Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/10/2024, n. 27852
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Ordinanza 29 ottobre 2024

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In tema di ammissione al passivo di crediti non contestati, l'art. 111-bis l.fall. concerne condizioni anteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile ove gli organi della procedura concordino con il creditore circa la collocazione del credito ed il suo ammontare; tale norma non trova invece applicazione quando l'accertamento del passivo sia già avviato e con riguardo al contegno tenuto nel giudizio di opposizione, cosicché, in tale contenzioso, vale il principio secondo cui la contumacia ex artt. 290 e ss. c.p.c. non assume alcun significato sul piano probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/10/2024, n. 27852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27852
    Data del deposito : 29 ottobre 2024

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