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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. CRISTINA NIGLIO Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. SANTINA GENITORI CP_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di Legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la CP_1
pagina 1 di 8 casa familiare sita in San Giorgio P.no, Via Tagliaferri, nr. 9, con arredi e pertinenze, alla
Per_ Ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
disporre a carico del Resistente l'obbligo di versamento mensile della somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura di
70% a carico di e 30% a carico di ordinando al datore di lavoro attuale CP_1 Parte_1
o futuro a provvedere a detta corresponsione, ai sensi dell'art 156 c.c.; dichiarare Parte_2
dovuto a favore della Ricorrente la percezione integrale dell'Assegno Unico, quale genitore collocatario dei minori;
- disporre a carico del Resistente il versamento mensile della somma di €
100,00 a favore della coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario, nonché di lasciare in comodato d'uso gratuito alla moglie l'autovettura targata DX909CW; dichiarare dovuto a carico del Resistente il versamento del 100% della rata del mutuo fondiario gravante sull'immobile pari a circa € 334,00 mensili fino alla sua estinzione, oltre alle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile; dichiarare che i coniugi prestino per se stessi e per i figli, reciproco assenso per il rilascio a favore di ciascuno dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e/o equipollenti, impegnandosi a dare corso agli adempimenti eventualmente occorrenti per concessioni od autorizzazioni amministrative, così come consegnare annualmente la documentazione occorrente per la redazione del mod. ISEE;
- regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli minori secondo la loro volontà ed in base ai propri orari CP_1
di lavoro, come da piano genitoriale indicato in atto introduttivo.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di Piacenza (PC), il 27 ottobre 2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piacenza (PC), al nr. 133 P. 1 anno 2007), in
Per_ regime di separazione dei beni;
- dall'unione nascevano i figli a Piacenza il 28 dicembre
2009 e a Piacenza il 20 gennaio 2013, entrambi minorenni ed economicamente non Persona_3
autosufficienti; - la casa coniugale, acquistata in data 22 giugno 2016, sita in San Giorgio P.no
(PC), Via E. Tagliaferri, n. 9, era cointestata ad entrambi i coniugi ed era altresì cointestato il relativo mutuo di € 70.000,00 della durata di anni 25, di cui residuavano circa € 53.000,00, con rate mensili di € 333,95 mensili;
- da febbraio 2024, il Resistente lavorava a tempo indeterminato come dipendente della società con la qualifica di impiegato e la mansione di magazziniere Parte_2 pagina 2 di 8 addetto alle consegne, con retribuzione netta mensile di € 1.950,00 circa per 14 mensilità, mentre la ricorrente dal mese di ottobre 2022 lavorava a tempo indeterminato alle dipendenze di CP_2 con la qualifica di operaia e mansione di banconiera, part time, con retribuzione netta mensile di € Per_ 1.000,00 circa, per 14 mensilità; - la figlia dall'anno scolastico 2024/2025, frequentava il secondo anno dell'Istituto Romagnosi, indirizzo Amministrazione finanza e Marketing ed il figlio minore nell'anno scolastico 2024/2025 aveva iniziato le scuole medie di San Giorgio P.no Per_2
(PC); - il Resistente risultava proprietario di n. 2 veicoli, uno di tipo familiare KIA CEED, Tg.
GB967FM ed un altro KIA CEED, Tg. DX909CW, in uso esclusivo alla ricorrente;
- su accordo dei coniugi, l'Assegno Unico e Universale per i figli, pari ad € 443,00 mensili, dal mese di marzo
2024 veniva percepito per intero dalla Ricorrente;
- da anni era venuta meno la comunione morale e spirituale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile per le divergenze tra i medesimi, tanto che dal mese di giugno 2024 il Resistente lasciava la casa coniugale per trasferirsi al piano superiore presso l'abitazione dei propri genitori che non avevano alcun rapporto con i nipoti.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza dott.ssa Marisella Gatti del 19 luglio
2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 novembre 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, nonché termine a Parte resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva al CP_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
di
Per_ disporre l'affidamento dei figli minori e economicamente non autosufficienti, ad Per_2 entrambi i genitori;
di assegnare, nell'esclusivo interesse dei figli minori e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la casa coniugale alla Ricorrente, prevedendo a carico della stessa tutte le spese ordinarie di mantenimento della casa coniugale ed a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese straordinarie secondo il principio di proporzionalità; di disporre che le spese di € 333,95 relative al mutuo della casa fossero ripartite in misura del 50% tra di essi;
di disporre che nulla dovesse essere versato dal Resistente alla moglie a titolo di mantenimento;
di disporre che l'Assegno Unico Familiare, di € 490,80 continuasse ad essere versato integralmente a favore della ricorrente;
di disporre a carico del resistente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 150,00 ciascuno, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% ciascuno tra i coniugi, prevedendo che le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli minori pagina 3 di 8 venissero corrisposte dal resistente personalmente, con versamento mensile sul conto corrente intestato alla moglie e non dal datore di lavoro di disporre che la Ricorrente Parte_2
provveda, a proprie spese, al cambio di proprietà, del veicolo KIA CEED, con conseguente assunzione in capo alla medesima di ogni responsabilità relativa al mezzo stesso;
di disciplinare il diritto di visita paterno come in comparsa;
di disporre che i prestino per se stessi e per i Per_4
figli reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per fini ludici, ricreativi e didattici - scolastici.
A sostegno di tali conclusioni, il Resistente eccepiva che: - per l'acquisto della casa coniugale i avevano usufruito del sostegno economico dei genitori del Resistente;
- dopo la nascita dei Per_4
figli, la Ricorrente dichiarava di non voler più lavorare stabilmente e di voler crescere i figli e si impegnava in attività lavorative saltuarie, usufruendo fino alla fine dell'anno 2017 della NASPI;
- nel 2020 le Parti decidevano di acquistare un nuovo veicolo, KIA CEED, Tg. GB967FM, intestato al marito, il cui costo complessivo, che ammontava ad € 28.157,69, era stato suddiviso in rate da €
334,50 l'una da versarsi fino a ottobre 2027; - dopo circa 2 anni dall'acquisto, dal mese di gennaio
2022 decidevano che il nuovo mezzo KIA CEED, sarebbe stato utilizzato dal marito mentre il veicolo KIA CEE'D Bifuel, di proprietà dello sarebbe stato di uso esclusivo della moglie - CP_1 nell'anno 2022 la Ricorrente, dopo il fallimento della per la quale aveva Parte_3
cominciato a lavorare nel 2018, veniva assunta a tempo parziale alle dipendenze di CP_2 con la qualifica di operaia e mansione di banconiera presso il Supermercato “Famila” sito in
Carpaneto P.no (PC) e dal mese di ottobre 2022 otteneva il contratto a tempo indeterminato percependo uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili, esclusi gli straordinari;
- dal mese di maggio
2023, veniva assunto alle dipendenze della società con la qualifica di impiegato e la Parte_2
mansione di magazziniere addetto alle consegne, a tempo pieno, percependo una retribuzione netta mensile di € 1.700,00 circa per 14 mensilità; - la moglie, dal mese di marzo 2024, aveva unilateralmente deciso di beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli;
- i litigi tra i coniugi erano ricorrenti e spesso avvenivano anche davanti ai figli;
- nel mese di aprile
2024 il marito era rimasto convalescente per la frattura di due costole e visti i attacchi verbali della moglie, nei primi giorni del mese di giugno 2024, si trasferiva al piano superiore, presso i propri genitori, continuando a sostentare economicamente ogni mese i propri figli.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti, le quali confermavano le circostanze di cui ai rispettivi scritti difensivi ed esperiva il tentativo di conciliazione. Dopo ampia discussione, i
Procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo provvisorio, come pagina 4 di 8 da foglio allegato al verbale di udienza, dalle stesse sottoscritto e chiedevano al Tribunale di disporre in conformità allo stesso;
di talché, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e ritenuto l'accordo provvisorio raggiunto dalle Per_ Parti congruo e rispondente all'interesse dei minori e disponeva in conformità allo Per_2 stesso, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 25 marzo 2025.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione e chiedevano un breve differimento di udienza al fine di depositare conclusioni congiunte. Il Giudice, pertanto, rinviava la causa all'udienza del 3 aprile 2024, che veniva celebrata in modalità cartolare.
Verificato il deposito delle note scritte di udienza, con le quali le Parti precisavano conclusioni congiunte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte dalle stesse depositato in vista dell'udienza del 3 aprile 2024.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei Minori e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dispone l'affidamento condiviso dei figli e minorenni ed Persona_5 Persona_3
economicamente non autosufficienti, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegnano a concorrere alla Per_ cura, all'istruzione ed alla educazione morale, civile e religiosa dei minori e
[...]
Per_3
pagina 5 di 8 − assegna la casa coniugale, sita in 29019 San Giorgio P.no (PC), Via E. Tagliaferri, nr. 9, cointestata ad entrambi i coniugi, censita al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio
P.no al Foglio 6 mappale 1363 – sub 10 – Piano T – s1 Cat. A/2 – classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale mq. 139 – escluse le aree scoperte mq. 125, rendita catastale euro 419,62, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a che vi abiterà Parte_1
Per_ unitamente ai figli e Per_2
− dà atto che le Parti, in ordine al diritto di visita paterno, concordano che il SI.
[...]
Per_
nel rispetto delle esigenze personali e scolastiche dei figli minori e CP_1 Per_2
terrà con sé i Minori a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10.30 con pernottamento presso l'abitazione ove risiede fino alla domenica alle ore 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso la casa coniugale;
nelle settimane in cui il SI. non terrà i CP_1
figli nel week end, potrà vederli e tenerli con sé nei giorni di giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 21.30 e venerdì, dalle ore 19.00 alle 23.30. Per quel che riguarda le festività già
calendarizzate, le Parti si accordano come segue: il giorno 25 dicembre di ogni anno i
Per_ minori e lo trascorreranno, secondo le loro primarie volontà, seguendo Persona_3 il principio dell'alternanza, con la madre o con il padre e così qualora il giorno di Natale sia trascorso con un genitore, le giornate del 24 e del 26 dicembre di ogni anno le trascorreranno con l'altro, sempre secondo il principio dell'alternanza e nel rispetto delle loro esigenze. Le giornate del 31 dicembre e del 1°gennaio (con pernottamento) e la giornata del 6 gennaio seguono il principio dell'alternanza, così come le giornate di Pasqua
e Pasquetta di ogni anno. Relativamente alle ferie, le Parti si accordano come segue: durante
Per_ l'estate i figli minori e trascorreranno 2 settimane con la SI.ra ed una Per_2 Pt_1 settimana con il SI. secondo il piano ferie;
durante l'inverno, il SI. CP_1 CP_1
Per_ trascorrerà una settimana di ferie con i figli minori e secondo il piano ferie. Per_2
Entrambi i coniugi si impegnano ad organizzare il proprio piano ferie al fine di consentire ai figli minori di poter frequentare entrambi evitando disguidi e disaccordi. A tal fine, ciascuno di essi, che giunga a conoscenza del proprio piano ferie con maggiore tempestività rispetto all'altro, si impegna a comunicarlo senza ritardo per consentire una migliore organizzazione del periodo feriale;
Per_
− dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a garantire ai propri figli e Persona_3
di mantenere significativi rapporti con gli ascendenti di ciascuno dei coniugi;
pagina 6 di 8 − dispone che, relativamente alla casa coniugale, le spese del mutuo cointestato tra i Per_4 il cui importo mensile ammonta ad € 333,95, come da rateazione a tasso fisso contrattualmente prevista e sottoscritta da entrambi, verranno suddivise al 50% ciascuno e l'importo mensile verrà versato entro e non oltre il 15esimo giorno del mese, sul conto corrente cointestato dove è appoggiato il relativo mutuo;
− dispone che le spese straordinarie relative alla manutenzione della casa coniugale cointestata saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
− dà atto che la SI.ra ha già provveduto a modificare la intestazione e Parte_1
domiciliazione delle utenze di luce, acqua e gas sul proprio conto corrente e comunque, si impegna ad effettuare tali operazioni entro 30 (trenta) giorni dall'emananda sentenza;
Per_
− dispone che concorra al mantenimento dei figli e fino al CP_1 Persona_3 raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento dell'importo mensile a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio e quindi complessivamente € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese da corrispondere mediante bonifico sul conto corrente ad uso esclusivo ed intestato alla signora L'importo di cui sopra sarà rivalutato annualmente in Parte_1
base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i coniugi danno dà atto che per l'anno 2025, l'importo del contributo di mantenimento, come rivalutato è pari ad € 250,50/ mese per ciascun figlio e così complessivamente € 501,00/mese;
− dispone che le spese extra assegno di mantenimento, verranno ripartite al 50% tra i Per_4
Per_ fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli minori e Persona_3
e saranno regolamentate secondo le linee guida del CNF che i coniugi dichiarano di aver ricevuto dai propri legali e di ben conoscere;
− dà atto che la Ricorrente continuerà a percepire al 100% l'Assegno Unico - così Pt_1
come percepirà integralmente il relativo omologo sussidio come meglio sarà denominato al momento della riscossione in base alla normativa vigente - erogato da a favore dei CP_3
Per_ figli minori e Persona_3
− dà atto che le Parti concordano che ogni beneficio o sussidio o bonus o come meglio denominato al momento della riscossione relativo alla prole e previsto dallo Stato e/o da ogni altro Ente Pubblico o Privato, andrà integralmente a favore della SI.ra , Parte_1
pagina 7 di 8 quale genitore collocatario, se tale beneficio/sussidio/bonus (o come meglio denominato al momento della corresponsione) verrà corrisposto con una periodicità pari o superiore ai due mesi ed in via continuativa. Qualora il sopra menzionato beneficio/sussidio/bonus o come meglio denominato al momento della corresponsione verrà erogato dall'Ente Pubblico o
Privato nella c.d. modalità una tantum, o meglio in via meramente occasionale e per un solo mese (escluso, Assegno unico o quanto meglio previsto al punto 11), si Parte_1
impegnerà a corrispondere il 50% della somma erogata c.d. una tantum al CP_1
− dispone che le detrazioni fiscali verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno a favore di ciascun genitore
− dà atto che entrambi i Coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per fini ludici, ricreativi e didattici – scolastici;
− dà atto che le Parti dichiarano di avere amichevolmente definito ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere pertanto, l'uno dall'altra e viceversa, alcunché a pretendere per qualsivoglia altro titolo;
le parti, in particolare, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. CRISTINA NIGLIO Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. SANTINA GENITORI CP_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di Legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la CP_1
pagina 1 di 8 casa familiare sita in San Giorgio P.no, Via Tagliaferri, nr. 9, con arredi e pertinenze, alla
Per_ Ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
disporre a carico del Resistente l'obbligo di versamento mensile della somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura di
70% a carico di e 30% a carico di ordinando al datore di lavoro attuale CP_1 Parte_1
o futuro a provvedere a detta corresponsione, ai sensi dell'art 156 c.c.; dichiarare Parte_2
dovuto a favore della Ricorrente la percezione integrale dell'Assegno Unico, quale genitore collocatario dei minori;
- disporre a carico del Resistente il versamento mensile della somma di €
100,00 a favore della coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario, nonché di lasciare in comodato d'uso gratuito alla moglie l'autovettura targata DX909CW; dichiarare dovuto a carico del Resistente il versamento del 100% della rata del mutuo fondiario gravante sull'immobile pari a circa € 334,00 mensili fino alla sua estinzione, oltre alle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile; dichiarare che i coniugi prestino per se stessi e per i figli, reciproco assenso per il rilascio a favore di ciascuno dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e/o equipollenti, impegnandosi a dare corso agli adempimenti eventualmente occorrenti per concessioni od autorizzazioni amministrative, così come consegnare annualmente la documentazione occorrente per la redazione del mod. ISEE;
- regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli minori secondo la loro volontà ed in base ai propri orari CP_1
di lavoro, come da piano genitoriale indicato in atto introduttivo.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di Piacenza (PC), il 27 ottobre 2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piacenza (PC), al nr. 133 P. 1 anno 2007), in
Per_ regime di separazione dei beni;
- dall'unione nascevano i figli a Piacenza il 28 dicembre
2009 e a Piacenza il 20 gennaio 2013, entrambi minorenni ed economicamente non Persona_3
autosufficienti; - la casa coniugale, acquistata in data 22 giugno 2016, sita in San Giorgio P.no
(PC), Via E. Tagliaferri, n. 9, era cointestata ad entrambi i coniugi ed era altresì cointestato il relativo mutuo di € 70.000,00 della durata di anni 25, di cui residuavano circa € 53.000,00, con rate mensili di € 333,95 mensili;
- da febbraio 2024, il Resistente lavorava a tempo indeterminato come dipendente della società con la qualifica di impiegato e la mansione di magazziniere Parte_2 pagina 2 di 8 addetto alle consegne, con retribuzione netta mensile di € 1.950,00 circa per 14 mensilità, mentre la ricorrente dal mese di ottobre 2022 lavorava a tempo indeterminato alle dipendenze di CP_2 con la qualifica di operaia e mansione di banconiera, part time, con retribuzione netta mensile di € Per_ 1.000,00 circa, per 14 mensilità; - la figlia dall'anno scolastico 2024/2025, frequentava il secondo anno dell'Istituto Romagnosi, indirizzo Amministrazione finanza e Marketing ed il figlio minore nell'anno scolastico 2024/2025 aveva iniziato le scuole medie di San Giorgio P.no Per_2
(PC); - il Resistente risultava proprietario di n. 2 veicoli, uno di tipo familiare KIA CEED, Tg.
GB967FM ed un altro KIA CEED, Tg. DX909CW, in uso esclusivo alla ricorrente;
- su accordo dei coniugi, l'Assegno Unico e Universale per i figli, pari ad € 443,00 mensili, dal mese di marzo
2024 veniva percepito per intero dalla Ricorrente;
- da anni era venuta meno la comunione morale e spirituale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile per le divergenze tra i medesimi, tanto che dal mese di giugno 2024 il Resistente lasciava la casa coniugale per trasferirsi al piano superiore presso l'abitazione dei propri genitori che non avevano alcun rapporto con i nipoti.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza dott.ssa Marisella Gatti del 19 luglio
2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 novembre 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, nonché termine a Parte resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva al CP_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
di
Per_ disporre l'affidamento dei figli minori e economicamente non autosufficienti, ad Per_2 entrambi i genitori;
di assegnare, nell'esclusivo interesse dei figli minori e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la casa coniugale alla Ricorrente, prevedendo a carico della stessa tutte le spese ordinarie di mantenimento della casa coniugale ed a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese straordinarie secondo il principio di proporzionalità; di disporre che le spese di € 333,95 relative al mutuo della casa fossero ripartite in misura del 50% tra di essi;
di disporre che nulla dovesse essere versato dal Resistente alla moglie a titolo di mantenimento;
di disporre che l'Assegno Unico Familiare, di € 490,80 continuasse ad essere versato integralmente a favore della ricorrente;
di disporre a carico del resistente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 150,00 ciascuno, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% ciascuno tra i coniugi, prevedendo che le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli minori pagina 3 di 8 venissero corrisposte dal resistente personalmente, con versamento mensile sul conto corrente intestato alla moglie e non dal datore di lavoro di disporre che la Ricorrente Parte_2
provveda, a proprie spese, al cambio di proprietà, del veicolo KIA CEED, con conseguente assunzione in capo alla medesima di ogni responsabilità relativa al mezzo stesso;
di disciplinare il diritto di visita paterno come in comparsa;
di disporre che i prestino per se stessi e per i Per_4
figli reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per fini ludici, ricreativi e didattici - scolastici.
A sostegno di tali conclusioni, il Resistente eccepiva che: - per l'acquisto della casa coniugale i avevano usufruito del sostegno economico dei genitori del Resistente;
- dopo la nascita dei Per_4
figli, la Ricorrente dichiarava di non voler più lavorare stabilmente e di voler crescere i figli e si impegnava in attività lavorative saltuarie, usufruendo fino alla fine dell'anno 2017 della NASPI;
- nel 2020 le Parti decidevano di acquistare un nuovo veicolo, KIA CEED, Tg. GB967FM, intestato al marito, il cui costo complessivo, che ammontava ad € 28.157,69, era stato suddiviso in rate da €
334,50 l'una da versarsi fino a ottobre 2027; - dopo circa 2 anni dall'acquisto, dal mese di gennaio
2022 decidevano che il nuovo mezzo KIA CEED, sarebbe stato utilizzato dal marito mentre il veicolo KIA CEE'D Bifuel, di proprietà dello sarebbe stato di uso esclusivo della moglie - CP_1 nell'anno 2022 la Ricorrente, dopo il fallimento della per la quale aveva Parte_3
cominciato a lavorare nel 2018, veniva assunta a tempo parziale alle dipendenze di CP_2 con la qualifica di operaia e mansione di banconiera presso il Supermercato “Famila” sito in
Carpaneto P.no (PC) e dal mese di ottobre 2022 otteneva il contratto a tempo indeterminato percependo uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili, esclusi gli straordinari;
- dal mese di maggio
2023, veniva assunto alle dipendenze della società con la qualifica di impiegato e la Parte_2
mansione di magazziniere addetto alle consegne, a tempo pieno, percependo una retribuzione netta mensile di € 1.700,00 circa per 14 mensilità; - la moglie, dal mese di marzo 2024, aveva unilateralmente deciso di beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli;
- i litigi tra i coniugi erano ricorrenti e spesso avvenivano anche davanti ai figli;
- nel mese di aprile
2024 il marito era rimasto convalescente per la frattura di due costole e visti i attacchi verbali della moglie, nei primi giorni del mese di giugno 2024, si trasferiva al piano superiore, presso i propri genitori, continuando a sostentare economicamente ogni mese i propri figli.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti, le quali confermavano le circostanze di cui ai rispettivi scritti difensivi ed esperiva il tentativo di conciliazione. Dopo ampia discussione, i
Procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo provvisorio, come pagina 4 di 8 da foglio allegato al verbale di udienza, dalle stesse sottoscritto e chiedevano al Tribunale di disporre in conformità allo stesso;
di talché, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e ritenuto l'accordo provvisorio raggiunto dalle Per_ Parti congruo e rispondente all'interesse dei minori e disponeva in conformità allo Per_2 stesso, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 25 marzo 2025.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione e chiedevano un breve differimento di udienza al fine di depositare conclusioni congiunte. Il Giudice, pertanto, rinviava la causa all'udienza del 3 aprile 2024, che veniva celebrata in modalità cartolare.
Verificato il deposito delle note scritte di udienza, con le quali le Parti precisavano conclusioni congiunte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte dalle stesse depositato in vista dell'udienza del 3 aprile 2024.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei Minori e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dispone l'affidamento condiviso dei figli e minorenni ed Persona_5 Persona_3
economicamente non autosufficienti, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegnano a concorrere alla Per_ cura, all'istruzione ed alla educazione morale, civile e religiosa dei minori e
[...]
Per_3
pagina 5 di 8 − assegna la casa coniugale, sita in 29019 San Giorgio P.no (PC), Via E. Tagliaferri, nr. 9, cointestata ad entrambi i coniugi, censita al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio
P.no al Foglio 6 mappale 1363 – sub 10 – Piano T – s1 Cat. A/2 – classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale mq. 139 – escluse le aree scoperte mq. 125, rendita catastale euro 419,62, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a che vi abiterà Parte_1
Per_ unitamente ai figli e Per_2
− dà atto che le Parti, in ordine al diritto di visita paterno, concordano che il SI.
[...]
Per_
nel rispetto delle esigenze personali e scolastiche dei figli minori e CP_1 Per_2
terrà con sé i Minori a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10.30 con pernottamento presso l'abitazione ove risiede fino alla domenica alle ore 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso la casa coniugale;
nelle settimane in cui il SI. non terrà i CP_1
figli nel week end, potrà vederli e tenerli con sé nei giorni di giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 21.30 e venerdì, dalle ore 19.00 alle 23.30. Per quel che riguarda le festività già
calendarizzate, le Parti si accordano come segue: il giorno 25 dicembre di ogni anno i
Per_ minori e lo trascorreranno, secondo le loro primarie volontà, seguendo Persona_3 il principio dell'alternanza, con la madre o con il padre e così qualora il giorno di Natale sia trascorso con un genitore, le giornate del 24 e del 26 dicembre di ogni anno le trascorreranno con l'altro, sempre secondo il principio dell'alternanza e nel rispetto delle loro esigenze. Le giornate del 31 dicembre e del 1°gennaio (con pernottamento) e la giornata del 6 gennaio seguono il principio dell'alternanza, così come le giornate di Pasqua
e Pasquetta di ogni anno. Relativamente alle ferie, le Parti si accordano come segue: durante
Per_ l'estate i figli minori e trascorreranno 2 settimane con la SI.ra ed una Per_2 Pt_1 settimana con il SI. secondo il piano ferie;
durante l'inverno, il SI. CP_1 CP_1
Per_ trascorrerà una settimana di ferie con i figli minori e secondo il piano ferie. Per_2
Entrambi i coniugi si impegnano ad organizzare il proprio piano ferie al fine di consentire ai figli minori di poter frequentare entrambi evitando disguidi e disaccordi. A tal fine, ciascuno di essi, che giunga a conoscenza del proprio piano ferie con maggiore tempestività rispetto all'altro, si impegna a comunicarlo senza ritardo per consentire una migliore organizzazione del periodo feriale;
Per_
− dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a garantire ai propri figli e Persona_3
di mantenere significativi rapporti con gli ascendenti di ciascuno dei coniugi;
pagina 6 di 8 − dispone che, relativamente alla casa coniugale, le spese del mutuo cointestato tra i Per_4 il cui importo mensile ammonta ad € 333,95, come da rateazione a tasso fisso contrattualmente prevista e sottoscritta da entrambi, verranno suddivise al 50% ciascuno e l'importo mensile verrà versato entro e non oltre il 15esimo giorno del mese, sul conto corrente cointestato dove è appoggiato il relativo mutuo;
− dispone che le spese straordinarie relative alla manutenzione della casa coniugale cointestata saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
− dà atto che la SI.ra ha già provveduto a modificare la intestazione e Parte_1
domiciliazione delle utenze di luce, acqua e gas sul proprio conto corrente e comunque, si impegna ad effettuare tali operazioni entro 30 (trenta) giorni dall'emananda sentenza;
Per_
− dispone che concorra al mantenimento dei figli e fino al CP_1 Persona_3 raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento dell'importo mensile a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio e quindi complessivamente € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese da corrispondere mediante bonifico sul conto corrente ad uso esclusivo ed intestato alla signora L'importo di cui sopra sarà rivalutato annualmente in Parte_1
base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i coniugi danno dà atto che per l'anno 2025, l'importo del contributo di mantenimento, come rivalutato è pari ad € 250,50/ mese per ciascun figlio e così complessivamente € 501,00/mese;
− dispone che le spese extra assegno di mantenimento, verranno ripartite al 50% tra i Per_4
Per_ fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli minori e Persona_3
e saranno regolamentate secondo le linee guida del CNF che i coniugi dichiarano di aver ricevuto dai propri legali e di ben conoscere;
− dà atto che la Ricorrente continuerà a percepire al 100% l'Assegno Unico - così Pt_1
come percepirà integralmente il relativo omologo sussidio come meglio sarà denominato al momento della riscossione in base alla normativa vigente - erogato da a favore dei CP_3
Per_ figli minori e Persona_3
− dà atto che le Parti concordano che ogni beneficio o sussidio o bonus o come meglio denominato al momento della riscossione relativo alla prole e previsto dallo Stato e/o da ogni altro Ente Pubblico o Privato, andrà integralmente a favore della SI.ra , Parte_1
pagina 7 di 8 quale genitore collocatario, se tale beneficio/sussidio/bonus (o come meglio denominato al momento della corresponsione) verrà corrisposto con una periodicità pari o superiore ai due mesi ed in via continuativa. Qualora il sopra menzionato beneficio/sussidio/bonus o come meglio denominato al momento della corresponsione verrà erogato dall'Ente Pubblico o
Privato nella c.d. modalità una tantum, o meglio in via meramente occasionale e per un solo mese (escluso, Assegno unico o quanto meglio previsto al punto 11), si Parte_1
impegnerà a corrispondere il 50% della somma erogata c.d. una tantum al CP_1
− dispone che le detrazioni fiscali verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno a favore di ciascun genitore
− dà atto che entrambi i Coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per fini ludici, ricreativi e didattici – scolastici;
− dà atto che le Parti dichiarano di avere amichevolmente definito ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere pertanto, l'uno dall'altra e viceversa, alcunché a pretendere per qualsivoglia altro titolo;
le parti, in particolare, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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