 21.06.2021 relativo alla vendita di immobili da ristrutturare, conferito dalla
Cooperativa convenuta ad e al geom. - entrambi quali agenti immobiliari - Controparte_3 Parte_1
e sulle singole proposte di acquisto, integranti altrettanti contratti preliminari a seguito delle relative accettazioni da parte della promittente venditrice.
L'incarico di mediazione risulta, invero, conferito congiuntamente sia ad che al Controparte_3
geom. ma la presente azione è stata promossa solo da quest'ultimo. Parte_1
Agli atti vi è prova che, per il tramite dell'odierno attore, siano stati conclusi numero otto contratti preliminari di compravendita.
Ogni singolo promissario acquirente ha sottoscritto la proposta di acquisto, ha consegnato ad la somma convenuta nella stessa a titolo di deposito fiduciario (destinato a divenire Controparte_3
caparra confirmatoria in caso di accettazione della proposta da parte della promissaria acquirente) e ha contestualmente dichiarato di riconoscere e accettare l'attività di mediazione dell'agente immobiliare
(cfr. citati allegati da 15 a 22 citazione). Parte_1
Tuttavia, come riconosciuto, in fatto, dalla stessa parte attrice, l'efficacia dei relativi contratti preliminari era subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento del permesso di costruire da parte della Cooperativa promittente venditrice.
Risulta quindi provato che la predetta condizione sospensiva non si è realizzata, in quanto il procedimento amministrativo volto all'ottenimento del permesso di costruire - avviato su istanza della convenuta - si è concluso con provvedimento di diniego del Comune di Senigallia. CP_1
L'esistenza della condizione sospensiva contenuta nei preliminari e il relativo regime dei contratti sottoposti alla stessa non possono che ripercuotersi sul diritto alla provvigione del mediatore.
E infatti, l'art. 1757, primo comma, c.c., prevede che “Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione”.
Ciò implica che, quando l'affare concluso per il tramite del mediatore sia soggetto ad una
“condicio iuris”, rappresentata dalla necessità di un'autorizzazione amministrativa, il diritto del pagina 6 di 20 mediatore alla provvigione non sorge sino a quando non sia intervenuta quest'ultima, per effetto della previsione di cui all'art. 1757, comma primo, c.c. (cfr. Cass. n. 7332/2009, principio enunciato in riferimento ad un incarico di mediazione per l'acquisto di concessioni relative alla costruzione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, tradottasi nella stipulazione di un contratto preliminare la cui efficacia, secondo la S.C., doveva ritenersi subordinata alla duplice condizione del rilascio della concessione e dell'assenso della P.A. alla cessione).
Secondo la prospettazione difensiva attorea, invero, la condizione non si sarebbe verificata per fatto e colpa della convenuta, da cui l'asserita necessaria applicazione dell'art. 1359 c.c., relativo alla così detta “finzione di avveramento della condizione” per la quale “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa”.
Deve inoltre evidenziarsi, quanto al petitum, che l'attore non ha agito per il pagamento delle provvigioni non riscosse ma ha formulato domanda di risarcimento danni, invocando sia danni di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale è stato, in ogni caso, quantificato in € 108.210,00, importo corrispondente alle provvigioni concordate con la parte promittente venditrice e con le parti promissarie acquirenti.
E, infatti, le provvigioni per come pattuite con la parte promittente venditrice nel richiamato contratto di incarico del 21.06.2021 (importo fisso convenuto in € 7.000,00 per numero 8 contratti) ammontano a complessivi € 56.000,00 e per come pattuite con le parti promissarie acquirenti ammontano a complessivi € 52.210,00 (3% del prezzo di acquisto degli immobili, come da singole proposte di acquisto nonché come da ricevute relative ai depositi fiduciari consegnati ad Controparte_3 nelle quali si dà anche atto dell'importo che ciascun promissario acquirente si è dichiarato disposto a riconoscere all'agente immobiliare , cfr. citati allegati da 15 a 22 citazione). Parte_1
Quanto al danno non patrimoniale, lo stesso è stato genericamente domandato senza essere né quantificato nel suo ammontare né meglio specificato. Parte attrice si è limitata a chiederne la liquidazione nella “misura che risulterà di giustizia”.
Prima di entrare nel merito della domanda attorea è opportuno operare una premessa sulla contumacia della parte convenuta e sulle relative conseguenze nell'ambito del presente giudizio.
La contumacia, nel nostro ordinamento giuridico, determina (sulla scorta della decisione resa dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D. Lgs.
pagina 7 di 20 vo 17.01.2003 n. 5, recante la disciplina dell'abrogato rito societario), non già una ficta confessio ma una ficta contestatio (cfr. Cass. 14860/2013; Cass. n. 10182/2007; Cass. n. 15777/2006; Cass.
10947/2003; Cass. 1293/1998; chiarissima sul punto Cass. 10554/1994; Cass. 1898/1990 etc.).
La stessa integra un comportamento processuale “neutro”, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (cfr. Cass. n. 24885 del 21.11.2014 e Cass. 22461/2015).
La disciplina della contumacia ex articoli 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva diversa previsione espressa. La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova;
non consente, pertanto, di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (cfr. Cass. 10947/2003). La stessa, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza l'attore è onerato di fornire la prova. Principio costante, questo, nella giurisprudenza della Corte di cassazione
(cfr. Cass. 10554/1994; Cass. 2410/1985; Cass. 6462/1984; Cass. 3357/1982; Cass. 5719/1979, Cass.
3056/1982; più di recente Cass. 27852/2024). Ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti
(cfr. Cass. 3765/2021; Cass. 30545/2017).
L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non può, dunque, ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema.
La regola che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, è a tal punto pacifica che al convenuto rimasto contumace, e costituitosi solo in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda e sollevare quindi eccezione in merito a fatti e circostanze eventualmente ritenuti non contestati (cfr. Cass. 14623/2009; Cass. 14372/2023). Il
pagina 8 di 20 principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado (cfr. Cass. 461/2015). Con la conseguenza che si deve escludere, non solo che la contumacia sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. citata Cass. 14860/2013).
Nel caso in cui - a fronte dell'allegazione specifica di una parte - difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a “fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (cfr. Cass. 15288/2023).
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se, per un verso, solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. 16028/2023).
Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio e impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte.
Dunque la circostanza processuale della contumacia non è elemento, di per sé, unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda proposta in causa, non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né potendosi applicare il principio di “non contestazione” e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte attrice costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano “provati” o per meglio dire “non contestati” per la sola evenienza della mancata costituzione della controparte convenuta e, infatti, incombe, comunque, alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio a prescindere dalla contumacia della controparte.
pagina 9 di 20 Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova un'evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
(originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (tale principio non opera, tuttavia, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
Dalla semplice contumacia non può, pertanto, mai discendere un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio e, invero, la non contestazione, anche da un punto di vista semantico, presuppone una difesa attiva della parte convenuta che si sia costituita in giudizio e abbia preso posizione in ordine ai fatti allegati dalla controparte.
La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno chiarito che “la contumacia del convenuto e la mancata risposta all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova” e ciò in considerazione del fatto che la contumacia “è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (cfr., ex multiis, Cass. 1648/1996).
A conforto degli enunciati principi, giova richiamare proprio l'art. 115 c.p.c., che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla “sola parte costituita” e da tanto consegue che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata “...quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione” dei fatti costitutivi allegati dall'attore “con conseguente assoluzione dell'attore di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito”;
“... poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione” (cfr. citata Cass. 23.06.2009 n. 14623).
pagina 10 di 20 È anche alla luce di quanto sopra che devono quindi essere esaminate le domande e le relative allegazioni attoree.
Il fatto generatore del danno, secondo la ricostruzione della vicenda fornita dalla difesa attorea, sarebbe costituito dalla condotta tenuta dalla Cooperativa, a causa della quale non si sarebbe avverata la condizione sospensiva prevista nei contratti de quibus.
In particolare, parte attrice imputa alla convenuta due distinti comportamenti colpevoli.
In primo luogo, la stessa avrebbe omesso di corrispondere i contributi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione come domandato dal di Senigallia ed è questa la principale censura che CP_1 viene mossa dall'attore nei confronti della Cooperativa.
In secondo luogo, quest'ultima avrebbe omesso di presentare osservazioni per iscritto avverso i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (così detto preavviso di rigetto) notificati il 30.05.2022 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. di cui al protocollo n. 2022/27262 e anche di impugnare la determinazione di conclusione negativa (diniego n. 05 del 2022) dinanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche o, in alternativa, mediante Ricorso al
Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica della determinazione di conclusione negativa.
In tali condotte, secondo la prospettazione attorea, andrebbe ravvisata la causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, cui era subordinata l'efficacia dei contratti preliminari di compravendita intermediati dall'attore in base alle clausole contrattuali e, di conseguenza, anche la causa della mancata percezione delle provvigioni pattuite;
di qui, dunque, il lamentato danno patrimoniale, da qualificarsi alla stregua di un mancato guadagno, sebbene non esplicitamente qualificato come tale dall'istante.
Tanto premesso si osserva come, tuttavia, l'art. 1359 c.c., per le ragioni che si passa ad esporre, non risulta applicabile al caso di specie.
Giova, in proposito, premettere che la condizione è un avvenimento futuro e oggettivamente incerto dal quale le parti fanno dipendere, o la produzione degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta, o l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto (art. 1353 c.c.). Trattasi di un elemento accidentale del contratto, la cui apposizione consente di attribuire rilevanza ai motivi, che le parti sono libere di inserire o meno nel contratto, utile per regolamentare situazioni di “incertezza” e funzionale all'autonomia negoziale.
pagina 11 di 20 L'espressione “condizione” viene adoperata, sia per indicare la clausola condizionale inserita nel negozio, sia l'evento dedotto in condizione, dal quale le parti fanno dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti dell'atto. Emerge, quindi, che la condizione può essere di due specie: sospensiva, se da essa dipende il prodursi degli effetti del negozio;
risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti del negozio.
La condizione, così come sopra definita, è la così detta “condicio facti” dalla quale si distingue la così detta “condicio iuris”.
La condicio facti dipende dalla volontà delle parti, che sono libere, nello stipulare un contratto, di subordinarne gli effetti ad un certo evento, secondo la valutazione che esse fanno dei loro interessi.
Invece, la condicio iuris costituisce un elemento previsto e stabilito dalla legge, incidente sull'efficacia del negozio, sul quale la volontà delle parti non può influire.
Alla condicio iuris, proprio perché non è una condizione in senso proprio, non si applicano le regole che si riferiscono alla condicio facti.
A sua volta, la condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, si distingue in: casuale, se il suo avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi;
potestativa, se dipende dalla volontà di una delle parti;
mista, se dipende in parte dal caso o dalla volontà di terzi e in parte dalla volontà di una delle parti. Ipotesi emblematica di condizione mista si ha nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga dalla banca un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito (cfr., ex multis, Cass.
31.05.2022 n. 17571).
L'art. 1359 c.c. prevede la così detta “finzione di avveramento” ogniqualvolta la condizione mista o casuale sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario e non già concorrente (cfr. Cass. 21427/2022; Cass. 16501/2014; Cass. 7405/2014). Si determina così la stessa situazione che si sarebbe determinata in seguito all'avveramento. Per l'imputabilità è sufficiente la colpa ma deve, in ogni caso, essersi trattato di comportamenti positivi, salvo che l'inerzia abbia violato precisi obblighi di agire imposti dal contratto o dalla legge anche ex art. 1375 c.c. (Cass. 22046/2018;
Cass. 29641/2020).
“Quando l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro
e incerto, il comportamento di una parte che, avendone interesse, abbia impedito l'evento assume rilievo ai sensi dell'art. 1359 c.c., solo se la condizione è apposta nell'interesse dell'altra parte, in quanto nell'ipotesi di condizione bilaterale, entrambi i contraenti hanno necessariamente interesse a
pagina 12 di 20
che la condizione pattuita a favore di ciascuno di essi si avveri. In quest'ultimo caso non trova applicazione l'art. 1359 c.c. che considera equivalente all'avverarsi della condizione il suo non verificarsi in dipendenza del comportamento positivo del contraente titolare di un interesse contrario”
(cfr. Cass. n. 10220 del 20.11.1996).
La norma dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della stessa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse;
in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti (cfr. cfr. citata Cass. n. 10220 del
20.11.1996; Cass. n. 1714 del 16.02.2000; Cass. n. 7973 del 12.06.2000; Cass. n. 6423 del 22.04.2003;
Cass. n. 23824 del 22.12.2004 e Cass. n. 419 del 12.01.2006; Cass. n. 16620 del 03.07.2013; Cass. n.
18512 del 26.07.2017).
La norma non è applicabile, per analogia, al caso inverso, di condizione che si avvera per fatto imputabile alla parte interessata (cfr. Cass. 10220/1996) né in caso di condicio iuris (cfr. Cass.
2875/1992), specialmente quando essa si identifichi nell'emanazione di un provvedimento amministrativo ostandovi il profilo della discrezionalità che impedisce qualsivoglia forma di sostituzione della volontà della P.A..
Delineate le sopra riportate coordinate ermeneutiche e applicate al caso di specie, si osserva che la condizione contenuta nei preliminari procacciati dal mediatore è una condizione bilaterale e mista.
È bilaterale perché non è posta nell'interesse di una sola delle parti (così detta condizione unilaterale) ma è posta nell'interesse di entrambe. È evidente, infatti, che ad avere interesse al realizzarsi della condizione non erano solo i promissari acquirenti desiderosi di acquistare un immobile ma era anche la promittente venditrice che in caso di mancato rilascio del permesso di costruire avrebbe perduto un affare del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, come poi accaduto.
“Il carattere unilaterale o bilaterale della condizione contrattuale, rilevante al fine dell'applicabilità o meno dell'art. 1359 c.c. sulla finzione legale di avveramento della condizione medesima, va affermato a seconda che essa risulti rivolta a garantire esclusivamente l'interesse di uno
pagina 13 di 20
dei contraenti, ovvero l'interesse di entrambi, non anche, pertanto, in base alla sua provenienza dalla volontà dell'uno o dell'altro contraente, dato che, vertendosi in tema di patto contrattuale, la sua stipulazione consegue in entrambi i casi ad una manifestazione negoziale bilaterale” (cfr. Cass. n.
3936 dell'08.06.1983).
Né può dirsi che la avesse interesse al non avverarsi della condizione per evitare di CP_1
corrispondere il prezzo della mediazione.
In primo luogo, perché la mediazione era funzionale alla collocazione sul mercato dei beni immobili che la si accingeva a costruire dovendo quest'ultima scongiurare l'evenienza che CP_1
gli stessi rimanessero invenduti e quindi, a tal fine, il pagamento delle provvigioni rappresentava senz'altro un esborso sostenibile e che la aveva tutto l'interesse ad onorare. CP_1
In secondo luogo, perché, nel caso di specie, lo stesso sarebbe gravato sulla convenuta solo per la minima parte di € 2.000,00 e non per l'intero importo convenuto in € 7.000,00 per ciascun immobile, in quanto, proprio per evitare di gravare eccessivamente la è stato previsto che il prezzo di CP_1 ciascun immobile sarebbe stato aumentato di € 5.000,00 a parziale copertura di tale spesa.
A tale condizione, quindi, per sua natura, non si applica l'art. 1359 c.c.
Si è già detto, infatti, che l'istituto della finzione di avveramento della condizione non ha modo di operare in presenza di un interesse concorrente delle parti.
La condizione in questione è, poi, mista, in parte potestativa e in parte casuale.
Ciò in quanto il realizzarsi della stessa dipendeva, in parte, dalla condotta della Cooperativa e, in parte, dalla competente pubblica amministrazione comunale.
Dalla condotta della Cooperativa in quanto la stessa tenuta ad attivarsi dapprima per predisporre tutta la documentazione necessaria e successivamente per presentare, sulla base della stessa, istanza per l'ottenimento del permesso di costruire.
Dalla pubblica amministrazione in quanto chiamata a pronunciarsi, all'esito del relativo procedimento amministrativo, circa la sussistenza o meno, nella fattispecie, dei presupposti, per il rilascio dell'anelato permesso di costruire.
In capo alla vi era, dunque, un obbligo contrattuale di attivarsi mediante la CP_1
presentazione dell'istanza, obbligo che risulta documentalmente assolto e, quindi, il verificarsi della condizione risultava successivamente rimesso alle valutazioni e determinazioni della pubblica amministrazione.
pagina 14 di 20 Inoltre, la condizione in questione, per quanto attiene alla componente rimessa all'emanazione del provvedimento amministrativo, integra una condicio iuris e, come detto, anche in caso di condicio iuris l'art. 1359 c.c. non risulta applicabile.
Esclusa, quindi, la possibilità di considerare avverata la condizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1359 c.c., a ciò ostando le ragioni di cui sopra, occorre, ulteriormente, verificare se il permesso di costruire non sia stato rilasciato a causa di una qualche condotta (attiva o omissiva) ascrivibile alla , tale da far sorgere in capo alla stessa una responsabilità sulla base della CP_1
quale poter fondare una pretesa risarcitoria nel caso in cui si ravvisasse, ex art. 1223 c.c., un rapporto di causalità diretta tra tale condotta e il presunto danno.
In particolare, il referente normativo è costituito, in tal caso, dall'art. 1358 c.c., norma che pone l'obbligo, in capo a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente (cfr. citata Cass.
n. 3942 del 18.03.2002).
A tal proposto bisogna premettere che il contratto sottoposto a condizione sospensiva si perfeziona immediatamente ma è inefficace fino a quando la condizione non si avvera: il negozio esiste
- esistendo i suoi elementi strutturali - ma non è ancora efficace e solo con il verificarsi della condizione spiega la sua efficacia ex tunc, mentre cessa di esistere se la condizione non si avvera.
Durante il detto periodo di pendenza - su cui retroagiscono l'avveramento o il mancato avveramento della condizione - le parti si trovano in una posizione di aspettativa che è fonte di effetti preliminari. In particolare, in pendenza della condizione sospensiva, il contratto a prestazioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio ma è già fermo ed irrevocabile il vincolo negoziale.
Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finché dura la pendenza, salve, appunto, alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'art. 1358 c.c.: da tali disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti e obblighi preliminari. Ciascun contraente, in pendenza della condizione deve comportarsi “secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte”, deve, cioè, osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375
c.c., astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e compiere quanto sia del caso necessario affinché l'evento condizionante si verifichi in modo da non influire sul verificarsi pagina 15 di 20 dell'evento condizionante pendente (cfr. Cass. n. 4110 del 22.03.2001; Cass. n. 6676 del 02.06.1992 e
Cass. n. 2875 del 10.03.1992).
Detto obbligo costituisce una specificazione di quello più generale, imposto dalla legge ai contraenti, di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, ma assume un significato particolare se considerato nell'ambito dell'aspettativa di avveramento della condizione, configurandosi come necessità di non influire sul libero corso della pendenza, diminuendo la dose di incertezza dell'evento condizionante.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai rapporti tra le parti del contratto contenente la clausola condizionale e, dunque, rispetto alle stesse comporta che l'eventuale inadempimento può dar luogo ad una responsabilità contrattuale e ad una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui al citato articolo 1358 c.c.
Nel caso di specie, non vengono, tuttavia, in considerazione i rapporti tra le parti del contratto principale sottoposto a condizione (il contratto preliminare).
Tale contratto, come si evince dagli atti è, infatti, stato risolto tra le parti per mutuo consenso.
Rilevano, invece, ai fini della presente decisione i rapporti tra una delle parti di quel contratto, ovvero la Cooperativa promittente venditrice, che ha conferito mandato al mediatore (attuale attore) e il mediatore stesso, che lamenta di aver subito un danno.
In virtù della previsione normativa contenuta nell'art. 1757 c.c. si ritiene che non vi siano ostacoli ad estendere gli approdi della citata giurisprudenza anche a questo ulteriore rapporto, peraltro negozialmente collegato al primo.
Tale norma, infatti, estende anche al mediatore, sia pure non parte del contratto preliminare, gli effetti di quella condizione sospensiva contenuta nei contratti preliminari stipulati tra le parti
(promittente venditore e promissari acquirenti) alla cui conclusione il mediatore ha contribuito con la propria opera professionale, condizionando - e quindi subordinando - il suo diritto alla provvigione al verificarsi della stessa. Si tratta di uno di quei “casi previsti dalla legge” in cui il contratto che ha forza di legge tra le parti e che, di regola, non produce effetti rispetto ai terzi, ex art. 1372 c.c., è invece idoneo a produrre i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, in tal caso il mediatore.
In ragione di ciò, sebbene l'attore non abbia agito per conseguire la provvigione ma per il risarcimento del danno, si deve verificare se ricorrano profili di responsabilità della Cooperativa ex art. 1358 c.c. che ne giustifichino una condanna al risarcimento del danno nei confronti del mediatore per avere provocato, con la sua condotta in pendenza della condizione, un mancato guadagno allo stesso.
pagina 16 di 20 La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che: “il giudizio sulla esistenza di un nesso di derivazione causale tra mancata realizzazione della situazione futura incerta e inadempimento dell'obbligazione va condotto applicando l'art. 1223 c.c.: perciò considerando se, avuto riguardo alla situazione di fatto in cui il bene oggetto del contratto si trovava nel momento in cui si è determinato
l'inadempimento, il rilascio delle autorizzazioni amministrative, necessarie per utilizzare il bene in conformità del diritto di godimento attribuito dal contratto al conduttore, sarebbe stato possibile avuto riguardo alla normativa che le amministrazioni pubbliche competenti sarebbero state tenute ad applicare per concludere in modo legittimo il procedimento. Stabilire se, nella situazione data, fosse possibile una legittima conclusione positiva del procedimento significa fare applicazione, nel caso,
d'un criterio di regolarità causale, il quale permette una corretta applicazione dell'art. 1223 c.c. quando si tratta di giudicare del se il comportamento lesivo può essere considerato causa non d'un evento dannoso in effetti verificatosi, ma della mancata produzione di un evento, dalla cui derivazione sarebbe derivato un vantaggio, così non potutosi conseguire” (cfr. Cass. 6676/1992 e Cass.
3084/1996).
La possibilità che il permesso di costruire fosse rilasciato integra(va) un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio ovvero l'asserito diritto al risarcimento del danno: dunque l'incertezza che residui su questo aspetto non può che ricadere sull'attore, secondo la regola di giudizio posta dall'art. 2697 c.c.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'attore ha lamentato che la condizione sospensiva non si è verificata per fatto e colpa imputabili alla CP_1
In particolare, ha dedotto che la condizione non si è realizzata perché la avrebbe CP_1
omesso di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e di costruzione.
Invero risulta dagli atti di causa che il ha negato il rilascio del permesso di costruire CP_1
sulla base di specifiche motivazioni attinenti alle possibilità di realizzazione della tipologia di intervento richiesta sulla base della normativa vigente e senza fare alcun riferimento a cause in qualche misura imputabili alla né, nello specifico, a omessi pagamenti da parte della stessa. CP_1
Ciò significa che il mancato avveramento della condizione non è dipeso da alcuna causa imputabile alla dal momento che, come chiaramente evincibile dall'esame del CP_1
provvedimento amministrativo in questione, il rigetto dell'istanza è dipeso dall'oggettiva impossibilità
pagina 17 di 20 di realizzare l'intervento edilizio - “Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/2009 e S.M.I.” - che la Cooperativa si era prefissa in base alla legislazione vigente in materia (ostandovi il combinato disposto dell'art. 32-bis, comma 2 e dell'art. 32-ter, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G.; l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione
(N.T.A.) del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 14.03.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 108 del 10.05.2022 (Cartografia di riferimento adottata con D.G.R. n. 982 dell'08.09.2016) in quanto esulante dagli interventi edilizi ammessi dall'art. 9 delle N.T.A. (normativa P.A.I. che è sovraordinata a quella del P.R.G.); le volumetrie previste in progetto non potevano essere realizzate in virtù del combinato disposto tra l'art. 4, comma 5, lettera c) della L.R. 22/2009 e s.m.i. e le relative deroghe ammesse dal comma 5-ter che esplicitamente vieta gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 2 della L.R. Marche
22/2009 di edifici ricadenti in ambiti di cui al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto
AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato
AVV_R4.).
Si ribadisce, pertanto, come sulla base delle richiamate motivazioni, non emergono censure espresse relative alla condotta tenuta dalla istante. CP_1
Si osserva, ulteriormente, che la mancata presentazione di osservazioni e documenti dopo la notifica dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 07.08.1990
n. 241 e s.m.i. di cui al protocollo n. 2022/27262, in assenza di specifiche allegazioni attoree in ordine al fatto che la relativa presentazione sarebbe valsa ad immutare lo stato delle cose e le conseguenti determinazioni del non vale a costituire, di per sé e per ciò stesso, condotta rimproverabile. CP_1
Identiche considerazioni valgono in ordine alla lamentata mancata presentazione del ricorso avverso il provvedimento finale di diniego n. 05 del 2022.
In conclusione, l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che il procedimento amministrativo in questione ha avuto esito negativo a causa di condotte imputabili alla convenuta.
Si evidenzia, peraltro, che il provvedimento di rigetto fa riferimento a una normativa sopravvenuta -entrata in vigore a far data dall'11.05.2022- alla data di presentazione dell'istanza e di avvio del procedimento, che ben potrebbe aver influito sull'esito del procedimento.
pagina 18 di 20 Per completezza si osserva, quanto all'istanza attorea di esibizione ex art. 210 c.p.c., che la valutazione della relativa ammissibilità è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, non essendo sindacabile il mancato esercizio di tale potere neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. n. 4375/2010).
In ogni caso giova evidenziare quanto segue.
La domanda avanzata da parte attrice, per come formulata: “disporre, altresì, l'acquisizione a sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutti i documenti prodotti dalla convenuta al Comune di Senigallia per la domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione del complesso di Via Podesti n. 48/50 e di tutte le risposte dell'Amministrazione, non essendo l'istante legittimato all'accesso diretto, risultando terzo rispetto al rapporto Spazio Comune/Amministrazione” si appalesa inammissibile in quanto estremamente generica, indeterminata ed esplorativa.
Né risponde al vero che l'attore non fosse legittimato all'accesso diretto, in quanto l'art 24, comma 7, della legge 241/1990 prevede che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Sotto tale profilo, dunque, non è stata fornita la prova della previa attivazione della parte stessa al fine di reperire autonomamente la documentazione in questione e del rigetto della relativa istanza.
Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 210 c.p.c., infatti, costituisce ius receptum il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa...”
(cfr. Cass. n. 19475 del 06.10.2005; Cass. n. 149 del 10.01.2003 e Cass. n. 9514 dell'08.09.1999).
L'ordine di esibizione di documenti (che il Giudice ha la facoltà e non l'obbligo di emettere - Cass.
33572/2021 e Cass. 23120/2010) presuppone la deduzione dell'istante che esso contiene la prova su fatti controversi della causa e non può essere emesso per finalità esplorative, ossia al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi (cfr. Cass. 26943/2007 e Cass.
9715/1995). La giurisprudenza ha costantemente statuito che l'esibizione non può supplire all'inerzia probatoria delle parti (cfr. Cass. 17948/2006) e al mancato assolvimento del loro onere probatorio (cfr.
Cass. 10043/2004 e Cass. 17149/2008 per le quali l'ordine di esibizione “deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi”).
pagina 19 di 20 Infine, ad abundantiam, un ulteriore indizio a riprova dell'assenza di un comportamento contrario a buona fede in capo alla parte convenuta, è costituito dal fatto che, per stessa ammissione attorea, i contratti preliminari de quibus sono stati tutti risolti consensualmente, circostanza questa difficilmente spiegabile laddove fosse stata ravvisabile una qualche colpevole inerzia della
CP_1
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza attorea nulla andrà liquidato in favore della parte convenuta, la quale, rimasta contumace, non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nell'ambito del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio di primo grado iscritto al n. 265/2024 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
RIGETTA la domanda avanzata dall'attore geom. nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
. Controparte_1
Nulla sulle spese.
Ancona, 24.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Federica Minervini
pagina 20 di 20