Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2755 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. GUIDO LUIGI ( C.F. 1 ) VIA DEGLI
ENOTRI, 8 CORIGLIANO;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE Controparte 1 '
) Ufficio Legale CP_2 MARCELLO, AVV. FERRATO UMBERTO ( C.F. 2
p/za Loreto 22/a COSENZA;
, AVV. TUCCI MICHELE;
Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso iscritto al N. 2755/23 RGN, la ricorrente esponeva di avere appreso della pendenza di avvisi di addebito per contributi previdenziali dovuti, quale amministratore della società Controparte_4 P.Iva n. P.IVA 1 )
nella posizione di commerciale - posizione numero 28990137 - relativamente:
- all'anno 2022 per Euro 3.983,73 oltre sanzioni su omissioni;
- all'anno 2021 pari ad Euro 3.850,52 oltre sanzioni su omissioni;
- all'anno 2020 euro 3.850,52 oltre sanzioni su omissioni;
all'anno 2019 euro 2607,23 oltre sanzioni su omissioni.
Rappresentava che gli stessi contributi quale amministratore della società Algieri
Automobili srl, erano, altresì, stati richiesti alla ricorrente per altre e diverse posizioni e che aveva aderito alla rottamazione in data 30.06.2023, giusta certificazione rilasciata dall' e con indicazione dei predettiControparte_3
contributi riportati dai seguenti avvisi:
1) Avviso numero 3342020210002138077000 -
2) Avviso numero 3342020220001601084000
3) Avviso numero 33420220005593519000.
Rappresentava, ancora, che: la ricorrente per gli stessi periodi addebitati illegittimamente dall' CP_2 (esattamente dal 5.03.2019), risulta assunta come lavoratore subordinato con contratto a tempo pieno in una diversa società
(Algieri Auto Srl P.Iva n. P.IVA 2 ), ove la stessa è solo lavoratore subordinato, giusta CUD 2020, 2021 e 2022, allegati;
la società Algieri
Automobili srl è anche dichiarata in-operativa dal 2022 con apposita iscrizione camera di commercio, allegata visura ove risulta la società come in-operativa; le due posizioni, per gli stessi periodi, ove la ricorrente ha svolto attività di lavoratore subordinato a tempo pieno per una diversa società non sono cumulabili.
Con un secondo ricorso iscritto al N. 5058/24, la stessa ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento N. 03420249014069727/000, con la quale chiedeva immediato pagamento delle seguentiControparte 3 posizioni contributive:
Cartella numero 03420200000677809000 di Euro 105.17,
presuntivamente notificata in data 24.12.2021. Esponeva che aveva ad oggetto "spese legali" le cui somme risultano già pignorate presso l'CP_2
(pignoramento iscritto al Rge 589/2023 Tribunale di Castrovillari, oggetto.
di opposizione giudiziale in corso);
- per recupero multe e
- Cartella numero 03420220013526125000
ammende pari ad Euro 300,00 che risultano già pignorate presso CP_2
(pignoramento iscritto al Rge 589/2023 Tribunale di Castrovillari, avverso cui pende opposizione all'esecuzione);
Cartella numero 03420230009509316000 - Per Irpef 2019, pari ad Euro
1.025,53 -rateizzata con accettazione di rateizzazione numero 259826;
Avviso di addebito numero 33420190003403020000 - Contributi IVS CP_2 relativi all'anno 2019, impugnato nella procedura iscritta al N. Rg
2755/2023 che risulta in pagamento con la rottamazione quater, sebbene nonostante la sospensione, l' abbia proceduto alControparte 3 pignoramento;
Avviso di addebito n. 33420190006506384000 Contributi
IVS CP 2 anno 2018, oggetto di impugnazione nella procedura iscritta al
N. Rg 2755/2023, sebbene nonostante la sospensione, nonostante la rottamazione e nonostante l'avvenuto pagamento, l' Controparte 3 abbia proceduto al pignoramento e a notificare nuova intimazione;
Avviso di addebito n. 33420230004927437000, contributi
IVS CP_2 anno 2023, anch'esso impugnato davanti al Giudice del Lavoro nella procedura iscritta al n. Rg 2755/2023. Nonostante la sospensione,
Controparte_3 ha proceduto al pignoramento di circa 7000 euro di disoccupazione dovuti dall' CP_2 e ha notificato l'intimazione in causa. Nelle conclusioni chiedeva l'annullamento delle poste riferite ai soli contributi
CP 2.
Le resistenti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande.
Si disponeva la riunione dei procedimenti, stante la connessione oggettiva e soggettiva.
§§§§
Assorbita ogni questione di rito e di merito, è documentato che tutti gli avvisi di competenza di codesto Giudice (dunque esclusi quelli aventi ad oggetto l'IRPEF, le multe e le spese legali) sono stati oggetto di rateizzazione in seguito ad adesione alla procedura di definizione agevolata. A ciò si aggiunga che per alcuni era stata già decretata la sospensione della esecuzione da parte del Giudice del lavoro e che per altri è stato già eseguito pignoramento sulle somme dovute alla ricorrente dall' CP_2, a titolo di disoccupazione, per i crediti oggetto della opposta intimazione.
Rebus sic stantibus, non resta che dichiarare illegittima l'intimazione opposta e altrettanto illegittimi gli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo.
Giova precisare che non vi è prova della regolare notifica degli atti prodromici, come evidenziato nelle note del marzo 2025 (che si richiamano) dalla difesa attorea, in relazione agli avvisi e alle cartelle risultanti dall'estratto di ruolo.
A ciò si aggiunga, che, in virtù della sentenza Cassazione a Sezioni Unite n.
26283 del 06 settembre 2022 sull'estratto di ruolo, si ritiene sussistente uno specifico pregiudizio che rende necessaria la pronuncia sugli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo opposto, alla luce delle reiterate richieste avanzate dall' CP_5, che di fatto concretizza un concreto pregiudizio per la ricorrente.
Giova precisare che siccome oggetto dei ricorsi riuniti sono solo i contributi CP_2
(per espressa previsione dell'atto introduttivo del giudizio) non occorre pronunciare il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n.
03420230009509316000, per tributi (IRPEF 2019) in favore della giurisdizione tributaria nonché il difetto di competenza per le cartelle N. 03420200000677809000 e N. 03420220013526125000, aventi ad oggetto spese legali e multe.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento opposta;
- annulla gli avvisi di addebito opposti;
- condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Castrovillari, 29/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO