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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 86/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, nella causa celebrata secondo le forme di cui all'art 127 ter cpc, visto il proprio decreto e rilevato che le parti hanno depositato rispettivamente le note in sostituzione dell'udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 86 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), con C.F._2 Parte_4 C.F._3
gli avv.ti Palmisano Roberto e Badolati Leda;
ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), con l'avv. Ascrizzi Domenico;
[...] C.F._5
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da subito spoglio del possesso e compossesso
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_5 Pt_2
, e convenivano, innanzi a questo
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale, e al fine di accertare l'intervenuto Controparte_1 Controparte_2
spoglio in danno degli attori del terreno identificato alle particelle 162 e 163 del Foglio
11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro e del terreno identificato catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del Foglio 11 del Catasto terreni del
Comune di Gioia Tauro e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori.
In particolare, a fondamento della loro domanda, gli odierni attori premettevano di essere figli ed eredi legittimi di , deceduto il 26 gennaio 2021, e che Persona_1
il loro dante causa vantava:
a) un diritto di livello, con possesso esclusivo, sul fondo sito in Gioia Tauro, alla
Via III Stradone, identificato catastalmente al foglio 11, particelle 162 e 163; su tale fondo, inoltre, esercitava attività di impresa agricola individuale Persona_1
mediante un impianto produttivo costituito da una florida piantagione di Persona_2
(c.d. a polpa gialla), il cui prodotto veniva annualmente conferito alla
[...]
; Controparte_3
b) un diritto di proprietà e di livello per la quota di 1/3, nonché il compossesso in pari misura con gli odierni convenuti, su un terreno coltivato a kiwi a polpa verde, identificato catastalmente al foglio 11, particelle 239 (ex 218), 241 (ex 221), 243 e 245
(ex 55); su detto fondo, i tre convenuti producevano kiwi a polpa verde che venivano annualmente venduti alla Kingfruit Soc. Coop., con sede a Verona.
Gli odierni attori esponevano che, alla morte del loro genitore, i convenuti avevano ostacolato l'esercizio dei loro legittimi diritti successori, impedendo di fatto la prosecuzione del possesso e del compossesso sui fondi in questione;
per tale motivo, nel luglio 2021, gli stessi adivano l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso esclusivo, già esercitato dal loro dante causa sul primo fondo, e nel compossesso del secondo fondo. L'azione possessoria si concludeva con il provvedimento di reintegra del 13 aprile
2022, con il quale il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso e disponeva la reimmissione degli odierni attori nel possesso dei terreni. Tuttavia, solo in data 13 ottobre 2022, a seguito dell'esecuzione coattiva, gli attori rientravano nel possesso esclusivo del fondo identificato dalle particelle 162 e 163 e nel compossesso di quello identificato dalle particelle 239, 241, 243 e 245.
Gli attori aggiungevano che, al momento dell'immissione materiale nel possesso, constatavano come il fondo contraddistinto dalle particelle 162 e 163, sul quale insisteva la piantagione di (a polpa gialla) precedentemente coltivata in via Persona_2
esclusiva dal loro dante causa, non fosse stato curato e che l'intera produzione prevista per il novembre 2022 fosse andata perduta. In particolare, gli attori riferivano che i convenuti, dopo aver raccolto il frutto nel novembre 2021 – quindi nel pieno del giudizio possessorio – avevano abbandonato ogni attività di manutenzione, senza tuttavia restituire quanto illegittimamente trattenuto e che, anche successivamente all'ordinanza di reintegra, avevano perseverato in tale condotta. Gli attori proseguivano esponendo che, per tale ragione, avevano instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. R.G. 1735/2022 del Tribunale di Palmi), nell'ambito del quale il CTU nominato dal giudice aveva stimato i danni in € 25.343,00 e accertato, inoltre, che i convenuti avevano eseguito un cambio colturale non autorizzato, impiantando sull'intera particella 163 una nuova varietà di kiwi (Hayward) in sostituzione della preesistente varietà Jintao.
Quanto, invece, al fondo identificato catastalmente con le particelle 239, 241, 243
e 245, coltivato a kiwi a polpa verde e sul quale il loro dante causa esercitava il compossesso con gli altri due fratelli, al momento dell'immissione materiale nel possesso, a detta degli attori tale terreno risultava regolarmente coltivato e in piena fase produttiva. In particolare, i frutti della raccolta di novembre 2021 erano stati raccolti e venduti dai convenuti alla Kingfruit Soc. Coop. per l'importo di € 29.393,84; mentre per l'annata 2022, i convenuti avrebbero provveduto a raccogliere e vendere, a breve distanza temporale, i frutti (kiwi verdi), quantificabili in circa 280/300 quintali, per un valore stimato di circa € 26.600,00.
Gli odierni attori chiedevano, quindi, il risarcimento dei dei danni patiti in relazione ai fondi sui quali il loro dante causa esercitava il possesso esclusivo e il compossesso e, più nel dettaglio:
a) per il terreno identificato alle particelle 162 e 163 del Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro, quantificavano detti danni in € 25.345,00, derivante dalla perdita del frutto per la stagione 2022, del danno dovuto al deterioramento e al danneggiamento della piantagione di kiwi Jintao e del danno derivante dalla mancata produzione per gli anni futuri, in relazione al cambio colturale arbitrariamente effettuato sulla particella 163;
b) per il terreno identificato catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del
Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro, sul quale Persona_1
esercitava il compossesso, chiedevano il riasrcimento del danno di € 13.300,00, consistente nella mancata percezione dei proventi derivanti dalla vendita dei frutti per le stagioni 2021 e 2022.
e si costituivano in giudizio contestando sia Controparte_1 Controparte_2
l'an che il quantum della domanda attorea. In particolare, a fondamento delle loro difese, i convenuti eccepivano quanto segue:
a) con riferimento al fondo identificato alle particelle 162 e 163, Controparte_1
aveva provveduto, a proprie spese, alla posa in opera dell'intera struttura destinata alla coltivazione del prodotto, mentre aveva continuato a occuparsi della Controparte_2
coltivazione, sostenendone i relativi costi;
solo dopo l'immissione nel possesso in favore degli attori, il fondo è stato da questi completamente abbandonato;
b) con riferimento al fondo relativo alle particelle 239, 241, 243 e 245, risultava infondata la circostanza secondo cui i convenuti si sarebbero appropriati del prodotto ai danni degli attori, atteso che sono stati gli stessi attori, in occasione dell'immissione nel possesso, a dichiarare verbalmente all'ufficiale giudiziario che il prodotto presente era frutto esclusivo dell'attività svolta dai convenuti. I convenuti, quindi, chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il tribunale con ordinanza del 17.7.24 ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di ulteriori mezzi istruttori la rinvia per la decisione con delega a questo GOP.
All'udienza odienra la causa celebrata nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, previo deposito di note autorizzate e memoria conclusionali già in atti, viene decisa con motivazione contestuale.
***************
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico- giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Risulta dagli atti del giudizio che prima della introduzione della presente causa la parte istante abbia dato corso ad un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ( RG
n. 1735/2022 ), e all'esito quale, in assenza di conciliazione, ha proceduto alla introduzione del presente giudizio di merito per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno.
Orbene, è dato evidenziare che nel caso di che trattasi con ordinanza del 17.7.24 il tribunale abbia già proceduto a rigettare i mezzi di prova richiesti dalla parte attrice ritenendoli superflui alla decisione attraverso una valutazione complessiva delle richieste delle parti, che in ogni caso sono state tutte rigettate.
Tale decisione viene ribadita in questa sede in quanto non risulta che le parti abbiamo chiesto di provare elementi nuovi e/o di rilievo decisorio ulteriori rispetto a quanto risulta in atti e in ogni caso ultronei rispetto a questioni ed argomenti che non risultano in contestazione.
Tanto detto questione che rileva ai nostri fini è la verifica e la valutazione del danno richiesto in atti.
Posto l'accertamento dello spoglio il quale non è stato posto in contestazione e quindi
è stato eseguito in via coattiva, è dato rilevare che tra le parti in causa e per l'oggetto della stessa risulta in atti depositata la CTU a firma del Dr resa all'esito del Per_3
procedimento di ricorso cautelare ex art. 696bis c.p.c. Proc. 1735/2022 richiesto dagli odierni attori. Quanto alla utilizzabilità della detta CTU all'interno del presente giudizio è dato evidenziare che è conforme la giurisprudenza la quale ritiene che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, questi possa porre a fondamento della decisione anche prove atipiche quali la CTU resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, nel caso che ci occupa la utilizzabilità della CTU resa nell'ambito del detto procedimento è giustificata dalla pur semplice circostanza che l'esito del detto accertamento è stato posto alla base del presente giudizio di risarcimento del danno da parte degli attori e di fatto non viene contestata dai convenuti.
Ne deriva che nell'ambito di questo procedimento puo' trovare ingresso il detto accertamento reso nel contraddittorio delle parti quanti e soprattutto in ragione dei danni richiesti sulle particelle 162 e 163.
Infatti, in tal senso il CTU ha concluso che : < di giudizio, esperita ogni opportuna indagine e accertate le condizioni del terreno, ritiene che agli eredi di per i danni subiti dalla coltivazione di Persona_1
Kiwi, è dovuta complessivamente la seguente somma:
-A) Perdita produzione annata 2022 € 14.640,08
-B) Deterioramento piantagione:
a) Part. 162 (danno emergente) € 975,00
b) Part. 163 (lucro cessante) € 9.730,00
Totale € 25.345,08-Che in tondo possono ritenersi pari a € 25.345,00>>
Rispetto a tale quantificazione, effettuata nel contraddittorio delle parti, in questa sede non viene fornita alcuna idonea contestazione o prova contraria permettendo a questo tribunale -nel suo prudente apprezzamento- di potere utilizzare le dette conclusioni al fine di ritenere accertati i danni di che trattasi quantificati nella misura di euro
25.345,00. Quanto poi alla ulteriore richiesta di mancata percezione degli utili per gli anni 2021
e 2022 sulle particelle catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro e delle quali il dante causa degli attori aveva il compossesso per 1/3.
Anche in questo caso è dato rilevare che i convenuti non hanno fornito alcuna contestazione specifica relativa alla percezione degli utili in questi anni.
Infatti, risulta dagli atti del giudizio che, quanto ai terreni di che trattasi coltivati a kiwi a polpa verde, la mancata percezione degli utili vengono quantificati dagli attori in euro 13.000,00 per la loro quota parte, deducendo ed allegando la somma ottenuta dai convenuti a seguito della vendita alla società Kingfruit soc. coop. agricola per l'anno
2021 ed effettuando una quantificazione per l'anno 2022 in ragione della quantità della frutta raccolta e quindi - secondo la prospettazione attorea- vi sarebbe solo la necessità di ripartire le somme sulla base della quota di spettanza pari ad 1/3.
Orbene, sulla base della detta richiesta è necessario mettere in evidenza come sia possibile affermare come la parte convenuta non abbia formulato effettive contestazioni, chiede sostanzialmente di considerare le spese sostenute, spese sostenute delle quali comunque non vi è prova e, pertanto, la richiesta di CTU sulla questione è stata rigettata in quanto da ritenersi esplorativa. E' da mettere in evidenza che sui costi vengono prodotti dei documenti in atti dai quali non è dato rilevare la prova sostanziale e concreta in quanto si sostanziano in dichiarazioni di terzi che, peraltro, sono riferiti al terreno di possesso esclusivo da parte degli attori.
Pertanto, a parere di questo tribunale non appare che la parte convenuta abbia concretamente contestato le somme richieste – non vengono contestati neppure i documenti prodotti sul punto né la richiesta di art. 210 c.p.c. –. Quanto poi alla richiesta di riconoscimento delle spese affrontate dai convenuti, che neanche quantificano, non si ritiene sotto questo aspetto che la pretesa possa essere presa in considerazione. Per il resto le deduzioni che gli attori abbiano ricevuto dei pagamenti non risultano precisati neanche per annata. Tanto basta a questo tribunale per accogliere la domanda nei limiti sino a qui precisati.
Ogni altra pretesa deve ritenersi riassorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM n. 55/14 e successive modifiche sulla base del valore della causa e della effettiva attività svolta secondo i valori al minimo considerato il tenore delle difese ed il costante orientamento in materia da parte questo tribunale. Non ritiene questo tribunale di dovere procedere alla quantificazione delle somme relative alle spese legali dovute dell'ATP da ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
+ altri nei confronti di + 1 così provvede:
[...] Controparte_1
- accertato l'intervenuto spoglio in danno degli attori sul terreno, identificato alle particelle 162 e 163 del Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro, sul quale esercitava il possesso esclusivo, nonché sul terreno identificato Persona_1
catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del Foglio 11 del Catasto terreni del
Comune di Gioia Tauro, sul quale esercitava il compossesso, e per Persona_1
l'effetto
-Dichiara che i convenuti in solido siano tenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori secondo le causali di cui in parte motiva;
-Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro 25.345,00, a titolo di danno subito per i fondi in possesso esclusivo ed euro
13.000,00 per i fondi in compossesso per tutte le causali in atti.
-Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si quantificano nella misura complessiva di euro 2.906,00 a titolo di compensi ed euro 545,00 per spese oltre spese generali, Cpa ed iva se dovute
-Motivazione contestuale. Così deciso in Palmi lì 31.10. Il Giudice Unico
G.O.P. Dott.ssa Emanuela Ruscio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, nella causa celebrata secondo le forme di cui all'art 127 ter cpc, visto il proprio decreto e rilevato che le parti hanno depositato rispettivamente le note in sostituzione dell'udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 86 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), con C.F._2 Parte_4 C.F._3
gli avv.ti Palmisano Roberto e Badolati Leda;
ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), con l'avv. Ascrizzi Domenico;
[...] C.F._5
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da subito spoglio del possesso e compossesso
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_5 Pt_2
, e convenivano, innanzi a questo
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale, e al fine di accertare l'intervenuto Controparte_1 Controparte_2
spoglio in danno degli attori del terreno identificato alle particelle 162 e 163 del Foglio
11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro e del terreno identificato catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del Foglio 11 del Catasto terreni del
Comune di Gioia Tauro e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori.
In particolare, a fondamento della loro domanda, gli odierni attori premettevano di essere figli ed eredi legittimi di , deceduto il 26 gennaio 2021, e che Persona_1
il loro dante causa vantava:
a) un diritto di livello, con possesso esclusivo, sul fondo sito in Gioia Tauro, alla
Via III Stradone, identificato catastalmente al foglio 11, particelle 162 e 163; su tale fondo, inoltre, esercitava attività di impresa agricola individuale Persona_1
mediante un impianto produttivo costituito da una florida piantagione di Persona_2
(c.d. a polpa gialla), il cui prodotto veniva annualmente conferito alla
[...]
; Controparte_3
b) un diritto di proprietà e di livello per la quota di 1/3, nonché il compossesso in pari misura con gli odierni convenuti, su un terreno coltivato a kiwi a polpa verde, identificato catastalmente al foglio 11, particelle 239 (ex 218), 241 (ex 221), 243 e 245
(ex 55); su detto fondo, i tre convenuti producevano kiwi a polpa verde che venivano annualmente venduti alla Kingfruit Soc. Coop., con sede a Verona.
Gli odierni attori esponevano che, alla morte del loro genitore, i convenuti avevano ostacolato l'esercizio dei loro legittimi diritti successori, impedendo di fatto la prosecuzione del possesso e del compossesso sui fondi in questione;
per tale motivo, nel luglio 2021, gli stessi adivano l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso esclusivo, già esercitato dal loro dante causa sul primo fondo, e nel compossesso del secondo fondo. L'azione possessoria si concludeva con il provvedimento di reintegra del 13 aprile
2022, con il quale il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso e disponeva la reimmissione degli odierni attori nel possesso dei terreni. Tuttavia, solo in data 13 ottobre 2022, a seguito dell'esecuzione coattiva, gli attori rientravano nel possesso esclusivo del fondo identificato dalle particelle 162 e 163 e nel compossesso di quello identificato dalle particelle 239, 241, 243 e 245.
Gli attori aggiungevano che, al momento dell'immissione materiale nel possesso, constatavano come il fondo contraddistinto dalle particelle 162 e 163, sul quale insisteva la piantagione di (a polpa gialla) precedentemente coltivata in via Persona_2
esclusiva dal loro dante causa, non fosse stato curato e che l'intera produzione prevista per il novembre 2022 fosse andata perduta. In particolare, gli attori riferivano che i convenuti, dopo aver raccolto il frutto nel novembre 2021 – quindi nel pieno del giudizio possessorio – avevano abbandonato ogni attività di manutenzione, senza tuttavia restituire quanto illegittimamente trattenuto e che, anche successivamente all'ordinanza di reintegra, avevano perseverato in tale condotta. Gli attori proseguivano esponendo che, per tale ragione, avevano instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. R.G. 1735/2022 del Tribunale di Palmi), nell'ambito del quale il CTU nominato dal giudice aveva stimato i danni in € 25.343,00 e accertato, inoltre, che i convenuti avevano eseguito un cambio colturale non autorizzato, impiantando sull'intera particella 163 una nuova varietà di kiwi (Hayward) in sostituzione della preesistente varietà Jintao.
Quanto, invece, al fondo identificato catastalmente con le particelle 239, 241, 243
e 245, coltivato a kiwi a polpa verde e sul quale il loro dante causa esercitava il compossesso con gli altri due fratelli, al momento dell'immissione materiale nel possesso, a detta degli attori tale terreno risultava regolarmente coltivato e in piena fase produttiva. In particolare, i frutti della raccolta di novembre 2021 erano stati raccolti e venduti dai convenuti alla Kingfruit Soc. Coop. per l'importo di € 29.393,84; mentre per l'annata 2022, i convenuti avrebbero provveduto a raccogliere e vendere, a breve distanza temporale, i frutti (kiwi verdi), quantificabili in circa 280/300 quintali, per un valore stimato di circa € 26.600,00.
Gli odierni attori chiedevano, quindi, il risarcimento dei dei danni patiti in relazione ai fondi sui quali il loro dante causa esercitava il possesso esclusivo e il compossesso e, più nel dettaglio:
a) per il terreno identificato alle particelle 162 e 163 del Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro, quantificavano detti danni in € 25.345,00, derivante dalla perdita del frutto per la stagione 2022, del danno dovuto al deterioramento e al danneggiamento della piantagione di kiwi Jintao e del danno derivante dalla mancata produzione per gli anni futuri, in relazione al cambio colturale arbitrariamente effettuato sulla particella 163;
b) per il terreno identificato catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del
Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro, sul quale Persona_1
esercitava il compossesso, chiedevano il riasrcimento del danno di € 13.300,00, consistente nella mancata percezione dei proventi derivanti dalla vendita dei frutti per le stagioni 2021 e 2022.
e si costituivano in giudizio contestando sia Controparte_1 Controparte_2
l'an che il quantum della domanda attorea. In particolare, a fondamento delle loro difese, i convenuti eccepivano quanto segue:
a) con riferimento al fondo identificato alle particelle 162 e 163, Controparte_1
aveva provveduto, a proprie spese, alla posa in opera dell'intera struttura destinata alla coltivazione del prodotto, mentre aveva continuato a occuparsi della Controparte_2
coltivazione, sostenendone i relativi costi;
solo dopo l'immissione nel possesso in favore degli attori, il fondo è stato da questi completamente abbandonato;
b) con riferimento al fondo relativo alle particelle 239, 241, 243 e 245, risultava infondata la circostanza secondo cui i convenuti si sarebbero appropriati del prodotto ai danni degli attori, atteso che sono stati gli stessi attori, in occasione dell'immissione nel possesso, a dichiarare verbalmente all'ufficiale giudiziario che il prodotto presente era frutto esclusivo dell'attività svolta dai convenuti. I convenuti, quindi, chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il tribunale con ordinanza del 17.7.24 ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di ulteriori mezzi istruttori la rinvia per la decisione con delega a questo GOP.
All'udienza odienra la causa celebrata nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, previo deposito di note autorizzate e memoria conclusionali già in atti, viene decisa con motivazione contestuale.
***************
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico- giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Risulta dagli atti del giudizio che prima della introduzione della presente causa la parte istante abbia dato corso ad un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ( RG
n. 1735/2022 ), e all'esito quale, in assenza di conciliazione, ha proceduto alla introduzione del presente giudizio di merito per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno.
Orbene, è dato evidenziare che nel caso di che trattasi con ordinanza del 17.7.24 il tribunale abbia già proceduto a rigettare i mezzi di prova richiesti dalla parte attrice ritenendoli superflui alla decisione attraverso una valutazione complessiva delle richieste delle parti, che in ogni caso sono state tutte rigettate.
Tale decisione viene ribadita in questa sede in quanto non risulta che le parti abbiamo chiesto di provare elementi nuovi e/o di rilievo decisorio ulteriori rispetto a quanto risulta in atti e in ogni caso ultronei rispetto a questioni ed argomenti che non risultano in contestazione.
Tanto detto questione che rileva ai nostri fini è la verifica e la valutazione del danno richiesto in atti.
Posto l'accertamento dello spoglio il quale non è stato posto in contestazione e quindi
è stato eseguito in via coattiva, è dato rilevare che tra le parti in causa e per l'oggetto della stessa risulta in atti depositata la CTU a firma del Dr resa all'esito del Per_3
procedimento di ricorso cautelare ex art. 696bis c.p.c. Proc. 1735/2022 richiesto dagli odierni attori. Quanto alla utilizzabilità della detta CTU all'interno del presente giudizio è dato evidenziare che è conforme la giurisprudenza la quale ritiene che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, questi possa porre a fondamento della decisione anche prove atipiche quali la CTU resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, nel caso che ci occupa la utilizzabilità della CTU resa nell'ambito del detto procedimento è giustificata dalla pur semplice circostanza che l'esito del detto accertamento è stato posto alla base del presente giudizio di risarcimento del danno da parte degli attori e di fatto non viene contestata dai convenuti.
Ne deriva che nell'ambito di questo procedimento puo' trovare ingresso il detto accertamento reso nel contraddittorio delle parti quanti e soprattutto in ragione dei danni richiesti sulle particelle 162 e 163.
Infatti, in tal senso il CTU ha concluso che : < di giudizio, esperita ogni opportuna indagine e accertate le condizioni del terreno, ritiene che agli eredi di per i danni subiti dalla coltivazione di Persona_1
Kiwi, è dovuta complessivamente la seguente somma:
-A) Perdita produzione annata 2022 € 14.640,08
-B) Deterioramento piantagione:
a) Part. 162 (danno emergente) € 975,00
b) Part. 163 (lucro cessante) € 9.730,00
Totale € 25.345,08-Che in tondo possono ritenersi pari a € 25.345,00>>
Rispetto a tale quantificazione, effettuata nel contraddittorio delle parti, in questa sede non viene fornita alcuna idonea contestazione o prova contraria permettendo a questo tribunale -nel suo prudente apprezzamento- di potere utilizzare le dette conclusioni al fine di ritenere accertati i danni di che trattasi quantificati nella misura di euro
25.345,00. Quanto poi alla ulteriore richiesta di mancata percezione degli utili per gli anni 2021
e 2022 sulle particelle catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro e delle quali il dante causa degli attori aveva il compossesso per 1/3.
Anche in questo caso è dato rilevare che i convenuti non hanno fornito alcuna contestazione specifica relativa alla percezione degli utili in questi anni.
Infatti, risulta dagli atti del giudizio che, quanto ai terreni di che trattasi coltivati a kiwi a polpa verde, la mancata percezione degli utili vengono quantificati dagli attori in euro 13.000,00 per la loro quota parte, deducendo ed allegando la somma ottenuta dai convenuti a seguito della vendita alla società Kingfruit soc. coop. agricola per l'anno
2021 ed effettuando una quantificazione per l'anno 2022 in ragione della quantità della frutta raccolta e quindi - secondo la prospettazione attorea- vi sarebbe solo la necessità di ripartire le somme sulla base della quota di spettanza pari ad 1/3.
Orbene, sulla base della detta richiesta è necessario mettere in evidenza come sia possibile affermare come la parte convenuta non abbia formulato effettive contestazioni, chiede sostanzialmente di considerare le spese sostenute, spese sostenute delle quali comunque non vi è prova e, pertanto, la richiesta di CTU sulla questione è stata rigettata in quanto da ritenersi esplorativa. E' da mettere in evidenza che sui costi vengono prodotti dei documenti in atti dai quali non è dato rilevare la prova sostanziale e concreta in quanto si sostanziano in dichiarazioni di terzi che, peraltro, sono riferiti al terreno di possesso esclusivo da parte degli attori.
Pertanto, a parere di questo tribunale non appare che la parte convenuta abbia concretamente contestato le somme richieste – non vengono contestati neppure i documenti prodotti sul punto né la richiesta di art. 210 c.p.c. –. Quanto poi alla richiesta di riconoscimento delle spese affrontate dai convenuti, che neanche quantificano, non si ritiene sotto questo aspetto che la pretesa possa essere presa in considerazione. Per il resto le deduzioni che gli attori abbiano ricevuto dei pagamenti non risultano precisati neanche per annata. Tanto basta a questo tribunale per accogliere la domanda nei limiti sino a qui precisati.
Ogni altra pretesa deve ritenersi riassorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM n. 55/14 e successive modifiche sulla base del valore della causa e della effettiva attività svolta secondo i valori al minimo considerato il tenore delle difese ed il costante orientamento in materia da parte questo tribunale. Non ritiene questo tribunale di dovere procedere alla quantificazione delle somme relative alle spese legali dovute dell'ATP da ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
+ altri nei confronti di + 1 così provvede:
[...] Controparte_1
- accertato l'intervenuto spoglio in danno degli attori sul terreno, identificato alle particelle 162 e 163 del Foglio 11 del Catasto terreni del Comune di Gioia Tauro, sul quale esercitava il possesso esclusivo, nonché sul terreno identificato Persona_1
catastalmente dalle particelle 239, 241, 243 e 245 del Foglio 11 del Catasto terreni del
Comune di Gioia Tauro, sul quale esercitava il compossesso, e per Persona_1
l'effetto
-Dichiara che i convenuti in solido siano tenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori secondo le causali di cui in parte motiva;
-Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro 25.345,00, a titolo di danno subito per i fondi in possesso esclusivo ed euro
13.000,00 per i fondi in compossesso per tutte le causali in atti.
-Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si quantificano nella misura complessiva di euro 2.906,00 a titolo di compensi ed euro 545,00 per spese oltre spese generali, Cpa ed iva se dovute
-Motivazione contestuale. Così deciso in Palmi lì 31.10. Il Giudice Unico
G.O.P. Dott.ssa Emanuela Ruscio