CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. ET Pappalardo Consigliere est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674/2024 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.3.1963, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 76, presso lo studio dell' avv. Luca
Pedulla' che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/2/1965,ivi res.te in Via Stazione Isolamento n. 74, elettivamente domiciliato in Caltagirone, presso lo studio dell'Avv.to Massimo Scerba, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi emessa dal
Tribunale di Caltagirone n. 699/2023, emessa in data 22/11/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 17/5/2024 e tempestivamente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 699/2023, Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Caltagirone in data 22/11/2023, non notificata, con la quale e' stata pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi , CP_2
con rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie e della domanda di mantenimento proposta dalla moglie, con assegnazione della casa coniugale alla moglie, posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne di euro 350,00 mensili oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, con la sua condanna al pagamento in favore del marito del 50% delle spese processuali.
L'appellante censura: 1) il rigetto della declaratoria d'addebito della separazione a carico del marito per il dedotto allontanamento dalla casa coniugale e per la violazione dell'obbligo di fedeltà; 2) l'erroneità del rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento;
3) la sua condanna al pagamento della metà delle spese processuali.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, addebitarsi la separazione al marito e l'accoglimento della sua domanda di mantenimento, con il favore delle spese.
Si è costituito tempestivamente , il quale, nel merito, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del giudizio di secondo grado.
Con ordinanza del 19/9/2024 la Corte ha rigettato l'istanza d'inibitoria della sentenza appellata in punto di spese di lite.
Con ordinanza del 28/3/2025 la Corte ha ordinato alle parti la produzione delle loro dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni
2 All'udienza del 19.6.2024, trattata in presenza, le parti hanno insistito nelle loro difese e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , ad avviso della Corte, e' parzialmente Parte_1
fondato e va accolto nei termini di cui infra.
Fondato, invero, e', il primo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda di addebito della separazione al marito per l' abbandono del domicilio coniugale e per la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Invero, osserva, innanzitutto, la Corte che e' principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, e soprattutto l'abbandono del domicilio coniugale, costituisce una grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, tale da giustificare di per se' l'addebito della separazione, a meno che non vi sia la prova rigorosa che l'abbandono del tetto coniugale sia conseguito ad una preesistente situazione d'intollerabilità della convivenza, il cui onere grava sul soggetto che asserisce la preesistenza di una tale previa intollerabilità.
Nella fattispecie in esame, il primo Giudice non ha applicato correttamente le suddette regole di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
Ed invero, a fronte del fatto pacifico relativo al fatto che lo ebbe ad CP_1
abbandonare il domicilio coniugale, ( fatto storico, quindi, pienamente provato), nessuna prova ha fornito , su cui incombeva il relativo onere di CP_1
dimostrare che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile prima del suo abbandono del domicilio coniugale, non essendo, all'evidenza, sufficiente in tale senso la mera affermazione dei testi assunti su istanza dell'appellato
( rispettivamente fratello e sorella dell'appellato ) circa le liti che si erano verificate inter partes prima che lo andasse via da casa. CP_1
E cio' tanto piu' che, nel caso in esame, sussistono elementi del tutto sufficienti, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, per ritenere ampiamente provata
3 anche la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'appellato, fatto quest'ultimo che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e lo ha indotto all'abbandono del tetto coniugale.
Invero, osserva la Corte che, nel caso in esame, sussistono elementi gravi univoci precisi e concordanti che inducono a ritenere pienamente provata la relazione extraconiugale intrapresa in costanza di matrimonio dallo con CP_1
una donna di nazionalità ME che lavorava ed abitava presso l'azienda agricola dello , che sono stati erroneamente parcellizzati e svalutati dal Tribunale CP_1
che avrebbe, invece, dovuto effettuare una valutazione unitaria delle prove per testi assunte in primo grado.
Ed invero, la ES ha dichiarato di aver visto nella casa Testimone_1
dell'azienda della biancheria intima femminile sparsa Parte_2
per la casa d anche dei contraccettivi usati, ed ha precisato che la signora ME alloggiava nell' , come riferitole dal nipote;
Parte_3 Per_1
la teste ha dichiarato che lo a volte andava via da casa e che Tes_2 CP_1
andava a dormire nell'azienda e, allorquando la moglie si recava ivi il mattino, egli non le permetteva di entrare in casa, come confermatole anche dal nipote
; la teste da ultimo citata ha anche confermato che i due andavano a fare Per_1
la spesa insieme e che in paese di parlava della relazione tra i due soggetti.
Si tratta, com'e' evidente, di elementi di prova univoci gravi e precisi desumibili dalle deposizioni dei testi assunti, - che, giova osservare, non sono de relato actoris, avendo i testi riferito circostanze verificate personalmente e confermate dal figlio dei coniugi in lite, - e che non appaiono minimamente scalfite dal fatto che talora alloggiava presso l'azienda anche il fratello dello
. CP_1
La separazione, a fronte di tali emergenze processuali, deve quindi addebitarsi al marito per l'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale ed il tradimento, in ordine al quale resta del tutto irrilevante la tolleranza della moglie manifestata
4 per un breve periodo anteriore alla proposizione del ricorso per separazione ( cfr.
Cass. 2022/25966 ).
Infondato e', invece, il secondo motivo d'appello con cui l'appellante insiste nella sua domanda di assegno di mantenimento a carico del marito.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso in esame, non vi e' prova di una effettiva disparità di condizioni economiche inter partes, atteso che la moglie lavora alle dipendenze del Comune di Grammichele e percepisce uno stipendio di euro 1100,00 mensili circa e vive nella casa coniugale a lei assegnata in quanto convivente con il figlio maggiorenne pacificamente non autonomo, mentre il marito, titolare di un'azienda agricola, ha dichiarato in primo grado di percepire un reddito di circa euro 3000,00 annui, oltre ad alcuni modesti emolumenti da parte dell CP_3
Inoltre, osserva la Corte che, in questo grado del procedimento, lo ha CP_1
prodotto in atti le sue dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni da cui risulta che ha dichiarato redditi modestissimi pari a circa euro 377,00, 232,00 e
232,00 netti annui.
Orbene, - seppure le dichiarazioni dei redditi dell'appellato non appaiono minimamente verosimili, - tuttavia, osserva la Corte che non vi e' alcun elemento di prova in atti da cui desumere l'ammontare dell'effettivo reddito del marito che, peraltro, - alla luce dell'attività svolta di agricoltore titolare di piccoli appezzamenti di terreno agricoli ed in totale assenza di prova circa il tenore di vita goduto durante il matrimonio, - deve presumersi modesto, sicche', a fronte del reddito da lavoro dipendente della moglie, non vi e' prova di una disparità reddituale tale da fondare la domanda di mantenimento avanzata dall'appellante.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di mantenimento avanzata dalla appellante.
La sentenza appellata va, quindi, confermata sul capo in esame.
5 Fondato e', infine, il motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado che l'appellante chiede espressamente di porre a carico del marito, atteso l'accoglimento del capo di addebito.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza in punto di addebito e vanno poste a carico del marito cui va addebitata la separazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone inter CP_1
partes, addebita la separazione al marito;
Rigetta ogni altro motivo d'appello;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
dell'appellante che liquida in euro 3809,00 per il primo grado ed in euro 3473,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 26 giugno
2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. ET Pappalardo dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. ET Pappalardo Consigliere est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674/2024 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.3.1963, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 76, presso lo studio dell' avv. Luca
Pedulla' che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/2/1965,ivi res.te in Via Stazione Isolamento n. 74, elettivamente domiciliato in Caltagirone, presso lo studio dell'Avv.to Massimo Scerba, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi emessa dal
Tribunale di Caltagirone n. 699/2023, emessa in data 22/11/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 17/5/2024 e tempestivamente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 699/2023, Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Caltagirone in data 22/11/2023, non notificata, con la quale e' stata pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi , CP_2
con rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie e della domanda di mantenimento proposta dalla moglie, con assegnazione della casa coniugale alla moglie, posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne di euro 350,00 mensili oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, con la sua condanna al pagamento in favore del marito del 50% delle spese processuali.
L'appellante censura: 1) il rigetto della declaratoria d'addebito della separazione a carico del marito per il dedotto allontanamento dalla casa coniugale e per la violazione dell'obbligo di fedeltà; 2) l'erroneità del rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento;
3) la sua condanna al pagamento della metà delle spese processuali.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, addebitarsi la separazione al marito e l'accoglimento della sua domanda di mantenimento, con il favore delle spese.
Si è costituito tempestivamente , il quale, nel merito, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del giudizio di secondo grado.
Con ordinanza del 19/9/2024 la Corte ha rigettato l'istanza d'inibitoria della sentenza appellata in punto di spese di lite.
Con ordinanza del 28/3/2025 la Corte ha ordinato alle parti la produzione delle loro dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni
2 All'udienza del 19.6.2024, trattata in presenza, le parti hanno insistito nelle loro difese e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , ad avviso della Corte, e' parzialmente Parte_1
fondato e va accolto nei termini di cui infra.
Fondato, invero, e', il primo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda di addebito della separazione al marito per l' abbandono del domicilio coniugale e per la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Invero, osserva, innanzitutto, la Corte che e' principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, e soprattutto l'abbandono del domicilio coniugale, costituisce una grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, tale da giustificare di per se' l'addebito della separazione, a meno che non vi sia la prova rigorosa che l'abbandono del tetto coniugale sia conseguito ad una preesistente situazione d'intollerabilità della convivenza, il cui onere grava sul soggetto che asserisce la preesistenza di una tale previa intollerabilità.
Nella fattispecie in esame, il primo Giudice non ha applicato correttamente le suddette regole di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
Ed invero, a fronte del fatto pacifico relativo al fatto che lo ebbe ad CP_1
abbandonare il domicilio coniugale, ( fatto storico, quindi, pienamente provato), nessuna prova ha fornito , su cui incombeva il relativo onere di CP_1
dimostrare che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile prima del suo abbandono del domicilio coniugale, non essendo, all'evidenza, sufficiente in tale senso la mera affermazione dei testi assunti su istanza dell'appellato
( rispettivamente fratello e sorella dell'appellato ) circa le liti che si erano verificate inter partes prima che lo andasse via da casa. CP_1
E cio' tanto piu' che, nel caso in esame, sussistono elementi del tutto sufficienti, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, per ritenere ampiamente provata
3 anche la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'appellato, fatto quest'ultimo che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e lo ha indotto all'abbandono del tetto coniugale.
Invero, osserva la Corte che, nel caso in esame, sussistono elementi gravi univoci precisi e concordanti che inducono a ritenere pienamente provata la relazione extraconiugale intrapresa in costanza di matrimonio dallo con CP_1
una donna di nazionalità ME che lavorava ed abitava presso l'azienda agricola dello , che sono stati erroneamente parcellizzati e svalutati dal Tribunale CP_1
che avrebbe, invece, dovuto effettuare una valutazione unitaria delle prove per testi assunte in primo grado.
Ed invero, la ES ha dichiarato di aver visto nella casa Testimone_1
dell'azienda della biancheria intima femminile sparsa Parte_2
per la casa d anche dei contraccettivi usati, ed ha precisato che la signora ME alloggiava nell' , come riferitole dal nipote;
Parte_3 Per_1
la teste ha dichiarato che lo a volte andava via da casa e che Tes_2 CP_1
andava a dormire nell'azienda e, allorquando la moglie si recava ivi il mattino, egli non le permetteva di entrare in casa, come confermatole anche dal nipote
; la teste da ultimo citata ha anche confermato che i due andavano a fare Per_1
la spesa insieme e che in paese di parlava della relazione tra i due soggetti.
Si tratta, com'e' evidente, di elementi di prova univoci gravi e precisi desumibili dalle deposizioni dei testi assunti, - che, giova osservare, non sono de relato actoris, avendo i testi riferito circostanze verificate personalmente e confermate dal figlio dei coniugi in lite, - e che non appaiono minimamente scalfite dal fatto che talora alloggiava presso l'azienda anche il fratello dello
. CP_1
La separazione, a fronte di tali emergenze processuali, deve quindi addebitarsi al marito per l'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale ed il tradimento, in ordine al quale resta del tutto irrilevante la tolleranza della moglie manifestata
4 per un breve periodo anteriore alla proposizione del ricorso per separazione ( cfr.
Cass. 2022/25966 ).
Infondato e', invece, il secondo motivo d'appello con cui l'appellante insiste nella sua domanda di assegno di mantenimento a carico del marito.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso in esame, non vi e' prova di una effettiva disparità di condizioni economiche inter partes, atteso che la moglie lavora alle dipendenze del Comune di Grammichele e percepisce uno stipendio di euro 1100,00 mensili circa e vive nella casa coniugale a lei assegnata in quanto convivente con il figlio maggiorenne pacificamente non autonomo, mentre il marito, titolare di un'azienda agricola, ha dichiarato in primo grado di percepire un reddito di circa euro 3000,00 annui, oltre ad alcuni modesti emolumenti da parte dell CP_3
Inoltre, osserva la Corte che, in questo grado del procedimento, lo ha CP_1
prodotto in atti le sue dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni da cui risulta che ha dichiarato redditi modestissimi pari a circa euro 377,00, 232,00 e
232,00 netti annui.
Orbene, - seppure le dichiarazioni dei redditi dell'appellato non appaiono minimamente verosimili, - tuttavia, osserva la Corte che non vi e' alcun elemento di prova in atti da cui desumere l'ammontare dell'effettivo reddito del marito che, peraltro, - alla luce dell'attività svolta di agricoltore titolare di piccoli appezzamenti di terreno agricoli ed in totale assenza di prova circa il tenore di vita goduto durante il matrimonio, - deve presumersi modesto, sicche', a fronte del reddito da lavoro dipendente della moglie, non vi e' prova di una disparità reddituale tale da fondare la domanda di mantenimento avanzata dall'appellante.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di mantenimento avanzata dalla appellante.
La sentenza appellata va, quindi, confermata sul capo in esame.
5 Fondato e', infine, il motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado che l'appellante chiede espressamente di porre a carico del marito, atteso l'accoglimento del capo di addebito.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza in punto di addebito e vanno poste a carico del marito cui va addebitata la separazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone inter CP_1
partes, addebita la separazione al marito;
Rigetta ogni altro motivo d'appello;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
dell'appellante che liquida in euro 3809,00 per il primo grado ed in euro 3473,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 26 giugno
2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. ET Pappalardo dott. Massimo Escher
6