Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA Il giorno 11 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 5205/2024, alle ore 10,10 funzionario delegato Parte_1 della che discute oralmente la causa precisando le Controparte_1 conclusioni in cui insiste e chiede la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 5205/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in Via Cesare C.F._1 CP_1
Battisti is 131 n. 265/b, presso lo studio dell'Avv. Saya Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ricorrente e
, (C.F. ), rappresentata, ai Controparte_2 P.IVA_1
sensi del c. 9, art. 6 del Dlgs. 150/2011, dal Funzionario delegato, Responsabile dell'Ufficio Sanzioni e Osservatorio Rifiuti Istr. Lab. , elettivamente Parte_1
domiciliata presso la sua sede in in Via S. Paolo is.361 (Ex I.A.I.); CP_1
resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Con ricorso depositato il 17/12/2024 e ritualmente notificato, Parte_2 proponeva davanti a questo Tribunale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 380/2024 del 06/09/2024, emessa dalla a seguito del verbale n. Controparte_1
63278/L.S. del 10/12/2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di CP_1
Nel verbale si contestava al ricorrente la violazione dell'art. 192 c. 1 del D.lgs. n. 152/06, sanzionato dall'art. 255 c.1 dello stesso Decreto, poiché “in data 20/11/2021 alle ore 07:37 in località Via Socrate fronte Edicola il trasgressore a bordo del veicolo Fiat Punto Targato CN833JF, depositava rifiuti solidi urbani al suolo;
accertamento effettuato con l'ausilio di foto trappole installate per contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono per la formazione delle discariche abusive art. 13 legge 689/1981” L'odierno ricorrente contestava la legittimità del verbale esponendo in particolare che lo stesso riepilogava per come segue: - I. Le fattispecie di cui l'ordinanza ingiunzione art 192 e 255 del D.lvo n.152/2006 non corrispondono alla fattispecie dedotta in violazione del principio di legalità art 1 l.n. 689/1981; II violazione e f.a. art 14 l.n.689/1981: il verbale presupposto all'ordinanza ingiunzione, non è stato notificato nel termine di 90 gg;
III. Vizio di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
IV. Violazione art. 6/XI co Dlvo n.150/11, parte opposta in quanto attrice sostanziale, ha l'onere della prova di ogni elemento costituente l'illecito amministrativo;
V. Illecito utilizzo di sistema di videosorveglianza note come “ foto trappole” violazione di legge dell'art 1 l.n. 689/1981 Dlvo n. 101/2018; VI. violazione del termine di conclusione del procedimento ex art 2/I, II, IV,IX ter e ss cco l.n. 241/1990; VII Violazione art 11 e 29 l.n. 689/1981: omessa valutazione delle condizioni economiche nella determinazione della sanzione”. Per tutti questi motivi, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_2
“1 accertare il vizio e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione per i dedotti motivi;
2. in via gradata ed alternata ai sensi degli artt. 11 e 29 l.n. 689/1981 ove non accolta la domanda di annullamento, disporre la rateizzazione dell'importo in almeno dieci rate mensili o quale ritenuta”, con condanna della alla Controparte_1 rifusione delle spese del giudizio, e distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva la che contestava Controparte_2 puntualmente le deduzioni del ricorrente e chiedeva la conferma dell'ordinanza ingiunzione. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ciò premesso va osservato che l'art. 192 del Codice dell'Ambiente prevede: “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.”, la relativa sanzione è contenuta nel successivo art. 255, comma 1, che, nel testo vigente al momento dell'infrazione, stabiliva: “1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.” Tale disposizione normativa si applica senza dubbio al caso di specie, con conseguente comminazione della sanzione, che – si sottolinea sin d'ora – è determinata nel minimo edittale previsto.
Anche la doglianza relativa ai tempi di conclusione del procedimento è infondata, in quanto, in tema di sanzioni amministrative trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 , Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024).
Nello specifico, il verbale di accertamento è stato redatto in data 10/12/2021 alla presenza del trasgressore, convocato a seguito della visione dei fotogrammi ripresi dalla foto trappola il 20/11/2021, come risulta dalla sottoscrizione del verbale da parte del Successivamente, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata ben prima del Pt_2 termine di prescrizione dei 5 anni, per come provato dalla documentazione versata in atti da parte convenuta.
Quanto alla prova dei fatti oggetto di causa, è principio ormai consolidato quello secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta).
Sulla P.A., dunque, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019). Va, altresì, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
(cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09).
Alla luce dei suesposti principi si può affermare che, nella fattispecie in esame, la
[...]
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in Controparte_1 quanto, ha prodotto il verbale, che già di per sé ha efficacia fidefaciente, nonché
l'ordinanza ingiunzione e le relative notifiche. Dal punto di vista probatorio diviene rilevante anche ciò che il ha dichiarato in sede di contestazione ossia: “Ho Pt_2 trovato questa busta davanti la mia abitazione e l'ho gettata lì perché ho visto altra spazzatura.” Il trasgressore, infatti, nemmeno contesta il comportamento sanzionato in quanto – di fatto – ammette di aver lasciato un sacchetto di spazzatura in luogo non consentito, non rileva, infatti, ai fini della sanzione a quale titolo detenesse il sacchetto di rifiuti.
Con riferimento poi all'utilizzo di fototrappole, è evidente che installare sistemi di videosorveglianza, muniti di telecamere ed anche di fototrappole, costituisce un trattamento di dati e deve rispettare la normativa in materia (Garante protezione dati personali, ord. n. 312, 313 e 314 del 18.07.2023; ord. n. 119 del 07.04.2022).
Il titolare del trattamento, anche quando è un Ente pubblico, deve sempre rispettare i principi di protezione dei dati, tra i quali quelli di «liceità, correttezza e trasparenza» e di «limitazione della conservazione» per un periodo di tempo non eccedente il conseguimento delle finalità del trattamento (Art. 5, par. 1, lett. a) ed e) Reg. UE n.
2016/679).
In un parere del 2010, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che «l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente» (Garante privacy, provv. n. 1712680 del
08.04.2010 e art. 13 L. n. 689/1981). Essendo la fototrappola un sistema di videosorveglianza a tutti gli effetti, come tale deve rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali;
pertanto, il che CP_3 vuole installare le fototrappole per contrastare l'illecito abbandono e smaltimento di rifiuti sul proprio territorio deve porre in essere questi tre essenziali adempimenti:
• munirsi di un Regolamento comunale sulla videosorveglianza che disciplini le modalità di trattamento, le finalità della raccolta dei dati e i tempi di conservazione di immagini e filmati;
• redigere un'informativa sul trattamento dei dati personali, da esibire a chiunque la richieda e ne abbia interesse;
• apporre nella zona monitorata dei cartelli informativi che avvertano chi transita della presenza delle fototrappole. Tutti questi elementi sono disciplinati dal Regolamento comunale versato in atti dallo stesso Comune, Regolamento che – a sua volta – richiama i principi prescritti a livello europeo dal GDPR (Reg. UE 2016/679).
Lo stesso, risulta opponibile al ricorrente a seguito della sua pubblicazione.
Nello specifico poi, il dovere di informativa è disciplinato dall'art. 13, che prevede: “1. Il titolare si obbliga ad informare dell'utilizzo della videosorveglianza in determinate zone e predisporrà una informativa sintetica mediante segnaletica permanente, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza -
8 aprile 2010 [1712680], posizionata prima dell'accesso nell'area monitorata o nell'area stessa, in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto,
(articolo 12, paragrafo 7, del RGPD) ed una informativa estesa resa disponibile in un luogo facilmente accessibile dagli interessati, come il sito internet istituzionale dell'Ente, con tutte le informazioni obbligatori previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni. 2.
Salvo la possibilità del titolare del trattamento dei dati di valutare la necessità e/o
l'opportunità di fornire l'informativa sintetica.” Pertanto, anche da questo punto di vista l'operato dell'Amministrazione appare corretto e legittimo.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conferma della ordinanza- ingiunzione n. 380/2024 del 06/09/2024, emessa dalla a seguito Controparte_1 del verbale n. 63278/L.S. del 10/12/2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale del
Comune di CP_1
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass.
Civ., sez. II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 380/2024 del 06/09/2024, emessa dalla a seguito Controparte_1 del verbale n. 63278/L.S. del 10/12/2021, elevato dal Corpo di Polizia Municipale del
Comune di CP_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, il 11 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.