Sentenza breve 20 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/12/2021, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01545/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Saverio Perozzi, Simone Perozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza -OMISSIS- della CORTE D'APPELLO -OMISSIS-, depositata in data 02.10.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza -OMISSIS-la Corte d’Appello-OMISSIS-, in data 11.07/02.10.2019, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale-OMISSIS-, accertava “il diritto di -OMISSIS-all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 e per l’effetto condanna il Ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l’indennizzo previsto in relazione alla -OMISSIS-di cat. 8° tab. A DPR 834/81, con decorrenza dall’1.11.13 e gli interessi legali sui ratei maturati dal 121° giorno successivo alla domanda sino al saldo; spese di entrambi i gradi compensate”.
La sentenza veniva quindi impugnata dal Ministero della Salute con ricorso per Cassazione: la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. -OMISSIS-, in data 11.05/06.10.2021, rigettava il ricorso e quindi condannava il Ministero ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e omeri di legge.
Per l’effetto, essendo passata in giudicato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello –-OMISSIS- -OMISSIS-, il Ministero soccombente risulta tenuto a pagare alla ricorrente le seguenti somme, così come riportate nell’atto introduttivo del presente giudizio:
“a) indennizzo ex L.210/92, dal 01.11.2012 al 31.10.2021 € 74.558,51.=
b) interessi legali di mora sui ratei maturati dal 121° giorno
successivo alla domanda amministrativa € 802,44.=
c) spese e competenze giudizio di Cassazione (€ 200,00.= per spese) € 3.700,00.=
d) spese generali (15% su base imponibile € 3.500,00.=) € 525,00.=
e) C.P.A. (4% su base imponibile € 4.025,00.=) € 161,00.=
f) I.V.A. (22% SU BASE IMPONIBILE € 4.186,00.=) € 885,50.=
E COSI’ COMPLESSIVAMENTE € 80.632,45.=
(diconsi euro: ottantamilaseicentotrentadue/45).-“.
Stante la persistente inottemperanza al disposto di cui alla richiamata sentenza della Corte d’Appello -OMISSIS-, già notificata come da documentazione agli atti, con il ricorso in esame, depositato in data 13.10.2021, parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza predetta con condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero resistente.
Alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Con la sentenza sopra richiamata parte ricorrente ha visto riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione da parte del Ministero della Salute delle somme di cui è stato riconosciuto debitore, oltre agli interessi legali e alle spese legali, così come ivi espressamente liquidate.
La sentenza risulta passata in giudicato, è stata regolarmente notificata al Ministero resistente in forma esecutiva, e risulta trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall' art. 14, d.l. n. 669 del 1996.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, conformemente a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, nei limiti e per le ragioni indicati in parte motiva, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come determinate nella decisione predetta e non ancora integralmente corrisposte.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.