Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1976, n. 876
CASS
Sentenza 12 marzo 1976

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Fuori dei casi indicati dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre soltanto quando sia richiesta una pronuncia giurisdizionale volta a spiegare effetti su un rapporto giuridico plurisoggettivo, nel quale i nessi tra i diversi soggetti, e tra loro e l'oggetto comune, costituiscano un insieme unitario, la cui integrita condizioni ogni vicenda giuridica del rapporto medesimo, di guisa che esso risulti immutabile, nella sua essenza come nelle configurazioni accidentali, senza la partecipazione di tutti i titolari. In detta ipotesi, non potendo il rapporto, oggetto della lite, esistere ed atteggiarsi se non in modo identico nei confronti di tutti i suoi soggetti, sarebbe inutiliter data, ossia inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale persino nei soli confronti delle parti del processo, la sentenza che fosse emanata nei confronti di alcuni soltanto di quei titolari. (nella specie uno dei due comproprietari di un fosso interpoderale di scolo aveva chiesto, contro l'altro, la chiusura di un raccordo, da questo creato tra il fosso comune ed un altro, di proprieta di un terzo soggetto, non presente ne chiamato in causa. In base al principio surriferito, la Corte suprema ha ritenuto che il terzo non fosse litisconsorte necessario delle parti in lite, chiarendo che il giudizio era potenzialmente destinato a produrre effetti solo sul rapporto giuridico di comunione del fosso interpoderale e la relativa decisione poteva trovare esecuzione mediante opere effettuabili unicamente su tale bene comune). ( V 4049/74, mass n 372663; ( V 1511/74, mass n 369635; ( V 443/70, mass n 345429; ( V 3040/69, mass n 342951; ( V 252/67, mass n 326039).*

La modificazione del deflusso naturale delle acque, conseguente ad opere di sistemazione agraria, costituisce una deroga al divieto di immutazione dello scolo delle acque naturalmente fluenti dall'uno all'altro dei fondi contigui e, quindi, la relativa deduzione ha caratteristiche di eccezione sostanziale, diretta a paralizzare la domanda di riduzione in pristino, proposta dalla controparte. Tale eccezione non puo essere sollevata per la prima volta nel ricorso per Cassazione. ( V 1773/70, mass n 347736).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1976, n. 876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 876
    Data del deposito : 12 marzo 1976

    Testo completo