TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 739/2021 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
AL (C.F. , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAROTTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANIA, (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._3 nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ONORI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F: ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di C.F._4 quest'ultima
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. , ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio C.F._5 di quest'ultimo
Controparte_4
(P.I. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI (C.F. , P.IVA_4 C.F._5 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_5 P.IVA_5
LD (C.F. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._6 nello studio di quest'ultimo
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIERO Controparte_6 P.IVA_6
LI (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello C.F._7 studio di quest'ultimo
ZI HI
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9,27 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
pagina 1 di 6 - per l'avv. MICHELE CASALI, oggi sostituito dall'avv. Federico Parte_1
Giaccaglini;
- per il l'avv. CAROTTI STEFANIA;
Controparte_1
- per l'avv. ONORI CRISTINA oggi sostituita dall'avv. Luigi Orlandi;
Controparte_2
- per 'avv. LUIGI ORLANDI;
Controparte_3
- per Controparte_4
l'avv. LUIGI ORLANDI;
[...]
- per l'Avv. LUIGI FRISINA in sostituzione dell'Avv. LD Controparte_5
ROBERTO;
- per l'avv. PIERO LI oggi sostituito dall'avv. Matteo Controparte_6
Novelli
Assiste ai fini della pratica professionale la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,41 sospende la presente trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 11,08 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,56.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
AL (C.F. , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CAROTTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANIA, (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._3 nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ONORI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F: ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di C.F._4 quest'ultima
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. , ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio C.F._5 di quest'ultimo
Controparte_4
(P.I. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI (C.F. , P.IVA_4 C.F._5 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_5 P.IVA_5
LD (C.F. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._6 nello studio di quest'ultimo
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIERO Controparte_6 P.IVA_6
LI (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello C.F._7 studio di quest'ultimo pagina 3 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al l'attrice lo evocava in giudizio Controparte_1 per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella causazione di quanto occorso in data 06/08/2020 in danno della sig.ra CP_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via alternativa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente convenuto al pagamento della somma di Euro 34.424,50 in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, importo da rivalutarsi Parte_1 annualmente dal fatto e con interessi legali sulla somma così rivalutata al saldo effettivo, o al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e chiedendone il rigetto, Controparte_1 chiedendo altresì la chiamata in causa della società quale titolare dei lavori Controparte_2 eseguiti sul luogo del sinistro. Il convenuto veniva autorizzato alla chiamata in causa.
Si costituiva la contestando la domanda e comunque chiedendo la chiamata in Controparte_2 causa del e la Controparte_7 in qualità appaltatore dei lavori in corso all'epoca del sinistro. Avutane Controparte_3 autorizzazione veniva integrato il contraddittorio anche verso dette due società.
Costituitesi in giudizio dette ultime, contestavano al domanda e a loro chiedevano di chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, in particolare per il Controparte_5 CP_4
e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. per la , quali compagnie assicurative per la R.C. ed CP_3 avutane autorizzazione veniva così definitivamente integrato il contraddittorio.
Si costituivano le due compagnie contestando la domanda sotto vari profili e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, di prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice, e CTU medico legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti, dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La domanda è risultata sotto il profilo dell'an debeatur non provata.
Parte attrice non ha ottemperato ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti dall'espletata istruttoria è emerso un primo problema, costituito dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso dell'Ospedale di Jesi dall'attrice stessa, che riferiva all'operatore del P.S. che il sinistro era un “INCIDENTE DOMESTICO”, “caduta accidentale”, omettendo pertanto di dichiarare pagina 4 di 6 che si trattava di sinistro da circolazione stradale a bordo del suo triciclo.
Ma pur volendo ritenere superata detta non limpida circostanza dalla “dichiarazione di rettifica” del 12.08.2020, comunque le prove testimoniali espletate non hanno ricostruito in modo tranquillizzante l'evento così come accaduto, essendo emerse plurime e contrastanti, o comunque non concordi, versioni, in particolare quanto alla circostanza del rientro a casa dell'attrice un teste sostiene che sia rientrata a bordo del triciclo (non sa pedalando oppure spinta da altro teste) ed un altro sostiene di averla accompagnata in auto, così come non è stata esclusa la circostanza che possa essere stata urtata da una vettura presente sul luogo del presunto sinistro, rimasta ignota, fatti riferiti talmente in contrasto con la ricostruzione attorea dei fatti, da minare alla radice la credibilità dei testi.
La teste figlia dell'attrice riferisce: “..è tornata a casa a bordo del triciclo, non so Testimone_1 se pedalando oppure spinta dal sig. che era insieme a lei. Ritengo che la distanza di casa dal Per_2 luogo del sinistro è di circa 200/300 metri, circa 5 minuti;”.
Il teste (non oculare) , rispondendo a specifiche domande, in sintesi affermava: Testimone_2
“Preciso che ho visto la signora già a terra e gli ho dato un mano a rialzarsi;
…….ho visto la vettura che usciva in retromarcia, ma non ho assistito alla caduta e non so riferire se è stata urtata dalla vettura;
ipotizzando così, peraltro la responsabilità di un terzo rimasto ignoto. Riferisce altresì: …..Non so per quale motivo la signora è caduta se per l'urto con l'altra vettura oppure se è caduta da sola per lo spavento;
………l'ho accompagnata con la mia macchina, il triciclo è rimasto sul luogo del sinistro;” (smentendo con tale ultima affermazione quanto riferito dall'altra teste – Testimone_1 figlia dell'attrice).
Il teste : “….ho assistito al sinistro e posso affermare che l'attrice per evitare l'urto Testimone_3 con la vettura che faceva manovra, sterzava a destra finendo nella buca sita alla sua destra per poi cadere a terra. La distanza tra la vettura e il tricilo era di circa ½ metri;
la vettura mi pare fosse chiara ma non ricordo” ipotizzando pertanto la responsabilità del conducente la vettura, che con manovra sconsiderata invadeva la corsia di marcia dell'attrice. Ed ancora: “non so come sia tornata a casa;”.
Pertanto, non essendo emersa con chiarezza la dinamica del sinistro, non apparendo credibili i testi escussi, nulla avendo aggiunto l'interrogatorio formale dell'attrice ed i documenti versati in atti, la domanda è da ritenersi non provata e dunque andrà rigettata.
Ulteriore questione riguarda l'ampliamento a macchia d'olio del contraddittorio nei confronti di altri soggetti, avviato dal alla ricerca di un responsabile alternativo senza però Controparte_1 riuscire a dimostrarne la fondatezza dei propri assunti e peraltro senza dimostrare per documenti l'esistenza di un contratto d'appalto relativo a lavori effettivamente svolti nel tratto oggetto del presunto sinistro e che abbia potuto incidere sulla verificazione dello stesso.
Da ciò ne discende che il predetto comune dovrà rimborsare le spese di lite alle chiamate in causa tutte.
Le spese nei confronti dell'attrice vanno invece liquidate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
Condanna la parte attrice a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2750,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
[... Condanna il a rimborsare le spese di lite alle parti chiamate in causa: Controparte_1
; Controparte_8 CP_9 Controparte_7
e che si liquidano (valutata l'attività in concreto
[...] CP_10 Controparte_11 pagina 5 di 6 svolta) in € 1900,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi per ciascuna parte
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 739/2021 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
AL (C.F. , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAROTTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANIA, (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._3 nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ONORI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F: ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di C.F._4 quest'ultima
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. , ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio C.F._5 di quest'ultimo
Controparte_4
(P.I. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI (C.F. , P.IVA_4 C.F._5 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_5 P.IVA_5
LD (C.F. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._6 nello studio di quest'ultimo
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIERO Controparte_6 P.IVA_6
LI (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello C.F._7 studio di quest'ultimo
ZI HI
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 9,27 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
pagina 1 di 6 - per l'avv. MICHELE CASALI, oggi sostituito dall'avv. Federico Parte_1
Giaccaglini;
- per il l'avv. CAROTTI STEFANIA;
Controparte_1
- per l'avv. ONORI CRISTINA oggi sostituita dall'avv. Luigi Orlandi;
Controparte_2
- per 'avv. LUIGI ORLANDI;
Controparte_3
- per Controparte_4
l'avv. LUIGI ORLANDI;
[...]
- per l'Avv. LUIGI FRISINA in sostituzione dell'Avv. LD Controparte_5
ROBERTO;
- per l'avv. PIERO LI oggi sostituito dall'avv. Matteo Controparte_6
Novelli
Assiste ai fini della pratica professionale la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,41 sospende la presente trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 11,08 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,56.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
AL (C.F. , elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CAROTTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANIA, (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._3 nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ONORI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F: ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di C.F._4 quest'ultima
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. , ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio C.F._5 di quest'ultimo
Controparte_4
(P.I. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ORLANDI (C.F. , P.IVA_4 C.F._5 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello studio di quest'ultimo
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_5 P.IVA_5
LD (C.F. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e C.F._6 nello studio di quest'ultimo
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIERO Controparte_6 P.IVA_6
LI (c.f. ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso e nello C.F._7 studio di quest'ultimo pagina 3 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al l'attrice lo evocava in giudizio Controparte_1 per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella causazione di quanto occorso in data 06/08/2020 in danno della sig.ra CP_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via alternativa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente convenuto al pagamento della somma di Euro 34.424,50 in favore della Sig.ra a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, importo da rivalutarsi Parte_1 annualmente dal fatto e con interessi legali sulla somma così rivalutata al saldo effettivo, o al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e chiedendone il rigetto, Controparte_1 chiedendo altresì la chiamata in causa della società quale titolare dei lavori Controparte_2 eseguiti sul luogo del sinistro. Il convenuto veniva autorizzato alla chiamata in causa.
Si costituiva la contestando la domanda e comunque chiedendo la chiamata in Controparte_2 causa del e la Controparte_7 in qualità appaltatore dei lavori in corso all'epoca del sinistro. Avutane Controparte_3 autorizzazione veniva integrato il contraddittorio anche verso dette due società.
Costituitesi in giudizio dette ultime, contestavano al domanda e a loro chiedevano di chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, in particolare per il Controparte_5 CP_4
e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. per la , quali compagnie assicurative per la R.C. ed CP_3 avutane autorizzazione veniva così definitivamente integrato il contraddittorio.
Si costituivano le due compagnie contestando la domanda sotto vari profili e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, di prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice, e CTU medico legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti, dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La domanda è risultata sotto il profilo dell'an debeatur non provata.
Parte attrice non ha ottemperato ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti dall'espletata istruttoria è emerso un primo problema, costituito dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso dell'Ospedale di Jesi dall'attrice stessa, che riferiva all'operatore del P.S. che il sinistro era un “INCIDENTE DOMESTICO”, “caduta accidentale”, omettendo pertanto di dichiarare pagina 4 di 6 che si trattava di sinistro da circolazione stradale a bordo del suo triciclo.
Ma pur volendo ritenere superata detta non limpida circostanza dalla “dichiarazione di rettifica” del 12.08.2020, comunque le prove testimoniali espletate non hanno ricostruito in modo tranquillizzante l'evento così come accaduto, essendo emerse plurime e contrastanti, o comunque non concordi, versioni, in particolare quanto alla circostanza del rientro a casa dell'attrice un teste sostiene che sia rientrata a bordo del triciclo (non sa pedalando oppure spinta da altro teste) ed un altro sostiene di averla accompagnata in auto, così come non è stata esclusa la circostanza che possa essere stata urtata da una vettura presente sul luogo del presunto sinistro, rimasta ignota, fatti riferiti talmente in contrasto con la ricostruzione attorea dei fatti, da minare alla radice la credibilità dei testi.
La teste figlia dell'attrice riferisce: “..è tornata a casa a bordo del triciclo, non so Testimone_1 se pedalando oppure spinta dal sig. che era insieme a lei. Ritengo che la distanza di casa dal Per_2 luogo del sinistro è di circa 200/300 metri, circa 5 minuti;”.
Il teste (non oculare) , rispondendo a specifiche domande, in sintesi affermava: Testimone_2
“Preciso che ho visto la signora già a terra e gli ho dato un mano a rialzarsi;
…….ho visto la vettura che usciva in retromarcia, ma non ho assistito alla caduta e non so riferire se è stata urtata dalla vettura;
ipotizzando così, peraltro la responsabilità di un terzo rimasto ignoto. Riferisce altresì: …..Non so per quale motivo la signora è caduta se per l'urto con l'altra vettura oppure se è caduta da sola per lo spavento;
………l'ho accompagnata con la mia macchina, il triciclo è rimasto sul luogo del sinistro;” (smentendo con tale ultima affermazione quanto riferito dall'altra teste – Testimone_1 figlia dell'attrice).
Il teste : “….ho assistito al sinistro e posso affermare che l'attrice per evitare l'urto Testimone_3 con la vettura che faceva manovra, sterzava a destra finendo nella buca sita alla sua destra per poi cadere a terra. La distanza tra la vettura e il tricilo era di circa ½ metri;
la vettura mi pare fosse chiara ma non ricordo” ipotizzando pertanto la responsabilità del conducente la vettura, che con manovra sconsiderata invadeva la corsia di marcia dell'attrice. Ed ancora: “non so come sia tornata a casa;”.
Pertanto, non essendo emersa con chiarezza la dinamica del sinistro, non apparendo credibili i testi escussi, nulla avendo aggiunto l'interrogatorio formale dell'attrice ed i documenti versati in atti, la domanda è da ritenersi non provata e dunque andrà rigettata.
Ulteriore questione riguarda l'ampliamento a macchia d'olio del contraddittorio nei confronti di altri soggetti, avviato dal alla ricerca di un responsabile alternativo senza però Controparte_1 riuscire a dimostrarne la fondatezza dei propri assunti e peraltro senza dimostrare per documenti l'esistenza di un contratto d'appalto relativo a lavori effettivamente svolti nel tratto oggetto del presunto sinistro e che abbia potuto incidere sulla verificazione dello stesso.
Da ciò ne discende che il predetto comune dovrà rimborsare le spese di lite alle chiamate in causa tutte.
Le spese nei confronti dell'attrice vanno invece liquidate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
Condanna la parte attrice a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2750,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
[... Condanna il a rimborsare le spese di lite alle parti chiamate in causa: Controparte_1
; Controparte_8 CP_9 Controparte_7
e che si liquidano (valutata l'attività in concreto
[...] CP_10 Controparte_11 pagina 5 di 6 svolta) in € 1900,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi per ciascuna parte
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6