Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 10325/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Parte_1
D'angelo e Angela Di Giorgi.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in
Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lo Verso.
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 24/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1
59620160002297919000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229011233185000.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente CP_2
che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Chiara D'angelo e Angela Di Giorgi, antistatari.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' CP_2 [...]
che liquida in €1.312,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_1
come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229011233185000, notificatagli il
27/09/2022, fondata sull'avviso di addebito n. 59620160002297919000, quest'ultimo asseritamente notificatogli in data 24/06/2016 ed afferente a contributi
I.V.S. per gli anni 2012 – 2013 e annesse somme aggiuntive per omesso versamento, di complessivo ammontare pari ad € 2.854,98, deducendo il vizio motivazionale dell'atto di intimazione impugnato, l'omessa notifica dell'avviso di addebito ad esso sotteso, nonché l'avvenuto pagamento dei contributi richiesti ed evidenziando, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive azionate.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inesistenza dell'intimazione impugnata per i motivi di cui in parte motiva;
- ritenere, dichiarare e accertare la prescrizione e la decadenza della pretesa relativa all'intimazione di pagamento impugnata”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 29/02/2024, si costituiva in giudizio l' CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, e contestando anch'essa la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
2 La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
In ordine all'eccezione afferente alla tardività dell'opposizione appare, anzitutto, utile rammentare il disposto di cui all'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, che così prevede “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento (o avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento
(o dell'avviso di addebito), è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'omessa notifica dell'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica dell'avviso di addebito n.
59620160002297919000 e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento n. 29620229011233185000.
Sulla scorta di quanto detto sopra, deve dunque ritenersi inapplicabile nella specie il termine di decadenza di 40 giorni di cui sopra, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall' CP_2
Nel merito, l'opposizione va accolta.
3 Giova, in primo luogo, osservare come parte ricorrente al fine di paralizzare la pretesa avanzata dall'Ente Impositore abbia dedotto di avere già provveduto al pagamento dei contributi oggetto di causa (relativi alle annualità 2012-2013), producendo a tal fine l'apposita “ricevuta di versamento” (cfr. pag. 13 all. 2 al ricorso).
Senonché, siffatta circostanza risulta smentita dalla documentazione versata in atti dal ricorrente stesso.
A ben vedere, difatti, la “ricevuta di versamento” e l'annesso “avviso di addebito n.
59620150002562376000” (quest'ultimo del tutto esulante dal presente procedimento) contenuti nell'allegato n. 2 al ricorso attestano l'avvenuto pagamento soltanto dei contributi I.V.S. relativi al secondo e al terzo trimestre degli anni 2012 –
2013 (cfr. in particolare pagg. 2, 3 e 13 all. 2 al ricorso), e non anche dei contributi di cui all'impugnato avviso di addebito n. 59620160002297919000, afferenti invece al quarto trimestre del 2012 e del 2013, siccome peraltro risultante dall'estratto di ruolo prodotto dall' (cfr. all. 1 in memoria Controparte_4 CP_1
). Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'assunto attoreo relativo
[...]
all'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi relativi al quarto trimestre delle annualità 2012-2013.
Merita, invece, accoglimento la doglianza attorea relativa all'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 59620160002297919000, prodromico all'intimazione di pagamento n. 29620229011233185000 oggi impugnata.
Al riguardo, appare utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa” (cfr. Cassazione
Civile n. 32263 del 2/11/2022 e Cass. Sez. U. n. 16412 del 25/07/2007).
4 Orbene, nella specie l' diversamente da quanto sostenuto, non ha CP_2
dimostrato di avere ritualmente notificato al ricorrente l'avviso di addebito n.
59620160002297919000.
Ed invero, dalla disamina del plico raccomandato versato in atti emerge che l'operatore postale, in data 24/05/2016, non ha potuto consegnare il detto atto al destinatario a causa dell'indicazione di un “indirizzo insufficiente”. (cfr. “ricevuta ava” all. in memoria . CP_2
Sicché, l'avviso di addebito n. 59620160002297919000 non può ritenersi validamente notificato e conduce a dichiarare l'illegittimità dell'intero processo di formazione delle pretese avanzate dall'Ente Impositore.
Acclarata la nullità della notifica del detto avviso di addebito, le pretese creditorie ivi contenute (afferenti al quarto trimestre degli anni 2012 e 2013) devono poi ritenersi prescritte, atteso che il primo atto interruttivo (dato dalla notifica dell'intimazione impugnata) è stato posto in essere soltanto in data 27/09/2022, ossia ben oltre cinque anni dalla data di maturazione dei crediti stessi.
In definitiva, le pretese contenute nell'avviso di addebito n.
59620160002297919000 vanno dichiarate prescritte e, per l'effetto, l'intimazione n.
29620229011233185000 va annullata.
Considerato che la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n.
59620160002297919000 risulta imputabile alla condotta tenuta dall' CP_2
quest'ultimo va condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente e dell' , liquidate in dispositivo ai sensi Controparte_1
del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 27/03/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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