Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8951/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(CT) via Pennisi n. 12, cod. fisc. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Nunzia Di Carlo per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione TP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità nonché la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma
3 della L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 15 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto con segni radiologici di iniziale coxartrosi e spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale” la rendono
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“portatore di handicap in situazione di non gravità (Art.3 Comma 1 Legge 104/92)”
(Cfr Relazione di CTU – in atti). In ciò trovando altresì conferma le conclusioni del
CTU in sede di TP (che aveva ritenuto di riconoscere una riduzione della capacità lavorativa valutabile nella misura del 35% da settembre 2023 e la condizione di portatore di handicap comma 1 art. 3 della Legge 104/92) e dalla Commissione medica in sede amministrativa.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, non specificamente contestate, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mossi in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico (cfr Relazione di CTU).
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8951/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 46% a far data dal dicembre 2024 e del 35% dalla domanda amministrativa (settembre 2023), nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (comma 1 art. 3
Legge 104/92); dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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