Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott. Francesco Antonio Maria Buggè Giudice dott. Stefano Cantone Giudice rel.
nel procedimento
R.G. N. 2-1/ /2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della “
[...]
(cod. fisc: ); CP_1 P.IVA_1 visto il ricorso depositato in data 16.01.2025 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per l'apertura della liquidazione giudiziale di “ (P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Milano (Mi) Via Commenda 41 CAP 20122; vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 cci, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è sito in
Reggio via Ravagnese Superiore n. 62/B; invero, come risulta dall'informativa della Guardia di Finanza versata in atti dalla ricorrente,
l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplica in luogo diverso dalla sede legale indicata nella visura camerale;
B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40 cci;
C) sussiste la legittimazione della ricorrente;
D) L'Agenzia delle Entrate segnala la presenza di un debito nei confronti dell'Erario di oltre € 600.000,00 portato da cartelle esattoriali insolute;
tale
E) L' ha depositato la certificazione dei debiti contributivi dalla quale CP_2 risulta un'esposizione debitoria a titolo di contributi e sanzioni civili per circa -28.000,00 euro;
F) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 cci;
G) quanto alla sussistenza dei requisiti dimensionali si osserva che in mancanza di deposito presso il Registro delle Imprese, non risultano acquisiti al fascicolo del procedimento unitario ai sensi dell'art 42 cci, né il debitore ha comunque prodotto, le scritture contabili dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ad ogni modo il superamento delle soglie 2 CCII emerge dall'ammontare della debitoria che, come si è detto sopra, supera i 600.000,00 euro;
H) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b)
CCI come risulta:
• dalla circostanza che la società risulta essere inattiva (cfr. visura camerale in atti);
• dall'esistenza di un ingente debito portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
• dall'esistenza di un debito contributivo;
• dall'omesso deposito dei bilanci a far data dal 2017. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss cci;
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale di “ ” cod. Controparte_1 fisc: con sede legale in VIA COMMENDA (DELLA) 41 P.IVA_1
MILANO
NOMINA
Giudice delegato la dott. Stefano Cantone;
NOMINA
1) curatore avv. Adriana Siclari, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 cci;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 cci;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 23.09.2025, ore
11.30;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 cci;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 cci;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 cci;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 cci, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio della I sezione civile il 08/04/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Cantone dott. Liborio Fazzi