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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1451/2021 promossa da:
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Patelmo;
C.F._1
-appellante;
contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Catalano;
C.F._2
-appellata;
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna Controparte_2
alla Via Stalingrado n. 45;
pagina 1 di 22 -originaria convenuta-contumace;
avente a OGGETTO
appello avverso sentenza n. 38/2021 RS, pubblicata il 31.3.2021 e comunicata il 1.4.2021, emessa dal
Giudice di Pace di Enna nel procedimento civile n. 145/2018 RG
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, in via preliminare ritenere e
dichiarare la nullità della sentenza impugnata n.38/2021 R.S. emessa dal Giudice di Pace di Enna,
dr.ssa Marrella, depositata in data 31/3/2021 e comunicata all'appellante in data 1/4/2021 nell'ambito
del giudizio n. 145/2018 RG, per omessa pronuncia sull'eccezione preliminare e pregiudiziale di
difetto di legittimazione attiva tempestivamente sollevata dall'odierna appellata nel primo grado del
giudizio, per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto al primo motivo di appello da intendersi
qui integralmente ripetute e trascritte;
nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.38/2021 R.S. emessa dal
Giudice di Pace di Enna, dr.ssa Marrella, deposita in data 31/3/2021 e comunicata all'appellante in
data 1/4/2021 nell'ambito del giudizio n. 145/2018 RG accogliere le domande tutte formulate da parte
appellante nel giudizio di primo grado e segnatamente: rigettare le domande dell'attrice - odierna
parte appellata in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed erronee in diritto e non
provate, statuendo l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte attrice – odierna
appellata Sig. nella causazione del sinistro per violazione dell'art. 143 c. 1 del Parte_2
C.d.S., con ogni conseguenziale decisione in ordine al risarcimento del danno come disposto in primo
grado con la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello e confermare
la sentenza di primo grado con condanna di parte appellante alle spese e ai compensi di causa”.
pagina 2 di 22 Nessuna conclusione ha formulato la compagnia assicuratrice rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Viene appellata la sentenza n. 38/2021, emessa dal giudice di pace di Enna, con la quale l'appellante -
unitamente alla compagnia assicuratrice appellata- è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura dell'appellata (originaria attrice) in occasione del sinistro che ha coinvolto i veicoli CP_1
delle parti in causa in data 26.11.2017, lungo la S.R. 1, in territorio di Enna, sulla base dalla ritenuta responsabilità esclusiva di essa appellante.
Col primo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato il giudice sulla eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva della CP_1
Segnatamente, l'appellante deduce di aver contestato la qualità di proprietaria del veicolo danneggiato in capo alla originaria attrice, senza che il giudice abbia preso in considerazione tale eccezione. CP_1
Col secondo motivo di appello si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2700
c.c. e dell'art. 2054 c.c., l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'illogicità-contraddittorietà
della sentenza gravata.
Segnatamente, l'appellante deduce che il giudice non ha tenuto in considerazione la dinamica del sinistro ricostruita dagli agenti della polizia municipale intervenuti nelle immediatezze, la quale è nel senso dell'invasione della carreggiata di pertinenza di essa parte appellante da parte della vettura dell'appellata, con conseguente responsabilità da imputare unicamente a quest'ultima. Inoltre, secondo l'appellante, la ricostruzione della polizia municipale intervenuta farebbe prova sino a querela di falso,
di qui la violazione dell'art. 2700 c.c.
pagina 3 di 22 Ancora, secondo l'appellante la decisione è stata fondata su una perizia del tutto carente, priva di spiegazioni di carattere scientifico e lacunosa in punto di concreta individuazione della dinamica del sinistro, specie là dove nell'individuare il punto d'urto sulla corsia di pertinenza di essa appellante, e non già in quella dell'appellata (come fatto invece dagli operatori della polizia municipale), non offrirebbe alcuna argomentazione valida.
Non solo, aggiunge l'appellante che il giudice non ha speso alcun argomento per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. osservando, sul punto, che tale presunzione non viene meno sol perché si è accertata la condotta colposa di uno dei conducenti, dovendosi piuttosto accertare anche l'assenza di colpa dell'altro.
L'appellante, infine, stigmatizza la decisione pervenuta all'esito di una seconda consulenza tecnica,
disposta dal giudice sulla base della non esaustività della prima, in quanto la seconda consulenza altro non sarebbe che la replica, senza aggiunta alcuna, della prima.
Col terzo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata presa in considerazione da parte del giudice delle deduzioni spese a confutazione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Sostiene l'appellante, precisamente, che, nonostante le osservazioni formulate contro la c.t.u., il giudice ha fondato la motivazione unicamente rinviando alla consulenza e senza confutare le osservazioni in questione.
Col quarto motivo di impugnazione si contesta la quantificazione dei danni.
Deduce l'appellante, sul punto, che i danni al veicolo sono stati stimati in misura addirittura superiore al valore del veicolo stesso.
Inoltre, a dire dell'appellante la quantificazione sarebbe stata operata avendo riguardo a un mero preventivo di spesa per le riparazioni, del tutto irrilevante.
pagina 4 di 22 Aggiunge ancora parte appellante che non risulterebbe provato nemmeno il nesso causale tra il sinistro e i danni.
Col quinto motivo di appello si chiede, in conseguenza dell'accoglimento di quelli antecedenti, la riforma della decisione relativa alle spese di lite.
Infine, l'appellante, senza impugnare alcun capo di sentenza e senza denunciare violazione alcuna,
chiede la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di resistenza e a tenere indenne essa appellante da ogni condanna nei confronti dell'appellata.
La compagnia assicuratrice resta contumace.
Resiste, invece, l'appellata che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice, seppur implicitamente, ha, infatti, con ogni evidenza, rigettato l'eccezione difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla CP_1
Statuendo la condanna in favore di quest'ultima per i danni subiti dal veicolo EU 208 tg. EN 713
JX il giudice ha infatti implicitamente ritenuto che la fosse proprietaria del veicolo menzionato. CP_1
Come osservato dall'appellata non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione od eccezione sia state esaminata e decisa implicitamente (Cass. 2015 n. 7406).
Più in particolare, va osservato che “è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a
una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione … quando queste risultino superate e travolte, benché
non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame
pagina 5 di 22 presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o
infondatezza”.
Ebbene, la decisione relativa al diritto al risarcimento del danno in capo alla presuppone CP_1
logicamente la soluzione della preliminare questione della qualifica di questa quale proprietaria del veicolo danneggiato.
La decisione di implicito rigetto dell'eccezione, peraltro, appare anche condivisibile giacché nel giudizio di risarcimento del danno non è richiesto un accertamento del diritto di proprietà in via principale e destinato a passare in giudicato, di modo che non occorre la prova rigorosa della proprietà
stessa (c.d. probatio diabolica) e, nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'originaria attrice in allegato alla citazione appare sufficiente a fondare il convincimento, incidenter tantum, della titolarità del rapporto in capo alla CP_1
Si veda, sul punto, il verbale redatto dalle pubbliche autorità intervenute, ove si legge: “veicolo A:
Autovettura … EU 208 tg. EN 713 JX … Proprietario: ”, che lascia presumere CP_1
l'avvenuta consultazione da parte delle autorità stesse dei documenti di circolazione della vettura.
L'indizio fornito, rispetto al quale nessun elemento contrario è stato fornito dalla , peraltro, ha Parte_1
poi trovato riscontro nella documentazione allegata alla c.t.u., ove emerge chiaramente che la è CP_1
intestataria della vettura EU 208 tg. EN 713 JX.
Il terzo motivo di appello, che per comodità logica si analizza prima del secondo, è infondato.
Assume l'appellante che la sentenza sarebbe nulla perché il giudice non ha confutato, una per una, le osservazioni alla c.t.u. formulate dall'allora convenuta anche per mezzo del c.t.p. Parte_1
Senonché, premesso che, come risulta dalla consultazione delle perizie assunte in primo grado, il primo consulente tecnico aveva già risposto alle osservazioni critiche formulate dal c.t.p., devesi rilevare che
“il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia pagina 6 di 22 tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in
quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; n. 1815 del 2015)”
(cfr. Cass. 2024 n. 12195).
Il fatto, poi, che le confutazioni presenti in perizia non abbiano soddisfatto colui che le ha formulate è
questione del tutto diversa dalla mancata presa in considerazione delle stesse.
Venendo al secondo motivo di appello, questo si articola in vari profili, tutti infondati, salvo la censura relativa alla violazione dell'art. 2054 c.c.
Anzitutto è infondato l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice, avendo dato prevalenza alla ricostruzione operata dai consulenti d'ufficio rispetto a quella operata dagli agenti della polizia municipale, avrebbe violato l'art. 2700 c.c., essendo la seconda coperta da fede privilegiata sino a querela di falso.
Difatti, con riguardo all'art. 2700 c.c., come condivisibilmente osservato dall'appellata, “è principio
consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto
pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in
sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere
accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese … in seguito ad altri accertamenti, si tratta di
materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice” (Cass. 2019 n. 9037, ord.).
pagina 7 di 22 Ebbene, essendo pacifico che gli agenti di polizia municipale sono intervenuti sui luoghi dopo la verificazione del sinistro, la ricostruzione da questi operata delle modalità di accadimento del sinistro stesso non è coperta da alcuna fede privilegiata.
Con riferimento alla censura di inadeguata valutazione del materiale probatorio si osserva quanto segue.
La motivazione della sentenza gravata è fondata sulla condivisione delle risultanze della c.t.u., della quale risultano trascritti alcuni stralci, e precisamente quelli relativi alla individuazione del punto di impatto tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
punto individuato all'interno della carreggiata di pertinenza della vettura EU, di proprietà della con conseguente statuizione di responsabilità del CP_1
conducente della vettura di proprietà della (Fiat Panda tg. CJ 658 VD) per aver invaso l'altrui Parte_1
corsia.
Ebbene, va anzitutto rilevato che quando nel giudizio di appello è contestata una sentenza motivata per
relationem tramite rinvio alla c.t.u. “la motivazione del giudice di appello non può limitarsi a
constatare la validità della motivazione mediante recepimento di stralci della CTU, ma deve comunque
verificare, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato, offra elementi di coerenza logica
ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si
poggia (cfr. in questo senso, Cass. n° 8460/2020)” (si veda Corte d'Appello Firenze 18.05.2022, n.94).
Ora, dall'esame delle consulenze sulle quali il primo giudice ha fondato la motivazione, a una prima valutazione, si era ritenuto che queste non offrissero elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che sulle stesse si poggia, tant'è che veniva disposta nuova c.t.u. con ordinanza del 12.2.2024.
Senonché, un nuovo esame delle relazioni acquisite in primo grado, anche alla luce di quella assunta in questa sede, appare escludere i denunciati vizi nell'impostazione motivazionale della sentenza gravata,
pagina 8 di 22 e ciò, per le ragioni che oltre si chiariranno, nonostante le diverse conclusioni cui è pervenuto il novo c.t.u. in punto di responsabilità.
In particolare, se è vero che, come osservato dall'appellante, il giudice di primo grado ha disposto una seconda consulenza tecnica avendo ritenuto non esaustiva la prima consulenza, ed ha poi assunto la decisione proprio sulla base della seconda c.t.u., la quale non si differenzia in nulla rispetto alla prima,
ciò non significa automaticamente che la prima c.t.u., così come la seconda, fossero effettivamente non esaustive, tant'è che lo stesso giudice, a un riesame delle stesse, le ha invece ritenute esaustive assumendo la causa in decisione.
Né è vietato al primo giudice, come allo scrivente, di mutare il proprio convincimento, almeno finché
non è emessa la pronuncia che definisce il giudizio con la quale il giudicante si spoglia del potere decisorio.
Ciò chiarito, va osservato quanto segue.
Entrambe le perizie assunte in primo grado affermano che il punto di collisione dei veicoli non può
essere quello individuato dagli agenti della polizia municipale, ossia quello posto sulla carreggiata di pertinenza del veicolo Fiat della , odierna appellante. Parte_1
Ciò in quanto una simile ricostruzione implicherebbe un movimento del veicolo EU (della , CP_1
dopo l'impatto, in senso perpendicolare verso destra sino a condurlo nella corsia di propria pertinenza.
Un tale movimento, tuttavia, sarebbe impossibile in quanto innaturale per un veicolo che è progettato per procedere secondo la direzione di rotolamento delle ruote.
Si vedano le affermazioni contenute nella prima c.t.u., anche in risposta alle osservazioni formulate dalla (pag. 33 della c.t.u. a firma , nonché la relazione di risposta alle osservazioni del Parte_1 Per_1
c.t.p., ove si legge che: “Il veicolo attoreo, se fosse corretta l'ipotesi del CTP, considerato il vettore-
forza ricevuto, avrebbe dovuto muoversi, in fase dopo-urto con direzioni diverse;
ruotare con la parte pagina 9 di 22 anteriore alla sua sinistra (non traslare alla sua destra) o, eventualmente, continuare dritto, così come
rappresentato dalle figure seguenti … Il veicolo attoreo avrebbe dovuto ruotare, dopo l'urto, con la
parte anteriore alla sua sinistra”), nonché quelle contenute nella seconda perizia, a firma (v. Per_2
pagg. 16 e 17).
Le spiegazioni fornite sul punto appaiono invero convincenti, non lacunose e fondate su un ragionamento di carattere tecnico scientifico che non appare adeguatamente messo in dubbio dalla controparte, le quale non spiega con l'ausilio di alcuna regola scientifica, né con alcuna massima di esperienza, come sarebbe possibile, invece, che il veicolo EU si sia mosso perpendicolarmente verso destra per diversi metri.
Peraltro, anche la c.t.u. esperita in questa fase del giudizio smentisce l'individuazione del punto d'urto eseguita dagli agenti di P.M., i quali, si noti, hanno avuto riguardo all'ubicazione dei frammenti vetrosi dispersi a seguito dell'impatto.
Così infatti, sul punto, scrive il c.t.u. “i frammenti vetrosi a seguito dell'impatto subiscono un Per_3
lancio inerziale in avanti, secondo direzione e verso che tiene conto della velocità e della direzione
pre-urto dei mezzi coinvolti nell'impatto. Pertanto, la posizione di quiete finale dei frammenti vetrosi
sul manto stradale non può essere considerata coincidente con il P.P.U., bensì è indicativa sulla
velocità dei veicoli che certamente all'impatto era alquanto bassa e sulla porzione di carreggiata in
corrispondenza del quale si verificava l'impatto”.
In definitiva, appare corretto escludere la credibilità della ricostruzione degli agenti di P.M. in quanto il punto di impatto da questi indicato si fonda unicamente sui frammenti vetrosi rinvenuti e non tiene in considerazione la difficile ipotizzabilità di un movimento perpendicolare verso destra della EU e dello sbalzo che i frammenti inevitabilmente subiscono a seguito dell'impatto.
pagina 10 di 22 Non si rinviene, poi, alcun materiale probatorio mal valutato dal primo giudice: i) le prove testimoniali assunte non potevano influire sulla specifica dinamica del sinistro e sulla determinazione del punto d'urto giacché i testi escussi non erano presenti al momento dell'impatto; ii) le fotografie prodotte, del pari, non sono idonee a smentire le risultanze delle perizie tecniche, anzi, queste ultime si basano proprio sulle fotografie eseguite dagli agenti di P.M.; iii) anche l'ubicazione dei danni sui veicoli non è
tale da condurre a conclusioni diverse da quelle assunte dai consulenti e dal primo giudice. Tutti i consulenti avvicendatisi, in effetti, hanno esaminato l'ubicazione dei danni, ma dall'esame delle perizie emerge che l'elemento in questione non è stato ritenuto determinante per alcuno dei consulenti con specifico riferimento alla individuazione del punto di impatto, essendo piuttosto necessario solo per comprendere il modo in cui i veicoli sono venuti a collidere, ma non anche il punto della sede stradale ove ciò è accaduto. Nemmeno il c.t.u. nominato in questa fase, si noti, il quale ha ritenuto responsabile la avendo collocato il punto d'urto nella corsa della , ha adottato le proprie conclusioni CP_1 Parte_1
in punto di individuazione del luogo dell'urto sulla sola base dell'ubicazione dei danni (così il c.t.u.
“il corretto P.P.U. è da ricercare, utilizzando gli elementi oggettivi ad oggi disponibili che Per_3
sono: 1) Le posizioni di quiete finale dei mezzi;
2) Le probabili direzioni tenute dai veicoli nel pre-urto,
unitamente alle modalità di ingresso all'urto riportate in figura 15; 3) La posizione di quiete finale dei
frammenti vetrosi sul manto stradale …).. Si tratta, quindi, di un elemento di per sé non dirimente.
Né appare rilevante il mancato rinvenimento di tracce di frenata sui luoghi.
Non si comprende, difatti, per quale motivo ciò implicherebbe “inconfutabilmente” un'andatura, da parte del veicolo EU, a velocità “elevata ed assolutamente inidonea alla descritta situazione dei
luoghi”.
In disparte il fatto che non è dimostrato che ogni frenata lasci tracce sull'asfalto, dovendosi anzi ciò
escludere quando il freno venga azionato a velocità moderata, si può rilevare che, mentre l'appellante pagina 11 di 22 non offre alcuna prova della elevata velocità tenuta dal conducente della EU, sia i consulenti del primo giudice che il consulente nominato in appello, senza che le conclusioni in questione appaiono inficiate da rilievi tecnici fondati su leggi scientifiche, apparendo invece il frutto di un approfondito studio del tipo di danni subiti dai veicoli, hanno concluso affermando che entrambi i veicoli viaggiavano a velocità moderata, presumibilmente nel rispetto del limite di velocità, allora di 50 km.
Tali conclusioni non sono inficiate nemmeno dalle lesioni subite dalla : secondo l'appellante Parte_1
dette lesioni costituiscono prova dell'eccesso di velocità tenuto dal conducente della EU, ma,
invero, non si comprende perché, allora, l'eccesso di velocità non possa addebitarsi alla stessa
[...]
, né vi è ragione di escludere che le lesioni siano frutto della maggiore massa del veicolo EU Pt_1
rispetto a quello della . In ogni caso, si tratta evidentemente di un argomento privo di forza Parte_1
probatoria tale da mettere in crisi le ricostruzioni dei tecnici incaricati.
Non è vero, infine, che i consulenti tecnici -e il giudice che ha aderito alla relativa ricostruzione- hanno omesso di tenere in considerazione le caratteristiche della sede stradale teatro del sinistro, ben descritte in tutte le relazioni.
Quanto al fatto che i consulenti tecnici abbiano formulato un giudizio non già di certezza in ordine al punto d'urto, quanto, piuttosto, di probabilità, discorrendo di collocazione “verosimile” del punto d'urto, non sembra che ciò possa condurre a ritenere la sentenza viziata.
Difatti, il convincimento del giudice si è formato a seguito della consultazione di due perizie pervenute a identiche conclusioni di verosimiglianza in ordine alla collocazione del punto d'urto a una distanza dal margine destro della corsia del veicolo EU tale da non superare l'ideale linea di mezzeria posta a 5,5 mt. da detto margine destro. Più in particolare, entrambi i consulenti, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate e cui in ogni caso di fa qui rinvio, formulano un giudizio di elevata probabilità in ordine al posizionamento del punto d'urto sulla corsia di pertinente della EU, previa pagina 12 di 22 ideale fissazione della linea di mezzeria a circa 5,5 mt. dal margine destro (avuto riguardo alla direzione di marcia della EU).
Sul punto occorre evidenziare, in primo luogo, che, non essendo i consulenti presenti al momento del sinistro, non può pretendersi che questi formulino, ex post, un giudizio di certezza assoluta. Ma una volta che, con argomentazioni scientifiche che non hanno trovato adeguata confutazione, i consulenti abbiano escluso la possibilità che il veicolo EU abbia traslato perpendicolarmente verso destra la propria posizione dopo l'urto, diviene giocoforza necessario individuare il punto d'urto mediante la proiezione dello spigolo anteriore sinistro del veicolo in questione. E tale proiezione risulta ricadere nella corsia di pertinenza della EU.
Del resto, che il veicolo EU non abbia subito significativi spostamenti a seguito dell'urto è
confermato anche dalla perizia assunta in questa sede, ove si legge che “nel post-urto l'autovettura
EU 208 avanzava poco più di 1 metro trovando la posizione di quiete finale rilevata dalla P.G..
L'autovettura EU 208 a seguito dell'impatto, che con ogni probabilità si verificava a bassa
velocità, valutata la massa preponderante rispetto al veicolo antagonista nonché l'andamento
altimetrico dei luoghi del sinistro, non era soggetta ad alcuna rotazione derivante dalle forze impulsive
generatesi all'urto”.
Se così è, l'unica questione dirimente diviene stabilire se la posizione di quiete della EU, con specifico riguardo allo spigolo sinistro, si trovi effettivamente all'interno della corsia di relativa pertinenza.
Al fine di stabilire ciò i consulenti assunti in primo grado hanno ipotizzato, sulla base di alcune tracce rinvenute sull'asfalto, una larghezza della strada curvilinea su cui si è verificato il sinistro di circa 11
mt., di modo che ciascuna corsia di marcia avrebbe una larghezza di circa 5,5 mt.
pagina 13 di 22 Poiché il punto di impatto è stato individuato, nel modo di cui si è detto, a meno di 5 mt. dal margine destro della strada (con riguardo alla posizione della EU), si è concluso nel senso che detto punto d'urto si trovi nella corsia di pertinenza della EU.
La conclusione, invero, non muta, come si vedrà, anche considerando l'avanzata di quasi 1 metro della
EU ipotizzata dal c.t.u. nominato in questa sede.
Difatti, dirimente appare la ricostruzione della larghezza della carreggiata e, correlativamente, quella di ciascuna corsia, ciò che rappresenta, invero, anche il vulnus della c.t.u. assunta in questo grado di giudizio, la quale, piuttosto che sconfessare le prime due, sostanzialmente le conferma.
In particolare, secondo la consulenza da ultimo menzionata, a firma dell'ing. nominato in Per_3
questa seconda fase del giudizio, il punto d'urto “ricade ad una distanza di circa 4,40 metri dal
cordolo in calcestruzzo presente sul margine destro della semicarreggiata con direzione Pergusa”.
Il c.t.u. colloca tale punto a circa 4,40 mt dal margine destro, con argomenti integrativi rispetto a Per_3
quelli spesi dai precedenti consulenti (alla posizione di quiete della EU, difatti, egli aggiunge le probabili direzioni tenute dai veicoli nel pre-urto, unitamente alle modalità di ingresso all'urto riportate in figura 15 e la posizione di quiete finale dei frammenti vetrosi sul manto stradale), pervenendo, nella sostanza una localizzazione quasi identica a quella operata dai primi consulenti giacché, se la corsia è
larga 5,5 mt., significa che il punto d'urto posto a 4,4. mt. si trova sempre nella corsia della EU
Come si diceva, unico vuluns della c.t.u. depositata dall'ing. è la conclusione per cui il punto in Per_3
questione, posto, come detto, a 4,4 mt. dal margine destro, si collocherebbe nella corsia di pertinenza della Fiat della , e ciò alla luce delle stesse affermazioni del c.t.u., che sullo specifico punto, Parte_1
invece, non spende alcun argomento.
Difatti, in ordine alla larghezza del tratto di strada sul quale si è verificato il sinistro, mentre i consulenti di primo grado, come si è accennato, hanno valorizzato le tracce trovate sull'asfalto, il c.t.u. pagina 14 di 22 nominato dallo scrivente così si esprime: “Larghezza totale della carreggiata della SR1 nella zona del
sinistro: non definibile in quanto sul tratto curvilineo ove si verificava l'evento, la carreggiata si fonde
con la intersecante strada extraurbana 89 e non è presente segnaletica orizzontale di margine destro e
sinistro (evincibile dal rapporto di incidente stradale di P.G.). Tuttavia i tratti stradali della SR1 posti
immediatamente prima e dopo l'area del sinistro, dai quali provengono i veicoli coinvolti, sono larghi
rispettivamente circa 6,30 metri e 5,60 metri”.
Ebbene, se così è, per stessa ammissione dell'appellante, secondo cui la “larghezza della sede stradale
invero non può mutare in maniera macroscopica in un tornante”, appare senz'altro corretto ritenere che la sede stradale a disposizione delle vetture fosse, appunto, di circa 11 metri, con la conseguenza che correttamente i consulenti hanno ritenuto la ideale linea di mezzeria a circa 5,5 mt., mentre resta del tutto inspiegato per quale ragione il c.t.u dopo aver affermato che per desumere la larghezza Per_3
della strada curvilinea si solo avere riguardo alle larghezze delle strade che conducono al tratto curvilineo teatro del sinistro (rispettivamente di mt. 5,60 e 6,30), e che l'impatto è avvenuto a circa 4
mt. dal margine destro, ha ritenuto di collocare detto punto sulla corsia di pertinenza della . Parte_1
Delle due l'una, o si afferma, senza alcun riscontro, e in contrasto con la logica, che in curva si verifica una riduzione delle corsie di oltre il doppio, con la conseguenza che ciascuna corsia sia larga non più di
3 metri e, quindi, che il punto d'urto si trovi nella corsia di pertinenza della oppure si Parte_1
ammette che, come peraltro fa l'appellante, una tale riduzione macroscopica sia inimmaginabile e,
quindi, si conclude affermando una larghezza complessiva di circa 11 mt. e, per ciascuna corsia, di circa 5 mt., con la conseguenza che il punto d'urto collocato a 4,40 mt. dal margine destro della corsia della EU è ubicato pur sempre nella corsia di relativa pertinenza.
Non conduce a una diversa conclusione, ed è sul punto da smentire la relativa affermazione del c.t.u.
l'immagine n. 17 contenuta in perizia, ove si nota che rispetto all'ubicazione della EU, Per_3
pagina 15 di 22 altra vettura percorre la strada mantenendosi più a destra di quanto invece fece il conducente della vettura della CP_1
Difatti, mentre il c.t.u. afferma che “appare lapalissiano come l'autovettura EU 208 condotta dal
sig. nell'immediatezza dell'evento fosse eccessivamente spostata verso sinistra Parte_2
quindi stesse invadendo la semicarreggiata con opposta direzione di marcia”, egli nulla dice sulla effettiva larghezza della strada e della singola corsia, di modo che non è affatto lapalissiana l'invasione di corsia operata dalla EU. Il fatto che altri veicoli transitino più aderenti al margine destro non significa che l'ampiezza della corsia sia da ridurre allo spazio intercorrente tra detto margine destro e la misura di un normale veicolo. Anzi, come si è detto prima, e come sostenuto dalla stessa parte appellante, premesso che le corsie, prima della curva, avevano larghezza superiore a 5 metri l'una e 6
metri l'altra, sarebbe abnorme ritenere che in curva le corsie si restringano addirittura sino a dimezzarsi.
Dunque, una volta individuato il vuluns della c.t.u. acquista in questa sede, consistente, come detto,
nell'aver, senza alcuna argomentazione sul punto, ritenuto -contraddittoriamente- una larghezza complessiva della strada curvilinea pari a circa 6 mt., con la conseguenza che il punto d'urto ubicato a
4 mt. dal margine destro (avuto riguardo alla direzione delle EU) si troverebbe sulla corsia della
[...]
, e ricondotta a razionalità la larghezza della strada in questione (ossia, proprio considerando, Pt_1
come il c.t.u. ebbe a enunciare in premessa, senza poi tenerne conto nelle conclusioni, la Per_3
larghezza delle corsie nel tratto che precede la curva), si avrà una larghezza complessiva di circa 11
mt., con la conseguenza che ciascuna corsia gode, almeno, di una larghezza di mt. 5, sì che il punto d'urto ubicato a mt. 4 dal margine destro della corsia di pertinenza della EU cade proprio su tale ultima corsia.
pagina 16 di 22 Ciò chiarito, e ritenuto pertanto non affetta dalle carenze denunciate la sentenza di primo grado là dove ha ritenuto sussistente la responsabilità della per invasione dell'altrui corsia, deve però Parte_1
rilevarsi che non può condividersi la conseguenza che da ciò ha tratto il primo giudice, ossia che,
avendo la invaso l'opposta corsia, allora non vi sarebbe alcun concorso di colpa in capo al Parte_1
conducente della EU, essendo questo rimasto nella propria corsia.
Rimanere nella propria corsia non basta, infatti, a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”)
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte regolatrice, “l'infrazione, pur grave, come
l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare
anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto
accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003,
n. 477; 17/01/1996, n. 343)” (cfr. Cass. 2020 n. 19115)
Ebbene, come si è rilevato con l'ordinanza del 12.2.2024, le perizie acquisite in primo grado si mostrano carenti in ordine alla valutazione della condotta di entrambi i conducenti, già perché il quesito formulato dal primo giudice non richiedeva una tale verifica. Del pari carente è, di conseguenza, la
CP_ motivazione della sentenza, la quale si limita ad affermare, come detto, che poiché fu la ad invadere la corsia della EU, allora nessuna colpa può ravvisarsi in capo al conducente di quest'ultima. Occorreva, invece, la prova di una condotta diligente da parte del conducente della
Prova che mancava e che manca. Pt_3
Piuttosto, sulla base degli elementi accertati e in particolare della presumibile larghezza della strada e della presumibile collocazione del punto d'urto, non può che rilevarsi come il conducente del veicolo
EU procedesse, sebbene all'interno della propria corsia, alquanto distante dal margine destro: ciò
pagina 17 di 22 in violazione dell'art. 143 del codice della strada, secondo cui “i veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera”.
La violazione di tale regola di condotta ha certamente avuto efficacia causale nella dinamica del sinistro giacché, come risulta dalle immagini contenute nella perizia dell'ing. ove la EU si Per_3
fosse trovata in prossimità del margine destro, l'evento non si sarebbe verificato.
Entrambe le parti del giudizio, quindi, devono ritenersi parimenti responsabili del sinistro, avendo violato entrambe regole di condotta il cui rispetto avrebbe consentito di evitare il danno e, comunque,
non sussistendo alcuna prova contraria.
Ne segue che, in accoglimento dell'eccepita violazione dell'art. 2054 c.c., occorre riformare la decisione impugnata in punto di corresponsabilità dell'appellata.
Corresponsabilità che va affermata sussistente nella misura del 50%, con la conseguenza che il danno che la e la compagnia assicuratrice di quest'ultima sono tenute a risarcire ammonta a euro Parte_1
4.311,45 (8.622,90/2), somma cui va detratto l'importo di euro 3.750,00, già corrisposto, così per complessivi euro 561,45.
A tale somma si aggiungono rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al soddisfo, secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali sulla sorte capitale rivalutata anno per anno con decorrenza dal fatto e sino al soddisfo non essendo impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto di cumulare la rivalutazione monetaria agli interessi.
La riforma della sentenza vale anche per la compagnia assicuratrice rimasta contumace.
Ciò in ragione del principio per cui “In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art
2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia pagina 18 di 22 proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il
danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del
danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"),
sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina
l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della
formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero
coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli
effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non
impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale”
È infondato, poi, il motivo di appello col quale si censura la sentenza in punto di quantificazione dei danni.
Adduce l'appellante, in primo luogo, che la sentenza sarebbe viziata in quanto avrebbe determinato l'ammontare dei danni recependo acriticamente le indicazioni della c.t.u. e, oltre, facendo uso del preventivo di spesa allegato dalla il tutto senza una verifica puntuale del nesso di causa tra il CP_1
sinistro e i danni.
Invero, le consulenze. cui il giudice ha fatto rinvio per la quantificazione dei danni (ossia quella a firma e, indirettamente, quella a firma , dalla prima richiamata) fondano la stima sui seguenti Per_2 Per_1
dati: documentazione fotografica;
preventivo attoreo, perizia del tecnico della compagnia assicuratrice.
L'utilizzo del preventivo fornito da parte attrice non inficia in alcun modo la valutazione operata dal c.t.u., il quale se ne è servito, con ogni evidenza, solo al fine di verificare la rispondenza dei prezzi ivi indicati a quelli recati dai tempari e listini correnti all'epoca del sinistro.
Nelle pagg. 27 e ss. della c.t.u. a firma , richiamata da quella a firma , vi è una Per_1 Per_2
analitica indicazione delle parti danneggiate e dei costi di ripristino-sostituzione delle parti stesse.
pagina 19 di 22 Si noti, peraltro, che nessuna osservazione tecnica è stata mossa nei confronti di tale quantificazione analitica, rispetto alla quale l'appellante si è trincerata, sin dal principio, dietro l'assunto per cui il preventivo fornito dalla non fosse utilizzabile, mentre resta privo di contestazione il fatto che CP_1
dalle fotografie acquisite, che limpidamente mostrano i danni subiti dai veicoli, i tecnici abbiano potuto ricavare gli specifici danni subiti. Aggiungasi la perizia redatta dal tecnico della compagnia assicuratrice, che -incontestatamente- ha avuto modo di eseguire la perizia sul veicolo non ancora riparato.
In definitiva, non risulta alcun elemento utile per discostarsi dalla stima eseguita dai periti.
Né vale affermare l'assenza di prova del nesso causale tra i danni stimati e il sinistro giacché, semmai,
l'appellante avrebbe dovuto dedurre che la EU fosse già danneggiata all'epoca del sinistro, cosa che non ha fatto, di modo che deve considerarsi, stante la mancata contestazione sul punto, che il veicolo fosse integro all'epoca del sinistro.
Del pari, non può non considerarsi che rispetto al tipo di sinistro descritto dalle parti e dai periti tutti, i danni subiti dai veicoli appaiono, per così dire, normali, di modo che può ritenersi che è più probabile che no che detti danni siano stati causati dal sinistro per cui è causa.
Aggiungasi, ancora, che i consulenti nominati in primo grado hanno ritenuto, senza che sul punto siano state formulate valide obiezioni, la compatibilità dei danni con l'incidente descritto.
Sostiene poi l'appellante che “il Giudice di Pace ha comunque errato nello stimare il danno in €
8.622,90 in quanto superiore rispetto al valore commerciale ante sinistro del veicolo attoreo, con
conseguente ingiustificato arricchimento in capo alla . CP_1
A sostegno di tale deduzione l'appellante richiama la distinzione tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica e, con essa, l'orientamento per cui “la domanda di risarcimento del
danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma
pagina 20 di 22 necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in
forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non
accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione
di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle
riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. 10196/2022).
Un tale orientamento è certamente condivisibile, ma nel caso di specie non conduce a riformare la sentenza nel senso richiesto dall'appellante.
Difatti, il valore commerciale stimato del bene all'epoca del sinistro è di circa euro 7.200,00, mentre il costo delle riparazioni è stato stimato in euro 8.622,00: non si registra, quindi, alcuna notevole sproporzione tra il costo delle riparazioni e il valore del veicolo, che differiscono per poco più di euro
1.000,00.
Nessuna violazione dell'art. 2058 c.c. da parte del primo giudice appare in definitiva dimostrata dall'appellante.
Come si è accennato, senza impugnare alcun capo di sentenza e senza denunciare violazione alcuna,
l'appellante chiede la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite e, oltre, a tenere indenne essa appellante da ogni condanna nei confronti dell'appellata.
Sotto questo profilo l'appello è inammissibile giacché non risulta svolta alcuna impugnazione del capo della sentenza che ha rigettato ovvero omesso di pronunciare su tale domanda.
Venendo al capo relativo alle spese, il parziale accoglimento dell'appello porta con sé la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese, le quali vanno integralmente compensate in ragione della soccombenza sostanzialmente reciproca.
L'integrale compensazione delle spese vale anche con riguardo alla presente fase del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza. pagina 21 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, ogni altra istanza rigettata,
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
condanna e , in solido, a pagare, nei confronti Parte_1 Controparte_2
dell'appellata la somma di euro 561,45 (8.622,90 /2 –3.750,00), oltre rivalutazione e CP_1
interessi come in parte motiva;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Enna, il 26 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1451/2021 promossa da:
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Patelmo;
C.F._1
-appellante;
contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Catalano;
C.F._2
-appellata;
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna Controparte_2
alla Via Stalingrado n. 45;
pagina 1 di 22 -originaria convenuta-contumace;
avente a OGGETTO
appello avverso sentenza n. 38/2021 RS, pubblicata il 31.3.2021 e comunicata il 1.4.2021, emessa dal
Giudice di Pace di Enna nel procedimento civile n. 145/2018 RG
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, in via preliminare ritenere e
dichiarare la nullità della sentenza impugnata n.38/2021 R.S. emessa dal Giudice di Pace di Enna,
dr.ssa Marrella, depositata in data 31/3/2021 e comunicata all'appellante in data 1/4/2021 nell'ambito
del giudizio n. 145/2018 RG, per omessa pronuncia sull'eccezione preliminare e pregiudiziale di
difetto di legittimazione attiva tempestivamente sollevata dall'odierna appellata nel primo grado del
giudizio, per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto al primo motivo di appello da intendersi
qui integralmente ripetute e trascritte;
nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.38/2021 R.S. emessa dal
Giudice di Pace di Enna, dr.ssa Marrella, deposita in data 31/3/2021 e comunicata all'appellante in
data 1/4/2021 nell'ambito del giudizio n. 145/2018 RG accogliere le domande tutte formulate da parte
appellante nel giudizio di primo grado e segnatamente: rigettare le domande dell'attrice - odierna
parte appellata in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed erronee in diritto e non
provate, statuendo l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte attrice – odierna
appellata Sig. nella causazione del sinistro per violazione dell'art. 143 c. 1 del Parte_2
C.d.S., con ogni conseguenziale decisione in ordine al risarcimento del danno come disposto in primo
grado con la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello e confermare
la sentenza di primo grado con condanna di parte appellante alle spese e ai compensi di causa”.
pagina 2 di 22 Nessuna conclusione ha formulato la compagnia assicuratrice rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Viene appellata la sentenza n. 38/2021, emessa dal giudice di pace di Enna, con la quale l'appellante -
unitamente alla compagnia assicuratrice appellata- è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura dell'appellata (originaria attrice) in occasione del sinistro che ha coinvolto i veicoli CP_1
delle parti in causa in data 26.11.2017, lungo la S.R. 1, in territorio di Enna, sulla base dalla ritenuta responsabilità esclusiva di essa appellante.
Col primo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato il giudice sulla eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva della CP_1
Segnatamente, l'appellante deduce di aver contestato la qualità di proprietaria del veicolo danneggiato in capo alla originaria attrice, senza che il giudice abbia preso in considerazione tale eccezione. CP_1
Col secondo motivo di appello si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2700
c.c. e dell'art. 2054 c.c., l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'illogicità-contraddittorietà
della sentenza gravata.
Segnatamente, l'appellante deduce che il giudice non ha tenuto in considerazione la dinamica del sinistro ricostruita dagli agenti della polizia municipale intervenuti nelle immediatezze, la quale è nel senso dell'invasione della carreggiata di pertinenza di essa parte appellante da parte della vettura dell'appellata, con conseguente responsabilità da imputare unicamente a quest'ultima. Inoltre, secondo l'appellante, la ricostruzione della polizia municipale intervenuta farebbe prova sino a querela di falso,
di qui la violazione dell'art. 2700 c.c.
pagina 3 di 22 Ancora, secondo l'appellante la decisione è stata fondata su una perizia del tutto carente, priva di spiegazioni di carattere scientifico e lacunosa in punto di concreta individuazione della dinamica del sinistro, specie là dove nell'individuare il punto d'urto sulla corsia di pertinenza di essa appellante, e non già in quella dell'appellata (come fatto invece dagli operatori della polizia municipale), non offrirebbe alcuna argomentazione valida.
Non solo, aggiunge l'appellante che il giudice non ha speso alcun argomento per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. osservando, sul punto, che tale presunzione non viene meno sol perché si è accertata la condotta colposa di uno dei conducenti, dovendosi piuttosto accertare anche l'assenza di colpa dell'altro.
L'appellante, infine, stigmatizza la decisione pervenuta all'esito di una seconda consulenza tecnica,
disposta dal giudice sulla base della non esaustività della prima, in quanto la seconda consulenza altro non sarebbe che la replica, senza aggiunta alcuna, della prima.
Col terzo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata presa in considerazione da parte del giudice delle deduzioni spese a confutazione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Sostiene l'appellante, precisamente, che, nonostante le osservazioni formulate contro la c.t.u., il giudice ha fondato la motivazione unicamente rinviando alla consulenza e senza confutare le osservazioni in questione.
Col quarto motivo di impugnazione si contesta la quantificazione dei danni.
Deduce l'appellante, sul punto, che i danni al veicolo sono stati stimati in misura addirittura superiore al valore del veicolo stesso.
Inoltre, a dire dell'appellante la quantificazione sarebbe stata operata avendo riguardo a un mero preventivo di spesa per le riparazioni, del tutto irrilevante.
pagina 4 di 22 Aggiunge ancora parte appellante che non risulterebbe provato nemmeno il nesso causale tra il sinistro e i danni.
Col quinto motivo di appello si chiede, in conseguenza dell'accoglimento di quelli antecedenti, la riforma della decisione relativa alle spese di lite.
Infine, l'appellante, senza impugnare alcun capo di sentenza e senza denunciare violazione alcuna,
chiede la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di resistenza e a tenere indenne essa appellante da ogni condanna nei confronti dell'appellata.
La compagnia assicuratrice resta contumace.
Resiste, invece, l'appellata che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice, seppur implicitamente, ha, infatti, con ogni evidenza, rigettato l'eccezione difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla CP_1
Statuendo la condanna in favore di quest'ultima per i danni subiti dal veicolo EU 208 tg. EN 713
JX il giudice ha infatti implicitamente ritenuto che la fosse proprietaria del veicolo menzionato. CP_1
Come osservato dall'appellata non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione od eccezione sia state esaminata e decisa implicitamente (Cass. 2015 n. 7406).
Più in particolare, va osservato che “è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a
una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione … quando queste risultino superate e travolte, benché
non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame
pagina 5 di 22 presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o
infondatezza”.
Ebbene, la decisione relativa al diritto al risarcimento del danno in capo alla presuppone CP_1
logicamente la soluzione della preliminare questione della qualifica di questa quale proprietaria del veicolo danneggiato.
La decisione di implicito rigetto dell'eccezione, peraltro, appare anche condivisibile giacché nel giudizio di risarcimento del danno non è richiesto un accertamento del diritto di proprietà in via principale e destinato a passare in giudicato, di modo che non occorre la prova rigorosa della proprietà
stessa (c.d. probatio diabolica) e, nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'originaria attrice in allegato alla citazione appare sufficiente a fondare il convincimento, incidenter tantum, della titolarità del rapporto in capo alla CP_1
Si veda, sul punto, il verbale redatto dalle pubbliche autorità intervenute, ove si legge: “veicolo A:
Autovettura … EU 208 tg. EN 713 JX … Proprietario: ”, che lascia presumere CP_1
l'avvenuta consultazione da parte delle autorità stesse dei documenti di circolazione della vettura.
L'indizio fornito, rispetto al quale nessun elemento contrario è stato fornito dalla , peraltro, ha Parte_1
poi trovato riscontro nella documentazione allegata alla c.t.u., ove emerge chiaramente che la è CP_1
intestataria della vettura EU 208 tg. EN 713 JX.
Il terzo motivo di appello, che per comodità logica si analizza prima del secondo, è infondato.
Assume l'appellante che la sentenza sarebbe nulla perché il giudice non ha confutato, una per una, le osservazioni alla c.t.u. formulate dall'allora convenuta anche per mezzo del c.t.p. Parte_1
Senonché, premesso che, come risulta dalla consultazione delle perizie assunte in primo grado, il primo consulente tecnico aveva già risposto alle osservazioni critiche formulate dal c.t.p., devesi rilevare che
“il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia pagina 6 di 22 tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in
quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; n. 1815 del 2015)”
(cfr. Cass. 2024 n. 12195).
Il fatto, poi, che le confutazioni presenti in perizia non abbiano soddisfatto colui che le ha formulate è
questione del tutto diversa dalla mancata presa in considerazione delle stesse.
Venendo al secondo motivo di appello, questo si articola in vari profili, tutti infondati, salvo la censura relativa alla violazione dell'art. 2054 c.c.
Anzitutto è infondato l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice, avendo dato prevalenza alla ricostruzione operata dai consulenti d'ufficio rispetto a quella operata dagli agenti della polizia municipale, avrebbe violato l'art. 2700 c.c., essendo la seconda coperta da fede privilegiata sino a querela di falso.
Difatti, con riguardo all'art. 2700 c.c., come condivisibilmente osservato dall'appellata, “è principio
consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto
pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in
sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere
accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese … in seguito ad altri accertamenti, si tratta di
materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice” (Cass. 2019 n. 9037, ord.).
pagina 7 di 22 Ebbene, essendo pacifico che gli agenti di polizia municipale sono intervenuti sui luoghi dopo la verificazione del sinistro, la ricostruzione da questi operata delle modalità di accadimento del sinistro stesso non è coperta da alcuna fede privilegiata.
Con riferimento alla censura di inadeguata valutazione del materiale probatorio si osserva quanto segue.
La motivazione della sentenza gravata è fondata sulla condivisione delle risultanze della c.t.u., della quale risultano trascritti alcuni stralci, e precisamente quelli relativi alla individuazione del punto di impatto tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
punto individuato all'interno della carreggiata di pertinenza della vettura EU, di proprietà della con conseguente statuizione di responsabilità del CP_1
conducente della vettura di proprietà della (Fiat Panda tg. CJ 658 VD) per aver invaso l'altrui Parte_1
corsia.
Ebbene, va anzitutto rilevato che quando nel giudizio di appello è contestata una sentenza motivata per
relationem tramite rinvio alla c.t.u. “la motivazione del giudice di appello non può limitarsi a
constatare la validità della motivazione mediante recepimento di stralci della CTU, ma deve comunque
verificare, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato, offra elementi di coerenza logica
ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si
poggia (cfr. in questo senso, Cass. n° 8460/2020)” (si veda Corte d'Appello Firenze 18.05.2022, n.94).
Ora, dall'esame delle consulenze sulle quali il primo giudice ha fondato la motivazione, a una prima valutazione, si era ritenuto che queste non offrissero elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che sulle stesse si poggia, tant'è che veniva disposta nuova c.t.u. con ordinanza del 12.2.2024.
Senonché, un nuovo esame delle relazioni acquisite in primo grado, anche alla luce di quella assunta in questa sede, appare escludere i denunciati vizi nell'impostazione motivazionale della sentenza gravata,
pagina 8 di 22 e ciò, per le ragioni che oltre si chiariranno, nonostante le diverse conclusioni cui è pervenuto il novo c.t.u. in punto di responsabilità.
In particolare, se è vero che, come osservato dall'appellante, il giudice di primo grado ha disposto una seconda consulenza tecnica avendo ritenuto non esaustiva la prima consulenza, ed ha poi assunto la decisione proprio sulla base della seconda c.t.u., la quale non si differenzia in nulla rispetto alla prima,
ciò non significa automaticamente che la prima c.t.u., così come la seconda, fossero effettivamente non esaustive, tant'è che lo stesso giudice, a un riesame delle stesse, le ha invece ritenute esaustive assumendo la causa in decisione.
Né è vietato al primo giudice, come allo scrivente, di mutare il proprio convincimento, almeno finché
non è emessa la pronuncia che definisce il giudizio con la quale il giudicante si spoglia del potere decisorio.
Ciò chiarito, va osservato quanto segue.
Entrambe le perizie assunte in primo grado affermano che il punto di collisione dei veicoli non può
essere quello individuato dagli agenti della polizia municipale, ossia quello posto sulla carreggiata di pertinenza del veicolo Fiat della , odierna appellante. Parte_1
Ciò in quanto una simile ricostruzione implicherebbe un movimento del veicolo EU (della , CP_1
dopo l'impatto, in senso perpendicolare verso destra sino a condurlo nella corsia di propria pertinenza.
Un tale movimento, tuttavia, sarebbe impossibile in quanto innaturale per un veicolo che è progettato per procedere secondo la direzione di rotolamento delle ruote.
Si vedano le affermazioni contenute nella prima c.t.u., anche in risposta alle osservazioni formulate dalla (pag. 33 della c.t.u. a firma , nonché la relazione di risposta alle osservazioni del Parte_1 Per_1
c.t.p., ove si legge che: “Il veicolo attoreo, se fosse corretta l'ipotesi del CTP, considerato il vettore-
forza ricevuto, avrebbe dovuto muoversi, in fase dopo-urto con direzioni diverse;
ruotare con la parte pagina 9 di 22 anteriore alla sua sinistra (non traslare alla sua destra) o, eventualmente, continuare dritto, così come
rappresentato dalle figure seguenti … Il veicolo attoreo avrebbe dovuto ruotare, dopo l'urto, con la
parte anteriore alla sua sinistra”), nonché quelle contenute nella seconda perizia, a firma (v. Per_2
pagg. 16 e 17).
Le spiegazioni fornite sul punto appaiono invero convincenti, non lacunose e fondate su un ragionamento di carattere tecnico scientifico che non appare adeguatamente messo in dubbio dalla controparte, le quale non spiega con l'ausilio di alcuna regola scientifica, né con alcuna massima di esperienza, come sarebbe possibile, invece, che il veicolo EU si sia mosso perpendicolarmente verso destra per diversi metri.
Peraltro, anche la c.t.u. esperita in questa fase del giudizio smentisce l'individuazione del punto d'urto eseguita dagli agenti di P.M., i quali, si noti, hanno avuto riguardo all'ubicazione dei frammenti vetrosi dispersi a seguito dell'impatto.
Così infatti, sul punto, scrive il c.t.u. “i frammenti vetrosi a seguito dell'impatto subiscono un Per_3
lancio inerziale in avanti, secondo direzione e verso che tiene conto della velocità e della direzione
pre-urto dei mezzi coinvolti nell'impatto. Pertanto, la posizione di quiete finale dei frammenti vetrosi
sul manto stradale non può essere considerata coincidente con il P.P.U., bensì è indicativa sulla
velocità dei veicoli che certamente all'impatto era alquanto bassa e sulla porzione di carreggiata in
corrispondenza del quale si verificava l'impatto”.
In definitiva, appare corretto escludere la credibilità della ricostruzione degli agenti di P.M. in quanto il punto di impatto da questi indicato si fonda unicamente sui frammenti vetrosi rinvenuti e non tiene in considerazione la difficile ipotizzabilità di un movimento perpendicolare verso destra della EU e dello sbalzo che i frammenti inevitabilmente subiscono a seguito dell'impatto.
pagina 10 di 22 Non si rinviene, poi, alcun materiale probatorio mal valutato dal primo giudice: i) le prove testimoniali assunte non potevano influire sulla specifica dinamica del sinistro e sulla determinazione del punto d'urto giacché i testi escussi non erano presenti al momento dell'impatto; ii) le fotografie prodotte, del pari, non sono idonee a smentire le risultanze delle perizie tecniche, anzi, queste ultime si basano proprio sulle fotografie eseguite dagli agenti di P.M.; iii) anche l'ubicazione dei danni sui veicoli non è
tale da condurre a conclusioni diverse da quelle assunte dai consulenti e dal primo giudice. Tutti i consulenti avvicendatisi, in effetti, hanno esaminato l'ubicazione dei danni, ma dall'esame delle perizie emerge che l'elemento in questione non è stato ritenuto determinante per alcuno dei consulenti con specifico riferimento alla individuazione del punto di impatto, essendo piuttosto necessario solo per comprendere il modo in cui i veicoli sono venuti a collidere, ma non anche il punto della sede stradale ove ciò è accaduto. Nemmeno il c.t.u. nominato in questa fase, si noti, il quale ha ritenuto responsabile la avendo collocato il punto d'urto nella corsa della , ha adottato le proprie conclusioni CP_1 Parte_1
in punto di individuazione del luogo dell'urto sulla sola base dell'ubicazione dei danni (così il c.t.u.
“il corretto P.P.U. è da ricercare, utilizzando gli elementi oggettivi ad oggi disponibili che Per_3
sono: 1) Le posizioni di quiete finale dei mezzi;
2) Le probabili direzioni tenute dai veicoli nel pre-urto,
unitamente alle modalità di ingresso all'urto riportate in figura 15; 3) La posizione di quiete finale dei
frammenti vetrosi sul manto stradale …).. Si tratta, quindi, di un elemento di per sé non dirimente.
Né appare rilevante il mancato rinvenimento di tracce di frenata sui luoghi.
Non si comprende, difatti, per quale motivo ciò implicherebbe “inconfutabilmente” un'andatura, da parte del veicolo EU, a velocità “elevata ed assolutamente inidonea alla descritta situazione dei
luoghi”.
In disparte il fatto che non è dimostrato che ogni frenata lasci tracce sull'asfalto, dovendosi anzi ciò
escludere quando il freno venga azionato a velocità moderata, si può rilevare che, mentre l'appellante pagina 11 di 22 non offre alcuna prova della elevata velocità tenuta dal conducente della EU, sia i consulenti del primo giudice che il consulente nominato in appello, senza che le conclusioni in questione appaiono inficiate da rilievi tecnici fondati su leggi scientifiche, apparendo invece il frutto di un approfondito studio del tipo di danni subiti dai veicoli, hanno concluso affermando che entrambi i veicoli viaggiavano a velocità moderata, presumibilmente nel rispetto del limite di velocità, allora di 50 km.
Tali conclusioni non sono inficiate nemmeno dalle lesioni subite dalla : secondo l'appellante Parte_1
dette lesioni costituiscono prova dell'eccesso di velocità tenuto dal conducente della EU, ma,
invero, non si comprende perché, allora, l'eccesso di velocità non possa addebitarsi alla stessa
[...]
, né vi è ragione di escludere che le lesioni siano frutto della maggiore massa del veicolo EU Pt_1
rispetto a quello della . In ogni caso, si tratta evidentemente di un argomento privo di forza Parte_1
probatoria tale da mettere in crisi le ricostruzioni dei tecnici incaricati.
Non è vero, infine, che i consulenti tecnici -e il giudice che ha aderito alla relativa ricostruzione- hanno omesso di tenere in considerazione le caratteristiche della sede stradale teatro del sinistro, ben descritte in tutte le relazioni.
Quanto al fatto che i consulenti tecnici abbiano formulato un giudizio non già di certezza in ordine al punto d'urto, quanto, piuttosto, di probabilità, discorrendo di collocazione “verosimile” del punto d'urto, non sembra che ciò possa condurre a ritenere la sentenza viziata.
Difatti, il convincimento del giudice si è formato a seguito della consultazione di due perizie pervenute a identiche conclusioni di verosimiglianza in ordine alla collocazione del punto d'urto a una distanza dal margine destro della corsia del veicolo EU tale da non superare l'ideale linea di mezzeria posta a 5,5 mt. da detto margine destro. Più in particolare, entrambi i consulenti, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate e cui in ogni caso di fa qui rinvio, formulano un giudizio di elevata probabilità in ordine al posizionamento del punto d'urto sulla corsia di pertinente della EU, previa pagina 12 di 22 ideale fissazione della linea di mezzeria a circa 5,5 mt. dal margine destro (avuto riguardo alla direzione di marcia della EU).
Sul punto occorre evidenziare, in primo luogo, che, non essendo i consulenti presenti al momento del sinistro, non può pretendersi che questi formulino, ex post, un giudizio di certezza assoluta. Ma una volta che, con argomentazioni scientifiche che non hanno trovato adeguata confutazione, i consulenti abbiano escluso la possibilità che il veicolo EU abbia traslato perpendicolarmente verso destra la propria posizione dopo l'urto, diviene giocoforza necessario individuare il punto d'urto mediante la proiezione dello spigolo anteriore sinistro del veicolo in questione. E tale proiezione risulta ricadere nella corsia di pertinenza della EU.
Del resto, che il veicolo EU non abbia subito significativi spostamenti a seguito dell'urto è
confermato anche dalla perizia assunta in questa sede, ove si legge che “nel post-urto l'autovettura
EU 208 avanzava poco più di 1 metro trovando la posizione di quiete finale rilevata dalla P.G..
L'autovettura EU 208 a seguito dell'impatto, che con ogni probabilità si verificava a bassa
velocità, valutata la massa preponderante rispetto al veicolo antagonista nonché l'andamento
altimetrico dei luoghi del sinistro, non era soggetta ad alcuna rotazione derivante dalle forze impulsive
generatesi all'urto”.
Se così è, l'unica questione dirimente diviene stabilire se la posizione di quiete della EU, con specifico riguardo allo spigolo sinistro, si trovi effettivamente all'interno della corsia di relativa pertinenza.
Al fine di stabilire ciò i consulenti assunti in primo grado hanno ipotizzato, sulla base di alcune tracce rinvenute sull'asfalto, una larghezza della strada curvilinea su cui si è verificato il sinistro di circa 11
mt., di modo che ciascuna corsia di marcia avrebbe una larghezza di circa 5,5 mt.
pagina 13 di 22 Poiché il punto di impatto è stato individuato, nel modo di cui si è detto, a meno di 5 mt. dal margine destro della strada (con riguardo alla posizione della EU), si è concluso nel senso che detto punto d'urto si trovi nella corsia di pertinenza della EU.
La conclusione, invero, non muta, come si vedrà, anche considerando l'avanzata di quasi 1 metro della
EU ipotizzata dal c.t.u. nominato in questa sede.
Difatti, dirimente appare la ricostruzione della larghezza della carreggiata e, correlativamente, quella di ciascuna corsia, ciò che rappresenta, invero, anche il vulnus della c.t.u. assunta in questo grado di giudizio, la quale, piuttosto che sconfessare le prime due, sostanzialmente le conferma.
In particolare, secondo la consulenza da ultimo menzionata, a firma dell'ing. nominato in Per_3
questa seconda fase del giudizio, il punto d'urto “ricade ad una distanza di circa 4,40 metri dal
cordolo in calcestruzzo presente sul margine destro della semicarreggiata con direzione Pergusa”.
Il c.t.u. colloca tale punto a circa 4,40 mt dal margine destro, con argomenti integrativi rispetto a Per_3
quelli spesi dai precedenti consulenti (alla posizione di quiete della EU, difatti, egli aggiunge le probabili direzioni tenute dai veicoli nel pre-urto, unitamente alle modalità di ingresso all'urto riportate in figura 15 e la posizione di quiete finale dei frammenti vetrosi sul manto stradale), pervenendo, nella sostanza una localizzazione quasi identica a quella operata dai primi consulenti giacché, se la corsia è
larga 5,5 mt., significa che il punto d'urto posto a 4,4. mt. si trova sempre nella corsia della EU
Come si diceva, unico vuluns della c.t.u. depositata dall'ing. è la conclusione per cui il punto in Per_3
questione, posto, come detto, a 4,4 mt. dal margine destro, si collocherebbe nella corsia di pertinenza della Fiat della , e ciò alla luce delle stesse affermazioni del c.t.u., che sullo specifico punto, Parte_1
invece, non spende alcun argomento.
Difatti, in ordine alla larghezza del tratto di strada sul quale si è verificato il sinistro, mentre i consulenti di primo grado, come si è accennato, hanno valorizzato le tracce trovate sull'asfalto, il c.t.u. pagina 14 di 22 nominato dallo scrivente così si esprime: “Larghezza totale della carreggiata della SR1 nella zona del
sinistro: non definibile in quanto sul tratto curvilineo ove si verificava l'evento, la carreggiata si fonde
con la intersecante strada extraurbana 89 e non è presente segnaletica orizzontale di margine destro e
sinistro (evincibile dal rapporto di incidente stradale di P.G.). Tuttavia i tratti stradali della SR1 posti
immediatamente prima e dopo l'area del sinistro, dai quali provengono i veicoli coinvolti, sono larghi
rispettivamente circa 6,30 metri e 5,60 metri”.
Ebbene, se così è, per stessa ammissione dell'appellante, secondo cui la “larghezza della sede stradale
invero non può mutare in maniera macroscopica in un tornante”, appare senz'altro corretto ritenere che la sede stradale a disposizione delle vetture fosse, appunto, di circa 11 metri, con la conseguenza che correttamente i consulenti hanno ritenuto la ideale linea di mezzeria a circa 5,5 mt., mentre resta del tutto inspiegato per quale ragione il c.t.u dopo aver affermato che per desumere la larghezza Per_3
della strada curvilinea si solo avere riguardo alle larghezze delle strade che conducono al tratto curvilineo teatro del sinistro (rispettivamente di mt. 5,60 e 6,30), e che l'impatto è avvenuto a circa 4
mt. dal margine destro, ha ritenuto di collocare detto punto sulla corsia di pertinenza della . Parte_1
Delle due l'una, o si afferma, senza alcun riscontro, e in contrasto con la logica, che in curva si verifica una riduzione delle corsie di oltre il doppio, con la conseguenza che ciascuna corsia sia larga non più di
3 metri e, quindi, che il punto d'urto si trovi nella corsia di pertinenza della oppure si Parte_1
ammette che, come peraltro fa l'appellante, una tale riduzione macroscopica sia inimmaginabile e,
quindi, si conclude affermando una larghezza complessiva di circa 11 mt. e, per ciascuna corsia, di circa 5 mt., con la conseguenza che il punto d'urto collocato a 4,40 mt. dal margine destro della corsia della EU è ubicato pur sempre nella corsia di relativa pertinenza.
Non conduce a una diversa conclusione, ed è sul punto da smentire la relativa affermazione del c.t.u.
l'immagine n. 17 contenuta in perizia, ove si nota che rispetto all'ubicazione della EU, Per_3
pagina 15 di 22 altra vettura percorre la strada mantenendosi più a destra di quanto invece fece il conducente della vettura della CP_1
Difatti, mentre il c.t.u. afferma che “appare lapalissiano come l'autovettura EU 208 condotta dal
sig. nell'immediatezza dell'evento fosse eccessivamente spostata verso sinistra Parte_2
quindi stesse invadendo la semicarreggiata con opposta direzione di marcia”, egli nulla dice sulla effettiva larghezza della strada e della singola corsia, di modo che non è affatto lapalissiana l'invasione di corsia operata dalla EU. Il fatto che altri veicoli transitino più aderenti al margine destro non significa che l'ampiezza della corsia sia da ridurre allo spazio intercorrente tra detto margine destro e la misura di un normale veicolo. Anzi, come si è detto prima, e come sostenuto dalla stessa parte appellante, premesso che le corsie, prima della curva, avevano larghezza superiore a 5 metri l'una e 6
metri l'altra, sarebbe abnorme ritenere che in curva le corsie si restringano addirittura sino a dimezzarsi.
Dunque, una volta individuato il vuluns della c.t.u. acquista in questa sede, consistente, come detto,
nell'aver, senza alcuna argomentazione sul punto, ritenuto -contraddittoriamente- una larghezza complessiva della strada curvilinea pari a circa 6 mt., con la conseguenza che il punto d'urto ubicato a
4 mt. dal margine destro (avuto riguardo alla direzione delle EU) si troverebbe sulla corsia della
[...]
, e ricondotta a razionalità la larghezza della strada in questione (ossia, proprio considerando, Pt_1
come il c.t.u. ebbe a enunciare in premessa, senza poi tenerne conto nelle conclusioni, la Per_3
larghezza delle corsie nel tratto che precede la curva), si avrà una larghezza complessiva di circa 11
mt., con la conseguenza che ciascuna corsia gode, almeno, di una larghezza di mt. 5, sì che il punto d'urto ubicato a mt. 4 dal margine destro della corsia di pertinenza della EU cade proprio su tale ultima corsia.
pagina 16 di 22 Ciò chiarito, e ritenuto pertanto non affetta dalle carenze denunciate la sentenza di primo grado là dove ha ritenuto sussistente la responsabilità della per invasione dell'altrui corsia, deve però Parte_1
rilevarsi che non può condividersi la conseguenza che da ciò ha tratto il primo giudice, ossia che,
avendo la invaso l'opposta corsia, allora non vi sarebbe alcun concorso di colpa in capo al Parte_1
conducente della EU, essendo questo rimasto nella propria corsia.
Rimanere nella propria corsia non basta, infatti, a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”)
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte regolatrice, “l'infrazione, pur grave, come
l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare
anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto
accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003,
n. 477; 17/01/1996, n. 343)” (cfr. Cass. 2020 n. 19115)
Ebbene, come si è rilevato con l'ordinanza del 12.2.2024, le perizie acquisite in primo grado si mostrano carenti in ordine alla valutazione della condotta di entrambi i conducenti, già perché il quesito formulato dal primo giudice non richiedeva una tale verifica. Del pari carente è, di conseguenza, la
CP_ motivazione della sentenza, la quale si limita ad affermare, come detto, che poiché fu la ad invadere la corsia della EU, allora nessuna colpa può ravvisarsi in capo al conducente di quest'ultima. Occorreva, invece, la prova di una condotta diligente da parte del conducente della
Prova che mancava e che manca. Pt_3
Piuttosto, sulla base degli elementi accertati e in particolare della presumibile larghezza della strada e della presumibile collocazione del punto d'urto, non può che rilevarsi come il conducente del veicolo
EU procedesse, sebbene all'interno della propria corsia, alquanto distante dal margine destro: ciò
pagina 17 di 22 in violazione dell'art. 143 del codice della strada, secondo cui “i veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera”.
La violazione di tale regola di condotta ha certamente avuto efficacia causale nella dinamica del sinistro giacché, come risulta dalle immagini contenute nella perizia dell'ing. ove la EU si Per_3
fosse trovata in prossimità del margine destro, l'evento non si sarebbe verificato.
Entrambe le parti del giudizio, quindi, devono ritenersi parimenti responsabili del sinistro, avendo violato entrambe regole di condotta il cui rispetto avrebbe consentito di evitare il danno e, comunque,
non sussistendo alcuna prova contraria.
Ne segue che, in accoglimento dell'eccepita violazione dell'art. 2054 c.c., occorre riformare la decisione impugnata in punto di corresponsabilità dell'appellata.
Corresponsabilità che va affermata sussistente nella misura del 50%, con la conseguenza che il danno che la e la compagnia assicuratrice di quest'ultima sono tenute a risarcire ammonta a euro Parte_1
4.311,45 (8.622,90/2), somma cui va detratto l'importo di euro 3.750,00, già corrisposto, così per complessivi euro 561,45.
A tale somma si aggiungono rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al soddisfo, secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali sulla sorte capitale rivalutata anno per anno con decorrenza dal fatto e sino al soddisfo non essendo impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto di cumulare la rivalutazione monetaria agli interessi.
La riforma della sentenza vale anche per la compagnia assicuratrice rimasta contumace.
Ciò in ragione del principio per cui “In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art
2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia pagina 18 di 22 proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il
danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del
danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"),
sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina
l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della
formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero
coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli
effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non
impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale”
È infondato, poi, il motivo di appello col quale si censura la sentenza in punto di quantificazione dei danni.
Adduce l'appellante, in primo luogo, che la sentenza sarebbe viziata in quanto avrebbe determinato l'ammontare dei danni recependo acriticamente le indicazioni della c.t.u. e, oltre, facendo uso del preventivo di spesa allegato dalla il tutto senza una verifica puntuale del nesso di causa tra il CP_1
sinistro e i danni.
Invero, le consulenze. cui il giudice ha fatto rinvio per la quantificazione dei danni (ossia quella a firma e, indirettamente, quella a firma , dalla prima richiamata) fondano la stima sui seguenti Per_2 Per_1
dati: documentazione fotografica;
preventivo attoreo, perizia del tecnico della compagnia assicuratrice.
L'utilizzo del preventivo fornito da parte attrice non inficia in alcun modo la valutazione operata dal c.t.u., il quale se ne è servito, con ogni evidenza, solo al fine di verificare la rispondenza dei prezzi ivi indicati a quelli recati dai tempari e listini correnti all'epoca del sinistro.
Nelle pagg. 27 e ss. della c.t.u. a firma , richiamata da quella a firma , vi è una Per_1 Per_2
analitica indicazione delle parti danneggiate e dei costi di ripristino-sostituzione delle parti stesse.
pagina 19 di 22 Si noti, peraltro, che nessuna osservazione tecnica è stata mossa nei confronti di tale quantificazione analitica, rispetto alla quale l'appellante si è trincerata, sin dal principio, dietro l'assunto per cui il preventivo fornito dalla non fosse utilizzabile, mentre resta privo di contestazione il fatto che CP_1
dalle fotografie acquisite, che limpidamente mostrano i danni subiti dai veicoli, i tecnici abbiano potuto ricavare gli specifici danni subiti. Aggiungasi la perizia redatta dal tecnico della compagnia assicuratrice, che -incontestatamente- ha avuto modo di eseguire la perizia sul veicolo non ancora riparato.
In definitiva, non risulta alcun elemento utile per discostarsi dalla stima eseguita dai periti.
Né vale affermare l'assenza di prova del nesso causale tra i danni stimati e il sinistro giacché, semmai,
l'appellante avrebbe dovuto dedurre che la EU fosse già danneggiata all'epoca del sinistro, cosa che non ha fatto, di modo che deve considerarsi, stante la mancata contestazione sul punto, che il veicolo fosse integro all'epoca del sinistro.
Del pari, non può non considerarsi che rispetto al tipo di sinistro descritto dalle parti e dai periti tutti, i danni subiti dai veicoli appaiono, per così dire, normali, di modo che può ritenersi che è più probabile che no che detti danni siano stati causati dal sinistro per cui è causa.
Aggiungasi, ancora, che i consulenti nominati in primo grado hanno ritenuto, senza che sul punto siano state formulate valide obiezioni, la compatibilità dei danni con l'incidente descritto.
Sostiene poi l'appellante che “il Giudice di Pace ha comunque errato nello stimare il danno in €
8.622,90 in quanto superiore rispetto al valore commerciale ante sinistro del veicolo attoreo, con
conseguente ingiustificato arricchimento in capo alla . CP_1
A sostegno di tale deduzione l'appellante richiama la distinzione tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica e, con essa, l'orientamento per cui “la domanda di risarcimento del
danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma
pagina 20 di 22 necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in
forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non
accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione
di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle
riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. 10196/2022).
Un tale orientamento è certamente condivisibile, ma nel caso di specie non conduce a riformare la sentenza nel senso richiesto dall'appellante.
Difatti, il valore commerciale stimato del bene all'epoca del sinistro è di circa euro 7.200,00, mentre il costo delle riparazioni è stato stimato in euro 8.622,00: non si registra, quindi, alcuna notevole sproporzione tra il costo delle riparazioni e il valore del veicolo, che differiscono per poco più di euro
1.000,00.
Nessuna violazione dell'art. 2058 c.c. da parte del primo giudice appare in definitiva dimostrata dall'appellante.
Come si è accennato, senza impugnare alcun capo di sentenza e senza denunciare violazione alcuna,
l'appellante chiede la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite e, oltre, a tenere indenne essa appellante da ogni condanna nei confronti dell'appellata.
Sotto questo profilo l'appello è inammissibile giacché non risulta svolta alcuna impugnazione del capo della sentenza che ha rigettato ovvero omesso di pronunciare su tale domanda.
Venendo al capo relativo alle spese, il parziale accoglimento dell'appello porta con sé la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese, le quali vanno integralmente compensate in ragione della soccombenza sostanzialmente reciproca.
L'integrale compensazione delle spese vale anche con riguardo alla presente fase del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza. pagina 21 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, ogni altra istanza rigettata,
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
condanna e , in solido, a pagare, nei confronti Parte_1 Controparte_2
dell'appellata la somma di euro 561,45 (8.622,90 /2 –3.750,00), oltre rivalutazione e CP_1
interessi come in parte motiva;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Enna, il 26 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 22 di 22