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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1221 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a ALBANIA il 11/12/1993. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FARRIS PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PARMA (PR) il 29/09/1987 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1. Affidamento esclusivo: le minori resteranno affidate in via esclusiva al padre, presso il quale rimangono collocate e ove manterranno la residenza anagrafica.
2. Diritto di visita della madre: la sig.ra potrà esercitare il diritto di visita nei fine settimana alternati, dal Pt_1 venerdì pomeriggio sino alla domenica sera. Sarà cura della madre (anche sotto il profilo economico) provvedere al trasporto delle minori (andata e ritorno), con prelievo presso l'abitazione paterna, soggiorno presso il proprio domicilio sito in Bologna e riconsegna al termine del periodo.
3. Vacanze natalizie e pasquali: le festività natalizie saranno divise in modo paritario, con una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il periodo natalizio (23-30 dicembre) e quello di fine anno (30 dicembre – 6 gennaio) cosí come saranno divise in modo paritario le vacanze pasquali.
Pag. 1 4. Vacanze estive: dalla metà di giugno a fine agosto, la madre potrà trascorrere sei settimane, non consecutive, con le minori, previa comunicazione scritta al padre delle date e della destinazione entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Tutte le condizioni di visita e di frequentazione di cui sopra debbono essere intese nel senso della compatibilità delle medesime con gli impegni lavorativi o inderogabili di altra natura dei genitori, oltre che nel senso della compatibilità con i vari impegni delle figlie e in ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori;
6. Assegno di mantenimento: la madre si impegna a corrispondere la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, non appena avrà reperito un'occupazione lavorativa, anche non regolare.
7. Assegno unico universale: l'assegno unico sarà interamente percepito dal padre.
8. Spese straordinarie: le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo le seguenti regole:
o Senza necessità di accordo preventivo:
§ spese mediche documentate per visite specialistiche SSN prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket SSN, medicinali prescritti;
§ spese scolastiche (tasse pubbliche, libri di testo, corredo iniziale, trasporto pubblico);
§ spese extrascolastiche (patente di guida entro € 1.000, strumenti informatici funzionali allo studio o BES).
o Con necessità di accordo preventivo:
§ spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche, trattamenti specialistici in libera professione, interventi chirurgici);
§ spese scolastiche (tasse istituti privati, corsi universitari, gite con pernottamento, corsi di recupero, lezioni private);
§ spese extrascolastiche (attività sportive e relativi costi).
o Il genitore proponente una spesa soggetta ad accordo deve comunicarla per iscritto all'altro, il quale potrà esprimere dissenso motivato entro 10 giorni. In assenza di risposta, il silenzio equivarrà ad assenso. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla presentazione della documentazione giustificativa. In caso di rifiuto ingiustificato, la spesa sarà comunque ripartita.
9. Espatrio: entrambi i genitori autorizzano l'espatrio delle minori con l'altro genitore, previa comunicazione di almeno 15 giorni, con indicazione del periodo, della destinazione e dei recapiti. Le parti si impegnano a firmare la documentazione necessaria al rilascio del passaporto.
10. Spese legali: le parti sosterranno ciascuna le proprie spese legali, con compensazione integrale di quelle processuali.
11. Cessazione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, o in subordine, che lo stesso non prosegua oltre sei mesi.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 , chiedeva la modifica del Parte_1 provvedimento n. 3089/2019 del 16.07.2021, reso nella causa RGVG n. 1713/2019 per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni e nati dalla relazione more uxorio con . Per_1 Per_2 Controparte_1
Si costituiva parte resistente che chiedeva il rigetto delle domande attoree. A seguito della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice adottava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.
Pag. 2 Nelle more del procedimento, venivano acquisite le relazioni di monitoraggio dei Servizi Sociali e le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e depositavano conclusioni congiunte. La causa veniva, dunque, rimessa in decisione.
* Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto l'affido esclusivo, tenuto conto delle fragilità materne è conforme agli interessi della prole. L'ascolto dei minori è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1221 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a ALBANIA il 11/12/1993. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FARRIS PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PARMA (PR) il 29/09/1987 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1. Affidamento esclusivo: le minori resteranno affidate in via esclusiva al padre, presso il quale rimangono collocate e ove manterranno la residenza anagrafica.
2. Diritto di visita della madre: la sig.ra potrà esercitare il diritto di visita nei fine settimana alternati, dal Pt_1 venerdì pomeriggio sino alla domenica sera. Sarà cura della madre (anche sotto il profilo economico) provvedere al trasporto delle minori (andata e ritorno), con prelievo presso l'abitazione paterna, soggiorno presso il proprio domicilio sito in Bologna e riconsegna al termine del periodo.
3. Vacanze natalizie e pasquali: le festività natalizie saranno divise in modo paritario, con una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il periodo natalizio (23-30 dicembre) e quello di fine anno (30 dicembre – 6 gennaio) cosí come saranno divise in modo paritario le vacanze pasquali.
Pag. 1 4. Vacanze estive: dalla metà di giugno a fine agosto, la madre potrà trascorrere sei settimane, non consecutive, con le minori, previa comunicazione scritta al padre delle date e della destinazione entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Tutte le condizioni di visita e di frequentazione di cui sopra debbono essere intese nel senso della compatibilità delle medesime con gli impegni lavorativi o inderogabili di altra natura dei genitori, oltre che nel senso della compatibilità con i vari impegni delle figlie e in ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori;
6. Assegno di mantenimento: la madre si impegna a corrispondere la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, non appena avrà reperito un'occupazione lavorativa, anche non regolare.
7. Assegno unico universale: l'assegno unico sarà interamente percepito dal padre.
8. Spese straordinarie: le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo le seguenti regole:
o Senza necessità di accordo preventivo:
§ spese mediche documentate per visite specialistiche SSN prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket SSN, medicinali prescritti;
§ spese scolastiche (tasse pubbliche, libri di testo, corredo iniziale, trasporto pubblico);
§ spese extrascolastiche (patente di guida entro € 1.000, strumenti informatici funzionali allo studio o BES).
o Con necessità di accordo preventivo:
§ spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche, trattamenti specialistici in libera professione, interventi chirurgici);
§ spese scolastiche (tasse istituti privati, corsi universitari, gite con pernottamento, corsi di recupero, lezioni private);
§ spese extrascolastiche (attività sportive e relativi costi).
o Il genitore proponente una spesa soggetta ad accordo deve comunicarla per iscritto all'altro, il quale potrà esprimere dissenso motivato entro 10 giorni. In assenza di risposta, il silenzio equivarrà ad assenso. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla presentazione della documentazione giustificativa. In caso di rifiuto ingiustificato, la spesa sarà comunque ripartita.
9. Espatrio: entrambi i genitori autorizzano l'espatrio delle minori con l'altro genitore, previa comunicazione di almeno 15 giorni, con indicazione del periodo, della destinazione e dei recapiti. Le parti si impegnano a firmare la documentazione necessaria al rilascio del passaporto.
10. Spese legali: le parti sosterranno ciascuna le proprie spese legali, con compensazione integrale di quelle processuali.
11. Cessazione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, o in subordine, che lo stesso non prosegua oltre sei mesi.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2023 , chiedeva la modifica del Parte_1 provvedimento n. 3089/2019 del 16.07.2021, reso nella causa RGVG n. 1713/2019 per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni e nati dalla relazione more uxorio con . Per_1 Per_2 Controparte_1
Si costituiva parte resistente che chiedeva il rigetto delle domande attoree. A seguito della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice adottava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.
Pag. 2 Nelle more del procedimento, venivano acquisite le relazioni di monitoraggio dei Servizi Sociali e le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e depositavano conclusioni congiunte. La causa veniva, dunque, rimessa in decisione.
* Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto l'affido esclusivo, tenuto conto delle fragilità materne è conforme agli interessi della prole. L'ascolto dei minori è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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